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Decisione

11.2008.129

Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio, relazioni personali, contributi alimentari

12 aprile 2010Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i loro punti di vista. Al termine dell'udienza il Pretore ha modificato il

decreto cautelare del 4 aprile 2006, affidando il figlio al padre ogni

settimana dal sabato alle ore 18 fino al mercoledì alle ore 12 e alla madre ogni

settimana dal mercoledì alle 12 fino al sabato sera (fino alla domenica sera,

una volta ogni quindici giorni). L'istruttoria è cominciata immediatamente e il 6 giugno 2006 il

Pretore ha incaricato il lic. phil. __________, psicologo e psicoterapeuta, di valutare

l'idoneità delle parti a esercitare

la custodia parentale e di esprimersi sulla disciplina delle relazioni personali tra il figlio e il genitore non affidatario.

D. Adito

da AO 1 il 12 giugno 2006, con decreto cautelare del 13 giugno 2006 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha modificato il decreto del 24

aprile 2006 per consentire a ciascun genitore di trascorrere ogni quindici

giorni un intero fine settimana

con il figlio. Il 17 settembre 2006 lo psicologo e

psicoterapeuta ha consegnato il suo referto, che ha delucidato il 13 febbraio

2007 per scritto. Il 15 marzo 2007 AP 1 ha chiesto di dichiarare nulli –

subordinatamente di annullare – tanto il referto quanto la delucidazione scritta. Con istanza cautelare del 12 aprile

2007 AO 1 ha rivendicato l'affidamento

del figlio (riservato il diritto di visita materno), rifiutando qualsiasi contributo

ali­mentare alla moglie. A un'udienza

del 24 aprile 2007, indetta per la discussione di tale istanza, i coniugi hanno

convenuto l'affidamento provvisionale di R__________ al

padre (riservato il diritto di visita della madre), un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili per la moglie, uno di

fr. 200.– mensili per il figlio, l'istituzione di un sostegno psicologico per

quest'ultimo e la nomina di un curatore educativo, incaricato di organizzare i

rapporti personali tra il figlio e il genitore non affidatario.

E. L'istruttoria è terminata il 26 maggio 2008. Il

1° giugno successivo AP 1 ha cominciato a lavorare a tempo pieno per la __________

di __________ nella promozione e vendita di sigarette “__________”. Alla discussione finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 1° luglio

2008, AP 1 ha chiesto una volta ancora di dichiarare nulli – subordinatamente

di annullare – il referto e la delucidazione scritta dello psicologo e

psicoterapeuta (con le relative note d'onorario), ha rivendicato l'affidamento del figlio (riservato il

diritto di visita paterno), proponendo in subordine l'affidamento congiunto, e ha solle­citato un contributo alimentare per

sé (decrescente da fr. 4000.– a fr. 2800.– mensili), oltre a uno per

il figlio (scalare da fr. 1000.– a fr. 1630.– mensili). Nel suo memoriale

conclusivo del 24 giugno 2008, integrato il 12 agosto 2008 su fatti nuovi addotti

dalla moglie, AO 1 ha chiesto l'affidamento di R__________ (riservato il diritto di visita materno)

e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili

dal­l'aprile al dicembre del

2006 (fr. 1000.– dal gennaio del 2007 al maggio del 2008), oltre a un

contributo per il figlio di fr. 450.– mensili dal­l'aprile del 2006 al marzo del 2007. Il 1°

settembre 2008 AP 1 si è trasferita da __________ a __________.

F. Statuendo

il 24 settembre 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione

coniugale al marito, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato il diritto di visita della madre in un fine settimana ogni quindici giorni,

dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle 18 e in una sera

infrasettimanale, dal termine della scuola fino alle ore 20, ha confermato la curatela

educativa e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili

dal 1° aprile al 31 di­cembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1°

gennaio 2007 al 31 gen­naio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1°

febbraio al 31 maggio 2008 e

di fr. 1000.– mensili da allora in poi, oltre a un contributo alimen­tare per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile

2006 al 30 aprile 2007 (la metà del fabbisogno in denaro fino al momento in cui

il figlio non gli è stato affidato). La tassa di giustizia di fr. 900.– e

le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 ottobre 2008 nel

quale chiede che il referto peritale e la delucidazione scritta siano

dichiarati nulli, subordinatamente siano annullati (insieme con le note d'onorario

dello psicologo e psicoterapeuta), che il figlio sia affidato a lei (riservato il

diritto di visita paterno), che il contributo alimentare per lei sia fissato in

un importo compreso tra fr. 3915.58 e fr. 5376.15 mensili e quello

per il figlio in fr. 717.50 mensili dall'aprile del 2006 all'aprile

del 2007, rispettivamente in fr. 1325.– mensili dal passaggio in giudicato

della sentenza di appello. Subordinatamente essa propone l'affidamento di R__________ al padre

(riservato il suo diritto di visita, in particolare ogni settimana dalla

domenica alle ore 10 fino al martedì mattina, quando inizia la scuola, e il mercoledì

dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre quando inizia la scuola) e contributi

alimentari per sé compresi tra fr. 4015.58 e fr. 5476.15 mensili. Nelle sue

osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.

CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio

(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361

segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991

pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel

termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Le

parti richiamano tre altri fascicoli processuali che le riguardano. Tutti e tre

i carteggi figurano regolarmente agli atti. Alle sue osservazioni del 10 novembre

2008.

AO 1 acclude inoltre una lettera scritta al Pretore il 10 novembre 2008 da

__________ e __________, i quali si dichiarano disposti a tenere il figlio, nel

caso in cui questi fosse affidato a __________, “in caso di necessità, ma non che debba essere una situazione

abituale o regolare”. Ancorché

nuovo, il documento concerne R__________ ed è proponibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione

(DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294;

Rep. 1995 pag. 146). Di esso si potrà dunque tenere conto.

3.

Dal

profilo formale l'appellante contesta anzitutto la validità del noto referto peritale

e della delucidazione scritta, rimproverando allo psicologo e psicoterapeuta di

avere raccolto documenti senza l'autorizzazione del giudice (appello, pag. 5

seg.). Nella sentenza impugnata il Pretore è stato di altro avviso, già per il

fatto che l'istanza del

15.

marzo 2007 con cui AP 1 censurava la validità del referto e della

delucidazione risultava tardiva (sentenza impugnata, pag. 7). Ora, un perito esegue

i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa; se

necessario, egli può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori

prove nel rispetto del contraddittorio (art. 249 cpv. 2 CPC). Una

perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per principio,

nulla (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel

processo civile, in: Rep. 1994 pag. 167; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.1997.30 del 24 agosto 1998, consid. 3a). La regola

tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire una perizia sullo stato psicofisico

di una persona a fini di interdizione, per esempio, la consultazione di

specialisti del ramo e della documentazione clinica da parte dell'esperto “corrispondono

senz'altro al mandato peritale” (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001

del 16 luglio 2001, consid. 4a).

Nella

fattispecie __________ ha elencato in modo puntuale gli elementi su cui si è

fondato ai fini del referto, del 17 settembre 2006 (act. X, pag. 1), e della

delucidazione scritta, del 13 febbraio 2007 (act. XIII: pag. 1 e 6). Tra di

essi figuravano anche documenti che la legale di AO 1 aveva accluso a una lettera

del 25 agosto 2006 inviata al Pretore (perizia, pag. 1).

Certo, su quegli allegati AP 1 non ha avuto occasione di esprimersi. Essa è

venuta a sapere però che tali documenti erano serviti per l'ela­borazione della

perizia al più tardi quando si è vista notificare il referto, nel settembre del

2006.

Eppure il 12 ottobre 2006 essa ha formulato domande di delucidazione

peritale senza nulla eccepire, passando in tal modo ad atti successivi e precludendosi

ulteriori contestazioni (art. 143 cpv. 2 CPC). L'appellante asserisce di avere scoperto solo al momento in cui ha

ricevuto la delucidazione scritta del 13 febbraio 2007 che il perito aveva adoperato

la lettera del 25 agosto 2006 e i relativi allegati. Non è vero. Il perito aveva

indicato con precisione già nel referto del 17 settembre 2006 i documenti di

cui si era valso, fra cui l'“in­carto

del 25.08.2006 avv. PA 2 comprendente vari documenti, tra cui la dichiarazione

del 24.08.2006 (disp. famigliari

a prendersi cura di R__________)” (perizia, pag. 1). E l'appellante non dice perché

in tali condizioni essa non abbia reagito con sollecitudine. Ciò premesso, nulla

osta all'ammissibilità dei referti, per altro

evocati

dalla stessa AP 1 nell'appello (pag. 13 al centro e in basso, pag. 15 al centro

e in fondo).

4.

Sempre

dal profilo formale l'appellante

afferma che il Pretore

avrebbe dovuto sentire R__________, il quale al momento in cui è

stata pronunciata la sentenza aveva sei anni compiuti (appello pag. 10). Il

Pretore ha motivato nondimeno la rinuncia all'ascolto, spiegando di avere

voluto evitare al figlio “per l'ennesi­ma

volta (…) pressioni del tutto inopportune”, come

consigliava la psicologa e psicoterapeuta di R__________

(sentenza impugnata pag. 8). Con tale motivazione l'appellante

non si confronta. Che tale psicoterapeuta abbia espresso parere negativo a un'audizione

del figlio, soggetto a troppe sollecitazioni psicologiche, è un dato di fatto (lettera 17 settembre 2008 di __________ al Pretore). Né motivi particolari inducevano a disattendere simile raccomandazione,

il curatore educativo avendo confermato ancora quattro mesi prima dell'emanazione

della sentenza che le relazioni tra genitori e figlio funzionavano

correttamente, il bambino non manifestando difficoltà a stare con l'uno o con l'altro

(verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). In definitiva, pertanto, se ha rinunciato

all'audizione, il Pretore ha agito nell'interesse psicofisico del piccolo.

5.

La

prima misura litigiosa a tutela dell'unione coniugale verte sull'affidamento del figlio al padre. Il Pretore

ha motivato tale decisione, sottolineando ch'essa è non solo conforme alle

risultanze della perizia, ma sorretta anche da altri fattori, come il luogo in

cui R__________ ha continuato ad abitare dopo la separazione dei genitori e la “rete sociale” in cui il bambino è inserito ad __________. Per contro, ha

soggiunto il primo giudice, il comportamento della madre non appare scevro di “una certa improvvisazione” e l'affidamento congiunto risulta

inattuabile. Anzi, nessuno dei due coniugi “sem­bra avere i mezzi (o la

volontà) di favorire fattivamente i contatti con l'altro”. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha privilegiato

così l'affidamento al padre “perché

complessivamente le condizioni quadro in cui [egli] si muove sono un po' meno peggio rispetto a quelle in cui versa

la moglie e, soprattutto, risparmiano al minore nuovi sconvolgimenti” (sentenza

impugnata, pag. 7).

a) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che, qualora i coniugi abbiano figli

minorenni, il giudice prende le misure necessarie “secon­do le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si

scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza

per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia,

determinante rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse

del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione

– come fa il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene

del minorenne, in specie appurare quale sia il genitore con la maggiore

disponibilità di tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202

consid. 3b), rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità

(DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008, consid. 4 con richiami).

b) L'appellante sostiene che l'affidamento di un figlio può sempre essere modificato,

anche se in pendenza di causa il figlio è rimasto con l'altro genitore. A suo

parere inoltre i rapporti sociali e scolastici del figlio ad __________ non sono

determinanti, giacché al momento in cui il Pretore ha statuito R__________ aveva

appena cominciato a frequentare le elementari e molti bambini cam­biano scuola

senza per ciò soffrirne. L'appellante soggiunge che un affidamento a lei medesima

non sconvolgerebbe la “rete

sociale” del figlio, il quale

potrebbe conservare le relazioni con amici e parenti ad __________ durante gli

ampi diritti di visita esercitati dal padre. Essa respinge poi ogni addebito di

improvvisazione: difende il trasferimento a __________ (a suo dire già previsto

al momento della separazione, ma non andato a buon fine) siccome motivato dal

desiderio di essere più vicina al fratello e alla cognata, nega di avere

incontrato problemi con il trasloco a __________ e rigetta ogni responsabilità per

quanto riguarda le difficoltà emerse nell'organizzare le vacanze del figlio.

Infine essa definisce irrilevante l'impossibilità di un affidamento congiunto ai fini del giudizio (appello,

pag. 7 segg.).

c) Nella

fattispecie il Pretore ha affidato R__________ al padre non perché questi l'aveva avuto in custodia più a lungo durante

la causa, ma perché dopo la separazione dei genitori il bambino ha quasi sempre

vissuto ad __________, dove abita il padre, dove si trovano i suoi amici e dove

risiedono i parenti. Si può convenire che i problemi – cui accenna di scorcio il

Pretore – sorti in concomitanza con il primo trasloco dell'appellante e con l'organizzazione delle vacanze del figlio

siano poco significativi e che l'impossibilità di un affidamento congiunto non è un criterio – in sé

– per affidare il figlio all'uno

o all'altro genitore. Tanto

meno ove si consideri che nel caso specifico le capacità parentali delle parti sono

equivalenti (perizia, pag. 5 e 6 in basso;

delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto di __________

del 29 marzo 2008, pag. 2 in alto; verbale di udienza del 16 maggio 2008, pag.

1). Sta di fatto che a parità di idoneità e di disponibilità personale l'affida­mento di R__________ al padre rispetta

il criterio della stabilità (DTF

111.

II 227 consid. 2; Bräm

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 90 ad art. 176

CC). __________ è il paese in cui si trova l'abitazione coniugale, in cui R__________ è cresciuto,

in cui vive con il padre (per il quale nutre un forte attaccamento: perizia, pag.

7), in cui ha frequentato la scuola per l'infanzia (istanza del 23 agosto 2006 di AO 1 e ordinanza del 25

agosto 2006), in cui segue le elementari e in cui abitano

parenti che possono prendersi cura di lui. La scelta del

Pretore appare dunque ragionevole.

d) Assume

l'appellante che affidare a lei

il figlio è in realtà la soluzione migliore per la tenera età di R__________

(quattro anni al momento in cui è iniziata la causa), ma anche perché la professione

e le attività sportive non lasciano alcuna disponibilità di tempo al padre, mentre

lei lavora solo a tempo parziale, ha orari compatibili con quelli scolastici, è

educatrice di formazione, accudiva al figlio già durante la vita in comune, può

fare assegnamento sulla propria famiglia paterna, sul fratello, sulla cognata, su

persone di fiducia, è disposta a ridurre il suo grado d'occupazione ed è sempre

stata d'accordo con l'affidamento congiunto, osteggiato ora dal marito (appello,

pag. 10 a 13).

Non

si disconosce che all'inizio

della procedura R__________ aveva solo quattro anni. Non bisogna dimenticare

tuttavia che in pendenza di causa i genitori hanno raggiunto accordi provvisionali sull'affidamento e che la questione è

divenuta litigiosa solo quando, nei memoriali

conclusivi, le parti hanno avanzato richieste contrastanti. Nemmeno si deve

trascurare che il perito giudiziario, il quale ha sentito il bambino, ha auspicato

l'affidamento al padre. Ciò posto, è pacifico che AO 1

lavori a tempo pieno e svolga attività sportive (gioca a disco su ghiaccio ed è

commissario tecnico della squadra ____________________ __________). Egli però è

autonomo nel programmare i suoi impegni professionali (dichiarazione

di __________, del 25 agosto 2006, acclusa a una lettera inviata dal marito

alla Pretura il 25 agosto 2006) e l'attività sportiva non può dirsi esagerata (un

allenamento la settimana e dieci partite durante la stagione agonistica, più una

serata mensile in qualità di commissario tecnico: interrogatorio formale: verbale

del 16 maggio 2008, pag. 4). AO 1 può contare

inoltre

sull'aiuto di sua madre, della suocera, di __________ e di __________

(interrogatorio formale: verbale citato, pag. 4; deposizioni di __________ e di

__________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 seg.;

dichiarazione 24 agosto 2006 dei parenti della moglie acclusa alla lettera 25

agosto 2006 del marito alla Pretura), per tacere di una baby-sitter (rapporto

29.

marzo 2008 di __________, pag. 2).

Quanto

a AP 1, le sue capacità genitoriali non sono in discussione (perizia, pag. 6 in

basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29

marzo 2008 di __________, pag. 2 in alto), come non è

in discussione il suo ruolo in famiglia prima della separazione o la sua

disponibilità a ridurre l'attività lavorativa. L'affidamento del figlio a lei

comporterebbe nondimeno, per forza di cose, il trasferimento di R__________ a __________,

l'iscrizione a un'altra scuola e l'inserimento del bam­bino in un altro

ambiente. Non è chiaro poi chi si occuperebbe del figlio quando l'appellante è

al lavoro, ancorché l'interessata affermi di poter conciliare i suoi orari (riducendo

il grado d'occupazione) con quelli scolastici. __________ e __________ hanno sì

dichiarato di potersi occupare di R__________, ma solo in caso di necessità (lettera

del 10 novembre 2008 annessa alle osservazioni del 10 novembre 2008). Tutto ciò

senza scor­dare che il perito ha ritenuto l'affidamento alla madre meno

favorevole, per il figlio, di quello al padre. E un giudice non può scostarsi da risultanze peritali senza motivi determinanti, senza

che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto.

Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il

giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Se mai,

ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli

atti sulla base del suo solo convincimento (sentenza del Tribunale federale del

12.

agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato

in: SJ 119/1997 pag. 58).

e) L'appellante

rimprovera al marito di ignorare o “modellare” la realtà che lo circonda, ora

relativizzando i problemi coniugali, ora negando quelli del figlio e il suo bisogno

di aiuto, ora proiettando su R__________ paure infondate. Il che indizierebbe la sua inidoneità genitoriale, mentre lei ha

sempre affrontato senza tema i problemi suoi e del figlio. Non per caso – essa epiloga

– nel referto il perito ha dedicato molto più spazio al suo vissuto che a quello

del marito (appello, pag. 13 a 16). L'argomentazione non può essere condivisa. Diversamente

da quanto l'interessata opina, in concreto le capacità educative di AO 1 sono accertate,

tant'è che il rapporto di lui con il figlio è solido (perizia,

pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag. 2 in alto; verbale del 16

maggio 2008, pag. 1). Tensioni sussistono invero fra i coniugi, che davanti al perito

e al curatore non hanno mancato di biasimarsi a vicenda (perizia, pag. 6;

delucidazione scritta, pag. 1, 2 e 7; rapporto 29 marzo 2008 di __________). La

renitenza di AO 1 preclude inoltre un'eventuale custodia alternata. Ciò non

significa tuttavia che l'affidamento al padre sia meno indicato, per il bene

del figlio, rispetto all'affidamento rivendicato dalla madre.

f) Infine

l'appellante ribadisce che solo

vivendo regolarmente con lei il figlio “potrà avere un'immagine

positiva di entrambi i genitori e di conseguenza di sé stesso”. Essa torna sull'età di R__________

e sulle cure da lei prestate al figlio durante la vita in comune, contesta la “rete sociale” di appoggio riconosciuta dal Pretore al marito (che non sarebbe

stata approfondita) e pretende di poter garantire stabilità al figlio e risparmiargli

spostamenti “da una casa all'altra

in quel di __________” grazie all'aiuto della cognata e alla riduzione dei suoi orari di lavoro (appello,

pag. 16 seg.). La tesi non appare provvista di consistenza. Intanto non è dato

di capire su quali risultanze l'interessata fondi la prognosi circa lo sviluppo

psichico del figlio: dagli atti si evince piuttosto che entrambi i genitori hanno

un ottimo rapporto con lui e sono capaci di occuparsene (rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag.

2). Quanto all'età e al bene di

R__________, già si è visto che l'affidamento al padre risponde alle conclusioni del perito e assicura

al minorenne stabilità nelle relazioni (sopra, consid. c). Non sussistono – è

vero – accertamenti specifici sull'idoneità a occuparsi del bambino per quel che riguarda la madre dell'appellante, le zie e la suocera, ma ai loro

servigi i coniugi già avevano fatto ricorso in precedenza (e ancora in corso di

causa), quando non potevano accudire personalmente al figlio (deposizioni di __________

e di __________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 e 5). E ciò non ha dato

adito a perplessità o dubbi sulle capacità personali di quei parenti (rapporto

citato, pag. 2). Anche al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.

6.

La

seconda misura contesa a protezione dell'unione coniugale riguarda la

disciplina delle relazioni con il figlio. L'appellante si duole che il Pretore

di non abbia motivato tale regolamentazione e abbia fissato un diritto di

visita minimo inattuabile. Inoltre chiede di poter incontrare il figlio dalla

domenica alle ore 10 fino al martedì mattina e dal mercoledì sera fino al giovedì

mattina (appello, pag. 17 a 19). Nella sentenza impugnata il Pretore ha conferito

a AP 1 “il più ampio diritto

alle relazioni personali che i coniugi sono tenuti a concordare di volta in

volta tenendo in considerazione i desideri e i bisogni del figlio” (dispositivo n. 5). In caso di mancato accordo

egli ha garantito alla madre il diritto di visita abitualmente previsto dalla prassi

ticinese (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), senza la settimana ogni biennio durante

le vacanze di Ognissanti, ma con una sera infrasettimanale “dopo la scuola (rispettivamente dalle 17)” fino alle ore 20, riservati

eventuali accordi “che i coniugi, a dipendenza degli impegni lavorativi di ognuno,

potranno negoziare con il curatore” (sentenza impugnata,

pag. 8).

Che il

diritto di visita stabilito dal primo giudice sia carente di motivazione o

inattuabile non può dirsi: il Pretore ha lasciato alle parti completa libertà d'intesa

sulle relazioni con il figlio, assicurando a AP 1 in caso di disaccordo il

diritto di visita che questa Camera riconosce generalmente a coniugi non

affidatari. Ciò che la moglie potrebbe lamentare è, se mai, l'impossibilità soggettiva di conciliare la

disciplina sussidiaria stabilita dal primo giudice con le proprie esigenze

professionali. Al riguardo, però, essa omette ogni

indicazione sugli orari di lavoro. È possibile ch'essa

debba svolgere lavori serali o fuori ufficio. Se non che, per sua stessa

ammissione la partecipazione a manifestazioni sarebbe “nell'ordine di una volta al mese d'estate e una volta

ogni

quattro mesi d'inverno” (interrogatorio

formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 3). Mal si comprende pertanto come il

diritto di visita quindicinale dal venerdì alla domenica sera o quello

infrasettimanale del mercoledì (dalle ore 17 alle 20) possa interferire con i

suoi impegni professionali (senza dimenticare che, dandosi disaccordo delle

parti sull'una o l'altra necessità straordinaria, essa potrà sempre chiedere l'intervento

del curatore

educativo).

Del

resto, non fosse attuabile il diritto di visita sussidiario fissato dal Pretore,

ancor meno praticabile parrebbe quanto l'interessata chiede, ossia di avere con

sé il figlio ogni settimana dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina,

quando inizia la scuola, e il mercoledì dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre

quando inizia la scuola. A parte il fatto che nulla rende verosimile una disponibilità

di tempo tanto estesa da parte sua (né la sicura presenza di ausiliari che

potrebbero esserle d'appoggio), una regolamentazione del genere obbligherebbe

il figlio a continue trasferte da __________ a __________, per lo meno durante

il calendario scolastico. Si tratta di un ritmo serrato, a lungo termine faticoso,

che le circostanze non impongono e che non appare nell'interesse del bambino.

Per di più, esso non consentirebbe al figlio di trascorrere un intero fine

settimana con nessuno dei due genitori. Ne segue che, in definitiva, non soccorrono

i presupposti per modificare la decisione del Pretore nemmeno sulle relazioni

personali tra madre e figlio.

7.

L'appellante impugna anche il contributo alimentare per sé e quello per

R__________ (fino al 24 aprile 2007, quando è stato pattuito l'affidamento provvisionale

al padre). A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in

fr. 8750.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 4880.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1900.–,

premio della cassa malati fr. 269.10, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.–, assicurazione

dell'automobile

fr. 182.95, imposta di circolazione fr. 74.10, rate di un mutuo privato

contratto presso il __________ fr. 719.–, onere fiscale fr. 450.–). Quanto

alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato

le entrate in fr. 1810.– netti

mensili nel 2006, in fr. 2495.– dal 1° gennaio 2007 al 31 mag­gio

2008.

e in fr. 4400.– dopo di allora, definendone il fabbisogno minimo in

fr. 4075.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1900.–,

premio della cassa malati fr. 148.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.–,

assicurazione dell'automobile

fr. 125.–, imposta di circolazione fr. 33.50, lea­sing dell'automobile fr. 536.10, onere fiscale

fr. 200.–).

Relativamente

al fabbisogno in denaro di R__________, il Pretore l'ha stimato in

fr. 1975.– fino al 6° compleanno e in fr. 1880.– fino al

12° compleanno, salvo dedurre da tali importi il costo dell'alloggio

(compreso interamente nel fabbisogno minimo del padre) e l'assegno familiare riscosso da AO 1 (fr. 183.–

mensili fino al 31 dicembre 2007 e fr. 200.– dopo di allora). Sulla

base di tali dati egli ha obbligato il marito, in definitiva, a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili dal 1° aprile al

31.

dicembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1° gennaio al

31.

gennaio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1° febbraio 2008 al 31 maggio

2008.

e di fr. 1000.– mensili da allora in poi, più un contributo alimentare

per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007

(sentenza impugnata, pag. 4, 5 e 9).

a) A

parere dell'appellante il reddito del marito eccede nettamente

fr. 8750.– mensili, ove si consideri che AO 1 ha percepito fr. 11 749.27 netti mensili

nel 2006 e fr. 13 763.16 netti mensili nel 2007, come pure nel 2008. Essa sottolinea

che nel 2006 il marito ha guadagnato fr. 140 991.25 (di cui

fr. 11 942.40 a titolo di spese di rappresentanza) e nel 2007/ 2008 fr. 24 166.75 annui più

che nel 2006 (appello, pag. 19 a 21). Nella sentenza impugnata il Pretore ha

constatato che, in effetti, AO 1 ha guadagnato fr. 11 750.– netti mensili nel 2006, fr.

12.

230.–

netti mensili nel 2007 e altrettanti nel 2008, ma ha ritenuto che da tali introiti

andasse detratto il rimborso delle spese di rappresentanza, stimate dal fisco

in fr. 3000.– mensili. Onde, in definitiva, un reddito di fr. 8750.– netti

mensili (quello accertato dal fisco), fermo restando tuttavia che dal fabbisogno

minimo di lui andavano stralciate le spese di cui l'autorità tributaria aveva

già tenuto conto nella deduzione di fr. 3000.– mensili (posteggio e pasti fuori

casa), così come l'assegno

familiare (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

Il

reddito di fr. 8750.– netti mensili si riconduce, in altri termini, all'apprezzamento esercitato dal Pretore nell'ambito

della procedura sommaria che governa le misure a protezione del­l'unione

coniugale. Per un verso, infatti, il primo giudice si è attenuto alla

valutazione dell'autorità tributaria, che a AO 1 aveva riconosciuto deduzioni dal

reddito per spese professionali

di fr. 36 000.– annui

(incarto fiscale richia­mato, distinta “spese

professionali per tassazione 2006”); per altro verso egli ha stralciato dal fabbisogno del marito le

spese professionali già considerate dal fisco (come pure l'assegno familiare, destinato a R__________).

L'appellante non contesta tale ragionamento. Anzi, sugli

oneri professionali partitamente riconosciuti dall'autorità tributaria – e dal

Pretore – non spen­de una parola (sebbene si tratti sostanzialmente delle

stesse deduzioni che i coniugi avevano dichiarato al fisco nel 2005),

limitandosi ad affermare in modo generico che le spese

di rappresentanza rifuse al marito dal datore di lavoro sono “notoriamente superiori alle spese effettive”. L'asserto si esaurisce tuttavia nella sua apoditticità. L'appellante

soggiunge che un rimborso delle spese a forfait “è considerato quale parte

integrante del salario”, ma dimentica che ciò è vero nella misura in cui le spese

del dipendente non ap­paiano verosimili (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3;

Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). E nella fattispecie il fisco (con

il Pretore) ha ritenuto verosimili quelle spese fino a concorrenza di fr. 36 000.– annui.

L'appellante

ribadisce che, comunque sia, lo stipendio perce­pito da AO 1 nel 2007 e nel

2008.

è più alto di quello accertato dal Pretore ai fini del 2006. Su questo

punto essa ha ragione. Il reddito di un lavoratore

dipendente è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c).

Il Pretore medesimo avendo constatato che AO 1 ha guadagnato fr. 13 763.16 netti

mensili nel 2007 e nel 2008 rispetto ai fr. 11 749.27 netti mensili nel 2006 (sentenza

impugnata pag. 4 in alto), non v'è motivo di fondarsi sulle risultanze del 2006

ai fini del 2007 e del 2008. Dopo il 2006 le entrate del marito andrebbero

accertate così in fr. 10 763.16 netti mensili (doc. 31), già dedotte, in mancanza di dati più

recenti (che incombeva all'interessato addurre), le spese professionali di fr.

3000.

– mensili. D'altro lato AO 1 fa notare a ragione che la gratifica di fr. 5000.– compresa nel suo reddito del 2007 è un'indennità eccezionale, ricevuta per il

decimo anno di servizio (osservazioni all'appello, pag. 15). Un'elargizione straordinaria,

percepita una tantum, non va considerata come reddito abituale. Dal

gennaio del 2007, pertanto, il reddito determinante di AO 1 risulta di

fr. 10 345.– netti mensili (arrotondati).

b) Sostiene

l'appellante che il suo reddito

tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 non ha superato fr. 1378.87 netti mensili

e quello dal giugno del 2008 fr. 4300.– netti mensili (appello, pag. 21). Mancando

dati sullo stipendio percepito da AP 1 tra il febbraio e il maggio del 2008, il

Pretore ha stimato il guadagno di lei in fr. 2495.– netti mensili (pari a

quello medio del 2007), accertando quello a decorrere dal 1° giugno 2008 in

fr. 4400.– (sentenza impugnata, pag. 4). L'opinione del Pretore resiste

alla critica. Sul reddito conseguito dall'appellante fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 nulla figura agli

atti, tranne un conteggio del gennaio del 2008 dal quale si evince uno

stipendio netto di fr. 1378.87. Sia come sia, l'appellante non spiega perché dal 1° gennaio al 31 maggio 2008 il

reddito imputatole dal Pretore (pari a quello medio dell'anno prima) non fosse più

alla sua concreta portata, non fosse più compatibile con la sua situazione personale (età, stato di salute,

formazione professionale) o non fosse più conseguibile sul mercato del lavoro.

Né risulta che – per avventura – l'appellante sia stata licenziata o abbia

dovuto ridurre il grado d'occupazione. Anzi, come sottolinea il Pretore, dal maggio

del 2007 AP 1 era finanche sgravata dalla cura e dall'educazione del figlio.

Quanto al reddito conseguito dopo il 1° giugno 2008, l'appellante

lo reputa non superiore a fr. 4300.– netti mensili, facendo valere oneri

sociali del 15% sul salario lordo. Il fatto è ch'essa non spiega perché il Pretore sarebbe

caduto in errore riconoscendole deduzioni per fr. 600.–

e non per fr. 700.– mensili, né il contratto di lavoro fornisce ragguagli (doc.

MM). Si ricordi che solo i contributi AVS/AI/IPG e AD sono fissati per legge.

Gli altri dipendono da contratti stipulati dal datore di lavoro con assicuratori

autorizzati (o con l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni),

rispettivamente stabiliti in regolamenti di istituti di

previdenza (art. 58 segg., 91 cpv. 2 e 92 cpv. 6 LAINF, art. 11 e 66 cpv. 3 LPP).

Anche al riguardo l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

c) Circa

il fabbisogno minimo di AO 1 (fr. 4880.– mensili

calcolati dal Pretore), l'appellante asserisce che i costi

d'automobile (assicurazione e

imposta di circolazione) potrebbero entrare in linea di conto solo se al marito

non fossero riconosciute spese di rappresentanza e che il carico fiscale di lui

sarebbe congruo solo se il

figlio le fosse affidato. In caso contrario il fabbisogno

minimo del coniuge sarebbe di fr. 4373.10 mensili (appello, pag. 22).

Sull'affidamento del figlio non giova

tornare (sopra, consid. 5). Il minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1250.– mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno

minimo di AO 1 è dunque corretto (FU 2/2001 pag. 74 I n. 2).

Quanto ai costi d'automobile, a

ragione l'appellante chiede di

stralciarli dal fabbisogno minimo, il premio dell'assicurazione per la responsabilità civile e l'imposta di circolazione essendo già inclusi

nelle spese di trasporto ammesse dall'autorità tributaria

(fr. 19 480.–: incarto fiscale richiamato, distinta “spese professionali per

tassazione 2006”). Il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto così a

fr. 4625.– mensili (arrotondati). Relativamente alle imposte, l'interessata non spiega invece sulla base di quali fattori l'onere

fiscale del marito risulterebbe di soli fr. 200.– mensili. Nel 2006 AO 1 ha

pagato imposte per fr. 605.– mensili complessivi, pur beneficiando già di una

parziale deduzione per il figlio a carico (incarto fiscale richiamato,

tassazione del 13 febbraio 2008). Mal si intravede perciò come l'onere

tributario potrebbe essere sceso a fr. 200.– mensili nel 2007. Inadeguatamente

motivato, al proposito l'appello si rivela manifestamente irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 afferma di dover sopportare spese “legali,

giudiziarie, mediche (psicologa di R__________, trasporto fra il domicilio di __________

e quello della madre)” (memoriale, pag. 16). Le spese legali e giudiziarie però

non sono lontanamente quantificate, mentre quelle sanitarie del figlio

rientrano negli “altri costi” previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa

Camera si ispira per prassi consolidata (“Gesundheitspflege”: Amt für Jugend

und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). Che nella fattispecie

esse siano più elevate di quanto le raccomandazioni stimano l'interessato non

pretende.

d) Per

quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante rivendica

il premio della cassa malati e un aumento dell'onere d'imposta,

ciò che farebbe lievitare la somma dai fr. 4075.– mensili calcolata dal

Pretore a fr. 4523.20 (appello pag. 23 seg.). La prima

doglianza è fondata. Il Pretore ha effettivamente omesso il premio della cassa malati (assicurazione obbligatoria

di base), di fr. 195.60 mensili (doc. 15), per altro riconosciuto

dal marito (istanza del 13 aprile 2006, pag. 17). Il fabbisogno minimo di AP 1

passa così a fr. 4270.– mensili (arrotondati). Per contro l'interessata

non motiva affatto la contestazione dell'onere fiscale, stimato dal Pretore in

fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). Essa pretende che nel caso in

cui il figlio fosse affidato al padre tale posta del fabbisogno passerebbe a fr. 450.–

mensili. Come giunga a tale risultato, nondimeno, rimane un'incognita. Carente

di motivazione, al riguardo l'appello si palesa una volta ancora irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Nelle

sue osservazioni all'appello AO 1 critica il costo dell'alloggio (fr. 1550.– complessivi), il premio della cassa malati

(finanziato a suo dire dal datore di lavoro) e il leasing dell'automobile (che

sarebbe scaduto) inseriti nel fabbisogno minimo della moglie, facendo valere

inoltre di avere pagato nel 2006 le imposte a carico di lei. Se non che, nel

memoriale conclusivo del 24 giugno 2008 egli riconosceva una locazione di

fr. 1900.– e imposte per fr. 150.– mensili (pag. 11), senza

pretendere che il premio della cassa malati della moglie fosse assunto in parte

dal datore di lavoro. Nuove, tali argomentazioni sono dunque irricevibili (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC). Quanto al leasing della VW “Golf 2.0 Cabrio”, è

vero che l'ultima rata risale

al maggio del 2007 (doc. S) e che il 20 giugno 2006 AO 1 ha versato alla moglie fr. 4775.–, per pagare una Peugeot “1007” acquistata “in leasing c/o Garage __________ di __________” (dichiarazione

di AP 1, del 20 giugno 2006, acclusa al memoriale conclusivo 24 giugno 2008 del

marito). È possibile dunque che il leasing della VW “Golf” sia scaduto,

ma nulla dimostra che la Peugeot “1007” sia stata definitivamente

comperata con la somma di fr. 4775.– o che il relativo contratto di

leasing si sia nel frattempo estinto. Che poi i costi d'automobile della moglie siano a carico del datore di lavoro (osservazioni

all'appello, pag. 17) non consta. Dal contratto di

lavoro del 7 maggio 2008 (doc. MM) risulta che AP 1 ha sì a disposizione un veicolo

di servizio, ma non che possa usare tale veicolo a spese del datore di lavoro per

trasferte private.

8.

Per

stimare il fabbisogno in denaro di R__________ il Pretore si è fondato sulla tabella

del 2007 correlata alle predette raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 61/2006 pag.

324), deducendo come detto l'assegno familiare (fr. 183.–

mensili fino al 31 dicem­bre 2007, fr. 200.– dopo di allora) e il costo dell'alloggio, inserito per intero nel fabbisogno minimo

del padre (sentenza impugnata, pag. 5). Perché l'assegno familiare sia stato tolto

non è invero dato di capire. Il Pretore adduce di avere detratto l'assegno familiare

anche dallo stipendio di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 4, 15ª riga), ma il reddito di fr. 8750.– netti

mensili da lui

accertato per il 2006 sulla base delle risultanze fiscali in realtà comprende

l'assegno familiare, come include tale prestazione il reddito di fr. 10 345.– netti mensili accertato ai fini del 2007 e del 2008 (sopra, consid.

7a). Nelle circostanze descritte tanto vale reintegrare l'assegno familiare nel

fabbisogno in denaro di R__________, calcolando il contributo alimentare a lui

destinato già comprensivo di tale prestazione.

A ben

vedere andrebbe reintegrato nel fabbisogno in denaro del figlio anche il costo

dell'alloggio (un terzo della locazione effettiva pagata dal genitore

affidatario: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op.

cit., pag. 13 in alto), ma nella fattispecie conviene soprassedere, non risultando

che AP 1 abbia affrontato spese per l'al­loggio di R__________ prima di

avere accettato

l'affidamento provvisionale di quest'ultimo al marito (il 24 aprile 2007). Il

fabbisogno in denaro del bambino va fissato di conseguen­za in fr. 1620.–

mensili fino al 6° compleanno (7 febbraio 2008) e in fr. 1525.– men­sili fino

al 12° compleanno (7 febbraio 2014). Le parti concordano sul fatto, inoltre,

che fino all'intervenuto affidamento del figlio al padre AP 1

avesse

diritto di ricevere, per il figlio, un contributo pari alla metà del fabbisogno

in denaro di lui. Dato che in quel periodo R__________ trascorreva praticamente

la metà della settimana con la madre e l'altra metà della settimana con il

padre, nulla induce a scostarsi da tale chiave di riparto.

9.

Da tutto

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente bilancio familiare:

Dal 1° aprile al 31 dicembre

2006.

(maggiore occupazione

della moglie)

Reddito del

marito (consid. 7a) fr. 8 750.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 1 810.—

fr.

10.

560.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—

Fabbisogno

in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—

fr.

10.

515.— mensili

Eccedenza fr.

45.

— mensili

Metà

eccedenza fr. 22.50

mensili.

Contributo alimentare

per la moglie:

fr.

4270.

– ./. fr. 1810.– + fr. 22.50 = fr. 2 482.50 mensili,

arrotondati

a fr. 2 480.— mensili.

Contributo

alimentare per il figlio:

fr.

1620.

– : 2 = fr.

810.

— mensili.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 (affidamento provvisionale del

figlio al padre)

Reddito del

marito (consid. 7a) fr. 10 345.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 2 495.—

fr.

12.

840.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—

Fabbisogno

in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—

fr.

10.

515.— mensili

Eccedenza fr.

2.

325.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1 162.50 mensili.

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

4270.

– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,

arrotondati a fr.

2.

940.— mensili.

Contributo

alimentare per il figlio:

fr.

1620.

– : 2 = fr.

810.

— mensili.

Dal 1° maggio 2007 al 31

gennaio 2008 (6°

compleanno di R__________)

Reddito del

marito (consid. 7a) fr. 10 345.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 2 495.—

fr.

12.

840.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—

Fabbisogno

in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—

fr.

10.

515.— mensili

Eccedenza fr.

2.

325.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1 162.50 mensili.

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

4270.

– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,

arrotondati a fr.

2.

940.— mensili.

Dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 (maggiore occupazione della moglie)

Reddito del

marito (consid. 7a) fr. 10 345.—

Reddito

della moglie (consid. 7b) fr. 2 495.—

fr.

12.

840.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—

Fabbisogno

in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—

fr.

10.

420.— mensili

Eccedenza fr.

2.

420.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1 210.— mensili.

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

4270.

– ./. fr. 2495.– + fr. 1210.– = fr. 2 985.— mensili.

Dal 1° giugno 2008 in poi

Reddito del

marito (consid. 7a) fr. 10 345.—

Reddito

della moglie (consid. 7b) fr. 4 400.—

fr.

14.

745.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—

Fabbisogno

in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—

fr.

10.

420.— mensili

Eccedenza fr.

4.

325.— mensili

Metà

eccedenza fr. 2 162.50 mensili.

Il marito versa

alla moglie:

fr.

4270.

– ./. fr. 4400.– + fr. 2162.50 = fr. 2 032.50 mensili,

arrotondati

a fr. 2 035.–– mensili.

Sul

contributo alimentare per AP 1 l'appello merita dunque parziale accoglimento,

mentre va accolto appieno – anche oltre le richieste di giudizio – per quanto

attiene al contributo in favore del figlio. Il diritto di filiazione è

governato in effetti dal principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2),

di modo che il giudice di ogni grado chiarisce la fattispecie di propria

iniziativa: egli non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né

tanto meno alle richieste di giudizio (v. anche Wullschleger

in: Schwenzer, FamKommentar Schei­dung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni

generali agli art. 276–293 CC).

10.

AO 1 contesta

il metodo di calcolo sopra applicato, cui ha fatto capo anche il Pretore,

evocando “quanto richiesto e concluso nell'allegato conclusivo e relativo complemento” (osservazioni all'appello,

pag. 15, 16 e 18). Il Pretore ha ritenuto da parte sua che nulla inducesse a distanziarsi

dal calcolo “delle eccedenze” (sentenza

impugnata, pag. 8 in fondo). A ragione. Ove sia giustificata la sospensione della comunione

domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”

(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si

applichi per la fissazione dei contributi, limitandosi a disporre che “i

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il

criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal

reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,

suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).

Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente –

a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata

del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che

durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al

mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per

esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è

costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla

cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un

livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi

vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per

una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una

casa). Comunque sia, spetta al

coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario

dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi

(riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

AO

1.

contesta il citato metodo per il calcolo dei

contributi alimentari, come detto, evocando genericamente il suo memoriale conclusivo

e il relativo complemento. Ciò non è ammissibile. La motivazione

di un appello – o di osservazioni all'appello – deve figurare, sotto pena di nullità, nell'allegato

medesimo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5). Non incombe a questa Camera cimentarsi nella ricerca di eventuali

motivazioni figuranti in memoriali di prima sede. Certo, l'interessato definisce

ingiusto che la moglie benefici del maggior reddito da lui conseguito in pendenza

di causa, ma la critica è insufficientemente motivata. In materia di contributi alimentari fra coniugi non fa stato il principio

inquisitorio. Spettava all'appellato quantificare il tenore di vita dei coniugi

al momento della separazione e rendere verosimile che quello goduto dalla

moglie dopo la fine della vita in comune risulta superiore (o che in costanza

di matrimonio i coniugi vivessero – per ipotesi – sotto i loro mezzi in vista

di una finalità nel frattempo superata). Ancorata a mere asserzioni, la tesi dell'interessato

si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali.

11.

L'appellante censura infine la retribuzione

del perito giudiziario, definendo l'onorario di fr. 6954.– sproporzionato

per un lavoro “decisamente insufficiente e per buona parte confuso”, fondato su

incontri con le parti brevi e condotti in modo inadeguato. A mente sua, inoltre,

il professionista avrebbe esposto un dispendio di tempo eccessivo (appello,

pag. 7). Ora, nella fattispecie il Pretore non risulta avere tassato la nota

professionale del perito (come prescrive l'art. 33 LTG), ma poco importa, giacché

una simile tassazione non impedirebbe in ogni modo alle parti di contestare la

retribuzione dell'esperto appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella

decisione finale (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). In concreto il problema è

un altro. Si può capire infatti che il referto peritale e la delucidazione

scritta non convengano – anzi, dispiacciano – all'appellante, ma ciò non

significa che l'ausiliario della giustizia abbia lavorato male o abbia preteso

un compenso esagerato. Incombe a chi contesta la rimunerazione del perito illustrare

perché l'opera sarebbe incompleta, confusa o contraddittoria, rispettivamente

indicare quante ore sarebbero bastate a un professionista serio e diligente per

assolvere a dovere un mandato analogo. Invano si cercherebbero motivazioni in

tal senso nell'appello.

Nella

fattispecie, per altro, il perito indica di avere dedicato 27 ore alla stesura

del referto e 20 ore e mezzo a quella della delucidazione (note d'onorario del

17.

settembre 2006, di fr. 3888.–, e del 13 febbraio 2007, di fr. 2916.–). Vista

l'ampiezza del compito, non può dirsi ch'egli abbia indugiato particolarmente

nell'esecuzione del mandato. Quanto al compenso orario di fr. 144.–, indicato

dal lic. phil. __________ come minimo tariffario della Federazione Svizzera

delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), esso non appare sicuramente fuori

misura nel caso in esame, tanto meno ove si consideri ch'esso già compren­de le

spese del professionista. Di quanto l'interessata vorrebbe ridurre il compenso

orario dello psicologo e psicoterapeuta, del resto, non è dato di sapere. Su

quest'ultimo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.

12.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante non ottiene né la custodia del figlio né

una diversa disciplina delle relazioni personali (e nemmeno una riduzione della

nota professionale del perito). Essa risulta parzialmente vittoriosa, invece (ancorché

non oltre un terzo della pretesa), sul contributo alimentare per sé. Nell'appello

AP 1 chiedeva in effetti che, andasse il figlio affidato al padre, le fossero

versati contributi ali­mentari di fr. 4198.63

mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 4863.58 mensili dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2007, di fr. 5421.15 per il gennaio del 2008, di fr. 5476.15 mensili dal

1° febbraio al 31 mag­gio 2008 e di fr. 4015.58 dal giugno del 2008

in poi. Infine l'appellante vede maggiorare d'ufficio il contributo per il

figlio (dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007) da fr. 715.– a fr. 810.– mensili.

Tutto ponderato, appare equo dunque chiamarla ad

assumere quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non influisce

apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali (ripartiti a metà) e sulle

ripetibili (compensate) di prima sede, che possono rimanere invariati.

13.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici dati contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale

ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a

questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), giacché contesa davanti alla

Camera non era solo l'entità di contributi alimentari, ma

anche la custodia del figlio e la disciplina delle relazioni personali, controversie

manifestamente prive di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza

impugnata è così riformato:

AO

1 è condannato a versare

anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari:

Dal

1° aprile al 31 dicembre 2006:

fr. 2480.– mensili per la moglie e

fr.

810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.

Dal

1° gennaio al 30 aprile 2007:

fr. 2940.– mensili per la moglie e

fr.

810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.

Dal

1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008:

fr. 2940.– per la moglie.

Dal

1° febbraio al 31 maggio 2008:

fr. 2985.– mensili per la moglie.

Dal

1° giugno 2008:

fr. 2035.– mensili per la moglie.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima

e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2500.–

per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

–o;

–;

–, curatore educativo,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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