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Decisione

11.2008.114

Inappellabilità di una richiesta di anticipo in garanzia di spese processuali presunte

17 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.451

(proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione (Einsprache) dell'11 luglio 2008 dall'

AP 1

contro

Comunione dei comproprietari

del “Condominio AO 1”,

(rappresentata dall'amministrazione PA 1),

giudicando

ora sull'ordinanza del 12 agosto 2008 con cui il

Pretore ha respinto una richiesta dell'attore riguardante l'anticipazione di

spese processuali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 28 agosto 2008 presentato

da AP 1 contro l'ordinanza

emessa il 12 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

l'11 luglio 2008 AP 1 ha introdotto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

3, un'“opposizione” nella quale contesta delibere prese il 13

maggio 2008 dall'assemblea dei comproprietari del “Condominio AO 1” (cui egli non ha

partecipato) sul riparto di oneri comuni e chiede la revoca dell'amministratore;

che il

Pretore ha assegnato a AP 1, il 5 agosto 2008, un

termine di 20 giorni entro cui fornire una garanzia di fr. 400.– a titolo

di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli;

che AP 1 ha reagito l'11 agosto 2008, invitando il Pretore a prelevare

la somma di fr. 400.– da un ammontare di fr. 19 000.– custodito in Pretura sin

il 4 febbraio 2002 con riferimento a due altre cause (inc. OA.1998.897 e

OA.2000.351 della stessa sezione) vertenti fra le medesime parti;

che con

ordinanza del 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto la richiesta, non reputandosi

abilitato a dedurre l'importo da una somma in relazione alla quale le parti non

hanno mai dato indicazioni, sicché AP 1 non risultava poter disporre del denaro

individualmente;

che AP 1

ha introdotto a questa Camera una Einsprache del 28 agosto 2008 (in tedesco)

nella quale rivendica la proprietà del capitale custodito in Pretura e inveisce

contro la decisione del primo giudice;

che

l'atto non è stato intimato alla Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi

in lingua italiana, sicché la Einsprache andrebbe ritornata al mittente

giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con l'assegnazione di un congruo termine entro cui

tradurre il testo in italiano;

che nella

fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma,

l'esito del presente giudizio non dipendendo da quanto l'interessato ha – o non

ha – scritto nel memoriale;

che,

infatti, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro qualsivoglia sentenza o

decreto emesso dal Pretore nel quadro di una causa ordinaria come quella promossa

da AP 1 è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC);

che la

Considerandi

decisione tuttavia con cui il giudice invita una parte, nel Cantone Ticino, ad

anticipare nel corso del processo le spese degli atti compiuti non è

impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 11 cpv. 5 LTG);

che, di

conseguenza, una decisione siffatta configura un'ordinanza nel senso dell'art.

95.

cpv. 1 CPC, come ha indicato esplicitamente il Pretore – del resto –

nell'atto impugnato;

che il

giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza

(art. 95 cpv. 2 CPC), ma tale decisione configura un'altra un'ordinanza e non

diviene per ciò solo appellabile;

che,

pertanto, la decisione con cui il Pretore ha rifiutato nel caso specifico di

prelevare la somma di fr. 400.– dal capitale custodito in tribunale non può

formare oggetto di alcuna impugnazione a livello cantonale;

che in

simili condizioni, pur trattata come appello, la Einsprache

dell'interessato sfugge manifestamente a qualsiasi disamina e va dichiarata

inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non

ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, l'impugnazione essendo stata

introdotta – oltre che in tedesco – senza nemmeno consultare i testi di legge;

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, l'atto non avendo formato

oggetto di intimazione;

che per

quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che il valore litigioso dell'azione

principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

non risulta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, i contributi litigiosi ammontando a fr. 23 908.– (doc. A,

ultimo foglio), mentre nulla è dato di sapere sull'onorario annuo

dell'amministratore;

che, ad

ogni modo, l'interessato potrà sempre precisare l'entità del valore litigioso

nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, l'atto è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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