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Decisione

11.2008.109

Eccezione di clausola compromissoria: requisiti formali di un patto d'arbitrato

8 marzo 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti nella petizione, ed essa medesima ha compilato il modulo del

capitolato. Onde la fondatezza dell'eccezione processuale.

a) Un patto d'arbitrato richiede imperativamente la forma scritta (art.

6 cpv. 1 combinato con l'art. 1 cpv. 3 CIA). Il rispetto della forma scritta si

valuta in applicazione analogica degli art. 13 segg. CO (Jolidon, Commentaire du concordat suisse

sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 169 n. 2 ad art. 6; Lalive/Pou­dret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et

international en Suisse, Losanna 1989, pag. 56, n. 1 ad art. 6; Rüede/Ha­den­feldt, Schwei­zerisches

Schiedsgerichts­recht, 2ª edizione, pag. 63, § 11 cifra VI n. 1a). In

virtù dell'art. 13 cpv. 1 CO un patto d'arbitrato va firmato pertanto da tutti i

contraenti, anche se le firme non devono necessariamente figurare in un documento unico. Uno scambio di esemplari dello

stesso contratto recanti ognuno la firma di un contraente o uno scambio di corrispondenza dal quale si evince

l'accettazione dell'offerta altrui è

sufficiente (Jolidon, loc. cit.; Lalive/Pou­dret/Reymond, pag. 57, n. 1 ad art. 6 CIA; Rüede/Ha­den­­feldt, op. cit., pag. 63,

§ 11 cifra VI n. 1b).

b) Nella fattispecie risulta unicamente, fra i documenti ammessi dal

Pretore, una fotocopia del capitolato (“modulo d'offerta n. 8”), apparentemente

preparato dai committenti e compilato dall'attrice (doc. 1). Il frontespizio è

redatto in stampatello con il nome, l'indirizzo e i numeri di telefono della

ditta. Nello spazio riservato a luogo e data figura l'indicazione “__________, 26.07.05” e in quello riservato alla firma dell'offerente

la dicitura “AO 1”, sempre in stampatello (pag. 1 in fondo). Più oltre si ripetono, nello stesso modo, il luogo e la data con la stessa dicitura “AO 1” in stampatello (pag. 16 in fondo). Il documento non reca alcuna firma né di un responsabile della AO 1 né di un committente.

Che ciò basti per integrare i requisiti di una clausola compromissoria scritta

risulta quindi escluso già di primo acchito. Anche sotto questo profilo l'appello

manca perciò di consistenza.

c) Si

aggiunga che, contrariamente a quanto gli appellanti asseriscono, fra i documenti

che l'attrice ha accluso alla petizione non si annovera né il capitolato né il

contratto d'appalto. E neppure è certo che la AO 1 abbia prodotto tali

documenti per ottenere l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali. All'istan­za

del 9 maggio 2007 la ditta aveva sì allegato un “classificatore contratto, corrispondenza, regie, richieste d'acconto,

liquidazione finale” (doc. C),

ma che cosa comprendesse quel raccoglitore – ormai ritornato all'istante – non è dato di sapere. Quanto alla petizione

del 15 novembre 2007, essa si limita a evocare vagamente

i “documenti prodotti con l'istanza di annotazione provvisoria” (pag. 3 n. 2) e

“un contratto (denominato ‘contratto di appalto’) con i committenti” (pag. 3). Invano

Considerandi

si cercherebbe tuttavia un cenno chiaro, che esprima in forma scritta la

volontà di sottomettersi alla giurisdizione arbitrale, per tacere del

fatto che il memoriale è di due anni successivo al

contratto d'appalto. Che poi – come assumono gli appellanti – il

“modulo d'offerta n. 8” (doc. 1) sia stato compilato dall'attrice

è senz'altro possibile, ma ciò non basta lontanamente per configurare

un'accettazione scritta della clausola compromissoria.

7.

Non

si disconosca da ultimo che, pur nell'eventualità in cui si desse per accertata

l'esistenza di un capitolato e di un contratto d'appalto firmati dall'attrice,

ciò non comporterebbe ancora l'accoglimento dell'appello. Intanto perché la

clausola compromissoria è stata stipulata dall'attrice con AP 2 e AP 1. Non risultando

– né gli appellanti asserendo – che sia intervenuta una cessione del contratto

d'appalto, mal si comprenderebbe in virtù di quale surrogazione gli altri

eccipienti pretendano così di invocare il patto d'arbitrato. In secondo luogo

perché, come la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo

di rilevare nella parallela causa promossa il 15 novembre 2007 dalla AO 1

contro AP 2 e AP 1 per ottenere il saldo della mercede (inc. OA.2007.151 della

medesima Pretura di Locarno Campagna), la clausola in questione è formulata in

un contesto equivoco. La pattuizione che la precede nel “modulo d'offerta n. 8”, del 26 luglio 2005, dispone invero:

25.1

Le

parti convengono esplicitamente di sottoporre tutte le eventuali divergenze o

contestazioni relative al contratto al foro ordinario di Locarno Campagna,

rinunciando a quello della propria sede legale, con facoltà di appello a tutte

le istanze superiori.

Nel

contratto d'appalto, del 19 ottobre 2005, si ribadisce che “il foro giudiziario è quello del domicilio

della parte convenuta (tribunale ordinario)” (punto n. 9). Per di più – ha epilogato la seconda Camera civile –

lo stesso contratto d'appalto prescrive che “in caso di contraddizione tra i diversi documenti di contratto, la

priorità sarà stabilita secondo l'art. 21 cpv. 1 della norma SIA 118” (punto n. 1). E que­st'ultima dichiara prioritario il contratto d'appalto rispetto al capitolato

(sentenza inc. 12.2008.172 del 17 settembre 2009, consid. 8.2). Ne deriva,

una volta di più, l'infondatezza dell'appello.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti

in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di

attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni e

non avendo causa­to quindi costi apprezzabili.

9.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una

decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 418 452.80) supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi.

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–,;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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