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Decisione

11.2008.123

Responsabilità del proprietario nel caso in cui una frana si stacchi dal suo fondo per cause naturali? Risarcimento danni

28 giugno 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.13

(responsabilità del proprietario immobiliare) della Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2007 da

AP 1 e AP 1,

(patrocinati da PA 1)

Contro

AO 1

(patrocinato da PA 2);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di giudizio:

1. Se dev'essere

accolto l'appello del 19 settembre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la

sentenza emessa il 1° settembre

2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

Considerandi

2.

Il

giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella

n. 813 RFD di __________, che confina a monte con la particella n. 812,

appartenente a AO 1. Da una parete rocciosa che si trova su quest'ultimo fondo si

sono staccati il 6 dicembre 2005 circa 10 m³ di materiale, che sono franati sulla proprietà di AP 1 e AP 2, causando

importanti danni al terreno e a un fabbricato.

B. Il 26

gennaio 2007 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna, chiedendo che AO 1 fosse tenuto a prendere ogni misura idonea ad assicurare

la parete rocciosa posta sul suo fondo e fosse condannato a versar loro una

somma indeterminata in risarcimento del danno. Nella sua risposta del 26 marzo

2007.

AO 1 ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare ha avuto

luogo il 3 maggio 2007 e l'istruttoria si è chiusa il 18 aprile 2008. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel loro allegato del 9 giugno 2008 AP 1 e AP 2 hanno postulato unicamente

la corresponsione di fr. 79

189.65

con interessi al 5% dal 19 marzo 2006 a titolo

di risarcimento danni. Nel suo memoriale del 12 giugno 2008 AO 1 ha sollecitato

nuovamente il rigetto della petizione. Statuendo con sentenza del 1° settembre

2008, il Pretore ha respinto la petizione e ha addebitato le spese (con una tassa

di giustizia di fr. 3000.–) agli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr.

7000.

– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un

appello del 19 settembre 2008 per ottenere che la loro richiesta di

risarcimento sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerato

in diritto: 1. Il

Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 100 000.– (sentenza impugnata, consid. 5), che le parti non

contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–:

art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica

della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.

2.

Il

Pretore ha rilevato anzitutto che la rinuncia degli attori

a esigere opere di premunizione sul fondo del convenuto raffigura desistenza.

Ciò premesso, egli ha riassunto le condizioni che disciplinano la responsabilità

del proprietario a norma dell'art. 679 CC, rimproverando agli attori di non avere nemmeno preteso

che l'instabilità della parete rocciosa e la conseguente frana fossero imputabili

in qualche modo all'uso o allo sfruttamento che era stato fatto del fondo. L'accaduto

appariva ricondursi piuttosto alle caratteristiche geologiche del terreno, tant'è

che il perito giudiziario non aveva ritenuto prevedibile lo scoscendimento. In

simili circostanze AO 1 non poteva dunque essere tenuto a rispondere

dell'evento in virtù dell'art. 679 CC.

Quanto a un'eventuale

responsabilità per colpa giusta l'art. 41 CO, il Pretore si è domandato se il

convenuto non avrebbe dovuto eliminare la vegetazione della rupe per prevenire

il cedimento. Egli non ha escluso che al verificarsi dello smottamento potesse

avere concorso lo svilupparsi di radici nelle fessure del terreno, ma ha ritenuto

che ciò non bastasse per dimostrare una colpa. Certo, “l'intera zona è interessata

da una generale predisposizione al dissesto”, ma per vigilare l'instabilità della

parete “il convenuto (o più precisamente i precedenti proprietari del fondo)”

aveva applicato alla roccia “dei sigilli, ossia delle spie”, provvedimento che

il perito ha definito adeguato alla gravità del rischio. Per il Pretore, di

conseguenza, nessuna responsabilità può essere ascritta al

convenuto neppure sotto questo profilo.

3.

Gli

appellanti sostengono che il convenuto ha agito con negligen­za, poiché non ha

mai intrapreso nulla di concreto per monitorare il movimento della parete

rocciosa. Le “spie” rinvenute sul fondo era­no state apposte dalla

precedente proprietaria e nemmeno risulta che il convenuto ne fosse a

conoscenza. Inoltre l'accorgimento non poteva dirsi efficace, poiché

l'instabilità della roccia andava vigilata non solo in relazione allo

spostamento, ma anche in funzione di eventuali cedimenti. Né il convenuto si è mai

interrogato sulla corretta posizione delle “spie” o sulla validità della

misura, ciò che denota un'imprevidenza colpevole, il dirupo essendo esposto a

precipitazioni “piuttosto intense”, onde la necessità di provvedimenti più

incisivi. Poco importa che il convenuto avesse eseguito lavori di pulizia e

tagliato la vegetazione cresciuta sulla roccia. Vista

situazione di pericolo, interventi del genere non bastavano. Ne segue che, a

parere degli appellanti, AO 1 va considerato responsabile dell'evento e

condannato a risarcire il danno.

4.

Nella

fattispecie è pacifico che il franamento si riconduce a cause naturali (perizia,

pag. 12, risposta n. 1). Ora, come ha ricordato il Pretore, una violazione di vicinato

implica – tra l'altro – un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, sia

esso dovuto ad attività o a omissione del

proprietario. Si dà omissione ove il proprietario non prenda

le misure necessarie per impedire che il vicino sia esposto a pericoli creati

dall'uso o dallo sfruttamento del fondo (Steinauer,

Les droits réels vol. II, 3ª edizione, pag. 227 n. 1912a; Roten, Intempéries et droit privé,

Friburgo 2000, pag. 499 n. 1565). Un fenomeno naturale

non costituisce tuttavia un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, né

un proprietario eccede nell'esercizio del suo diritto per il solo fatto di

lasciar sussistere sul proprio fondo uno stato di pericolo per i vicini, se questo

stato risulta esclusivamente da fenomeni naturali (DTF 93 II 234 consid. 3b; Rey, Ausservertragliches Haftplichtrecht,

4ª edizione, pag. 252 n. 1100 con riferimenti). Accertate tali premesse, una

responsabilità del convenuto nel caso specifico sulla base dell'art. 679 CC è

dunque esclusa.

5.

Quanto

a un'eventuale responsabilità per atto illecito, il problema è di sapere se un

proprietario sia tenuto, per dovere generale di diligenza, a eliminare dal suo

fondo un pericolo imputabile esclusivamente a fenomeni naturali. Risolta in un

primo tempo affermativamente dal Tribunale federale (sentenza del 4 febbraio

1965.

in re Comune di Friburgo, pubblicata in: ZBl 67/1966 pag. 462 consid. 3),

la questione è poi stata riconsiderata e lasciata indecisa (DTF 93 II 237 consid.

3c). Roten reputa che qualora il

proprietario ometta di adottare misure di premunizione da fenomeni naturali non

sia data una sua responsabilità a norma dell'art. 41 CO (op. cit., pag. 518 n.

1628). Anche il Tribunale federale si è domandato se non tocchi piuttosto a chi

costruisce in prossimità di pericoli naturali prendere le misure necessarie per

proteggere il proprio fondo (DTF 93 II 230 consid. 3c). Sia come sia, il

quesito può continuare a rimanere aperto nel caso in esame per le

considerazioni che seguono.

a) Che

l'instabilità della parete rocciosa sulla particella n. 812 fosse nota è indubbio,

gli attori sapendo delle “spie” apposte dalla precedente proprietaria

(doc. M, pag. 4). Il convenuto ha fatto valere da parte sua – senza essere

smentito – di

avere controllato regolarmente quei sigilli (risposta, pag. 10) e

che essi non lasciavano presagire spostamento alcuno, tanto che la massa rocciosa

è verosimilmente franata in modo repentino (perizia, pag. 10 in alto; doc. M,

pag. 4). Quali altri accorgimenti “più incisivi” il

convenuto avrebbe dovuto adottare nelle condizioni descritte gli appellanti non

spiegano. Il perito ha rilevato invero che, essendo la zona soggetta a generale

dissesto geologico, si sarebbe potuta ampliare l'area vigilata, ma che il monitoraggio con spie di controllo denota “evidenti limiti

qualora l'evento instabile accada con velocità o di notte”. Inoltre, sempre secondo il perito, nemmeno un controllo più esteso

sarebbe avrebbe garantito la prevedibilità dell'evento,

senza dimenticare che è improbabile “la posa di sistemi di monitoraggio

complessi (tipo estensimetri, geodesia con misurazioni in continuo) quando non

sono messi in pericolo beni primari (case primarie, vie di transito, scuole…)”.

In definitiva, per l'esperto, il sistema adottato “sembra proporzionato” alla

prospettabile entità del rischio (perizia, pag. 13 in fine).

b) Ciò

posto, non si può dire che, foss'anche tenuto a prevenire la frana sul fondo

degli attori, il convenuto abbia trascurato misure di premunizione ragionevolmente

proporzionate alla gravità del rischio. Si ricordi che il fabbricato sul fondo degli

attori è adibito a mero ripostiglio, mentre la casa di vacanza situata sulla particella

n. 794 è più lontana e non è stata toccata dal franamento. Per di più, “in casi relativamente piccoli come questo (…)”, l'evento dev'essersi prodotto all'improvviso,

“comunque senza avere il tempo

che qualcuno se ne possa essere accorto prima” (perizia,

pag. 10).

c) Gli

appellanti affermano che il convenuto avrebbe dovuto

estirpare la vegetazione cresciuta sulla parete rocciosa, le cui

radici hanno contribuito al verificarsi del fenomeno (perizia, pag. 10).

Dandosi vegetazione invasiva – essi sottoli­neano – occorre invero una “corretta

una manutenzione mirata al taglio regolare delle piante potenzialmente in grado

di crescere molto, non solo con il fusto, ma anche con le radici” (perizia,

pag. 11). Essi non contestano però che dal 2002, quando ha acquistato il fondo,

due volte l'anno il convenuto ha eseguito lavori di pulizia al giardino, tagliando

la vegetazione, in particolare gli arbusti (interrogatorio formale dell'8

aprile 2008, risposte n. 1 e 2). Che tali interventi fossero insufficienti,

inadeguati o manchevoli non risulta. Anche sotto questo profilo il comportamento

di AO 1 non presta dunque il fianco alla critica.

d) Una

responsabilità civile fondata sull'art. 41 CO potrebbe ravvisarsi tutt'al più –

il Tribunale federale ha lasciato invero il quesito indeciso (DTF 93 II 238

consid. 3c) – ove il proprietario di un fondo, pur consapevole del pericolo che

dal proprio fondo incombe sul fondo del vicino, ometta di avvisare quest'ultimo

(Roten, op. cit., pag. 518 n.

1628). Sta di fatto che in concreto gli attori sapevano fin dal 1991 del

rischio insito nello smottamento della parete rocciosa (doc. Y). Ancora una

volta la responsabilità del convenuto non può quindi essere messa in causa. Ne

discende che, destituito di fondamento anche in

proposito, l'appello è destinato

all'insuccesso.

6.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'ade­guata indennità

per ripetibili.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1550.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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