11.2008.127
Richiesta di assistenza giudiziaria: diritto di esprimersi dell'altra parte in causa
20 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.127
Data decisione, Autorità:
20.10.2008, ICCA
Titolo:
Richiesta di assistenza giudiziaria: diritto di esprimersi dell'altra parte in causa
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 5 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2008.127
Lugano,
20 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
OA.2008.379 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 10 giugno 2008 da
)
contro
RI 1
PA 1),
giudicando
ora sulla decisione (“decreto”) del 17 settembre 2008 con cui il Pretore
ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da RI
1 il 28 luglio 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 3 ottobre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione (“decreto”) emessa dal Pretore il 17 settembre 2008;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 10 giugno 2008 CO 1 (1969) ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, il divorzio da RI 1 (1970). In esito allo
scioglimento del matrimonio egli ha postulato la liquidazione del regime dei
beni, ha proposto l'affidamento del figlio E__________ (nato il 22 aprile 2001)
alla madre, ha instato per la regolamentazione del proprio diritto di visita,
ha offerto contributi alimentari (indeterminati) a moglie e figlio, prospettando
il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi
durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale.
B. Contestualmente
alla petizione CO 1 ha sollecitato la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Altrettanto ha fatto RI 1 in una lettera al Pretore del 28 luglio 2008. Mediante
ordinanza del 31 luglio 2008 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30
giorni per produrre tutti i documenti giustificativi a sostegno del beneficio
richiesto. I coniugi hanno ottemperato all'ingiunzione in tempi successivi.
Statuendo con “decreto” del
17 settembre 2008, il Pretore ha respinto entrambe le istanze e
simultaneamente ha assegnato alla convenuta, mediante ordinanza, un ultimo
termine di 10 giorni per introdurre la risposta di merito.
C. RI 1
ha impugnato il diniego dell'assistenza giudiziaria con ricorso del 3 ottobre
2008 a questa Camera, instando per il beneficio litigioso anche in appello.
Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di
seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento
all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua.
Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza
giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte
in causa (Christian Favre,
L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n.
II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in
effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto
giuridico con lo Stato (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84
in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può
contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza
giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare
la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del
patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento
all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza
indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.
3.
Il
Pretore ha rifiutato a RI 1 l'assistenza giudiziaria dopo
avere accertato ch'essa guadagna fr. 2358.– mensili e riceve dal marito, a
protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 757.–
mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha calcolato in
fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 933.– [dedotta la
quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della
cassa malati fr. 77.–). Constatata una disponibilità di fr. 855.– mensili, il
Pretore ha ritenuto che con un simile margine la richiedente sia senz'altro in grado
di finanziare i propri costi legali e processuali. Onde il diniego del
beneficio.
4.
Nel
ricorso l'interessata non contesta i calcoli del Pretore, ma fa valere che con
la sua disponibilità di fr. 855.– mensili essa deve sopperire anche alle
necessità di E__________, il cui fabbisogno in denaro ammonta ad almeno fr.
1784.
– mensili. E siccome il contributo alimentare erogato per il figlio da CO
1.
a protezione dell'unione coniugale è di fr. 1000.– mensili, in definitiva a
lei rimangono solo fr. 71.– mensili con cui non le è ragionevolmente possibile
finanziare i costi della causa. Senza dimenticare – essa soggiunge – che il
Pretore ha determinato le sue esigenze mensili non tanto secondo i criteri
preposti alla definizione del fabbisogno minimo secondo il diritto civile,
quanto piuttosto secondo i parametri del diritto esecutivo, di modo che
all'atto pratico l'esiguo agio di fr. 71.– mensili nemmeno sussiste.
5.
A
ragione la ricorrente sottolinea, anzitutto, che il fabbisogno in denaro (non
considerato dal Pretore) di un figlio come E__________ ammonta mediamente a fr.
1785.
– mensili: fr. 1910.– secondo la tabella 2008 correlata alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, con riduzione al 50% della posta per cura e
educazione (parzialmente prestata in natura dalla madre che lavora a metà
tempo: fr. 227.50) e rettifica del costo dell'alloggio in fr. 466.50 (un terzo
della locazione effettiva pagata dalla madre, come ha accertato il Pretore). A
ragione la ricorrente rileva altresì che, versando il padre un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio, fr. 785.– mensili rimangono a
suo carico, ragione per cui la sua disponibilità di fr. 855.– mensili si riduce
a poca cosa (fr. 71.– mensili).
Già a un
primo esame risulta manifesto, di conseguenza, che con le sue entrate la
richiedente non è in grado di far fronte ai propri costi di causa, per quanto
agevolata la procedura possa riuscire in seguito all'accordo parziale sugli effetti
del divorzio. È vero che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non dipende
solo dal reddito conseguito dal richiedente, ma anche dalla sostanza (DTF 124 I
2.
consid. 2a con richiami, 118 Ia 369). Dagli atti non consta tuttavia che la
ricorrente disponga di patrimonio mobile o immobile, né tanto meno che possa
contare sullo stanziamento di una provvigione ad litem da parte del
marito (il quale ha postulato a sua volta, seppure infruttuosamente,
l'assistenza giudiziaria). Il ricorso appare così provvisto di buon diritto.
6.
Ci
si potrebbe domandare invero – ma l'interrogativo non può essere chiarito sulla
scorta del carteggio meramente parziale trasmesso a questa Camera dalla Pretura
– se il contributo alimentare stanziato al figlio da CO 1 comprenda o non comprenda
l'assegno di famiglia. Comunque sia, ci si dipartisse pure da quest'ultima
eventualità (art. 285 cpv. 2 CC), l'esito del giudizio non muterebbe
apprezzabilmente. Certo, l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (art. 16 cpv.
1.
della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1) ridurrebbe a fr. 585.–
mensili la quota del fabbisogno in denaro del figlio a carico della ricorrente.
Non si deve dimenticare tuttavia che nel fabbisogno minimo di lei il Pretore non ha inserito alcunché per l'assicurazione
dell'economia domestica (fr. 41.90 mensili: doc. 9), mentre ha incluso
fr. 30.70 mensili per tale voce nel fabbisogno minimo del marito, e nemmeno ha
tenuto conto di oneri di trasferta (lavorando al 50%, l'interessata dovrebbe
vedersi riconoscere almeno il costo del mezzo pubblico), mentre nel fabbisogno
minimo del marito ha considerato ragguardevoli spese d'automobile (fr. 413.15
mensili, posteggio compreso).
Ne segue
che, commisurando il fabbisogno minimo dei coniugi in base ai medesimi parametri,
pur nell'ipotesi predetta la disponibilità mensile della ricorrente si aggirerebbe
verosimilmente attorno ai fr. 150.– mensili, i quali rimangono insufficienti
per finanziare i costi di una causa di divorzio contenziosa. Fondato, il
ricorso dell'interessata merita dunque accoglimento, con relativa modifica
della decisione impugnata.
7.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale
precetto nel caso specifico. Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo
Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in
fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la
contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è
motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente una
congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata
andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò
che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro.
Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il
tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma
quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare
concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (nella
fattispecie i primi quattro punti del memoriale, consistenti in una narrativa
della cronistoria, erano del tutto sovrabbondanti).
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere
interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto
cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla
concessione del beneficio (sopra, consid. 2). Definitivo, su tal punto l'attuale
giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. La
ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità
a lei assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse (inverosimilmente)
la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
RI
1 è ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
2. Non si riscuotono tasse né
spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di
fr. 800.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza
giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione
all'avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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