11.2008.114
Inappellabilità di una richiesta di anticipo in garanzia di spese processuali presunte
17 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.114
Data decisione, Autorità:
17.09.2008, ICCA
Titolo:
Inappellabilità di una richiesta di anticipo in garanzia di spese processuali presunte
ANTICIPO DELLE SPESE
art. 11 cpv. 5 LTG
Incarto n.
11.2008.114
Lugano,
17 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.451
(proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione (Einsprache) dell'11 luglio 2008 dall'
AP 1
contro
Comunione dei comproprietari
del “Condominio AO 1”,
(rappresentata dall'amministrazione PA 1),
giudicando
ora sull'ordinanza del 12 agosto 2008 con cui il
Pretore ha respinto una richiesta dell'attore riguardante l'anticipazione di
spese processuali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 28 agosto 2008 presentato
da AP 1 contro l'ordinanza
emessa il 12 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
l'11 luglio 2008 AP 1 ha introdotto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, un'“opposizione” nella quale contesta delibere prese il 13
maggio 2008 dall'assemblea dei comproprietari del “Condominio AO 1” (cui egli non ha
partecipato) sul riparto di oneri comuni e chiede la revoca dell'amministratore;
che il
Pretore ha assegnato a AP 1, il 5 agosto 2008, un
termine di 20 giorni entro cui fornire una garanzia di fr. 400.– a titolo
di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli;
che AP 1 ha reagito l'11 agosto 2008, invitando il Pretore a prelevare
la somma di fr. 400.– da un ammontare di fr. 19 000.– custodito in Pretura sin
il 4 febbraio 2002 con riferimento a due altre cause (inc. OA.1998.897 e
OA.2000.351 della stessa sezione) vertenti fra le medesime parti;
che con
ordinanza del 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto la richiesta, non reputandosi
abilitato a dedurre l'importo da una somma in relazione alla quale le parti non
hanno mai dato indicazioni, sicché AP 1 non risultava poter disporre del denaro
individualmente;
che AP 1
ha introdotto a questa Camera una Einsprache del 28 agosto 2008 (in tedesco)
nella quale rivendica la proprietà del capitale custodito in Pretura e inveisce
contro la decisione del primo giudice;
che
l'atto non è stato intimato alla Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi
in lingua italiana, sicché la Einsprache andrebbe ritornata al mittente
giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con l'assegnazione di un congruo termine entro cui
tradurre il testo in italiano;
che nella
fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma,
l'esito del presente giudizio non dipendendo da quanto l'interessato ha – o non
ha – scritto nel memoriale;
che,
infatti, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro qualsivoglia sentenza o
decreto emesso dal Pretore nel quadro di una causa ordinaria come quella promossa
da AP 1 è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC);
che la
Considerandi
decisione tuttavia con cui il giudice invita una parte, nel Cantone Ticino, ad
anticipare nel corso del processo le spese degli atti compiuti non è
impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 11 cpv. 5 LTG);
che, di
conseguenza, una decisione siffatta configura un'ordinanza nel senso dell'art.
95.
cpv. 1 CPC, come ha indicato esplicitamente il Pretore – del resto –
nell'atto impugnato;
che il
giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza
(art. 95 cpv. 2 CPC), ma tale decisione configura un'altra un'ordinanza e non
diviene per ciò solo appellabile;
che,
pertanto, la decisione con cui il Pretore ha rifiutato nel caso specifico di
prelevare la somma di fr. 400.– dal capitale custodito in tribunale non può
formare oggetto di alcuna impugnazione a livello cantonale;
che in
simili condizioni, pur trattata come appello, la Einsprache
dell'interessato sfugge manifestamente a qualsiasi disamina e va dichiarata
inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non
ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, l'impugnazione essendo stata
introdotta – oltre che in tedesco – senza nemmeno consultare i testi di legge;
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, l'atto non avendo formato
oggetto di intimazione;
che per
quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore litigioso dell'azione
principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
non risulta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, i contributi litigiosi ammontando a fr. 23 908.– (doc. A,
ultimo foglio), mentre nulla è dato di sapere sull'onorario annuo
dell'amministratore;
che, ad
ogni modo, l'interessato potrà sempre precisare l'entità del valore litigioso
nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, l'atto è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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