11.2008.113
Esercizio del diritto di visita disciplinato dall'autorità tutoria: comminatoria penale
12 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2008.113
Data decisione, Autorità:
12.09.2008, ICCA
Titolo:
Esercizio del diritto di visita disciplinato dall'autorità tutoria: comminatoria penale
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 315B cpv. 2 CC
art. 292 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.113
Lugano,
12 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. 256.2008/R.73.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(già patrocinata dall'avv. PA 1)
alla
CO 1, , e
a
CO 2
(patrocinato dall'avv. PA 2)
per quanto riguarda il diritto di visita al figlio
D__________ (2004);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
21 luglio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio celebrato a __________ l'8 luglio 2003 tra CO 2
(1969), cittadino portoghese, e AP 1 (1983), cittadina brasiliana, è nato D__________,
l'11 settembre 2004. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2006. In esito
a una procedura a tutela dell'unione coniugale il figlio è stato affidato alla
madre. Con decisione del 23 aprile 2008 la CO 1 ha poi modificato il diritto di
visita paterno in un incontro con D__________ ogni 15 giorni dal venerdì alle
ore 20 fino alla domenica alla stessa ora, fungendo come punto d'incontro
l'abitazione di __________ a __________.
B. Il
30 aprile 2008 AP 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona, rivendicando – tra l'altro – l'affidamento
di D__________ e il versamento di contributi alimentari per lui (inc.
OA.2008.81). Non consta che il Pretore abbia adottato finora provvedimenti
cautelari, nemmeno in materia di relazioni personali.
C. CO 2
si è rivolto il 29 maggio 2008 alla CO 1, dolendosi di non riuscire a incontrare
il figlio per le resistenze opposte dalla moglie. Preso atto di ciò, con
decisione dell'indomani la CO 1 ha diffidato AP 1 a consentire l'esercizio del
diritto di visita “così come
stabilito dalla risoluzione n. 109/2008 del 23 aprile 2008” sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La
tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'interessata, con
obbligo di rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.
D. AP 1
è insorta il 6 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di
annullare la decisione predetta. Nelle sue osservazioni del 20 giugno 2008 CO 2
ha proposto di respingere il ricorso. La CO 1 ha comunicato il 24 giugno 2008
di rimettersi al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Statuendo il 21 luglio
2008, quest'ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha addebitato la
tassa di giustizia di fr. 200.– alla ricorrente, tenuta a rifondere al marito
un'indennità di fr. 500.– per ripetibili. CO 2 è stato ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo legale. La
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Il
24 luglio 2008 AP 1 ha adito questa Camera per ottenere che, restituito effetto
sospensivo al suo appello, la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele
sia annullata. Preliminarmente essa insta perché siano messi a sua disposizione
“tutti i rapporti relativi alla
procedura in corso, (…) segnatamente quello del 19 maggio 2008 della Polizia
cantonale indicato nella decisione della CO 1”. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia
l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Esperito appena
tre giorni dopo l'emanazione della decisione impugnata, l'appello in esame è
sicuramente tempestivo.
2. L'appellante
chiede che le siano messi a disposizione “tutti i rapporti relativi alla procedura in corso, (…) segnatamente
quello del 19 maggio 2008 della Polizia cantonale indicato nella decisione
della CO 1”. Ora, l'unico rapporto
figurante nel fascicolo pervenuto a questa Camera (quello datato 19 maggio 2008
della Polizia cantonale: act. 3, doc. 12) non è menzionato affatto nella
decisione della CO 1 (né è citato, tanto meno, dall'Autorità di vigilanza). Ad
ogni buon conto, nulla vietava all'interessata di consultare gli atti della
causa a suo gradimento, presentandosi alla cancelleria civile del Tribunale
d'appello. Rinunciando ad attivarsi, essa medesima si è preclusa tale facoltà.
3. L'Autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella fattispecie, perché con la decisione impugnata la CO 1 si è limitata a diffidare AP 1, minacciandola di pena nel caso in cui avesse impedito l'esercizio
del diritto di visita. Le relazioni personali tra padre e figlio non formando
oggetto della decisione, invano la ricorrente ne criticava la disciplina.
Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa non era nemmeno contestata. “A titolo meramente abbondanziale” l'Autorità di vigilanza ha soggiunto che,
comunque fosse, in concreto la competenza dell'autorità tutoria era data, il
giudice del divorzio non avendo ancora avuto modo di intervenire, mentre l'ingiunzione
penale appariva “ampiamente
giustificata dalle circostanze”,
l'interessata non mancando di ostacolare deliberatamente gli incontri fra padre
e figlio.
4. Nell'appello
AP 1 afferma di non avere mai intralciato (né ammesso di intralciare) alcunché
e di non avere mai consentito alla designazione di __________ quale curatrice
del figlio. Inoltre essa rimprovera al marito di non avere mai esercitato puntualmente
il diritto di visita. A suo avviso “i provvedimenti presi dalla CO 1 sono di conseguenza ingiustificati
e non opportuni per permettere le relazioni personali con il figlio e si chiede
che vengano annullati”.
5. La
decisione appellata è sorretta da due motivazioni: nella prima, principale,
l'Autorità di vigilanza ha spiegato perché il ricorso di AP 1 risultava
irricevibile; nella seconda, abbondanziale, essa ha illustrato perché il
ricorso sarebbe stato respinto quand'anche fosse stato ricevibile. Ciò premesso,
nel caso in cui una decisione si fondi su due motivazioni indipendenti,
l'appellante deve impugnarle entrambe (cfr. DTF 133 III 228 consid. 7 con
richiami; v. anche DTF 133 V 119). Se ne impugna una soltanto, l'appello va
dichiarato irricevibile, la decisione impugnata continuando a poggiare
sull'altra.
6. In
concreto l'appellante impugna unicamente la motivazione addotta dall'Autorità
di vigilanza “a titolo
meramente abbondanziale”. Alla motivazione principale
essa nemmeno allude. Perché, in altri termini, l'Autorità di vigilanza avrebbe
pronunciato a torto una decisione di irricevibilità non è dato di capire. In
condizioni del genere l'appello si rivela inammissibile già a un primo esame
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Non senza dimenticare
che la designazione del curatore educativo al figlio – accennata dall'appellante
– è una questione totalmente estranea alla diffida emessa dalla CO 1, onde
l'irricevibilità dell'appello anche sotto tale profilo. Improponibile nel suo
intero, l'appello sfugge in definitiva a qualsiasi disamina.
7. L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta intesa a far restituire effetto
sospensivo all'appello. Quanto agli oneri dell'attuale giudizio, essi seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente
modeste in cui versa l'appellante inducono a moderare l'entità della tassa di
giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato per osservazioni.
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alle
Considerandi
relazioni personali tra genitori e figli minorenni sono impugnabili con ricorso
in materia civile senza riguardo, ove non siano
controverse pretese pecuniarie, a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–,;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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