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Decisione

11.2008.133

Rettifica del registro fondiario

6 aprile 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Olgiati, supplente

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.1263 (rettificazione del registro fondiario) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 5 ottobre

2006 da

AP 2, , e

AP 1,

(patrocinate dall'. PA 1)

contro

Comune di AO 1, (rappresentato dal Municipio)

AO

2

(patrocinato dall'. PA 2) e

Stato del

Cantone Ticino

(rappresentato dall'ufficiale dei registri del

Distretto di Lugano),

giudicando ora sull'istanza di restituzione in

intero proposta il 30 aprile 2007 da AP 2 e AP 1 per essere ammesse

a produrre un nuovo mezzo di prova;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 ottobre 2008

presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto emesso il 7 ottobre 2008 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. 11.2008.133);

2. Se

dev'essere accolto l'appello del 10 aprile 2009 presentato da AP 1 e AP 2

contro il decreto emesso il 3 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5 (inc. 11.2009.62);

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono

proprietarie comuni della particella n. __________ RFD di __________, che

confina a sud con la particella n. __________ appartenente a AO 2, la quale

confina a sua volta – sempre a sud – con la particella n. __________, proprietà

del Comune AO 1. Quest'ultimo e AO 2 hanno chiesto Il 19

giugno 2006 all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano la

rettificazione del registro, nel senso di iscrivere in favore delle loro

particelle una servitù di passo pedonale a carico della particella n. __________.

A sostegno della richiesta essi hanno fatto

valere che la particella n. __________ deriva dal frazionamento –

avvenuto nel gennaio del 1965 – della particella n. __________, a carico della

quale sussisteva sin del 1946 una servitù di passo pedonale in favore, tra

l'altro, delle loro particelle n. __________ e __________. Tale servitù

tuttavia non era stata riportata sulle particelle derivanti dal frazionamento.

Il 9 agosto 2006 l'ufficiale del registro fondiario ha chiesto così a AP 2

e AP 1, proprietarie comuni della particella n. __________, il permesso di

eseguire la rettifica. Esse hanno rifiutato.

B. Con

istanza del 5 ottobre 2006 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'ufficiale

del registro fondiario, ha promosso

un'azione di rettifica del registro (art. 977 CC), convenendo AO 2,

il Comune di AO 1, AP 2 e AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, perché fosse ordinata sulla particella n. __________ l'iscrizione

della servitù di passo pedonale in favore delle due particelle n.__________ e

n. __________. All'udienza del 28 novembre 2006, indetta per il contraddittorio,

AO 2 e il Comune di AO 1 hanno evidentemente aderito al­l'istanza, mentre AP 2

e AP 1 hanno proposto di respingerla.

C. Nel

corso dell'istruttoria, il 30 aprile 2007, AP 2 e AP 1 hanno presentato

un'istanza di restituzione in intero per essere ammesse a esibire una lettera

del 27 aprile 2007 in cui l'Ufficio del registro fondiario federale comunicava

al geometra revisore della mappa catastale di __________ che il tracciato della

servitù di passo gravante la primitiva particella n. __________ non tocca la loro particella n. __________. Alla discussione

del­l'8 maggio 2007 lo Stato del Cantone Ticino e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza. Il Comune

di AO 1 si è rimesso al giudizio del Pretore. Statuendo seduta stante con

decreto a verbale, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, definendo la

prova inammissibile e ininfluente per l'esito della causa. AP 2 e AP 1 hanno

impugnato tale decreto davanti a questa

Camera, che con sentenza del 17 lu­glio 2008 ha parzialmente accolto l'appello e ha annullato il decreto, rinviando gli atti al Pretore perché

statuisse personalmente (inc.11.2007.74).

D. Il

Pretore ha giudicato personalmente il 7 ottobre 2008. Se non che, invece di decidere

sulla restituzione in intero postulata il

30 aprile 2007 da AP 2 e AP 1, egli ha statuito per inavvertenza sull'ammissibilità

di un “ritiro dalla causa” dichiarato il 23 gennaio 2007 dal Comune di AO

1 (e ribadito il 14 febbraio 2007), come pure su un'istanza di restituzione in

intero esperita da AP 2 e AP 1 il 25 gennaio 2007 per essere ammesse a produrre

un accordo raggiunto il 19 gennaio 2007 sul diritto di passo tra il Comune

di AO 1 e la stessa AP 2. Sui due oggetti però il Segretario assessore aveva

già statuito il 20 aprile 2007, respingendo tanto il dichiarato ritiro dalla

causa quanto la postulata restituzione in intero.

E. Con

appello del 15 ottobre 2008 AP 2 e AP 1 hanno impugnato il decreto appena citato,

chiedendo che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – esso sia annullato

e gli atti siano rinviati al Pretore perché accolga l'istanza di restituzione

in intero da loro presentata il 30 aprile 2007. Con decreto del 6 novembre 2008

il Pretore ha concesso all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

del 2 dicembre 2008 lo Stato del Cantone Ticino propone di respingere

l'appello. Analoga conclusione formula AO 2 con osservazioni del 9 dicembre

2008. Il Comune di AO 1 è rimasto silente.

F. Il

Pretore ha comunicato il 12 dicembre 2008 al presidente di questa Camera che il

decreto appellato era “stato emesso per un disguido” e il 23 gennaio 2009 ha convocato le parti al contraddittorio sull'istanza di restituzione in intero del 30 aprile

2007. Il contraddittorio si è tenuto il 31 marzo 2009. Statuendo il 3 aprile

2009, il Pretore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia e le spese (fr.

150.– complessivi) sono state poste a carico di AP 2 e AP 1 con obbligo di

rifondere allo Stato del Cantone Ticino e a AO 2 un'indennità di fr. 250.– per

ripetibili.

G. Contro

il decreto predetto AP 2 e AP 1 sono

insorte a questa Camera con un appello del 10 aprile 2009 nel quale

chiedono di accogliere la loro istanza di restituzione in intero e di riformare

in tal senso il giudizio impugnato. Il Pretore ha conferito all'appello il 14

aprile 2009 effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2009 AO 2

propone di respingere l'appello. Lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato il 2

giugno 2009 di rimettersi alla decisione della Camera. Il Comune AO 1 non ha

formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I due appelli di AP 2 e AP

1.

traggono origine dall'identica causa, si fondano sugli stessi fatti e

contengono la medesima richiesta di giudizio, intesa all'accoglimento della

restituzione in intero da loro postulata il 30 aprile 2007. Si giustifica

pertanto di trattare entrambi i ricorsi con un giudizio unico (art. 320 CPC ticinese).

2.

La restituzione in

intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire

sull'esito del processo era ammissibile, secondo l'art. 138 CPC ticinese, ove

la parte dimostrasse che l'omissione non era imputabile a sua negligenza. Esperibile

entro 30 giorni da che la parte era venuta a conoscenza del nuovo mezzo di azione

o di difesa (art. 139 CPC ticinese), l'istanza era decisa con decreto giusta l'art.

96.

CPC (art. 140 cpv. 1 CPC ticinese). Tale decreto era appellabile “nel

termine ordinario”, ma l'appello era deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”,

a meno che fosse stato provvisto di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese).

Competente per accordare l'effetto sospensivo era il giudice che aveva emanato

il decreto (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo), il quale concedeva tale beneficio

quando l'ammissione o il rifiuto della

restituzione in intero potessero “avere un'influenza determinante sul

seguito della procedura e sul giudizio”

(art. 141 CPC ticinese; I CCA, sentenza inc. 11.2005.109 del 21 gennaio

2008, consid. 1).

3.

Nella fattispecie

entrambi gli appelli sono stati muniti dal Pretore di effetto sospensivo.

Quanto alla loro tempestività, il primo decreto, del 7 ottobre 2008, è stato

notificato alle appellanti il 9 ottobre 2008, e il secondo, del 3 aprile 2009, il

6.

aprile 2009. Le rettificazioni del registro fondiario (art. 977 CC) erano

trattate nel diritto ticinese con la procedura contenziosa di camera di consiglio

(art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 4 n. 25 combinato con l'art.

5.

LAC). Il termine per appellare era di 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Introdotti

il 15 ottobre 2008 e il 10 aprile 2009, gli appelli sono pertanto tempestivi. Nulla

osta in simili circostanze all'emanazione del giudizio.

4.

Con il decreto del 7

ottobre 2008, oggetto dell'appello presentato il 15 ottobre 2008, il Pretore ha

statuito per svista – come detto –su questioni già decise dal Segretario

assessore il 20 aprile 2007. Non potendo egli annullare il decreto (art. 96

cpv. 2 prima frase CPC ticinese), deve procedere al riguardo questa Camera.

L'appello va dichiarato irricevibile, invece, nella misura in cui le

interessate chiedono di rinviare gli atti al Pretore perché

accolga la loro istanza di restituzione del 30 aprile 2007. Proprio perché a quel momento non era ancora stata giudicata, in

effetti, tale istanza non poteva nemmeno formare oggetto di indicazioni

vincolanti da parte di questa Camera.

5.

Nel decreto del 3 aprile 2009, impugnato con

l'appello del 10 aprile 2009, il Pretore ha respinto l'istanza di

restituzione in intero, argomentando che le interessate avrebbero potuto

produrre una comunicazione dell'Ufficio del registro fondiario federale già

nella fase delle allegazioni processuali, risultando dalla stessa lettera del 27

aprile 2007 che entrambe erano in relazione da tempo con quell'Ufficio. Dandosi

negligente tardività, a mente sua non occorreva esaminare pertanto se il

documento fosse rilevante per l'esito della causa. Nell'appello AP 2 e AP 1 respingono ogni addebito di negligenza, sottoli­neando

di essersi attivate subito dopo che il Pretore aveva respinto una perizia da

loro chiesta sul tracciato della servitù. Esse sostengono inoltre che nel

decreto dell'8 maggio 2007, annullato da questa Camera, il Segretario assessore

non aveva rimproverato loro negligenza alcuna. Per di più – esse soggiungono –

la lettera in questione dimostra come il tracciato del passo pedonale non

riguardasse la loro particella, onde la manifesta rilevanza del documento per

il giudizio.

6.

La rettifica nel

registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e

indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma

riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza

che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di

acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi

di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 RRF), ovvero per

inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la

cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e

legittimi. Una via preclude l'altra. La possibilità dell'art. 977 CC decade, poi,

ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in buona fede sul

contenuto del registro. In tale eventualità rimane solo l'azione dell'art. 975

CC, la quale tuttavia è data unicamente per contestare iscrizioni,

modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni,

al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (RtiD I-2005 pag. 796 consid. 4

con richiami).

Quanto

all'art. 977 CC, esso concede due possibilità: o l'ufficiale del registro constata

immediatamente l'inavvertenza e la rettifica “senz'altro” (art. 98 cpv. 2 RRF),

oppure – com'è avvenuto nella fattispecie – ravvisa l'inavvertenza solo in un

secondo tempo, “dopo che gl'interessati o

dei terzi abbiano avuto notizia dell'iscrizione inesatta”. In

quest'ultimo caso egli deve avvertire gli interessati, “chiedendo loro di consentire

per iscritto alla rettificazione e procedere a quest'ultima tostoché sia in possesso

del consenso di tutti” (art. 98 cpv. 3 RRF). Se uno di loro rifiuta, l'ufficiale

invita il giudice a ordinare la rettificazione (art. 98 cpv. 4 RRF).

L'intervento del giudice avviene allora nel quadro di una procedura

amministrativa avente per oggetto la rettifica di una svista (DTF 117 II 45

consid. 5). Se l'ufficiale, benché sollecitato, non agisce, ogni interessato

può adire l'autorità di vigilanza con ricorso per denegata o ritardata

giustizia a norma dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46 consid. 6).

7.

In concreto lo Stato

del Cantone Ticino ha promosso causa valendosi esplicitamente dell'art. 977 CC.

La necessità di rettificare il registro fondiario in seguito al mancato riporto

– per inavverten­za – di diritti o oneri su particelle derivanti da un

frazionamento è del resto un esempio di rettifica evocato dalla dottrina (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª

edizione, n. 6 ad ad art. 977; Homberger

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 977 CC; Fasel, Grundbuchverordnung, Kommentar,

Basilea 2008, n. 41 e 48 ad art. 98). Se non che, il procedimento di

rettifica è – come si è accennato – di mera indole amministrativa, sicché il

giudice non statuisce sull'esistenza o l'inesistenza del diritto o dell'onere

formante oggetto della rettifica (Zobl,

Grundbuch­recht, 2ª edizione, pag. 171 n. 446; Deschenaux,

Das Grund­buch, in: Schweizerisches Privat­recht, vol. V/3 II, pag. 907). Dandosi

inavvertenza dell'ufficiale, egli si limita a ordinare la correzione della

svista (DTF 123 III 349 consid. 1b). Ciò non preclude agli interessati la

possibilità di promuovere un'azione di rettifica del registro fondiario sulla

base dell'art. 975 CC, la quale esplica invece effetti diritto sostanziale (Steinauer, Les droits réels, vol. I,

4ª edizione, pag. 345 n. 999).

8.

In caso di divisione del fondo serviente, la servitù persiste di

regola su tutte le sue parti (art. 744 cpv. 1 CC). Se tuttavia la servitù non

grava – e secondo le circostanze non può gravare – determinate parti, ogni

proprietario di una parte non gravata può domandare che sia cancellata per ciò

che lo concerne (cpv. 2). L'ufficiale del registro fondiario comunica la

domanda all'interessato e, se questo non la contesta entro un mese, esegue la

cancellazione (cpv. 3). Ciò premesso, la questione è di sapere nel caso in

esame se al momento in cui la particella n. __________ è stata frazionata (nel

gennaio del 1965), dando origine a quattro nuovi fondi (tra cui la particella

n. __________), gravava su di essa

una servitù di passo pedonale in favore della particella n. __________ (dalla

quale è poi stata ricavata nell'ottobre del 1968 la particella n. __________)

che per svista non è stata riportata sui fondi derivanti dal frazionamento

(art. 744 cpv. 1 CC). La rettifica del registro fondiario si esaurisce in

questi termini. Altra è la questione di sapere se il proprietario di un fondo

originato dal frazionamento possa chiedere legittimamente di cancellare la

servitù perché essa non grava il suo fondo. Sorgendo contestazione al riguardo,

il problema investe però questioni di diritto sostanziale e non può essere risolto

nel quadro di una procedura di rettifica amministrativa del registro fondiario (art. 977 CC). Va affrontato

nel quadro di un'azione fondata sull'art. 975 cpv. 1 CC. In tale ambito

vanno esaminati anche eventuali diritti reali acquisiti da terzi in buona fede

che hanno fatto assegnamento nel frattempo sull'iscrizione nel registro (art.

975.

cpv. 2 CC).

9.

Ne

segue che la restituzione in intero postulata il 30 aprile 2007 nella

fattispecie da AP 2 e AP 1 è destinata con ogni evidenza al rigetto. Che le interessate

abbiano agito tardivamente – come reputa il Pretore – in ultima analisi poco

giova. Importa che la comunicazione 27 aprile 2007 dell'Ufficio del registro

fondiario federale, dalla quale le istanti intendono desumere l'estraneità del

loro fondo alla servitù di passo pedonale gravante l'originaria particella n. __________,

non è di rilievo ai fini del giudizio (art. 138 CPC ticinese: “nuovi mezzi di

azione o di difesa che appaiano influenti per l'esito del processo”). Oggetto

dell'attuale rettifica è – si ripete – sapere se al momento in cui la

particella n. __________ è stata frazionata, dando origine alla particella n. __________,

gravava su di essa una servitù di passo pedonale in favore della particella n. __________

(dalla quale è poi stata ricavata la particella n. __________) che per svista

non è stata riportata sulla particella n. __________. Sapere se il tracciato

della servitù toccasse anche la scorporata particella n. __________ oppure no

esula dalla procedura di rettifica. È un tema che andrà affrontato se mai nel

contesto di un'azione fondata sull'art. 975 CC. In quell'ambito andrà verificato

altresì, dandosi l'evenienza, se AP 2 e AP 1 vadano considerate acquirenti in

buona fede, senza dimenticare che un erede non è reputato tale (Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2ª edizione, pag. 122 n. 588; Pfister von Schulthess, Der Schutz des öffentlichen

Glaubens im schweizerischen Sachenrecht, Zurigo 1969, pag. 45).

10.

Gli oneri processuali

del primo appello andrebbero suddivisi fra le parti, AP 2 e AP

1.

ottenendo causa solo parzialmente vinta (consid. 4). Dato nondimeno

che l'emanazione del decreto si riconduce a un'inavvertenza del Pretore,

conviene rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre il vicendevole grado

di soccombenza giustifica la compensazione delle ripetibili (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). Per quel che è del secondo appello, gli oneri processuali e le

ripetibili vanno addebitati solidalmente a AP 2 e AP 1, che

escono sconfitte e che dovranno rifondere a AO 2 un'equa indennità per

ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese e 10 cpv. 1 LTG). Non hanno diritto a

ripetibili invece il Comune di AO 1 e lo Stato

del Cantone Ticino, che non hanno formulato osservazioni all'appello.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa

segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E

il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per

un eventuale ricorso in materia civile, come ha accertato il Pretore su

richiesta della Camera il

6.

novembre 2008.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 15 ottobre 2008

è accolto e il decreto del 7 ottobre 2008 è annullato.

2. Non si

riscuotono tasse o spese per tale appello. Le ripetibili sono compensate.

3. L'appello del

10 aprile 2009 è respinto e il decreto del 3 aprile 2009 è confermato.

4. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono

posti solidalmente a carico delle appellanti, che rifonderanno a AO 2 fr. 1500.–

per ripetibili.

5. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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