11.2008.133
Rettifica del registro fondiario
6 aprile 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2008.133
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, ICCA
Titolo:
Rettifica del registro fondiario
RETTIFICA O RETTIFICAZIONE
agg. 977 CC
Incarti n.
11.2008.133
11.2009.62
Lugano
6 aprile 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.1263 (rettificazione del registro fondiario) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 5 ottobre
2006 da
AP 2, , e
AP 1,
(patrocinate dall'. PA 1)
contro
Comune di AO 1, (rappresentato dal Municipio)
AO
2
(patrocinato dall'. PA 2) e
Stato del
Cantone Ticino
(rappresentato dall'ufficiale dei registri del
Distretto di Lugano),
giudicando ora sull'istanza di restituzione in
intero proposta il 30 aprile 2007 da AP 2 e AP 1 per essere ammesse
a produrre un nuovo mezzo di prova;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 ottobre 2008
presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto emesso il 7 ottobre 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. 11.2008.133);
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 10 aprile 2009 presentato da AP 1 e AP 2
contro il decreto emesso il 3 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5 (inc. 11.2009.62);
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono
proprietarie comuni della particella n. __________ RFD di __________, che
confina a sud con la particella n. __________ appartenente a AO 2, la quale
confina a sua volta – sempre a sud – con la particella n. __________, proprietà
del Comune AO 1. Quest'ultimo e AO 2 hanno chiesto Il 19
giugno 2006 all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano la
rettificazione del registro, nel senso di iscrivere in favore delle loro
particelle una servitù di passo pedonale a carico della particella n. __________.
A sostegno della richiesta essi hanno fatto
valere che la particella n. __________ deriva dal frazionamento –
avvenuto nel gennaio del 1965 – della particella n. __________, a carico della
quale sussisteva sin del 1946 una servitù di passo pedonale in favore, tra
l'altro, delle loro particelle n. __________ e __________. Tale servitù
tuttavia non era stata riportata sulle particelle derivanti dal frazionamento.
Il 9 agosto 2006 l'ufficiale del registro fondiario ha chiesto così a AP 2
e AP 1, proprietarie comuni della particella n. __________, il permesso di
eseguire la rettifica. Esse hanno rifiutato.
B. Con
istanza del 5 ottobre 2006 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'ufficiale
del registro fondiario, ha promosso
un'azione di rettifica del registro (art. 977 CC), convenendo AO 2,
il Comune di AO 1, AP 2 e AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, perché fosse ordinata sulla particella n. __________ l'iscrizione
della servitù di passo pedonale in favore delle due particelle n.__________ e
n. __________. All'udienza del 28 novembre 2006, indetta per il contraddittorio,
AO 2 e il Comune di AO 1 hanno evidentemente aderito all'istanza, mentre AP 2
e AP 1 hanno proposto di respingerla.
C. Nel
corso dell'istruttoria, il 30 aprile 2007, AP 2 e AP 1 hanno presentato
un'istanza di restituzione in intero per essere ammesse a esibire una lettera
del 27 aprile 2007 in cui l'Ufficio del registro fondiario federale comunicava
al geometra revisore della mappa catastale di __________ che il tracciato della
servitù di passo gravante la primitiva particella n. __________ non tocca la loro particella n. __________. Alla discussione
dell'8 maggio 2007 lo Stato del Cantone Ticino e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza. Il Comune
di AO 1 si è rimesso al giudizio del Pretore. Statuendo seduta stante con
decreto a verbale, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, definendo la
prova inammissibile e ininfluente per l'esito della causa. AP 2 e AP 1 hanno
impugnato tale decreto davanti a questa
Camera, che con sentenza del 17 luglio 2008 ha parzialmente accolto l'appello e ha annullato il decreto, rinviando gli atti al Pretore perché
statuisse personalmente (inc.11.2007.74).
D. Il
Pretore ha giudicato personalmente il 7 ottobre 2008. Se non che, invece di decidere
sulla restituzione in intero postulata il
30 aprile 2007 da AP 2 e AP 1, egli ha statuito per inavvertenza sull'ammissibilità
di un “ritiro dalla causa” dichiarato il 23 gennaio 2007 dal Comune di AO
1 (e ribadito il 14 febbraio 2007), come pure su un'istanza di restituzione in
intero esperita da AP 2 e AP 1 il 25 gennaio 2007 per essere ammesse a produrre
un accordo raggiunto il 19 gennaio 2007 sul diritto di passo tra il Comune
di AO 1 e la stessa AP 2. Sui due oggetti però il Segretario assessore aveva
già statuito il 20 aprile 2007, respingendo tanto il dichiarato ritiro dalla
causa quanto la postulata restituzione in intero.
E. Con
appello del 15 ottobre 2008 AP 2 e AP 1 hanno impugnato il decreto appena citato,
chiedendo che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – esso sia annullato
e gli atti siano rinviati al Pretore perché accolga l'istanza di restituzione
in intero da loro presentata il 30 aprile 2007. Con decreto del 6 novembre 2008
il Pretore ha concesso all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 2 dicembre 2008 lo Stato del Cantone Ticino propone di respingere
l'appello. Analoga conclusione formula AO 2 con osservazioni del 9 dicembre
2008. Il Comune di AO 1 è rimasto silente.
F. Il
Pretore ha comunicato il 12 dicembre 2008 al presidente di questa Camera che il
decreto appellato era “stato emesso per un disguido” e il 23 gennaio 2009 ha convocato le parti al contraddittorio sull'istanza di restituzione in intero del 30 aprile
2007. Il contraddittorio si è tenuto il 31 marzo 2009. Statuendo il 3 aprile
2009, il Pretore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia e le spese (fr.
150.– complessivi) sono state poste a carico di AP 2 e AP 1 con obbligo di
rifondere allo Stato del Cantone Ticino e a AO 2 un'indennità di fr. 250.– per
ripetibili.
G. Contro
il decreto predetto AP 2 e AP 1 sono
insorte a questa Camera con un appello del 10 aprile 2009 nel quale
chiedono di accogliere la loro istanza di restituzione in intero e di riformare
in tal senso il giudizio impugnato. Il Pretore ha conferito all'appello il 14
aprile 2009 effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2009 AO 2
propone di respingere l'appello. Lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato il 2
giugno 2009 di rimettersi alla decisione della Camera. Il Comune AO 1 non ha
formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I due appelli di AP 2 e AP
1.
traggono origine dall'identica causa, si fondano sugli stessi fatti e
contengono la medesima richiesta di giudizio, intesa all'accoglimento della
restituzione in intero da loro postulata il 30 aprile 2007. Si giustifica
pertanto di trattare entrambi i ricorsi con un giudizio unico (art. 320 CPC ticinese).
2.
La restituzione in
intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire
sull'esito del processo era ammissibile, secondo l'art. 138 CPC ticinese, ove
la parte dimostrasse che l'omissione non era imputabile a sua negligenza. Esperibile
entro 30 giorni da che la parte era venuta a conoscenza del nuovo mezzo di azione
o di difesa (art. 139 CPC ticinese), l'istanza era decisa con decreto giusta l'art.
96.
CPC (art. 140 cpv. 1 CPC ticinese). Tale decreto era appellabile “nel
termine ordinario”, ma l'appello era deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”,
a meno che fosse stato provvisto di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese).
Competente per accordare l'effetto sospensivo era il giudice che aveva emanato
il decreto (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo), il quale concedeva tale beneficio
quando l'ammissione o il rifiuto della
restituzione in intero potessero “avere un'influenza determinante sul
seguito della procedura e sul giudizio”
(art. 141 CPC ticinese; I CCA, sentenza inc. 11.2005.109 del 21 gennaio
2008, consid. 1).
3.
Nella fattispecie
entrambi gli appelli sono stati muniti dal Pretore di effetto sospensivo.
Quanto alla loro tempestività, il primo decreto, del 7 ottobre 2008, è stato
notificato alle appellanti il 9 ottobre 2008, e il secondo, del 3 aprile 2009, il
6.
aprile 2009. Le rettificazioni del registro fondiario (art. 977 CC) erano
trattate nel diritto ticinese con la procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 4 n. 25 combinato con l'art.
5.
LAC). Il termine per appellare era di 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Introdotti
il 15 ottobre 2008 e il 10 aprile 2009, gli appelli sono pertanto tempestivi. Nulla
osta in simili circostanze all'emanazione del giudizio.
4.
Con il decreto del 7
ottobre 2008, oggetto dell'appello presentato il 15 ottobre 2008, il Pretore ha
statuito per svista – come detto –su questioni già decise dal Segretario
assessore il 20 aprile 2007. Non potendo egli annullare il decreto (art. 96
cpv. 2 prima frase CPC ticinese), deve procedere al riguardo questa Camera.
L'appello va dichiarato irricevibile, invece, nella misura in cui le
interessate chiedono di rinviare gli atti al Pretore perché
accolga la loro istanza di restituzione del 30 aprile 2007. Proprio perché a quel momento non era ancora stata giudicata, in
effetti, tale istanza non poteva nemmeno formare oggetto di indicazioni
vincolanti da parte di questa Camera.
5.
Nel decreto del 3 aprile 2009, impugnato con
l'appello del 10 aprile 2009, il Pretore ha respinto l'istanza di
restituzione in intero, argomentando che le interessate avrebbero potuto
produrre una comunicazione dell'Ufficio del registro fondiario federale già
nella fase delle allegazioni processuali, risultando dalla stessa lettera del 27
aprile 2007 che entrambe erano in relazione da tempo con quell'Ufficio. Dandosi
negligente tardività, a mente sua non occorreva esaminare pertanto se il
documento fosse rilevante per l'esito della causa. Nell'appello AP 2 e AP 1 respingono ogni addebito di negligenza, sottolineando
di essersi attivate subito dopo che il Pretore aveva respinto una perizia da
loro chiesta sul tracciato della servitù. Esse sostengono inoltre che nel
decreto dell'8 maggio 2007, annullato da questa Camera, il Segretario assessore
non aveva rimproverato loro negligenza alcuna. Per di più – esse soggiungono –
la lettera in questione dimostra come il tracciato del passo pedonale non
riguardasse la loro particella, onde la manifesta rilevanza del documento per
il giudizio.
6.
La rettifica nel
registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e
indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma
riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza
che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di
acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi
di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 RRF), ovvero per
inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la
cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e
legittimi. Una via preclude l'altra. La possibilità dell'art. 977 CC decade, poi,
ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in buona fede sul
contenuto del registro. In tale eventualità rimane solo l'azione dell'art. 975
CC, la quale tuttavia è data unicamente per contestare iscrizioni,
modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni,
al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (RtiD I-2005 pag. 796 consid. 4
con richiami).
Quanto
all'art. 977 CC, esso concede due possibilità: o l'ufficiale del registro constata
immediatamente l'inavvertenza e la rettifica “senz'altro” (art. 98 cpv. 2 RRF),
oppure – com'è avvenuto nella fattispecie – ravvisa l'inavvertenza solo in un
secondo tempo, “dopo che gl'interessati o
dei terzi abbiano avuto notizia dell'iscrizione inesatta”. In
quest'ultimo caso egli deve avvertire gli interessati, “chiedendo loro di consentire
per iscritto alla rettificazione e procedere a quest'ultima tostoché sia in possesso
del consenso di tutti” (art. 98 cpv. 3 RRF). Se uno di loro rifiuta, l'ufficiale
invita il giudice a ordinare la rettificazione (art. 98 cpv. 4 RRF).
L'intervento del giudice avviene allora nel quadro di una procedura
amministrativa avente per oggetto la rettifica di una svista (DTF 117 II 45
consid. 5). Se l'ufficiale, benché sollecitato, non agisce, ogni interessato
può adire l'autorità di vigilanza con ricorso per denegata o ritardata
giustizia a norma dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46 consid. 6).
7.
In concreto lo Stato
del Cantone Ticino ha promosso causa valendosi esplicitamente dell'art. 977 CC.
La necessità di rettificare il registro fondiario in seguito al mancato riporto
– per inavvertenza – di diritti o oneri su particelle derivanti da un
frazionamento è del resto un esempio di rettifica evocato dalla dottrina (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª
edizione, n. 6 ad ad art. 977; Homberger
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 977 CC; Fasel, Grundbuchverordnung, Kommentar,
Basilea 2008, n. 41 e 48 ad art. 98). Se non che, il procedimento di
rettifica è – come si è accennato – di mera indole amministrativa, sicché il
giudice non statuisce sull'esistenza o l'inesistenza del diritto o dell'onere
formante oggetto della rettifica (Zobl,
Grundbuchrecht, 2ª edizione, pag. 171 n. 446; Deschenaux,
Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3 II, pag. 907). Dandosi
inavvertenza dell'ufficiale, egli si limita a ordinare la correzione della
svista (DTF 123 III 349 consid. 1b). Ciò non preclude agli interessati la
possibilità di promuovere un'azione di rettifica del registro fondiario sulla
base dell'art. 975 CC, la quale esplica invece effetti diritto sostanziale (Steinauer, Les droits réels, vol. I,
4ª edizione, pag. 345 n. 999).
8.
In caso di divisione del fondo serviente, la servitù persiste di
regola su tutte le sue parti (art. 744 cpv. 1 CC). Se tuttavia la servitù non
grava – e secondo le circostanze non può gravare – determinate parti, ogni
proprietario di una parte non gravata può domandare che sia cancellata per ciò
che lo concerne (cpv. 2). L'ufficiale del registro fondiario comunica la
domanda all'interessato e, se questo non la contesta entro un mese, esegue la
cancellazione (cpv. 3). Ciò premesso, la questione è di sapere nel caso in
esame se al momento in cui la particella n. __________ è stata frazionata (nel
gennaio del 1965), dando origine a quattro nuovi fondi (tra cui la particella
n. __________), gravava su di essa
una servitù di passo pedonale in favore della particella n. __________ (dalla
quale è poi stata ricavata nell'ottobre del 1968 la particella n. __________)
che per svista non è stata riportata sui fondi derivanti dal frazionamento
(art. 744 cpv. 1 CC). La rettifica del registro fondiario si esaurisce in
questi termini. Altra è la questione di sapere se il proprietario di un fondo
originato dal frazionamento possa chiedere legittimamente di cancellare la
servitù perché essa non grava il suo fondo. Sorgendo contestazione al riguardo,
il problema investe però questioni di diritto sostanziale e non può essere risolto
nel quadro di una procedura di rettifica amministrativa del registro fondiario (art. 977 CC). Va affrontato
nel quadro di un'azione fondata sull'art. 975 cpv. 1 CC. In tale ambito
vanno esaminati anche eventuali diritti reali acquisiti da terzi in buona fede
che hanno fatto assegnamento nel frattempo sull'iscrizione nel registro (art.
975.
cpv. 2 CC).
9.
Ne
segue che la restituzione in intero postulata il 30 aprile 2007 nella
fattispecie da AP 2 e AP 1 è destinata con ogni evidenza al rigetto. Che le interessate
abbiano agito tardivamente – come reputa il Pretore – in ultima analisi poco
giova. Importa che la comunicazione 27 aprile 2007 dell'Ufficio del registro
fondiario federale, dalla quale le istanti intendono desumere l'estraneità del
loro fondo alla servitù di passo pedonale gravante l'originaria particella n. __________,
non è di rilievo ai fini del giudizio (art. 138 CPC ticinese: “nuovi mezzi di
azione o di difesa che appaiano influenti per l'esito del processo”). Oggetto
dell'attuale rettifica è – si ripete – sapere se al momento in cui la
particella n. __________ è stata frazionata, dando origine alla particella n. __________,
gravava su di essa una servitù di passo pedonale in favore della particella n. __________
(dalla quale è poi stata ricavata la particella n. __________) che per svista
non è stata riportata sulla particella n. __________. Sapere se il tracciato
della servitù toccasse anche la scorporata particella n. __________ oppure no
esula dalla procedura di rettifica. È un tema che andrà affrontato se mai nel
contesto di un'azione fondata sull'art. 975 CC. In quell'ambito andrà verificato
altresì, dandosi l'evenienza, se AP 2 e AP 1 vadano considerate acquirenti in
buona fede, senza dimenticare che un erede non è reputato tale (Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2ª edizione, pag. 122 n. 588; Pfister von Schulthess, Der Schutz des öffentlichen
Glaubens im schweizerischen Sachenrecht, Zurigo 1969, pag. 45).
10.
Gli oneri processuali
del primo appello andrebbero suddivisi fra le parti, AP 2 e AP
1.
ottenendo causa solo parzialmente vinta (consid. 4). Dato nondimeno
che l'emanazione del decreto si riconduce a un'inavvertenza del Pretore,
conviene rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre il vicendevole grado
di soccombenza giustifica la compensazione delle ripetibili (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). Per quel che è del secondo appello, gli oneri processuali e le
ripetibili vanno addebitati solidalmente a AP 2 e AP 1, che
escono sconfitte e che dovranno rifondere a AO 2 un'equa indennità per
ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese e 10 cpv. 1 LTG). Non hanno diritto a
ripetibili invece il Comune di AO 1 e lo Stato
del Cantone Ticino, che non hanno formulato osservazioni all'appello.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E
il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per
un eventuale ricorso in materia civile, come ha accertato il Pretore su
richiesta della Camera il
6.
novembre 2008.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 15 ottobre 2008
è accolto e il decreto del 7 ottobre 2008 è annullato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese per tale appello. Le ripetibili sono compensate.
3. L'appello del
10 aprile 2009 è respinto e il decreto del 3 aprile 2009 è confermato.
4. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono
posti solidalmente a carico delle appellanti, che rifonderanno a AO 2 fr. 1500.–
per ripetibili.
5. Intimazione:
–
–
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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