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Decisione

11.2008.124

Divorzio: attribuzione di un diritto di abitazione e contributo alimentare

26 agosto 2010Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nel

frattempo AP 1 ha ottenuto una proroga fino al 7 lu­glio 2008 per inoltrare il

memoriale conclusivo e il 2 luglio 2008 si è rivolta al Pretore, lamentando la

mancanza di documentazione per quantificare “l'adeguata indennità” da lei rivendicata in

base all'art. 124 CC. L'indomani il Pretore ha assegnato alle parti un termine

fino al 31 luglio 2008 per produrre i rispettivi attestati di cassa pensione e

ha prorogato il termine per le conclusioni fino al 7 agosto 2008. AP 1 ha sottoposto al Pretore una “istanza processuale” in cui comunicava che il

marito stava ampliando un proprio immobile, con possibile incidenza sul

contributo provvisionale, e ha chiesto di “ordinare il contraddittorio e l'istruttoria

relativi all'istanza di modifica dell'assetto cautelare [da lei] presentata il

15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza e di sospendere la procedura di

merito”. Con decreto dello stesso giorno il Pretore ha

respinto l'“istanza processuale”. Il 18 agosto 2008 AP 1 ha presentato un appello contro tale decisione al quale il Pretore ha negato l'effetto sospensivo.

L. Il 7

agosto 2008 AP 1 ha inoltrato il proprio allegato conclusivo, postulando in via

provvisionale l'au­mento del contributo alimentare a fr. 1310.– mensili

dal 1° giu­gno 2005 al 31 dicembre 2007 e a

fr. 1800.– mensili dopo di allora. Nel merito essa ha chiesto l'iscrizione

di un diritto di abitazione in suo favore di almeno tre anni sulla particella

n. 1784, ha proposto – decorso tale termine – la vendita del fondo ai pubblici

incanti con suddivisione a metà del ricavo, ha rivendicato la proprietà di tutti

i beni mobili, ha prospettato la suddivisione a metà del valore di un'assicurazione

sulla vita, ha offerto fr. 5459.– in liquidazione del regime dei beni e ha

chiesto un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili vita natural durante, così

come un'indennità adeguata di fr. 98 113.– sulla base dell'art. 124 CC.

M. Statuendo il 25 agosto 2008 con giudizio unico, il Pretore ha

soppresso “in via cautelare” il contributo alimentare per la moglie dal 1°

settembre 2008. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha ordinato

lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1784 RFD di __________,

precisando le modalità e la destinazione del provento, ha ordinato alla moglie

di lasciare l'abitazione due mesi prima dell'asta, ponendo a suo carico gli

oneri dell'abitazione fino al momento in cui vi abiterà, ha riconosciuto ad AA

1 la proprietà sui beni elencati nella “colonna marito” del documento allegato

alla sentenza, di un sacco di legna, di un quadro “Stoppa” e di una motocicletta,

ad AP 1 la proprietà su quelli elencati nella “colonna moglie e beni comuni”,

come pure i mobili e le suppellettili della camera da letto, ha obbligato la convenuta

a versare all'attore fr. 1911.40 in liquidazione del regime matrimoniale, ha

riconosciuto a ogni coniuge la metà del valore di una polizza assicurativa, ha

condannato il marito a versare alla moglie un'indennità adeguata di fr. 70 000.– giusta l'art. 124 CC e ha negato alla

moglie ogni contributo alimentare. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le

spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate

le ripetibili.

N. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22

settembre 2008 nel quale postula che in riforma del giudizio impugnato sia

iscritto in suo favore un diritto di abitazione di almeno tre anni sulla

particella n. 1784, con successiva vendita del fondo ai pubblici incanti e

suddivisione a metà del ricavo alla scadenza del termine (salvo necessità

medica di continuare ad abitarvi) e un contributo alimentare di fr. 1800.–

mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2008 AO 1

propone di

respingere

l'appello e con appello adesivo chiede di aumentare

a fr. 40 689.20 la liquidazione

del regime dei beni, oltre che di ridurre l'indennità adeguata dell'art. 124 CC

a fr. 39 363.95. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2008 AP 1 conclude per

la reiezione dell'appello adesivo.

O. Nel

frattempo, con sentenza del 29 settembre 2008, questa Camera ha accolto un appello

introdotto l'11 settembre 2008 da

AP 1 e ha

annullato il decreto pretorile del 25 agosto 2008 per quanto si riferiva all'istanza

presentata da AP 1 il 15 febbraio 2008. Per il resto l'appello è stato dichiarato

irricevibile (inc. 11.2008.120). Un ricorso in materia civile presentato

da AP 1 contro tale giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 5A­­­_764/2008 del 19 ottobre 2009.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'importo dovuto dalla

moglie in liquidazione del regime dei beni, lo scioglimento della comproprietà

sulla particella n. 1784 RFD di __________, l'ammontare dell'indennità adeguata

a norma dell'art. 124 CC e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

AP 1

acclude all'appello un estratto ricavato dal sito internet “Comparis.ch” sul

costo di appartamenti a __________. Dal canto suo AA 1 allega alle osservazioni

all'appello la conferma di avere

riconosciuto il figlio J__________, una lettera 17 gennaio 2008 della sua patrocinatrice alla

Pretura, una lettera 5 marzo 2007 della Cassa disoccupazione __________,

un conteggio disoccupazione del luglio 2008, una lettera 21 giugno 2004 della

sua legale a quello della moglie e una lettera 9 settembre 2008 della sua cassa

pensione. Benché nuovi, tali documenti sono ricevibili (art. 138 cpv. 1

CC, art. 423b cpv. 2 CPC).

I. Sull'appello

principale

3.

Il 18

agosto 2008 AP 1 ha presentato appello contro il “decreto” del 4 agosto 2008

con cui il Pretore aveva respinto

un'istanza da lei proposta per ottenere “il

contraddittorio e l'istruttoria relativi all'istanza di modifica dell'assetto

cautelare presentata il 15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza e di sospendere

la procedura di merito” (sopra, lett. G e I). Nell'appello contro la sentenza

di merito AP 1 evoca il ricorso contro quel decreto (pag. 4 in fine). Se non che, a quel ricorso il Pretore aveva rifiutato di conferire effetto sospensivo,

sicché il gravame sarebbe stato trattato solo “con la prima appellazione sospensiva”

(art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che l'interessata dichiarasse nell'appello di merito

di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In realtà l'appello di merito non è chiaro

al proposito. Comunque sia, con sentenza del 29

settembre 2008 questa Camera ha annullato il decreto pretorile del 25 agosto

2008.

che aveva fatto seguito all'istanza presentata da AP 1 il 15 febbraio 2008

(sopra, lett. O). L'appello del 18 agosto 2008 è divenuto pertanto senza

oggetto.

Nel memoriale appena

citato l'interessata tenta invero di far passare la sua istanza del 4 agosto

2008.

(“istanza processuale”) per un'istanza di restituzione in intero. Nella

richiesta di giudizio tuttavia essa non chiedeva di essere abilitata a produrre

nuove prove (art. 138 CPC), bensì di “ordinare i contraddittori e le istruttorie

relativi all'istanza di modifica dell'assetto cautelare presentata dalla moglie

il 15 febbraio 2008 nonché alla presente istanza”. Essa non pretendeva di farsi

autorizzare a recare nuovi mezzi di azione o di difesa fuori termine, ma postulava

l'indizione di un contraddittorio perché in quell'ambito essa potesse far

valere le proprie allegazioni, corredandole dei necessari elementi a sostegno.

Del resto, per quanto redatta da un'avvocata, l'istanza non accennava

minimamente a restituzione veruna. Il Pretore non aveva dunque alcun motivo per

trattarla come domanda di restituzione in intero.

4.

Per

quel che concerne l'abitazione coniugale (particella n. 1784 RFD di __________, cui è connessa la

particella coattiva n. 1758), intestata ai coniugi in

ragione di metà ciascuno, la divisione del bene in seguito al divorzio –

che non comporta necessariamente lo scioglimento della comproprietà – deve

avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale (sentenza del

Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 2ª edizione, pag.

536.

n. 1142). La questione va esaminata pertanto senza indugio.

a) Fondandosi sui motivi addotti nell'ordinanza

emessa il 28 marzo 2007, e in particolare alla perizia giudiziaria

assunta, il Pretore ha escluso che la moglie potesse vantare un interesse

preponderante all'attribuzione della proprietà assoluta sul bene in virtù dell'art.

205.

cpv. 2 CC. Ciò premesso, egli ha accertato che le parti concordavano – quantunque

per la moglie fosse solo una soluzione subordinata – nel vendere l'immobile ai

pubblici incanti e nel suddividere il ricavo netto in ragione di un mezzo

ciascuno. Egli ha fissato così in fr. 738 293.– la base d'asta e ha fissato

la destinazione del provento, imponendo alla moglie di lasciare l'immobile al più

tardi due mesi prima della vendita, gli oneri relativi all'immobile rimanendo a

carico di lei fino alla partenza e in seguito a carico dei coniugi, metà ciascuno.

b) AP

1.

contesta che l'ordinanza pretorile del 28 marzo 2007 sia concludente,

giacché nella sentenza del 26 settembre 2007 questa Camera ha ritenuto che l'unico provvedimento adottato dal Pretore

in quel giudizio era stata la fissazione di un termine, ma senza alcuna

sanzione in caso di inosservanza. Soggiunge che il Pretore ha trascurato i certificati

del suo medico curante dott. __________, secondo cui essa non è in condizioni

per lasciare l'abitazione. Sostiene che, sebbene per il perito giudiziario __________

la permanenza nella dimora coniugale non migliorerebbe il suo stato di salute,

ma anzi potrebbe rendere cronico lo stato patologico, vi è il rischio concreto

di gesti inconsulti da parte sua. E di fronte al rischio di un bene protetto

come la vita, gli interessi finanziari del comproprietario non possono

prevalere, tanto più se si pensa che il marito ha già acquistato un altro

immobile in cui vive con la nuova famiglia, né la situazione finanziaria di lui

è tale da necessitare liquidità immediata. Essa reputa pertanto di avere un

interesse preponderante ad abitare nella casa di __________ e chiede che prima

di fissarle un termine per la partenza siano sentiti i suoi medici. Epiloga

rilevando che dopo la sentenza di questa Camera, del 26 settembre 2007, essa

non doveva aspettarsi di dover lasciare l'immobile entro breve tempo, il marito

nulla avendo intrapreso per costringerla a partire. Infine l'appellante contesta

l'addebito della metà degli oneri dell'immobile dopo la partenza, a quel

momento il suo minimo vitale non essendo più garantito.

c) Si

conviene che nella fattispecie il Pretore ha esaminato la questione legata all'attribuzione

in proprietà esclusiva del fondo unicamente sotto il profilo dell'art. 205 cpv.

2.

CC, trascurando il diritto di abitazione postulato dalla moglie in forza dell'art.

121.

cpv. 3 CC, applicabile anche

alla comproprietà fra coniugi (Büchler in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 17 ad art. 121 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12 ad art. 121). Perché tuttavia le argomentazioni addotte

nella nota ordinanza del 28 marzo 2007 non potessero essere riprese nella sentenza

di merito per giustificare la mancanza di motivi suscettibili di legittimare un

diritto di abitazione l'appellante non spiega. Sia come sia, l'art. 121 cpv. 3

CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno soltanto dei

coniugi, il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata

limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento,

a condizione che la presenza di figli o altri gravi motivi lo giustifichino. Spetta al giudice definire il principio e la durata

del diritto di abitazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in

particolare dei contrapposti interessi dei coniugi (Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 26 ad art. 121 CC). In concreto

i comproprietari non hanno figli e l'appellante non prospetta motivi di età, di

natura professionale, finanziaria o sociale (cfr. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 24 ad art. 121 CC; Büchler, op. cit., n. 9 segg. ad art.

121.

CC; Gloor, op. cit., n. 12 ad

art. 121). Occorre esaminare quindi se i motivi di salute da lei recati giustifichino di imporre al marito una restrizione al diritto di proprietà.

d) Incaricato

di redigere una perizia sui motivi che potessero giustificare un rifiuto da

parte di AP 1 di lasciare

l'abitazione, il dott. __________ ha rilevato che l'interessata

accusa un grave disturbo combinato della personalità (ICD 10: F61.0), che

accomuna nella fragilità della “costellazione identitaria” della funzione dell'Io

alcuni elementi specifici appartenenti alle tipologie F.60.1 (Schizoide Persönlikeitstörung), F.60.0 (paranoide Persönlikeitstörung) e

F.60.4 (histrionische Persönlikeitstörung: referto del 1° agosto

2006, pag. 5). Per lo specialista la paziente pone nell'abitazione di __________

un valore di legame identitario, tant'è che “la casa è una sorta di fortino contro l'invasione di

forze o presenze vissute improvvisamente come fossero aliene, forze e presenze

che potrebbero definitivamente alienarla (…), ma anche più sottilmente condizione

stessa della tenuta del suo arcipelago identitario, una sorta di colla (…) in

grado di tenere insieme le parti di un Io fragile e precario” (referto, pag.

3.

seg.).

e) Resta

il fatto che, anche per il perito, l'appellante non denota “imperative esigenze

mediche” che ostino al trasferimento altrove, ma “relative esigenze psichiche”

(referto, pag. 5). Anche a mente del perito, in definitiva, non è opportuno che

AP

1.

rimanga in quella casa, sussistendo

un rischio di “cronicizzazione del funzionamento patologico già in corso o di

effetti secondari iatrogeni” (referto, pag. 6). Per di più, occorre evitare che

l'interessata “s'installi psichicamente nell'illusione d'immobilità

narcisistica e nell'illusione di un controllo, pur nella sua fragilità e forse

proprio grazie a quella, onnipotente della realtà” (complemento peritale del 28

ottobre 2006, pag. 2). In sostanza, “mantenere

lo status quo non risulterebbe a

media scadenza meno rischioso [di un cambiamento] per lo stato di salute e la

sua vita sociale” (complemento, pag. 3). Per l'esperto, la soluzione migliore è

quella di fissare al più presto un termine definitivo e inderogabile d'uscita

dalla casa, mettendo in azione tutte le risorse d'aiuto terapeutico per

giungere a quel cambiamento nel modo migliore (referto, pag. 6 e complemento,

pag. 2 seg.). E il Pretore ha seguito tale raccomandazione, fissando in quattro

mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il termine per lasciare

lo stabile. È vero che per il perito tale termine andava preferibilmente

concordato con il medico curante, ma nemmeno quest'ultimo è stato in grado di

indicare una data, tant'è che nell'ultimo certificato medico del 5 febbraio

2008.

egli si è limitato a rilevare un discreto miglioramento della sintomatologia

psicopatologica, limitandosi a soggiungere che l'interessata non era ancora in

condizioni rassicuranti per abbandonare l'abitazione (doc. 87). In condizioni

del genere, mancando qualsiasi prognosi seria, la decisione del Pretore di fissare

imperativamente una data ultima è del tutto ragionevole e merita conferma.

f) Non

si disconosce che dopo l'esecuzione della perizia da parte del dott. __________,

il dott. __________ ha dichiarato il 14 maggio 2007 di preparare AP 1 a lasciare l'abitazione di __________. Ma – ha precisato costui – “poiché l'abbandono della casa è

vissuto come uno sradicamento psicologico profondo e destabilizzante, si rende

necessario un tempo terapeutico importante, almeno fino al 1° aprile 2008” (lettera nel fascicolo “corrispondenza”). Non si disconosce nemmeno che, nonostante un

discreto miglioramento della sintomatologia psicopatologica, lo stesso medico

ha certificato il 5 febbraio 2008 che l'interessata non era ancora in grado di lasciare

la casa (doc. 87). Sta di il fatto che la questione legata all'abbandono della

casa di __________ si trascina almeno dal 2002 (deposizione del dott. __________,

del 28 novembre 2005: verbali, pag. 8 a metà), senza che si possa formulare un

qualsiasi pronostico sulla partenza dell'interessata. Lo stesso medico curante,

del resto, prevedeva nel novembre 2005 tempi medi, da mesi a un anno

(deposizione citata), salvo poi prospettare nel maggio 2007 attese fino all'aprile

del 2008 e, successivamente, non accennare più ad alcuna scadenza. Tenuto conto

delle conclusioni del perito, aspettare oltre non avrebbe senso, tanto meno se

si pensa che dall'agosto del 2008 l'interessata continua a vivere nell'abitazione

e durante questo periodo ha ulteriormente beneficiato delle cure dei suoi medici.

g) Né

si può dire che l'appellante potesse confidare in buona fede su un termine di

partenza più lungo o potesse confidare sull'assegnazione della casa in proprietà.

Certo, questa Camera ha avuto modo di rilevare che la nota ordinanza del

28.

marzo 2007 con cui il Pretore aveva fissato a AP 1 un

termine per ”proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza

precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso

non successiva al 1° aprile 2008”, non costituiva un titolo esecutivo per ottenere lo sfratto

dell'occupante. Costei sapeva però che,

bene o male, avrebbe dovuto lasciare lo stabile al più tardi il 1° aprile 2008.

Per tacere del fatto che il 14 gennaio 2008 il marito ha chiesto al Pretore di dar

seguito all'ordinanza del 28 marzo 2008 (lettera nel fascicolo ”corrispondenza“) e

ancora nel memoriale conclusivo aggiuntivo del 14 marzo 2008 ha sollecitato la conferma dell'obbligo, per la moglie, di lasciare l'abitazione. Che nel settembre

del 2007 AA 1 abbia acquistato un altro immobile dove è andato a vivere con la

nuova famiglia poco importa, mai avendo egli espresso una qualsiasi disponibilità

a lasciare la moglie nell'abitazione coniugale (v. anche conclusioni del 10 marzo

2008).

h) L'appellante

afferma che costringerla ad abbandonare la casa potrebbe indurla a gesti sconsiderati.

Il perito nondimeno ha tenuto conto di tale possibilità, consigliando di non

precipitare i tempi e di seguire terapeuticamente l'interessata in modo

continuato e da vicino (referto, pag. 5), una presa a carico psicoterapeutica e

psicofarmacologica adeguata e intensa potendo ridurre nel limite del possibile

e del ragionevole rischi comportamentali e psichici (referto, pag. 6). Chiamato

a delucidare la perizia, il dott. __________ ha specificato che, per quanto sia

impossibile quantificare le probabilità di reazioni psichiche, con la cura

psichiatrica e psicoterapeutica che l'interessata segue, unitamente alla fiducia

che essa nutre nei suoi medici curanti, è possibile scongiurare reazioni inconsulte

(complemento, pag. 2). E proprio perché AP 1 ha instaurato con i suoi medici curanti una presa a carico quasi familiare, potendo essa raggiungerli in qualsiasi

momento senza appuntamento (deposizione di __________, del 28 novembre 2005:

verbali, pag. 8), egli ha intravisto un percorso “che può permettere all'interessata

di superare l'attuale situazione di stallo e l'assunzione da parte della peritanda

di una nuova capacità d'accettazione della separazione di quella casa che è

ridivenuta così una semplice casa” (complemento, pag. 2). Su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

i) Per

quel che riguarda il riparto dei costi correlati all'abitazione coniugale dopo

partenza dell'appellante, il principio del pagamento a metà è senz'altro corretto, non essendo dato a divedere

perché la comproprietaria non dovrebbe assumere una quota degli oneri. Tanto

meno ove si pensi che, come si vedrà oltre, essa ottiene un contributo

alimentare sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento, compreso il

pagamento della quota di oneri. Anche al riguardo la sentenza impugnata merita quindi

conferma.

5.

Circa

il contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha considerato l'esistenza

di un matrimonio di lunga durata, ma ha rilevato di tutto ignorare sul tenore

di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune. Nell'intento di garantire

alla convenuta almeno il finanziamento dell'indispensabile, egli ha accertato

le entrate di lei in fr. 4375.45 mensili e il di lei fabbisogno

minimo in fr. 3726.– mensili. Ne ha dedotto che con un agio di fr.

649.45

e il capitale che avrebbe ricevuto come adeguata indennità (oltre al

ricavo della vendita dell'immobile di __________) “la moglie è in grado di

provvedere da sé al proprio fabbisogno, sicché il marito non le deve alcun

contributo di mantenimento”.

a) L'appellante

rileva che il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore non corrisponde

manifestamente al tenore di vita raggiunto durante la vita in comune e che con

le sue sole risorse essa non può continuare a vivere in un'abitazione unifamiliare,

a vestire abiti di marca, a recarsi a __________ per lo shopping, a trascorrere

i fine settimana da parenti e amici in Svizzera e all'estero, ad acquistare

mobilio di qualità, a trascorrere le vacanze alle Maldive, a praticare sport

costosi, a cambiare automobile ogni quattro anni e a comprare quadri. L'appellante

ammette che il contributo alimentare da lei richiesto (fr. 1800.– mensili) si

fonda sul sistema di calcolo ancorato all'art. 163 CC (riparto a metà dell'eccedenza),

non all'art. 125 CC, ma fa valere che il primo giudice avrebbe potuto agevolmente

desumere dagli atti il livello di vita dei coniugi durante la vita in comune e avrebbe

potuto sincerarsi che prima della separazione ogni coniuge aveva un margine disponibile

di almeno fr. 2411.– mensili (fr. 2600.– odierni).

Quanto

alla sua situazione attuale, l'appellante chiede di rivalutare il fabbisogno

minimo di fr. 3726.– mensili stabilito dal Pretore a fr. 4828.– mensili per

tenere conto di una locazione adeguata al tenore di vita precedente, delle

spese di carburante e dell'onere fiscale. Tale importo va poi maggiorato di fr.

2600.

–, sicché il suo debito mantenimento ammonta a fr. 7328.– mensili. E

siccome le sue entrate non eccedono fr. 4375.45, il marito dovrebbe

versarle fr. 3052.– mensili. Limitando la pretesa a fr. 1800.– mensili, l'appellante

sottolinea di avere inteso permettere al marito di conservare il fabbisogno

minimo e di versare il contributo alimentare al figlio __________.

b) I criteri che disciplinano l'obbligo

di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art.

125.

cpv. 1 CC), così come i parametri che regolano l'entità del contributo

alimentare (art. 125 cpv. 2 CC), sono già stati diffusamente illustrati da questa

Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova

quindi ripetersi. Al riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non

è più di alcun rilievo (Schwenzer

in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 39 ad art. 125 CC) e che,

trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (oltre 11

anni di vita in comune), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – di

principio – il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (DTF 134 III

146.

consid. 4; RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c). Ove le loro risorse dovessero

rivelarsi insufficienti per conservare simile tenore di vita in ragione dei

nuovi costi generati da due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a

un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1).

c) In

merito al tenore di vita durante la comunione domestica è vero che – come ha

rilevato il Pretore – AP 1 non ha mai indicato quale fosse il livello di vita raggiunto

dai coniugi in quel periodo, essendosi sempre limitata a rivendicare un contributo

alimentare calcolato in base all'art. 163 CC. Ed è vero altresì che in materia

di pretese patrimoniali fra coniugi non vige il principio inquisitorio, sicché

il giudice non promuove indagini di propria iniziativa. Resta il fatto che per definire

un contributo alimentare dopo il divorzio egli deve far capo d'ufficio ai

criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC. E tra di essi figura il tenore di vita

raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (n. 3), sicché prescindere da

un fattore determinante per l'applicazione della norma configura una violazione

del diritto federale (sentenza del

Tribunale federale 5A_383/2008 dell'8 gennaio 2010, consid. 4.1.1). Mancando

dati essenziali ai fini del giudizio, che il Pretore avrebbe dovuto sollecitare

l'interessata a fornire, la sentenza impugnata andrebbe annullata,

non incomben­do a questa Camera sostituirsi al giudice naturale. Anche per non

offendere il principio di celerità questa volta la Camera procede essa medesima,

ma il primo giudice è avvertito che in futuro non sarà reiterata analoga

provvidenza.

d) Ciò

posto, occorre valutare, per quanto possibile, il tenore di vita avuto dai coniugi

al momento della separazione (si veda un esempio circostanziato in: RtiD II-2004

pag. 582 consid. 4d e 4e). Che attraverso alcune testimonianze di parenti e

amici della coppia si possa risalire a una cifra attendibile è escluso. AP 1 fa

notare tuttavia che i dati relativi al tenore di vita durante la comunione

domestica emergono dal doc. 2 prodotto dal marito nella procedura a protezione

dell'unione coniugale, da cui si evincono le entrate e le spese correnti dei

coniugi fra il 2001 e il 2002. AA 1 contesta che la moglie possa valersi di

quel documento, da lei sempre considerato senza effetti, destinato solo a

calcolare approssimativamente il contributo alimentare provvisorio, tant'è che

le poste indicate non sarebbero reali né documentate. Se quelle voci non

fossero reali, tuttavia, mal si comprende perché l'interessato abbia prodotto

il documento. Che poi le indicazioni siano poco precise è verosimile, ma in

difetto di ogni altro elemento non si vede perché il giudice non possa farvi

riferimento, pur con la debita cautela e rettificando i dati per quanto gli

consta dagli atti. Questa Camera ha già ricordato del resto che, mancando altre

indicazioni sul tenore di vita coniugale prima del­la separazione, gli accertamenti

esperiti a fini delle misure protettrici dell'unione coniugale – ancorché

limitati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento

oggettivo (I CCA, sen­tenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid 12e

con riferimenti).

e) Nel 2001 (la separazione di

fatto è intervenuta nel febbraio del 2002) il reddito del marito ammontava a

fr. 7663.– netti mensili (fr. 91 961.– annui: certificato di salario nell'incarto fiscale

richiamato). La moglie, dal canto suo, beneficiava di rendite d'invalidità per

complessivi fr. 4425.90 mensili (comunicazione ComPlan del 7 marzo 2001 nell'incarto

fiscale richiamato). Il reddito coniugale prima della separazione ammontava dunque

a fr. 12 090.– mensili.

f) Per

quanto riguarda il fabbisogno familiare, dalla citata distinta risulta che le spese

fisse dei coniugi nel 2002 ammontava­no a fr. 5261.– mensili, oltre a fr. 2310.–

mensili di imposte, per complessivi fr.

7571.

– mensili (doc. 2 nell'inc. DI.2004.91). Tale conteggio non include

però il minimo esistenziale comu­ne del diritto esecutivo e considera, d'altro

lato, l'esistenza di due alloggi separati, di doppi abbonamenti per la televisione

via cavo, di una doppia imposta radiotelevisiva, oltre a costi per il consumo di elettricità e di acqua potabile, per il telefono e la televisione che rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag.

141). Nelle condizioni descritte, e con la debita cautela (incombeva alla

moglie recare dati più precisi), il fabbisogno

familiare può essere così ricostruito: minimo esi­stenziale per coppia fr. 1550.–,

interessi ipotecari fr. 1200.–, spese correlate

all'abitazione fr. 227.50, pre­mi della cassa malati fr. 587.–, franchigia fr.

200.

–, assicurazione dell'econo­mia domestica fr. 42.–, assicurazione dello

stabile fr. 68.–, assicurazioni delle automobili e della motocicletta fr. 157.–,

imposte di circolazione fr. 78.–, quota

TCS fr. 7.–, protezione giuridica fr. 8.40, spese di carburante fr. 460.–, spese

mediche fr. 200.–, giornali fr. 14.–, quota Rega e associazione paraplegici fr.

12.

–, imposte fr. 2310.–,

per un totale di fr. 7120.90 mensili. A tale importo vanno

aggiunti fr. 65.– per il posteggio e la quota sindacato del marito, dedotti dal

datore di lavoro dallo stipendio, onde un fabbisogno di fr. 7190.– mensili (arrotondati).

Per

quel che è dell'“ammortamento”, la moglie sostiene che la famiglia accantonava

fr. 500.– mensili, mentre per il marito il risparmio si aggirava sui fr. 3000.–

mensili. Dall'estratto conto del libretto di risparmio n. 11886.03 della Banca __________

di __________, sul quale confluivano i risparmi dei coniugi (interrogatorio

formale di AP 1 del 27 marzo 2007, risposta n. 2), risulta che tra il 1°

gennaio 2001 e il 31 gennaio 2002 il saldo del conto è passato da fr. 54 565.– a

fr. 82 457.–, sicché in media i coniugi hanno versato fr.

2145.

– mensili. In ultima analisi, con un reddito complessivo

di

fr.

12.

090.–

mensili i coniugi, dopo avere sopperito al loro fabbisogno

minimo di fr. 7190.– mensili e all'accantonamento di fr. 2145.– mensili, disponevano

ancora di fr. 1380.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita

raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a

beneficiare così di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

6.

Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione

domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un

contributo alimentare di

fr. 1800.– mensili vita natural durante. Occorre esaminare perciò la

situazione attuale di lei. Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1

dopo la separazione in fr. 3726.– mensili (minimo esistenziale fr.

1100.

–, alloggio fr. 1250.–, tassa dei rifiuti fr. 5.–, premio della cassa

malati fr. 467.–, franchigia e aliquota percentuale fr. 83.–, assicurazione

domestica fr. 38.–, fisioterapia fr. 240.–, corso di ginnastica medica fr. 13.–,

dentista fr. 50.–, oculista/ottico fr. 60.–,

trasferte fr. 120.–, imposte fr. 300.–). L'appellante

chiede di rivalutarlo a fr. 4828.– mensili. Le singole voci vanno esaminate

separatamente.

a)

Relativamente al costo dell'alloggio, l'appellante sostiene che fr.

1250.

– mensili non le permettono di continuare a vivere in un'abitazione consona

al tenore di vita pregresso, di modo che la spesa va portata ad almeno fr.

1600.

– mensili. In realtà questa Camera ha già avuto

modo di ricordare che un coniuge non può esigere contributi dall'altro per

assicurarsi un tenore di vita più alto di quello condotto durante la vita in comune.

Non può pretendere, quindi, che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione

occupata in precedenza dalla coppia. Entrambe le parti hanno diritto per altro,

e per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Determinante è di

conseguenza il costo che l'interessata può legittimamente vedersi inserire nel

proprio fabbisogno per godere di un'abitazione personale conforme al suo tenore

di vita nel febbraio del 2002. Alloggio che non deve necessariamente consistere

in una casa monofamiliare (per altro difficilmente reperibile per le limitate

esigenze di una persona sola) e men che meno nell'ex abitazione coniugale, ma

che può essere anche un appartamento di categoria adeguata. Sia come sia, la

spesa di fr. 1250.– mensili circa stimata dal Pretore (comprese le presumibili

spese accessorie) e, a maggior ragione, quella di fr. 900.– riconosciuta dal

marito, appare modesta per un appartamento adeguato al tenore di vita

precedente, anche in un'area suburbana come quella di __________. Un esborso di

fr. 1450.– mensili appare senz'altro più realistico. Si tratta della

stessa spesa che il marito espone, del resto, per il suo nuovo alloggio (sotto,

consid. 7).

b) Per

quel che riguarda il costo del carburante, l'appellante chiede di inserire nel

suo fabbisogno minimo fr. 100.– mensili, ma non spiega perché l'importo di fr.

120.

– mensili riconosciutole dal Pretore per spese di trasferta sarebbe insufficiente.

Del fatto che l'interessata debba frequentare corsi serali di ginnastica il

primo giudice ha già tenuto conto.

c) Quanto

alle imposte, che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 906.– mensili, l'interessata

nemmeno si confronta con il particolareggiato calcolo del Pretore. Per di più, essa

disconosce che la tassazione 2006 sulla quale è fondato il suo calcolo include,

oltre al contributo alimentare provvisionale di fr. 1225.– mensili, il valore

locativo dell'abitazione a __________, che non può essere considerato dopo il

divorzio. Nulla induce pertanto a scostarsi dalla stima del primo giudice.

d) Nelle

circostanze descritte il fabbisogno dell'appellante

risulta il seguente: minimo esistenziale fr.

1200.

– (così rivalutato dal 1° set­tembre 2009: FU 68/2009 pag. 6992), costo

dell'alloggio fr. 1450.–, tassa dei rifiuti fr. 5.–, premio della cassa malati fr. 467.–,

franchigia e aliquota percentuale fr. 83.–, assicurazione domestica fr. 38.–,

fisioterapia fr. 240.–, corso di ginnastica medica fr. 13.–, dentista fr. 50.–,

oculista/ottico fr. 60.–, trasferte fr. 120.–, imposte fr. 300.–, per

complessivi fr. 4026.– mensili. Tenuto conto che per

beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazio­ne di fatto l'appellante

dovrebbe disporre di altri fr. 1380.– mensili (sopra, consid. 5f), il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in

fr. 5400.– mensili (arrotondati).

e) Quanto

alle entrate, l'appellante percepisce rendite per fr. 4375.– mensili (doc.

36.

e 69). Essa riceverà poi almeno fr. 70 000.– di indennità sulla base

dell'art. 124 cpv. 1 CC e fr. 44 720.– dopo la

vendita della casa, per complessivi fr. 114 720.–, che sarà tenuta a consumare in un lasso di tempo valutabile attorno ai quarantadue anni (RtiD I-2005

pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 42.20: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), per

circa fr. 225.– mensili. Il 1° dicembre 2025,

allo scadere della polizza n. 6.568.502 della __________

Assicurazioni (doc. D nell'inc. OA.2004.144), essa riceverà ulteriori

fr. 50 000.–, sui quali dovrà

prelevare, in un lasso di tempo di circa ventisei anni, altri fr. 150.– mensili.

Dopo il pensionamento ordinario non sono previsti sostanziali cambiamenti per

quel che riguarda le rendite. Ciò posto, per raggiungere il “debito mantenimento” all'appellante necessitano così fr. 800.– mensili fino al 30 novembre 2025

e fr. 650.– mensili dopo di allora.

7.

L'appellante non essendo in grado di sopperire autonomamente al

proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità

contributiva di AA 1. Al riguardo il Pretore nulla ha accertato, mentre AP 1

sostiene che il marito guadagna fr. 8883.– mensili e ha un fabbisogno minimo di

fr. 4817.– mensili, non senza rilevare che egli deve far fronte al contributo

ali­mentare per __________, di fr. 930.– mensili. Per AA 1, invece, il suo stipendio

non eccede fr. 8718.– mensili e il suo fabbisogno minimo ascende a fr. 9569.–

mensili, onde l'impossibilità per lui di versare un qualsivoglia contribuito

alimentare alla moglie.

a) I

dati più recenti attestano che AA 1 riceve uno stipendio di fr. 8785.– netti mensili

(doc. BB) più l'assegno familiare. Dopo il pensionamento ordinario (nel 2031) la

situazione dev'essere

valutata con cautela, le parti omettendo ogni prognosi.

Dato il livello dei redditi, è verosimile che l'interessato beneficerà della

rendita massima dell'AVS (fr. 2210.– mensili). Nulla è dato di sapere invece sulla

prevedibile rendita di cassa pensione, se non l'ammontare della

prestazione d'uscita di fr. 216 452.–.

Come la moglie poi, nel dicembre

2025.

egli riceverà fr. 50 000.– che

sarà tenuto a consumare.

b) In

merito al fabbisogno minimo, AA 1 espone l'importo di fr. 9569.– mensili (minimo

esistenziale fr. 1250.–, interessi

ipotecari fr. 1124.–, riscaldamento fr. 235.–, spazzacamino fr. 17.–, controllo

bruciatore fr. 12.–, tassa fognatura fr. 12.–, controllo combustibile fr. 7.–, premio

della cassa malati fr. 393.–, franchigia fr. 40.–, assicurazione domestica e RC

privata fr. 76.–, assicurazione dell'automobile fr. 124.–, imposta di

circolazione fr. 52.–, assicurazione dello stabile fr. 39.–, tassa rifiuti

fr. 4.–, pasti fuori casa fr. 220.–, posteggio professionale fr. 60.–, rimborso

di debito fr. 222.–, imposte fr. 1219.–, contributi alla convivente e a J__________

fr. 1693.–, contributi ai figli M__________ e J__________ fr. 2770.–). Nella

misura in cui AP 1 riconosce determinate voci o non le critica (appello, pag.

20), non vi sono ragioni per scostarsi da quanto il marito espone, sicché si

esamineranno soltanto quelle contestate.

c) La

franchigia della cassa malati e il costo di cure mediche e dentarie vanno inseriti

nel fabbisogno minimo solo qualora appaiano

verosimili e duraturi (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). In concreto l'interessato ha dimostrato tanto gli

esborsi quanto la loro ricorrenza

(doc. E e AA19,

20, 21 nell'inc. OA.2004.144). Nel suo fabbisogno

minimo vanno inclusi di conseguenza fr. 40.– mensili, senza dimenticare che per lo stesso titolo sono stati riconosciuti alla moglie fr. 83.– mensili.

d)

Relativamente all'onere d'im­posta, è vero che con due figli a carico l'importo

esposto dal marito per il 2005 non può più ragionevolmente valere dopo il 2008.

D'altro lato non si deve dimenticare che in seguito all'acquisto di un nuovo immobile

il reddito e la sostanza aumenteranno. Tutto ponderato, all'interessato non può

essere riconosciuto perciò un carico fiscale maggiore di fr. 500.– mensili.

e)

Per quel che concerne il costo del posteggio, dalla distinta stipendi del

marito risulta che il datore di lavoro deduce a tal fine fr. 60.– mensili (doc.

BB). Considerato tuttavia che il reddito dell'interessato è quello netto risultante

dal certificato di salario per la dichiarazione d'imposta, non vi sono ragioni

per disconoscere tale spesa, non contestata nel principio della moglie.

f)

Quanto al debito privato, agli atti figura un

contratto di prestito personale money.net per fr. 11 000.– stipulato

con la Banca __________ (doc. AA18). Nulla è dato di sapere tuttavia

sulla causale. Secondo giurisprudenza, inoltre, il mantenimento di un coniuge è

prioritario rispetto al rimborso di mu­tui verso terzi, e ciò non solo nel caso

di mutui contratti da un coniuge per finalità personali, ma anche nel caso di

mutui contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). Non soccorrono le condizioni quindi per ammettere l'importo di fr. 222.– mensili nel

fabbisogno minimo, tanto meno ove si pensi che il debito è stato acceso dopo la

fine della comunio­ne domestica e che esso scadrà in ogni modo alla fine del

2010.

g)

Riguardo alla partecipazione alle spese di __________

e della di lei figlia, J__________, giovi ricordare che AA 1 non ha alcun

obbligo di assistenza verso di loro, gli art. 159 cpv. 3, 163 e 278 cpv. 3 CC

applicandosi solo tra coniugi. Né, del resto, __________ ha doveri di assistere

AA 1 nell'adempimento dei propri obblighi alimentari verso la moglie. Dovessero le circostanze cambiare, l'interessato potrà sempre chiedere una modifica

del contributo

alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).

h)

I costi occasionati da un figlio nato fuori dal matrimonio non fanno parte del fabbisogno minimo del genitore (DTF 126 III 358

consid. 2). Quanto al fabbisogno in denaro di M__________ e J__________, nati

nel 2005 e nel 2008, la tabella 2010 correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton

Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175,

1994.

pag. 298 consid. 5), prevedono una media di fr. 1740.– mensili fino ai 6

anni. Da tale importo vanno tolti fr. 600.– per cura e educazione, che la

madre può presumibilmente fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in

denaro per ogni figlio di fr. 1140.– mensili.

Quanto

a __________, essa non deve sostentare i figli nella misura di un mezzo, bensì

in base alle sue possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non consta però che essa

eserciti tuttora

un'attività

lucrativa o che disponga di capitali propri. È possibile che fino alla nascita

di J__________ lavorasse, ma oggi essa deve occuparsi di due figli in età

prescolastica. E se si pensa che un genitore chiamato ad

accudire a un bambino piccolo può essere tenuto ad assumere un'attività

lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compirà dieci

anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,

op. cit., n. 59 ad art. 125 CC), l'interessata non può

essere tenuta per il momento a contribuire al fabbisogno in denaro dei figli.

i) In

definitiva il fabbisogno minimo di AA 1 risulta di fr. 4265.– mensili: minimo esistenziale

fr. 1350.– (adeguato come per la moglie), interessi ipotecari fr. 1124.–, riscaldamento fr. 235.–,

spazzacamino fr. 17.–, controllo bruciatore fr.

12.

–, tassa fognatura fr. 12.–, controllo combustibile fr. 7.–, premio

della cassa malati fr. 393.–, franchigia fr. 40.–, assicurazione domestica e RC

privata fr. 76.–, assicurazione dell'automobile fr. 124.–, imposta di

circolazione fr. 52.–, assicurazione dello stabile fr. 39.–, tassa rifiuti fr.

4.

–, pasti fuori

casa

fr. 220.–, posteggio professionale fr. 60.–, imposte fr. 500.–). A ciò si aggiunge lo stesso margine

disponibile di fr. 1380.– mensili riconosciuto alla moglie (sopra,

consid. 5f), avendo diritto anch'egli di conservare il medesimo tenore di

vita, per complessivi fr. 5645.– mensili.

l) Riassumendo, con un reddito di fr. 8785.– mensili e un fabbisogno “allargato”

di fr. 5645.– mensili AA 1 ha un margine utile di fr. 3140.– mensili con cui può versare

il contributo alimentare di fr. 2280.– mensili per i figli M__________ e __________,

coprendo altresì l'ammanco della moglie, di fr. 800.– mensili. Dopo il

pensionamento egli non dovrà più provvedere al

mantenimento dei figli, ormai maggiorenni. Nulla induce a presumere così che

egli non sarà in grado di onorare il contributo alimentare di fr. 650.– mensili

per AP 1. Dandosene gli estremi, in ogni modo, l'interessato

potrà sempre chiedere una riduzione del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1

CC). In sintesi, l'appello va accolto entro questi limiti.

II. Sull'appello

adesivo

8.

Per quel che riguarda lo

scioglimento del regime dei beni, il Pretore ha accertato gli acquisti dei

coniugi nel modo seguente:

acquisti

del marito

mobilio fr.

1.

030.—

conto

postale fr. 77.45

fr. 1 107.45

acquisti

della moglie

mobilio fr.

2.

500.—

libretto

Raiffeisen fr. 18 430.27

fr.

20.

930.27

Ciò

premesso, da quanto dovuto dalla moglie (fr. 9911.40) il

primo giudice ha dedotto l'anticipo

già riscosso dal marito (fr. 8000.–), onde l'obbligo per AP 1 di versare in liquidazione del regime matrimoniale fr. 1911.40.

a) AA 1 rivendica fr. 40 689.20 così

composti:

fr.

6.

926.20

per il mobilio attribuiti alla moglie,

fr.

30.

425.—

per il libretto di risparmio __________

fr. 3 338.— per il conto postale.

Le

singole pretese vanno esaminate separatamente.

b) Il

Pretore ha accertato che il mobilio attribuito agli acquisti della moglie è

stato comperato al momento del trasloco nell'abitazione

di __________ (1996) e che il valore a nuovo era di fr. 61 790.–, ma che

nulla permetteva di definirne il valore residuo. Nonostante

ciò, egli l'ha stimato fr. 2500.– “come indicato dal marito, e ritenendo una

svalutazione annua di circa l'8%, che può ben essere ammessa”. L'appellante afferma che in realtà parte del mobilio è stato comperato

più tardi e che applicando il deprezzamento dell'8% a ogni singolo bene si

ottiene un valore di fr. 13 882.40. Egli trascura però che il Pretore non ha applicato un tasso

di deprezzamento dell'8% a ogni singolo bene, ma un tasso di deprezzamento

medio dell'8% all'intero mobilio. Perché andrebbe preferito un metodo all'altro

egli non spiega. Né egli pretende che il criterio di valutazione da lui

proposto sia diffuso o consolidato. Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello adesivo si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

combinato con il cpv. 5).

c) Stando

al Pretore, il libretto di risparmio alla Banca __________ di __________ di cui

la moglie è titolare presentava, al momento del

matrimonio, un saldo di fr. 8949.73, mentre al momento della litispendenza dell'azione

di divorzio (31 luglio 2004) il saldo era sceso a fr. 380.–. Ricordato che la

moglie non si opponeva a reintegrare negli acquisiti fr. 27 000.–, il primo

giudice ha computato negli acquisti di lei fr. 18 430.27. L'appellante eccepisce che al momento della separazione

il conto aveva un saldo di fr. 86 307.– e

che dopo di allora la moglie ha eseguito vari prelevamenti senza giustificazione

e senza consultarsi con lui. Se non che, come ha spiegato il

Pretore, lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della

presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisiva è la data

della litispendenza, ossia il 30 luglio 2004. E a quel momento il saldo

del conto bancario ammontava a fr. 380.–. È possibile che nel 2002 il capitale

fosse più consistente, ma il 30 luglio 2004 esso era stato in parte consumato.

Per di più, il Pretore ha illustrato perché determinate spese (acquisto di un'automobile

e versamento di un anticipo delle spese legali) fossero giustificate, senza che

l'appellante si confronti con tale motivazione. In proposito non è il caso

perciò di attardarsi.

d) Per

quanto attiene al conto corrente postale, acquisto del marito, il Pretore ha

accertato che al momento della litispendenza il saldo ammontava a fr. 77.45. Invero

egli ha preso atto che subito dopo la separazione la moglie aveva prelevato

fr. 6600.–, ma ha accertato che essa aveva poi riversato al marito complessivi

fr. 8000.– quale anticipo in liquidazione del regime dei beni. Per l'appellante

invece al momento della separazione il saldo del conto ammontata a fr. 6677.45,

sicché il prelievo di fr. 6600.– da parte della moglie andava reintegrato nell'acquisto,

il versamento di fr. 8000.– eseguito dalla moglie essendo già stato dedotto

dalla sua pretesa sul libretto di risparmio. Così argomentando, l'appellante

disconosce però che, una volta ancora, determinante è

il saldo di fr. 77.45 il 30

luglio 2004 (doc. C). Che la moglie abbia prelevato fr. 6600.– poco dopo la

separazione di fatto (marzo del 2002) è vero, ma essa ha poi restituito tale somma,

maggiorata di fr. 1400.–. Perché il Pretore, deducendo quell'importo dal conguaglio

dovuto dalla moglie, sia caduto in errore l'appellante non spiega, tanto meno

se si pensa che al coniuge non spetta la metà di ogni singolo acquisto dell'altro

coniuge, bensì la metà dell'aumento conseguito dall'altro, ovvero del saldo

attivo della massa degli acquisti (art. 215 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 595 n. 1296). Né tale versamento è compreso nei citati fr.

27.

000.–

reintegrati dal Pretore nel libretto di risparmio intestato alla moglie presso

la Banca __________ di __________. Sulla liquidazione del regime dei beni l'appello

deve pertanto essere respinto.

9.

Appurato

che per la convenuta era già sopraggiunto un caso di previdenza, il Pretore ha applicato

l'art. 124 cpv. 1 CC, determinando la relativa indennità. A tal fine egli ha

calcolato la prestazione d'uscita del marito in fr. 216 452.– e quella della moglie in fr. 56 624.40. Per il primo giudice quindi il

marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie fr. 79 913.80. Nondimeno, egli ha soggiunto, quest'ultima “a

fronte di un versamento in favore del marito di fr. 1911.40, riceverà, comunque

sia, fr. 50 000.– per la polizza

vita, metà dei proventi della vendita della dimora coniugale e i fr. 44 720.– già investiti. Inoltre ben si

giustifica, tenuto conto della precedente capacità lavorativa dell'interessata,

di stabilire l'indennità adeguata al momento dell'insorgere dell'invalidità, ossia

il 1° marzo 2001. In difetto di dati previdenziali disponibili per il marito a

quel momento, tutto ben ponderato, l'adeguata indennità può essere fissata in

fr. 70 000.–”. AA 1

oppone, sulla scorta di una dichiarazione rilasciata il 9 settembre 2008 dalla Cassa pensioni __________, che il 1° marzo

2001.

la sua prestazione di libero passaggio ammontava in realtà a fr. 55 352.30, sicché al momento

in cui è sopraggiunto per la moglie il caso di previdenza egli aveva una

prestazione di libero passaggio di complessivi fr. 135 352.30. Egli deve quindi

versare alla moglie fr. 39 363.95.

Ove le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante

il matrimonio non possano essere divise, l'art. 124 cpv. 1 CC dispone che il

titolare di tali pretese deve al coniuge “un'indennità ade­guata”. Questa va

determinata secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base alla prestazione d'uscita

acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva

dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali, segnatamente dopo lo scioglimento

del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2 con riferimenti). Nulla osta a

che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare

delle prestazioni d'uscita e poi valutando le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale

federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da

ponderare si annovera, in specie, la durata del matrimo­nio, l'età, le

condizioni economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare

della liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella

disunione non ha alcuna importan­za (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 2003 pag. 63).

Nella

fattispecie, come detto, il Pretore si è scostato

dalla chiave di riparto a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio per tenere conto dei concreti

bisogni della convenuta. È possibile che il 1° marzo 2001 la prestazione

d'uscita

dell'appellante fosse quella da lui indicata in appello, ma egli non pretende

che nel risultato l'indennità di fr. 70 000.– stabilita del primo

giudice sia manifestamente iniqua. Perché poi anche per il marito farebbe stato

quel valore e non quello accumulato fino alla pronuncia del divorzio non è dato

di capire. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello adesivo è destinato una

volta ancora all'insuccesso.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

Gli

oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.

2.

CPC). L'appellante esce sconfitta sull'attribuzione del

diritto di abitazione, ma vince sul principio del contributo alimentare, anche

se il suo grado di vittoria è parziale, poiché essa

chiedeva una pensione di fr. 1800.– mensili. Equitativamente si giustifica dunque che essa sopporti tre quarti degli oneri

processuali, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili

ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi vanno

a carico dell'appellante, soccombente, il quale rifonderà alla controparte un'indennità

per ripetibili ridotte. L'at­tuale giudizio non incide

in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri processuali (suddivisi a

metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che possono rimanere

invariate.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

AA

1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) fr.

800.– fino al 30 novembre 2025;

b)

fr. 650.– dopo di allora, vita natural durante.

ll contributo

di mantenimento sarà adeguato ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei

prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011 in base all'indice dell'agosto 2010.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2500.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a

carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per

ripetibili ridotte.

3. L'appello

adesivo è respinto.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.–

per ripetibili.

5. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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