11.2008.118
Contestazione di rapporto morale allestito da un rappresentante
4 dicembre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.118
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, ICCA
Titolo:
Contestazione di rapporto morale allestito da un rappresentante
ESAME DELLE RELAZIONI E DEI CONTI
art. 423 CC
art. 24 RATEC
Incarto n.
11.2008.118
Lugano
4 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.47.2007
(rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che
oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
riguardo all'approvazione del rapporto morale e del
rendiconto
finanziario 2006 presentato dal rappresentante
provvisorio
CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8 luglio 2008
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale
11 ha privato provvisoriamente AP 1 (1967) dell'esercizio dei diritti civili, designandole
in qualità di rappresentante CO 2. Quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione
tutoria, il 13 gennaio 2007, il suo rendiconto finanziario e il suo rapporto morale
2006. La Commissione tutoria regionale li ha approvati entrambi con decisione
del 9 maggio 2007.
B. Contro
l'approvazione appena citata AP 1 è insorta il 20 maggio 2007 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del
29 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale si è confermata nella
propria decisione. CO 2 ha comunicato il 5 giugno 2007 di rinunciare a
osservazioni, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato. Statuendo
l'8 luglio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la
tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico
della ricorrente.
C. Il
3 agosto 2008 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere la
riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il suo ricorso
all'Autorità di vigilanza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono impugnabili dinanzi a questa Camera con appello (art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2
, cui rinvia l'art. 39 LAC per analogia). Un appello deve contenere, fra
l'altro, “le domande” (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto
le richieste di giudizio formulate dall'appellante non sono un modello di
chiarezza. Dal memoriale si desume nondimeno che, contestando
quanto figura nel rapporto morale 2006 del rappresentante provvisorio, AP 1
vuole vedere annullata l'approvazione di tale rapporto. Sotto questo profilo
l'appello è pertanto ammissibile.
2.
Oggetto
della decisione impugnata è – appunto – l'approvazione del rapporto morale e
del rendiconto finanziario 2006 consegnati dal rappresentante provvisorio.
Nella misura in cui contende la legittimità della misura di protezione, censura
il comportamento del rappresentante (di cui chiede la rimozione) e lamenta ritardi
nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento.
Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata già
di primo acchito irricevibile.
3.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro
l'approvazione del rapporto morale perché nel suo memoriale AP 1 si limitava a criticare
in modo generico il comportamento di CO 2, e in generale delle autorità tutorie
che si occupano del suo caso, senza dimostrare che le informazioni contenute
nella relazione fossero inveritiere. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, quand'anche
il rapporto morale non rispecchiasse le idee e le opinioni della pupilla, costei
non spiegava perché la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere
all'approvazione.
4.
L'appellante
denuncia un “gravissimo e illegale tentativo di una mia impossibile interdizione
(…) in atto da ben sei anni (…) attuato dall'inutile e disastroso rappresentante”.
Si duole del fatto che “l'inutile rappresentante redige annualmente il rapporto
morale costituito essenzialmente da gravissime dichiarazioni diffamatorie
puntualmente smentite e annullate dalla realtà dei fatti da me presentata con
giustificati ricorsi avvalorati da molte prove e da numerose testimonianze
valide e molto attendibili”. Alla Commissione tutoria regionale essa rimprovera
“l'approvazione (…) della vergognosa e improponibile cartaccia diffamatoria dell'inutile
e odioso rappresentante”,
definita “una mossa stupida e
senza valore, inserita nella commedia del tentativo di imposizione
dell'interdizione”. A parere dell'appellante “i rapporti morali redatti e
firmati [dal rappresentante provvisorio] non sono mai stati il riassunto della
situazione personale, ma una vergognosa sequenza di gravissime dichiarazioni diffamatorie
puntualmente annullate dalla realtà della mia ottima salute fisica e psicologica”.
5.
Argomentando
nella maniera testé compendiata, l'appellante non si confronta per nulla con le
ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata. Essa
recrimina e lancia invettive, ma non indica quali prove – o per lo meno quali elementi
di prova – confortino le accuse da lei rivolte alle autorità di tutela e al
rappresentante provvisorio. Carente di adeguata motivazione, l'appello appare di
conseguenza, già a un primo esame, irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
Si
aggiunga che oggetto dell'attuale procedura è – come detto – la decisione con
cui la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale del
rappresentante, non il rapporto in sé. Davanti all'Autorità di vigilanza la
ricorrente doveva spiegare, quindi, perché la decisione della Commissione
tutoria regionale fosse erronea, non limitarsi a qualificare il rapporto morale
di denigratorio e diffamatorio. Contrariamente a quanto essa sembra credere, in
effetti, l'approvazione di un rapporto morale non può essere negata solo perché
il pupillo inveisce contro l'opinione del rappresentante provvisorio. Privo di
adeguata motivazione anche da tale punto di vista, l'appello risulta una volta
di più irricevibile.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione
delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in
concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster