11.2008.102
Scioglimento del regime dei beni: valore venale di imprese commerciali e di fondi edificati
30 luglio 2010Italiano55 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2008.102
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, ICCA
Titolo:
Scioglimento del regime dei beni: valore venale di imprese commerciali e di fondi edificati
DETERMINAZIONE DEL VALORE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 211 CC
Incarto n.
11.2008.102
Lugano
30 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.56 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 aprile
2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 18 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 giugno 2008
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1952) AP 1 (1954) si
sono sposati a __________ il 22 luglio 1974. Dal matrimonio
sono nate A__________ (1978) ed E__________ (1983). Il marito lavora per
la __________ SA di __________, della quale è amministratore e azionista unico.
La ditta è attiva nel settore dello sviluppo, della produzione
e del commercio di prodotti nel campo dell'elettronica, dell'elettrotecnica e
della meccanica. AO 1 possiede inoltre l'intero pacchetto azionario
della __________ SA di __________, proprietaria della particella n. __________
RFD di __________ su cui sorge lo stabile in cui si trovano gli uffici della __________,
e i due terzi del pacchetto azionario della __________ SA di __________. Senza particolare formazione professionale, durante la vita in comune
la moglie non ha praticamente esercitato attività lucrativa.
Fatti
I coniugi vivono separati dalla
metà di agosto del 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. __________ RFD, intestata
ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.
B. Nell'ambito
di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 25
settembre 2003, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato
l'8 ottobre 2003 un accordo dei coniugi in base al quale l'abitazione coniugale
sarebbe toccata in uso alla moglie, mentre il marito si sarebbe impegnato a
versare un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili per la moglie stessa e a finanziare gli oneri correnti dell'abitazione coniugale, tra cui
la manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento delle ipoteche gravanti
l'immobile, le spese di riscaldamento e di elettricità, quelle dell'acqua
potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso della fognatura, i
premi delle assicurazioni relativi all'immobile e quello per l'assicurazione
della mobilia domestica (inc.
DI.2003.229).
C. L'11
aprile 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale
davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare alla moglie di fr. 3500.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 2500.– mensili fino al 31
maggio 2017, proponendo determinate modalità per la liquidazione del regime dei
beni e prospettando il riparto degli averi previdenziali in ragione di un mezzo
ciascuno. Nella sua risposta del 30 giugno 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al riparto a metà degli averi previdenziali, ma ha postulato
una diversa liquidazione del regime matrimoniale e ha chiesto un contributo alimentare
di fr. 8000.– mensili vita natural durante, ridotto al momento in cui avrebbe
percepito rendite dall'AVS e dal “secondo pilastro”. Il
Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con
accordo parziale e il 17 agosto 2005 ha sentito i coniugi, assegnando loro il
termine bimestrale di riflessione. Il 19 ottobre e 18 novembre 2005 AO 1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al
giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi. L'udienza
sui punti contestati si è tenuta il 18 gennaio 2006.
D. AO 1,
che ha riconosciuto, e il 29 novembre 2007 ha adito il Pretore per ottenere la riduzione a fr. 1500.– mensili dal 1° dicembre 2007 del contributo provvisionale
per la moglie. All'udienza del 18 dicembre 2007, indetta per la discussione, AP
1 ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi assumere prove, le parti
hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, ribadendo le rispettive
posizioni.
E. L'istruttoria nella causa di divorzio si è conclusa il 9 gennaio 2008. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 marzo 2008 AA 1 ha chiesto di attribuire la particella n.
1980 RFD di __________ alla moglie, condannando quest'ultima ad assumere il relativo debito ipotecario e a
versargli un conguaglio di fr. 371 116.85. In subordine egli ha postulato lo scioglimento della comproprietà
mediante licitazione ai pubblici incanti, riducendo l'offerta
di contributo alimentare per
la moglie a fr. 2500.– mensili fino al 30 aprile 2017 e
a fr. 1000.– mensili fino al pensionamento di lei. Nel proprio allegato del 31 marzo 2008 AP 1 ha riaffermato le sue domande, limitando la pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 1 651 382.–.
F. Statuendo il 24
giugno 2008 con giudizio unico, il Pretore ha aumentato
il contributo provvisionale per la moglie a fr. 5223.– mensili, “ritenuto che il marito potrà corrispondere quest'importo
fino a concorrenza di fr. 3723.– mensili pagando direttamente ai creditori gli
oneri correnti relativi all'abitazione coniugale di cui alla particella n. 1980
RFD di __________, in particolare i costi della manutenzione ordinaria, gli
interessi e l'ammortamento delle ipoteche che gravano l'immobile, le spese di riscaldamento
e di
elettricità, le spese dell'acqua
potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso della fognatura e
gli oneri delle assicurazioni che riguardano l'immobile e il premio per la mobilia
domestica”.
Nel
merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato AO
1 a versare a AP 1 fr. 392 383.15 in liquidazione
del regime matrimoniale, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà esclusiva dei
beni in suo possesso (compresi i titoli e le polizze di assicurazione a lui
intestate), salvo il mobilio e le suppellettili domestiche (dichiarati in
comproprietà per un mezzo ciascuno), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà
sulla particella n. 1980 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione
del provento, ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 4858.–
mensili finché il marito non avesse versato la liquidazione del regime dei beni
e la moglie non avesse ricevuto il ricavo
dalla vendita all'asta della comproprietà, a fr. 3959.15 mensili dal
momento in cui la moglie avrebbe ricevuto la liquidazione, a fr. 3730.– mensili
dal momento in cui la moglie avrebbe ricevuto entrambe le spettanze e a fr. 1000.–
mensili dal 1° maggio 2017 al 31 maggio 2018. Inoltre il Pretore ha ordinato il trasferimento di fr. 182 870.60
dalla cassa pensione del marito a un conto di libero passaggio
intestato alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono
state poste per un decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1,
tenuta a rifondere al marito fr. 20 000.–
per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 agosto 2008
nel quale chiede che il marito le versi fr. 887 218.50 in liquidazione del regime matrimoniale, che le sia
assegnata in uso la particella n. 1980 RFD di __________, che il fondo sia
dichiarato in comproprietà fino alla morte dei coniugi o almeno per 30 anni,
che la cartella ipotecaria di fr. 380 000.– gravante il fondo sia riconosciuta in
proprietà congiunta e ne sia ordinato il deposito congiunto, che tutte le spese
di gestione e manutenzione siano poste a carico del marito fino al passaggio in
giudicato della sentenza, che il contributo alimentare in suo favore sia
aumentato a fr. 8000.– mensili vita natural durante (con riduzioni a partire
dal conseguimento delle rendite AVS e LPP) e che tutti gli oneri processuali
siano posti a carico del marito, tenuto e rifonderle fr. 20 000.– per
ripetibili, o quanto meno, a suddividere tali oneri in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2008
AO 1 propone di respingere l'appello.
H. Nel
frattempo, con sentenza del 5 novembre 2009, questa Camera ha parzialmente
accolto un appello presentato il 12 luglio 2008 da AP 1, fissando in fr. 6090.–
mensili il contributo alimentare provvisionale in suo favore, sempre con facoltà
per il marito di compensarlo fino concorrenza di fr. 3723.– mensili
pagando direttamente ai creditori gli oneri correnti relativi all'immobile di __________
(inc. 11.2008.83).
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei
beni, lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1980 RFD di __________
e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio
del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.
148.
cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2.
Per
quel che concerne l'abitazione coniugale (particella n. 1980 RFD di __________), appartenente ai coniugi in ragione di metà
ciascuno, la divisione del bene in seguito al divorzio – che non comporta
necessariamente lo scioglimento della comproprietà – deve avvenire prima della
liquidazione del regime matrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2ª edizione, pag.
536.
n. 1142). La questione va esaminata pertanto senza indugio.
a) Il
Pretore ha interpretato la
pretesa di AP 1, che chiedeva l'assegnazione dell'immobile in uso esclusivo,
come richiesta di attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ciò che implica lo
scioglimento della comproprietà. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che l'interessata
nemmeno aveva addotto un interesse preponderante a fondamento della pretesa.
Per di più – egli ha soggiunto – essa non sarebbe stata in grado di versare al
marito un conguaglio di fr. 490 000.–,
avendo diritto di ricevere in liquidazione del regime
dei beni soltanto fr. 392 383.15. Di conseguenza Il Pretore ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà mediante licitazione ai pubblici incanti, ponendo
come base d'asta il valore venale dell'immobile, di fr. 1 980 000.–.
b) AP
1.
eccepisce di non avere mai postulato lo scioglimento della comproprietà e
di avere chiesto, anzi, di impedire il verificarsi di un'evenienza simile per i prossimi trent'anni. Essa ribadisce di volere
unicamente un diritto di abitazione vitalizio, intendendo essa lasciare la sua quota
di comproprietà in eredità alle figlie. Per tale motivo essa ha dichiarato di
assumere le spese correnti di gestione e manutenzione, mentre gli oneri
ipotecari e assicurativi sarebbero dovuti andare a carico del marito. L'appellante
sostiene poi di essere in grado – volendo – di ritirare essa medesima
l'immobile, giacché con la somma che le spetta in liquidazione del regime matrimoniale
essa potrebbe assumere l'intero debito ipotecario, tacitare la __________ SA e
indennizzare il marito, rimanendole ancora fr. 177 218.50. La possibilità di conservare il fondo,
essa epiloga, non dipende dalla sua disponibilità finanziaria, ma dall'erogazione
di un contributo alimentare che le consenta di mantenere lo stesso tenore di
vita. A parere dell'appellante, infine, il Pretore non poteva ordinare la messa
all'asta del fondo, poiché solo nel memoriale conclusivo il marito ha formulato
una domanda in tal senso.
c) Come
ha ricordato il Pretore, lo scioglimento di una comproprietà tra coniugi è
retto dagli art. 650 segg. CC,
cui si aggiunge il modo di divisione previsto dall'art. 205 cpv. 2 CC. Ogni coniuge ha quindi il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà,
“a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in
proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.
650.
cpv. 1 CC). Lo scioglimento inoltre non può essere chiesto intempestivamente
(art. 650 cpv. 3 CC). Nell'ambito di uno scioglimento del regime matrimoniale, in ogni modo, l'intempestività va ravvisata solo con grande cautela (Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 45 ad art. 205 CC), tant'è che in caso di
divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né è data la condizione
dello scopo durevole cui la cosa è destinata (DTF 119 II 199 consid. 2). Se i comproprietari poi non si intendono sul modo di
divisione, il giudice ordina la divisione del bene in natura o la vendita all'asta
pubblica o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure attribuisce il bene interamente
al coniuge che giustifica un interesse preponderante contro compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC).
d)
Nella fattispecie è vero che la moglie non ha mai chiesto lo
scioglimento della comproprietà, ma solo l'assegnazione in uso esclusivo del
fondo. Secondo il Pretore la postulata assegnazione in uso esclusivo implica lo
scioglimento della comproprietà. L'opinione è discutibile, né la sentenza del
Tribunale federale 5P.463/2006 del 31 maggio 2007 che il primo giudice menziona
a conforto della sua tesi appare assimilabile al caso in esame. Comunque sia, l'interessata
non spiega in virtù di quale disposizione o principio essa avrebbe diritto di
ottenere in uso esclusivo vita
natural durante un bene in comproprietà senza offrire alcuna controprestazione.
Né risulta, per avventura, che in concreto i coniugi abbiamo stipulato una convenzione
a norma degli art. 647 segg. CC sul versamento di un indennizzo per l'uso esclusivo
dell'immobile in comproprietà (v. Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 431, n. 1240a).
Certo,
l'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile alla comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung,
Basilea 2005, n. 17 ad art. 121 CC; Gloor
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12 ad
art. 121), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno soltanto,
il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata
limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di
mantenimento, a condizione che la presenza di figli o altri gravi motivi lo
giustifichino. In concreto le figlie sono maggiorenni da tempo e l'appellante
non adombra motivi di età, di salute, di natura professionale, finanziaria o sociale
che giustifichino di imporre al marito una restrizione
trentennale al diritto di proprietà (cfr. Büchler,
op. cit., n. 9 segg. ad art. 121 CC; Gloor,
op. cit., n. 12 ad art. 121). Su questo punto l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
e) Quanto alla posizione diAO 1, è vero che con la petizione
egli postulava il mantenimento della comproprietà. Con il memoriale conclusivo del
31.
marzo 2008 però egli ha chiesto l'attribuzione del fondo in proprietà esclusiva alla moglie o, in via subordinata, lo scioglimento della comproprietà mediante
licitazione ai pubblici incanti. Che le domande formulate in quell'allegato
siano nuove è vero. Nondimeno, secondo l'art. 650 cpv. 1 CC, lo scioglimento della
comproprietà può essere chiesto in ogni tempo (Steinauer,
op., cit., pag. 409 n. 1180). La convenuta avrebbe potuto quindi discutere la richiesta
al dibattimento finale. Rinunciando a tale udienza (e questa Camera ha già
avuto modo di sottolineare i rischi insiti in un'opzione siffatta: Rep. 1995
pag. 227 n. 55; v. anche Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota a piè di pag. 232) e non
reagendo alla notifica del memoriale conclusivo in cui il marito postulava lo
scioglimento della comproprietà, essa si è accomodata della situazione. Per di
più, mal si comprende in forza di quale privilegio essa possa seriamente
pretendere di occupare l'immobile a vita, senza corrispondere al marito indennità
alcuna. Il mantenimento della comproprietà
sulla mobilia domestica poco sussidia, essendo questa destinata per principio a
uno scopo durevole (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 506 n. 1065; Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1180a).
f) V'è
da domandarsi infine se l'appellante non potrebbe vedersi attribuire l'intero fondo
in proprietà invocando l'art. 205 cpv. 2 CC. Sta di fatto che il coniuge desideroso
di ottenere l'intera proprietà di un bene deve formulare esplicita richiesta,
il giudice non dovendo applicare l'art. 205 cpv, 2 CC d'ufficio (DTF 119 II 198
consid, 2; Hausheer/Reusser/Geiser, op.
cit., n. 52 ad art. 205 CC). E nella fattispecie la moglie, ribadisce ancora
in questa sede di non avere mai sollecitato la proprietà del fondo, tant'è che
nemmeno fa valere alcun interesse preponderante. Nel discende che su questo punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
3.
Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle
controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,
ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). A
tale scopo il Pretore ha accertato il valore degli acquisti da suddividere a
metà tra i coniugi sulla scorta dell'art. 215 cpv. 1 CC in complessivi fr. 859 009.15, suddivisi nel
seguente modo:
fr.
538.
812.55 azioni __________ SA,
fr.
144.
000.— azioni __________ SA,
fr.
97.
120.80 azioni __________ SA,
fr.
17.
150.— collezioni penne e orologi,
fr.
61.
925.80 polizze del “terzo
pilastro”.
Accertato
che la moglie era proprietaria di una polizza di “terzo pilastro”,
conteggiata per un valore di fr. 37 121.40, il Pretore ha obbligato in definitiva AO
1, proprietario degli altri beni, a versare alla convenuta, in liquidazione del
regime matrimoniale, la somma di fr. 392 383.15 (un mezzo di fr.
859.
009.15,
ovvero fr. 429 504.55 ./. fr. 37 121.40).
a) L'appellante contesta i valori degli acquisti, che
ritiene debbano essere così fissati:
fr.
1.
201 246.– azioni __________ SA
fr.
1.
961 343.– azioni __________ SA
fr.
113.
773.– azioni __________ SA
fr.
10.
075.– collezioni penne e orologi
fr.
3.
286 437.–
Essa
chiede pertanto che il marito le versi fr. 1 643 218.50, da cui dedurre un'“ipoteca” di fr. 756 000.–
per un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 887 218.50. L'appellante chiede inoltre il riconoscimento della polizza di “terzo pilastro” a lei intestata senza conguagli a suo
carico. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
b) Per quel che riguarda il valore delle azioni __________
SA, il Pretore ha reputato determinante quello di fr. 538 812.55 indicato
dal perito giudiziario nel complemento al referto del 24 settembre 2007 e non
quello di fr. 1 003 591.–
indicato nel referto medesimo del 15 dicembre precedente, poiché “la rivalutazione
si basa pure sul bilancio 2005 della società che, al momento di redigere la
perizia, non era ancora noto”. Egli ha
poi soggiunto che la moglie non aveva contestato il risultato cui era giunto il
perito in sede di completazione della perizia, né aveva indicato per quale
motivo si sarebbe dovuto preferire la prima valutazione dell'esperto, che “appare
meno attendibile poiché è stata resa senza conoscere l'evoluzione della
situazione della società durante l'anno 2005”.
c) L'appellante afferma che il valore delle azioni __________
SA dev'essere fissato in fr. 1 001 246.17,
corrispondente al valore della sostanza aziendale nel 2004, come ha accertato il
perito nel referto del 15 dicembre 2006. Essa rileva che in presenza di una
società gestita in modo da far risultare un reddito pressoché nullo non si giustifica
di mediare il valore di reddito con il valore della sostanza, giacché con un
artificio contabile si dimezza così facendo il valore effettivo delle
azioni. E il marito – essa soggiunge – si è
prodigato per far azzerare il risultato del 2005, tant'è che a fronte di un
valore della sostanza quasi invariato (fr. 1 001 246.27 nel 2004 e fr. 993 367.79 nel 2005), il
valore di reddito è sceso da
fr.
1.
005 936.35 nel 2004 a fr. 84 257.27 nell'anno successivo. Per di più, il reddito
annuo può essere manipolato contabilmente adeguando lo stipendio del
proprietario delle azioni. Per l'appellante il valore della società di fr. 528 812.53 è finanche inferiore ai crediti, liquidi e ricuperabili, che la
società vanta nei confronti dell'azionista, di fr. 659 088.75.
Per di più, fr. 200 000.– messi a disposizione del marito per
comperare le azioni della __________ SA sono già stati rimborsati nel 2000 al
momento dell'abbattimento del capitale azionario di tale società. Il marito,
poi, oltre a questo importo, ha prelevato dalla __________ SA ulteriori fr. 80 000.– che devono essere considerati liquidi in suo possesso, o per lo
meno quale valore intrinseco di una o dell'altra società. In definitiva il valore
dell'azienda ammonta perciò a fr. 1 201 246.17.
d) In
caso di liquidazione del regime i beni sono stimati secondo il valore venale
(art. 211 CC). Un'impresa commerciale rappresenta un'unità finanziaria e giuridica
di valore globale (DTF 131 III 561 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.3.1). Tale valore corrisponde – se
la ditta non è destinata a essere liquidata – a quello “di
continuazione”, che tiene conto degli attivi e dei
passivi, così come del valore di reddito (sentenza del Tribunale federale
5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.2.2; Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 211 CC; Steck in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 11
ad art. 211 CC; Baddeley, L'entreprise
dans le contexte du droit matrimonial in: FamPra.ch 2009 pag. 302 segg.). Come
per gli altri beni, il valore dell'impresa commerciale si determina al momento
della liquidazione del regime (art. 214 cpv. 1 CC). Trattandosi di un' impresa,
nondimeno, occorre considerare anche le modifiche intervenute nella
composizione degli attivi e dei passivi dopo lo scioglimento del regime, ovvero
al momento della sentenza (sentenza del Tribunale federale 5C.3/2004 del 14 aprile 2004 consid. 5.4.1 in: FamPra.ch 2005 pag. 122; DTF 125 III 5 consid. 4c).
e) Nella
fattispecie il perito giudiziario ha adottato, per determinare il valore venale
__________ SA, un cosiddetto metodo “pratico”, che pondera in egual misura il
valore della sostanza e quello di reddito. Per stabilire quest'ultimo valore il
perito ha preso in considerazione il risultato degli ultimi anni proiettati in
ottica futura (reddito prospettico), come pure, nel limite delle informazioni
ottenute, il valore delle riserve occulte (referto del 15 dicembre 2006, pag.
9). Sulla base di tale metodo di valutazione, diffuso in Svizzera (sentenza del
Tribunale federale 5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.2.5; Böckli in: Schweizer Aktienrecht, 4ª
edizione, pag. 719 n. 223 segg.), il perito ha stimato il valore della società
in un primo momento in fr. 1 003 591.26 (valore della sostanza fr. 1 001 246.17, valore di reddito fr. 1 005 936.35: referto, pag. 12, allegato 4.2) e
successivamente, per tenere conto anche del bilancio 2005, in fr. 538 812.53 (valore della sostanza fr. 993 367.79, valore
di reddito fr. 84 257.27: complemento, pag. 11, allegato 6).
f) Nella
fattispecie la convenuta aveva accettato, davanti al Pretore, il valore fissato
dal perito in fr. 1 003 591.–, senza spiegare perché il dato più recente, che contemplava
anche il bilancio della società del 2005, non dovesse essere preso in
considerazione (conclusioni, pag. 5). Nella misura in cui essa critica ora le
risultanze della perizia, le sue argomentazioni sono quindi nuove, e come tali
sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né l'appellante può valersi
dell'art. 138 cpv. 1 CC (o dell'art. 423b cpv. 2 CPC), giacché tale
norma consente di invocare fatti e mezzi di prova nuovi davanti all'autorità di
ricorso, eventualmente di formulare nuove conclusioni, ma non di sollevare
contestazioni cui si è rinunciato in primo grado. L'appellante censura la
perizia alla stregua di una truffa contabile e asserisce che il risultato cui è
giunto il perito “grida
vendetta al cielo”, ma dimentica
che per mettere in dubbio l'attendibilità di una perizia occorrono elementi concreti
e non solo asserti declamatori. Che il referto dispiaccia all'appellante è
comprensibile, ma non si può dire che esso offenda la logica o violi principi
fondamentali della scienza o dell'arte.
g) Non
si disconosce che per il perito “il metodo che considera sia il valore di sostanza
sia quello di reddito è appropriato per società che hanno un'attività regolare
o comunque continuativa in ottica futura, sia che esse generino risultati positivi
o negativi (…). Se il risultato (di regola a pareggio o negativo) è influenzato
da una decisione strategica quale potrebbe essere lo spostamento dell'operatività
in un'altra società, la messa in liquidazione di fatto ecc. che ha come conseguenza
una diminuzione dell'attività (più o meno drastica), ecco che considerare anche
il valore di reddito (di regola esiguo o nullo) non ha evidentemente molto
senso: in questi casi il solo valore della sostanza corrisponderebbe al meglio
al valore aziendale” (complemento peritale, pag. 16). In
concreto è indiscusso che tra il 2002 e il 2004 l'andamento della società abbia subìto una certa flessione, tuttavia nel 2005 la cifra d'affari
è lievitata, la massa salariale è aumentata (a dispetto della riduzione di
stipendio dell'amministratore unico) e il risultato netto aziendale è tornato
positivo (complemento peritale, pag. 10 seg., allegato 5). Non si può dire pertanto
che l'attività della ditta sia in calo, al punto da doversi abbandonare il metodo
“pratico” adottato dal perito.
Questi poi ha spiegato di avere tenuto conto dei risultati dal 2003 al 2005, poiché
andando più a ritroso nel tempo si sarebbe corso il rischio di far capo a
parametri sempre meno attuali e affidabili (complemento, pag. 10). Perché ciò
sarebbe erroneo l'appellante non dice. Quanto al fatto che la società abbia un valore
inferiore ai crediti vantati nei confronti dell'azionista unico, ciò è dovuto
all'applicazione del metodo “pratico”
che pondera il valore della
sostanza (in cui i crediti sono inseriti) con quello di reddito. Né, infine, si
giustifica di aggiungere al valore della società altri fr. 200 000.– per il prestito stanziato all'azionista, tale importo figurando
tuttora negli attivi aziendali.
h) Circa
il valore della __________ SA, il Pretore ha rammentato che secondo il perito
esso corrisponde al valore di reddito dell'immobile di cui la ditta è proprietaria
(particella n. 1965 RFD di __________). Ed egli ha accertato tale valore sulla
base di un referto dell'arch. __________ in fr. 1 100 000.–, da cui ha dedotto il mutuo ipotecario di fr. 756 000.– e un debito contratto da AO 1 verso la __________ SA per acquistare
le azioni di __________ SA (di fr. 200 000.–), onde un valore
azionario di fr. 144 000.–.
i) L'appellante
contesta che si tenga conto del valore stimato dall'arch. __________ (fr. 1 100 000.–) e non di quello della sostanza
indicato dal perito (fr. 1 207 548.–).
A mente sua l'architetto __________ ha valutato il valore venale ponderato dell'immobile
considerando la locazione teorica della superficie a disposizione, ripristinata
a nuovo, in fr. 1 620 000.–.
La differenza tra il valore peritato e il valore di stima del fondo (fr. 1 106 362.–), di fr. 513 638.–, andrebbe aggiunta così al valore della
sostanza, per un valore di fr. 1
721.
343.–.
A tale importo vanno aggiunti altresì fr. 200 000.–
prelevati dal marito quando ha ridotto il capitale azionario della ditta e fr. 40 000.– prelevati in un secondo tempo, per complessivi fr. 1 961 343.–.
l) Per
determinare il valore della __________ SA il perito ha rilevato che, trattandosi
di una società immobiliare, andava considerato il solo valore della sostanza, come
aveva fatto l'autorità fiscale (referto, pag. 9). Quanto al valore della sostanza,
in mancanza del valore venale della particella n. 1965 il perito ha fatto capo
a quello di stima di fr. 1 106 362.–,
accertando il valore della sostanza in fr. 1 207 705.50 (referto, pag. 12 seg., allegato 5.1). Quanto al valore venale, l'arch.
__________ ha stimato il valore di reddito
effettivo in fr. 480 000.– e quello teorico (“pieno affitto”) in
fr.
1.
568 666.–, fissando quello intrinseco in 1 673 985.–. Ponderati i valori di reddito e
quello intrinseco, egli ha stabilito il valore venale, “considerata
la situazione attuale di
reddito”, in fr. 1 100 000.– e quello in caso di “affitto teorico delle superfici totali a disposizione ripristinate a
nuovo” in
fr.
1.
620 000.– (perizia del 27 agosto 2007, pag. 6).
m) Il
valore venale degli immobili è quello
conseguibile in caso di vendita sul libero mercato (DTF 125 III 4 consid. 5b) e
si calcola ponderando il valore reale con quello di reddito (DTF 125 III 5
consid. 5c; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar,
op. cit., n. 11 dd art. 211; Steck,
op. cit., n. 10 ad art. 211 CC). Nel
caso specifico il Pretore ha sì ritenuto che per determinare il valore della
società andasse considerato il valore della sostanza, ma per finire ha tenuto
conto del solo valore venale ponderato dell'immobile, “considerata
la situazione attuale di reddito”. In realtà non v'era ragione per scostarsi
dal metodo di valutazione proposto dal perito, che considera il valore della
sostanza riconosciuto anche dall'autorità fiscale. E, come detto, tale valore è
di fr. 1 207 705.50.
Per quel che riguarda il valore venale dell'immobile, inoltre, determinante è
quello delle locazioni teoriche e non quello delle locazioni effettive, giacché
il valore di reddito conseguibile da un
immobile sul libero mercato è quello oggettivo, non quello soggettivamente
ritratto da un determinato proprietario. A maggior ragione ove si pensi che il
valore di reddito della __________ SA è influenzato “non
solo dagli affitti provenienti da terze persone, ma anche, e nella misura del
50% circa, da affitti di società vicine, come la __________ SA e la __________
SA (allegato 7), che possono essere adeguati di anno in anno in funzione del
risultato” (complemento peritale,
pag. 12, ad C1).
n) Ciò
posto, il valore venale della particella n. 1965 dev'essere accertato in fr. 1 620 000.–, il che porta il valore di sostanza
della società a fr. 1 721 343.50.
Da tale somma va dedotto il debito ipotecario gravante il fondo appartenente
alla società, di fr. 756 000.–, ma non il debito contratto da AO 1 verso
la __________ SA per acquistare le azioni della __________ (fr. 200 000.–),
giacché “nel corso del 2002 il numero delle azioni è
stato diminuito da 540 a 300 tramite rimborso agli azionisti di 240 azioni
nominative da fr. 1000.– ognuna: per fr. 200 000.–
tramite compensazione di un debito e per i rimanenti fr. 40 000.– mediante versamenti in contanti” (perizia, pag. 13). D'altro canto non vi sono
ragioni per maggiorare il valore della società di fr. 240 000.–, come pretende l'appellante sulla scorta di una richiesta nuova,
ma non fondata su fatti nuovi (art. 138 cpv. 1 CC). In definitiva il valore
della __________ SA va fissato così in fr. 965 343.50.
o) Per
quanto concerne il valore delle azioni della __________ SA, il Pretore ha
appurato sulla base delle risultanze peritali un valore di fr. 145 681.20. Considerato che AO 1 detiene due terzi
delle azioni, per il primo giudice il valore della quota societaria di lui
ammonta a fr. 97 120.80. A parere dell'appellante
il valore della società è invece di fr. 113 773.59,
corrispondente al “totale del capitale proprio”. Essa fa valere che nel 2004, a fronte di uno “stock di merce” di fr. 68 000.–, il perito ha valutato un “valore di sostanza”
di fr. 102 000.–, mentre nel 2005, con uno
“stock di merce” di fr. 65 000.–, il
“valore di sostanza” è stato rimasto inspiegabilmente invariato.
p)
Il perito giudiziario ha stimato il valore della __________ SA
prima in fr. 77 831.45 (valore di sostanza fr. 113 773.59, valore di reddito capitalizzato
fr. 41 889.31:
perizia, pag. 14 e allegato 8.2) e poi, per tenere conto anche dei dati relativi
al 2005, in fr. 145 681.21 (valore di sostanza fr. 80 236.90, valore di reddito capitalizzato
fr. 211 125.52: complemento, pag. 15, allegato 10). Ora, nel memoriale conclusivo
sottoposto al Pretore la convenuta aveva accettato il valore dell'azienda,
stabilito dal perito in fr. 77 831.– (pag.
5). La richiesta di tenere conto adesso del solo valore della sostanza (fr. 113 773.59) si rivela pertanto irricevibile (sopra,
consid. 3f). Per di più, ancora una volta l'appellante non dimostra che l'attività
della ditta sia calata al punto da doversi trascurare “il valore di reddito”,
tanto meno ove si pensi che, dopo tre anni chiusi in perdita, nel 2004 la
società è tornata a conseguire utili. Né l'appellante può essere seguita
laddove pretende di tenere conto dell'intero valore della società, senza
considerare la partecipazione di due terzi del marito nel capitale azionario.
Che come azionista maggioritario AO 1 sia la persona di riferimento e diriga la
società è verosimile, ma ciò non toglie che proprietario di un terzo del
pacchetto azionario sia, fin dalla costituzione della società un nominato __________
(interrogatorio formale dell'attore, del 2 maggio 2006, risposta n. 5). Anche su
questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
q) Per
quel che attiene alle collezioni di penne e orologi, il Pretore ne ha accertato
il valore sulla scorta di una perizia in fr. 20 150.–, deducendo nondimeno da tale importo il valore di un Rolex
(fr. 3000.–) siccome bene proprio del marito (dono della moglie). Il valore
degli oggetti della collezione in proprietà del marito, e che rientrano negli
acquisti di lui, è stato fissato per contro in fr. 17 150.–. L'appellante contesta la deduzione di fr. 3000.–,
sostenendo che l'acquisto del Rolex è avvenuto con risparmi comuni e che la
moglie non intende rinunciare al proprio 50%. L'argomentazione è nuova, il che
basterebbe per dichiararla irricevibile (sopra, consid. 3f). A prescindere da ciò, essa è smentita dalla stessa interessata, che all'interrogatorio formale
ha dichiarato di avere regalato l'orologio usando i suoi risparmi accumulati
con il lavoro presso la __________ SA (verbale del 18 ottobre 2006, risposta n. 4).
Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.
r) Sulle
polizze del “terzo pilastro” il Pretore ha rilevato anzitutto che il valore
di assicurazioni sulla vita e la previdenza vincolata con vantaggi fiscali non
rientra nell'ambito d'applicazione delle norme che regolano la previdenza professionale,
bensì lo scioglimento del regime matrimoniale. Ciò posto, egli ha appurato che le
polizze di entrambi i coniugi erano state finanziate tramite acquisti. Ai fini
della liquidazione del regime matrimoniale egli ha inserito così negli acquisti
dei coniugi complessivi fr. 61 925.80 (fr.
24.
804.40 per la polizza intestata al
marito, fr. 37 121.40 per la polizza
intestata alla moglie). Il primo giudice ha dato atto infine che ogni coniuge rimane
titolare della polizza di “terzo pilastro” a lui intestata.
L'appellante
contesta che il valore delle polizze debba essere diviso a metà, affermando che
la stipulazione di una polizza in sua favore costituisce una liberalità, e
quindi un suo bene proprio. D'altro lato essa dichiara di rinunciare alla metà
della polizza di “terzo pilastro” intestata al marito, chiedendo che ogni
coniuge resti titolare della polizza a lui intestata senza obbligo di conguaglio.
A torto. Intanto nulla dimostra l'esistenza di una liberalità in favore della
convenuta, né una donazione tra coniugi dev'essere presunta (sentenza del Tribunale
federale 5A_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3 in: FamPra.ch
2009.
pag. 160; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 433 n. 923). E siccome l'art.
197.
cpv. 2 n. 2 CC non si applica alle assicurazioni private sulla vita, la
determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione
patrimoniale (RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2c). Trattandosi di un acquisto, non
v'è ragione per sottrarre il valore della polizza dal calcolo della
liquidazione del regime dei beni. La moglie deve corrispondere quindi al marito
la metà del relativo valore (fr. 18 560.70).
s) In
definitiva, gli acquisti di AO 1 ammontano complessivamente a fr. 1 643 231.20
e quelli della moglie a fr. 37 121.40. La
partecipazione di quest'ultima si fissa di conseguenza a fr. 821 615.60, mentre quella del marito a fr. 18 560.70 (art. 215 cpv. 1 CC). Ne segue che il conguaglio in favore dell'appellante risulta di fr. 803 055.–. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.
4.
In
merito al contributo alimentare per la moglie il Pretore ha considerato
l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, tenendo conto del tenore di vita raggiunto
dai coniugi al momento della separazione, tutto ignorandosi su quello avuto durante
la vita in comune. Egli ha appurato così il reddito del marito in fr. 18 213.– mensili e il
fabbisogno minimo di lui in fr. 8895.80 mensili. Quanto alla moglie, senza
attività lucrativa, egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo
in fr. 4674.80 mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 4643.–
mensili, da tale importo il primo giudice ha dedotto “gli interessi che AO 1
pagava (e paga) sui prestiti concessigli dalla __________ SA, ossia fr. 1333.30
mensili (…)”, onde una diminuzione dell'eccedenza a fr. 3309.70 mensili. Dopo
di che egli ha sommato la metà di tale cifra (fr. 1654.85 mensili) al fabbisogno
minimo della moglie (fr. 4675.– mensili), desumendo che il tenore di vita durante il matrimonio ammontava a fr. 6329.85,
arrotondati a fr. 6350.–”.
Il
Pretore ha poi tenuto conto del fatto che, seppure al momento della separazione
avesse superato i 45 anni e non avesse esercitato alcuna attività lucrativa durante
la vita in comune, la moglie può guadagnare almeno fr. 1500.– mensili, sia
perché dalla perizia medica agli atti non risultano limitazioni alle attività
svolte in passato, sia perché dopo la separazione la convenuta aveva trovato un
lavoro a tempo parziale in un panificio. Il primo giudice ha tenuto calcolo
altresì del reddito della sostanza spettante alla convenuta in liquidazione del
regime dei beni e dalla vendita della particella n. 1980 RFD di __________ (fr.
1128.
– mensili), per entrate complessive di fr. 2628.– mensili. Quanto al
marito, egli ha accertato il reddito di lui in fr. 15 240.– mensili e il fabbisogno
minimo in fr. 9045.– mensili, senza più considerare gli interessi versati per
il prestito alla __________ SA. Ciò premesso, egli ha riconosciuto alla moglie
un contributo alimentare di fr. 3730.– mensili fino al 30 aprile 2017. Dato
però che il contributo dipende dal versamento del conguaglio in liquidazione
del regime matrimoniale, egli ha stabilito che fino alla ricezione di
tale somma il contributo di mantenimento sarebbe asceso a fr. 4858.– mensili,
mentre nel caso in cui la liquidazione del regime matrimoniale fosse stata
versata prima della vendita all'asta della casa il contributo sarebbe ammontato
a fr. 3960.– mensili finché alla moglie non fosse stato versato il provento a
lei spettante dalla vendita.
Il Pretore ha ridotto infine
il contributo alimentare per la moglie a decorrere dal pensionamento del
marito, nell'aprile del 2017, a fr. 1000.– mensili, sopprimendolo dal
pensionamento di lei (nel maggio del 2018), a quel momento l'interessata
essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio sostentamento.
a) L'appellante
contesta il reddito del marito di fr. 15 240.–
mensili, facendo valere che il marito ha ridotto l'attività della propria
ditta per ridursi autonomamente lo stipendio. Un coniuge non potendo
ridimensionare le sue entrate per libera scelta e senza motivi imperativi, essa
chiede che ad AO 1 si imputi un reddito di fr. 18
213.
– mensili, del resto sempre conseguiti durante la vita in comune. L'appellante
soggiunge che nel frattempo l'attore ha avviato una nuova attività nel settore
del commercio delle derrate alimentari, fondando la __________ SA. Assume
altresì che al reddito di lui vanno aggiunti fr. 2000.– mensili, corrispondenti
alle prestazioni in natura che AO 1 addebita alla __________ SA (telefono, veicoli,
trasferte e pasti). L'appellante contesta dipoi
il fabbisogno minimo del marito, rilevando che fr. 2059.10 mensili di
interessi ipotecari riferiti alla particella n. 1965 RFD di __________, appartenente
alla __________ SA, non esistono e non sono mai stati pagati. Anche i fr.
1333.30
mensili per il mutuo ricevuto dalla __________ SA sono inesistenti e
non possono essere considerati.
Quanto
alla propria situazione, l'appellante contesta in sintesi il reddito ipotetico
di fr. 1500.– mensili, rilevando che ciò la costringe a ridurre il tenore di
vita cui ha diritto, obbligandola a trovare un'attività lucrativa a 54 anni e
dopo 34 anni di matrimonio trascorsi come casalinga. Al Pretore essa rimprovera
inoltre di avere tenuto conto della sua brevissima esperienza lavorativa in un
panificio, trascurando che da quel datore di lavoro essa è stata licenziata per
inidoneità. Estrapolare dalla perizia medica la possibilità di reinserirsi nel
mondo del lavoro sarebbe dunque arbitrario. Per l'appellante, poi, sarebbe
iniquo imporle di consumare la spettanza in liquidazione del regime dei beni, il
cui ammontare non è ancora stato chiarito in via definitiva. Nelle circostanze
descritte il Pretore avrebbe manifestamente violato il principio per cui essa
ha diritto di mantenere dopo il divorzio il tenore di vita precedente.
b) I criteri che governano la
fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già
stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 9b) e diffusamente illustrati
da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Al
riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun
rilievo (Schwenzer in:
FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC) e che, trattandosi –
come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (27 anni di vita in comune,
dal 1974 al 2001), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – di
principio – il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (RtiD II-2004
pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.52 del 4 febbraio
2010, consid. 5a). Ove le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per
conservare simile tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati da due economie
domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un
livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1).
c) In
mancanza di dati sul tenore di vita durante la comunione domestica, il Pretore si
è dipartito in concreto dal tenore di vita raggiunto dalla moglie dopo la separazione.
Egli ha disconosciuto però che prima della separazione v'era una sola
economia domestica, una sola locazione, un solo abbonamento per
televisione via cavo, una sola imposta radiotelevisiva, per tacere del fatto
che la figlia E__________ era ancora minorenne. Nel
caso specifico, a ben vedere, tutto si ignora anche al momento della
separazione, nulla di preciso risultando dagli atti. Sta
di fatto che l'appellante non contesta per sé gli accertamenti del Pretore, anzi
li riconosce (appello, pag. 21), né AO 1 pretende che il tenore di vita durante
la vita in comune fosse inferiore, né spetta al giudice
del divorzio indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi
non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v.
anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami). Ciò posto, non vi sono ragioni per scostarsi dagli accertamenti del
primo giudice, e segnatamente dal margine disponibile di fr. 1654.85 mensili che
egli reputa necessario per integrare il tenore di vita dell'appellante.
d) Giovi
nondimeno una precisazione: il fabbisogno minimo dell'appellante va ricondotto d'ufficio a fr.
4545.
– mensili, come questa Camera ha già rilevato in
sede cautelare (sentenza del 5 novembre 2009, consid. 10). La spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia
elettrica, acqua e tassa rifiuti” può infatti essere riconosciuta solo fino a concorrenza di fr. 25.–
(tassa rifiuti). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, il canone
radiotelevisivo e l'abbonamento alla
televisione via cavo rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Ne discende che, aggiunti al fabbisogno minimo fr. 1654.85
mensili, il debito mantenimento dell'interessata ascende a fr. 6200.– arrotondati.
e) L'appellante
contesta il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili imputatole dal Pretore, così
come il reddito dalla sostanza. Ora, dopo il divorzio ogni coniuge deve
provvedere a sé medesimo, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi
da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si possa ragionevolmente esigere che
egli sovvenga autonomamente al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata
previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge
può essere tenuto a versargli un contributo. Tale norma concreta due principi:
quello secondo cui, per quanto possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire
a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a
riacquistare la propria indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo
dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente
e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8
consid. 3.1).
f) Per
decidere circa l'erogazione di un contributo alimentare (ammontare
e durata) il giudice deve far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tenendo calcolo
in particolare dalla capacità che il richiedente ha di intraprendere un'attività
professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al
matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar
Scheidung, op. cit., n. 13 ad art. 125 CC). Di regola il
reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona
volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa
stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4).
Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il
creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III
542.
consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in
effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
g) Nella fattispecie l'appellante non ha alcuna particolare formazione
professionale. Sposatasi nel 1974, essa ha lavorato solo un anno come
venditrice in un grande magazzino (perizia medica agli atti, pag. 3 e 5). Il
riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto
quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno
e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Certo, l'incarto
fiscale attesta che, almeno dalla metà degli anni novanta, l'interessata ha
percepito uno stipendio dalla __________ SA. Senza essere smentita, nondimeno, AP
1.
ha affermato che il reddito era puramente fittizio,
destinato a consentire al marito “di ridurre il profitto imponibile della società”
(istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
del 25 settembre 2003, pag. 4).
h) È
vero che secondo il perito giudiziario AP 1 non soffre,
dal punto di vista medico, di alcuna limitazione circa la sua capacità
lavorativa come casalinga o nell'esercizio delle attività svolte in passato,
come venditrice o operaia (referto del 14 maggio 2007, pag. 15). Un conto però è
la capacità lavorativa e un altro è la capacità di guadagno. E in concreto non si può imputare un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili per una
non meglio precisata attività lucrativa a tempo parziale trattandosi di un
coniuge di 56 anni (51 anni al momento della litispendenza della causa di divorzio).
Non solo a quell'età è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro,
ma per giurisprudenza sussiste la presunzione secondo cui dopo i 45 anni un
coniuge rimasto lontano dall'attività professionale in seguito a un matrimonio
di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa non può più reintegrarsi in
una professione (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5A_76/2009
del 4 maggio 2009 consid. 6.2.35). Certo, dopo la separazione di fatto AP 1 ha lavorato al 50% per la __________ SA di __________ come operaia non qualificata, ma nel lasso di tre mesi, durante
il periodo di prova, essa è stata licenziata “per ridotto rendimento” (perizia medica, pag. 4 seg.). Quale altra attività essa potrebbe
esercitare con profitto per finanziare da sé il proprio
debito mantenimento il marito non dice. Manca in
definitiva qualsiasi elemento che permetta di concludere per una proficua ripresa
dell'attività lucrativa da parte di lei.
i) Per
quel che riguarda la sostanza, è indubbio che tra i criteri dell'art.
125.
CC figura anche il patrimonio dei coniugi (sentenza del Tribunale
federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid.
9.
), ciò che include la liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III
537.
consid, 4). Il reddito della sostanza va considerato così alla stessa
stregua del reddito da attività lucrativa. Ciò premesso, qualora una sostanza
non produca frutto o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si
può stimare un reddito ipotetico
(cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 segg. ad art. 125
CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a coprire
le relative necessità, il principio della solidarietà impone al debitore alimentare
– come al creditore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente dalla
relativa origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008,
consid. 5 con riferimenti).
Nella
fattispecie l'appellante riceverà in esito alla liquidazione del regime matrimoniale fr. 803 055.–, oltre a fr. 100 000.– (non contestati) dallo scioglimento della
comproprietà sulla particella n. 180 RFD di __________. Poco
importa che l'ammontare complessivo non sia ancora accertato definitivamente. Come
ha osservato il primo giudice, tutto dipende dal momento in cui l'interessata
riceverà il capitale. Dedotti i costi del processo e di
patrocinio (che possono stimarsi prudenzialmente in fr. 50 000.–), è ragionevole supporre che in
ultima
analisi essa si ritroverà con un capitale di almeno fr. 850 000.–. La resa
di tale patrimonio può valutarsi attorno al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di
vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 1400.– mensili. Fino al pensionamento (giugno del 2018) le entrate
di lei ammontano dunque a fr. 1400.– mensili. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” di fr. 6200.– l'appellante avrà bisogno pertanto di fr. 4800.– mensili.
l) Di
regola un contributo di mantenimento non è vitalizio; è dovuto solo per il tempo
necessario affinché il coniuge creditore ritrovi la propria autonomia finanziaria,
compresa un'adeguata previdenza professionale (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach
neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163).
La durata del contributo dipende quindi dalle prospettive date al beneficiario
di garantire il proprio mantenimento con redditi propri (DTF 132 III 595
consid. 7; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2008 del 28
agosto 2008, consid. 4.2). Ancorché in concreto la laconicità dei dati imponga
prudenza, l'interessata non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui, grazie
allo splitting dei contributi versati dal marito
negli anni di matrimonio, essa potrà raggiungere in pratica la rendita massima
dell'AVS (fr. 2280.– mensili). Essa riceverà poi fr. 182 870.– quale capitale di libero passaggio versato dalla cassa pensione del marito, così come il valore della polizza di “terzo pilastro” a suo nome, che con gli interessi nel frattempo maturati andranno
aggiunti al capitale ricevuto in liquidazione del regime matrimoniale. A quel momento l'interessata sarà tenuta altresì a consumare la
propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticinque anni (RtiD I-2005
pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42),
ricavando attorno ai fr. 4000.– mensili, senza dimenticare che il capitale
rimanente produce interessi. Ciò posto, si può stimare – con tutte
le riserve del caso – che a quel momento l'appellante sarà in grado di far
fronte autonomamente al proprio sostentamento.
m) Per
quanto concerne la situazione di AO 1, l'appellante si duole che nel 2005 egli si sia ridotto lo stipendio percepito dalla __________ SA da fr. 18 213.– a fr. 15 240.– mensili. Già
trattata con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza in sede cautelare
(sentenza del 5 novembre 2009, consid. 6), la questione dev'essere riesaminata ora
con piena cognizione. Dalla __________ SA, di cui è azionista – amministratore –
unico, il marito riceve uno stipendio variabile. Trattandosi di un lavoratore
dipendente, decisivo è – di norma – lo stipendio
netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare tuttavia che
in caso di unità economica fra società e azionista unico (o maggioritario) può
essere giustificato equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente, tenendo
calcolo del reddito conseguito prima e dopo l'avvio della causa (“principio della trasparenza”: RtiD I-2006 pag. 670 consid. 5). Che tra AO
1.
e la __________ SA si dia unità economica non può essere revocato in dubbio, il perito giudiziario avendo appurato che il
primo “svolge una funzione di primo piano, se
addirittura non essenziale” per la seconda, tant'è che la sua presenza è “di
vitale importanza” (referto, pag. 17 seg.).
n) Dagli atti risulta che dalla __________ SA AO 1 ha riscosso fr. 18 735.–
mensili netti nel 2000, fr. 19 135.– mensili nel 2001, fr. 20 105.– mensili nel 2002, fr. 19
155.
– mensili nel 2003 e fr. 18
240.
– mensili nel 2004 (incarto fiscale della __________
SA, richiamato). Nel 2005, al momento in cui
ha
introdotto azione di divorzio, egli si è ridotto lo stipendio a fr. 15 670.– mensili (doc. EE). È possibile che la decurtazione fosse
giustificata dall'andamento della ditta, a sua volta determinato dall'andamento
del mercato, tant'è a parere del perito giudiziario senza tale operazione “la società avrebbe avuto (…) una perdita netta” (complemento peritale, pag. 11). Nel 2005 però la massa salariale,
la cifra d'affari e l'utile lordo dell'azienda sono aumentati rispetto al 2004
(complemento peritale, allegato 5). Del resto, per determinare il valore di
reddito della società il perito ha calcolato i costi del personale su una media
di 10 anni, visto che la retribuzione dell'amministratore unico era passata da
fr. 114 100.– lordi nel 1995 a fr. 247 000.– lordi nel 2004 (referto,
pag. 11). In circostanze del genere, data la natura
fluttuante della retribuzione, si giustifica di mediare i redditi conseguiti
dall'interessato tra il 2000 e il 2005, onde uno stipendio di fr. 18 500.– mensili. A
ciò si deve aggiungere quanto egli ha percepito mediamente nello stesso periodo
dalla __________ SA, ovvero fr. 800.– mensili (dichiarazioni fiscali della __________,
richiamate, e certificati di salario nell'incarto fiscale della __________ SA,
richiamato), per un'entrata complessiva di fr. 19 300.– mensili.
A
quest'ultimo importo non si giustifica invece di
aggiungere i fr. 2000.– mensili che l'appellante vorrebbe cumulare per vantaggi
indiretti che il marito ricava dalla __________ SA. Che
nella determinazione del reddito di un dipendente si debba tenere conto non
solo dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ma anche di eventuali
detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati occulti è vero (RtiD II-2004 pag. 617
n. 38c; I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 29 gennaio 2003, consid. 7e con
riferimenti). A prescindere dal fatto però che certi oneri
(costi d'automobile, trasferte, pasti fuori casa) andrebbero poi aggiunti al
fabbisogno minimo dell'interessato, in concreto la pretesa è nuova, e quindi
irricevibile (sopra, consid. 3f). Quanto al
fatto che AO 1 abbia fondato nel frattempo una nuova ditta, la __________ SA (attiva
nel commercio delle derrate alimentari), per tacere del fatto che dal giugno
del 2010 egli non fa più parte della società, nemmeno l'interessata pretende
che come amministratore unico egli abbia conseguito redditi.
o) Relativamente al fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore l'ha calcolato
in fr. 9045.– mensili, così composti:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione con
spese accessorie fr. 2170.–, premio della cassa malati
fr.
411.
, televisione via cavo e imposta radiotelevisiva fr. 54.80, energia
elettrica, acqua potabile e tassa rifiuti fr. 100.–, interessi ipotecari maturati
sulla particella n. 1965 RFD di __________ (proprietà della __________ SA) fr.
2059.
, imposte fr. 3000.–. Diversamente all'assetto cautelare, il
primo
giudice non ha riconosciuto invece il rimborso di un mutuo contratto dall'attore
nei confronti della __________ SA
(fr.
1333.
– mensili). L'appellante contesta gli interessi pagati dal marito per l'ipoteca
accesa sul fondo appartenente alla società, come pure le rate per il rimborso
del prestito elargito dalla ditta stessa.
p) Per
quel che è degli interessi ipotecari, risulta dagli atti – come questa Camera
ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 5 novembre 2009, consid. 7a – che
nel novembre del 1998 AO 1 si era rivolto all'Ufficio
circondariale di tassazione per sapere se fosse possibile porre in deduzione
dal proprio reddito, ove avesse acquistato il pacchetto
azionario della __________ SA, gli interessi da versare
alla banca finanziatrice dell'operazione (lettera del 16 novembre 1998, nell'incarto
fiscale richiamato). L'autorità fiscale ha risposto affermativamente, a
condizione che il debito fosse assistito da appropriate garanzie e i tassi d'interesse
fossero quelli usuali (lettera del 17 novembre 1998, nell'incarto fiscale richiamato).
Per fugare sospetti di elusione tributaria e condurre un'operazione fiscalmente
neutra AO 1 ha previsto così che la __________ SA elargisse un reddito o un
dividendo a fine anno, in modo da “pareggiare l'esborso degli interessi”
(lettera del 16 novembre 1998, citata). Il problema è che in concreto non è
dato di sapere – né l'interessato spiega – quali siano i vantaggi ricavati dall'assunzione
di costi in favore di un terzo. Non si ravvisano le premesse, dunque, per inserire
nel fabbisogno minimo di lui l'importo di fr. 2059.10 mensili.
q) Circa gli interessi dovuti alla __________ SA, il Pretore medesimo non
li ha ammessi nel fabbisogno minimo del marito. Per il resto, come si è indicato
in relazione al fabbisogno minimo dell'appellante, la
spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua e
tassa rifiuti” può essere riconosciuta
solo fino a concorrenza di fr. 25.– (sopra, consid. 4d). Il fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 6831.10
mensili.
r) Per quanto
concerne i costi occasionati da un
figlio nato fuori dal matrimonio, le relative necessità
finanziarie non fanno parte del fabbisogno minimo del genitore (cfr. DTF 126
III 358 consid. 2). Come si è spiegato in sede cautelare, il fabbisogno in
denaro di __________, nata il 12 novembre 2007, ammonta a fr. 1315.–
mensili. Quanto a __________, essa deve sostentare la figlia in base alle sue possibilità
(art. 285 cpv. 1 CC). Non consta però che essa eserciti un'attività lucrativa o
che disponga di capitali propri. E se si pensa che un
genitore chiamato a occuparsi di un bambino piccolo può essere tenuto ad
assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in
cui il figlio compie 10 anni (v. DTF 115 II 10
consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59
ad art. 125 CC), l'interessata non può essere chiamata per il
momento a contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.
s) In
definitiva AO 1 ha un reddito
di fr. 19 300.– mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 6831.10 mensili,
al quale va aggiunto lo stesso margine
disponibile di fr. 1654.85 mensili riconosciuto alla moglie (sopra, consid. 4c),
avendo diritto anch'egli di conservare il medesimo tenore di vita di complessivi
fr. 8486.– mensili arrotondati. Ha pertanto un margine utile di fr. 10 814.– mensili
con cui può versare agevolmente alla moglie l'ammanco di fr. 4800.– mensili e
il contributo alimentare per la figlia A__________, di fr. 1260.– mensili.
Il
contributo appena calcolato dipende dal tempestivo versamento dell'importo di
fr. 803 055.– dovuto alla moglie in
liquidazione del regime matrimoniale, così come dal ricavato della vendita
della casa, di fr. 100 000.–. Fino al
momento in cui non riceverà l'importo a cui ha diritto a titolo di liquidazione
del regime e quello che le spetta in seguito alla vendita della particella n.
1980.
RFD di __________, di conseguenza, è dovuto a AP 1 un contributo alimentare
di fr. 6200.– mensili. Qualora la liquidazione del regime matrimoniale fosse
versata prima della vendita all'asta della casa e finché alla moglie non sarà
versato il provento che le spetta da tale vendita, il contributo alimentare sarà
invece di fr. 4950.– mensili.
t) Per
quanto riguarda la situazione dopo il pensionamento dell'attore, questi potrà contare su una rendita AVS completa, sulla rendita dalla
propria cassa pensione (che per adesso egli continua ad alimentare) e sulla
propria assicurazione privata. Ove ciò non bastasse per coprire il fabbisogno
minimo, finanziare il fabbisogno in denaro della figlia A__________ e versare a
AP 1 per un anno fr. 4800.– mensili, egli sarà tenuto a intaccare la propria
sostanza, monetizzando verosimilmente una parte delle partecipazioni societarie
(sopra, consid. 4i). Allo stato attuale delle cose non è possibile tuttavia formulare
prognosi concrete, né l'interessato si è dato cura di esporre alcunché. Dandosene gli estremi, ad ogni modo, l'attore potrà sempre chiedere,
al momento opportuno, una riduzione del contributo alimentare a suo carico
(art. 129 cpv. 1 CC).
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante esce sconfitta sull'assegnazione in
uso vitalizio dell'immobile di __________, sul mantenimento della relativa
comproprietà e sulla durata del contributo
alimentare,
ma vede aumentare il conguaglio in liquidazione del regime dei beni (da fr. 392 383.15 a fr. 803 055.–), oltre al contributo alimentare (da fr. 3730.– a fr. 4800.–
mensili). Anche a tale proposito nondimeno il suo grado
di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un conguaglio di fr. 887 218.50 e un
contributo alimentare di fr. 8000.– mensili vita natural durante. Tutto ponderato, dunque, si giustifica che essa sopporti
equitativamente quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere
all'attore un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e
le ripetibili di primo grado. Considerate le richieste di giudizio formulate
dalle parti nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, si giustifica così di
porre gli oneri processuali per un quinto a carico dell'attore e per il resto a
carico di AP 1, tenuta a rifondere all'attore un'indennità di fr. 18 000.– per ripetibili
ridotte.
6.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
2. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in liquidazione del regime matrimoniale, fr. 803 055.– entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato di questa sentenza.
Ogni
coniuge rimane proprietario esclusivo di quanto è in suo possesso, compresi i
titoli e le polizze assicurative a lui intestati, eccetto il mobilio e le
suppellettili domestiche, che rimangono comproprietà delle parti in ragione di
un mezzo ciascuno.
4. AO
1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
a) fr. 6200.– fino a quando egli non avrà
versato a AP 1 la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale e
il provento che spetta a AP 1 dalla vendita all'asta della particella n. 1980
RFD di __________;
b) fr. 4950.– dal momento in cui egli avrà
versato a AP 1 la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale;
c) fr. 4800.– dal momento in cui AP 1 avrà
ricevuto la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale e quanto
le spetta dalla vendita all'asta della particella n. 1980 RFD di __________; questo
contributo è dovuto fino al 31 maggio 2018.
ll
contributo di mantenimento sarà adeguato ogni anno sulla scorta dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011 in base all'indice del luglio 2010.
6. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese di
complessivi fr. 13 336.85 (di cui fr. 12 717.70 per le perizie), da
anticipare dalle parti in ragione di metà ciascuno, sono poste per un quinto a carico
di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere ad AO 1 un' indennità
di fr. 18 000.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 9 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 10 000.–
sono
posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto
a carico
di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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