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Decisione

11.2008.138

Stralcio della causa per ritiro dell'appello

14 giugno 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.1017

(modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2007 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1,)

contro

AO 1

(già patrocinato dall'avv. PA 1);

premesso

che con sentenza del 24 giugno 1998 il Segretario assessore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luo-go e vece del Pretore il divorzio tra AP

1 (1959, ora AP 1) e AO 1 (1968), omologando una convenzione sulle conseguenze

accessorie in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli J__________

(nato il 18 ottobre 1992), Ja__________ e Ja__________ (nati entrambi il 7

maggio 1997) alla madre;

ricordato

che il Segretario assessore, adito il 18 giugno 2002 da AO 1, ha omologato il 5 febbraio 2003, in luogo e vece del Pretore, una modifica della convenzione in

cui gli ex coniugi hanno pattuito il 28 maggio 2002 l'esercizio in comune dell'autorità parentale e l'affidamento dei figli a entrambi secondo una

sorta di custodia alternata sull'arco della settimana;

rammentato

che con petizione del 23 maggio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere

egli solo l'autorità parentale e l'affidamento dei figli (inc. OA.2007.358);

rilevato

che AO 1 ha proposto il 14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale

ha rivendicato essa medesima l'autorità parentale con l'affidamento dei

ragazzi, sollecitando quest'ultimo provvedimento già in via provvisionale;

accertato

che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha riaffidato J__________

alla madre, ha collocato il ragazzo come interno dal lunedì al venerdì nella __________

di __________, ha invitato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________

a organizzare, seguire e vigilare il collocamento, ha incaricato la

psicoterapeuta __________ di prestare sostegno psicologico al minorenne, ha confermato

l'affidamento degli altri due figli alla madre, ha disciplinato il diritto di

visita del padre, ha precisato le mansioni del curatore educativo e ha fissato

in fr. 1100.– mensili (fr. 1400.– mensili dal novembre del 2008) più gli

assegni familiari il contributo alimentare dovuto a J__________ dal padre;

constatato

che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17

ottobre 2008 nel quale chiede di lasciargli l'affidamento di J__________, di

regolare il diritto di visita della madre, di condannare quest'ultima a versare

un

contributo alimentare per il ragazzo di fr. 1100.– mensili dal 1° febbraio

2007 (eventualmente dal 28 novembre 2007), oltre agli assegni familiari, e di

fissare in fr. 750.– mensili più gli assegni familiari il contributo alimentare

da lui dovuto a ognuno dei gemelli, postulando in subordine l'annullamento del

decreto impugnato, rispettivamente l'accertamento della sua nullità;

considerato

che nelle sue osservazioni del 17 novembre 2008 AO 1 ha proposto di

respingere l'appello;

appurato

che a un'udienza del 22 marzo 2010, tenutasi davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello (verbale, pag.

2, punto 5);

preso

atto che, invitato dal presidente di questa Camera a precisare le sue intenzioni,

AP 1 ha confermato il 26 maggio 2010 di ritirare l'appello per intero, quindi

anche in materia di contributi alimentari;

ritenuto

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze

il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per

principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello

equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

osservato

che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che

la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito

che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello, formulate

da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere

quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stalciata dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per

ripetibili.

3.

Intimazione:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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