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Decisione

11.2008.122

Protezione del figlio: privazione della custodia parentale e collocamento del minorenne

12 dicembre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

patrocinatore degli appellanti si è presentato il 5 dicembre 2008 alla

cancelleria civile del Tribunale d'appello, dove ha potuto consultare l'intero

fascicolo della causa, e il giorno stesso ha scritto a questa Camera, offrendo

la testimonianza della psicologa __________ o – in alternativa – quella del

direttore del­l'Istituto __________ __________. La lettera non è stata intimata

alle controparti.

Considerandi

in diritto: I. Sulla

privazione della custodia parentale e il collocamento

1.

Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel

termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC).

La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità

dell'art. 424a CPC. Consegnati alla posta il

23.

settembre e l'8 ottobre 2008, i due memoriali in rassegna sono entrambi

tempestivi. Quanto alla possibilità di completare nel termine d'impugnazione un

appello già pendente, essa non fa dubbio (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).

2.

Nell'allegato

dell'8 ottobre 2008 AP 1 e K__________ __________ chiedono di avere accesso a

tutti gli atti di causa, di ricevere le eventuali osservazioni che sarebbero state

formulate all'appello e di “esercitare

la possibilità di notificare prove”. La prima richiesta è superata, la seconda è senza oggetto (poiché nessuno

dei due memoriali ha formato oggetto d'intimazione), la terza è rimasta senza seguito

immediato da parte degli appellanti medesimi. Quanto alle altre due

testimonianze offerte con lettera del 5 dicembre 2008, a supporre che simili

notifiche siano proponibili quasi due mesi dopo la scadenza del termine d'impugnazione,

esse non sono di alcun rilievo per il giudizio: che AP 1 faccia seguire

spontaneamente il figlio da uno psicologo di fiducia oppure no, in effetti, è

indifferente – come si vedrà oltre – ai fini della presente sentenza. Ciò premesso,

nulla osta alla trattazione dei due memoriali di appello.

3.

K__________

__________ si duole in primo luogo che l'Autorità di vigilanza sulle tutele

abbia dichiarato irricevibile il suo ricorso solo perché il legale incaricato

di rappresentarlo non aveva accluso all'atto una procura. La critica è pertinente.

L'Autorità di vigilanza evoca una sentenza in cui il Tribu­nale federale ha

giudicato non arbitrario dichiarare inammissibile un ricorso al quale non era

stata tempestivamente unita una procura (RDAT I-2000 pag. 363 consid. 4). In quel

precedente però non risultava quale rapporto giuridico intercorresse tra il

Servizio ticinese di cura all'alcolismo e il ricorrente. Per di più – e la

circostanza è decisiva – in quel caso il Consiglio di Stato aveva sollecitato

invano il Servizio ticinese di cura all'alcolismo “per ottenere la prova dell'esistenza di un mandato di rappresentanza”. Nel caso in esame l'Autorità di vigilanza non revoca in dubbio

che l'avv. PA 1 patrocinasse legittimamente AP 1, detentrice dell'autorità parentale

su K__________ in seguito al divorzio. Oltre a ciò, non

consta – né l'Autorità di vigilanza pretende – che il legale sia mai stato sollecitato

a

esibire una procura. Aves­se inteso verificare l'esistenza del man­dato,

l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto fissare al patrocinatore un breve

termine per produrre l'atto (art. 9 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele; Borghi/Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 9). Dichiarando

irricevibile il ricorso d'acchito, essa è caduta in un palese eccesso di formalismo.

4.

Gli

appellanti rimproverano all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere fondato

la decisione non solo sulle risultanze degli atti (come figurava al consid. 1

in fine), ma anche su due documenti acquisiti senza che ne fosse stata data

loro conoscenza. La censura è una volta ancora provvista di buon diritto. A

torto l'Autorità di vigilanza crede in

effetti che nel diritto di filiazione esista un numerus clausus

dei mezzi istruttori. Nelle procedure governate dal principio inquisitorio

illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 413 in alto, 120 II

231.

consid. 1c con rinvio, 118 II 294) i fatti vanno esaminati

d'ufficio, sicché sono leciti anche mezzi di prova diversi da quelli classici: ad

esempio l'interrogatorio informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti

(di terzi e di servizi specialistici), come pure la raccolta di informazioni (cfr.

l'art. 419a cpv. 2 CPC; v. anche FF 2006 pag. 6693 in alto). I ragguagli

che l'Autorità di vigilanza ha domandato al Servizio medico-psicologico, riassunti

nella nota interna di una collaboratrice e in un messaggio di posta elettronica

(doc. C di appello), sono quindi prove. Essendo state usate per la decisione, queste

non potevano sfuggire al vaglio del contraddittorio. In proposito l'Autorità di

vigilanza ha palesemente disatteso il diritto d'essere sentiti degli appellanti

(art. 29 cpv. 2 Cost.).

5.

Sempre

dal profilo formale gli appellanti criticano l'Autorità di vigilanza sulle

tutele per avere loro impedito di replicare alle osservazioni della Commissione

tutoria regionale. La doglianza è legittima. Certo, l'art. 45 cpv. 3 della nota

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

dispone che l'Autorità di vigilanza ordina un secondo scambio di atti scritti solo

“eccezionalmente”. Tale norma non può essere applicata, tuttavia,

in contrasto con il diritto federale. E l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce ormai un autentico diritto di replica

in tutte le procedure

giudiziarie, anche in quelle che non ricadono nelle previsioni dell'art.

6.

par. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio

2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100). Ciò significa che non è

lecito dichiarare chiuso uno scambio di allegati dopo il memoriale di risposta

(come ha fatto in concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele), giacché il

ricorrente ha diritto di replicare senza dover chie­dere autorizzazioni. Deve

solo agire con sollecitudine (loc. cit. con rinvii di dottrina e giurisprudenza).

Se egli non si attiva dopo un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce.

Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha emanato la propria decisione

immediatamente dopo avere ricevuto le osservazioni della Commissione tutoria

regionale. Se non che, così facendo, essa ha trascurato una volta ancora il diritto

d'essere sentito dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.).

6.

Il

diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per

principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla

fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). La disattenzione può nondimeno ritenersi

sanata – in via eccezionale – qualora l'interessato possa far valere le sue

argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo

(DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa,

126.

I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2). In concreto gli appellanti hanno avuto la

possibilità, durante il termine per l'appello, di consultare l'intero fascicolo

della causa e di esporre in due memoriali tutte le loro critiche dinanzi a questa

Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto. Di per

sé le violazioni dell'art. 29 cpv. 2 Cost. potrebbero quindi ritenersi

rimediate, alla stessa stregua dell'ingiustificata irricevibilità opposta

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele al ricorso di K__________ __________, il

quale ha potuto addurre tutte le sue doglianze di merito davanti a questa

Camera. Come si vedrà oltre, tuttavia, simile provvidenza non giova alla

decisione appellata, la quale non sfugge all'annullamento nemmeno a prescindere dai vizi di forma.

7.

L'art.

310.

cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto

al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o

dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto

è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del

figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,

5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale

l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve

corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Le misure previste

dagli art. 307 segg. CC

sono informate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti

loro (Breitschmid in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del

ragazzo è il punto di riferimento costante, in specie per valutare il

collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione

ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

8.

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato la necessità di

togliere K__________ alla custodia della madre, rilevando come quest'ultima abbia

riconosciuto più volte le proprie difficoltà genitoriali, dovute anche al

ripetersi dei ricoveri ospedalieri, tanto ch'essa nemmeno contestava “le risultanze dei rapporti agli atti”. Quanto al figlio, l'Autorità di vigilanza

ha accertato che il rapporto 29 gennaio 2008 del Servizio medico-psicolo­gico

attestava una grande sofferenza riconducibile all'inadeguatezza dell'ambiente domestico

(riflesso dell'acuto conflitto fra genitori), alle frequenti degenze cliniche

dalla madre e alla scarsa empatia di lei, più sensibile alle esigenze della

figlia S__________. Ne risultava che il ragazzo, pur normalmente dotato dal

profilo intellettuale, non era stato promosso in quinta classe elementare. Ciò

rendeva necessario un ambiente protetto, al riparo da contese fra ex coniugi,

in cui stabilità e continuità dell'assistenza supplissero alle carenze materne.

Secondo l'Autorità di vigilanza il fatto che K__________ frequenti già

l'Istituto __________ come esterno non è sufficiente, poiché quando torna a

casa la sera egli si ritrova confrontato con i soliti problemi. Tale situazione

essendo pregiudizievole per lo sviluppo psichico e mentale, il collocamento come

interno durante la settimana in un istituto si rivela un provvedimento

necessario per proteggere il ragazzo “dal contesto familiare inappropriato”.

9.

Gli

appellanti affermano – in sintesi – che il rapporto stilato dal Servizio

medico-psicologico non è un mezzo di prova (non essendo una perizia nel senso

degli art. 247 segg. CPC e 19 cpv. 2 LPAmm), che solo una vera perizia può

garantire un intervento proporzionato e non inutilmente incisivo per il bene

del figlio, che nessuna fiducia può più essere riposta nello psicologo __________

(del Servizio medico-psicologi­co), che non è dato di sapere su che basi la

psicologa __________ (del medesimo Servizio) abbia rilasciato le informazioni

raccolte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele in pendenza di ricorso, che il

rapporto del Servizio medico-psicologico si fonda su uno stato di fatto risalente

al dicembre del 2007 e che le insufficienze di AP 1 non giustificano

l'internato del figlio, tanto meno ove si pensi ch'essa fa seguire il ragazzo –

di sua iniziativa – da una psicologa di fiducia. In circostanze del genere il

fatto che K__________ frequenti l'Istituto __________ come esterno (meglio:

come semiconvittore) è più che sufficiente per fugare ogni rischio e salvaguardare

gli interessi del minorenne.

10.

La

questione di sapere se un figlio vada tolto alla custodia parentale per

sottrarlo “al pericolo” non deve necessariamente formare oggetto

di una perizia in senso tecnico. Anche agli appellanti va ricordato che nelle

procedure rette dal principio inquisitorio illimitato si ammettono mezzi di

prova diversi da quelli classici, come l'interrogatorio

informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti e la raccolta di

informazioni (sopra, consid. 4). Certo, l'applicazione dell'art. 310 CC può

avvenire solo sulla scorta di accertamenti specialistici, dovendosi valutare

l'impatto che il provvedimento avrà sul figlio, il presumibile esito del

collocamento e le possibilità di reintegrazione nella custo­dia parentale per

evitare che la privazione divenga irreversibile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 in fine ad art. 310).

Contrariamente all'opinione degli appellanti, non si richiede tuttavia una formale

perizia. Del resto, gli appellanti non pretendono che gli estensori del

rapporto presentato il 29 gennaio 2008 dal Servizio medico-psicologico (un

medico caposervizio con due psicologi, __________ e __________) dovessero

astenersi dal loro incarico per mancata indipendenza o imparzialità. Essi criticano

lo psicologo __________, ma per accadimenti di cinque mesi successivi alla

stesura del rapporto (lettera 6 giugno 2008 del Servizio medico-psico­lo­gico all'avv.

PA 1, nell'incarto della Commissione tutoria regionale). Nella misura in cui

asseriscono che quel rapporto non sia un mezzo di prova idoneo per decretare la

privazione della custodia parentale, gli appellanti prospettano dunque una tesi

infondata.

11.

Diversa

è la questione di sapere se il noto rapporto sia sufficiente dal profilo contenutistico

per sorreggere il provvedimento litigioso. Ci si può domandare in effetti se le

due pagine in cui si esaurisce l'esposto (di cui una contenente dati anamnestici)

confortino una valutazione clinica adeguata per togliere un figlio alla

custodia parentale, ove appena si consideri che all'infuori dei genitori il

Servizio medico-psicologico non ha consultato nessuno, né maestri di scuola

elementare né docenti di soste­gno pedagogico (dal rapporto non si capisce

neppure che scuola frequenti il ragazzo). Quanto all'Ufficio delle famiglie e

dei minorenni, esso non è stato invitato a esprimersi

sulla necessità, ma solo sull'esecuzione del provvedimento. È possibile che

l'iniziale assenso della madre – e di CO 2 – al collocamento del figlio nell'Istituto

__________ (sopra, lett. C) abbia indotto il Servizio

medico-psicologico a limitare il rapporto all'essenziale.

Sta di fatto che AP 1 ha poi revocato il consenso all'internato, senza più ricredersi,

e che la Commissione tutoria regio­nale si è trovata a decidere una misura

coatta. In nessun caso, dunque, essa poteva prescindere da accertamenti specialistici

sul presumibile seguito del collocamento e sulle

possibilità di ripristinare poi la custo­dia parentale in vista del­l'ado­lescen­za

(sopra, consid. 10). Invano si cercherebbero agli atti valutazioni in tal

senso.

Comunque

sia, si volesse anche ammettere che il rapporto del 29 gennaio 2008 contenga

accertamenti specialistici sufficienti per proce­dere a una privazione della

custodia parentale, resta il fatto che le valutazio­ni ivi espresse risalgono a

un periodo d'osservazione compreso fra il 4 ottobre al

13.

dicembre 2007. Di fronte all'atteggiamento della madre, la quale ha

dichiarato nel luglio del 2008 che non avrebbe più accettato di inserire il

figlio come interno nell'Istituto __________ perché la situazione del ragazzo era

migliorata, la Commissione tutoria regionale non poteva statuire il 19 agosto

2008.

senza la benché minima verifica e privare AP 1 della custodia parentale in

virtù di accertamenti specialistici risalenti a otto mesi prima. È vero che

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha tentato di aggiornare l'istruttoria per

il tramite di una telefonata e di un messaggio di posta elettronica (doc. C di

appello), ma a parte il fatto che tali ragguagli sono stati assunti – come detto

– in violazione del contraddittorio, accertamenti del genere andavano

rilasciati e sottoscritti dallo specialista responsabile, giacché destinati ad

assumere rilievo per il giudizio. Né si comprende, del resto, come lo

specialista avrebbe potuto eseguire verifiche senza più incontrare il ragazzo. Ciò

posto, domandarsi se incombesse direttamente all'Autorità di vigilanza aggiornare

i dati o dovesse l'Autorità medesima ritornare il caso alla Commissione tutoria

regionale poco sussidia. Ai fini dell'odierno giudizio importa che l'Autorità

di vigilanza non poteva confermare la privazione della custodia parentale sulla

mera base degli atti.

12.

Si

aggiunga che, da parte sua, la Commissione

tutoria regionale non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre il

minorenne “al pericolo” limitandosi a collocare il ragazzo in internato senza alcuna visione

o prospettiva. Intanto mal si capisce come mai AP 1 sia stata privata della

custodia parentale “provvisoriamente” mentre il figlio sia stato collocato

nell'Istituto __________ senza limiti di tempo. Per tacere di ciò, quando un

genitore conservi – come nella fattispecie – l'autorità parentale, ma si veda

privare della custodia, questa compete all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come

titolare della custodia parentale l'autorità tutoria deve prefiggersi un

minimo di obiettivi, disporre verifiche regolari del collocamento (in cui si

approfondisca la struttura psichica del ragazzo, esaminando le condizioni

evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e valutare le possibilità di ripristinare poi la custo­dia parentale. Né

essa può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a servizi

amministrativi non solo l'esecuzione, ma anche la concezione progettuale. Questa Camera ha già avuto occasione di precisare per altro, nel

medesimo ordine di idee, che il compito di regolare

il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria,

non al curatore (sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000,

consid. 5). Statuendo di nuovo, l'Autorità di vigilanza dovrà vegliare

anche al riguardo.

13.

Se ne

conclude che l'appello di AP 1 e K__________ __________ merita parziale

accoglimento, nel senso che l'Autorità di vigilanza va invitata ad aggiornare

(o a far aggiornare) gli accertamenti specialistici deputati alla privazione

della custodia parentale, sollecitando la Commissione tutoria regionale a definire

– ove essa non abbia ancora provveduto – le condizioni del collocamento, sempre

che si confermi la necessità della misura. Le conseguenze di tale accoglimento parziale

sulle spese e le ripetibili di appello saranno vagliate in appresso (consid. 18).

II. Sul rifiuto

dell'assistenza giudiziaria in sede di ricorso

14.

Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente

può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto

questo profilo il ricorso in esa­me è ricevibile.

15.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento

all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità

interpellare CO 2 o la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire

il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente

alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un

patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione

pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto

che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né

il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia

(art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità

di concessione” tassa la

nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze

descritte conviene procedere, dunque, all'emanazione del giudizio.

16.

Nel

caso in esame l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato a AP 1

l'assistenza giudiziaria (sull'identico beneficio postulato da K__________ __________

essa non si è pronunciata) perché, limitandosi a richiamare la documentazione

prodotta davanti alla Commissione tutoria regionale, la richiedente non aveva reso verosimile la propria indigenza. A

parere dell'Autorità di vigilanza, poi, il ricorso non aveva possibilità di

buon esito, dato che “il

provvedimento in disamina era stato proposto dall'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni e dal Servizio medico-psicolo­gico sostenuto dai

rispettivi rapporti agli atti; inoltre proprio la ricorrente si era dichiarata

favorevole al medesimo, riconoscendo le proprie difficoltà e quelle del figlio” (decisione appellata, consid. 9).

17.

Nessuno

degli argomenti testé riassunti resiste alla critica. Il beneficio dell'assistenza

giudiziaria vale – è vero – “solo

davanti all'Autorità che lo ha concesso” (art. 15 cpv. 1 in fine Lag). L'Autorità di vigilanza non era

tenuta dunque ad accomodarsi della documentazione inviata dalla richiedente

alla Commissione tutoria regionale (lettera accompagnatoria 3 luglio 2008

dell'avv. PA 1 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, priva degli

allegati). La procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è

retta però dal principio inquisitorio (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se

la documentazione esibita alla Commissione tutoria regionale non le bastava, dunque,

l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto invitare la richiedente a produrre gli atti

mancanti o aggiornati, ma non poteva respingere l'istanza per quel solo motivo.

Quanto

alla parvenza di esito favorevole insita nel ricorso, essa non poteva dirsi inesistente

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), già per il fatto che l'impugnazione andava parzialmente

accolta. Per di più, non è vero che il collocamento del figlio “era stato proposto dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni”. Tale Ufficio si è limitato a eseguire quanto chiedeva la

Commissione tutoria regionale con riferimento al rapporto 29 gennaio 2008

consegnato dal Servizio medico-psicologico, tant'è che i responsabili

dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni risultano nemmeno avere incontrato il

ragazzo (lettera 30 luglio 2008 dell'Ufficio alla Commissione tutoria regionale,

nell'incarto di quest'ultima). Che poi la ricorrente si fosse “dichiarata favorevole” al collocamento, riconoscendo le proprie

difficoltà e quelle del figlio” è indubbio, ma è altrettanto

indubbio che essa ha poi cambiato opinione, asserendo che la situazione era

migliorata e che non occorreva più alcun intervento a protezione del figlio. Anche

per quanto attiene all'assistenza giudiziaria, quindi, la decisione impugnata

va annullata e gli atti ritornati all'Autorità di vigilanza perché, ravvisandone

la necessità, solleciti la richiedente a completare o aggiornare gli atti trasmessi

il 3 luglio 2008 alla Commissione tutoria regionale.

III. Sugli oneri processuali, le ripetibili

e

l'assistenza giudiziaria in appello

18.

Gli

oneri processuali dell'appello seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono l'annullamento della decisione

impugnata, ma non l'archiviazione della misura a protezione del figlio, bensì

unicamente il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza perché aggiorni (o faccia aggiornare) gli accertamenti specialistici

deputati alla privazione della custodia parentale, sollecitando la Commissione

tutoria regionale a definire le condizioni del collocamento, sempre che si

confermi la necessità della misura. Ciò posto, gli appellanti potrebbero essere

chiamati a sopportare – equitativamente – la metà della tassa di giustizia e

delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si giustifica eccezionalmente

di rinunciare a ogni prelievo. Per quel che è delle ripetibili, esse andrebbero

compensate quand'anche CO 2 (o la Commissione tutoria regionale) avesse

proposto di respingere l'appello, gli interessati conseguendo una vittoria

meramente parziale. Non è dunque il caso di attribuire indennità.

Merita per

converso di essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria. Che gli appellanti si trovino in ristrettezze economiche (art. 3 cpv.

1.

Lag) è infatti verosimile, la madre essendo invalida al 75% e il figlio non avendo redditi

propri, così com'è evidente che

l'appello non fosse privo di possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag). Altrettanto verosimile è che una persona di

condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a

ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che gli

appellanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, dovessero farsi assistere da

un legale per difendersi adeguatamente (art. 14 cpv. 2 Lag). In sede di

tassazione andrà esaminato con attenzione, ad ogni modo, la nota del

patrocinatore d'ufficio, giacché il beneficio

dell'assistenza giudiziaria garantisce solo le prestazioni indispensabili a

fini forensi (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994,

consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Bisognerà valutare pertanto

se in concreto si giustificassero due memoriali di appello, se fosse il caso di

ripetere sostanzialmente le medesime argomentazioni in entrambi gli allegati e

se il dispendio orario del patrocinatore d'ufficio risulti commisurato al tempo

che un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere – senza

prolissità né ridondanze – allo stesso risultato. Simile apprezzamento non può

essere anticipato ora.

19.

La

procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita,

salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Da

tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. L'accoglimento del

ricorso legittima invece la corresponsione di ripetibili da parte del Cantone

Ticino, il litigio in materia di assistenza giudiziaria opponendo i ricorrenti

allo Stato (sopra, consid. 15). L'indennità va commisurata nondimeno al limitato

impegno richiesto al patrocinatore d'ufficio per la stesura del ricorso (poco

più di una pagina contestuale all'appello: punto 5). L'attribuzione di congrue

ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria nella

misura in cui è correlata al ricorso.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

20.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di

una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo

giudizio), l'impugnabilità segue la via del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso

in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza

giudiziaria – anch'esso di natura incidentale – segue una volta ancora la via dell'azione

principale, fermo restando che il diritto ticinese

preclude allo Stato ogni possibilità di ricorso (sopra, consid. 15).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1, 3 e 5 della decisione

impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza

sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.

3. AP 1 e K__________

__________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con

il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle

tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

5. Non si

riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

ai ricorrenti un'indennità di fr. 400.– complessivi per ripetibili.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza

oggetto.

7. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

–;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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