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Decisione

11.2008.134

Divorzio su richiesta comune con accordo completo: convenzione non omologabile

23 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.39 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna promossa con istanza del 21 febbraio 2008 dall'

AP 1,

(già patrocinato dall'avv.,)

e da

AO 1,

(già patrocinata dall'avv.,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 4 ottobre presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 settembre 2008

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1964) e AO 1 (1965), cittadini belgi, si sono sposati a __________

il 6 agosto 1999. Dal matrimonio è nato un figlio, P__________, il 4 aprile

2000. Separati dal 2004, i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna un'istanza comune di divorzio, del 21 febbraio

2008, corredata di un accordo completo. Il Pretore li ha convocati a un'udienza

del 9 aprile 2008, durante la quale li ha sentiti prima separatamente e poi

insieme, accertando ch'essi avevano deciso di sciogliere il matrimonio dopo

matura riflessione e per libera scelta. Esaminando l'accordo da loro sottoscritto,

tuttavia, egli ha reputato la convenzione non omologabile su vari punti. Dopo

di che egli ha assegnato loro il periodo di riflessione di due mesi per

confermare in forma scritta e personalmente la volontà di divorziare,

invitandoli a emendare la convenzione. I coniugi si sono impegnati in tal senso.

B. Il

10 giugno 2008 AO 1 ha trasmesso al Pretore una nuova

convenzione sugli effetti del divorzio e una dichiarazione di quel medesimo

giorno in cui entrambi i coniugi confermavano la loro volontà di divorziare. Il

Pretore ha vagliato il nuovo accordo, comunicando alle parti il 13 giugno 2008

che l'intesa non era ancora pronta per essere omologata. Il giorno stesso egli

ha disposto l'audizione del figlio P__________ da parte di __________, licenziata

in pedagogia curativa. Alle completazioni chieste dal Pretore per quanto

riguardava il contenuto della convenzione i coniugi hanno risposto con lettera

del 16 giugno 2008, ribadendo una volta ancora la loro volontà di divorziare.

Il Pretore li ha invitati il 23 giugno 2008 a produrre altri documenti giustificativi,

sollecitandoli il 3 luglio 2008 ad allestire un conteggio dei loro fabbisogni minimi.

C. __________

ha consegnato il 30 agosto 2008 la propria relazione sull'ascolto del figlio,

che il Pretore ha comunicato ai coniugi il 2 settembre 2008. Costoro hanno inviato

al Pretore il 15 settembre 2008 ulteriore documentazione, compreso il calcolo

dei loro fabbisogni minimi, oltre a una convenzione aggiornata sugli effetti

del divorzio (la quale prevedeva, come le precedenti, la custodia alternata del

figlio, tre giorni e mezzo la madre, tre giorni e mezzo il padre, con esercizio

comune dell'autorità parentale) e osservazioni del marito sul rapporto relativo

all'audizione del figlio. Due giorni dopo, il 17 settembre 2008, il Pretore ha

statuito sull'azione di divorzio, respingendola (dispositivo n. 1). “In via

cautelare” egli ha istituito altresì una curatela educativa in favore del

figlio, invitando la Commissione tutoria regionale 12 a designare la persona

del curatore (dispositivo n. 2). La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese

di fr. 630.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

senza cenno a ripetibili (dispositivo n. 3).

D. AP 1

si è rivolto alla presidenza del Consiglio della magistratura con un esposto

del 4 ottobre 2008, lamentando il fatto che nonostante una convenzione sugli

effetti del divorzio con accordo completo il Pretore dilazioni la procedura. Il

9 ottobre 2008 la presidente del Consiglio della magistratura ha fatto proseguire

il memoriale per competenza al presidente della prima Camera civile, che ha

richiamato dal Pretore gli atti di causa. Il Pretore ha recapitato l'incarto

alla Camera civile di appello con un suo memoriale esplicativo del 16 ottobre

2008 (diretto al Con­siglio della magistratura). Né lo scritto di AP 1 né il

memoriale del Pretore hanno formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori sulle azioni di divorzio, siano

queste unilaterali o su richiesta comune, sono impugnabili con il rimedio

giuridico ordinario dell'appello entro venti giorni dalla notifica (art. 307

cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC). Dandosi decreti cautelari emessi

in azioni di divorzio, il termine di ricorso è ridotto a dieci giorni (art. 376 cpv. 2 lett. d combinato con l'art. 370 cpv. 2

CPC). Quanto all'appello, esso va inoltrato per il tramite della cancelleria

della Pretura che ha pronunciato la sentenza (art. 308 cpv. 2 CPC), ma

l'introduzione a un'autorità giudi­ziaria incompetente non nuoce (art. 126 cpv.

1.

CPC). In tal caso “i termini si ritengono rispettati se lo furono con

l'insinuazione all'autorità incompetente” (art. 126 cpv. 2 CPC).

Nella

fattispecie AP 1 ha inviato il suo esposto del 4 ot­tobre 2008 alla presidenza

del Consiglio della magistratura, consegnandolo alla posta il 6 ottobre

successivo (art. 131 cpv. 4 CPC). Trattato come appello, nella misura in cui è

volto contro il rigetto dell'azione di divorzio il memoriale è dunque esperito

in tempo utile. Non è tempestivo invece per quanto riguarda l'istituzione provvisionale

della curatela educativa in favore del figlio (art. 308 cpv. 1 CC), ma la

distinzione non ha portata pratica, giacché nel suo esposto AP 1 non contesta

la misura di protezione, che può di conseguenza essere eseguita. In condizioni

del genere risulta superfluo comunicare l'odierna sentenza alla Commissione tutoria

regio­nale 12, già chiamata dal Pretore a nominare il curatore educativo.

2.

Un

appello deve contenere tra l'altro, sotto pena di nullità, “la dichiarazione di

appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si

intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, come pure le richieste di

giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC con rinvio al cpv. 5). Nel suo

esposto AP 1 non menziona esplicitamente i dispositivi della sentenza pretorile

che intende appellare, né formula domande di merito. Non occorre tuttavia

particolare perspicacia per desumere senza equivoco dalla motivazione addotta

ch'egli insorge contro il rigetto del­l'azione di divorzio (dispositivo n. 1)

e, di riflesso, contro il pronunciato

sugli oneri processuali a suo carico (dispositivo n. 3), per lo meno nella misura – imprecisata dal Pretore – in cui tali

oneri sono correlati alla reiezione del divorzio. Per quel che attiene alle richieste

di giudizio, AP 1 postula l'intervento della presidente del Consiglio della magistratura

affinché la causa di divorzio prosegua senza indugio. Con il suo appello egli

mira dunque a far annullare la sentenza del Pretore, ciò che comporterebbe il ripristino

della litispendenza e la continuazione del processo. Anche sotto questo profilo

il memoriale dell'interessato riesce di conseguenza proponibile.

3.

Ricevuta

una richiesta di divorzio su richiesta comune, il Pretore convoca entro breve

termine i coniugi per sentirli separatamente e poi insieme (art. 421 cpv. 1

CPC). Accertato che essi si sono risolti a sciogliere il matrimonio dopo matura

riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 1 CC), egli esamina la

convenzione da loro sottoscritta e ne appura l'omologabilità assumendo, “se lo

ritiene necessario, prove e informazioni al proposito” (art. 421 cpv. 3

CPC). Se reputa l'accordo non omologabile, egli propone eventuali modifiche e

fissa – se necessario – una nuova udienza; se in questa occasione interviene un

accordo, i coniugi sottoscrivono il verbale (art. 421 cpv. 4 CPC). Se non

interviene alcun accordo, “il giudice procede come in caso di domanda su richiesta

comune con accordo parziale” (art. 421 cpv. 5 CPC). Solo al momento in cui avrà

accertato l'omologabilità dell'accordo, il Pretore fisserà ai coniugi un

periodo di riflessione di due mesi, allo spirare del quale i coniugi gli confermeranno

per scritto e personalmente la loro volontà di divorziare e il contenuto della

conven­zione, fatta salva l'eventualità di un'ulteriore udienza (art. 421a

cpv. 1 CPC). Finché non sarà chiaro entro che limiti la convenzione può essere

omologata, il termine di riflessione non va impartito.

Nel caso

in rassegna il modo di procedere adottato dal Pretore

si scosta

dal rito previsto dalle legge sin dalla prima udienza, del 9 aprile 2008. Accertato

che la convenzione con accordo completo non poteva essere omologata, in

effetti, il Pretore non

avrebbe

dovuto assegnare ai coniugi termine di sorta, neppure per riflettere sul principio

del divorzio. La scadenza dei due mesi va fissata solo al momento in cui è

chiaro il contenuto dell'accordo suscettivo di approvazione. In concreto non

v'era nulla di definito, tant'è che al momento in cui il Pretore ha respinto il

divorzio i coniugi avevano appena presentato una terza versione dell'accordo

completo. È vero che un modo di procedere difforme dalla legge non va

sanzionato per ciò solo (né l'art. 101 CPC contempla penalità) e che gli atti

di procedura contrari alla legge vanno annullati unicamente se la violazione di

forma arreca alla parte un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 143 cpv.

1.

CPC). Che il Pretore abbia impartito ai coniugi un periodo di riflessione

“anticipato” ancora non significa, dunque, che la sentenza impugnata vada

annullata. Il problema è che – come si vedrà in appresso – nella fattispecie

tale sentenza denota un altro vizio, ben più grave, che comporta per i coniugi

la perdita della garanzia giudiziaria.

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha motivato la reiezione dell'istanza comune di

divorzio con l'argomento che, secondo il rapporto 30 agosto 2008 consegnato da __________,

il figlio P__________ “si sente infelice” e desidera vivere a __________ (mentre

oggi trascorre tre giorni e mezzo la settimana a __________ con il padre), che

nonostante ciò la madre ha firmato anche la terza versione della convenzione

sugli effetti del divorzio in cui continua a essere pattuito l'affidamento

congiunto e la custodia alternata del ragazzo, che in tali circostanze sussistono

“fondati motivi per dubitare che la convenzione corrisponda alle volontà delle

parti e che sia garantito il bene del figlio”, sicché l'istanza va respinta

“con l'invito ai genitori, se del caso, di approfondire e preparare una nuova

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio”. In sintesi il Pretore

ha respinto il divorzio, quindi, perché la (terza) convenzione a lui sottoposta

non è conforme al bene del figlio né, verosimilmente, alla volontà dei coniugi.

Se la prima spiegazione è chiara, la seconda sfugge a ogni logico intendimento,

non essendo dato di capire come mai la (terza) convenzione non risponderebbe

“alle volontà delle parti”. Comunque sia, si volesse anche sorvolare su ciò, il

fatto che la convenzione non fosse omologabile non abilitava in alcun caso il

Pretore a respingere l'azione di divorzio, tanto meno di punto in bianco.

Come si è

ricordato, ravvisando una convenzione non omologabile, il giudice propone ai

coniugi le eventuali modifiche e indice – stimandone l'opportunità – una nuova

udienza (art. 421 cpv. 4 CPC). Il Pretore che reputa (poco importa per quali

motivi) di non poter approvare una convenzione, di conseguenza, deve comunicare

alle parti quali modifiche egli intenda apportare all'accordo. Non può

rigettare l'azione ex abrupto. Anzi, non può rigettare l'azione – per lo

meno senza comminatoria previa – nemmeno ove le parti dissentano dalla

modifica. In tal caso infatti egli “procede come in caso di domanda su

richiesta comune con accordo parziale” (art. 421 cpv. 5 CPC), a condizione

evidentemente che i coniugi gli demandino la decisione sulle conseguenze del divorzio

non suscettive di omologazione (art. 112 cpv. 1 CC). Ciò significa ch'egli

assegna a ogni coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre

un allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti

contestati, con le richieste di prova (art. 422 cpv. 1 CPC). Se le parti – per

avventura – non gli demandano la decisione sulle conseguenze del divorzio non

suscettive di omologazione, egli comunica loro che stralcerà la causa dal ruolo

se entro trenta giorni l'uno o l'altro non introdurrà una domanda unilaterale

di divorzio (art. 421a cpv. 2 CPC per analogia).

5.

Se

ne conclude che, respingendo l'istanza comune di divorzio nel caso specifico,

il Pretore non è caduto unicamente in un vizio di procedura (sopra, consid. 3),

ma ha impedito alle parti anche la continuazione della causa, precludendo loro

materialmente la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Ciò

configura un pregiudizio riparabile solo con l'annullamento del dispositivo n.

1.

figurante nell'atto impugnato. E l'annullamento del dispositivo n. 1

implica l'annullamento del dispositivo n. 3 sugli oneri processuali, non

essendo possibile definire in che misura tali costi si riferiscano –

eventualmente – anche al dispositivo n. 2 (istituzione provvisionale della

curatela educativa in favore del figlio).

Riassumendo,

una volta passata in giudicato la sentenza di questa Camera il Pretore

comunicherà ai coniugi perché non intende omologare la convenzione e quali

modifiche egli prospetti. Ove le parti non aderissero alla sua proposta, egli

procederà come in caso di domanda su richiesta comune con accordo parziale,

sempre che gli sia demandata la decisione sulle conseguenze del divorzio non

omologabili. In caso contrario egli comminerà lo stralcio della causa dai ruoli

se entro trenta giorni l'uno o l'altro coniuge non avrà introdotto un'azione unilaterale

di divorzio.

6.

Quanto

agli oneri dell'attuale sindacato, si giustifica di non prelevarne (art. 148

cpv. 2 CPC), il rigetto inopinato dell'azione di divorzio riconducendosi a

un'iniziativa del Pretore. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili, AP 1

non avendo dovuto far capo a un patrocinatore e non avendo dovuto sopportare

verosimili perdite di guadagno. Sugli oneri di primo grado il Pretore statuirà

di nuovo quando emanerà il nuovo giudizio.

7.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), decisione

meramente incidentale (di rinvio in prima sede), l'impugnabilità segue la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione

principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo

a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la

possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 3 del giudizio impugnato

sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore perché continui la causa

nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–,.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e

2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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