11.2008.123
Responsabilità del proprietario nel caso in cui una frana si stacchi dal suo fondo per cause naturali? Risarcimento danni
28 giugno 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2008.123
Data decisione, Autorità:
28.06.2010, ICCA
Titolo:
Responsabilità del proprietario nel caso in cui una frana si stacchi dal suo fondo per cause naturali? Risarcimento danni
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO
RESPONSABILITÀ E NEGLIGENZA
RISARCIMENTO
VICINATO
art. 679 CC
art. 41 CO
Incarto n.
11.2008.123
Lugano
28 giugno
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.13
(responsabilità del proprietario immobiliare) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2007 da
AP 1 e AP 1,
(patrocinati da PA 1)
Contro
AO 1
(patrocinato da PA 2);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di giudizio:
1. Se dev'essere
accolto l'appello del 19 settembre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la
sentenza emessa il 1° settembre
2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Considerandi
2.
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella
n. 813 RFD di __________, che confina a monte con la particella n. 812,
appartenente a AO 1. Da una parete rocciosa che si trova su quest'ultimo fondo si
sono staccati il 6 dicembre 2005 circa 10 m³ di materiale, che sono franati sulla proprietà di AP 1 e AP 2, causando
importanti danni al terreno e a un fabbricato.
B. Il 26
gennaio 2007 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, chiedendo che AO 1 fosse tenuto a prendere ogni misura idonea ad assicurare
la parete rocciosa posta sul suo fondo e fosse condannato a versar loro una
somma indeterminata in risarcimento del danno. Nella sua risposta del 26 marzo
2007.
AO 1 ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare ha avuto
luogo il 3 maggio 2007 e l'istruttoria si è chiusa il 18 aprile 2008. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel loro allegato del 9 giugno 2008 AP 1 e AP 2 hanno postulato unicamente
la corresponsione di fr. 79
189.65
con interessi al 5% dal 19 marzo 2006 a titolo
di risarcimento danni. Nel suo memoriale del 12 giugno 2008 AO 1 ha sollecitato
nuovamente il rigetto della petizione. Statuendo con sentenza del 1° settembre
2008, il Pretore ha respinto la petizione e ha addebitato le spese (con una tassa
di giustizia di fr. 3000.–) agli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr.
7000.
– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 19 settembre 2008 per ottenere che la loro richiesta di
risarcimento sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerato
in diritto: 1. Il
Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 100 000.– (sentenza impugnata, consid. 5), che le parti non
contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–:
art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica
della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.
2.
Il
Pretore ha rilevato anzitutto che la rinuncia degli attori
a esigere opere di premunizione sul fondo del convenuto raffigura desistenza.
Ciò premesso, egli ha riassunto le condizioni che disciplinano la responsabilità
del proprietario a norma dell'art. 679 CC, rimproverando agli attori di non avere nemmeno preteso
che l'instabilità della parete rocciosa e la conseguente frana fossero imputabili
in qualche modo all'uso o allo sfruttamento che era stato fatto del fondo. L'accaduto
appariva ricondursi piuttosto alle caratteristiche geologiche del terreno, tant'è
che il perito giudiziario non aveva ritenuto prevedibile lo scoscendimento. In
simili circostanze AO 1 non poteva dunque essere tenuto a rispondere
dell'evento in virtù dell'art. 679 CC.
Quanto a un'eventuale
responsabilità per colpa giusta l'art. 41 CO, il Pretore si è domandato se il
convenuto non avrebbe dovuto eliminare la vegetazione della rupe per prevenire
il cedimento. Egli non ha escluso che al verificarsi dello smottamento potesse
avere concorso lo svilupparsi di radici nelle fessure del terreno, ma ha ritenuto
che ciò non bastasse per dimostrare una colpa. Certo, “l'intera zona è interessata
da una generale predisposizione al dissesto”, ma per vigilare l'instabilità della
parete “il convenuto (o più precisamente i precedenti proprietari del fondo)”
aveva applicato alla roccia “dei sigilli, ossia delle spie”, provvedimento che
il perito ha definito adeguato alla gravità del rischio. Per il Pretore, di
conseguenza, nessuna responsabilità può essere ascritta al
convenuto neppure sotto questo profilo.
3.
Gli
appellanti sostengono che il convenuto ha agito con negligenza, poiché non ha
mai intrapreso nulla di concreto per monitorare il movimento della parete
rocciosa. Le “spie” rinvenute sul fondo erano state apposte dalla
precedente proprietaria e nemmeno risulta che il convenuto ne fosse a
conoscenza. Inoltre l'accorgimento non poteva dirsi efficace, poiché
l'instabilità della roccia andava vigilata non solo in relazione allo
spostamento, ma anche in funzione di eventuali cedimenti. Né il convenuto si è mai
interrogato sulla corretta posizione delle “spie” o sulla validità della
misura, ciò che denota un'imprevidenza colpevole, il dirupo essendo esposto a
precipitazioni “piuttosto intense”, onde la necessità di provvedimenti più
incisivi. Poco importa che il convenuto avesse eseguito lavori di pulizia e
tagliato la vegetazione cresciuta sulla roccia. Vista
situazione di pericolo, interventi del genere non bastavano. Ne segue che, a
parere degli appellanti, AO 1 va considerato responsabile dell'evento e
condannato a risarcire il danno.
4.
Nella
fattispecie è pacifico che il franamento si riconduce a cause naturali (perizia,
pag. 12, risposta n. 1). Ora, come ha ricordato il Pretore, una violazione di vicinato
implica – tra l'altro – un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, sia
esso dovuto ad attività o a omissione del
proprietario. Si dà omissione ove il proprietario non prenda
le misure necessarie per impedire che il vicino sia esposto a pericoli creati
dall'uso o dallo sfruttamento del fondo (Steinauer,
Les droits réels vol. II, 3ª edizione, pag. 227 n. 1912a; Roten, Intempéries et droit privé,
Friburgo 2000, pag. 499 n. 1565). Un fenomeno naturale
non costituisce tuttavia un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, né
un proprietario eccede nell'esercizio del suo diritto per il solo fatto di
lasciar sussistere sul proprio fondo uno stato di pericolo per i vicini, se questo
stato risulta esclusivamente da fenomeni naturali (DTF 93 II 234 consid. 3b; Rey, Ausservertragliches Haftplichtrecht,
4ª edizione, pag. 252 n. 1100 con riferimenti). Accertate tali premesse, una
responsabilità del convenuto nel caso specifico sulla base dell'art. 679 CC è
dunque esclusa.
5.
Quanto
a un'eventuale responsabilità per atto illecito, il problema è di sapere se un
proprietario sia tenuto, per dovere generale di diligenza, a eliminare dal suo
fondo un pericolo imputabile esclusivamente a fenomeni naturali. Risolta in un
primo tempo affermativamente dal Tribunale federale (sentenza del 4 febbraio
1965.
in re Comune di Friburgo, pubblicata in: ZBl 67/1966 pag. 462 consid. 3),
la questione è poi stata riconsiderata e lasciata indecisa (DTF 93 II 237 consid.
3c). Roten reputa che qualora il
proprietario ometta di adottare misure di premunizione da fenomeni naturali non
sia data una sua responsabilità a norma dell'art. 41 CO (op. cit., pag. 518 n.
1628). Anche il Tribunale federale si è domandato se non tocchi piuttosto a chi
costruisce in prossimità di pericoli naturali prendere le misure necessarie per
proteggere il proprio fondo (DTF 93 II 230 consid. 3c). Sia come sia, il
quesito può continuare a rimanere aperto nel caso in esame per le
considerazioni che seguono.
a) Che
l'instabilità della parete rocciosa sulla particella n. 812 fosse nota è indubbio,
gli attori sapendo delle “spie” apposte dalla precedente proprietaria
(doc. M, pag. 4). Il convenuto ha fatto valere da parte sua – senza essere
smentito – di
avere controllato regolarmente quei sigilli (risposta, pag. 10) e
che essi non lasciavano presagire spostamento alcuno, tanto che la massa rocciosa
è verosimilmente franata in modo repentino (perizia, pag. 10 in alto; doc. M,
pag. 4). Quali altri accorgimenti “più incisivi” il
convenuto avrebbe dovuto adottare nelle condizioni descritte gli appellanti non
spiegano. Il perito ha rilevato invero che, essendo la zona soggetta a generale
dissesto geologico, si sarebbe potuta ampliare l'area vigilata, ma che il monitoraggio con spie di controllo denota “evidenti limiti
qualora l'evento instabile accada con velocità o di notte”. Inoltre, sempre secondo il perito, nemmeno un controllo più esteso
sarebbe avrebbe garantito la prevedibilità dell'evento,
senza dimenticare che è improbabile “la posa di sistemi di monitoraggio
complessi (tipo estensimetri, geodesia con misurazioni in continuo) quando non
sono messi in pericolo beni primari (case primarie, vie di transito, scuole…)”.
In definitiva, per l'esperto, il sistema adottato “sembra proporzionato” alla
prospettabile entità del rischio (perizia, pag. 13 in fine).
b) Ciò
posto, non si può dire che, foss'anche tenuto a prevenire la frana sul fondo
degli attori, il convenuto abbia trascurato misure di premunizione ragionevolmente
proporzionate alla gravità del rischio. Si ricordi che il fabbricato sul fondo degli
attori è adibito a mero ripostiglio, mentre la casa di vacanza situata sulla particella
n. 794 è più lontana e non è stata toccata dal franamento. Per di più, “in casi relativamente piccoli come questo (…)”, l'evento dev'essersi prodotto all'improvviso,
“comunque senza avere il tempo
che qualcuno se ne possa essere accorto prima” (perizia,
pag. 10).
c) Gli
appellanti affermano che il convenuto avrebbe dovuto
estirpare la vegetazione cresciuta sulla parete rocciosa, le cui
radici hanno contribuito al verificarsi del fenomeno (perizia, pag. 10).
Dandosi vegetazione invasiva – essi sottolineano – occorre invero una “corretta
una manutenzione mirata al taglio regolare delle piante potenzialmente in grado
di crescere molto, non solo con il fusto, ma anche con le radici” (perizia,
pag. 11). Essi non contestano però che dal 2002, quando ha acquistato il fondo,
due volte l'anno il convenuto ha eseguito lavori di pulizia al giardino, tagliando
la vegetazione, in particolare gli arbusti (interrogatorio formale dell'8
aprile 2008, risposte n. 1 e 2). Che tali interventi fossero insufficienti,
inadeguati o manchevoli non risulta. Anche sotto questo profilo il comportamento
di AO 1 non presta dunque il fianco alla critica.
d) Una
responsabilità civile fondata sull'art. 41 CO potrebbe ravvisarsi tutt'al più –
il Tribunale federale ha lasciato invero il quesito indeciso (DTF 93 II 238
consid. 3c) – ove il proprietario di un fondo, pur consapevole del pericolo che
dal proprio fondo incombe sul fondo del vicino, ometta di avvisare quest'ultimo
(Roten, op. cit., pag. 518 n.
1628). Sta di fatto che in concreto gli attori sapevano fin dal 1991 del
rischio insito nello smottamento della parete rocciosa (doc. Y). Ancora una
volta la responsabilità del convenuto non può quindi essere messa in causa. Ne
discende che, destituito di fondamento anche in
proposito, l'appello è destinato
all'insuccesso.
6.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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