Lexipedia

Decisione

11.2008.118

Contestazione di rapporto morale allestito da un rappresentante

4 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.47.2007

(rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli

interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che

oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone

riguardo all'approvazione del rapporto morale e del

rendiconto

finanziario 2006 presentato dal rappresentante

provvisorio

CO 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8 luglio 2008

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale

11 ha privato provvisoriamente AP 1 (1967) dell'esercizio dei diritti civili, designandole

in qualità di rappresentante CO 2. Quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione

tutoria, il 13 gennaio 2007, il suo rendiconto finanziario e il suo rapporto morale

2006. La Commissione tutoria regionale li ha approvati entrambi con decisione

del 9 maggio 2007.

B. Contro

l'approvazione appena citata AP 1 è insorta il 20 maggio 2007 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del

29 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale si è confermata nella

propria decisione. CO 2 ha comunicato il 5 giugno 2007 di rinunciare a

osservazioni, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato. Statuendo

l'8 luglio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la

tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico

della ricorrente.

C. Il

3 agosto 2008 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere la

riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il suo ricorso

all'Autorità di vigilanza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele sono impugnabili dinanzi a questa Camera con appello (art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2

, cui rinvia l'art. 39 LAC per analogia). Un appello deve contenere, fra

l'altro, “le domande” (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto

le richieste di giudizio formulate dall'appellante non sono un modello di

chiarezza. Dal memoriale si desume nondimeno che, contestando

quanto figura nel rapporto morale 2006 del rappresentante provvisorio, AP 1

vuole vedere annullata l'approvazione di tale rapporto. Sotto questo profilo

l'appello è pertanto ammissibile.

2.

Oggetto

della decisione impugnata è – appunto – l'approvazione del rapporto morale e

del rendiconto finanziario 2006 consegnati dal rappresentante provvisorio.

Nella misura in cui contende la legittimità della misura di protezione, censura

il comportamento del rappresentante (di cui chiede la rimozione) e lamenta ritardi

nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento.

Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata già

di primo acchito irricevibile.

3.

L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro

l'approvazione del rapporto morale perché nel suo memoriale AP 1 si limitava a criticare

in modo generico il comportamento di CO 2, e in generale delle autorità tutorie

che si occupano del suo caso, senza dimostrare che le informazioni contenute

nella relazione fossero inveritiere. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, quand'anche

il rapporto morale non rispecchiasse le idee e le opinioni della pupilla, costei

non spiegava perché la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere

all'approvazione.

4.

L'appellante

denuncia un “gravissimo e illegale tentativo di una mia impossibile interdizione

(…) in atto da ben sei anni (…) attuato dall'inutile e disastroso rappresentante”.

Si duole del fatto che “l'inutile rappresentante redige annualmente il rapporto

morale costituito essenzialmente da gravissime dichiarazioni diffamatorie

puntualmente smentite e annullate dalla realtà dei fatti da me presentata con

giustificati ricorsi avvalorati da molte prove e da numerose testimonianze

valide e molto attendibili”. Alla Commissione tutoria regionale essa rimprovera

“l'approvazione (…) della vergognosa e improponibile cartaccia diffamatoria dell'inutile

e odioso rappresentante”,

definita “una mossa stupida e

senza valore, inserita nella commedia del tentativo di imposizione

dell'interdizione”. A parere dell'appellante “i rapporti morali redatti e

firmati [dal rappresentante provvisorio] non sono mai stati il riassunto della

situazione personale, ma una vergognosa sequenza di gravissime dichiarazioni diffamatorie

puntualmente annullate dalla realtà della mia ottima salute fisica e psicologica”.

5.

Argomentando

nella maniera testé compendiata, l'appellante non si confronta per nulla con le

ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata. Essa

recrimina e lancia invettive, ma non indica quali prove – o per lo meno quali elementi

di prova – confortino le accuse da lei rivolte alle autorità di tutela e al

rappresentante provvisorio. Carente di adeguata motivazione, l'appello appare di

conseguenza, già a un primo esame, irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

Si

aggiunga che oggetto dell'attuale procedura è – come detto – la decisione con

cui la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale del

rappresentante, non il rapporto in sé. Davanti all'Autorità di vigilanza la

ricorrente doveva spiegare, quindi, perché la decisione della Commissione

tutoria regionale fosse erronea, non limitarsi a qualificare il rapporto morale

di denigratorio e diffamatorio. Contrariamente a quanto essa sembra credere, in

effetti, l'approvazione di un rapporto morale non può essere negata solo perché

il pupillo inveisce contro l'opinione del rappresentante provvisorio. Privo di

adeguata motivazione anche da tale punto di vista, l'appello risulta una volta

di più irricevibile.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione

delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in

concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–;

–,.

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster