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Decisione

11.2008.11

Accertamento di servitù, rispettivamente di accesso necessario

16 novembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nell'ambito

della procedura di raggruppamento terreni tenutasi a __________ avviata con

risoluzione del 23 settembre 2002 – pubblicata nel foglio ufficiale del 27

settembre 2002 – __________, AP 1 e AP 2 avevano chiesto l'iscrizione di un

diritto di passo agricolo per carico e scarico in favore del loro fondo – n. 16

citato – a carico del fondo n. 18 menzionato. Ne è sorto un contenzioso, che si

è risolto con una decisione del 15 marzo 2005 della “Commissione di ricorso di

II. istanza”, nominata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 44/04 del 24

giugno 2004 per decidere i ricorsi contro le decisioni rese dalla commissione

di ricorso di prima istanza nell'ambito del raggruppamento particellare citato.

Essa ha respinto il ricorso.

C. Il

17 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud per ottenere che fosse iscritto in favore della loro particella

n. 16 RT dell'allora Comune di __________ un diritto di passo con ogni veicolo

sul cortile (subalterno c) della confinante particella n. 18 RT. Essi invocavano

una servitù costituita con rogito n. 624 del 27 dicembre 1927 del notaio

avv. __________, ma mai iscritta nel registro fondiario provvisorio. Essi fanno

valere di averla sempre adoperata sin d'allora, sicché i presupposti dell'acquisizione

trentennale sono adempiuti. In via subordinata, gli attori hanno postulato il

riconoscimento di un diritto di passo necessario. Nella sua risposta del 9

dicembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno

mantenuto le loro rispettive domande di giudizio anche nel successivo scambio

di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 4 maggio 2006.

D. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel loro allegato del 29 gennaio 2007 gli attori hanno

ribadito le loro richieste di giudizio, proponendo tuttavia un'indennità

simbolica di fr. 10.– qualora la domanda subordinata dovesse essere

accolta. AO 1, nel suo memoriale del 24 gennaio 2007, ha nuovamente proposto di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 19 dicembre 2007,

il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di

fr. 450.– e le spese a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto

complessivi fr. 2000.– a titolo di ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 21 gennaio

2008, nel quale chiedono di accogliere la petizione e di riformare il giudizio

impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2008 AO 1 propone

di dichiarare irricevibile l'appello, rispettivamente di trasmetterlo – in via

subordinata – alla Camera di cassazione civile per competenza e di respingerlo

nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate

dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza

impugnata è stata intimata il 20 dicembre 2007 ed è pervenuta al patrocinatore

degli appellanti il giorno successivo (appello, pag. 2 in fondo). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in esame è dunque – tenuto conto delle ferie giudiziarie – tempestivo. Tempestive

sono anche le osservazioni del 12 febbraio 2008.

2.

Il

Pretore ha fissato il valore di causa in fr. 10 000.– (sentenza impugnata,

consid. 4). AO 1, nelle sue osservazioni, ritiene che “gli insorgenti medesimi

hanno indicato che il valore del contestato diritto di passo da essi preteso

non sarebbe superiore a fr. 10.–”. Egli chiede pertanto che l'appello sia

dichiarato irricevibile, rispettivamente trasmesso alla Camera di cassazione

civile per competenza, non essendo raggiunto il valore litigioso di

fr. 8000.– ai fini dell'appellabilità.

Nelle controversie

relative a servitù o diritti di vicinato, il valore è determinato da quello che

tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo

serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto, il valore

di fr. 10.– indicato dal convenuto corrisponde, per vero, a quanto offerto

dagli appellanti a titolo d'indennità nel caso in cui – in accoglimento della

domanda subordinata – dovesse loro essere accordato un diritto di passo necessario

attraverso il fondo di AO 1. Nulla dicono però gli appellanti in merito al

maggior valore che la litigiosa servitù di passaggio implicherebbe per il loro

fondo, né il convenuto fornisce indicazioni al riguardo. Ed è tale valore a

dovere essere vagliato in primo luogo (v. art. 6 CPC ticinese). Non si

giustifica quindi di scostarsi dal valore litigioso accertato dal Pretore, che

appare commisurato al maggior valore che il fondo di AP 1 e AP 2 trarrebbe

dalla servitù da loro rivendicata. L'appello, sotto questo profilo, è di conseguenza

ricevibile.

3.

Il

Pretore ha presentato i principi validi in materia di servitù e di iscrizioni

nel registro fondiario (sentenza impugnata, consid. 1). Egli, sulla scorta del “rogito

notarile del notaio __________ (…) del 27 dicembre 1927” ha rilevato che il contestato diritto di passo gravava l'allora particella n. 1167 delle

volture catastali. Di contro – ha proseguito il Pretore – il convenuto era

proprietario del fondo n. 1169. Non vi sarebbe dunque, a mente del primo

giudice, identità del fondo gravato, sicché il rogito citato non soccorreva per

la chiesta iscrizione (sentenza impugnata, consid. 2 e 2.1). Quanto al preteso

acquisto per usucapione, il Pretore ha rilevato che esso non è possibile dopo

l'entrata in vigore del Codice civile, ma rimane possibile solo per i trent'anni

precedenti quella normativa. Egli l'ha negato in concreto per mancanza di

prove, in particolare poiché i dati agli atti risalgono unicamente al 1897

(sentenza impugnata, consid. 2.2 e 2.3). Infine il Pretore ha esaminato la

richiesta subordinata di ottenere un passo necessario a norma dell'art. 694 CC.

Egli ha respinto anche questa possibilità, siccome irricevibile, poiché gli

attori hanno offerto l'indennità solo con le conclusioni di causa (sentenza

impugnata, consid. 3.2 e 3.3). Certo, il primo giudice ha aggiunto che la petizione

sarebbe stata respinta anche nel merito, poiché vi sarebbero misure alternative

al postulato passo necessario.

4.

Nel

loro appello, AP 1 e AP 2 rimproverano al Pretore di avere disatteso il

contenuto del rogito n. 624 del notaio avv. __________ (doc. G). Essi

sostengono, in questa sede, che quel documento è del 1906 e non del 1927 e che

il mappale n. 1167, a carico del quale l'atto pubblico da loro invocato ha

istituito una servitù di passaggio, sarebbe stato assorbito dal mappale n.

1169, ora 18 RT. Dalle volture catastali relative a tale fondo (doc. C) si

evincerebbe – soggiungono gli attori – che il fondo mappale n. 1167 è divenuto

nel 1932 il fondo mappale 1167p. Il fondo sarebbe poi stato incluso nel nuovo fondo

mappale n. 1168 nel 1978 e, infine, ceduto a __________. Tra i fondi mappali n.

1167.

e n. 1167p vi sarebbe – a mente degli appellanti – identità “perché il

geometra indica che la superficie del fondo resta immutata (mq. 92)”.

L'esistenza di un diritto di passo sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che

l'odierno subalterno c del fondo del convenuto è descritto quale “passo”. AO 1 non

potrebbe, infine, prevalersi dell'art. 973 cpv. 2 CC, non potendo egli essere

considerato in buona fede. Egli, rispettivamente i proprietari precedenti,

infatti, “non potevano ignorare la situazione, in particolare l'esistenza di

una servitù di passo, regolarmente costituita mediante atto pubblico (doc. G)

ed effettivamente esercitata”.

5.

Alle

parti e al primo giudice è sfuggito che il doc. G contempla l'atto di divisione

del 13 luglio 1906, sottoscritto davanti al “perito incaricato” __________, a

due testimoni ed al notaio avv. __________ (vedi tabellionato alle pag. 3 e 5 e

firma in calce), con cui __________ e __________ fu __________ avevano

proceduto alla divisione dei beni immobili pertoccati loro per successione

paterna e materna. Gli attori hanno prodotto questo documento come doc. G,

inserito nella copertina (vuota) del rogito n. 624 del notaio avv. __________

del 7 dicembre 1927, con il quale non ha nulla a che vedere. Sia come sia, l'atto

pubblico di cui al doc. G, per quanto attiene ai fondi litigiosi, a pagina 1 riporta

la seguente situazione:

"Lotto primo, assegnato dalla sorte al

sig.r __________

a) Stabili

in territorio di __________

(omissis)

Stalla

e fienile in __________, in mappa 1170, compreso

a)

La concimaia

costruita sul N 1171 di mappa

b)

il diritto di

passo sul N 1167

(omissis)"

Il

medesimo doc. G, a pagina 6, ha il seguente tenore:

"Lotto secondo, assegnato dalla sorte al sig.r __________

a) Immobili in territorio di __________

Casa nuova – __________, costruita sul N 1180 e 1171

di mappa […] compreso:

a)

la porzione di

fondo in mappa al N 1180 fra la detta casa e la stradella comunale di fronte al

caseificio

b)

il diritto di

passo sul fondo in mappa al N 1167

c) il fondo in mappa al N 1171 ad eccezione

della porzione occupata dalla concimaia annessa alla stalla e fienile in mappa

al N 1170 ed assegnata al lotto primo"

a) L'atto

di divisione ha dunque istituito una servitù prediale di passo in favore dei

fondi n. 1170, 1171 e 1180 e gravante sul fondo mappale n. 1167. Resta da vagliare

se il fondo n. 1167 corrisponda al n. 18 come preteso dagli appellanti. Il

Pretore lo ha escluso. Pacifico, come dimostrano i doc. B e D, che gli attori

siano proprietari dell'originario fondo dominante n.1180. Quanto all'altro

fondo dominante – il n. 1170 – esso è di proprietà del convenuto dal 26

settembre 1978 (v. doc. C, pag. 1 in fondo).

b) In

concreto, le volture catastali relative al mappale 18 RT (doc. C) permettono di

attestare che nel 1897 “risultavano intavolati a __________ qm __________ (…)

mapp. 1167, ortaglia, mq. 92 (…)”, mentre nel 1932 “risultavano intavolati a (…)

__________ (…) mapp. 1167p, zerbo e piazz., mq. 92”. Il fondo n. 1167p risulta solo nel 1932. Che i metri quadrati del fondo n. 1167 e del mappale n.

1167p siano identici è pacifico. Che i due fondi lo siano per ciò solo è

soluzione affrettata. Da un lato, che un'ortaglia sia uno zerbo

non è dato di sapere né gli appellanti lo dimostrano; e dall'altro perché altri

fondi hanno cifre identiche ma sono indipendenti (si veda ad esempio: n. 1170 e

1170a).

La

superficie – di 92 mq – rimane invariata sino al 26 settembre 1978, quando il

fondo n. 1167p è annesso ai fondi n. 1168 e 1168a per diventare il nuovo 1168 –

intestato a __________ – in cui però lo zerbo e il piazzale sono

“solo” di 81 mq. Certo, quel medesimo giorno, AO 1 ha acquistato, tra altri immobili, “mq 16 e mq 75 staccati dal mapp. 1168”. Queste porzioni hanno costituito il nuovo fondo n. 1169, in cui lo “zerbo e piazzale” risultano, appunto, di 75 mq. Nel 1984 dalle volture spariscono sia lo zerbo sia

il piazzale per fare posto a un generico “passo” di 94 mq, confermato

nel 2003. Che il passaggio di terreno di 75 mq fosse l'originaria zona d'esercizio

del chiesto diritto di passo non è dato di sapere. Non si può dunque affermare

che vi sia identità dei fondi gravati. In ogni caso, gli appellanti non hanno

provato, come loro incombeva che la servitù istituita con l'atto di divisione

ereditaria gravava sulla parte del mappale n. 1168 ceduta a AO 1 e così

confluita nella particella n. 18 RT di __________ (__________), da loro indicata

quale fondo serviente.

c) In

sintesi, gli appellanti non hanno dimostrato l'identità tra i vecchi mappali n.

1167.

e n. 1167p di __________ né che il mappale n. 1167p sia stato integrato

nell'odierno preteso fondo serviente, n. 18 RT di __________ (__________). L'atto

di divisione di cui al doc. G non è quindi – come accertato dal Pretore – valido

titolo costitutivo di servitù a carico di quest'ultimo fondo. Il fatto che il

subalterno c del fondo oggi di proprietà di AO 1 sia descritto a registro

fondiario quale “passo” indizia per un diritto di passo, ma non può sopperire

alla mancanza di titolo, poiché tale indicazione ha solo effetto descrittivo e

non costitutivo (Fasel, Grundbuchverordnung

[GBV], Kommentar, Basilea 2008, n. 8 ad

art. 1). Non si pone dunque la questione di sapere se AO 1 benefici o no della

protezione della buona fede a norma dell'art. 973 cpv. 1 CC, o se AO 1 avrebbe

dovuto compiere approfondite indagini in merito a un ipotetico, ma non iscritto

passo a registro fondiario. Che altre persone siano transitate sul fondo oggi

del convenuto è anche possibile. Resta dubbio il titolo del passaggio e la

durata dell'eventuale uso. E gli appellanti non hanno provato né l'uno né l'altro.

L'appello, al riguardo, è pertanto destinato all'insuccesso. D'altronde, gli attori

medesimi affermano che le volture non permettono una lettura completa e precisa

(memoriale, n. 4 pag. 3).

6.

Gli

appellanti si dolgono poi della decisione in merito alla pretesa usucapione

della servitù. Essi pretendono che “la prova richiesta dal giudice, secondo il

quale i testi dovrebbero riferire su fatti antecedenti al 1912, per riconoscere

tale prescrizione appare infondata e sproporzionata”. La prova “dell'esercizio

pacifico e senza interruzione della servitù” sarebbe, a mente degli appellanti,

contenuta nei documenti da loro prodotti. Secondo AP 1 e AP 2, dai doc. C, D e

G emergerebbe che i fondi litigiosi appartenevano tutti alla stessa famiglia e

che l'esercizio del diritto di passo avveniva sin dal 1856. Infine, insistono

gli appellanti, il fondo del convenuto faceva parte fino al 1897 della

proprietà __________ e non era pertanto intavolato a registro fondiario. Ciò

giustificherebbe – soggiungono – l'assenza di volture catastali anteriori al

1897.

relative a quel fondo (doc. C). Sostengono infine che, secondo il previgente

Codice civile ticinese, il termine di prescrizione acquisitiva della servitù era

di soli dieci anni. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.

a) Gli

appellanti affermano che la servitù sia stata costituita il 13 luglio 1906. L'argomento in sé è nuovo, come essi stessi notano (appello, n. 5 pag. 4 “[q]uesto atto

notarile, è stato sottoscritto in data 13 luglio 1906 [cfr. ultima pagina dell'atto]

e non nel 1927 [come erroneamente indicato nella causa e nella sentenza qui

impugnata]”). Il convenuto ne eccepisce il carattere di novità (memoriale, ad 5

pag. in alto). Dandosi argomento nuovo, esso è irricevibile (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC ticinese). Nondimeno, anche a volere ritenere quel documento del

1906, la sorte dell'appello sarebbe comunque sia segnata.

b) Il

diritto di passo era, secondo il diritto privato ticinese, una servitù “affermativa”

(consistente nella facoltà di usare il fondo altrui) e “discontinua”

(richiedente per il suo esercizio il “fatto attuale” dell'uomo), la quale

poteva acquisirsi “in forza di un titolo” oppure – ove il transito fosse

apparente – in trent'anni di uso pacifico, non clandestino né precario (art.

341.

e 342 del Codice civile ticinese del 1882; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5; I

CCA, sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 6).

c) Gli

appellanti affermano che la servitù sarebbe stata costituita il 13 luglio 1906.

E a quel momento, il Codice civile ticinese prevedeva un'acquisizione

straordinaria trentennale. Ora, i testimoni sentiti in corso d'istruttoria non

hanno fornito informazione alcuna in merito all'asserito transito nel periodo

trentennale precedente l'entrata in vigore del Codice civile svizzero. Infatti

nessuno – per ragioni anagrafiche – lo poteva fare. Certo, che gli attori si

servissero del passaggio litigioso può anche essere ammesso. Ciò non toglie che

– come ritenuto dal Pretore – dopo il 1912 una servitù non può più essere acquisita

per usucapione. In difetto di una prova che dimostri l'uso precedente al 1912

la petizione andava, a ragione, respinta.

d) Gli

appellanti, poi, sostengono che l'esercizio di tale passaggio sarebbe comprovato

dai doc. C, D e G, e quindi sin dal 1856. A quel periodo vigeva il Codice civile ticinese del 1827, per il quale la prescrizione acquisitiva di diritti reali

era di soli dieci anni (art. 1215 Codice civile ticinese del 1827). Tali documenti

però si limitano a descrivere volture catastali dei fondi litigiosi a partire

dal 1856. Nulla dimostrano quanto a un ipotetico transito regolarmente

esercitato sull'odierna particella del convenuto. Nemmeno quando detta

particella era ancora di proprietà della famiglia __________ fino al 1897 (appello,

pag. 8). E quando il titolare di una servitù era proprietario sia del fondo

dominante sia del fondo serviente la servitù si estingueva (art. 283 Codice

civile ticinese del 1827). Ciò premesso, un'usucapione avrebbe – se del caso –

potuto intervenire dopo il 1897 e sino al 1912. Ciò che, come si è detto qui sopra

(consid. 6c) non è stato dimostrato dagli attori.

7.

Per

quel che riguarda la richiesta subordinata, gli appellanti obbiettano, in

merito all'indennità da versare, che essi da sempre hanno ritenuto “iniquo” un

eventuale pagamento. Essi argomentano che tale scelta deriva dal fatto che il

passo sarebbe da esercitarsi su un “passo” già esistente, che non vi sarebbe

alcun pregiudizio al fondo del convenuto e che AO 1 medesimo era al corrente

dell'esistenza e dell'uso del passo. Ciò posto, un'indennità sarebbe contraria

al principio della buona fede (appello, n. 15 pagg. 11 e 12). Essi concludono

sostenendo che non vi sarebbe errore procedurale alcuno e che finanche il

convenuto mai ha preteso alcunché.

Ora, il

Pretore – come ricordato (qui sopra consid. 3) – ha dichiarato irricevibile la

domanda subordinata, in difetto di quantificazione iniziale. Con tali argomenti

gli appellanti non si confrontano. Né spiegano perché l'opinione di Steinauer

sulla quale il Pretore ha fondato il proprio convincimento sarebbe erronea. Qualificare

“ingiusto” un versamento non significa certo spiegare perché la scelta del

Pretore non è condivisibile. Carente di motivazione l'appello è irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. d combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

Aggiungasi,

comunque sia, che gli appellanti medesimi affermano di avere chiesto all'udienza

preliminare una perizia volta a determinare l'eventuale indennità. Se non che,

le prove servono a dimostrare fatti allegati nello scambio di memoriali

iniziali (Rep. 1989 pag. 108). E di un'indennità non vi è traccia alcuna in

quelli degli attori. Inoltre, contrariamente a quanto essi assumono, la

richiesta di perizia non è da loro stata motivata all'udienza preliminare. E

tale perizia nemmeno è stata assunta, sicché di nuovo la loro doglianza è priva

di consistenza. Ma gli attori dimenticano anche che, come la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire, in caso di contestazioni pecuniarie l'attore non

può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (RtiD

I-2004 pag. 483 consid. 9 con richiami di dottrina e giurisprudenza), salvo

estremi che non soccorrono in concreto (v. per esempio: DTF 123 III 140). Che l'azione

intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) abbia carattere

pecuniario è pacifico (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). In altre parole, spettava agli attori spiegare in avvio di procedura perché essi non

ritenevano giustificato il versamento di un'indennità, e non attendere l'esito

della vertenza. L'appello, anche se esaminato su questo aspetto, non avrebbe –

verosimilmente – avuto miglior sorte.

8.

Sempre

riguardo all'accesso necessario, ma nell'ambito delle riflessioni supplementari

svolte dal Pretore, gli appellanti ritengono che l'accesso da loro richiesto è

necessario per lo “sfruttamento economico dell'immobile”, essendo senza di

esso, a loro dire, impossibile accedere alla cascina e al fienile come anche

all'appartamento, locato a terzi, sito all'ultimo piano della loro abitazione.

Questi vani, infatti, sarebbero provvisti di aperture sul lato a monte, accessibili

unicamente tramite il passaggio da loro rivendicato. Essi, infine, senza

circostanziare la loro affermazione, definiscono inopportune e non fattibili le

modifiche proposte dal Pretore nella sentenza impugnata per garantire un

accesso più sicuro al loro edificio.

Il

proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica

può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena

indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Per accesso sufficiente si intende un

collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista oggettivo, uno

sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a

edizione n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce

solo un accesso necessario, non un collegamento ideale alla pubblica via e

nemmeno un accesso a tutti i subalterni di una particella. Assicura solo quanto

è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale del

fondo, conforme alla relativa destinazione. L'art. 694 cpv. 1 CC conferisce

solo, in altri termini, il diritto di ottenere un accesso sufficiente: al

richiedente incombe poi di accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio

di maggior scapito ai vicini solo per poter raggiungere un determinato punto

del suo fondo, se non nel caso di costi sproporzionati (RtiD I-2007 pag. 766,

consid. 8a).

In

concreto, il fondo di __________ e __________ confina a valle con la strada cantonale.

Su quel lato, la loro proprietà dispone di tre spazi accessibili con veicoli a

motore: un portico e una rimessa sotto il fienile (sub. B) come pure un

piazzale a sud, affiancato all'abitazione. Inoltre, come si evince dalla

documentazione fotografica prodotta dal convenuto (doc. 3), il portico sotto il

fienile di __________ e AP 2 è effettivamente adoperato per parcheggiarvi

un'automobile. In queste circostanze, la condizione dell'accesso insufficiente

non può dirsi adempiuta, dovendosi gli appellanti accomodare delle vie

d'accesso esistenti. Il diritto di passo necessario non conferisce infatti,

nell'evenienza, agli appellanti il diritto di raggiungere il fienile e

l'appartamento al piano superiore della casa attraverso la via più comoda.

Aggiungasi che il fienile è collegato con il sottostante ripostiglio –

accessibile con veicoli a motore – mediante una scala (verbale di udienza del 6

luglio 2006, trascrizione dattilografica, pag. 4) e che in merito

all'appartamento che sarebbe raggiungibile solo dal retro, AP 1 e AP 2 non

hanno dimostrato l'assenza di passaggi interni.

Invero __________

ha affermato di avere “da sempre” visto transitare sul passaggio litigioso “i

signori __________, i loro famigliari, i loro inquilini e in genere tutte le

persone che, possedendo dei terreni oltre il vialetto, lo utilizzavano per il

transito con i materiali e i prodotti dell'agricoltura” (deposizione del 6

luglio 2006: verbali, pag. 1), mentre __________ ha dichiarato di avere

utilizzato, per accedere all'appartamento da lui locato verso il 1954, l'accesso ora rivendicato da AP 1 e AP 2 (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tali testimonianze nulla rilevano però in merito all'assenza di accessi

interni all'appartamento sito al piano superiore dello stabile di proprietà

degli appellanti. Anche in merito all'accesso pedonale sul lato a valle,

confinante con la strada cantonale, la sentenza pretorile si rivela corretta:

spetta agli appellanti rendere più sicuro l'accesso senza far capo al fondo del

vicino. Del resto, gli appellanti neppure spiegano perché le modifiche proposte

dal Pretore dovrebbero essere inopportune o inattuabili e neanche se l'accesso

sul retro della casa, da esercitarsi sul fondo di AO 1, possa risolvere il

problema della pericolosità dell'accesso a valle, posto come gli appellanti

medesimi affermano che tale accesso è inteso per servire l'appartamento

superiore e il fienile, ma non le altre parti della casa. Anche sotto questo

profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello

per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

10.

Relativamente ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(fr. 10 000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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