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Decisione

11.2008.13

Stralcio dell'appello in seguito a ritiro

19 maggio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (divorzio

unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera

promossa con petizione del 20 marzo 2007 da

AP 1

(PA 1)

contro

AO 1

(PA 2);

giudicando

ora sul decreto del 12 dicembre 2007 con cui il

Segretario assessore ha, in luogo e vece del Pretore, respinto una domanda

processuale dell'attore sulla preclusio­-

ne

della controparte;

premesso

che il 20 marzo 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti

al Pretore del Distretto di Riviera, alla quale nella sua risposta del 23

agosto 2007 la convenuta ha dato la sua adesione sul principio;

ricordato

che il primo giudice ha quindi trattato la causa come azione di divorzio su

richiesta comune con accordo parziale;

rilevato

che nel suo allegato del 5 settembre 2007, prodotto a norma dell'art. 422 cpv.

1 CPC, l'attore ha poi eccepito la preclusione della convenuta, fatto salvo

l'onere alimentare per i figli;

stabilito

che all'udienza del 20 settembre 2007 il Pretore ha sentito le parti, le quali

hanno confermato la volontà di divorziare e gli hanno demandato la decisione

sulle conseguenze accessorie litigiose;

considerato

che, statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto del 12 dicembre 2007 il

Segretario assessore ha respinto la domanda processuale con cui l'attore

chiedeva di accertare la preclusione della convenuta;

posto che

contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2008 per vedere

riconosciuta la preclusione della moglie;

rammentato

che con decreto del 23 gennaio 2008 il primo giudice ha accordato all'appello

effetto sospensivo;

constatato

che nelle sue osservazioni del 3 marzo 2008 AO 1 ha proposto di respingere

l'appello;

preso

atto che il 5 maggio 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

ritenuto

che la procedura va quindi tolta dai ruoli per desistenza, la quale comporta

per principio soccombenza di chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284 in alto,

1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art.

148 cpv. 1 CPC);

precisato

nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, dato che il

processo termina senza un pronunciato di appello (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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