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Decisione

11.2008.101

Fondazioni: esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

4 agosto 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati d'esercizio della

fondazione (art. 1 cpv. 1). Ove la fondazione sia esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di

revisione (oppure ove sia revocato l'esonero), all'occorrenza l'autorità di vigilanza ordina anche il pertinente adeguamento

dell'atto di fondazione (cpv.

4). Tale esonero dovrà poi figurare nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1

lett. l ORC).

a) In

concreto l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'esonero – come detto – perché

lo statuto della RI 1, prevede esplicitamente un organo

di revisione. Ora, che la fondazione abbia previsto sin

dall'inizio un ufficio di revisione quale proprio organo è vero (art. 7 cpv. 1

dello statuto). L'autorità di vigilanza non può tuttavia respingere una domanda

di esonero per ciò soltanto. In casi del genere l'autorità di vigilanza è

tenuta – come fa notare l'appellante – a ordinare il relativo adeguamento dello

statuto. L'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione

delle fondazioni è chiaro. Il suo significato letterale è confermato altresì dalla

Segreteria del Dipartimento federale degli interni, vigilanza federale sulle

fondazioni (comunicazione del 14 luglio 2010).

b) Stando

all'autorità cantonale di vigilanza, “l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza, che è stato

inserito solo in un secondo tempo, conferma il principio secondo il quale non deve

presentarsi la situazione di una fondazione, la cui organizzazione preveda

l'ufficio di revisione, ma che nel contempo è dispensata dall'autorità di

vigilanza dal designarlo” (osservazioni all'appello, pag. 1 in fine). L'opinione

non può essere condivisa, già per il fatto che se così fosse non si vede in

quali frangenti l'art. 1 cpv. 4 della nota ordinanza si applicherebbe. Riguardasse

solo le eventualità in cui l'atto costitutivo della fondazione prevedesse un

organo di revisione con possibilità per la fondazione di ottenere un esonero, mal

si comprende quale modifica dell'atto costitutivo dovrebbe ancora ordinare

l'autorità di vigilanza.

c) Per

l'autorità di vigilanza una modifica dell'organizzazione della fondazione sarebbe

possibile solo alle condizioni dell'art. 85 CC, non dimostrate in concreto. Ora,

si può convenire che l'organizzazione di una fondazione

non va modificata facilmente, specie se la mutazione non ha indole accessoria

(cfr. Riemer in: Berner Kommentar,

edizione 1981, n. 50 e 76 ad art. 85/86 CC). E l'art. 85 CC abilita l'autorità federale o cantonale competente (nel Ticino il

Dipartimento delle istituzioni: art. 14 cpv. 3 LAC), su proposta dell'autorità

di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, a modificare

Considerandi

l'organizzazione della fondazione solo quando ciò sia urgentemente richiesto

per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Il citato art.

1.

cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'ufficio di

revisione delle fondazioni, del 24 agosto 2005, non dipende tuttavia dall'art.

85.

CC e non va confuso con il medesimo.

d) La CO 1 soggiunge di avere adottato la prassi, d'intesa altre autorità

cantonali di vigilanza, di non concedere esoneri dall'ufficio di revisione che

non siano previsti dallo statuto della rispettiva fondazione o dall'atto

costitutivo. Sta di fatto che tale prassi non appare compatibile con l'art. 83b

cpv. 2 né con l'art. 6c tit. fin. CC né tanto meno con l'art. 1 cpv. 4

della ripetuta ordinanza. Lesiva del diritto federale, la decisione impugnata

deve pertanto essere annullata.

6.

Quanto

ai presupposti che la legge fissa per ottenere l'esonero dall'obbligo di designare

un ufficio di revisione (art. 1 cpv. 1 della predetta ordinanza federale),

l'autorità di vigilanza non li ha esa­minati, limitandosi ad affermare che l'art.

83b cpv. 2 CC non conferisce alla fondazione un diritto soggettivo all'esonero.

L'assunto è fondato, l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza costituendo una norma potestativa.

L'esonero è lasciato quindi al potere di apprezzamento dell'autorità. Nella

fattispecie però la CO 1 non ha esercitato nemmeno tale apprezzamento. Ha

respinto l'esonero solo perché lo statuto della RI 1, dispone esplicitamente la

nomina di un revisore. Ciò premesso, non compete a questa Camera sostituirsi

all'autorità amministrativa ed esercitare essa medesima, come una giurisdizione

di primo grado, la latitudine di valutazione che compete alla CO 1. Alla Camera

incombe unicamente di verificare se l'autorità amministrativa ha fatto un uso corretto

del proprio margine d'autonomia. Nelle circostanze descritte gli atti vanno rinviati

così all'autorità di vigilanza affinché esamini se siano dati i presupposti per

esonerare la RI 1, dall'obbligo di designare l'ufficio di revisione. CO 1 non è

tenuta ad accogliere la richiesta. Dovesse nuovamente respingerla, ad ogni modo,

essa darà ragione, nei motivi della decisione, del proprio apprezzamento.

7.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di appello seguirebbero il vicendevole grado

di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In questa sede l'appellante ottiene causa

vinta sul principio, ma non è possibile pronosticare come deciderà in ultima

analisi l'autorità di vigilanza. A rigore si giustificherebbe così di

suddividere le spese a metà. Dato nondimeno che la Camera ha dovuto

pronunciarsi in un caso senza precedenti di giurisprudenza, con la necessità

per altro di interpellare l'autorità federale, appare equo rinunciare al

prelievo di tasse o spese. Il reciproco grado di sconfitta legittima inoltre la

compensazione delle ripetibili.

8.

Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di

giurisdizione non contenziosa (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,

pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pecuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può essere

deferita al Tribunale federale senza riguardo al valore litigioso, sempre che

sia dimostrato un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 76 cpv. 1 lett. b

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati autorità

di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono

tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

3.

Comunicazione

al Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza

sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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