11.2008.130
Modifica di contributo di mantenimento per figlio minorenne. Diniego assistenza giudiziaria
21 aprile 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2008.130
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, ICCA
Titolo:
Modifica di contributo di mantenimento per figlio minorenne. Diniego assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
PROCEDURA
art. 280 CC
art. 286 CC
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
Incarti n.
11.2008.130
11.2008.131
Lugano,
21 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.169 (modifica
di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 20 giugno 2005 da
AP 1
(patrocinato da PA 1)
contro
AO 1
(rappresentato dalla madre, ,
e patrocinato da__________ PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto il ricorso del 16 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro il
rifiuto dell'assistenza giudiziaria;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1960) ha dato alla luce il 14
dicembre 1997 un bambino, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1947). Questi
era già padre di una figlia, __________
(ora maggiorenne), nata il 31 gennaio 1984 da un disciolto matrimonio. Il
3 marzo 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato una convenzione del
27 gennaio 1998 in cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr.
500.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12°
compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 800.– mensili
fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. AP 1 è ingegnere informatico, titolare della
ditta __________, __________ (iscritta nel registro di commercio il 12 ottobre
2001), il cui scopo è la consulenza e l'assistenza in campo informatico.
B. Il
17 giugno 2005 AP 1 ha convenuto il figlio AO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona per ottenere – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – la soppressione o almeno una riduzione (non precisata) del
contributo
alimentare, facendo valere un notevole
peggioramento della propria situazione economica.
All'udienza del 20 luglio 2005, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato
la richiesta, mentre il convenuto ha proposto di respingerla. L'istruttoria è cominciata
quello stesso giorno ed è terminata il 30 maggio 2006. Le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno
mantenuto le rispettive posizioni.
C. Con
sentenza del 7 novembre 2006, emanata in luogo e vece
del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'azione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. Con decreto
di quello stesso giorno il Segretario assessore ha respinto anche la richiesta
di assistenza giudiziaria. Adita da AP 1, il 19 agosto 2008 questa Camera ha annullato tali decisioni per difetto di giurisdizione e ha
rinviato gli atti al Pretore perché si
pronunciasse personalmente (inc. 11.2006.137). Statuendo il 9 ottobre 2008, il Pretore ha giudicato alla stessa stregua del Segretario assessore,
rifiutando all'istante il 14 ottobre 2008 il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 13 ottobre 2008 per ottenere – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare o, in
subordine, una (imprecisata) riduzione del medesimo dal giugno del 2005. Con
ricorso del 16 ottobre 2008 egli postula altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in primo grado. I memoriali non hanno formato oggetto di intimazione.
in diritto: I. Sul contributo alimentare per il figlio
1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli
art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art.
428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC).
Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. AP
1 acclude all'appello tre certificati della Cassa pubblica cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione, del 26 novembre 2006, riguardanti le indennità giornaliere
da lui percepite tra il 2001 e il 2003. Tali documenti sono ammissibili in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso l'alto).
3. Il giudice può, “ad
istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le
circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Poco importa che il
contributo sia stato fissato per sentenza o per contratto, tranne che in
quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può
risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo ai fini del
giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i
genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo
è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima
volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice statuisce
sull'azione di modifica. Quanto al cambiamento di circostanze, esso deve
apparire rilevante e duraturo (I
CCA, sentenza inc. 11.2007.13 del 10 giugno 2008, consid. 3 con
riferimenti).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato che l'istante era rimasto senza
lavoro dal 5 settembre 2003 al 4 settembre 2005. Ha rilevato tuttavia ch'egli non spiegava come mai, nonostante guadagnasse fr. 5000.– mensili nel
gennaio del 1998 quale ingegnere informatico, il suo guadagno assicurato fosse di
appena fr. 2278.– mensili. Il primo giudice ha soggiunto altresì che la
disoccupazione dell'interessato non sembrava duratura, che costui non aveva documentato
alcuna ricerca d'impiego e che tutto si ignorava sui motivi per cui fosse rimasto
senza attività lucrativa. La compagna di AP 1 aveva dichiarato invero che quest'ultimo
era disoccupato sin dal 2002 e continuava a cercare lavoro. Se non che – ha
soggiunto il Pretore – mal si capirebbe allora perché l'istante abbia atteso
tre anni prima di chiedere la soppressione del contributo. Oltre a ciò, nulla
era dato di sapere sul genere di attività da lui considerato e sui colloqui da
lui avuti con eventuali datori di lavoro. In circostanze simili non si giustifica,
secondo il Pretore, alcuna riduzione del contributo alimentare, per altro già inferiore a quanto prevede la tabella correlata alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo nel caso di un ragazzo come AO 1.
5. L'appellante sostiene che, qualora non
bastassero i dati da lui addotti sulla propria situazione di indigenza, il
Pretore avrebbe dovuto inquisire d'ufficio. Egli ricorda di non essere stato sollecitato
a recare altre prove, di avere entrate per soli fr. 1888.30 mensili rispetto a
un fabbisogno minimo di fr. 1963.25 mensili (onde la necessità di far capo alla
pubblica assistenza), di non essere più in grado di sostentare nemmeno la
figlia V__________, di essere ridotto a vivere ormai sotto il minimo esistenziale.
In definitiva la sua situazione risulterebbe quindi radicalmente e stabilmente peggiorata
rispetto al gennaio del 1998, quando ha firmato il noto contratto di mantenimento
(memoriale, pag. 4 a 9). Il problema è che, così argomentando l'interessato non
si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, il quale gli ha
rimproverato di non avere spiegato come mai il suo guadagno assicurato fosse di
soli fr. 2278.– mensili di fronte a un reddito da attività lucrativa che
era di oltre il doppio, di non avere indicato quali cause avessero comportato
tale drastica riduzione, di non avere illustrato come mai egli avesse
interrotto la precedente attività di informatico e di non avere documentato alcuna
seria ricerca d'impiego.
Oppone l'istante
che il convenuto non gli ha mai mosso gli addebiti rivoltigli dal Pretore, il
quale avrebbe potuto sollecitarlo a fornire altre prove o indagare di propria iniziativa.
Egli dimentica tuttavia che incombe a chi invoca un notevole calo di reddito
per liberarsi dei propri obblighi contributivi verso un figlio minorenne delucidare
– prima ancora di dimostrare – come mai la sua capacità di guadagno sia
diminuita. Tale onere di allegazione non dipende dalle obiezioni o dalle
contestazioni del figlio, né dalle prove che il figlio offre o alle quali
rinuncia. Quanto al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di
filiazione, esso non solleva un genitore dalle proprie responsabilità processuali,
né lo esonera dal sostanziare nella misura del possibile le circostanze a lui
note, né impone al giudice di sostituirsi ai doveri di diligenza di lui, tanto
meno quando egli è patrocinato da un legale (DTF 128 III 413 a metà con richiami;
v. anche DTF 133 III 511). Sotto questo profilo l'appello si rivela quindi, già
a un primo esame, destituito di fondamento.
6. L'appellante reputa che,
comunque sia, le ragioni all'origine della sua diminuzione di reddito si evincono
“almeno a grandi linee” dall'istruttoria, la sua compagna avendo
dichiarato che da anni egli non dispensa più corsi al __________ di __________.
A suo parere inoltre il persistente stato di disoccupazione “è facilmente riconducibile alla crisi del
mercato con particolare riferimento all'età (…), classe 1947” (memoriale, pag. 9). Il modesto guadagno assicurato si ricondurrebbe dipoi al “meccanismo della
scadenza di uno e più termini quadro fissati dalla cassa disoccupazione”, mentre
le ricerche d'impiego sono state necessariamente verificate dalla cassa medesima,
essendo tali ricerche necessarie per ottenere l'erogazione delle indennità.
L'appellante fa notare infine di avere aspettato tre anni prima di postulare la
riduzione del contributo alimentare per il figlio proprio allo scopo di dimostrare
un cambiamento di circostanze stabile e durevole (memoriale, pag. 9 e 10).
Che
rispetto al gennaio del 1998 il reddito dell'appellante sia calato in misura
rilevante e durevole è fuori dubbio. Poco chiare rimangono – come ha
sottolineato il Pretore – le cause di tale diminuzione. Si ricordi che un
genitore con obblighi di mantenimento non può ridurre a beneplacito la sua
capacità contributiva. Se per motivi indipendenti dalla sua volontà egli vede contrarsi
le
proprie entrate, deve fare del suo meglio per rimediare (I CCA, sentenza inc. 11.2001.81 del 6 luglio 2001, consid. 5 con
riferimenti). Dovessero poi i suoi sforzi rimanere – in tutto o in parte –
senza esito, per ottenere una riduzione o una soppressione del contributo alimentare
gli toccherà spiegare (oltre che dimostrare) quali motivi abbiano condotto a
tale degrado e quali tentativi egli abbia intrapreso per ovviare alla
situazione. Invano si cercherebbe di sapere, nella fattispecie, quando e perché
l'interessato sia rimasto senza lavoro in un settore promettente come quello
dell'informatica, in quali passi egli si sia cimentato per reinserirsi nel
comparto professionale (o in altri) e come mai ciò non gli sia riuscito. Ch'egli
non dispensi più corsi al __________ da anni poco sussidia. Ch'egli sia nato
nel 1947 ancora non vuol dire che nel 2002 dovesse rimanere disoccupato, men
che meno come ingegnere informatico. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si palesa finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Secondo
l'appellante le ricerche d'impiego intraprese durante la disoccupazione già
sono state verificate dall'autorità preposta allo stanziamento degli indennizzi
(art. 26 LADI). Questa Camera ha già avuto modo di rammentare tuttavia che un
conto è essere alla ricerca di un posto di lavoro per acquisire il diritto alle
indennità di disoccupazione (appello, pag. 10, nel centro), un altro è dar
prova di meritevole impegno e dimostrare di aver compiuto seri sforzi per onorare
Fatti
i propri obblighi alimentari. L'assicurazione contro la disoccupazione e il
diritto di famiglia perseguono scopi diversi (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2007.100 del 15 settembre 2009, consid. 1e con rinvio a RDAT II-1999 pag.
246). I controlli della cassa di disoccupazione non vincolano dunque il giudice
civile. E in concreto nulla risulta di preciso al riguardo, se non che nell'aprile del 2005 l'appellante si è visto addirittura sospendere l'erogazione delle indennità dalla cassa di
disoccupazione per inosservanza degli obblighi a suo carico (incarto richiamato
dalla Cassa disoccupazione __________, pag. 3 e 7). In siffatte condizioni non può
desumersi ch'egli abbia fatto il possibile per ricuperare l'originaria capacità
contributiva (perduta in seguito a indeterminati eventi). Anche al proposito
l'appello è votato così all'insuccesso.
7. L'appellante
torna a ripetere che, non fossero bastate le prove da lui addotte, il Pretore
avrebbe dovuto chiarire d'ufficio la fattispecie in virtù del principio
inquisitorio illimitato. La tesi cade nel vuoto, come si è già si è visto
(consid. 5). Nella misura poi in cui pretende di avere addotto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui, l'appellante non manca di equivocare sui
termini, giacché egli ha dimostrato solo la sua indigenza. Le cause che hanno condotto
a tale indigenza restano oscure, tranne vaghi accenni – come detto – a corsi
non più dispensati per il __________, a una non meglio precisata “crisi del mercato” e all'età dell'istante. Il quale ribadisce invero che il primo
giudice avrebbe dovuto promuovere indagini d'ufficio, ma non spende una parola per
narrare la cronistoria che lo ha visto rimanere – lui, ingegnere informatico – disoccupato
e per descrivere le eventuali iniziative destinate a ritrovare un impiego. L'appellante
asserisce di non avere immaginato che gli atti richiamati dalla Cassa di
disoccupazione __________ fossero tanto laconici, ma non contesta che di ciò avrebbe
potuto rendersi conto. Insiste nel senso che il Pretore avrebbe dovuto richiamare
atti da altre (non nominate) casse di disoccupazione o dall'Ufficio di collocamento, ma non dice perché
tali atti non siano stati da lui stesso prodotti in questa sede. Una volta di
più l'appello manca pertanto di consistenza.
8. Da
ultimo l'appellante definisce parzialmente nullo il contratto di mantenimento da
lui firmato nel gennaio del 1998 poiché lesivo del suo minimo esistenziale
(memoriale, pag. 13). L'argomentazione è speciosa, un obbligato alimentare
avendo sì il diritto di vedersi assicurare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo, a condizione però che il reddito da lui conseguito sia adeguato all'età,
alla formazione, all'esperienza professionale, allo stato di salute e alla
situazione del mercato del lavoro. Se, dando prova di buona volontà, egli ha la
ragionevole possibilità di guadagnare più di quanto percepisce, fa stato il
reddito potenziale (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Nella
fattispecie l'appellante guadagnava, come ingegnere informatico, fr. 5000.– mensili.
Per accertare se il modesto reddito da lui fatto valere nell'appello (fr. 1888.30
mensili) sia adeguato alla sua capacità contributiva occorrerebbe chiarire pertanto
le cause e il comportamento di lui nel caso specifico, in difetto di che ogni
obbligato alimentare potrebbe ridurre i propri introiti a piacimento. Ora, le
circostanze che in concreto hanno determinato il dissesto economico indipendentemente
dalla volontà del debitore sono proprio quelle che l'appellante ha omesso non
solo di dimostrare, ma finanche di illustrare. Anche su quest'ultimo punto
l'impugnazione, inutilmente prolissa, è destinata di conseguenza al rigetto.
Considerandi
II. Sull'assistenza
giudiziaria davanti al Pretore
9.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire
entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque
ricevibile.
10.
Il
Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria con
l'argomento che la causa non aveva sin dall'inizio alcuna parvenza di buon
diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'appellante contesta tale apprezzamento
invocando i motivi addotti nell'appello. Se non che, una causa appare senza
probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria appaiono
nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,
128.
I 236 consid. 2.5.3). In concreto la valutazione del Pretore era corretta,
tanto da verificarsi puntualmente. In circostanze del genere non v'era spazio per
il conferimento dell'assistenza giudiziaria. La decisione impugnata merita
quindi conferma.
III. Sugli
oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello
11.
Gli oneri del giudizio odierno seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato notificato per
osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si
trova AP 1 si tiene conto ad ogni modo, moderando per quanto possibile la tassa
di giustizia. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata
in appello non può invece trovare accoglimento, già per il fatto che
all'impugnazione mancava sin dall'inizio – come all'azione – ogni possibilità
di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non si prelevano
tasse o spese, infine, per il ricorso sull'assistenza giudiziaria, la cui procedura
è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla
fattispecie.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai
fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera senz'altro la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'appello verteva sulla
soppressione di un contributo alimentare compreso tra fr. 600.– e
fr. 800.– mensili dal giugno del 2005 fino alla maggiore età del figlio
(14 dicembre 2015). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
5. Non si riscuotono
tasse né spese per tale ricorso.
6. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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