11.2008.115
Stralcio della causa per ritiro dell'appello; caducità dell'appello adesivo;
22 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.115
Data decisione, Autorità:
22.10.2010, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per ritiro dell'appello; caducità dell'appello adesivo;
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.115
Lugano
22 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI.2006.966 (protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto
2006 da
AA 1,
(patrocinata dall' PA 2,)
contro
AA 1
(patrocinato dall' PA 1,);
premesso
che con sentenza del 20 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale
alla moglie, ha affidato la figlia P__________ (1994) a quest'ultima, ha regolato
il diritto di visita del padre, ha istituito una curatela educativa e ha
fissato contributi alimentari indicizzati in favore alla moglie, come pure della figlia P__________ e della figlia C__________
(maggiorenne) dal 1° settembre 2006;
rammentato
che con la sentenza stessa il Pretore ha condannato AP 1 a consegnare alla moglie una Mercedes-Benz “560”, ha obbligato il medesimo a consegnare alla
moglie entro 10 giorni gli estratti di tutti i conti di cui è titolare o
beneficiario economico con la relativa movimentazione dal 1° gennaio 2006 in poi e ha ordinato il blocco di tutte le relazioni riconducibili al marito presso la __________
di __________, __________, __________ di __________ e la __________;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
dell'8 settembre 2008 per ottene-re l'autorizzazione dei coniugi a vivere
separati solo dal 1° feb-braio 2007, l'assegnazione dell'alloggio coniugale a
sé medesi-mo, l'affidamento della figlia P__________, la regolamentazione del
diritto di visita materno, la revoca della curatela educativa, l'annullamento
di qualsiasi contributo alimentare in favore della moglie e della figlia C__________,
come pure dell'ordine inteso alla consegna della Mercedes-Benz “560” all'istante e dell'obbligo di informare la moglie sulla propria sostanza, con liberazione di
tutti i conti oggetto del blocco;
ricordato
che con decreto del 15 settembre 2008 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato
che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2008 AA 1 propone – previa concessione
dell'assistenza giudi-ziaria – di respingere l'appello e con appello adesivo
chiede di aumentare i contributi alimentari per sé, per la figlia P__________
e per la figlia C__________ dal 1° luglio 2007 in poi;
rilevato
che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2008 AP 1 conclude per la reiezione
dell'appello adesivo;
constatato
che con decreto del 22 ottobre 2009 il Pretore ha ordinato lo sblocco parziale
dei beni facenti capo a AP 1;
accertato
che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato alla Camera di avere pronunciato
quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un accordo completo
sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiara di ritirare
l'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;
osservato
che nelle circostanze descritte l'appello dell'8 settem-bre 2008 va stralciato
dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);
specificato
Considerandi
che, avendo carattere accessorio, l'appello adesivo dev'essere tolto a sua
volta dai ruoli siccome privo d'oggetto;
precisato
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente de-ve sopportare – per
principio – gli oneri processuali da essa ca-gionati e risarcire alla
controparte un'adeguata indennità per ri-petibili, il ritiro di un appello
equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
stabilito
che in conseguenza di ciò AP 1 va chiamato a sopportare anche tutte le
conseguenze pecuniarie risultanti dalla caducità dell'appello adesivo;
posto che
l'attribuzione di adeguate ripetibili, il cui ammontare è senza dubbio alla
portata del marito, rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria
formulata dalla moglie con le osservazioni all'appello e l'appello adesivo;
ritenuto in
ogni modo che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli
per desistenza.
2.
Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
3500.
– per ripetibili.
3.
L'appello
adesivo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.
4.
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
750.
– per ripetibili.
5.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AA 1 è dichiarata senza
oggetto.
6.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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