Lexipedia

Decisione

11.2008.10

Azione negatoria

27 ottobre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti hanno duplicato il 30 marzo 2006, riaffermando le proprie

posizioni.

D. L'udienza

preliminare si è tenuta il 22 maggio 2006 e l'istruttoria è terminata il 9

maggio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 luglio 2007 AP 1 ha ribadito la propria posizione. Nel loro allegato, del 13 luglio 2007, i convenuti hanno postulato

una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con sentenza del 21 dicembre

2007, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di

fr. 1600.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, con obbligo

di rifondere ai convenuti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con

un appello del 21 gennaio 2008 per ottenere che l'azione sia accolta e il

giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 27

febbraio 2008 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese. A quest'ultima soggiacevano tutte le decisioni comunicate

dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la

sentenza impugnata è stata intimata il 21 dicembre 2007 ed è pervenuta al

patrocinatore dell'appellante il 3 gennaio 2008. Introdotto entro 20 giorni

(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in esame è quindi

tempestivo.

2.

Il

Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 30 000.– (sentenza impugnata,

pag. 6), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto

data (art. 36 cpv. 1 vLOG).

3.

Accertata la legittimazione attiva di AP 1 e quella passiva di AO 1,

il Pretore ha esaminato se la proprietà dell'attore fosse oggetto di una

turbativa. A tal fine egli ha considerato, all'appoggio dell'art. 730 cpv. 1

CC, che “il diritto accordato al beneficiario è qualificato come ‘uso esclusivo’ e deve comprendere secondo il principio dell'affidamento anche la

facoltà di concedere a terzi l'uso della darsena, e ciò sia a titolo gratuito

che oneroso”. Solo nella misura in cui il beneficiario non utilizzasse il posto

barca o non ne concedesse l'uso a terzi – egli ha soggiunto – il proprietario

del fondo serviente sarebbe legittimato ad appigionare l'ormeggio, riversando

il canone di locazione al beneficiario della servitù. In simili condizioni il

primo giudice non ha ravvisato perciò alcuna turbativa pregiudizievole, onde il

rigetto dell'azione.

4.

L'appellante

fa valere che l'esercizio della servitù gravante il suo fondo non comprende la

facoltà per il beneficiario di cedere l'uso del posto barca a terzi. Tale facoltà

compete solo, in base all'atto costitutivo del diritto reale limitato, al

proprietario del fondo serviente. Per di più, secondo l'appellante, dottrina e

giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il beneficiario di una servitù affermativa

(come quella in oggetto) non può trasferirne l'esercizio a estranei, se non al

conduttore o all'usufruttuario del fondo dominante. AO 1 non è conduttore né

usufruttuario della proprietà per piani n. 7626. Quanto a AO 2, egli non è

proprietario del natante (ne è semplice detentore, insieme con AO 1) e nemmeno

usa la barca. A entrambi i convenuti deve essere ordinato perciò di rimuovere

il motoscafo in applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC.

5.

L'azione

negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere la

cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa,

ovvero per il suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 89 ad art. 641 CC con richiami).

In linea di principio ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare

illecita (Wiegand in: Basler Kommentar,

ZGB II, 3ª edizione, n. 64 ad

art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità alla legge o

a un accordo con il proprietario (Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 361 n. 1036 segg.). L'azione va rivolta contro il perturbatore, cui è

assimilato altresì chi promuove, tollera o favorisce l'ingerenza (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 359 n.

1031).

6.

La servitù in

rassegna è prediale (art. 730 cpv. 1 CC), iscritta in favore del titolare della

proprietà per piani n. 7626. Titolare della proprietà per piani n. 7626 è AO 2.

Egli è quindi abilitato a fare, con ogni possibile riguardo, tutto ciò che è

neces­sa­rio per l'esercizio del diritto reale limitato (art. 737 cpv. 1 e 2

CC). In concreto la servitù non prevede che il beneficiario possa ormeggiare nel

posto barca n. 5 esclusivamente natanti propri. Può quindi attraccare anche

mezzi altrui se li usa personalmente, ovvero esercita egli medesimo la servitù.

Rimproverare a AO 2 di essersi fatto abusivamente cointestare il motoscafo “__________”

per giustificare l'eser­cizio della servitù cade dunque nel vuoto. Certo, l'istante

sottolinea che AO 2 non ha mai adoperato quel natante. Sta di fatto che la

servitù gli non impedisce di usarlo, tanto meno ove si pensi ch'egli ne è

codetentore. Gli accordi interni tra lui e AO 1 non toccano il proprietario del

fondo serviente. Ciò premesso, nella misura in cui chiede che a AO 2 sia

ordinata la rimozione del motoscafo, l'istante avanza una pretesa destituita di

fondamento e l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

Rimane da esaminare

se l'allontanamento del motoscafo possa essere ordinato a AO 1. Se non che, l'ipotesi

va esclusa d'acchito per la circostanza che nulla impedisce di usare l'imbarcazione

a AO 2. Che egli poi la usi o non la usi, è una questione sua. Piuttosto vi

sarebbe da domandarsi se a AO 1 non vada proibito l'attracco del motoscafo al posto

barca n. 5, costui non risultando vantare alcun diritto sul fondo dominante (contrariamente

a eventuali conduttori, usufruttuari, superficiari ecc.: Steinauer, op. cit., vol. II, 3ª

edizione, pag. 390 n. 2282) né diritti di accesso alla darsena (come eventuali

utenti di immobili commerciali: DTF 131 III 354 consid. 3). L'interrogativo

appare ancor più legittimo ove si consideri che, per principio, il proprietario

di un fondo dominante non può cedere l'esercizio di una servitù prediale a

terzi (DTF 100 II 113 consid. 3a), per lo meno ove si tratti di una servitù

affermativa come quella in esame (Steinauer,

op. cit., vol. II, pag. 390 n. 2282 con richiamo al n. 2203 di pag. 257). In

nessun caso AO 1 può essersi fatto validamente trasferire da AO 2, di

conseguenza, la facoltà di usare il posto barca.

Nelle osservazioni

all'appello i convenuti eccepiscono che, comunque sia, nulla impedisce al

beneficiario di una servitù prediale di permettere a terzi l'uso del proprio

diritto reale (pag. 6 in alto). L'assunto in sé è pertinente. I convenuti

dimenticano tuttavia che tali autorizzazioni hanno natura meramente

obbligatoria e non vincolano il proprietario del fondo serviente, contro il

quale i beneficiari non possono far valere alcunché (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6

ad art. 730). Nel caso specifico AO 1 non risulta avere, di conseguenza, il

benché minimo diritto di adoperare il posto barca, per quanto sia proprietario

del motoscafo. Anzi, egli non risulta avere nemmeno il diritto di accedere alla

darsena. Il problema è che in concreto

l'istante non chiede di

vietare a AO 1 l'uso dell'ormeggio o l'ingresso alla darsena. Chiede unicamente

di imporgli la rimozione del motoscafo, ma al riguardo l'azione è destinata all'insuccesso,

il natante potendo essere usato da AO 2, beneficiario della servitù. E AO 2 è

libero di lasciarlo all'ancora nel posto barca n. 5, purché entro il perimetro

della particella n. 336 ne disponga egli soltanto. Se ne conclude, in

ultima analisi, che la sentenza impugnata merita conferma, quantunque per

ragioni completamente diverse da quelle addotte dal Pretore.

8.

Gli oneri dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un

legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (fr. 30 000.–) raggiunge senz'altro la soglia

di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.–

b) spese fr.

50.–

fr.

850.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 e AO 1 fr. 1500.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster