11.2008.135
Protezione della personalità
27 agosto 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
11.2008.135
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità
CAMBIAMENTO DI NOME / TRANSLITTERAZIONE
DECISIONE STRANIERA
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 9 CC
art. 29 cpv. 2 CC
art. 30 cpv. 3 CC
art. 39 LDIP
Incarto n.
11.2008.135
Lugano
27 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.631
(protezione del nome) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 21 settembre 2001 da
AP 1 K__________, già in e
AP 2 K__________,
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AO 1 K__________,
(patrocinata dall'avv. PA 3)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 ottobre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 K__________ contro la
sentenza emessa il 19 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 K__________ (1925) è stato spostato con __________, nata __________
(1935) dal 26 ottobre 1960 al 17 gennaio 1995. Da tale unione sono nate le
figlie __________ (1961) e __________ (1963). La famiglia ha risieduto dapprima
a __________, dove AP 1 K__________ era musicista. Interrotta per motivi di
salute questa attività, AP 1 K__________ si è dedicato all'insegnamento nel
conservatorio di __________, facendo il pendolare tra questa città e la __________.
B. Durante
il matrimonio, AP 1 K__________ ha intrattenuto una lunga relazione con AO 1
(1931), cittadina britannica. Da tale legame sono nati i figli __________
(1972) e __________ (1981). Entrambi, riconosciuti dal padre, portano il
cognome K__________. Nel maggio del 1987 AO 1 e AP 1 K__________ hanno preso domicilio
a __________. La prima vi risiede tuttora, mentre il secondo si è trasferito
nell'agosto del 1989 a __________, ove il 28 gennaio 2000 si è sposato con AP 2
(1966). Da questa nuova unione è nato __________, il 17 novembre 2000.
C. Il
29 gennaio 2001, AP 1 e AP 2 K__________ hanno scritto a AO 1, che dagli anni
sessanta adopera il cognome K__________, ingiungendole di astenersi
dall'utilizzo di tale cognome. Il 5 febbraio 2001, AO 1 K__________ ha risposto
di essere legittimata a portare il cognome K__________, ricordando agli interessati
di avere cambiato, in maniera legittima, il proprio cognome da AO 1 a AO 1 K__________ in Inghilterra già alla fine degli anni sessanta, soggiungendo infine di essere
conosciuta con il nuovo cognome, per uso ininterrotto, da oltre trent'anni. Di
tale fatto – essa ha poi epilogato –, AP 1 K__________ è da sempre stato a conoscenza.
D. Con
petizione del 21 settembre 2001, AP 1 e AP 2 K__________ si sono rivolti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di fare ordine a AO 1 –
con la comminatoria dell'art. 292 CP – di cessare di usurpare il cognome K__________,
astenendosi dal portare o dall'adoperare in qualsiasi modo tale cognome, come pure
di eliminarlo da qualsiasi documento di legittimazione, carta da lettera, da
visita, cartello pubblicitario, insegne, timbro, elenco telefonico o altro
supporto materiale, ove appaia riferito alla convenuta. Essi hanno poi postulato,
in via subordinata, di annullare la decisione estera di cambiamento del nome e
di giudicare nel merito come chiesto in via principale.
E. Con
risposta del 7 dicembre 2001, AO 1 K__________ ha proposto di respingere la
petizione, precisando – in particolare – di avere legittimamente ottenuto in
Inghilterra, negli anni sessanta, il cognome AO 1 K__________. Le parti hanno
mantenuto le loro rispettive domande di giudizio anche nel successivo scambio
di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 16 aprile 2002.
F. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel loro allegato del 4 maggio 2005, AP 1 e AP 2 K__________
hanno ribadito le loro richieste di giudizio. __________ K__________, nel suo memoriale
del 28 aprile 2005, ha di nuovo proposto di respingere la petizione. Statuendo
con sentenza del 19 settembre 2008, il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto la tassa di giustizia, di fr. 2500.–, e le spese a carico degli
attori in solido, tenuti a rifondere a AO 1 K__________, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 4000.– a titolo di ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena menzionata AP 1 e AP 2 K__________ sono insorti a questa
Camera con un appello del 15 ottobre 2008, nel quale chiedono di accogliere la
petizione e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 17 novembre 2008, AO 1 K__________ propone di respingere l'appello. AP 1 K__________
è deceduto il 6 gennaio 2010 (FU n. 19 del 9 marzo 2010, pag. 1950).
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza
impugnata è stata intimata il 24 settembre 2008 ed è pervenuta al patrocinatore
degli appellanti il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni (art. 308
cpv. 1 CPC ticinese), il 15 ottobre 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni di AO 1 K__________ del 17 novembre 2008.
2. Il
Pretore ha considerato che, in Inghilterra alla fine degli anni sessanta, AO 1 ha cambiato il suo cognome in AO 1 K__________ per mezzo di un deed poll. Tale cambiamento –
ha soggiunto il Pretore – era da riconoscere in Svizzera a norma dell'art. 39
LDIP, poiché valido secondo il diritto del paese di origine della convenuta.
Ciò posto, il primo giudice ha vagliato l'esistenza di un eventuale pregiudizio
per gli attori a norma dell'art. 30 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto l'azione
proposta da AP 1 K__________ perenta, siccome a conoscenza del cambiamento del
cognome della convenuta da più di un anno prima dell'avvio della causa e per il
fatto che attore e convenuta avevano avuto una relazione duratura.
Per
quanto riguarda le doglianze di AP 2 K__________, il Pretore le ha respinte
siccome non ha rilevato l'esistenza di un rischio di confusione. Infatti AP 2 K__________
vive a __________ mentre AP 2 K__________ è domiciliata a __________ e, per di
più esistono “oltre 200 iscrizioni nell'elenco telefonico” riferite al cognome K__________.
In ogni caso – ha proseguito il primo giudice – è dubbio che l'uso del nome K__________
da parte di AO 1 evochi nel pubblico l'idea di un legame tra la stessa e AP 1 K__________,
legame comunque sia esistito e dal quale sono nati due figli. Ma anche ad
ammettere l'esistenza di un pregiudizio per l'attrice, gli interessi della
stessa non meriterebbero tutela rispetto agli interessi – contrapposti – della
convenuta, portando quest'ultima il cognome K__________, onorandolo, da oltre
quarant'anni e avendo essa avuto due figli dall'attore. Questi ultimi poi
portano il di lui cognome.
Il
Pretore ha poi vagliato – sommariamente – la causa secondo l'art. 29 cpv. 2 CC
osservando che comunque sia “nulla cambierebbe ai fini della presente vertenza
neppure se si volesse far capo a tale disposto”. Ciò, perché l'attore
paleserebbe, con il suo agire, un manifesto abuso di diritto, mentre l'attrice
risulterebbe, come già evocato, soccombente nell'analisi dei contrapposti interessi.
Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
3. AP 1
K__________ è deceduto prima della presente decisione. L'azione a protezione
del nome è di natura altamente personale, sicché essa non può essere trasmessa
né ceduta (DTF 118 II 5 consid. 5b con richiami; Jeandin in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 e 22 ad art. 28 CC). L'appello va di conseguenza dichiarato privo d'interesse giuridico
per quanto attiene alle sue richieste. Di regola nel caso in cui un ricorso
diventi privo d'interesse giuridico, il tribunale dichiara il processo
terminato e statuisce con motivazione sommaria sugli oneri processuali,
“tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite” (art. 72 PC, applicato per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid.
7 con rinvii). Se non che, data la natura altamente personale dell'azione
proposta da AP 1 K__________, non subentrandogli in procedura alcun erede, si
giustifica in concreto di non diffondersi in tale esame. Non vi sarebbe alcuna
controparte cui, se del caso, imporre tassa di giustizia e ripetibili.
Aggiungasi comunque sia che gli oneri processuali e le ripetibili d'appello
potrebbero essere addebitate – in caso di soccombenza – solo alla moglie,
stante il litisconsorzio facoltativo degli attori e avendo essi agito con un
unico atto di ricorso. E, come si vedrà, l'appello di AP 2 K__________ non è
destinato a buona sorte.
4. AP 2
K__________ contesta l'esistenza del deed poll necessario per il cambiamento
del cognome, come pure il mancato rispetto da parte di AO 1 K__________ dei
requisiti posti dal diritto inglese per un cambiamento del cognome mediante
quella procedura. Del resto, quand'anche il deed poll invocato dal
Pretore esistesse, la modifica del nome non potrebbe essere riconosciuto in
Svizzera a norma dell'art. 39 LDIP. Ciò perché, sempre secondo l'appellante, il
cambiamento di nome non si fonderebbe su una decisione amministrativa o
giudiziaria né sarebbe stato iscritto nell'apposito registro dei cambiamenti di
nomi secondo la procedura prevista dall'apposita normativa (“Statutory Instrument 1994 No. 604: The Enrolment of Deeds [Change of
Name] Regulations 1994”, doc. V).
Inoltre i doc. 10 e 12 – affidavit dell'avv. __________ – sarebbero da
stralciare siccome mezzi di prova non previsti dal Codice di procedura civile
ticinese.
5. Per quanto riguarda dapprima la censura inerente all'affidavit
dell'avv. __________, va ricordato che le prerogative che l'art. 9 CC
tributa ai “pubblici documenti” possono essere riconosciute, di per sé, anche
ad atti pubblici stranieri (art. 198 CPC ticinese). Se l'atto pubblico però –
del diritto interno o estero – si limita a riprodurre dichiarazioni (sia pure
giurate) di un comparente, senza che il notaio le abbia personalmente
accertate, la sua portata non va oltre quella di una semplice affermazione di
parte (Rep. 2000 pag. 221). In concreto, l'avvocato __________ ha reso la sua
dichiarazione davanti al notaio pubblico __________, sicché ci si potrebbe
chiedere se l'affidavit non possa già beneficiare delle peculiarità
dell'art. 9 CC. Sia come sia, l'avvocato __________ ha confermato il contenuto
di quel documento mediante audizione testimoniale (The
Royal Court of the Island of Jersey, verbale del 24 luglio 2003: act. XVI, pag.
3). Ben poteva dunque il Pretore vagliare, se non il documento stesso,
la testimonianza resa.
6. A
norma dell'art. 39 LDIP il cambiamento di nome avvenuto all'estero è
riconosciuto in Svizzera se è valido nel paese di domicilio o di residenza
dell'interessato. L'appellante ritiene che il cambiamento del nome non sia
valido. Il Pretore, valutando la fattispecie alla luce dell'art. 39 LDIP, ha
ammesso la validità del cambiamento del cognome della convenuta (sentenza
impugnata, consid. da 2.2 a 2.5).
a) Nel
diritto anglosassone, il cambiamento del nome avviene, di regola, senza particolari
prescrizioni di forma (Geiser/Jametti
Greiner in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti,
Internationales Privatrecht, 2a edizione, n. 4 ad art. 39; Vischer, Zürcher Kommentar zum
IPRG, 2a edizione, n. 2 ad art. 39; Thurnheer, “Die Namensänderung in
England und der Schweiz” in: Jusletter del 6 febbraio 2012, Rz. 91 e 94). Fra
le varie modalità, c'è quella detta del deed poll, cioè una
dichiarazione scritta dell'interessato che indica di volere cambiare nome,
vidimata da due testimoni (Thurnheer,
op. cit., Rz. 109). L'iscrizione dell'avvenuto cambiamento di nome mediante deed
poll in un apposito registro (“enrolment”) non ha natura costitutiva, ma
dimostra la modifica eseguita (doc. V, pag. 4; cfr. anche: Thurnheer, op. cit., Rz. 110). Infine,
il rilascio di un passaporto conferma l'avvenuto cambiamento del nome per mezzo
di un deed poll (Thurnheer,
op. cit., Rz. 113; cfr. anche: http://www.direct.gov.uk/en/ TravelAndTransport/Passports/
Howtochangethenameonyourpassport/DG_174166).
b) Come
accennato (consid. 4) l'appellante, riferendosi al doc. V, assume di contro che
il deed poll, per essere valido, deve contenere i dettagli sulla
nazionalità dell'istante ed essere allegato a un certificato di nascita o di
cittadinanza, a una dichiarazione di un terzo certificante di conoscere
l'istante e – in caso di residenza all'estero – a una prova che tale residenza
non è permanente. Il deed poll andrebbe infine firmato dall'istante sia
col vecchio che col nuovo nome ed essere pubblicato sulla __________. Queste
condizioni non sarebbero state rispettate nell'evenienza (appello, n. 6b pag.
5). Se non che, le condizioni elencate da AP 2 K__________ non riguardano la
validità del deed poll, ma solo la sua registrazione (doc. V, art. 1
cpv. 2: “These regulations shall govern the enrolment
in the Central Office of the Supreme Court of deeds evidencing change of name”), che non è necessaria né è di natura costitutiva (v. qui sopra
consid. a). Invero del deed poll litigioso non vi è traccia, ma agli
atti figura il passaporto rilasciato a __________ il 26 novembre 1996, che riporta
quale cognome della convenuta “AO 1-K__________” Per quanto detto qui sopra
(consid. a) ll passaporto agli atti indizia dunque per un valido cambiamento di
nome a prescindere dalla produzione, o meno, del deed poll litigioso. La
censura di AP 2 K__________ va dunque respinta.
c) L'appellante
assevera che il cambiamento di nome difetta in concreto di una decisione
formale. Riguardo ai requisiti posti al riconoscimento in Svizzera di un
cambiamento di nome avvenuto all'estero, la dottrina non è unanime.
Bucher ha dapprima preteso che il
cambiamento del nome si fondasse su una decisione formale di un'autorità estera
che lo approvava, spiegando però che il cambiamento frutto di una dichiarazione
resa davanti a un'autorità – che non può essere definita una decisione – era da
riconoscere in Svizzera nella misura in cui era conforme alla legge designata
dall'art. 37 LDIP (Bucher,
Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, n. 282 pag.113;
cfr. anche: DTF 106 II 244 seg. consid. III.8). In seguito,
quest'autore ha modificato la propria tesi, affermando che il cambiamento di
nome intervenuto all'estero mediante semplice dichiarazione ufficializzata è
riconosciuto in Svizzera (Bucher,
Le couple en droit international privé, Basilea/Ginevra/Monaco – Parigi 2004,
n. 502 pag. 178). Analogo convincimento egli ha espresso di recente ribadendo
che un valido cambiamento di nome eseguito all'estero mediante semplice
dichiarazione ufficializzata è riconosciuto in Svizzera (Bucher in: Commentaire romand – Loi sur
le droit international privé / Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 2 ad art.
39).
Geiser/Jametti Greiner, pur perorando
l'idea di una decisione,
precisano che i cambiamenti del nome usuali nel diritto anglosassone non sono
riconosciuti finché un'autorità non ne abbia preso formalmente atto (Geiser/Jametti Greiner in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti,
Internationales Privatrecht, 2a edizione, n. 4 ad art. 39). Secondo Vischer, poi, il cambiamento di nome,
pur non necessitando di una formale decisione per essere riconosciuto, deve
essere registrato ufficialmente e figurare su attestazioni pubbliche (Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2a edizione, n. 2 ad art. 39).
Quanto a Dutoit, egli ritiene che
il cambiamento di nome eseguito all'estero, anche con modalità facilitate –
quali la semplice dichiarazione tipica del diritto anglosassone – è
riconosciuto in Svizzera, senza che sia necessaria una decisione formale (Dutoit, Droit international privé suisse,
4a edizione, n. 2 e 3 ad art. 39).
In
concreto, come detto, alla convenuta è stato rilasciato a __________ il 26 novembre
1996 un passaporto sul quale figura il cognome “AO 1-K__________”. L'avvocato __________
ha inoltre dichiarato di avere visto il precedente passaporto, emesso in
Inghilterra, riportante anch'esso il cognome AO 1 K__________ (deposizione del
24 luglio 2003: act. XVI, pag. 3). Che un'autorità abbia preso atto del cambiamento
del cognome deve ammettersi, ove si consideri l'emissione del passaporto. Nulla
osta quindi – alla luce della dottrina poc'anzi ricordata – al riconoscimento
del cambiamento di nome. Aggiungasi, ad ogni buon conto, che il requisito
supplementare di una decisione formale per il cambiamento del nome condurrebbe
a un'esclusione sistematica del riconoscimento di mutamenti del nome avvenuti
secondo il diritto anglosassone.
7. L'appellante sostiene poi che l'uso
del cognome K__________ da parte della convenuta ingeneri un rischio di
confusione. AP 2 K__________ ritiene inoltre così di avere un legittimo
interesse a evitare che il pubblico o i suoi conoscenti pensino che la convenuta
sia o sia stata la moglie di AP 1 K__________. Inoltre, sulla ponderazione
degli interessi, AP 2 K__________ osserva di portare legalmente il cognome K__________,
mentre AO 1 K__________ lo usurperebbe. Per quanto attiene alla priorità
temporale, AP 2 K__________ pretende di portare il cognome litigioso dal 2000
(matrimonio), mentre AO 1 ancora oggi non lo userebbe legalmente. Infine, un
generico interesse di AO 1 di continuare a usare il cognome K__________ in
virtù di una relazione extraconiugale intrattenuta con AP 1 K__________ non
sarebbe preponderante rispetto al proprio interesse di ottenere la cessazione
dell'asserita usurpazione del nome (appello, n. 7c, pag. 9).
8. L'azione
dell'art. 30 cpv. 3 CC tende – a differenza di quella dell'art. 29 cpv. 2 CC –
all'annullamento di una decisione di cambiamento del nome (Bühler in: Basler
Kommentar ZGB I, 3a edizione, n. 21 ad art. 30 CC). Se non che, in
concreto, non vi è – come si è visto – alcuna decisione. Ne deriva che l'art.
30 cpv. 3 CC non si applica alla fattispecie, come rettamente evidenziato dagli
appellanti (appello, n. 6d, pag. 6). Essi, infatti, avevano avviato la
procedura invocando a titolo principale l'art. 29 cpv. 2 CC, riservando
all'art. 30 cpv. 3 CC un ruolo subordinato. La causa andava decisa sulla base
dell'art. 29 cpv. 2 CC. Articolo che il Pretore ha comunque sia vagliato, anche
se in modo sbrigativo (cfr. sentenza impugnata, consid. 5). L'appello va così deciso
a norma dell'art. 29 cpv. 2 CC.
9. Per
l'art. 29 cpv. 2 CC ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri
usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione
stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la
natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale. Per concretare tale norma è pertanto necessaria un'usurpazione
del nome. Ora, una simile circostanza non si verifica solo quando qualcuno
utilizzi per sé il nome di un altro, bensì anche quando si limiti a usarne la
parte principale creando così un pericolo di confusione (DTF 128 III 358
consid. 4 con richiami). E non è necessario che una confusione si sia realmente
verificata (DTF 128 III 404 consid. 5), ma basta ingenerare l'impressione falsa
dell'esistenza di un legame tra leso e usurpatore (DTF 112 II 371 consid. 3b).
Quanto
agli interessi contrapposti delle parti e al rischio di confusione, giovi
ricordare che, in una sentenza pubblicata in DTF 129 III 369 (“de Marval”), il
Tribunale federale ha spiegato che, di principio, è meritevole di particolare
protezione un cognome raro, potendo infatti evocare la sua adozione l'idea di
un legame, in realtà inesistente, tra chi detiene legittimamente il cognome in
questione e chi lo usurpa. Nel caso citato, però, il Tribunale federale ha
ritenuto che l'interesse degli originari portatori del nome doveva elidersi di
fronte agli inconvenienti che il convenuto avrebbe subìto se avesse dovuto
riprendere il suo vecchio cognome dopo averne utilizzato ufficialmente un altro
per 17 anni prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria.
a) Nella fattispecie in esame, il Pretore ha accertato che in
Svizzera nell'elenco telefonico figurano circa duecento iscrizioni con il
cognome K__________. Gli appellanti pretendono che tale circostanza non sia
neppure stata allegata da AO 1, e che il Pretore, accertandola d'ufficio, abbia
violato il principio attitatorio. Se non che, il contenuto dell'elenco telefonico,
consultabile via internet senza particolari difficoltà, può infatti dirsi fatto
notorio a norma dell'art. 184 cpv. 3 CPC ticinese, e non deve quindi essere
provato (sul valore di “fatto notorio” di elementi reperibili con semplici
consultazioni internet cfr.: DTF 135 III 90 consid. 4.1; da ultimo: sentenza
del Tribunale federale 5A_427/2011 del 10 ottobre 2011, consid. 3.1.1). Del
resto, AP 1 e AP 2 K__________ non hanno mai preteso la rarità del cognome da
loro portato. In ogni caso, secondo gli accertamenti del Pretore, rimasti incontestati
in questa sede, il cognome K__________ è diffuso in Svizzera, in particolare
nella regione di __________ e __________ dove AP 2 K__________ risiede. Esso
sfugge pertanto a protezione secondo la giurisprudenza poc'anzi esposta.
b) Che
la convenuta adoperi il cognome K__________ è pacifico. Agli atti figurano
infatti cartoline postali finanche degli anni ottanta inviate dall'attore alla
“Fam. AO 1 -K__________” oppure alla “Fam. AO 1-K__________” e firmate “papà”
(v. cartoline in: doc. 5). La convenuta poi si faceva chiamare “Signora K__________”
in presenza dell'attore (__________, deposizione del 10 luglio 2003: act. XV,
ad domanda n. 7; v. anche __________, deposizione del 29 aprile 2003: act. XII ad
domanda n. 7 pag. 4; __________, deposizione del 6 maggio 2003: act. XIV ad
domanda n. 7; __________, deposizione del 12 giugno 2003: act. XIV ad domande
n. 5 e 7 pag. 2; __________, deposizione del 14 maggio 2003: act. XV ad domande
n. 6 e 7; __________, deposizione del 22 luglio 2003: act. XVI ad domanda n. 7
pag. 3; __________, deposizione del 24 luglio 2003: act. XVI, ad domanda n. 7
pag. 4).
Invero,
l'unico teste che ha dichiarato di avere saputo di
un'opposizione
dell'attore all'uso del cognome “K__________” da parte della convenuta è stato __________
(deposizione citata, ad domanda n. 8 pag. 4). Altri testi escussi non sapevano
di alcuna discussione al riguardo (__________, deposizione del 19 maggio 2003:
act. XIII ad domanda n. 8, pag. 3; __________, deposizione del 19 maggio 2003:
act. XIII ad domanda n. 8, pag. 3; __________, deposizione citata, ad domanda
n. 8 pag. 4) né di segni di “dissenso” o di obiezioni da parte dell'attore
all'uso del proprio cognome fatto dalla convenuta (__________, deposizione
citata, ad domanda n. 9; __________, deposizione menzionata, ad domanda n. 9; __________,
deposizione citata, ad domanda n. 9 pagg. 3 seg). Anzi alcuni sono stati
meravigliati della procedura (“sehr erstaunt”: __________, deposizione citata,
ad domanda n. 10 pag. 3; “astonished”: __________, deposizione citatata, ad
domanda n. 10 pag. 4). Per di più, lo stesso attore ha dichiarato a una
testimone che la convenuta adoperava il proprio cognome (teste __________,
deposizione citata, ad domanda n. 6, pag. 3).
Giovi
infine considerare che in Inghilterra è usuale, per coppie non sposate, utilizzare
un cognome comune. Esso è poi dato ai figli nati da quel legame (Thurnheer, op. cit., Rz. 104). Ciò che è
avvenuto in concreto.
c) Ciò
premesso, la convenuta fa uso del cognome K__________ da 40 anni, o comunque da
almeno 25 anni se si considera la deposizione dell'avv. __________, che ha affermato
di conoscerla “since the middle nineteen seventies” (deposizione citata,
act. XVI, pag. 1). L'attore medesimo si rivolgeva a lei con il cognome K__________.
Inoltre i figli nati dal legame tra AP 1 K__________ e la convenuta portano il
di lui cognome. Gli appellanti medesimi pretendono che AO 1 faccia un uso
costante e regolare del cognome K__________. L'interesse eventuale di AP 2 K__________
a ottenere un divieto di utilizzare tale cognome va postergato – nella
ponderazione degli interessi – alle difficoltà che AO 1 K__________
incontrerebbe se dovesse riprendere il suo vecchio cognome – rispettivamente rinunciare
al cognome K__________ con il quale è nota – dopo un così lungo periodo. Per
questo motivo, il destino dell'appello appare quindi segnato.
d) Non
è dato a divedere poi come AO 1 K__________ possa essere confusa con la moglie
– oggi vedova – di AP 1 K__________ per il semplice motivo di fare uso dello
stesso cognome. AP 2 K__________ sostiene infatti di dovere essere tutelata da
un rischio di bigamia, poiché essa è “l'unica attuale legittima moglie”. Che
essa sia l'“unica” e “attuale” moglie va da sé, non conoscendo il diritto svizzero
l'istituto della bigamia, anzi finanche reprimendolo (v. art. 215 CP). Essa,
però, dimentica che AP 1 K__________ già è stato sposato in precedenza e,
inoltre, ha intrattenuto per anni una relazione extraconiugale con la
convenuta, da cui ha avuto due figli (v. anche: teste __________, deposizione
del 29 aprile 2003: act. XII, ad domanda n. 5 pag. 3; teste __________, deposizione
del 19 maggio 2003: act. XIII, ad domanda n. 5 pag. 3; teste __________,
deposizione del 19 maggio 2003: act. XIII, ad domanda n. 6 pag. 3; teste __________,
deposizione del 6 maggio 2003: act. XIV, ad domanda n. 4 pag. 3; teste __________,
deposizione del 24 luglio 2003: act. XVI, ad domande n. 2 pag. 2 e n. 8 e 9
pag. 4). La convenuta, utilizzando il cognome K__________, non ingenera il
rischio di una falsa relazione, poiché un legame affettivo tra l'attore e la
convenuta c'è effettivamente stato, portando anche alla nascita di due figli.
Né è dato a divedere perché lo stesso cognome ingeneri, per ciò solo, bigamia.
e) Quanto
al fatto che la convenuta volesse o voglia “far credere di essere o essere
stata la moglie”, le testimonianze agli atti sono contraddittorie. Per una
teste mai essa è stata presentata come moglie dell'attore (teste __________,
deposizione citata, ad domanda n. 6 e 7). Un'altra, invece, ha dichiarato che
essa fosse la “moglie” di AP 1 K__________ (teste __________, deposizione del
14 maggio 2003: act. XV, ad domanda n. 2). Infine, una terza ha riferito di
un'impressione
avuta da una compagna di scuola che aveva visto insieme attore e convenuta. Quella,
sentito che la convenuta dicesse di chiamarsi K__________, ha pensato che
fossero sposati (“als ob sie verheiratet wären”: __________, deposizione
citata, ad domanda n. 7 pag. 4). Cosa che poi l'attore ha smentito (“Er hat
dies verneint”: ibidem). Ma, come detto, si tratta di un'impressione di un
terzo riferita alla testimone. Invero – come afferma l'appellante – in
un'occasione una conoscente ha telefonato a AO 1 K__________ reputandola la
moglie di AP 1 K__________. Ma a un simile evento – unico e le cui esatte
circostanze s'ignorano – non va accordata soverchia importanza, anche per
quanto sin qui detto.
f) Certo,
__________ ha dichiarato che la convenuta necessitava del medesimo cognome
dell'attore per avere camere comuni durante i loro viaggi (deposizione citata,
ad domanda n. 8). Ma da ciò non può desumersi che essa abbia tentato o cerchi
oggi di spacciarsi come moglie dell'attore. In ogni caso, che una relazione tra
Fatti
i due vi sia stata – non meno dignitosa di una suggellata con il matrimonio – è
pacifico, quindi non può dirsi che l'eventuale associazione di idee generi una
falsa impressione. Anche per quanto attiene alla priorità temporale, non si può
che osservare che AO 1 K__________ adopera il cognome K__________ da ben prima
del matrimonio, avvenuto nel 2000, di AP 2 con AP 1 K__________. Tutto
ponderato, la valutazione degli interessi contrapposti pende a favore della
convenuta.
10. Gli
Considerandi
oneri processuali e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese). Le tasse di giustizia e le spese vanno quindi poste a
carico di AP 2 K__________ (v. qui sopra consid. 3). La convenuta, che ha
presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non trattandosi di una causa di carattere
pecuniario, è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di
valore (art. 21 cpv. 1 e 71 cpv. 1 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d'interesse, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1300.–
sono
posti a carico di AP 2 K__________, che rifonderà a AO 1 K__________,
fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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