11.2008.100
Successioni straniere. Misure cautelari a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia
15 aprile 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2008.100
Data decisione, Autorità:
15.04.2009, ICCA
Titolo:
Successioni straniere. Misure cautelari a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia
MISURE O PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI
SUCCESSIONI
art. 89 LDIP
Incarto n.
11.2008.100
Lugano,
15 aprile
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.1622
(successioni straniere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 13 dicembre 2007 dalla
AO 1, (FL)
(patrocinata
dall' PA 3 )
contro
AO 1
AO 2
AO 3 , e
AO 4
(patrocinati dall' RA 2 )
nell'ambito
di cause estere che oppongono i convenuti a
AP
1 , e
__________ CO 2,
(patrocinati
dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2008 presentato da AP
2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il decreto
cautelare emesso il 7 agosto 2008 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 agosto 2000 è stata costituita dalla
__________ (Liechtenstein), per conto di __________ (1921), cittadino italiano
domiciliato a __________, la AO 1 con sede a __________
(Liechtenstein). In conformità al regolamento del 5 dicembre 2000 primo beneficiario della fondazione era “per reddito e sostanza” lo stesso __________. Alla di lui morte
gli sarebbero subentrati come beneficiari la seconda moglie CO 1 (1940) nella
misura del 48%, il figlio CO 2 (1972), nato dal secondo matrimonio, nella misura
del 26% e il figlio AO 4 (1973), nato anch'egli dal secondo matrimonio, nella restante
misura del 26%. I fiduciari __________ e __________ di __________ avrebbero
vigilato l'esecuzione del regolamento in qualità di protector.
B. Il
patrimonio della AO 1 consta per l'essenziale dei capitali azionari di due
società con sede a __________, la __________ e la __________., le quali
detengono a loro volta il capitale azionario di due società argentine con sede
a __________, la __________. e la __________ Il consiglio di fondazione è formato
dall'avv. PA 3 di __________, presidente, e dal fiduciario __________ (Liechtenstein)
con firma collettiva a due. L'avvocato PA 3 presiede con diritto di firma
individuale anche il consiglio di amministrazione delle due società panamensi.
Le azioni delle società panamensi e argentine sono depositate su un conto
titoli intestato alla AO 1 presso la __________ succursale di __________ (già __________).
C. __________
è deceduto a __________ il 4 giugno 2005, senza lasciare testamento. Suoi eredi
sono la seconda moglie AP 1, le figlie AO 1 (1947) ed AO 2 (1950), nate dal primo
matrimonio, la figlia AO 3 (1961), riconosciuta il 15 settembre 2003, e i figli
AP 2 e AO 4, nati dal secondo matrimonio. AP 1 AP 2 e AO 4 hanno accettato
l'eredità senza condizioni, le altre eredi l'hanno accettata con il beneficio
d'inventario. Il 20 ottobre 2005, su decisione del consiglio della AO 1, le
società panamensi __________ e __________ hanno ceduto fiduciariamente le
azioni delle società argentine
a __________ e __________. Il consiglio di fondazione
ha poi deciso, il 26
gennaio 2006, di devolvere complessivi US$ 395 000.00 ricevuti
dalle società argentine per il tramite della __________ a AP 1, AP 2 e AO 4. Quest'ultimo ha rifiutato l'elargizione.
D. Adito
da AP 2, AO 2, AO 4 e AO 3, con decreto cautelare del 31 luglio 2006 emanato in
luogo e vece del Pretore dopo contraddittorio, il Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 3,
– ha ordinato il blocco delle azioni relative alle società
argentine e panamensi;
– ha ingiunto all'avvocato
PA 3, a __________, a __________, a __________, ad __________, alle fiduciarie __________
e __________ di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui beni delle
società, come pure dal prendere o eseguire delibere o nomine;
– ha vietato all'avvocato PA
3, a __________, a __________ e ad __________ di prendere decisioni in virtù
del regolamento della AO 1 o
altre decisioni per conto della fondazione,
il tutto sotto comminatoria
dell'art. 292 CP.
Il
Segretario assessore ha precisato ad ogni modo che autorizzati, nell'amministrazione
delle società, rimanevano “quegli
atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese
usuali e
correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30
giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso contrario
Fatti
i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006 il Pretore ha
prorogato di 30 giorni il termine impartito agli istanti per intentare
l'azione.
Il
decreto cautelare del Segretario assessore è stato confermato da questa Camera, su appello di CO 1 e CO 2, con
sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).
E. Nel
frattempo, il 30 settembre 2006, AO 1 ed AO 2 hanno promosso contro AP 1, AP 2 AO
4 e AO 3, davanti al Tribunale ordinario di Milano, un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai
beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e
con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006
AO 3 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una
causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, PA 3 e la AO 1 Le due procedure sono tuttora pendenti.
F. Il
13 dicembre 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore,
chiedendo di essere autorizzata a eseguire i seguenti pagamenti ordinari:
– nota d'onorario e spese 8
agosto 2007 della __________ di __________ (FL), alla AO 1, di fr. 13 892.50, per appartenenza al consiglio di fondazione dal
9 agosto 2007 all'8 agosto 2008, compreso il costo di un parere
legale (doc. A);
– nota d'onorario e spese 20
giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla __________., di fr. 1500.–, sempre per appartenenza
al consiglio di fondazione nel periodo 2007/08 (doc. B);
– nota d'onorario e spese 20
giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla __________., di fr. 1852.90, per appartenenza
al consiglio di amministrazione della ditta medesima
(doc. C);
– nota
d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA 3 alla AO 1, di fr. 6921.80, per
appartenenza al consiglio di fondazione nel periodo 2007/08, incluse talune
prestazioni legali (doc. D);
– nota d'onorario e spese 5
settembre 2006 della __________, __________, alla __________,
di fr. 31 330.–, per “consulenza
e controllo di gestione”
relativo
alla __________ dal 1° dicembre 2005 al 31
agosto 2006 (doc. E);
– nota d'onorario e spese 30
aprile 2007 della __________, __________, alla __________, di fr. 6610.–, per “consulenza e controllo di gestione” relativo alla __________ dal 1° settembre al 31 dicembre 2006 (doc.
F);
– nota d'onorario e spese 30
aprile 2007 della __________, __________, alla __________, di fr. 4338.65, per “consulenza e controllo di gestione” relativo alla __________ dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 (doc. G),
come pure il seguente
pagamento straordinario:
– nota d'onorario e spese 23
luglio 2007 dell'avv. __________, __________, alla AO 1, di € 26 185.95, per il
patrocinio della fondazione, convenuta da AP 1 nell'ambito della nota causa
ordinaria davanti al Tribunale ordinario di Milano (doc. H).
Trattata
come istanza cautelare, la richiesta ha formato oggetto di contraddittorio
all'udienza del 21 gennaio 2008, nell'ambito della quale AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 hanno proposto di respingerlaCO 1 e CO 2
hanno rinunciato a costituirsi in giudizio.
Statuendo
con decreto cautelare del 7 agosto 2008, il Pretore ha autorizzato tutti i
pagamenti. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a
carico di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 in solido, tenuti a rifondere alla AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.
G. Contro
il decreto predetto AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 sono insorti a questa Camera il 14 agosto
2008 per ottenere che, conferito al loro appello effetto sospensivo, l'istanza
della AO 1 sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con
decreto del 22 agosto 2008 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello
effetto sospensivo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 26
settembre 2008 la AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare
il decreto impugnato. CO 1 e CO 2 hanno comunicato quello stesso giorno di
rinunciare a osservazioni, “assumendo
integralmente le argomentazioni di fatto e di diritto proposte dalla AO 1 (…),
postulando di respingere in ogni suo punto l'atto di appello”.
Considerandi
in diritto: 1. I decreti
cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un processo
appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio 2006 il Segretario
assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di merito in fr. 20 000 000.–, somma non
contestata dalle parti (consid. 9). Sotto questo profilo l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2.
La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre
misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a
tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio
in Italia è già stata accertata da questa Camera nella predetta sentenza del 29
ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in
quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 seg.). Al riguardo non
giova pertanto ripetersi.
3.
Secondo
il Pretore lo scopo del decreto cautelare emesso in sua vece il 31 luglio 2006
dal Segretario assessore era unicamente “quello di tutelare il patrimonio e la struttura societaria eretta
dal defunto __________ con l'intento di garantirne la conservazione dei beni
fintanto che la situazione tra gli eredi non si fosse chiarita”, non quella di impedire la gestione ordinaria della fondazione o delle
società. Ciò posto, egli ha ritenuto “un formalismo eccessivo” attardarsi sul
fatto che solo tre (delle otto) richieste di pagamento fossero dirette alla AO
1.
Inoltre – egli ha sottolineato – tutte le note d'onorario si riferiscono “a
prestazioni professionali (rispettivamente a rimborsi spese) svolte a favore
delle società”, non incombendo al giudice cautelare – per altro – decidere se
quelle note siano congrue o eccessive. Sulla base di tali considerazioni il
Pretore ha ritenuto pertanto di autorizzare la AO 1 “e/o __________ e __________”
a onorare tutte le fatture.
4.
Gli
appellanti ribadiscono anzitutto che solo tre (delle otto) richieste di pagamento
riguardano la AO 1, mentre le altre sono indirizzate a soggetti giuridici
diversi, onde la mancata legittimazione dell'istante a chiedere provvedimenti
cautelari. La censura è fondata. Come si è visto (lett. F), le note d'onorario
formanti i doc. B, C, E, F e G sono state inviate alla __________, rispettivamente alla __________, non alla AO 1. È vero che il patrimonio della fondazione consta per l'essenziale dei pacchetti
azionari delle due società panamensi (sopra, lett. B), ma ciò non significa che
l'una si confonda con le altre, dotate del resto di organi propri. Né la AO 1
ha mai preteso, per avventura, di agire anche in rappresentanza delle due affiliate
o di avere assunto debiti di queste ultime. Né tanto meno costituisce – come
crede il Pretore – formalismo eccessivo ravvisare nel caso specifico la mancata
legittimazione dell'istante, ove appena si consideri che formalismo eccessivo
può darsi solo in seguito all'applicazione di norme di procedura (DTF 132 I 252
consid. 5; in particolare: DTF 121 I 179 consid. 2b/aa con riferimenti), mentre
la legittimazione – attiva o passiva – è un presupposto di merito (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Ne segue che, per quanto
riguarda i doc. B, C, E, F e G, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza
della AO 1 già per difetto di legittimazione attiva.
Nelle
osservazioni all'appello la AO 1 obietta che “le società panamensi sono sempre state un mero schermo protettivo
della fondazione e non sono mai state operative”, che gli appellanti eccepiscono in malafede la carenza di
legittimazione attiva (non ricavandone alcun vantaggio concreto) e che, comunque
sia, “la richiesta di pagamento
verrebbe sicuramente reiterata con una nuova istanza in Pretura” da parte delle due società interessate,
sicché per evitare inutili costi e ulteriori lungaggini tanto vale decidere
subito (memoriale, pag. 3). L'argomentazione è lungi dal poter essere
condivisa. La legittimazione attiva o passiva è – come si è appena spiegato –
un presupposto di merito, sicché essa è data o non è data. Non può costruirsi
una legittimazione attiva fittizia in un processo solo perché il vero titolare
della pretesa è una “società
paravento” o perché il convenuto rilevi la mancanza del
presupposto senza trarne benefici immediati o, men che meno, per semplice economia
di giudizio. Nulla impedisce che in seguito la __________ e la __________ adiscano esse medesime il
Pretore. Tale possibilità rientra, evidentemente, nelle
legittime prerogative degli organi sociali.
5.
Per
quel che è dei doc. A e D, la stessa AO 1 definiva tali richieste di pagamento
come “fatture di ordinaria amministrazione” (istanza del 13 dicembre 2007, pag. 3).
Mal si comprende dunque perché esse siano state sottoposte al Pretore,
la
fondazione medesima ricordando che nel decreto del 31 luglio 2006 il Segretario
assessore aveva chiaramente escluso dal blocco cautelare, “nell'amministrazione di tutte le società”, gli “atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse,
tributi, spese usuali di diritto pubblico e di diritto privato” (dispositivo n.
3). Nell'istanza al Pretore la AO 1 non asseriva nemmeno – per ipotesi – di voler
prevenire eventuali contestazioni da parte di AP 2, AP
3, AP 1 o AP 4. A rigore il
primo giudice poteva dunque dichiarare l'istanza, quanto ai doc. A e D, senza oggetto.
All'udienza
del 21 gennaio 2008 AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 avevano invero sostenuto,
relativamente al doc. A (nota d'onorario 8 agosto 2007 della __________ alla AO
1, di complessivi fr. 13 892.50), che la spesa di fr. 7319.95 per un parere legale dello
studio __________ di __________ è “fuori da ogni tariffario o criterio razionale” (riassunto scritto annesso al verbale,
primo foglio). Il Pretore ha rilevato però che “non compete a questo giudice sindacare in merito alla congruità o
meno” delle prestazioni esposte
nelle fatture, tale decisione incombendo “alle singole società chiamate a rispondere del pagamento,
l'autorizzazione pretorile limitandosi a permetterne il pagamento, a modifica
di quanto disposto con il decreto 31 luglio 2006” (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Nell'appello AP 2, AP 3, AP 1
e AP 4 non si confrontano nemmeno di scorcio con tale motivazione. Affermano –
per la prima volta – che la spesa di fr. 7319.95 esula dall'amministrazione
ordinaria della fondazione e che per il resto la nota d'onorario va respinta,
mancando ogni rendiconto (memoriale, pag. 5 a metà). Argomentazioni nuove
tuttavia non sono lecite in seconda sede (art. 321 cpv.
1.
lett. b CPC), sicché al riguardo l'appello si rivela già di primo acchito
irricevibile.
Circa il doc. D, all'udienza del 21 gennaio 2008 AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 avevano rilevato che “la nota d'onorario fa riferimento a prestazioni legali per il
periodo 7 marzo 2006–20 giugno 2007 prive di dettaglio, in epoca in cui non
risulta che la fondazione fosse coinvolta in un contenzioso o ne avesse
promosso uno, sembrando piuttosto prestazioni in favore di CO 1 e CO 2” (riassunto scritto annesso al verbale,
primo foglio). Il Pretore ha sostanzialmente ritenuto la parcella, a un
sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari,
attendibile. Nell'appello gli interessati allegano che la parcella è contestata
perché “il consiglio di
fondazione si è sempre rifiutato di rendere conto dell'attività della
fondazione e delle altre società riconducibili al defunto”, “ponendo altresì in atto delle delibere senza informare gli eredi
rappresentati” (memoriale, pag.
5.
in fondo). Simile doglianza tuttavia è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Certo, gli appellanti ribadiscono
che la nota professionale è “priva di dettaglio”,
ma non pretendono ch'essa esuli per ciò solo dall'amministrazione ordinaria
della fondazione, né ripropongono la perplessità adombrata davanti al Pretore (“in epoca in cui non risulta che la
fondazione fosse coinvolta in un contenzioso o ne avesse promosso uno, sembrando
piuttosto prestazioni in favore di CO 1 e CO 2”). Privo
di adeguata motivazione, anche in proposito
l'appello va dichiarato pertanto irricevibile.
6.
Relativamente
al doc. H è pacifico, per converso, che il pagamento della nota professionale
costituisce un atto di amministrazione straordinario. Non fa dubbio invero che
i costi di patrocinio incontrati dalla AO 1 per stare in lite nella causa
promossa da AP 1 davanti al Tribunale di Milano esulino
dalla gestione corrente della fondazione. Gli appellanti reputano che ciò
bastasse per rifiutare l'autorizzazione di pagamento. A torto. Atti di amministrazione
straordinaria nella conduzione della AO 1 sono sì vietati dal decreto cautelare
emanato il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore, ma nulla impedisce al
giudice di sottrarre al divieto singoli atti di disposizione che egli reputi
necessari o anche solo opportuni – a un giudizio di verosimiglianza come quello
che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari – per “tutelare il patrimonio e la struttura
societaria eretta dal defunto __________ con l'intento di garantirne la conservazione
dei beni fintanto che la situazione tra gli eredi non si fosse chiarita” (decreto impugnato, pag. 5 in alto).
Che nella
fattispecie la AO 1 debba potersi difendere davanti al Tribunale di Milano,
facendo valere nell'ambito della causa intentata da AP 1 quale fosse la reale
volontà del fondatore, non è contestato – a ragione – nemmeno dagli appellanti.
Quanto all'ammontare della nota professionale emessa dell'avv.
__________, il Pretore ha spiegato – come detto – che
un sindacato di congruità non spetta al giudice delle misure cautelari, ma
continua a incombere sui responsabili del consiglio di fondazione (sopra,
consid. 5). Con tale motivazione gli appellanti non tentano nemmeno di misurarsi,
né pretendono che in casi come quelli in rassegna il Pretore debba fungere –
per ipotesi – da amministratore giudiziario o da autorità di vigilanza sulle
fondazioni. Carente di motivazione, anche su quest'ultimo punto l'appello sfugge
dunque a ulteriore disamina.
7.
Gli
oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato il valore delle note
professionali litigiose (fr. 107
034.
), l'ammontare di quelle approvate (fr. 61 402.50) e di quelle
che non riguardano la AO 1 (fr. 45 631.55), si giustifica di porre quattro settimi
delle spese a carico degli appellanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG) e il resto
a carico della AO 1, alla quale va riconosciuta un'indennità per ripetibili
ridotte. L'esito del giudizio attuale impone di modificare anche il dispositivo
sugli oneri e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte. Non è il
caso invece di condannare al pagamento di oneri processuali o di ripetibili CO
1.
e CO 2, che non si sono costituiti in giudizio
davanti al Pretore e che non hanno formulato osservazioni in appello, limitandosi
a proporre la reiezione del ricorso.
8.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta
in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore
litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra,
consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così riformato:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel
senso che la AO 1 è autorizzata a pagare:
a) la nota d'onorario e spese 8 agosto 2007 della __________
alla AO 1, di fr. 13 892.50 (doc. A)
b) la nota d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA
3 alla AO 1, di fr. 6921.80 (doc. D), e
c) la nota d'onorario e spese 23 luglio 2007 dell'avv. __________
alla AO 1, di € 26 185.95 (doc. H).
Per
quanto riguarda le note d'onorario formanti oggetto dei doc. B, C, E, F e G, l'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono poste per tre settimi a carico
dell'istante e per il resto a carico di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 in solido, i
quali rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi
per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
700.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti per quattro
settimi a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico della AO 1,
alla quale gli appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.–
per ripetibili ridotte. Non si riscuotono spese da CO 1 e CO 2, né si assegnano loro ripetibili.
III. Intimazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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