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Decisione

11.2008.100

Successioni straniere. Misure cautelari a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia

15 aprile 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006 il Pretore ha

prorogato di 30 giorni il termine impartito agli istanti per intentare

l'azione.

Il

decreto cautelare del Segretario assessore è stato confermato da questa Camera, su appello di CO 1 e CO 2, con

sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).

E. Nel

frattempo, il 30 settembre 2006, AO 1 ed AO 2 hanno promosso contro AP 1, AP 2 AO

4 e AO 3, davanti al Tribunale ordinario di Milano, un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai

beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e

con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006

AO 3 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una

causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, PA 3 e la AO 1 Le due procedure sono tuttora pendenti.

F. Il

13 dicembre 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore,

chiedendo di essere autorizzata a eseguire i seguenti pagamenti ordinari:

– nota d'onorario e spese 8

agosto 2007 della __________ di __________ (FL), alla AO 1, di fr. 13 892.50, per appartenenza al consiglio di fondazione dal

9 agosto 2007 al­l'8 agosto 2008, compreso il costo di un parere

legale (doc. A);

– nota d'onorario e spese 20

giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla __________., di fr. 1500.–, sempre per appartenenza

al consiglio di fondazione nel periodo 2007/08 (doc. B);

– nota d'onorario e spese 20

giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla __________., di fr. 1852.90, per appartenenza

al consiglio di amministrazione della ditta medesima

(doc. C);

– nota

d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla AO 1, di fr. 6921.80, per

appartenenza al consiglio di fondazione nel periodo 2007/08, incluse talune

prestazioni legali (doc. D);

– nota d'onorario e spese 5

settembre 2006 della __________, __________, alla __________,

di fr. 31 330.–, per “consulenza

e controllo di gestione”

relativo

alla __________ dal 1° dicembre 2005 al 31

agosto 2006 (doc. E);

– nota d'onorario e spese 30

aprile 2007 della __________, __________, alla __________, di fr. 6610.–, per “consulenza e controllo di gestione” relativo alla __________ dal 1° settembre al 31 dicembre 2006 (doc.

F);

– nota d'onorario e spese 30

aprile 2007 della __________, __________, alla __________, di fr. 4338.65, per “consulenza e controllo di gestione” relativo alla __________ dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 (doc. G),

come pure il seguente

pagamento straordinario:

– nota d'onorario e spese 23

luglio 2007 dell'avv. __________, __________, alla AO 1, di € 26 185.95, per il

patrocinio della fondazione, convenuta da AP 1 nell'ambito della nota causa

ordinaria davanti al Tribunale ordinario di Milano (doc. H).

Trattata

come istanza cautelare, la richiesta ha formato oggetto di contraddittorio

all'udienza del 21 gennaio 2008, nell'ambito della quale AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 hanno proposto di respingerlaCO 1 e CO 2

hanno rinunciato a costituirsi in giudizio.

Statuendo

con decreto cautelare del 7 agosto 2008, il Pretore ha autorizzato tutti i

pagamenti. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a

carico di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 in solido, tenuti a rifondere alla AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

G. Contro

il decreto predetto AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 sono insorti a questa Camera il 14 agosto

2008 per ottenere che, conferito al loro appello effetto sospensivo, l'istanza

della AO 1 sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con

decreto del 22 agosto 2008 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello

effetto sospensivo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 26

settembre 2008 la AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare

il decreto impugnato. CO 1 e CO 2 hanno comunicato quello stesso giorno di

rinunciare a osservazioni, “assumendo

integralmente le argomentazioni di fatto e di diritto proposte dalla AO 1 (…),

postulando di respingere in ogni suo punto l'atto di appello”.

Considerandi

in diritto: 1. I decreti

cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un processo

appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio 2006 il Segretario

assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di merito in fr. 20 000 000.–, somma non

contestata dalle parti (consid. 9). Sotto questo profilo l'appello in esa­me è

dunque ricevibile.

2.

La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre

misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a

tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo do­micilio

in Italia è già stata accertata da questa Camera nella predetta sentenza del 29

ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in

quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 seg.). Al riguardo non

giova pertanto ripetersi.

3.

Secondo

il Pretore lo scopo del decreto cautelare emesso in sua vece il 31 luglio 2006

dal Segretario assessore era unicamente “quello di tutelare il patrimonio e la struttura societaria eretta

dal defunto __________ con l'intento di garantirne la conservazio­ne dei beni

fintanto che la situazione tra gli eredi non si fosse chiarita”, non quella di impedire la gestione ordinaria della fondazione o delle

società. Ciò posto, egli ha ritenuto “un formalismo eccessivo” attardar­si sul

fatto che solo tre (delle otto) richieste di pagamento fossero dirette alla AO

1.

Inoltre – egli ha sottolineato – tutte le note d'onorario si riferiscono “a

prestazioni professionali (rispettivamente a rimborsi spese) svolte a favore

delle società”, non incombendo al giudice cautelare – per altro – decidere se

quelle note siano congrue o eccessive. Sulla base di tali considerazioni il

Pretore ha ritenuto pertanto di autorizzare la AO 1 “e/o __________ e __________”

a onorare tutte le fatture.

4.

Gli

appellanti ribadiscono anzitutto che solo tre (delle otto) richie­ste di paga­mento

riguardano la AO 1, mentre le altre sono indirizzate a soggetti giuridici

diversi, onde la mancata legittimazione dell'istante a chiedere provvedimenti

cautelari. La censura è fondata. Come si è visto (lett. F), le note d'onorario

formanti i doc. B, C, E, F e G sono state inviate alla __________, rispettivamente alla __________, non alla AO 1. È vero che il patrimonio della fondazione consta per l'essenziale dei pacchetti

azionari delle due società panamensi (sopra, lett. B), ma ciò non significa che

l'una si confonda con le altre, dotate del resto di organi propri. Né la AO 1

ha mai preteso, per avventura, di agire anche in rappresentanza delle due affiliate

o di avere assunto debiti di queste ultime. Né tanto meno costituisce – come

crede il Pretore – formalismo eccessivo ravvisare nel caso specifico la mancata

legittimazione del­l'istante, ove appena si consideri che formalismo eccessivo

può darsi solo in seguito all'applicazione di norme di procedura (DTF 132 I 252

consid. 5; in particolare: DTF 121 I 179 consid. 2b/aa con riferimenti), mentre

la legittimazione – attiva o passiva – è un presupposto di merito (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Ne segue che, per quanto

riguarda i doc. B, C, E, F e G, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza

della AO 1 già per difetto di legittimazione attiva.

Nelle

osservazioni all'appello la AO 1 obietta che “le società panamensi sono sempre state un mero schermo protettivo

della fondazione e non sono mai state operative”, che gli appellanti eccepiscono in malafede la carenza di

legittimazione attiva (non ricavandone alcun vantaggio concreto) e che, comunque

sia, “la richiesta di pagamento

verrebbe sicuramente reiterata con una nuova istanza in Pretura” da parte delle due società interessate,

sicché per evitare inutili costi e ulteriori lungaggini tanto vale decidere

subito (memoriale, pag. 3). L'argomentazione è lungi dal poter essere

condivisa. La legittimazione attiva o passiva è – come si è appena spiegato –

un presupposto di merito, sicché essa è data o non è data. Non può costruirsi

una legittimazione attiva fittizia in un processo solo per­ché il vero titolare

della pretesa è una “società

paravento” o perché il convenuto rilevi la mancanza del

presupposto senza trarne benefici immediati o, men che meno, per semplice economia

di giudizio. Nulla impedisce che in seguito la __________ e la __________ adiscano esse medesime il

Pretore. Tale possibilità rientra, evidentemente, nelle

legittime prerogative degli organi sociali.

5.

Per

quel che è dei doc. A e D, la stessa AO 1 definiva tali richieste di pagamento

come “fatture di ordinaria ammi­nistrazione” (istanza del 13 dicembre 2007, pag. 3).

Mal si comprende dunque perché esse siano state sottoposte al Pretore,

la

fondazione medesima ricordando che nel decreto del 31 luglio 2006 il Segretario

assessore aveva chiaramente escluso dal blocco cautelare, “nell'amministrazione di tutte le società”, gli “atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse,

tributi, spese usuali di diritto pubblico e di diritto privato” (dispositivo n.

3). Nell'istanza al Pretore la AO 1 non asseriva nemmeno – per ipotesi – di voler

prevenire eventuali contestazioni da parte di AP 2, AP

3, AP 1 o AP 4. A rigore il

primo giudice poteva dunque dichiarare l'istanza, quanto ai doc. A e D, senza oggetto.

All'udienza

del 21 gennaio 2008 AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 ave­vano invero sostenuto,

relativamente al doc. A (nota d'onorario 8 agosto 2007 della __________ alla AO

1, di complessivi fr. 13 892.50), che la spesa di fr. 7319.95 per un parere legale dello

studio __________ di __________ è “fuori da ogni tariffario o criterio razionale” (riassunto scritto annesso al verbale,

primo foglio). Il Pretore ha rilevato però che “non compete a questo giudice sindacare in merito alla congruità o

meno” delle prestazioni esposte

nelle fatture, tale decisione incombendo “alle singole società chiamate a rispondere del pagamento,

l'autorizzazione pretorile limitandosi a permetterne il pagamento, a modifica

di quanto disposto con il decreto 31 luglio 2006” (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Nell'appello AP 2, AP 3, AP 1

e AP 4 non si confrontano nemmeno di scorcio con tale motivazione. Affermano –

per la prima volta – che la spesa di fr. 7319.95 esula dall'amministrazione

ordinaria della fondazione e che per il resto la nota d'onorario va respinta,

mancando ogni rendiconto (memoriale, pag. 5 a metà). Argomentazio­ni nuove

tuttavia non sono lecite in seconda sede (art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC), sicché al riguardo l'appello si rivela già di primo acchito

irricevibile.

Circa il doc. D, all'udienza del 21 gennaio 2008 AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 avevano rilevato che “la nota d'onorario fa riferimento a prestazioni legali per il

periodo 7 marzo 2006–20 giugno 2007 prive di dettaglio, in epoca in cui non

risulta che la fondazione fosse coinvolta in un contenzioso o ne avesse

promosso uno, sembrando piuttosto prestazioni in favore di CO 1 e CO 2” (riassunto scritto annesso al verbale,

primo foglio). Il Pretore ha sostanzialmente ritenuto la parcella, a un

sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari,

attendibile. Nell'appello gli interessati allegano che la parcella è contestata

perché “il consiglio di

fondazione si è sempre rifiutato di rendere conto dell'attività della

fondazione e delle altre società riconducibili al defunto”, “ponendo altresì in atto delle delibere senza informare gli eredi

rappresentati” (memoriale, pag.

5.

in fondo). Simile doglianza tuttavia è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Certo, gli appellanti ribadiscono

che la nota professionale è “priva di dettaglio”,

ma non pretendono ch'essa esuli per ciò solo dall'amministrazione ordinaria

della fondazione, né ripropongono la perplessità adombrata davanti al Pretore (“in epoca in cui non risulta che la

fondazione fosse coinvolta in un contenzioso o ne avesse promosso uno, sembrando

piuttosto prestazioni in favore di CO 1 e CO 2”). Privo

di adeguata motivazione, anche in proposito

l'appello va dichiarato pertanto irricevibile.

6.

Relativamente

al doc. H è pacifico, per converso, che il pagamento della nota professionale

costituisce un atto di amministrazione straordinario. Non fa dubbio invero che

i costi di patrocinio incontrati dalla AO 1 per stare in lite nella causa

promossa da AP 1 davanti al Tribunale di Milano esulino

dalla gestione corrente della fondazione. Gli appellanti reputano che ciò

bastasse per rifiutare l'autorizzazione di pagamento. A torto. Atti di amministrazione

straordinaria nella conduzione della AO 1 sono sì vietati dal decreto cautelare

emanato il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore, ma nulla impedisce al

giudice di sottrarre al divieto singoli atti di disposizione che egli reputi

necessari o anche solo opportuni – a un giudizio di verosimiglianza come quello

che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari – per “tutelare il patrimonio e la struttura

societaria eretta dal defunto __________ con l'intento di garantirne la conservazione

dei beni fintanto che la situazione tra gli eredi non si fosse chiarita” (decreto impugnato, pag. 5 in alto).

Che nella

fattispecie la AO 1 debba potersi difendere davanti al Tribunale di Milano,

facendo valere nell'ambito della causa intentata da AP 1 quale fosse la reale

volontà del fondatore, non è contestato – a ragione – nemmeno dagli appellanti.

Quanto all'ammontare della nota professionale emessa dell'avv.

__________, il Pretore ha spiegato – come detto – che

un sindacato di congruità non spetta al giudice delle misure cautelari, ma

continua a incombere sui responsabili del consiglio di fondazione (sopra,

consid. 5). Con tale motivazione gli appellanti non tentano nemmeno di misurarsi,

né pretendono che in casi come quelli in rassegna il Pretore debba fungere –

per ipotesi – da amministratore giudiziario o da autorità di vigilanza sulle

fondazioni. Carente di motivazione, anche su quest'ultimo punto l'appello sfugge

dunque a ulteriore disamina.

7.

Gli

oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato il valore delle note

professionali litigiose (fr. 107

034.

), l'am­montare di quelle approvate (fr. 61 402.50) e di quelle

che non riguardano la AO 1 (fr. 45 631.55), si giustifica di porre quattro settimi

delle spese a carico degli appellanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG) e il resto

a carico della AO 1, alla quale va riconosciuta un'indennità per ripetibili

ridotte. L'esito del giudizio attuale impone di modificare anche il dispositivo

sugli oneri e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte. Non è il

caso invece di condannare al pagamento di oneri processuali o di ripetibili CO

1.

e CO 2, che non si sono costituiti in giudizio

davanti al Pretore e che non hanno formulato osservazioni in appello, limitandosi

a proporre la reiezione del ricorso.

8.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta

in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore

litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra,

consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto

impugnato è così riformato:

1. L'istanza è parzialmente accolta, nel

senso che la AO 1 è autorizzata a pagare:

a) la nota d'onorario e spese 8 agosto 2007 della __________

alla AO 1, di fr. 13 892.50 (doc. A)

b) la nota d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA

3 alla AO 1, di fr. 6921.80 (doc. D), e

c) la nota d'onorario e spese 23 luglio 2007 dell'avv. __________

alla AO 1, di € 26 185.95 (doc. H).

Per

quanto riguarda le note d'onorario formanti oggetto dei doc. B, C, E, F e G, l'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono poste per tre settimi a carico

dell'istante e per il resto a carico di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 in solido, i

quali rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi

per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 650.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

700.–

da anticipare dagli appellanti, sono posti per quattro

settimi a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico della AO 1,

alla quale gli appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.–

per ripetibili ridotte. Non si riscuotono spese da CO 1 e CO 2, né si assegnano loro ripetibili.

III. Intimazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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