11.2008.138
Stralcio della causa per ritiro dell'appello
14 giugno 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2008.138
Data decisione, Autorità:
14.06.2010, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per ritiro dell'appello
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.138
Lugano
14 giugno
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.1017
(modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2007 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1
(già patrocinato dall'avv. PA 1);
premesso
che con sentenza del 24 giugno 1998 il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luo-go e vece del Pretore il divorzio tra AP
1 (1959, ora AP 1) e AO 1 (1968), omologando una convenzione sulle conseguenze
accessorie in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli J__________
(nato il 18 ottobre 1992), Ja__________ e Ja__________ (nati entrambi il 7
maggio 1997) alla madre;
ricordato
che il Segretario assessore, adito il 18 giugno 2002 da AO 1, ha omologato il 5 febbraio 2003, in luogo e vece del Pretore, una modifica della convenzione in
cui gli ex coniugi hanno pattuito il 28 maggio 2002 l'esercizio in comune dell'autorità parentale e l'affidamento dei figli a entrambi secondo una
sorta di custodia alternata sull'arco della settimana;
rammentato
che con petizione del 23 maggio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere
egli solo l'autorità parentale e l'affidamento dei figli (inc. OA.2007.358);
rilevato
che AO 1 ha proposto il 14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale
ha rivendicato essa medesima l'autorità parentale con l'affidamento dei
ragazzi, sollecitando quest'ultimo provvedimento già in via provvisionale;
accertato
che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha riaffidato J__________
alla madre, ha collocato il ragazzo come interno dal lunedì al venerdì nella __________
di __________, ha invitato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________
a organizzare, seguire e vigilare il collocamento, ha incaricato la
psicoterapeuta __________ di prestare sostegno psicologico al minorenne, ha confermato
l'affidamento degli altri due figli alla madre, ha disciplinato il diritto di
visita del padre, ha precisato le mansioni del curatore educativo e ha fissato
in fr. 1100.– mensili (fr. 1400.– mensili dal novembre del 2008) più gli
assegni familiari il contributo alimentare dovuto a J__________ dal padre;
constatato
che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17
ottobre 2008 nel quale chiede di lasciargli l'affidamento di J__________, di
regolare il diritto di visita della madre, di condannare quest'ultima a versare
un
contributo alimentare per il ragazzo di fr. 1100.– mensili dal 1° febbraio
2007 (eventualmente dal 28 novembre 2007), oltre agli assegni familiari, e di
fissare in fr. 750.– mensili più gli assegni familiari il contributo alimentare
da lui dovuto a ognuno dei gemelli, postulando in subordine l'annullamento del
decreto impugnato, rispettivamente l'accertamento della sua nullità;
considerato
che nelle sue osservazioni del 17 novembre 2008 AO 1 ha proposto di
respingere l'appello;
appurato
che a un'udienza del 22 marzo 2010, tenutasi davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello (verbale, pag.
2, punto 5);
preso
atto che, invitato dal presidente di questa Camera a precisare le sue intenzioni,
AP 1 ha confermato il 26 maggio 2010 di ritirare l'appello per intero, quindi
anche in materia di contributi alimentari;
ritenuto
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze
il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per
principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello
equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
osservato
che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito
che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello, formulate
da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere
quel memoriale;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stalciata dai ruoli per
desistenza.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili.
3.
Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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