11.2008.13
Stralcio dell'appello in seguito a ritiro
19 maggio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2008.13
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello in seguito a ritiro
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.13
Lugano
19 maggio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (divorzio
unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con petizione del 20 marzo 2007 da
AP 1
(PA 1)
contro
AO 1
(PA 2);
giudicando
ora sul decreto del 12 dicembre 2007 con cui il
Segretario assessore ha, in luogo e vece del Pretore, respinto una domanda
processuale dell'attore sulla preclusio-
ne
della controparte;
premesso
che il 20 marzo 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Riviera, alla quale nella sua risposta del 23
agosto 2007 la convenuta ha dato la sua adesione sul principio;
ricordato
che il primo giudice ha quindi trattato la causa come azione di divorzio su
richiesta comune con accordo parziale;
rilevato
che nel suo allegato del 5 settembre 2007, prodotto a norma dell'art. 422 cpv.
1 CPC, l'attore ha poi eccepito la preclusione della convenuta, fatto salvo
l'onere alimentare per i figli;
stabilito
che all'udienza del 20 settembre 2007 il Pretore ha sentito le parti, le quali
hanno confermato la volontà di divorziare e gli hanno demandato la decisione
sulle conseguenze accessorie litigiose;
considerato
che, statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto del 12 dicembre 2007 il
Segretario assessore ha respinto la domanda processuale con cui l'attore
chiedeva di accertare la preclusione della convenuta;
posto che
contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2008 per vedere
riconosciuta la preclusione della moglie;
rammentato
che con decreto del 23 gennaio 2008 il primo giudice ha accordato all'appello
effetto sospensivo;
constatato
che nelle sue osservazioni del 3 marzo 2008 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello;
preso
atto che il 5 maggio 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
ritenuto
che la procedura va quindi tolta dai ruoli per desistenza, la quale comporta
per principio soccombenza di chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284 in alto,
1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art.
148 cpv. 1 CPC);
precisato
nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, dato che il
processo termina senza un pronunciato di appello (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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