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Decisione

11.2008.127

Richiesta di assistenza giudiziaria: diritto di esprimersi dell'altra parte in causa

20 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa

OA.2008.379 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 10 giugno 2008 da

)

contro

RI 1

PA 1),

giudicando

ora sulla decisione (“decreto”) del 17 settembre 2008 con cui il Pretore

ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da RI

1 il 28 luglio 2008;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 3 ottobre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione (“decreto”) emessa dal Pretore il 17 settembre 2008;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione del 10 giugno 2008 CO 1 (1969) ha chiesto al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, il divorzio da RI 1 (1970). In esito allo

scioglimento del matrimonio egli ha postulato la liquidazione del regime dei

beni, ha proposto l'affidamento del figlio E__________ (nato il 22 aprile 2001)

alla madre, ha instato per la regolamentazione del proprio diritto di visita,

ha offerto contributi ali­mentari (indeterminati) a moglie e figlio, prospettando

il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi

durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale.

B. Contestualmente

alla petizione CO 1 ha sollecitato la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Altrettanto ha fatto RI 1 in una lettera al Pretore del 28 luglio 2008. Mediante

ordinanza del 31 luglio 2008 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30

giorni per produrre tutti i documenti giustificativi a sostegno del beneficio

richiesto. I coniugi hanno ottemperato all'ingiunzione in tempi successivi.

Statuendo con “decreto” del

17 settembre 2008, il Pretore ha respinto entrambe le istanze e

simultaneamente ha assegnato alla convenuta, mediante ordinanza, un ultimo

termine di 10 giorni per introdurre la risposta di merito.

C. RI 1

ha impugnato il diniego dell'assistenza giudiziaria con ricorso del 3 ottobre

2008 a questa Camera, instando per il beneficio litigioso anche in appello.

Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di

seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento

all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua.

Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza

giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte

in causa (Christian Favre,

L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n.

II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in

effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto

giuridico con lo Stato (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84

in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può

contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza

giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare

la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del

patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento

all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza

indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

3.

Il

Pretore ha rifiutato a RI 1 l'assistenza giudiziaria dopo

avere accertato ch'essa guadagna fr. 2358.– mensili e riceve dal marito, a

protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 757.–

mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha calcolato in

fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 933.– [dedotta la

quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della

cassa malati fr. 77.–). Constatata una disponibilità di fr. 855.– mensili, il

Pretore ha ritenuto che con un simile margine la richiedente sia senz'altro in grado

di finanziare i propri costi legali e processuali. Onde il diniego del

beneficio.

4.

Nel

ricorso l'interessata non contesta i calcoli del Pretore, ma fa valere che con

la sua disponibilità di fr. 855.– mensili essa deve sopperire anche alle

necessità di E__________, il cui fabbisogno in denaro ammonta ad almeno fr.

1784.

– mensili. E siccome il contributo alimentare erogato per il figlio da CO

1.

a protezione dell'unione coniugale è di fr. 1000.– mensili, in definitiva a

lei rimangono solo fr. 71.– mensili con cui non le è ragionevolmente possibile

finanziare i costi della causa. Senza dimenticare – essa soggiunge – che il

Pretore ha determinato le sue esigenze mensili non tanto secondo i criteri

preposti alla definizione del fabbisogno minimo secondo il diritto civile,

quanto piuttosto secondo i parametri del diritto esecutivo, di modo che

all'atto pratico l'esiguo agio di fr. 71.– mensili nemmeno sussiste.

5.

A

ragione la ricorrente sottolinea, anzitutto, che il fabbisogno in denaro (non

considerato dal Pretore) di un figlio come E__________ ammonta mediamente a fr.

1785.

– mensili: fr. 1910.– secondo la tabella 2008 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, con riduzione al 50% della posta per cura e

educazione (parzialmente prestata in natura dalla madre che lavora a metà

tempo: fr. 227.50) e rettifica del costo dell'alloggio in fr. 466.50 (un terzo

della locazione effettiva pagata dalla madre, come ha accertato il Pretore). A

ragione la ricorrente rileva altresì che, versando il padre un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio, fr. 785.– mensili rimangono a

suo carico, ragione per cui la sua disponibilità di fr. 855.– mensili si riduce

a poca cosa (fr. 71.– mensili).

Già a un

primo esame risulta manifesto, di conseguenza, che con le sue entrate la

richiedente non è in grado di far fronte ai propri costi di causa, per quanto

agevolata la procedura possa riuscire in seguito all'accordo parziale sugli effetti

del divorzio. È vero che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non dipende

solo dal reddito conseguito dal richiedente, ma anche dalla sostanza (DTF 124 I

2.

consid. 2a con richiami, 118 Ia 369). Dagli atti non consta tuttavia che la

ricorrente disponga di patrimonio mobile o immobile, né tanto meno che possa

contare sullo stanziamento di una provvigione ad litem da parte del

marito (il quale ha postulato a sua volta, seppure infruttuosamente,

l'assistenza giudiziaria). Il ricorso appare così provvisto di buon diritto.

6.

Ci

si potrebbe domandare invero – ma l'interrogativo non può essere chiarito sulla

scorta del carteggio meramente parziale trasmesso a questa Camera dalla Pretura

– se il contributo alimentare stanziato al figlio da CO 1 comprenda o non comprenda

l'assegno di famiglia. Comunque sia, ci si dipartisse pure da quest'ultima

eventualità (art. 285 cpv. 2 CC), l'esito del giudizio non muterebbe

apprezzabilmente. Certo, l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (art. 16 cpv.

1.

della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1) ridurrebbe a fr. 585.–

mensili la quota del fabbisogno in denaro del figlio a carico della ricorrente.

Non si deve dimenticare tuttavia che nel fabbisogno minimo di lei il Pretore non ha inserito alcunché per l'assicurazione

dell'econo­mia domestica (fr. 41.90 mensili: doc. 9), mentre ha incluso

fr. 30.70 mensili per tale voce nel fabbisogno minimo del marito, e nemmeno ha

tenuto conto di oneri di trasferta (lavorando al 50%, l'interessata dovrebbe

vedersi riconoscere almeno il costo del mezzo pubblico), mentre nel fabbisogno

minimo del marito ha considerato ragguardevoli spese d'automobile (fr. 413.15

mensili, posteggio compreso).

Ne segue

che, commisurando il fabbisogno minimo dei coniugi in base ai medesimi parametri,

pur nell'ipotesi predetta la disponibilità mensile della ricorrente si aggirerebbe

verosimilmente attorno ai fr. 150.– mensili, i quali rimangono insufficienti

per finanziare i costi di una causa di divorzio contenziosa. Fondato, il

ricorso dell'interessata merita dunque accoglimento, con relativa modifica

della decisione impugnata.

7.

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale

precetto nel caso specifico. Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo

Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in

fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la

contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è

motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente una

congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata

andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò

che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro.

Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il

tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma

quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare

concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (nella

fattispecie i primi quattro punti del memoriale, consistenti in una narrativa

della cronistoria, erano del tutto sovrabbondanti).

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere

interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto

cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla

concessione del beneficio (sopra, consid. 2). Definitivo, su tal punto l'attuale

giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. La

ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità

a lei assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse (inverosimilmente)

la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

RI

1 è ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

2. Non si riscuotono tasse né

spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di

fr. 800.– per ripetibili.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione

all'avv..

Comunicazione:

–;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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