11.2008.106
Scioglimento del regime matrimoniale; decesso di una parte durante la procedura d'appello; transazione
13 settembre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.106
Data decisione, Autorità:
13.09.2013, ICCA
Titolo:
Scioglimento del regime matrimoniale; decesso di una parte durante la procedura d'appello; transazione
LITISCONSORZIO NECESSARIO
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
TRANSAZIONE
art. 102 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.106
Lugano
13 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.478 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione dell'11 agosto 2000 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall’avv. PA 2)
cui sono subentrati gli eredi
M
S
(entrambi patrocinati dall’avv.)
(patrocinato dall’avv.);
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. Nella causa promossa da AO 1 (1936) contro AP 1 (1939), il 27 settembre
2007 questa Camera ha pronunciato il divorzio delle parti e ha rinviato gli
atti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, affinché statuisse sugli
effetti patrimoniali del divorzio (inc. 11.2004.9). Con sentenza del 7 luglio
2008, egli ha sciolto la comproprietà sui fondi n. 25, 199, 200, 201, 338,
653 e 654 RFP di __________, attribuendoli in proprietà esclusiva a AP 1,
previo pagamento di un conguaglio a AO 1 di fr. 189 698.–. A titolo
di liquidazione del regime matrimoniale, AP 1 è stato condannato a versare a AO
1 fr. 13 199.90. La tassa di giustizia, di fr. 2000.–, e le spese sono
state poste in ragione di un terzo a carico di AP 1 e di due terzi a carico di AO
1, condannata a rifondere all'ex marito fr. 3000.– a titolo di ripetibili
parziali.
B. Contro
la sentenza appena menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
29 agosto 2008, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di
attribuirgli i noti fondi, fissando il valore della quota di comproprietà della
moglie al netto del suo debito ipotecario in fr. 189 698.– e di
condannare AO 1 a rifondergli l'importo di fr. 202 210.– a titolo di
indennità per il maggior valore dell'immobile generato dal lavoro da lui prestato.
Inoltre, AP 1 ha postulato il riconoscimento di un importo di fr. 14 105.– a carico
della moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue
osservazioni del 1° ottobre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello. AP 1 è
deceduto il 1° dicembre 2011.
C. Il 2
settembre 2013, AO 1 da una parte e dall'altra la comunione ereditaria fu AP 1,
composta dei figli M__________ e S__________ e del nipote __________, hanno
trasmesso a questa Camera una transazione giudiziale sottoscritta da loro tutti
"a soluzione dell'appello" in rassegna, chiedendo di darne atto a
norma dell'art. 352 CPC ticinese, di ordinare al registro fondiario di eseguire
il punto 4 della convenzione e di stralciare la causa dai ruoli.
in diritto: 1. Nel
Canton Ticino, prima del 1° gennaio 2011, in caso di decesso di una parte e una volta accettatane la successione gli eredi (uniti in litisconsorzio
necessario) subentravano definitivamente alla stessa nel processo per i suoi
diritti non strettamente personali (art. 102 CPC ticinese, applicabile alla
fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel
Canton Ticino, 2000, pag. 401). Nel caso specifico gli unici eredi di AP 1, i
figli M__________ e S__________ e il nipote __________ (certificato ereditario
21 marzo 2013 del Pretore del Distretto di Lugano), sono quindi subentrati
nella procedura in rassegna quale parte appellante.
2. Nel
previgente diritto processuale ticinese la transazione, l'acquiescenza e la desistenza
ponevano esse medesime fine alla lite e avevano forza di giudicato, sicché il
decreto con cui il tribunale prendeva atto di ciò e stralciava la causa dai
ruoli aveva mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese). La
situazione non è mutata sotto l'egida del nuovo diritto (art. 241 CPC; DTF 129
III 133, consid. 1.2-1.3). Ne segue che la transazione stragiudiziale conclusa
dalle parti il 4 settembre 2013 ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo per
volontà delle parti la sentenza impugnata. Non incombe quindi alla Camera ordinare
all'ufficio del registro fondiario di eseguire il punto 4 della convenzione, bensì
alla parte interessata chiederne direttamente l'esecuzione producendo il
decreto di stralcio e la transazione, che come visto ha forza di giudicato
anche su questo punto.
3. Le
parti hanno già regolato la questione delle spese processuali di prima e
seconda istanza (punti 10 e 11 della transazione). Quindi rimane ancora
soltanto da ridurre adeguatamente la tassa di giustizia in appello, la
procedura terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21
LTG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 102 e 352 cpv. 2 CPC ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si
prende atto della seguente:
Transazione giudiziale
conclusa tra
AO 1, __________
(rappr.
dall’avv. PA 1, __________)
da
una parte
CE
fu AP 1
(composta
dai figli M__________, __________ e S__________, __________ e dal nipote __________,
__________)
(rappresentati
dall’avv. __________, __________ e dall’avv. __________, __________)
dall’altra
parte
Premesso
che:
a.
con sentenza d’appello
del 27 settembre 2007, il matrimonio tra AO 1 e AP 1, comproprietari delle
quote di ½ (un mezzo) ciascuno sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654
RFP __________, è stato sciolto per divorzio;
b.
con sentenza del 7
luglio 2008 (incarto OA.2000.478), il Pretore di Lugano ha emesso una sentenza
con cui ha sciolto la comproprietà sui fondi indicati alla lettera a) e
liquidato il regime matrimoniale tra i signori AO 1 e AP 1;
c.
in data 29 agosto 2008,
AP 1 ha impugnato davanti al Tribunale di appello (incarto 11.2008.106) la
sentenza pretorile 7 luglio 2008;
d.
in data 1° dicembre 2011,
AP 1 è deceduto;
e.
in data 21 marzo 2013,
il Pretore di Lugano ha rilasciato il certificato ereditario concernente la
successione fu AP 1, dichiarando e attestando che unici eredi della successione
relitta del defunto sono i figli M__________ 1971 e S__________, 1973 e il
nipote __________, 1968;
f.
la CE fu AP 1 ha reperito potenziali acquirenti dei fondi 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________;
g.
è ora volontà delle
parti porre fine alla causa tuttora pendente presso il Tribunale d’appello, sciogliendo
la comproprietà sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________,
sciogliendo il regime matrimoniale tuttora esistente tra AO 1 e AP 1 e
liquidando lo stesso, concordando quanto segue.
1.
Le premesse di cui
sopra fanno parte integrante della presente convenzione.
2.
La comproprietà delle
quote di ½ di AO 1 e di ½ di AP 1 sui fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653,
654 RFP __________ è sciolta.
3.
Le quote di
comproprietà di ½ di AO 1 vengono attribuite in proprietà esclusiva a AP 1.
4.
È fatto ordine al
registro fondiario di procedere ai relativi trapassi, intestando in definitiva
entrambe le quote di comproprietà di ½ dei fondi alla CE fu AP 1.
5.
Le tasse di trapasso a
registro fondiario sia concernente quello della quota di ½ da AO 1 a AP 1, sia concernente quello di entrambe le quote di ½ da AP 1 alla CE fu AP 1 sono a carico
della CE fu AP 1.
6.
A titolo di conguaglio
per lo scioglimento della comproprietà sui fondi part. ni. 25, 199, 200, 201,
338, 653, 654 RFP __________ la CE fu AP 1 si impegna a versare alla signora AO
1, che accetta, l’importo di CHF 189'698.00 senza interessi, dal quale
verranno dedotti gli eventuali importi per tacitare le ipoteche legali o altri
oneri (escluso il debito ipotecario, che rimane a carico della CE fu AP 1)
concernenti la sola signora AO 1 in relazione ai beni immobili già di sua proprietà.
7.
A titolo di
scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale, la CE fu AP 1 si impegna a
versare alla signora AO 1 l’importo di CHF 13'199.90 senza interessi.
8.
Gli importi di cui ai
precedenti punti 6 e7 saranno esigibili dopo 30 giorni dalla comunicazione alla
CE fu AP 1 dell’avvenuto trapasso a registro fondiario della proprietà dei
fondi ni. 25, 199, 200, 201, 338, 653, 654 RFP __________ o parte di essi dalla
CE fu AP 1 a un terzo acquirente, come indicato alla premessa f che precede. In
ogni caso gli importi di cui ai punti 6 e 7 dovranno comunque essere versati
alla signora AO 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2014.
9.
A garanzia dei
pagamenti di cui ai punti 6 e 7 la CE fu AP 1 dichiara di cedere come cede irrevocabilmente
e fino a concorrenza dell’importo totale di CHF 202'897.90 (CHF 189'698.00 +
CHF 13'199.90; dedotti le eventuali ipoteche legali o altri oneri indicati al
punto 6) alla signora AO 1 le sue pretese in pagamento del prezzo nell’ambito
della futura compravendita dei fondi elencati nelle premesse o parte di essi
dalla CE a un terzo acquirente.
10.
La tassa di giustizia
di I istanza (incarto OA.2008.478) di CHF 2'000,00 e le spese, comprese quelle
peritali, rimangono a carico di AO 1 in ragione di 2/3 e sono poste a carico
della CE fu AP 1 in ragione di 1/3. Le ripetibili vengono compensate.
11.
La tassa di giustizia
di II istanza (incarto 11.2008.106) rimangono a carico della parte appellante.
Le ripetibili vengono compensate.
12.
Fatto, redatto in 6
esemplari originali, uno per parte, uno per il Tribunale di appello e uno per
il registro fondiario.
In fede.
Lugano, 2 settembre 2013
per AO 1 CE
fu AP 1 composta da:
avv. PA 1 (firmato) S__________
(firmato)
M__________
(firmato)
__________
(firmato)
II. L'appello
è stralciato dai ruoli.
III. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Notificazione
(con l'originale della transazione):
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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