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Decisione

11.2008.115

Stralcio della causa per ritiro dell'appello; caducità dell'appello adesivo;

22 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa DI.2006.966 (protezione dell'unione coniugale) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto

2006 da

AA 1,

(patrocinata dall' PA 2,)

contro

AA 1

(patrocinato dall' PA 1,);

premesso

che con sentenza del 20 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale

alla moglie, ha affidato la figlia P__________ (1994) a quest'ultima, ha regolato

il diritto di visita del padre, ha istituito una curatela educativa e ha

fissato contributi alimentari indicizzati in favore alla moglie, come pure della figlia P__________ e della figlia C__________

(maggiorenne) dal 1° settembre 2006;

rammentato

che con la sentenza stessa il Pretore ha condannato AP 1 a consegna­re alla moglie una Mercedes-Benz “560”, ha obbligato il medesimo a consegnare alla

moglie entro 10 giorni gli estratti di tutti i conti di cui è titolare o

beneficiario economico con la relativa mo­vimentazione dal 1° gennaio 2006 in poi e ha ordinato il blocco di tutte le relazioni riconducibili al marito presso la __________

di __________, __________, __________ di __________ e la __________;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello

dell'8 settembre 2008 per ottene­­­­-re l'autorizzazione dei coniugi a vivere

separati solo dal 1° feb-braio 2007, l'assegnazione dell'alloggio coniugale a

sé medesi­­-mo, l'affidamento della figlia P__________, la regolamentazione del

diritto di visita materno, la revoca della curatela educativa, l'annullamento

di qualsiasi contributo alimentare in favore della moglie e della figlia C__________,

come pure dell'ordine inteso alla consegna della Mercedes-Benz “560” all'istante e dell'obbligo di informare la moglie sulla propria sostanza, con liberazione di

tutti i conti og­getto del blocco;

ricordato

che con decreto del 15 settembre 2008 il presiden­te di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensi­­­vo contenuta nell'appello;

considerato

che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2008 AA 1 propone – previa concessione

dell'assistenza giudi­­­-ziaria – di respingere l'appello e con appello adesivo

chiede di aumentare i contributi alimentari per sé, per la fi­­­­­­­glia P__________

e per la figlia C__________ dal 1° luglio 2007 in poi;

rilevato

che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2008 AP 1 conclude per la reiezione

dell'appello adesivo;

constatato

che con decreto del 22 ottobre 2009 il Pretore ha ordinato lo sblocco parziale

dei beni facenti capo a AP 1;

accertato

che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato alla Camera di avere pronunciato

quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un accordo completo

sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiara di ritirare

l'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;

osservato

che nelle circostanze descritte l'appello dell'8 settem-bre 2008 va stralciato

dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);

specificato

Considerandi

che, avendo carattere accessorio, l'appello adesivo dev'essere tolto a sua

volta dai ruoli siccome privo d'oggetto;

precisato

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente de-ve sopportare – per

principio – gli oneri processuali da essa ca-gionati e risarcire alla

controparte un'adeguata indennità per ri-petibili, il ritiro di un appello

equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

stabilito

che in conseguenza di ciò AP 1 va chiamato a sopportare anche tutte le

conseguenze pecuniarie risultanti dalla caducità dell'appello adesivo;

posto che

l'attribuzione di adeguate ripetibili, il cui ammontare è senza dubbio alla

portata del marito, rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria

formulata dalla moglie con le osservazioni all'appello e l'appello adesivo;

ritenuto in

ogni modo che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli

per desistenza.

2.

Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

3500.

– per ripetibili.

3.

L'appello

adesivo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.

4.

Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

750.

– per ripetibili.

5.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AA 1 è dichiarata senza

oggetto.

6.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di

appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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