11.2008.129
Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio, relazioni personali, contributi alimentari
12 aprile 2010Italiano47 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.129
Data decisione, Autorità:
12.04.2010, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio, relazioni personali, contributi alimentari
AFFIDAMENTO O CUSTODIA DEL FIGLIO
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2008.129
Lugano,
12 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.454 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2006 da
AP 1
(patrocinata da PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato da PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 ottobre 2008 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1979) si sono sposati
a __________ il 14 dicembre 2001. Dal matrimonio è nato R__________, il 7 febbraio 2002. Il marito è
consulente assicurativo alle dipendenze della __________, Agenzia principale __________,
a __________; la moglie era ricezionista a tempo parziale per la __________ e aveva
lavorato in precedenza come educatrice (senza diploma) per la Fondazione __________
di __________. Il 3 aprile 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale
per ottenere l'autorizzazione a
vivere separata, l'affidamento
del figlio (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per
sé di fr. 1736.85 mensili e uno per il figlio compreso tra fr. 1533.– e
fr. 1831.– mensili. Identiche richieste essa ha formulato già in via provvisionale.
Con decreto cautelare
emesso il 4 aprile 2006 senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale
al marito, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno)
e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili
per la moglie, oltre a uno di fr. 1533.– mensili per il figlio. Il 13
aprile 2006 AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ B. Con istanza a tutela dell'unione coniugale di quello stesso 13 aprile
2006 AO 1 ha chiesto egli medesimo al Pretore l'autorizzazione a vivere separato, l'attribuzione dell'alloggio
coniugale e l'affidamento del
figlio (riservato il diritto di visita materno), offrendo alla moglie un contributo
alimentare di fr. 1450.– mensili. In subordine egli ha proposto l'affidamento del figlio alla madre, purché questa
continuasse ad abitare nell'alloggio
coniugale e il figlio frequentasse la scuola dell'infanzia di __________, offrendo in tal caso un contributo alimentare
di fr. 1540.– mensili per la convenuta e uno di fr. 1000.– mensili per
il figlio (assegni familiari compresi). Identiche domande egli ha avanzato già in
via provvisionale. Statuendo l'indomani
inaudita parte, il Pretore ha “sospeso” in via cautelare gli effetti del decreto
emanato il 4 aprile 2006 fino al contraddittorio previsto il 24 aprile seguente.
C. All'udienza del 24 aprile 2006, indetta per la
discussione cautelare e delle due istanze, le parti hanno confermato in sintesi
Fatti
i loro punti di vista. Al termine dell'udienza il Pretore ha modificato il
decreto cautelare del 4 aprile 2006, affidando il figlio al padre ogni
settimana dal sabato alle ore 18 fino al mercoledì alle ore 12 e alla madre ogni
settimana dal mercoledì alle 12 fino al sabato sera (fino alla domenica sera,
una volta ogni quindici giorni). L'istruttoria è cominciata immediatamente e il 6 giugno 2006 il
Pretore ha incaricato il lic. phil. __________, psicologo e psicoterapeuta, di valutare
l'idoneità delle parti a esercitare
la custodia parentale e di esprimersi sulla disciplina delle relazioni personali tra il figlio e il genitore non affidatario.
D. Adito
da AO 1 il 12 giugno 2006, con decreto cautelare del 13 giugno 2006 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha modificato il decreto del 24
aprile 2006 per consentire a ciascun genitore di trascorrere ogni quindici
giorni un intero fine settimana
con il figlio. Il 17 settembre 2006 lo psicologo e
psicoterapeuta ha consegnato il suo referto, che ha delucidato il 13 febbraio
2007 per scritto. Il 15 marzo 2007 AP 1 ha chiesto di dichiarare nulli –
subordinatamente di annullare – tanto il referto quanto la delucidazione scritta. Con istanza cautelare del 12 aprile
2007 AO 1 ha rivendicato l'affidamento
del figlio (riservato il diritto di visita materno), rifiutando qualsiasi contributo
alimentare alla moglie. A un'udienza
del 24 aprile 2007, indetta per la discussione di tale istanza, i coniugi hanno
convenuto l'affidamento provvisionale di R__________ al
padre (riservato il diritto di visita della madre), un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili per la moglie, uno di
fr. 200.– mensili per il figlio, l'istituzione di un sostegno psicologico per
quest'ultimo e la nomina di un curatore educativo, incaricato di organizzare i
rapporti personali tra il figlio e il genitore non affidatario.
E. L'istruttoria è terminata il 26 maggio 2008. Il
1° giugno successivo AP 1 ha cominciato a lavorare a tempo pieno per la __________
di __________ nella promozione e vendita di sigarette “__________”. Alla discussione finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 1° luglio
2008, AP 1 ha chiesto una volta ancora di dichiarare nulli – subordinatamente
di annullare – il referto e la delucidazione scritta dello psicologo e
psicoterapeuta (con le relative note d'onorario), ha rivendicato l'affidamento del figlio (riservato il
diritto di visita paterno), proponendo in subordine l'affidamento congiunto, e ha sollecitato un contributo alimentare per
sé (decrescente da fr. 4000.– a fr. 2800.– mensili), oltre a uno per
il figlio (scalare da fr. 1000.– a fr. 1630.– mensili). Nel suo memoriale
conclusivo del 24 giugno 2008, integrato il 12 agosto 2008 su fatti nuovi addotti
dalla moglie, AO 1 ha chiesto l'affidamento di R__________ (riservato il diritto di visita materno)
e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili
dall'aprile al dicembre del
2006 (fr. 1000.– dal gennaio del 2007 al maggio del 2008), oltre a un
contributo per il figlio di fr. 450.– mensili dall'aprile del 2006 al marzo del 2007. Il 1°
settembre 2008 AP 1 si è trasferita da __________ a __________.
F. Statuendo
il 24 settembre 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione
coniugale al marito, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato il diritto di visita della madre in un fine settimana ogni quindici giorni,
dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle 18 e in una sera
infrasettimanale, dal termine della scuola fino alle ore 20, ha confermato la curatela
educativa e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili
dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1°
gennaio 2007 al 31 gennaio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1°
febbraio al 31 maggio 2008 e
di fr. 1000.– mensili da allora in poi, oltre a un contributo alimentare per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile
2006 al 30 aprile 2007 (la metà del fabbisogno in denaro fino al momento in cui
il figlio non gli è stato affidato). La tassa di giustizia di fr. 900.– e
le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 ottobre 2008 nel
quale chiede che il referto peritale e la delucidazione scritta siano
dichiarati nulli, subordinatamente siano annullati (insieme con le note d'onorario
dello psicologo e psicoterapeuta), che il figlio sia affidato a lei (riservato il
diritto di visita paterno), che il contributo alimentare per lei sia fissato in
un importo compreso tra fr. 3915.58 e fr. 5376.15 mensili e quello
per il figlio in fr. 717.50 mensili dall'aprile del 2006 all'aprile
del 2007, rispettivamente in fr. 1325.– mensili dal passaggio in giudicato
della sentenza di appello. Subordinatamente essa propone l'affidamento di R__________ al padre
(riservato il suo diritto di visita, in particolare ogni settimana dalla
domenica alle ore 10 fino al martedì mattina, quando inizia la scuola, e il mercoledì
dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre quando inizia la scuola) e contributi
alimentari per sé compresi tra fr. 4015.58 e fr. 5476.15 mensili. Nelle sue
osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.
CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361
segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991
pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel
termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Le
parti richiamano tre altri fascicoli processuali che le riguardano. Tutti e tre
i carteggi figurano regolarmente agli atti. Alle sue osservazioni del 10 novembre
2008.
AO 1 acclude inoltre una lettera scritta al Pretore il 10 novembre 2008 da
__________ e __________, i quali si dichiarano disposti a tenere il figlio, nel
caso in cui questi fosse affidato a __________, “in caso di necessità, ma non che debba essere una situazione
abituale o regolare”. Ancorché
nuovo, il documento concerne R__________ ed è proponibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione
(DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294;
Rep. 1995 pag. 146). Di esso si potrà dunque tenere conto.
3.
Dal
profilo formale l'appellante contesta anzitutto la validità del noto referto peritale
e della delucidazione scritta, rimproverando allo psicologo e psicoterapeuta di
avere raccolto documenti senza l'autorizzazione del giudice (appello, pag. 5
seg.). Nella sentenza impugnata il Pretore è stato di altro avviso, già per il
fatto che l'istanza del
15.
marzo 2007 con cui AP 1 censurava la validità del referto e della
delucidazione risultava tardiva (sentenza impugnata, pag. 7). Ora, un perito esegue
i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa; se
necessario, egli può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori
prove nel rispetto del contraddittorio (art. 249 cpv. 2 CPC). Una
perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per principio,
nulla (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel
processo civile, in: Rep. 1994 pag. 167; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.1997.30 del 24 agosto 1998, consid. 3a). La regola
tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire una perizia sullo stato psicofisico
di una persona a fini di interdizione, per esempio, la consultazione di
specialisti del ramo e della documentazione clinica da parte dell'esperto “corrispondono
senz'altro al mandato peritale” (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001
del 16 luglio 2001, consid. 4a).
Nella
fattispecie __________ ha elencato in modo puntuale gli elementi su cui si è
fondato ai fini del referto, del 17 settembre 2006 (act. X, pag. 1), e della
delucidazione scritta, del 13 febbraio 2007 (act. XIII: pag. 1 e 6). Tra di
essi figuravano anche documenti che la legale di AO 1 aveva accluso a una lettera
del 25 agosto 2006 inviata al Pretore (perizia, pag. 1).
Certo, su quegli allegati AP 1 non ha avuto occasione di esprimersi. Essa è
venuta a sapere però che tali documenti erano serviti per l'elaborazione della
perizia al più tardi quando si è vista notificare il referto, nel settembre del
2006.
Eppure il 12 ottobre 2006 essa ha formulato domande di delucidazione
peritale senza nulla eccepire, passando in tal modo ad atti successivi e precludendosi
ulteriori contestazioni (art. 143 cpv. 2 CPC). L'appellante asserisce di avere scoperto solo al momento in cui ha
ricevuto la delucidazione scritta del 13 febbraio 2007 che il perito aveva adoperato
la lettera del 25 agosto 2006 e i relativi allegati. Non è vero. Il perito aveva
indicato con precisione già nel referto del 17 settembre 2006 i documenti di
cui si era valso, fra cui l'“incarto
del 25.08.2006 avv. PA 2 comprendente vari documenti, tra cui la dichiarazione
del 24.08.2006 (disp. famigliari
a prendersi cura di R__________)” (perizia, pag. 1). E l'appellante non dice perché
in tali condizioni essa non abbia reagito con sollecitudine. Ciò premesso, nulla
osta all'ammissibilità dei referti, per altro
evocati
dalla stessa AP 1 nell'appello (pag. 13 al centro e in basso, pag. 15 al centro
e in fondo).
4.
Sempre
dal profilo formale l'appellante
afferma che il Pretore
avrebbe dovuto sentire R__________, il quale al momento in cui è
stata pronunciata la sentenza aveva sei anni compiuti (appello pag. 10). Il
Pretore ha motivato nondimeno la rinuncia all'ascolto, spiegando di avere
voluto evitare al figlio “per l'ennesima
volta (…) pressioni del tutto inopportune”, come
consigliava la psicologa e psicoterapeuta di R__________
(sentenza impugnata pag. 8). Con tale motivazione l'appellante
non si confronta. Che tale psicoterapeuta abbia espresso parere negativo a un'audizione
del figlio, soggetto a troppe sollecitazioni psicologiche, è un dato di fatto (lettera 17 settembre 2008 di __________ al Pretore). Né motivi particolari inducevano a disattendere simile raccomandazione,
il curatore educativo avendo confermato ancora quattro mesi prima dell'emanazione
della sentenza che le relazioni tra genitori e figlio funzionavano
correttamente, il bambino non manifestando difficoltà a stare con l'uno o con l'altro
(verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). In definitiva, pertanto, se ha rinunciato
all'audizione, il Pretore ha agito nell'interesse psicofisico del piccolo.
5.
La
prima misura litigiosa a tutela dell'unione coniugale verte sull'affidamento del figlio al padre. Il Pretore
ha motivato tale decisione, sottolineando ch'essa è non solo conforme alle
risultanze della perizia, ma sorretta anche da altri fattori, come il luogo in
cui R__________ ha continuato ad abitare dopo la separazione dei genitori e la “rete sociale” in cui il bambino è inserito ad __________. Per contro, ha
soggiunto il primo giudice, il comportamento della madre non appare scevro di “una certa improvvisazione” e l'affidamento congiunto risulta
inattuabile. Anzi, nessuno dei due coniugi “sembra avere i mezzi (o la
volontà) di favorire fattivamente i contatti con l'altro”. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha privilegiato
così l'affidamento al padre “perché
complessivamente le condizioni quadro in cui [egli] si muove sono un po' meno peggio rispetto a quelle in cui versa
la moglie e, soprattutto, risparmiano al minore nuovi sconvolgimenti” (sentenza
impugnata, pag. 7).
a) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che, qualora i coniugi abbiano figli
minorenni, il giudice prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si
scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza
per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia,
determinante rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse
del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione
– come fa il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene
del minorenne, in specie appurare quale sia il genitore con la maggiore
disponibilità di tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202
consid. 3b), rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità
(DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008, consid. 4 con richiami).
b) L'appellante sostiene che l'affidamento di un figlio può sempre essere modificato,
anche se in pendenza di causa il figlio è rimasto con l'altro genitore. A suo
parere inoltre i rapporti sociali e scolastici del figlio ad __________ non sono
determinanti, giacché al momento in cui il Pretore ha statuito R__________ aveva
appena cominciato a frequentare le elementari e molti bambini cambiano scuola
senza per ciò soffrirne. L'appellante soggiunge che un affidamento a lei medesima
non sconvolgerebbe la “rete
sociale” del figlio, il quale
potrebbe conservare le relazioni con amici e parenti ad __________ durante gli
ampi diritti di visita esercitati dal padre. Essa respinge poi ogni addebito di
improvvisazione: difende il trasferimento a __________ (a suo dire già previsto
al momento della separazione, ma non andato a buon fine) siccome motivato dal
desiderio di essere più vicina al fratello e alla cognata, nega di avere
incontrato problemi con il trasloco a __________ e rigetta ogni responsabilità per
quanto riguarda le difficoltà emerse nell'organizzare le vacanze del figlio.
Infine essa definisce irrilevante l'impossibilità di un affidamento congiunto ai fini del giudizio (appello,
pag. 7 segg.).
c) Nella
fattispecie il Pretore ha affidato R__________ al padre non perché questi l'aveva avuto in custodia più a lungo durante
la causa, ma perché dopo la separazione dei genitori il bambino ha quasi sempre
vissuto ad __________, dove abita il padre, dove si trovano i suoi amici e dove
risiedono i parenti. Si può convenire che i problemi – cui accenna di scorcio il
Pretore – sorti in concomitanza con il primo trasloco dell'appellante e con l'organizzazione delle vacanze del figlio
siano poco significativi e che l'impossibilità di un affidamento congiunto non è un criterio – in sé
– per affidare il figlio all'uno
o all'altro genitore. Tanto
meno ove si consideri che nel caso specifico le capacità parentali delle parti sono
equivalenti (perizia, pag. 5 e 6 in basso;
delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto di __________
del 29 marzo 2008, pag. 2 in alto; verbale di udienza del 16 maggio 2008, pag.
1). Sta di fatto che a parità di idoneità e di disponibilità personale l'affidamento di R__________ al padre rispetta
il criterio della stabilità (DTF
111.
II 227 consid. 2; Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 90 ad art. 176
CC). __________ è il paese in cui si trova l'abitazione coniugale, in cui R__________ è cresciuto,
in cui vive con il padre (per il quale nutre un forte attaccamento: perizia, pag.
7), in cui ha frequentato la scuola per l'infanzia (istanza del 23 agosto 2006 di AO 1 e ordinanza del 25
agosto 2006), in cui segue le elementari e in cui abitano
parenti che possono prendersi cura di lui. La scelta del
Pretore appare dunque ragionevole.
d) Assume
l'appellante che affidare a lei
il figlio è in realtà la soluzione migliore per la tenera età di R__________
(quattro anni al momento in cui è iniziata la causa), ma anche perché la professione
e le attività sportive non lasciano alcuna disponibilità di tempo al padre, mentre
lei lavora solo a tempo parziale, ha orari compatibili con quelli scolastici, è
educatrice di formazione, accudiva al figlio già durante la vita in comune, può
fare assegnamento sulla propria famiglia paterna, sul fratello, sulla cognata, su
persone di fiducia, è disposta a ridurre il suo grado d'occupazione ed è sempre
stata d'accordo con l'affidamento congiunto, osteggiato ora dal marito (appello,
pag. 10 a 13).
Non
si disconosce che all'inizio
della procedura R__________ aveva solo quattro anni. Non bisogna dimenticare
tuttavia che in pendenza di causa i genitori hanno raggiunto accordi provvisionali sull'affidamento e che la questione è
divenuta litigiosa solo quando, nei memoriali
conclusivi, le parti hanno avanzato richieste contrastanti. Nemmeno si deve
trascurare che il perito giudiziario, il quale ha sentito il bambino, ha auspicato
l'affidamento al padre. Ciò posto, è pacifico che AO 1
lavori a tempo pieno e svolga attività sportive (gioca a disco su ghiaccio ed è
commissario tecnico della squadra ____________________ __________). Egli però è
autonomo nel programmare i suoi impegni professionali (dichiarazione
di __________, del 25 agosto 2006, acclusa a una lettera inviata dal marito
alla Pretura il 25 agosto 2006) e l'attività sportiva non può dirsi esagerata (un
allenamento la settimana e dieci partite durante la stagione agonistica, più una
serata mensile in qualità di commissario tecnico: interrogatorio formale: verbale
del 16 maggio 2008, pag. 4). AO 1 può contare
inoltre
sull'aiuto di sua madre, della suocera, di __________ e di __________
(interrogatorio formale: verbale citato, pag. 4; deposizioni di __________ e di
__________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 seg.;
dichiarazione 24 agosto 2006 dei parenti della moglie acclusa alla lettera 25
agosto 2006 del marito alla Pretura), per tacere di una baby-sitter (rapporto
29.
marzo 2008 di __________, pag. 2).
Quanto
a AP 1, le sue capacità genitoriali non sono in discussione (perizia, pag. 6 in
basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29
marzo 2008 di __________, pag. 2 in alto), come non è
in discussione il suo ruolo in famiglia prima della separazione o la sua
disponibilità a ridurre l'attività lavorativa. L'affidamento del figlio a lei
comporterebbe nondimeno, per forza di cose, il trasferimento di R__________ a __________,
l'iscrizione a un'altra scuola e l'inserimento del bambino in un altro
ambiente. Non è chiaro poi chi si occuperebbe del figlio quando l'appellante è
al lavoro, ancorché l'interessata affermi di poter conciliare i suoi orari (riducendo
il grado d'occupazione) con quelli scolastici. __________ e __________ hanno sì
dichiarato di potersi occupare di R__________, ma solo in caso di necessità (lettera
del 10 novembre 2008 annessa alle osservazioni del 10 novembre 2008). Tutto ciò
senza scordare che il perito ha ritenuto l'affidamento alla madre meno
favorevole, per il figlio, di quello al padre. E un giudice non può scostarsi da risultanze peritali senza motivi determinanti, senza
che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto.
Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il
giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Se mai,
ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli
atti sulla base del suo solo convincimento (sentenza del Tribunale federale del
12.
agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato
in: SJ 119/1997 pag. 58).
e) L'appellante
rimprovera al marito di ignorare o “modellare” la realtà che lo circonda, ora
relativizzando i problemi coniugali, ora negando quelli del figlio e il suo bisogno
di aiuto, ora proiettando su R__________ paure infondate. Il che indizierebbe la sua inidoneità genitoriale, mentre lei ha
sempre affrontato senza tema i problemi suoi e del figlio. Non per caso – essa epiloga
– nel referto il perito ha dedicato molto più spazio al suo vissuto che a quello
del marito (appello, pag. 13 a 16). L'argomentazione non può essere condivisa. Diversamente
da quanto l'interessata opina, in concreto le capacità educative di AO 1 sono accertate,
tant'è che il rapporto di lui con il figlio è solido (perizia,
pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag. 2 in alto; verbale del 16
maggio 2008, pag. 1). Tensioni sussistono invero fra i coniugi, che davanti al perito
e al curatore non hanno mancato di biasimarsi a vicenda (perizia, pag. 6;
delucidazione scritta, pag. 1, 2 e 7; rapporto 29 marzo 2008 di __________). La
renitenza di AO 1 preclude inoltre un'eventuale custodia alternata. Ciò non
significa tuttavia che l'affidamento al padre sia meno indicato, per il bene
del figlio, rispetto all'affidamento rivendicato dalla madre.
f) Infine
l'appellante ribadisce che solo
vivendo regolarmente con lei il figlio “potrà avere un'immagine
positiva di entrambi i genitori e di conseguenza di sé stesso”. Essa torna sull'età di R__________
e sulle cure da lei prestate al figlio durante la vita in comune, contesta la “rete sociale” di appoggio riconosciuta dal Pretore al marito (che non sarebbe
stata approfondita) e pretende di poter garantire stabilità al figlio e risparmiargli
spostamenti “da una casa all'altra
in quel di __________” grazie all'aiuto della cognata e alla riduzione dei suoi orari di lavoro (appello,
pag. 16 seg.). La tesi non appare provvista di consistenza. Intanto non è dato
di capire su quali risultanze l'interessata fondi la prognosi circa lo sviluppo
psichico del figlio: dagli atti si evince piuttosto che entrambi i genitori hanno
un ottimo rapporto con lui e sono capaci di occuparsene (rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag.
2). Quanto all'età e al bene di
R__________, già si è visto che l'affidamento al padre risponde alle conclusioni del perito e assicura
al minorenne stabilità nelle relazioni (sopra, consid. c). Non sussistono – è
vero – accertamenti specifici sull'idoneità a occuparsi del bambino per quel che riguarda la madre dell'appellante, le zie e la suocera, ma ai loro
servigi i coniugi già avevano fatto ricorso in precedenza (e ancora in corso di
causa), quando non potevano accudire personalmente al figlio (deposizioni di __________
e di __________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 e 5). E ciò non ha dato
adito a perplessità o dubbi sulle capacità personali di quei parenti (rapporto
citato, pag. 2). Anche al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.
6.
La
seconda misura contesa a protezione dell'unione coniugale riguarda la
disciplina delle relazioni con il figlio. L'appellante si duole che il Pretore
di non abbia motivato tale regolamentazione e abbia fissato un diritto di
visita minimo inattuabile. Inoltre chiede di poter incontrare il figlio dalla
domenica alle ore 10 fino al martedì mattina e dal mercoledì sera fino al giovedì
mattina (appello, pag. 17 a 19). Nella sentenza impugnata il Pretore ha conferito
a AP 1 “il più ampio diritto
alle relazioni personali che i coniugi sono tenuti a concordare di volta in
volta tenendo in considerazione i desideri e i bisogni del figlio” (dispositivo n. 5). In caso di mancato accordo
egli ha garantito alla madre il diritto di visita abitualmente previsto dalla prassi
ticinese (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), senza la settimana ogni biennio durante
le vacanze di Ognissanti, ma con una sera infrasettimanale “dopo la scuola (rispettivamente dalle 17)” fino alle ore 20, riservati
eventuali accordi “che i coniugi, a dipendenza degli impegni lavorativi di ognuno,
potranno negoziare con il curatore” (sentenza impugnata,
pag. 8).
Che il
diritto di visita stabilito dal primo giudice sia carente di motivazione o
inattuabile non può dirsi: il Pretore ha lasciato alle parti completa libertà d'intesa
sulle relazioni con il figlio, assicurando a AP 1 in caso di disaccordo il
diritto di visita che questa Camera riconosce generalmente a coniugi non
affidatari. Ciò che la moglie potrebbe lamentare è, se mai, l'impossibilità soggettiva di conciliare la
disciplina sussidiaria stabilita dal primo giudice con le proprie esigenze
professionali. Al riguardo, però, essa omette ogni
indicazione sugli orari di lavoro. È possibile ch'essa
debba svolgere lavori serali o fuori ufficio. Se non che, per sua stessa
ammissione la partecipazione a manifestazioni sarebbe “nell'ordine di una volta al mese d'estate e una volta
ogni
quattro mesi d'inverno” (interrogatorio
formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 3). Mal si comprende pertanto come il
diritto di visita quindicinale dal venerdì alla domenica sera o quello
infrasettimanale del mercoledì (dalle ore 17 alle 20) possa interferire con i
suoi impegni professionali (senza dimenticare che, dandosi disaccordo delle
parti sull'una o l'altra necessità straordinaria, essa potrà sempre chiedere l'intervento
del curatore
educativo).
Del
resto, non fosse attuabile il diritto di visita sussidiario fissato dal Pretore,
ancor meno praticabile parrebbe quanto l'interessata chiede, ossia di avere con
sé il figlio ogni settimana dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina,
quando inizia la scuola, e il mercoledì dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre
quando inizia la scuola. A parte il fatto che nulla rende verosimile una disponibilità
di tempo tanto estesa da parte sua (né la sicura presenza di ausiliari che
potrebbero esserle d'appoggio), una regolamentazione del genere obbligherebbe
il figlio a continue trasferte da __________ a __________, per lo meno durante
il calendario scolastico. Si tratta di un ritmo serrato, a lungo termine faticoso,
che le circostanze non impongono e che non appare nell'interesse del bambino.
Per di più, esso non consentirebbe al figlio di trascorrere un intero fine
settimana con nessuno dei due genitori. Ne segue che, in definitiva, non soccorrono
i presupposti per modificare la decisione del Pretore nemmeno sulle relazioni
personali tra madre e figlio.
7.
L'appellante impugna anche il contributo alimentare per sé e quello per
R__________ (fino al 24 aprile 2007, quando è stato pattuito l'affidamento provvisionale
al padre). A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in
fr. 8750.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 4880.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1900.–,
premio della cassa malati fr. 269.10, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.–, assicurazione
dell'automobile
fr. 182.95, imposta di circolazione fr. 74.10, rate di un mutuo privato
contratto presso il __________ fr. 719.–, onere fiscale fr. 450.–). Quanto
alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato
le entrate in fr. 1810.– netti
mensili nel 2006, in fr. 2495.– dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio
2008.
e in fr. 4400.– dopo di allora, definendone il fabbisogno minimo in
fr. 4075.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1900.–,
premio della cassa malati fr. 148.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.–,
assicurazione dell'automobile
fr. 125.–, imposta di circolazione fr. 33.50, leasing dell'automobile fr. 536.10, onere fiscale
fr. 200.–).
Relativamente
al fabbisogno in denaro di R__________, il Pretore l'ha stimato in
fr. 1975.– fino al 6° compleanno e in fr. 1880.– fino al
12° compleanno, salvo dedurre da tali importi il costo dell'alloggio
(compreso interamente nel fabbisogno minimo del padre) e l'assegno familiare riscosso da AO 1 (fr. 183.–
mensili fino al 31 dicembre 2007 e fr. 200.– dopo di allora). Sulla
base di tali dati egli ha obbligato il marito, in definitiva, a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili dal 1° aprile al
31.
dicembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1° gennaio al
31.
gennaio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1° febbraio 2008 al 31 maggio
2008.
e di fr. 1000.– mensili da allora in poi, più un contributo alimentare
per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007
(sentenza impugnata, pag. 4, 5 e 9).
a) A
parere dell'appellante il reddito del marito eccede nettamente
fr. 8750.– mensili, ove si consideri che AO 1 ha percepito fr. 11 749.27 netti mensili
nel 2006 e fr. 13 763.16 netti mensili nel 2007, come pure nel 2008. Essa sottolinea
che nel 2006 il marito ha guadagnato fr. 140 991.25 (di cui
fr. 11 942.40 a titolo di spese di rappresentanza) e nel 2007/ 2008 fr. 24 166.75 annui più
che nel 2006 (appello, pag. 19 a 21). Nella sentenza impugnata il Pretore ha
constatato che, in effetti, AO 1 ha guadagnato fr. 11 750.– netti mensili nel 2006, fr.
12.
230.–
netti mensili nel 2007 e altrettanti nel 2008, ma ha ritenuto che da tali introiti
andasse detratto il rimborso delle spese di rappresentanza, stimate dal fisco
in fr. 3000.– mensili. Onde, in definitiva, un reddito di fr. 8750.– netti
mensili (quello accertato dal fisco), fermo restando tuttavia che dal fabbisogno
minimo di lui andavano stralciate le spese di cui l'autorità tributaria aveva
già tenuto conto nella deduzione di fr. 3000.– mensili (posteggio e pasti fuori
casa), così come l'assegno
familiare (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).
Il
reddito di fr. 8750.– netti mensili si riconduce, in altri termini, all'apprezzamento esercitato dal Pretore nell'ambito
della procedura sommaria che governa le misure a protezione dell'unione
coniugale. Per un verso, infatti, il primo giudice si è attenuto alla
valutazione dell'autorità tributaria, che a AO 1 aveva riconosciuto deduzioni dal
reddito per spese professionali
di fr. 36 000.– annui
(incarto fiscale richiamato, distinta “spese
professionali per tassazione 2006”); per altro verso egli ha stralciato dal fabbisogno del marito le
spese professionali già considerate dal fisco (come pure l'assegno familiare, destinato a R__________).
L'appellante non contesta tale ragionamento. Anzi, sugli
oneri professionali partitamente riconosciuti dall'autorità tributaria – e dal
Pretore – non spende una parola (sebbene si tratti sostanzialmente delle
stesse deduzioni che i coniugi avevano dichiarato al fisco nel 2005),
limitandosi ad affermare in modo generico che le spese
di rappresentanza rifuse al marito dal datore di lavoro sono “notoriamente superiori alle spese effettive”. L'asserto si esaurisce tuttavia nella sua apoditticità. L'appellante
soggiunge che un rimborso delle spese a forfait “è considerato quale parte
integrante del salario”, ma dimentica che ciò è vero nella misura in cui le spese
del dipendente non appaiano verosimili (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3;
Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). E nella fattispecie il fisco (con
il Pretore) ha ritenuto verosimili quelle spese fino a concorrenza di fr. 36 000.– annui.
L'appellante
ribadisce che, comunque sia, lo stipendio percepito da AO 1 nel 2007 e nel
2008.
è più alto di quello accertato dal Pretore ai fini del 2006. Su questo
punto essa ha ragione. Il reddito di un lavoratore
dipendente è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c).
Il Pretore medesimo avendo constatato che AO 1 ha guadagnato fr. 13 763.16 netti
mensili nel 2007 e nel 2008 rispetto ai fr. 11 749.27 netti mensili nel 2006 (sentenza
impugnata pag. 4 in alto), non v'è motivo di fondarsi sulle risultanze del 2006
ai fini del 2007 e del 2008. Dopo il 2006 le entrate del marito andrebbero
accertate così in fr. 10 763.16 netti mensili (doc. 31), già dedotte, in mancanza di dati più
recenti (che incombeva all'interessato addurre), le spese professionali di fr.
3000.
– mensili. D'altro lato AO 1 fa notare a ragione che la gratifica di fr. 5000.– compresa nel suo reddito del 2007 è un'indennità eccezionale, ricevuta per il
decimo anno di servizio (osservazioni all'appello, pag. 15). Un'elargizione straordinaria,
percepita una tantum, non va considerata come reddito abituale. Dal
gennaio del 2007, pertanto, il reddito determinante di AO 1 risulta di
fr. 10 345.– netti mensili (arrotondati).
b) Sostiene
l'appellante che il suo reddito
tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 non ha superato fr. 1378.87 netti mensili
e quello dal giugno del 2008 fr. 4300.– netti mensili (appello, pag. 21). Mancando
dati sullo stipendio percepito da AP 1 tra il febbraio e il maggio del 2008, il
Pretore ha stimato il guadagno di lei in fr. 2495.– netti mensili (pari a
quello medio del 2007), accertando quello a decorrere dal 1° giugno 2008 in
fr. 4400.– (sentenza impugnata, pag. 4). L'opinione del Pretore resiste
alla critica. Sul reddito conseguito dall'appellante fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 nulla figura agli
atti, tranne un conteggio del gennaio del 2008 dal quale si evince uno
stipendio netto di fr. 1378.87. Sia come sia, l'appellante non spiega perché dal 1° gennaio al 31 maggio 2008 il
reddito imputatole dal Pretore (pari a quello medio dell'anno prima) non fosse più
alla sua concreta portata, non fosse più compatibile con la sua situazione personale (età, stato di salute,
formazione professionale) o non fosse più conseguibile sul mercato del lavoro.
Né risulta che – per avventura – l'appellante sia stata licenziata o abbia
dovuto ridurre il grado d'occupazione. Anzi, come sottolinea il Pretore, dal maggio
del 2007 AP 1 era finanche sgravata dalla cura e dall'educazione del figlio.
Quanto al reddito conseguito dopo il 1° giugno 2008, l'appellante
lo reputa non superiore a fr. 4300.– netti mensili, facendo valere oneri
sociali del 15% sul salario lordo. Il fatto è ch'essa non spiega perché il Pretore sarebbe
caduto in errore riconoscendole deduzioni per fr. 600.–
e non per fr. 700.– mensili, né il contratto di lavoro fornisce ragguagli (doc.
MM). Si ricordi che solo i contributi AVS/AI/IPG e AD sono fissati per legge.
Gli altri dipendono da contratti stipulati dal datore di lavoro con assicuratori
autorizzati (o con l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni),
rispettivamente stabiliti in regolamenti di istituti di
previdenza (art. 58 segg., 91 cpv. 2 e 92 cpv. 6 LAINF, art. 11 e 66 cpv. 3 LPP).
Anche al riguardo l'appello è destinato
pertanto all'insuccesso.
c) Circa
il fabbisogno minimo di AO 1 (fr. 4880.– mensili
calcolati dal Pretore), l'appellante asserisce che i costi
d'automobile (assicurazione e
imposta di circolazione) potrebbero entrare in linea di conto solo se al marito
non fossero riconosciute spese di rappresentanza e che il carico fiscale di lui
sarebbe congruo solo se il
figlio le fosse affidato. In caso contrario il fabbisogno
minimo del coniuge sarebbe di fr. 4373.10 mensili (appello, pag. 22).
Sull'affidamento del figlio non giova
tornare (sopra, consid. 5). Il minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1250.– mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno
minimo di AO 1 è dunque corretto (FU 2/2001 pag. 74 I n. 2).
Quanto ai costi d'automobile, a
ragione l'appellante chiede di
stralciarli dal fabbisogno minimo, il premio dell'assicurazione per la responsabilità civile e l'imposta di circolazione essendo già inclusi
nelle spese di trasporto ammesse dall'autorità tributaria
(fr. 19 480.–: incarto fiscale richiamato, distinta “spese professionali per
tassazione 2006”). Il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto così a
fr. 4625.– mensili (arrotondati). Relativamente alle imposte, l'interessata non spiega invece sulla base di quali fattori l'onere
fiscale del marito risulterebbe di soli fr. 200.– mensili. Nel 2006 AO 1 ha
pagato imposte per fr. 605.– mensili complessivi, pur beneficiando già di una
parziale deduzione per il figlio a carico (incarto fiscale richiamato,
tassazione del 13 febbraio 2008). Mal si intravede perciò come l'onere
tributario potrebbe essere sceso a fr. 200.– mensili nel 2007. Inadeguatamente
motivato, al proposito l'appello si rivela manifestamente irricevibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 afferma di dover sopportare spese “legali,
giudiziarie, mediche (psicologa di R__________, trasporto fra il domicilio di __________
e quello della madre)” (memoriale, pag. 16). Le spese legali e giudiziarie però
non sono lontanamente quantificate, mentre quelle sanitarie del figlio
rientrano negli “altri costi” previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa
Camera si ispira per prassi consolidata (“Gesundheitspflege”: Amt für Jugend
und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). Che nella fattispecie
esse siano più elevate di quanto le raccomandazioni stimano l'interessato non
pretende.
d) Per
quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante rivendica
il premio della cassa malati e un aumento dell'onere d'imposta,
ciò che farebbe lievitare la somma dai fr. 4075.– mensili calcolata dal
Pretore a fr. 4523.20 (appello pag. 23 seg.). La prima
doglianza è fondata. Il Pretore ha effettivamente omesso il premio della cassa malati (assicurazione obbligatoria
di base), di fr. 195.60 mensili (doc. 15), per altro riconosciuto
dal marito (istanza del 13 aprile 2006, pag. 17). Il fabbisogno minimo di AP 1
passa così a fr. 4270.– mensili (arrotondati). Per contro l'interessata
non motiva affatto la contestazione dell'onere fiscale, stimato dal Pretore in
fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). Essa pretende che nel caso in
cui il figlio fosse affidato al padre tale posta del fabbisogno passerebbe a fr. 450.–
mensili. Come giunga a tale risultato, nondimeno, rimane un'incognita. Carente
di motivazione, al riguardo l'appello si palesa una volta ancora irricevibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Nelle
sue osservazioni all'appello AO 1 critica il costo dell'alloggio (fr. 1550.– complessivi), il premio della cassa malati
(finanziato a suo dire dal datore di lavoro) e il leasing dell'automobile (che
sarebbe scaduto) inseriti nel fabbisogno minimo della moglie, facendo valere
inoltre di avere pagato nel 2006 le imposte a carico di lei. Se non che, nel
memoriale conclusivo del 24 giugno 2008 egli riconosceva una locazione di
fr. 1900.– e imposte per fr. 150.– mensili (pag. 11), senza
pretendere che il premio della cassa malati della moglie fosse assunto in parte
dal datore di lavoro. Nuove, tali argomentazioni sono dunque irricevibili (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC). Quanto al leasing della VW “Golf 2.0 Cabrio”, è
vero che l'ultima rata risale
al maggio del 2007 (doc. S) e che il 20 giugno 2006 AO 1 ha versato alla moglie fr. 4775.–, per pagare una Peugeot “1007” acquistata “in leasing c/o Garage __________ di __________” (dichiarazione
di AP 1, del 20 giugno 2006, acclusa al memoriale conclusivo 24 giugno 2008 del
marito). È possibile dunque che il leasing della VW “Golf” sia scaduto,
ma nulla dimostra che la Peugeot “1007” sia stata definitivamente
comperata con la somma di fr. 4775.– o che il relativo contratto di
leasing si sia nel frattempo estinto. Che poi i costi d'automobile della moglie siano a carico del datore di lavoro (osservazioni
all'appello, pag. 17) non consta. Dal contratto di
lavoro del 7 maggio 2008 (doc. MM) risulta che AP 1 ha sì a disposizione un veicolo
di servizio, ma non che possa usare tale veicolo a spese del datore di lavoro per
trasferte private.
8.
Per
stimare il fabbisogno in denaro di R__________ il Pretore si è fondato sulla tabella
del 2007 correlata alle predette raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 61/2006 pag.
324), deducendo come detto l'assegno familiare (fr. 183.–
mensili fino al 31 dicembre 2007, fr. 200.– dopo di allora) e il costo dell'alloggio, inserito per intero nel fabbisogno minimo
del padre (sentenza impugnata, pag. 5). Perché l'assegno familiare sia stato tolto
non è invero dato di capire. Il Pretore adduce di avere detratto l'assegno familiare
anche dallo stipendio di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 4, 15ª riga), ma il reddito di fr. 8750.– netti
mensili da lui
accertato per il 2006 sulla base delle risultanze fiscali in realtà comprende
l'assegno familiare, come include tale prestazione il reddito di fr. 10 345.– netti mensili accertato ai fini del 2007 e del 2008 (sopra, consid.
7a). Nelle circostanze descritte tanto vale reintegrare l'assegno familiare nel
fabbisogno in denaro di R__________, calcolando il contributo alimentare a lui
destinato già comprensivo di tale prestazione.
A ben
vedere andrebbe reintegrato nel fabbisogno in denaro del figlio anche il costo
dell'alloggio (un terzo della locazione effettiva pagata dal genitore
affidatario: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op.
cit., pag. 13 in alto), ma nella fattispecie conviene soprassedere, non risultando
che AP 1 abbia affrontato spese per l'alloggio di R__________ prima di
avere accettato
l'affidamento provvisionale di quest'ultimo al marito (il 24 aprile 2007). Il
fabbisogno in denaro del bambino va fissato di conseguenza in fr. 1620.–
mensili fino al 6° compleanno (7 febbraio 2008) e in fr. 1525.– mensili fino
al 12° compleanno (7 febbraio 2014). Le parti concordano sul fatto, inoltre,
che fino all'intervenuto affidamento del figlio al padre AP 1
avesse
diritto di ricevere, per il figlio, un contributo pari alla metà del fabbisogno
in denaro di lui. Dato che in quel periodo R__________ trascorreva praticamente
la metà della settimana con la madre e l'altra metà della settimana con il
padre, nulla induce a scostarsi da tale chiave di riparto.
9.
Da tutto
quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente bilancio familiare:
Dal 1° aprile al 31 dicembre
2006.
(maggiore occupazione
della moglie)
Reddito del
marito (consid. 7a) fr. 8 750.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 1 810.—
fr.
10.
560.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno
in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr.
10.
515.— mensili
Eccedenza fr.
45.
— mensili
Metà
eccedenza fr. 22.50
mensili.
Contributo alimentare
per la moglie:
fr.
4270.
– ./. fr. 1810.– + fr. 22.50 = fr. 2 482.50 mensili,
arrotondati
a fr. 2 480.— mensili.
Contributo
alimentare per il figlio:
fr.
1620.
– : 2 = fr.
810.
— mensili.
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 (affidamento provvisionale del
figlio al padre)
Reddito del
marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2 495.—
fr.
12.
840.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno
in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr.
10.
515.— mensili
Eccedenza fr.
2.
325.— mensili
Metà
eccedenza fr. 1 162.50 mensili.
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
4270.
– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,
arrotondati a fr.
2.
940.— mensili.
Contributo
alimentare per il figlio:
fr.
1620.
– : 2 = fr.
810.
— mensili.
Dal 1° maggio 2007 al 31
gennaio 2008 (6°
compleanno di R__________)
Reddito del
marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2 495.—
fr.
12.
840.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno
in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr.
10.
515.— mensili
Eccedenza fr.
2.
325.— mensili
Metà
eccedenza fr. 1 162.50 mensili.
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
4270.
– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,
arrotondati a fr.
2.
940.— mensili.
Dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 (maggiore occupazione della moglie)
Reddito del
marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito
della moglie (consid. 7b) fr. 2 495.—
fr.
12.
840.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno
in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—
fr.
10.
420.— mensili
Eccedenza fr.
2.
420.— mensili
Metà
eccedenza fr. 1 210.— mensili.
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
4270.
– ./. fr. 2495.– + fr. 1210.– = fr. 2 985.— mensili.
Dal 1° giugno 2008 in poi
Reddito del
marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito
della moglie (consid. 7b) fr. 4 400.—
fr.
14.
745.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno
in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—
fr.
10.
420.— mensili
Eccedenza fr.
4.
325.— mensili
Metà
eccedenza fr. 2 162.50 mensili.
Il marito versa
alla moglie:
fr.
4270.
– ./. fr. 4400.– + fr. 2162.50 = fr. 2 032.50 mensili,
arrotondati
a fr. 2 035.–– mensili.
Sul
contributo alimentare per AP 1 l'appello merita dunque parziale accoglimento,
mentre va accolto appieno – anche oltre le richieste di giudizio – per quanto
attiene al contributo in favore del figlio. Il diritto di filiazione è
governato in effetti dal principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2),
di modo che il giudice di ogni grado chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa: egli non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né
tanto meno alle richieste di giudizio (v. anche Wullschleger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni
generali agli art. 276–293 CC).
10.
AO 1 contesta
il metodo di calcolo sopra applicato, cui ha fatto capo anche il Pretore,
evocando “quanto richiesto e concluso nell'allegato conclusivo e relativo complemento” (osservazioni all'appello,
pag. 15, 16 e 18). Il Pretore ha ritenuto da parte sua che nulla inducesse a distanziarsi
dal calcolo “delle eccedenze” (sentenza
impugnata, pag. 8 in fondo). A ragione. Ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”
(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si
applichi per la fissazione dei contributi, limitandosi a disporre che “i
coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il
criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal
reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,
suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).
Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente –
a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata
del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che
durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al
mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per
esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è
costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla
cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un
livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi
vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per
una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una
casa). Comunque sia, spetta al
coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario
dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi
(riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
AO
1.
contesta il citato metodo per il calcolo dei
contributi alimentari, come detto, evocando genericamente il suo memoriale conclusivo
e il relativo complemento. Ciò non è ammissibile. La motivazione
di un appello – o di osservazioni all'appello – deve figurare, sotto pena di nullità, nell'allegato
medesimo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5). Non incombe a questa Camera cimentarsi nella ricerca di eventuali
motivazioni figuranti in memoriali di prima sede. Certo, l'interessato definisce
ingiusto che la moglie benefici del maggior reddito da lui conseguito in pendenza
di causa, ma la critica è insufficientemente motivata. In materia di contributi alimentari fra coniugi non fa stato il principio
inquisitorio. Spettava all'appellato quantificare il tenore di vita dei coniugi
al momento della separazione e rendere verosimile che quello goduto dalla
moglie dopo la fine della vita in comune risulta superiore (o che in costanza
di matrimonio i coniugi vivessero – per ipotesi – sotto i loro mezzi in vista
di una finalità nel frattempo superata). Ancorata a mere asserzioni, la tesi dell'interessato
si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali.
11.
L'appellante censura infine la retribuzione
del perito giudiziario, definendo l'onorario di fr. 6954.– sproporzionato
per un lavoro “decisamente insufficiente e per buona parte confuso”, fondato su
incontri con le parti brevi e condotti in modo inadeguato. A mente sua, inoltre,
il professionista avrebbe esposto un dispendio di tempo eccessivo (appello,
pag. 7). Ora, nella fattispecie il Pretore non risulta avere tassato la nota
professionale del perito (come prescrive l'art. 33 LTG), ma poco importa, giacché
una simile tassazione non impedirebbe in ogni modo alle parti di contestare la
retribuzione dell'esperto appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella
decisione finale (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). In concreto il problema è
un altro. Si può capire infatti che il referto peritale e la delucidazione
scritta non convengano – anzi, dispiacciano – all'appellante, ma ciò non
significa che l'ausiliario della giustizia abbia lavorato male o abbia preteso
un compenso esagerato. Incombe a chi contesta la rimunerazione del perito illustrare
perché l'opera sarebbe incompleta, confusa o contraddittoria, rispettivamente
indicare quante ore sarebbero bastate a un professionista serio e diligente per
assolvere a dovere un mandato analogo. Invano si cercherebbero motivazioni in
tal senso nell'appello.
Nella
fattispecie, per altro, il perito indica di avere dedicato 27 ore alla stesura
del referto e 20 ore e mezzo a quella della delucidazione (note d'onorario del
17.
settembre 2006, di fr. 3888.–, e del 13 febbraio 2007, di fr. 2916.–). Vista
l'ampiezza del compito, non può dirsi ch'egli abbia indugiato particolarmente
nell'esecuzione del mandato. Quanto al compenso orario di fr. 144.–, indicato
dal lic. phil. __________ come minimo tariffario della Federazione Svizzera
delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), esso non appare sicuramente fuori
misura nel caso in esame, tanto meno ove si consideri ch'esso già comprende le
spese del professionista. Di quanto l'interessata vorrebbe ridurre il compenso
orario dello psicologo e psicoterapeuta, del resto, non è dato di sapere. Su
quest'ultimo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.
12.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante non ottiene né la custodia del figlio né
una diversa disciplina delle relazioni personali (e nemmeno una riduzione della
nota professionale del perito). Essa risulta parzialmente vittoriosa, invece (ancorché
non oltre un terzo della pretesa), sul contributo alimentare per sé. Nell'appello
AP 1 chiedeva in effetti che, andasse il figlio affidato al padre, le fossero
versati contributi alimentari di fr. 4198.63
mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 4863.58 mensili dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2007, di fr. 5421.15 per il gennaio del 2008, di fr. 5476.15 mensili dal
1° febbraio al 31 maggio 2008 e di fr. 4015.58 dal giugno del 2008
in poi. Infine l'appellante vede maggiorare d'ufficio il contributo per il
figlio (dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007) da fr. 715.– a fr. 810.– mensili.
Tutto ponderato, appare equo dunque chiamarla ad
assumere quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di
rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non influisce
apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali (ripartiti a metà) e sulle
ripetibili (compensate) di prima sede, che possono rimanere invariati.
13.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici dati contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale
ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a
questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), giacché contesa davanti alla
Camera non era solo l'entità di contributi alimentari, ma
anche la custodia del figlio e la disciplina delle relazioni personali, controversie
manifestamente prive di valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza
impugnata è così riformato:
AO
1 è condannato a versare
anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari:
Dal
1° aprile al 31 dicembre 2006:
fr. 2480.– mensili per la moglie e
fr.
810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.
Dal
1° gennaio al 30 aprile 2007:
fr. 2940.– mensili per la moglie e
fr.
810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.
Dal
1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008:
fr. 2940.– per la moglie.
Dal
1° febbraio al 31 maggio 2008:
fr. 2985.– mensili per la moglie.
Dal
1° giugno 2008:
fr. 2035.– mensili per la moglie.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima
e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2500.–
per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–o;
–;
–, curatore educativo,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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