11.2008.136
Diritto di visita a un figlio fuori Cantone in età prescolastica
12 novembre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2008.136
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, ICCA
Titolo:
Diritto di visita a un figlio fuori Cantone in età prescolastica
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 cpv. 1 CC
art. 273 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2008.136
Lugano,
12 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 636.2006/R.93.2008
(filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
PI 1,
a
AP 1
(ora patrocinata dall' PA 1)
per quanto riguarda la regolamentazione
del diritto di visita paterno alla figlia
__________ (2006)
disciplinato dalla
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
10 settembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 gennaio 2006 AP 1 (1969), cittadina germanica,
ha dato alla luce una figlia, __________, che è stata riconosciuta
il 23 marzo 2006 da PI 1 (1970). La Commissione tutoria regionale 11 ha istituito
in favore della bambina, il 13 dicembre 2006, una curatela di rappresentanza con
l'incarico di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Nell'ambito di
un'udienza tenutasi il 6 dicembre 2007 davanti alla Commissione tutoria
regionale, AP 1 ed PI 1 hanno concordato il diritto di visita del padre alla
figlia nel seguente modo:
– fino al 31 marzo 2008 in cinque ore settimanali, di regola durante
il fine settimana;
– dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2008 in un giorno la settimana
dalle ore 9 alle ore 18, di regola durante il fine settimana;
– dal 1° agosto 2008 in un fine settimana ogni due, con pernottamento,
dal sabato mattina fino alla domenica sera.
B. AP 1
si è trasferita il 15 maggio 2008 con la figlia da __________ a __________, nel
Canton __________, e il 4 giugno 2008 ha sottoscritto con PI 1 davanti alla
Commissione tutoria regionale una convenzione di mantenimento, sicché la curatela
di rappresentanza è stata revocata. Il giorno medesimo PI 1 ha lamentato
l'impossibilità di vedere regolarmente la figlia e ha chiesto il rispetto dell'accordo
firmato il 6 dicembre 2007. AP 1 si è opposta a che __________ pernottasse dal
padre. Visto il nuovo domicilio della bambina, la Commissione tutoria regionale
ha proposto a PI 1 di regolare provvisoriamente il diritto di visita in due
giorni mensili, da esercitare nel Canton __________ la seconda e la quarta domenica
del mese dalle ore 9 alle ore 18. PI 1 si è riservato dieci giorni per
riflettere.
C. Il
10 giugno 2008 PI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria
regionale di non accettare la proposta, postulando un diritto di visita ogni 15
giorni dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 22. Egli ha chiesto altresì
che fino al quarto compleanno __________ potesse trascorrere da lui una
settimana durante l'estate, come pure tre giorni a Natale e Pasqua, e successivamente
quattro settimane durante l'estate, una settimana a Natale e Pasqua, un giorno a
Ognissanti e l'altro a Carnevale. Con decisione del 2 luglio 2008 la
Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita in due domeniche mensili,
di regola la prima e la terza del mese, a __________, dalle ore 9 alle ore 18, senza
riscuotere tasse né spese. Con decisione del medesimo giorno essa ha poi trasferito
il caso all'autorità tutoria di __________, che il 25 giugno 2008 si era dichiarata
pronta ad assumere la pratica.
D. Contro la decisione relativa al diritto di visita PI 1 è insorto il
14 luglio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che le sue
relazioni con la figlia fossero disciplinate come lui
aveva proposto il 10 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale.
AP 1 ha formulato osservazioni in tedesco, vedendosi impartire dall'Autorità di
vigilanza il 23 luglio 2008 un termine di dieci giorni per presentare la
traduzione italiana. Il termine è decorso infruttuoso. La Commissione tutoria
regionale è rimasta silente. Statuendo il 10 settembre 2008, l'Autorità di
vigilanza ha accolto il ricorso, nel senso che ha fissato il diritto di visita paterno
ogni quindici giorni dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore 18, “senza restrizioni di sorta, e quindi pure al
domicilio del padre”,
autorizzando inoltre quest'ultimo ad avere la figlia con sé – fino al compimento
del quarto anno – una settimana durante l'estate, tre giorni a Natale e tre a Pasqua.
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Non sono state
prelevate tasse né spese.
E. AP 1
ha impugnato il 3 ottobre 2008 la decisione predetta davanti a questa Camera,
chiedendo – previa restituzione dell'effetto sospensivo all'appello – di ripristinare
il diritto di visita fissato dalla Commissione tutoria regionale (una domenica
ogni due settimane, dalle ore 9 alle ore 18, da esercitare al domicilio della
figlia). L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili nel termine di venti giorni al Tribunale d'appello (art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT
II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza
è stata notificata a AP 1 il 16 settembre 2008. Tempestivo, l'appello in esame è
quindi ricevibile.
2.
L'Autorità
di vigilanza ha ricordato che la disciplina di un diritto di visita deve orientarsi
al bene del figlio, non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale,
mentre la regolamentazione adottata dalla Commissione tutoria regionale si
fonda solo sulla “tenera età” di __________. In realtà – essa ha continuato – niente lascia supporre
problemi nella relazione tra padre e figlia. Nulla osta
dunque a che __________ trascorra un fine settimana su due con il genitore, a consolidamento
del reciproco rapporto personale, tanto più che fino al maggio del 2008 la
figlia ha vissuto nel Ticino. Un diritto di visita limitato a un solo giorno
nel Canton __________ – ha proseguito l'Autorità di vigilanza – non favorirebbe
alcunché: a __________ il padre non ha punti fissi né spazi domestici in cui
trascorrere la domenica con la bambina, di modo che sarebbe costretto a
organizzare la giornata in luoghi pubblici. Quanto al viaggio fra __________ e
il Ticino, la durata del tragitto dovrebbe indurre se mai a far cominciare il
diritto di visita, non appena sarà possibile, il venerdì sera. Relativamente
infine al periodo delle vacanze (durante l'estate, le festività natalizie e
pasquali), l'Autorità di vigilanza ha condiviso una volta ancora le richieste
di PI 1. Onde, in definitiva, l'accoglimento del ricorso.
3.
L'appellante
si duole che l'Autorità di vigilanza abbia statuito sulla base di “mere considerazioni teoriche”, senza condurre indagini atte a
determinare “l'impatto sulla
figlia di un pernottamento fuori casa” in sua assenza. Fa valere che la figlia non ha mai trascorso una
notte senza di lei, che tale improvviso cambiamento avrà sicuramente effetti
negativi sulla bambina, turbandone la personalità, tant'è che già oggi __________
appare agitata dopo le visite del padre. Secondo l'appellante la disciplina
delle relazioni personali decisa dalla Commissione tutoria regionale era senz'altro
adeguata, toccando se mai al padre disporre il necessario per esercitare il diritto
di visita nel Canton __________, la bambina non avendo interesse a conoscere il
paese in cui è nata, trovandosi “in tenerissima età”.
L'appellante chiede che, non bastassero le sue
affermazioni, questa Camera ordini una perizia volta a “stabilire l'esatta
situazione relativa al diritto di visita del padre e la ripercussione sullo
sviluppo della figlia che il pernottamento presso il padre possa causare”.
4.
I
genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia – e in
concreto il padre non ha né l'una né l'altra (art. 298 cpv. 1 CC) – nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il
mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio,
oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare i genitori
o il figlio ai loro doveri e dar loro istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC). Tanto la
madre quanto il padre può esigere inoltre che il suo diritto all'esercizio
delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente per emanare
“misure in merito alle relazioni personali” è anzitutto l'autorità tutoria al
domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 prima frase CC). Qualora il figlio cambi
domicilio in corso di procedura, la competenza dell'autorità tutoria al
domicilio originario sussiste fino al termine della procedura stessa (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 275 CC con richiami). In pendenza di una causa
di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione
intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di
mantenimento la competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 CC).
5.
La
regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.
273.
cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al
figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la
disciplina di tale diritto è – come rammenta l'Autorità di vigilanza – il bene
del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale.
L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto
dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario,
del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori,
di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad
art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel
suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 III 413 in alto, 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1, 118 II 294).
6.
Questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che, manifestandosi conflitti nelle relazioni
personali tra i genitori, la cadenza delle visite a un figlio in età
prescolastica può essere circoscritta – per evitare il ripercuotersi di soverchie
frizioni su di lui – a un pomeriggio la settimana o addirittura a un
pomeriggio ogni quindici giorni (RtiD I-2004 pag. con riferimento a Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad
art. 273 CC e Wirz, op. cit., n.
20.
ad art. 273 CC con richiami). Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza
sembra alludere – genericamente – a dissidi tra le parti (decisione impugnata,
consid. 3b). Quando ha firmato la convenzione del 6 dicembre 2007 davanti alla
Commissione tutoria regionale, tuttavia, AP 1 era d'accordo che dal 1° agosto 2008 PI 1 esercitasse il suo diritto di visita un fine
settimana su due, ospitando la figlia dal sabato mattina fino alla domenica
sera. Già allora __________ era “in tenerissima età”,
eppure la madre non paventava traumi né sconvolgimenti psico-fisici per il
fatto che dal 1° agosto 2008 la bambina pernottasse dal genitore. Come mai
simili timori insorgano ora l'appellante non spiega, né pretende – per
avventura – che dopo il 6 dicembre 2007 le sue relazioni con PI 1 siano
peggiorate. Già sotto questo profilo l'appello appare così sprovvisto di
consistenza.
7.
L'appellante
adduce che, comunque sia, il repentino pernottamento dal padre in esecuzione
della decisione impugnata turberebbe la figlia, la quale appare agitata già oggi,
dopo l'esercizio del diritto di visita domenicale, come attesta il suo pediatra
di fiducia (doc. B allegato all'appello) e la direttrice dell'asilo nido
frequentato dalla bambina ad __________ (doc. C allegato all'appello). Ora,
sarà anche vero che le visite domenicali del padre a __________ lascino la
bambina nervosa e inappagata. È altrettanto vero però che nulla del genere
risultava verificarsi fino al maggio del 2008, quando la madre abitava ad __________.
L'appellante non nega del resto che a __________ – come ha sottolineato l'Autorità di vigilanza – PI 1 non abbia punti fissi né spazi domestici in cui trascorrere la
domenica con __________. E la necessità di organizzare la giornata in luoghi
pubblici poco risponde verosimilmente all'indole della figlia. Il rimedio a tale stato di cose non sembra perciò quello prospettato
dall'appellante, ovvero di perseverare con un diritto di visita giornaliero a generale
insoddisfazione di tutti, bensì quello di consentire a padre e figlia di
condividere una serena quotidianità in un ambiente proprio, che PI 1 non può
ragionevolmente crearsi a __________. Certo, l'appellante asserisce ch'egli “deve potersi organizzare” al domicilio della figlia, ma non spende
una parola per illustrare come. Anche da questo punto di vista l'appello non denota
perciò miglior fondamento.
8.
Ribadisce
l'appellante che la figlia non ha mai passato una notte
senza di lei e che tale improvviso cambiamento avrà sicuramente effetti
negativi sulla bambina. Non si vede tuttavia perché una figlia prossima ai tre
anni non possa trascorrere due giorni di seguito con il papà. __________ non
consta essere men che normale, né tanto meno soffrire di ansie o paure. Le mere
apprensioni dell'appellante non giustificano perciò l'assunzione di una perizia,
salvo dover peritare dal profilo psico-fisico ogni bambino di quell'età nelle
sue relazioni con il genitore privo della custodia parentale. Piuttosto occorrerà
verificare se a lungo andare il tragitto quindicinale da
__________ a __________ non si riveli troppo pesante per la bambina, nel qual
caso occorrerà anticipare l'inizio del diritto di visita al venerdì sera – come
auspica l'Autorità di vigilanza – o, non trovandosi altre soluzioni, rallentare
la cadenza delle trasferte. L'interrogativo andrà chiarito sul medio termine,
non potendosi esigere che tutto riesca alla perfezione sin dal primo viaggio. Rimane
il fatto che, pur non privo di qualche incognita, il diritto di visita disciplinato
dall'Autorità di vigilanza lascia ben sperare per le relazioni tra padre e
figlia, sicuramente nell'interesse di quest'ultima, mentre la situazione
attuale appare sin
d'ora mediocre nei risultati e incerta nelle prospettive. Il che non
contribuisce una volta di più al buon esito dell'appello.
9.
Per
quanto riguarda il diritto di visita durante l'estate (una settimana), le ferie
natalizie (tre giorni) e quelle pasquali (tre giorni), esso non può sicuramente
definirsi eccessivo o esagerato. Nell'estate del 2009, in particolare, __________
avrà tre anni e mezzo. Godrà pertanto di migliore autonomia, la quale potrà preludere
finanche a diritti di visita più estesi dopo il quarto compleanno. Le vacanze
di Natale e Pasqua sono, da parte loro, diritti di visita prolungati di un
giorno appena. Nemmeno in proposito la decisione impugnata presta dunque il
fianco alla critica. L'appello si dimostra così votato all'insuccesso nel suo
intero.
10.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la postulata restituzione dell'effetto
sospensivo all'appello.
11.
La
tassa di giustizia e le spese del sindacato odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del
diritto di visita sono impugnabili
con ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–,;
–.
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– ,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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