11.2008.11
Accertamento di servitù, rispettivamente di accesso necessario
16 novembre 2012Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.11
Data decisione, Autorità:
16.11.2012, ICCA
Titolo:
Accertamento di servitù, rispettivamente di accesso necessario
DIRITTO DI PASSO
PRESUNZIONE DELLA PROPRIETÀ
SERVITÙ PREDIALE
art. 694 CC
art. 730 CC
art. 973 CC
Incarto n.
11.2008.11
Lugano
16 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.116 (accertamento
di servitù, rispettivamente accesso necessario) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 ottobre 2005 da
AP 1
AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 gennaio 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 19 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono comproprietari – in ragione di un mezzo ciascuno – del fondo
n. 16 RT di __________ (ora RFD di __________, sezione di __________; già n. 57
MF e n. 1180A, 1180b, 1180a VM), su cui sorge una casa d'abitazione con annesso
fienile, oltre a un ripostiglio, un'autorimessa e una tettoia. Il fondo confina
a ovest con la strada cantonale e a est con la particella n. 18 RT (ora RFD;
già n. 54 MF e n. 1169 VM), di proprietà di AO 1.
Fatti
B. Nell'ambito
della procedura di raggruppamento terreni tenutasi a __________ avviata con
risoluzione del 23 settembre 2002 – pubblicata nel foglio ufficiale del 27
settembre 2002 – __________, AP 1 e AP 2 avevano chiesto l'iscrizione di un
diritto di passo agricolo per carico e scarico in favore del loro fondo – n. 16
citato – a carico del fondo n. 18 menzionato. Ne è sorto un contenzioso, che si
è risolto con una decisione del 15 marzo 2005 della “Commissione di ricorso di
II. istanza”, nominata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 44/04 del 24
giugno 2004 per decidere i ricorsi contro le decisioni rese dalla commissione
di ricorso di prima istanza nell'ambito del raggruppamento particellare citato.
Essa ha respinto il ricorso.
C. Il
17 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per ottenere che fosse iscritto in favore della loro particella
n. 16 RT dell'allora Comune di __________ un diritto di passo con ogni veicolo
sul cortile (subalterno c) della confinante particella n. 18 RT. Essi invocavano
una servitù costituita con rogito n. 624 del 27 dicembre 1927 del notaio
avv. __________, ma mai iscritta nel registro fondiario provvisorio. Essi fanno
valere di averla sempre adoperata sin d'allora, sicché i presupposti dell'acquisizione
trentennale sono adempiuti. In via subordinata, gli attori hanno postulato il
riconoscimento di un diritto di passo necessario. Nella sua risposta del 9
dicembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno
mantenuto le loro rispettive domande di giudizio anche nel successivo scambio
di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 4 maggio 2006.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel loro allegato del 29 gennaio 2007 gli attori hanno
ribadito le loro richieste di giudizio, proponendo tuttavia un'indennità
simbolica di fr. 10.– qualora la domanda subordinata dovesse essere
accolta. AO 1, nel suo memoriale del 24 gennaio 2007, ha nuovamente proposto di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 19 dicembre 2007,
il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 450.– e le spese a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto
complessivi fr. 2000.– a titolo di ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 21 gennaio
2008, nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare il giudizio
impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2008 AO 1 propone
di dichiarare irricevibile l'appello, rispettivamente di trasmetterlo – in via
subordinata – alla Camera di cassazione civile per competenza e di respingerlo
nel merito.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza
impugnata è stata intimata il 20 dicembre 2007 ed è pervenuta al patrocinatore
degli appellanti il giorno successivo (appello, pag. 2 in fondo). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in esame è dunque – tenuto conto delle ferie giudiziarie – tempestivo. Tempestive
sono anche le osservazioni del 12 febbraio 2008.
2.
Il
Pretore ha fissato il valore di causa in fr. 10 000.– (sentenza impugnata,
consid. 4). AO 1, nelle sue osservazioni, ritiene che “gli insorgenti medesimi
hanno indicato che il valore del contestato diritto di passo da essi preteso
non sarebbe superiore a fr. 10.–”. Egli chiede pertanto che l'appello sia
dichiarato irricevibile, rispettivamente trasmesso alla Camera di cassazione
civile per competenza, non essendo raggiunto il valore litigioso di
fr. 8000.– ai fini dell'appellabilità.
Nelle controversie
relative a servitù o diritti di vicinato, il valore è determinato da quello che
tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo
serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto, il valore
di fr. 10.– indicato dal convenuto corrisponde, per vero, a quanto offerto
dagli appellanti a titolo d'indennità nel caso in cui – in accoglimento della
domanda subordinata – dovesse loro essere accordato un diritto di passo necessario
attraverso il fondo di AO 1. Nulla dicono però gli appellanti in merito al
maggior valore che la litigiosa servitù di passaggio implicherebbe per il loro
fondo, né il convenuto fornisce indicazioni al riguardo. Ed è tale valore a
dovere essere vagliato in primo luogo (v. art. 6 CPC ticinese). Non si
giustifica quindi di scostarsi dal valore litigioso accertato dal Pretore, che
appare commisurato al maggior valore che il fondo di AP 1 e AP 2 trarrebbe
dalla servitù da loro rivendicata. L'appello, sotto questo profilo, è di conseguenza
ricevibile.
3.
Il
Pretore ha presentato i principi validi in materia di servitù e di iscrizioni
nel registro fondiario (sentenza impugnata, consid. 1). Egli, sulla scorta del “rogito
notarile del notaio __________ (…) del 27 dicembre 1927” ha rilevato che il contestato diritto di passo gravava l'allora particella n. 1167 delle
volture catastali. Di contro – ha proseguito il Pretore – il convenuto era
proprietario del fondo n. 1169. Non vi sarebbe dunque, a mente del primo
giudice, identità del fondo gravato, sicché il rogito citato non soccorreva per
la chiesta iscrizione (sentenza impugnata, consid. 2 e 2.1). Quanto al preteso
acquisto per usucapione, il Pretore ha rilevato che esso non è possibile dopo
l'entrata in vigore del Codice civile, ma rimane possibile solo per i trent'anni
precedenti quella normativa. Egli l'ha negato in concreto per mancanza di
prove, in particolare poiché i dati agli atti risalgono unicamente al 1897
(sentenza impugnata, consid. 2.2 e 2.3). Infine il Pretore ha esaminato la
richiesta subordinata di ottenere un passo necessario a norma dell'art. 694 CC.
Egli ha respinto anche questa possibilità, siccome irricevibile, poiché gli
attori hanno offerto l'indennità solo con le conclusioni di causa (sentenza
impugnata, consid. 3.2 e 3.3). Certo, il primo giudice ha aggiunto che la petizione
sarebbe stata respinta anche nel merito, poiché vi sarebbero misure alternative
al postulato passo necessario.
4.
Nel
loro appello, AP 1 e AP 2 rimproverano al Pretore di avere disatteso il
contenuto del rogito n. 624 del notaio avv. __________ (doc. G). Essi
sostengono, in questa sede, che quel documento è del 1906 e non del 1927 e che
il mappale n. 1167, a carico del quale l'atto pubblico da loro invocato ha
istituito una servitù di passaggio, sarebbe stato assorbito dal mappale n.
1169, ora 18 RT. Dalle volture catastali relative a tale fondo (doc. C) si
evincerebbe – soggiungono gli attori – che il fondo mappale n. 1167 è divenuto
nel 1932 il fondo mappale 1167p. Il fondo sarebbe poi stato incluso nel nuovo fondo
mappale n. 1168 nel 1978 e, infine, ceduto a __________. Tra i fondi mappali n.
1167.
e n. 1167p vi sarebbe – a mente degli appellanti – identità “perché il
geometra indica che la superficie del fondo resta immutata (mq. 92)”.
L'esistenza di un diritto di passo sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che
l'odierno subalterno c del fondo del convenuto è descritto quale “passo”. AO 1 non
potrebbe, infine, prevalersi dell'art. 973 cpv. 2 CC, non potendo egli essere
considerato in buona fede. Egli, rispettivamente i proprietari precedenti,
infatti, “non potevano ignorare la situazione, in particolare l'esistenza di
una servitù di passo, regolarmente costituita mediante atto pubblico (doc. G)
ed effettivamente esercitata”.
5.
Alle
parti e al primo giudice è sfuggito che il doc. G contempla l'atto di divisione
del 13 luglio 1906, sottoscritto davanti al “perito incaricato” __________, a
due testimoni ed al notaio avv. __________ (vedi tabellionato alle pag. 3 e 5 e
firma in calce), con cui __________ e __________ fu __________ avevano
proceduto alla divisione dei beni immobili pertoccati loro per successione
paterna e materna. Gli attori hanno prodotto questo documento come doc. G,
inserito nella copertina (vuota) del rogito n. 624 del notaio avv. __________
del 7 dicembre 1927, con il quale non ha nulla a che vedere. Sia come sia, l'atto
pubblico di cui al doc. G, per quanto attiene ai fondi litigiosi, a pagina 1 riporta
la seguente situazione:
"Lotto primo, assegnato dalla sorte al
sig.r __________
a) Stabili
in territorio di __________
(omissis)
Stalla
e fienile in __________, in mappa 1170, compreso
a)
La concimaia
costruita sul N 1171 di mappa
b)
il diritto di
passo sul N 1167
(omissis)"
Il
medesimo doc. G, a pagina 6, ha il seguente tenore:
"Lotto secondo, assegnato dalla sorte al sig.r __________
a) Immobili in territorio di __________
Casa nuova – __________, costruita sul N 1180 e 1171
di mappa […] compreso:
a)
la porzione di
fondo in mappa al N 1180 fra la detta casa e la stradella comunale di fronte al
caseificio
b)
il diritto di
passo sul fondo in mappa al N 1167
c) il fondo in mappa al N 1171 ad eccezione
della porzione occupata dalla concimaia annessa alla stalla e fienile in mappa
al N 1170 ed assegnata al lotto primo"
a) L'atto
di divisione ha dunque istituito una servitù prediale di passo in favore dei
fondi n. 1170, 1171 e 1180 e gravante sul fondo mappale n. 1167. Resta da vagliare
se il fondo n. 1167 corrisponda al n. 18 come preteso dagli appellanti. Il
Pretore lo ha escluso. Pacifico, come dimostrano i doc. B e D, che gli attori
siano proprietari dell'originario fondo dominante n.1180. Quanto all'altro
fondo dominante – il n. 1170 – esso è di proprietà del convenuto dal 26
settembre 1978 (v. doc. C, pag. 1 in fondo).
b) In
concreto, le volture catastali relative al mappale 18 RT (doc. C) permettono di
attestare che nel 1897 “risultavano intavolati a __________ qm __________ (…)
mapp. 1167, ortaglia, mq. 92 (…)”, mentre nel 1932 “risultavano intavolati a (…)
__________ (…) mapp. 1167p, zerbo e piazz., mq. 92”. Il fondo n. 1167p risulta solo nel 1932. Che i metri quadrati del fondo n. 1167 e del mappale n.
1167p siano identici è pacifico. Che i due fondi lo siano per ciò solo è
soluzione affrettata. Da un lato, che un'ortaglia sia uno zerbo
non è dato di sapere né gli appellanti lo dimostrano; e dall'altro perché altri
fondi hanno cifre identiche ma sono indipendenti (si veda ad esempio: n. 1170 e
1170a).
La
superficie – di 92 mq – rimane invariata sino al 26 settembre 1978, quando il
fondo n. 1167p è annesso ai fondi n. 1168 e 1168a per diventare il nuovo 1168 –
intestato a __________ – in cui però lo zerbo e il piazzale sono
“solo” di 81 mq. Certo, quel medesimo giorno, AO 1 ha acquistato, tra altri immobili, “mq 16 e mq 75 staccati dal mapp. 1168”. Queste porzioni hanno costituito il nuovo fondo n. 1169, in cui lo “zerbo e piazzale” risultano, appunto, di 75 mq. Nel 1984 dalle volture spariscono sia lo zerbo sia
il piazzale per fare posto a un generico “passo” di 94 mq, confermato
nel 2003. Che il passaggio di terreno di 75 mq fosse l'originaria zona d'esercizio
del chiesto diritto di passo non è dato di sapere. Non si può dunque affermare
che vi sia identità dei fondi gravati. In ogni caso, gli appellanti non hanno
provato, come loro incombeva che la servitù istituita con l'atto di divisione
ereditaria gravava sulla parte del mappale n. 1168 ceduta a AO 1 e così
confluita nella particella n. 18 RT di __________ (__________), da loro indicata
quale fondo serviente.
c) In
sintesi, gli appellanti non hanno dimostrato l'identità tra i vecchi mappali n.
1167.
e n. 1167p di __________ né che il mappale n. 1167p sia stato integrato
nell'odierno preteso fondo serviente, n. 18 RT di __________ (__________). L'atto
di divisione di cui al doc. G non è quindi – come accertato dal Pretore – valido
titolo costitutivo di servitù a carico di quest'ultimo fondo. Il fatto che il
subalterno c del fondo oggi di proprietà di AO 1 sia descritto a registro
fondiario quale “passo” indizia per un diritto di passo, ma non può sopperire
alla mancanza di titolo, poiché tale indicazione ha solo effetto descrittivo e
non costitutivo (Fasel, Grundbuchverordnung
[GBV], Kommentar, Basilea 2008, n. 8 ad
art. 1). Non si pone dunque la questione di sapere se AO 1 benefici o no della
protezione della buona fede a norma dell'art. 973 cpv. 1 CC, o se AO 1 avrebbe
dovuto compiere approfondite indagini in merito a un ipotetico, ma non iscritto
passo a registro fondiario. Che altre persone siano transitate sul fondo oggi
del convenuto è anche possibile. Resta dubbio il titolo del passaggio e la
durata dell'eventuale uso. E gli appellanti non hanno provato né l'uno né l'altro.
L'appello, al riguardo, è pertanto destinato all'insuccesso. D'altronde, gli attori
medesimi affermano che le volture non permettono una lettura completa e precisa
(memoriale, n. 4 pag. 3).
6.
Gli
appellanti si dolgono poi della decisione in merito alla pretesa usucapione
della servitù. Essi pretendono che “la prova richiesta dal giudice, secondo il
quale i testi dovrebbero riferire su fatti antecedenti al 1912, per riconoscere
tale prescrizione appare infondata e sproporzionata”. La prova “dell'esercizio
pacifico e senza interruzione della servitù” sarebbe, a mente degli appellanti,
contenuta nei documenti da loro prodotti. Secondo AP 1 e AP 2, dai doc. C, D e
G emergerebbe che i fondi litigiosi appartenevano tutti alla stessa famiglia e
che l'esercizio del diritto di passo avveniva sin dal 1856. Infine, insistono
gli appellanti, il fondo del convenuto faceva parte fino al 1897 della
proprietà __________ e non era pertanto intavolato a registro fondiario. Ciò
giustificherebbe – soggiungono – l'assenza di volture catastali anteriori al
1897.
relative a quel fondo (doc. C). Sostengono infine che, secondo il previgente
Codice civile ticinese, il termine di prescrizione acquisitiva della servitù era
di soli dieci anni. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.
a) Gli
appellanti affermano che la servitù sia stata costituita il 13 luglio 1906. L'argomento in sé è nuovo, come essi stessi notano (appello, n. 5 pag. 4 “[q]uesto atto
notarile, è stato sottoscritto in data 13 luglio 1906 [cfr. ultima pagina dell'atto]
e non nel 1927 [come erroneamente indicato nella causa e nella sentenza qui
impugnata]”). Il convenuto ne eccepisce il carattere di novità (memoriale, ad 5
pag. in alto). Dandosi argomento nuovo, esso è irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC ticinese). Nondimeno, anche a volere ritenere quel documento del
1906, la sorte dell'appello sarebbe comunque sia segnata.
b) Il
diritto di passo era, secondo il diritto privato ticinese, una servitù “affermativa”
(consistente nella facoltà di usare il fondo altrui) e “discontinua”
(richiedente per il suo esercizio il “fatto attuale” dell'uomo), la quale
poteva acquisirsi “in forza di un titolo” oppure – ove il transito fosse
apparente – in trent'anni di uso pacifico, non clandestino né precario (art.
341.
e 342 del Codice civile ticinese del 1882; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5; I
CCA, sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 6).
c) Gli
appellanti affermano che la servitù sarebbe stata costituita il 13 luglio 1906.
E a quel momento, il Codice civile ticinese prevedeva un'acquisizione
straordinaria trentennale. Ora, i testimoni sentiti in corso d'istruttoria non
hanno fornito informazione alcuna in merito all'asserito transito nel periodo
trentennale precedente l'entrata in vigore del Codice civile svizzero. Infatti
nessuno – per ragioni anagrafiche – lo poteva fare. Certo, che gli attori si
servissero del passaggio litigioso può anche essere ammesso. Ciò non toglie che
– come ritenuto dal Pretore – dopo il 1912 una servitù non può più essere acquisita
per usucapione. In difetto di una prova che dimostri l'uso precedente al 1912
la petizione andava, a ragione, respinta.
d) Gli
appellanti, poi, sostengono che l'esercizio di tale passaggio sarebbe comprovato
dai doc. C, D e G, e quindi sin dal 1856. A quel periodo vigeva il Codice civile ticinese del 1827, per il quale la prescrizione acquisitiva di diritti reali
era di soli dieci anni (art. 1215 Codice civile ticinese del 1827). Tali documenti
però si limitano a descrivere volture catastali dei fondi litigiosi a partire
dal 1856. Nulla dimostrano quanto a un ipotetico transito regolarmente
esercitato sull'odierna particella del convenuto. Nemmeno quando detta
particella era ancora di proprietà della famiglia __________ fino al 1897 (appello,
pag. 8). E quando il titolare di una servitù era proprietario sia del fondo
dominante sia del fondo serviente la servitù si estingueva (art. 283 Codice
civile ticinese del 1827). Ciò premesso, un'usucapione avrebbe – se del caso –
potuto intervenire dopo il 1897 e sino al 1912. Ciò che, come si è detto qui sopra
(consid. 6c) non è stato dimostrato dagli attori.
7.
Per
quel che riguarda la richiesta subordinata, gli appellanti obbiettano, in
merito all'indennità da versare, che essi da sempre hanno ritenuto “iniquo” un
eventuale pagamento. Essi argomentano che tale scelta deriva dal fatto che il
passo sarebbe da esercitarsi su un “passo” già esistente, che non vi sarebbe
alcun pregiudizio al fondo del convenuto e che AO 1 medesimo era al corrente
dell'esistenza e dell'uso del passo. Ciò posto, un'indennità sarebbe contraria
al principio della buona fede (appello, n. 15 pagg. 11 e 12). Essi concludono
sostenendo che non vi sarebbe errore procedurale alcuno e che finanche il
convenuto mai ha preteso alcunché.
Ora, il
Pretore – come ricordato (qui sopra consid. 3) – ha dichiarato irricevibile la
domanda subordinata, in difetto di quantificazione iniziale. Con tali argomenti
gli appellanti non si confrontano. Né spiegano perché l'opinione di Steinauer
sulla quale il Pretore ha fondato il proprio convincimento sarebbe erronea. Qualificare
“ingiusto” un versamento non significa certo spiegare perché la scelta del
Pretore non è condivisibile. Carente di motivazione l'appello è irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. d combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).
Aggiungasi,
comunque sia, che gli appellanti medesimi affermano di avere chiesto all'udienza
preliminare una perizia volta a determinare l'eventuale indennità. Se non che,
le prove servono a dimostrare fatti allegati nello scambio di memoriali
iniziali (Rep. 1989 pag. 108). E di un'indennità non vi è traccia alcuna in
quelli degli attori. Inoltre, contrariamente a quanto essi assumono, la
richiesta di perizia non è da loro stata motivata all'udienza preliminare. E
tale perizia nemmeno è stata assunta, sicché di nuovo la loro doglianza è priva
di consistenza. Ma gli attori dimenticano anche che, come la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire, in caso di contestazioni pecuniarie l'attore non
può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (RtiD
I-2004 pag. 483 consid. 9 con richiami di dottrina e giurisprudenza), salvo
estremi che non soccorrono in concreto (v. per esempio: DTF 123 III 140). Che l'azione
intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) abbia carattere
pecuniario è pacifico (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). In altre parole, spettava agli attori spiegare in avvio di procedura perché essi non
ritenevano giustificato il versamento di un'indennità, e non attendere l'esito
della vertenza. L'appello, anche se esaminato su questo aspetto, non avrebbe –
verosimilmente – avuto miglior sorte.
8.
Sempre
riguardo all'accesso necessario, ma nell'ambito delle riflessioni supplementari
svolte dal Pretore, gli appellanti ritengono che l'accesso da loro richiesto è
necessario per lo “sfruttamento economico dell'immobile”, essendo senza di
esso, a loro dire, impossibile accedere alla cascina e al fienile come anche
all'appartamento, locato a terzi, sito all'ultimo piano della loro abitazione.
Questi vani, infatti, sarebbero provvisti di aperture sul lato a monte, accessibili
unicamente tramite il passaggio da loro rivendicato. Essi, infine, senza
circostanziare la loro affermazione, definiscono inopportune e non fattibili le
modifiche proposte dal Pretore nella sentenza impugnata per garantire un
accesso più sicuro al loro edificio.
Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica
può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena
indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Per accesso sufficiente si intende un
collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista oggettivo, uno
sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a
edizione n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce
solo un accesso necessario, non un collegamento ideale alla pubblica via e
nemmeno un accesso a tutti i subalterni di una particella. Assicura solo quanto
è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale del
fondo, conforme alla relativa destinazione. L'art. 694 cpv. 1 CC conferisce
solo, in altri termini, il diritto di ottenere un accesso sufficiente: al
richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio
di maggior scapito ai vicini solo per poter raggiungere un determinato punto
del suo fondo, se non nel caso di costi sproporzionati (RtiD I-2007 pag. 766,
consid. 8a).
In
concreto, il fondo di __________ e __________ confina a valle con la strada cantonale.
Su quel lato, la loro proprietà dispone di tre spazi accessibili con veicoli a
motore: un portico e una rimessa sotto il fienile (sub. B) come pure un
piazzale a sud, affiancato all'abitazione. Inoltre, come si evince dalla
documentazione fotografica prodotta dal convenuto (doc. 3), il portico sotto il
fienile di __________ e AP 2 è effettivamente adoperato per parcheggiarvi
un'automobile. In queste circostanze, la condizione dell'accesso insufficiente
non può dirsi adempiuta, dovendosi gli appellanti accomodare delle vie
d'accesso esistenti. Il diritto di passo necessario non conferisce infatti,
nell'evenienza, agli appellanti il diritto di raggiungere il fienile e
l'appartamento al piano superiore della casa attraverso la via più comoda.
Aggiungasi che il fienile è collegato con il sottostante ripostiglio –
accessibile con veicoli a motore – mediante una scala (verbale di udienza del 6
luglio 2006, trascrizione dattilografica, pag. 4) e che in merito
all'appartamento che sarebbe raggiungibile solo dal retro, AP 1 e AP 2 non
hanno dimostrato l'assenza di passaggi interni.
Invero __________
ha affermato di avere “da sempre” visto transitare sul passaggio litigioso “i
signori __________, i loro famigliari, i loro inquilini e in genere tutte le
persone che, possedendo dei terreni oltre il vialetto, lo utilizzavano per il
transito con i materiali e i prodotti dell'agricoltura” (deposizione del 6
luglio 2006: verbali, pag. 1), mentre __________ ha dichiarato di avere
utilizzato, per accedere all'appartamento da lui locato verso il 1954, l'accesso ora rivendicato da AP 1 e AP 2 (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tali testimonianze nulla rilevano però in merito all'assenza di accessi
interni all'appartamento sito al piano superiore dello stabile di proprietà
degli appellanti. Anche in merito all'accesso pedonale sul lato a valle,
confinante con la strada cantonale, la sentenza pretorile si rivela corretta:
spetta agli appellanti rendere più sicuro l'accesso senza far capo al fondo del
vicino. Del resto, gli appellanti neppure spiegano perché le modifiche proposte
dal Pretore dovrebbero essere inopportune o inattuabili e neanche se l'accesso
sul retro della casa, da esercitarsi sul fondo di AO 1, possa risolvere il
problema della pericolosità dell'accesso a valle, posto come gli appellanti
medesimi affermano che tale accesso è inteso per servire l'appartamento
superiore e il fienile, ma non le altre parti della casa. Anche sotto questo
profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello
per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
10.
Relativamente ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(fr. 10 000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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