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Decisione

11.2008.130

Modifica di contributo di mantenimento per figlio minorenne. Diniego assistenza giudiziaria

21 aprile 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i propri obblighi alimentari. L'assicurazione contro la disoccupazione e il

diritto di famiglia perseguono scopi diversi (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2007.100 del 15 settembre 2009, consid. 1e con rinvio a RDAT II-1999 pag.

246). I controlli della cassa di disoccupazione non vincolano dunque il giudice

civile. E in concreto nulla risulta di preciso al riguardo, se non che nell'aprile del 2005 l'appellante si è visto addirittura sospendere l'erogazione delle indennità dalla cassa di

disoccupazione per inosservanza degli obblighi a suo carico (incarto richiamato

dalla Cassa disoccupazione __________, pag. 3 e 7). In siffatte condizioni non può

desumersi ch'egli abbia fatto il possibile per ricuperare l'originaria capacità

contributiva (perduta in seguito a indeterminati eventi). Anche al proposito

l'appello è votato così all'insuccesso.

7. L'appellante

torna a ripetere che, non fossero bastate le pro­ve da lui addotte, il Pretore

avrebbe dovuto chiarire d'ufficio la fattispecie in virtù del principio

inquisitorio illimitato. La tesi cade nel vuoto, come si è già si è visto

(consid. 5). Nella misura poi in cui pretende di avere addotto quanto si poteva

ragionevolmente esi­gere da lui, l'appellante non manca di equivocare sui

termini, giacché egli ha dimostrato solo la sua indigenza. Le cause che hanno condotto

a tale indigenza restano oscure, tran­ne vaghi accenni – come detto – a corsi

non più dispensati per il __________, a una non meglio precisata “crisi del mercato” e all'età dell'istante. Il quale ribadisce invero che il primo

giudice avrebbe dovuto promuovere indagini d'ufficio, ma non spende una parola per

narrare la cronistoria che lo ha visto rimanere – lui, ingegnere informatico – disoccupato

e per descrivere le eventuali iniziative destinate a ritrovare un impiego. L'appellante

asserisce di non avere immaginato che gli atti richiamati dalla Cassa di

disoccupazione __________ fossero tanto laconici, ma non contesta che di ciò avrebbe

potuto rendersi conto. Insiste nel senso che il Pretore avrebbe dovuto richiamare

atti da altre (non nominate) casse di disoccupazione o dall'Ufficio di collocamento, ma non dice perché

tali atti non siano stati da lui stesso prodotti in questa sede. Una volta di

più l'appello manca pertanto di consistenza.

8. Da

ultimo l'appellante definisce parzialmente nullo il contratto di mantenimento da

lui firmato nel gennaio del 1998 poiché lesivo del suo minimo esistenziale

(memoriale, pag. 13). L'argomentazione è speciosa, un obbligato alimentare

avendo sì il diritto di vedersi assicurare l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo, a condizione però che il reddito da lui conseguito sia adeguato all'età,

alla formazione, all'esperienza professionale, allo stato di salute e alla

situazione del mercato del lavoro. Se, dando prova di buona volontà, egli ha la

ragionevole possibilità di guadagnare più di quanto percepisce, fa stato il

reddito potenziale (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Nella

fattispecie l'appellante guadagnava, come ingegnere informatico, fr. 5000.– mensili.

Per accertare se il modesto reddito da lui fatto valere nell'appello (fr. 1888.30

mensili) sia adeguato alla sua capacità contributiva occorrerebbe chiarire pertanto

le cause e il comportamento di lui nel caso specifico, in difetto di che ogni

obbligato alimentare potrebbe ridurre i propri introiti a piacimento. Ora, le

circostanze che in concreto hanno determinato il dissesto economico indipendentemente

dalla volontà del debitore sono proprio quelle che l'appellante ha omesso non

solo di dimostrare, ma finanche di illustrare. Anche su quest'ultimo punto

l'impugnazione, inutilmente prolissa, è destinata di conseguenza al rigetto.

Considerandi

II. Sull'assistenza

giudiziaria davanti al Pretore

9.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire

entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Con­siglio di Stato n. 5123, del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque

ricevibile.

10.

Il

Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria con

l'argomento che la causa non aveva sin dall'inizio alcuna parvenza di buon

diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'appellante contesta tale apprezzamento

invocando i motivi addotti nell'appello. Se non che, una causa appare senza

probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria appaiono

nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,

128.

I 236 consid. 2.5.3). In concreto la valutazione del Pretore era corretta,

tanto da verificarsi puntualmente. In circostanze del genere non v'era spazio per

il conferimento dell'assistenza giudiziaria. La decisione impugnata merita

quindi conferma.

III. Sugli

oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello

11.

Gli oneri del giudizio odierno seguono

il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato notificato per

osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si

trova AP 1 si tiene conto ad ogni modo, moderando per quanto possibile la tassa

di giustizia. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata

in appello non può invece trovare accoglimento, già per il fatto che

all'impugnazione mancava sin dall'inizio – come al­l'azione – ogni possibilità

di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non si prelevano

tasse o spese, infine, per il ricorso sull'assistenza giudiziaria, la cui procedura

è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla

fattispecie.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai

fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera senz'altro la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'appello verteva sulla

soppressione di un contributo alimentare compreso tra fr. 600.– e

fr. 800.– mensili dal giugno del 2005 fino alla maggiore età del figlio

(14 dicembre 2015). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico a carico dell'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

5. Non si riscuotono

tasse né spese per tale ricorso.

6. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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