11.2008.122
Protezione del figlio: privazione della custodia parentale e collocamento del minorenne
12 dicembre 2008Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.122
Data decisione, Autorità:
12.12.2008, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: privazione della custodia parentale e collocamento del minorenne
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.122
Lugano,
12 dicembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
n. 383.2008/R.107.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1, agente per sé e per il figlio
K (1977),
()
alla
CO 1,
per quanto riguarda la privazione della custodia
parentale e il
collocamento in internato dello stesso K__________,
figlio di
CO 2,
con curatrice educativa nella persona di
,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 settembre 2008 presentato da AP 1, integrato l'8 ottobre 2008
anche in rappresentanza del figlio K__________, contro la decisione emessa il
22 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 e K__________ __________ contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte della medesima Autorità;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria correlata all'appello
e al ricorso;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 23 settembre 2005 il Segretario assessore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio in luogo e vece del Pretore il matrimonio
contratto a Savosa il 19 settembre 1997 da CO 2 (1963) e AP 1 nata __________
(1974). I figli K__________, nato il 17 dicembre 1997, e S__________, nata il
16 febbraio 2000, sono stati affidati alla madre. Invalida al 68%, questa beneficia
di una rendita AI (al 75%) per gravi problemi alla colonna vertebrale che la
costringono a cure e ricoveri in cliniche di riabilitazione. Al padre è stato
riconosciuto il diritto a adeguate relazioni personali con i figli.
B. Il 3
agosto 2007 CO 2 si è rivolto CO 1, lamentando l'impossibilità di esercitare correttamente
il diritto di visita. La Commissione tutoria ha esaminato il caso, ascoltando i
ragazzi il 18 settembre 2007. K__________ è poi stato posto sotto osservazione
del Servizio medico-psicologico di Viganello, con l'assenso della madre, dal 4
ottobre al 13 dicembre 2007. Nel suo rapporto del 29 gennaio 2008 tale Servizio
ha descritto il figlio come sofferente e abbandonato a sé stesso, con una madre
dotata di scarsa empatia (perché ancora troppo coinvolta nel conflitto emotivo con
l'ex marito), onde la necessità di occuparsi del ragazzo “in modo importante”, come lo stesso K__________ chiedeva di fare, offrendo a
quest'ultimo “un ambiente
protetto nel quale crescere sostenuto e accompagnato da figure di riferimento
stabili e affidabili”. Sentita il 5 febbraio 2008 dalla
Commissione tutoria regionale, AP 1 si è dichiarata d'accordo di collocare il
figlio come interno in un istituto, con possibilità di rientro a casa il fine
settimana e durante le vacanze. CO 2 ha espresso a sua volta il proprio
consenso l'8 febbraio 2008.
C. La
Commissione tutoria regionale ha poi citato i genitori a
un'udienza del 18 aprile 2008, nel corso della quale ha prospettato loro la
possibilità di inserire il figlio, d'intesa con il Servizio medico-psicocologico,
nell'Istituto __________ di __________. Entrambi i genitori hanno aderito alla
proposta. Nel lasso di tre mesi, nondimeno, AP 1 ha cambiato idea e il 17
luglio 2008 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale che avrebbe accettato
di collocare il figlio nella struttura solo come esterno. Convocata dalla
Commissione tutoria regionale, il 18 agosto 2008 essa ha ribadito che la
situazione di K__________ era migliorata e che un collocamento del ragazzo come
esterno nell'Istituto __________ sarebbe stato più che sufficiente.
D. Constatato
che le tensioni fra genitori continuavano a rendere difficile l'esercizio del diritto
di visita, con decisione del 19 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha
istituito in favore di K__________ e S__________ una curatela educativa (art.
308 cpv. 1 CC), designando in qualità di curatrice __________, incaricata di sostenere e consigliare i genitori, disciplinare se
necessario gli aspetti pratici legati all'esercizio del diritto di visita e vegliare
sulle relazioni personali dei figli. Statuendo quello stesso 19 agosto 2008, inoltre,
la Commissione tutoria regionale ha privato “provvisoriamente” AP
1 della custodia parentale su K__________ e
ha collocato il ragazzo come interno nell'Istituto __________ di __________ “con effetto al 1° settembre 2008”, senza prelevare tasse né spese. A un eventuale ricorso contro la decisione
è stato tolto effetto sospensivo.
E. Il
29 agosto 2008 AP 1 e il figlio K__________ sono insorti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – di annullare la privazione dell'autorità parentale e il
collocamento. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2008 la Commissione
tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la propria
decisione. CO 2 è rimasto silente. Il 19 settembre 2008 la Commissione tutoria
regionale ha avvertito le parti che “lo scambio degli allegati è terminato”. I ricorrenti hanno chiesto il 22 settembre 2008 di essere autorizzati
a replicare. Con lettera del giorno medesimo l'Autorità di vigilanza sulle
tutele ha respinto la richiesta e ha statuito immediatamente, dichiarando
irricevibile il ricorso di K__________ __________ e respingendo quello della
madre. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico di AP 1. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da quest'ultima è stata respinta. Sull'identica
richiesta formulata dal figlio l'Autorità di vigilanza non ha statuito. A un
eventuale appello contro tale decisione è stato tolto effetto sospensivo.
F. Quello
stesso 22 settembre 2008 AP 1 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a
trasmetterle tutti gli atti versati nell'incarto, a sua insaputa, dopo
l'introduzione del ricorso. L'Autorità di vigilanza ha risposto il 23 settembre
2008 che ai fini del giudizio erano stati acquisiti solo “contatti per avere da un lato conoscenza
della situazione attuale del minore (per sapere se K__________ fosse collocato
ed in internato o esternato) e dall'altro dei chiarimenti sul rapporto del
Servizio medico-psicologico già agli atti (in particolare il riferimento ad un
colloquio avvenuto con dei docenti scolastici)”. Alla lettera essa ha accluso una nota interna che era stata redatta
da una collaboratrice il 16 settembre 2008 e un messaggio di posta elettronica che
l'Autorità di vigilanza aveva ricevuto l'indomani dal Servizio medico-psicologico.
G. AP 1
ha impugnato il 23 settembre 2008 la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle
tutele davanti a questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto
sospensivo all'appello, il conferimento dell'assistenza giudiziaria e – nel
merito – la riforma della decisione stessa nel senso di vedere annullata la privazione
dell'autorità parentale e il collocamento del figlio in istituto. Contestualmente
essa ha censurato il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele, riservandosi la facoltà di completare l'intero memoriale
entro la scadenza del termine d'impugnazione. Con decreto del 30 settembre 2008
il presidente di questa Camera ha restituito all'appello effetto sospensivo.
H. L'8
ottobre 2008 AP 1 ha inoltrato a questa Camera un memoriale integrativo – anche
in rappresentanza del figlio K__________ – nel quale rinnova le richieste di
giudizio già avanzate. Essa insta altresì per avere accesso a tutti gli atti di
causa, per ricevere le osservazioni che sarebbero state inoltrate all'appello e
per
“esercitare la possibilità di notificare
prove”. Il presidente della
Camera ha segnalato all'appellante il 6 novembre 2008 la possibilità di
consultare l'intero fascicolo del procedimento presso la cancelleria civile del
Tribunale d'appello, ricordandole che la facoltà di indicare prove non dipende
dal rilascio di permessi. I due memoriali d'impugnazione non hanno formato
oggetto di notifica a CO 2 né alla Commissione tutoria regionale.
Fatti
I. Il
patrocinatore degli appellanti si è presentato il 5 dicembre 2008 alla
cancelleria civile del Tribunale d'appello, dove ha potuto consultare l'intero
fascicolo della causa, e il giorno stesso ha scritto a questa Camera, offrendo
la testimonianza della psicologa __________ o – in alternativa – quella del
direttore dell'Istituto __________ __________. La lettera non è stata intimata
alle controparti.
Considerandi
in diritto: I. Sulla
privazione della custodia parentale e il collocamento
1.
Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC).
La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Consegnati alla posta il
23.
settembre e l'8 ottobre 2008, i due memoriali in rassegna sono entrambi
tempestivi. Quanto alla possibilità di completare nel termine d'impugnazione un
appello già pendente, essa non fa dubbio (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).
2.
Nell'allegato
dell'8 ottobre 2008 AP 1 e K__________ __________ chiedono di avere accesso a
tutti gli atti di causa, di ricevere le eventuali osservazioni che sarebbero state
formulate all'appello e di “esercitare
la possibilità di notificare prove”. La prima richiesta è superata, la seconda è senza oggetto (poiché nessuno
dei due memoriali ha formato oggetto d'intimazione), la terza è rimasta senza seguito
immediato da parte degli appellanti medesimi. Quanto alle altre due
testimonianze offerte con lettera del 5 dicembre 2008, a supporre che simili
notifiche siano proponibili quasi due mesi dopo la scadenza del termine d'impugnazione,
esse non sono di alcun rilievo per il giudizio: che AP 1 faccia seguire
spontaneamente il figlio da uno psicologo di fiducia oppure no, in effetti, è
indifferente – come si vedrà oltre – ai fini della presente sentenza. Ciò premesso,
nulla osta alla trattazione dei due memoriali di appello.
3.
K__________
__________ si duole in primo luogo che l'Autorità di vigilanza sulle tutele
abbia dichiarato irricevibile il suo ricorso solo perché il legale incaricato
di rappresentarlo non aveva accluso all'atto una procura. La critica è pertinente.
L'Autorità di vigilanza evoca una sentenza in cui il Tribunale federale ha
giudicato non arbitrario dichiarare inammissibile un ricorso al quale non era
stata tempestivamente unita una procura (RDAT I-2000 pag. 363 consid. 4). In quel
precedente però non risultava quale rapporto giuridico intercorresse tra il
Servizio ticinese di cura all'alcolismo e il ricorrente. Per di più – e la
circostanza è decisiva – in quel caso il Consiglio di Stato aveva sollecitato
invano il Servizio ticinese di cura all'alcolismo “per ottenere la prova dell'esistenza di un mandato di rappresentanza”. Nel caso in esame l'Autorità di vigilanza non revoca in dubbio
che l'avv. PA 1 patrocinasse legittimamente AP 1, detentrice dell'autorità parentale
su K__________ in seguito al divorzio. Oltre a ciò, non
consta – né l'Autorità di vigilanza pretende – che il legale sia mai stato sollecitato
a
esibire una procura. Avesse inteso verificare l'esistenza del mandato,
l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto fissare al patrocinatore un breve
termine per produrre l'atto (art. 9 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 9). Dichiarando
irricevibile il ricorso d'acchito, essa è caduta in un palese eccesso di formalismo.
4.
Gli
appellanti rimproverano all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere fondato
la decisione non solo sulle risultanze degli atti (come figurava al consid. 1
in fine), ma anche su due documenti acquisiti senza che ne fosse stata data
loro conoscenza. La censura è una volta ancora provvista di buon diritto. A
torto l'Autorità di vigilanza crede in
effetti che nel diritto di filiazione esista un numerus clausus
dei mezzi istruttori. Nelle procedure governate dal principio inquisitorio
illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 413 in alto, 120 II
231.
consid. 1c con rinvio, 118 II 294) i fatti vanno esaminati
d'ufficio, sicché sono leciti anche mezzi di prova diversi da quelli classici: ad
esempio l'interrogatorio informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti
(di terzi e di servizi specialistici), come pure la raccolta di informazioni (cfr.
l'art. 419a cpv. 2 CPC; v. anche FF 2006 pag. 6693 in alto). I ragguagli
che l'Autorità di vigilanza ha domandato al Servizio medico-psicologico, riassunti
nella nota interna di una collaboratrice e in un messaggio di posta elettronica
(doc. C di appello), sono quindi prove. Essendo state usate per la decisione, queste
non potevano sfuggire al vaglio del contraddittorio. In proposito l'Autorità di
vigilanza ha palesemente disatteso il diritto d'essere sentiti degli appellanti
(art. 29 cpv. 2 Cost.).
5.
Sempre
dal profilo formale gli appellanti criticano l'Autorità di vigilanza sulle
tutele per avere loro impedito di replicare alle osservazioni della Commissione
tutoria regionale. La doglianza è legittima. Certo, l'art. 45 cpv. 3 della nota
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
dispone che l'Autorità di vigilanza ordina un secondo scambio di atti scritti solo
“eccezionalmente”. Tale norma non può essere applicata, tuttavia,
in contrasto con il diritto federale. E l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce ormai un autentico diritto di replica
in tutte le procedure
giudiziarie, anche in quelle che non ricadono nelle previsioni dell'art.
6.
par. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio
2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100). Ciò significa che non è
lecito dichiarare chiuso uno scambio di allegati dopo il memoriale di risposta
(come ha fatto in concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele), giacché il
ricorrente ha diritto di replicare senza dover chiedere autorizzazioni. Deve
solo agire con sollecitudine (loc. cit. con rinvii di dottrina e giurisprudenza).
Se egli non si attiva dopo un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce.
Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha emanato la propria decisione
immediatamente dopo avere ricevuto le osservazioni della Commissione tutoria
regionale. Se non che, così facendo, essa ha trascurato una volta ancora il diritto
d'essere sentito dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.).
6.
Il
diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per
principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla
fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). La disattenzione può nondimeno ritenersi
sanata – in via eccezionale – qualora l'interessato possa far valere le sue
argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo
(DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa,
126.
I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2). In concreto gli appellanti hanno avuto la
possibilità, durante il termine per l'appello, di consultare l'intero fascicolo
della causa e di esporre in due memoriali tutte le loro critiche dinanzi a questa
Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto. Di per
sé le violazioni dell'art. 29 cpv. 2 Cost. potrebbero quindi ritenersi
rimediate, alla stessa stregua dell'ingiustificata irricevibilità opposta
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele al ricorso di K__________ __________, il
quale ha potuto addurre tutte le sue doglianze di merito davanti a questa
Camera. Come si vedrà oltre, tuttavia, simile provvidenza non giova alla
decisione appellata, la quale non sfugge all'annullamento nemmeno a prescindere dai vizi di forma.
7.
L'art.
310.
cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto
è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del
figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale
l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve
corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Le misure previste
dagli art. 307 segg. CC
sono informate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti
loro (Breitschmid in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del
ragazzo è il punto di riferimento costante, in specie per valutare il
collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).
8.
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato la necessità di
togliere K__________ alla custodia della madre, rilevando come quest'ultima abbia
riconosciuto più volte le proprie difficoltà genitoriali, dovute anche al
ripetersi dei ricoveri ospedalieri, tanto ch'essa nemmeno contestava “le risultanze dei rapporti agli atti”. Quanto al figlio, l'Autorità di vigilanza
ha accertato che il rapporto 29 gennaio 2008 del Servizio medico-psicologico
attestava una grande sofferenza riconducibile all'inadeguatezza dell'ambiente domestico
(riflesso dell'acuto conflitto fra genitori), alle frequenti degenze cliniche
dalla madre e alla scarsa empatia di lei, più sensibile alle esigenze della
figlia S__________. Ne risultava che il ragazzo, pur normalmente dotato dal
profilo intellettuale, non era stato promosso in quinta classe elementare. Ciò
rendeva necessario un ambiente protetto, al riparo da contese fra ex coniugi,
in cui stabilità e continuità dell'assistenza supplissero alle carenze materne.
Secondo l'Autorità di vigilanza il fatto che K__________ frequenti già
l'Istituto __________ come esterno non è sufficiente, poiché quando torna a
casa la sera egli si ritrova confrontato con i soliti problemi. Tale situazione
essendo pregiudizievole per lo sviluppo psichico e mentale, il collocamento come
interno durante la settimana in un istituto si rivela un provvedimento
necessario per proteggere il ragazzo “dal contesto familiare inappropriato”.
9.
Gli
appellanti affermano – in sintesi – che il rapporto stilato dal Servizio
medico-psicologico non è un mezzo di prova (non essendo una perizia nel senso
degli art. 247 segg. CPC e 19 cpv. 2 LPAmm), che solo una vera perizia può
garantire un intervento proporzionato e non inutilmente incisivo per il bene
del figlio, che nessuna fiducia può più essere riposta nello psicologo __________
(del Servizio medico-psicologico), che non è dato di sapere su che basi la
psicologa __________ (del medesimo Servizio) abbia rilasciato le informazioni
raccolte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele in pendenza di ricorso, che il
rapporto del Servizio medico-psicologico si fonda su uno stato di fatto risalente
al dicembre del 2007 e che le insufficienze di AP 1 non giustificano
l'internato del figlio, tanto meno ove si pensi ch'essa fa seguire il ragazzo –
di sua iniziativa – da una psicologa di fiducia. In circostanze del genere il
fatto che K__________ frequenti l'Istituto __________ come esterno (meglio:
come semiconvittore) è più che sufficiente per fugare ogni rischio e salvaguardare
gli interessi del minorenne.
10.
La
questione di sapere se un figlio vada tolto alla custodia parentale per
sottrarlo “al pericolo” non deve necessariamente formare oggetto
di una perizia in senso tecnico. Anche agli appellanti va ricordato che nelle
procedure rette dal principio inquisitorio illimitato si ammettono mezzi di
prova diversi da quelli classici, come l'interrogatorio
informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti e la raccolta di
informazioni (sopra, consid. 4). Certo, l'applicazione dell'art. 310 CC può
avvenire solo sulla scorta di accertamenti specialistici, dovendosi valutare
l'impatto che il provvedimento avrà sul figlio, il presumibile esito del
collocamento e le possibilità di reintegrazione nella custodia parentale per
evitare che la privazione divenga irreversibile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 in fine ad art. 310).
Contrariamente all'opinione degli appellanti, non si richiede tuttavia una formale
perizia. Del resto, gli appellanti non pretendono che gli estensori del
rapporto presentato il 29 gennaio 2008 dal Servizio medico-psicologico (un
medico caposervizio con due psicologi, __________ e __________) dovessero
astenersi dal loro incarico per mancata indipendenza o imparzialità. Essi criticano
lo psicologo __________, ma per accadimenti di cinque mesi successivi alla
stesura del rapporto (lettera 6 giugno 2008 del Servizio medico-psicologico all'avv.
PA 1, nell'incarto della Commissione tutoria regionale). Nella misura in cui
asseriscono che quel rapporto non sia un mezzo di prova idoneo per decretare la
privazione della custodia parentale, gli appellanti prospettano dunque una tesi
infondata.
11.
Diversa
è la questione di sapere se il noto rapporto sia sufficiente dal profilo contenutistico
per sorreggere il provvedimento litigioso. Ci si può domandare in effetti se le
due pagine in cui si esaurisce l'esposto (di cui una contenente dati anamnestici)
confortino una valutazione clinica adeguata per togliere un figlio alla
custodia parentale, ove appena si consideri che all'infuori dei genitori il
Servizio medico-psicologico non ha consultato nessuno, né maestri di scuola
elementare né docenti di sostegno pedagogico (dal rapporto non si capisce
neppure che scuola frequenti il ragazzo). Quanto all'Ufficio delle famiglie e
dei minorenni, esso non è stato invitato a esprimersi
sulla necessità, ma solo sull'esecuzione del provvedimento. È possibile che
l'iniziale assenso della madre – e di CO 2 – al collocamento del figlio nell'Istituto
__________ (sopra, lett. C) abbia indotto il Servizio
medico-psicologico a limitare il rapporto all'essenziale.
Sta di fatto che AP 1 ha poi revocato il consenso all'internato, senza più ricredersi,
e che la Commissione tutoria regionale si è trovata a decidere una misura
coatta. In nessun caso, dunque, essa poteva prescindere da accertamenti specialistici
sul presumibile seguito del collocamento e sulle
possibilità di ripristinare poi la custodia parentale in vista dell'adolescenza
(sopra, consid. 10). Invano si cercherebbero agli atti valutazioni in tal
senso.
Comunque
sia, si volesse anche ammettere che il rapporto del 29 gennaio 2008 contenga
accertamenti specialistici sufficienti per procedere a una privazione della
custodia parentale, resta il fatto che le valutazioni ivi espresse risalgono a
un periodo d'osservazione compreso fra il 4 ottobre al
13.
dicembre 2007. Di fronte all'atteggiamento della madre, la quale ha
dichiarato nel luglio del 2008 che non avrebbe più accettato di inserire il
figlio come interno nell'Istituto __________ perché la situazione del ragazzo era
migliorata, la Commissione tutoria regionale non poteva statuire il 19 agosto
2008.
senza la benché minima verifica e privare AP 1 della custodia parentale in
virtù di accertamenti specialistici risalenti a otto mesi prima. È vero che
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha tentato di aggiornare l'istruttoria per
il tramite di una telefonata e di un messaggio di posta elettronica (doc. C di
appello), ma a parte il fatto che tali ragguagli sono stati assunti – come detto
– in violazione del contraddittorio, accertamenti del genere andavano
rilasciati e sottoscritti dallo specialista responsabile, giacché destinati ad
assumere rilievo per il giudizio. Né si comprende, del resto, come lo
specialista avrebbe potuto eseguire verifiche senza più incontrare il ragazzo. Ciò
posto, domandarsi se incombesse direttamente all'Autorità di vigilanza aggiornare
i dati o dovesse l'Autorità medesima ritornare il caso alla Commissione tutoria
regionale poco sussidia. Ai fini dell'odierno giudizio importa che l'Autorità
di vigilanza non poteva confermare la privazione della custodia parentale sulla
mera base degli atti.
12.
Si
aggiunga che, da parte sua, la Commissione
tutoria regionale non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre il
minorenne “al pericolo” limitandosi a collocare il ragazzo in internato senza alcuna visione
o prospettiva. Intanto mal si capisce come mai AP 1 sia stata privata della
custodia parentale “provvisoriamente” mentre il figlio sia stato collocato
nell'Istituto __________ senza limiti di tempo. Per tacere di ciò, quando un
genitore conservi – come nella fattispecie – l'autorità parentale, ma si veda
privare della custodia, questa compete all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come
titolare della custodia parentale l'autorità tutoria deve prefiggersi un
minimo di obiettivi, disporre verifiche regolari del collocamento (in cui si
approfondisca la struttura psichica del ragazzo, esaminando le condizioni
evolutive, le misure educative ed eventualmente terapeutiche) e valutare le possibilità di ripristinare poi la custodia parentale. Né
essa può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a servizi
amministrativi non solo l'esecuzione, ma anche la concezione progettuale. Questa Camera ha già avuto occasione di precisare per altro, nel
medesimo ordine di idee, che il compito di regolare
il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria,
non al curatore (sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000,
consid. 5). Statuendo di nuovo, l'Autorità di vigilanza dovrà vegliare
anche al riguardo.
13.
Se ne
conclude che l'appello di AP 1 e K__________ __________ merita parziale
accoglimento, nel senso che l'Autorità di vigilanza va invitata ad aggiornare
(o a far aggiornare) gli accertamenti specialistici deputati alla privazione
della custodia parentale, sollecitando la Commissione tutoria regionale a definire
– ove essa non abbia ancora provveduto – le condizioni del collocamento, sempre
che si confermi la necessità della misura. Le conseguenze di tale accoglimento parziale
sulle spese e le ripetibili di appello saranno vagliate in appresso (consid. 18).
II. Sul rifiuto
dell'assistenza giudiziaria in sede di ricorso
14.
Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente
può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto
questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.
15.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento
all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità
interpellare CO 2 o la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire
il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente
alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un
patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione
pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto
che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né
il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia
(art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità
di concessione” tassa la
nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze
descritte conviene procedere, dunque, all'emanazione del giudizio.
16.
Nel
caso in esame l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato a AP 1
l'assistenza giudiziaria (sull'identico beneficio postulato da K__________ __________
essa non si è pronunciata) perché, limitandosi a richiamare la documentazione
prodotta davanti alla Commissione tutoria regionale, la richiedente non aveva reso verosimile la propria indigenza. A
parere dell'Autorità di vigilanza, poi, il ricorso non aveva possibilità di
buon esito, dato che “il
provvedimento in disamina era stato proposto dall'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni e dal Servizio medico-psicologico sostenuto dai
rispettivi rapporti agli atti; inoltre proprio la ricorrente si era dichiarata
favorevole al medesimo, riconoscendo le proprie difficoltà e quelle del figlio” (decisione appellata, consid. 9).
17.
Nessuno
degli argomenti testé riassunti resiste alla critica. Il beneficio dell'assistenza
giudiziaria vale – è vero – “solo
davanti all'Autorità che lo ha concesso” (art. 15 cpv. 1 in fine Lag). L'Autorità di vigilanza non era
tenuta dunque ad accomodarsi della documentazione inviata dalla richiedente
alla Commissione tutoria regionale (lettera accompagnatoria 3 luglio 2008
dell'avv. PA 1 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, priva degli
allegati). La procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è
retta però dal principio inquisitorio (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se
la documentazione esibita alla Commissione tutoria regionale non le bastava, dunque,
l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto invitare la richiedente a produrre gli atti
mancanti o aggiornati, ma non poteva respingere l'istanza per quel solo motivo.
Quanto
alla parvenza di esito favorevole insita nel ricorso, essa non poteva dirsi inesistente
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), già per il fatto che l'impugnazione andava parzialmente
accolta. Per di più, non è vero che il collocamento del figlio “era stato proposto dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni”. Tale Ufficio si è limitato a eseguire quanto chiedeva la
Commissione tutoria regionale con riferimento al rapporto 29 gennaio 2008
consegnato dal Servizio medico-psicologico, tant'è che i responsabili
dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni risultano nemmeno avere incontrato il
ragazzo (lettera 30 luglio 2008 dell'Ufficio alla Commissione tutoria regionale,
nell'incarto di quest'ultima). Che poi la ricorrente si fosse “dichiarata favorevole” al collocamento, riconoscendo le proprie
difficoltà e quelle del figlio” è indubbio, ma è altrettanto
indubbio che essa ha poi cambiato opinione, asserendo che la situazione era
migliorata e che non occorreva più alcun intervento a protezione del figlio. Anche
per quanto attiene all'assistenza giudiziaria, quindi, la decisione impugnata
va annullata e gli atti ritornati all'Autorità di vigilanza perché, ravvisandone
la necessità, solleciti la richiedente a completare o aggiornare gli atti trasmessi
il 3 luglio 2008 alla Commissione tutoria regionale.
III. Sugli oneri processuali, le ripetibili
e
l'assistenza giudiziaria in appello
18.
Gli
oneri processuali dell'appello seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono l'annullamento della decisione
impugnata, ma non l'archiviazione della misura a protezione del figlio, bensì
unicamente il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza perché aggiorni (o faccia aggiornare) gli accertamenti specialistici
deputati alla privazione della custodia parentale, sollecitando la Commissione
tutoria regionale a definire le condizioni del collocamento, sempre che si
confermi la necessità della misura. Ciò posto, gli appellanti potrebbero essere
chiamati a sopportare – equitativamente – la metà della tassa di giustizia e
delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si giustifica eccezionalmente
di rinunciare a ogni prelievo. Per quel che è delle ripetibili, esse andrebbero
compensate quand'anche CO 2 (o la Commissione tutoria regionale) avesse
proposto di respingere l'appello, gli interessati conseguendo una vittoria
meramente parziale. Non è dunque il caso di attribuire indennità.
Merita per
converso di essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria. Che gli appellanti si trovino in ristrettezze economiche (art. 3 cpv.
1.
Lag) è infatti verosimile, la madre essendo invalida al 75% e il figlio non avendo redditi
propri, così com'è evidente che
l'appello non fosse privo di possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag). Altrettanto verosimile è che una persona di
condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a
ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che gli
appellanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, dovessero farsi assistere da
un legale per difendersi adeguatamente (art. 14 cpv. 2 Lag). In sede di
tassazione andrà esaminato con attenzione, ad ogni modo, la nota del
patrocinatore d'ufficio, giacché il beneficio
dell'assistenza giudiziaria garantisce solo le prestazioni indispensabili a
fini forensi (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994,
consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Bisognerà valutare pertanto
se in concreto si giustificassero due memoriali di appello, se fosse il caso di
ripetere sostanzialmente le medesime argomentazioni in entrambi gli allegati e
se il dispendio orario del patrocinatore d'ufficio risulti commisurato al tempo
che un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere – senza
prolissità né ridondanze – allo stesso risultato. Simile apprezzamento non può
essere anticipato ora.
19.
La
procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita,
salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Da
tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. L'accoglimento del
ricorso legittima invece la corresponsione di ripetibili da parte del Cantone
Ticino, il litigio in materia di assistenza giudiziaria opponendo i ricorrenti
allo Stato (sopra, consid. 15). L'indennità va commisurata nondimeno al limitato
impegno richiesto al patrocinatore d'ufficio per la stesura del ricorso (poco
più di una pagina contestuale all'appello: punto 5). L'attribuzione di congrue
ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria nella
misura in cui è correlata al ricorso.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
20.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di
una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo
giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso
in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza
riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza
giudiziaria – anch'esso di natura incidentale – segue una volta ancora la via dell'azione
principale, fermo restando che il diritto ticinese
preclude allo Stato ogni possibilità di ricorso (sopra, consid. 15).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1, 3 e 5 della decisione
impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza
sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
3. AP 1 e K__________
__________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con
il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle
tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
5. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
ai ricorrenti un'indennità di fr. 400.– complessivi per ripetibili.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza
oggetto.
7. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
–;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster