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Decisione

11.2008.140

Contributo alimentare per il figlio: assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore affidatario

13 maggio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.67 (modifica di

convenzione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 19 gennaio 2006 da

AP 1 (1999),

(rappresentata dalla madre RA 1

e patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 20 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre

2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 7 novembre 1999 RA 1 (1969) ha dato alla luce una bambina, AP

1, che è stata riconosciuta il 22 novembre 1999 da PI 1 (1963). La Delegazione

tutoria di __________ ha approvato il 5 aprile 2000 un contratto di

mantenimento stipulato il 15 febbraio 2000 dai genitori, secondo cui AO 1 si

impegnava, nel caso in cui fosse cessata la convivenza, a versare per AP 1 un

contributo alimentare di fr. 450.– mensili indicizzati, non compreso l'assegno

familiare. RA 1 è impiegata al 50% per la __________. AO 1, che è padre anche

di G__________ (1994), nata da un suo precedente matrimonio, lavora per la __________.

La convivenza di RA 1 e AO 1 è finita nell'autunno del 2003.

B. Il

19 gennaio 2006 RA 1 ha convenuto AO 1 davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere, previa concessione

dell'assistenza giudiziaria, che dal gennaio del 2005 il contributo di

mantenimento fissato nella

convenzione fosse aumentato a fr. 1300.– mensili fino

al 6° anno di età, a fr. 1500.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1500.–

mensili fino alla maggiore età. Alla discussio­ne del 21 marzo 2006, ripresa il

3 luglio 2006, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, instando a sua

volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno riaffermato le loro posizioni al dibattimento finale del 7 dicembre

2007.

C. Statuendo

il 9 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha stabilito

il contributo alimentare per la figlia in fr. 880.– mensili fino ai

6 anni, in fr. 890.– mensili fino ai 12 anni e in fr. 1840.– mensili fino alla

maggiore età, assegni familiari compresi. La tassa di

giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'istante è stata ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 ottobre 2007 nel

quale chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, che il giudizio

impugnato sia riformato nel senso che i contributi di mantenimento non comprendano

l'assegno familiare. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosa

rimane, in appello, la questione di sapere se il

contributo alimentare fissato dal Pretore a carico di AO 1 comprenda o no l'assegno

di famiglia. L'appellante rileva che nel caso in esame tale assegno è riscosso

dalla madre affidataria, sicché nel caso in cui il contributo dovutole dal

padre già comprendesse quel sussidio, il convenuto si troverebbe con una maggiore

disponibilità di fr. 206.– mensili, di cui profitterebbe l'altra figlia, G__________,

a scapito suo.

2.

Secondo

l'art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i

figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il

mantenimento del figlio spettanti alla persona tenuta al mantenimento sono

pagati in aggiunta al contributo alimentare. Sta di fatto che i contributi

alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera

si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5),

comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni

familiari, rendite comple­mentari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da

assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di conseguenza questa

Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato alimentare comprensivo

degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli che già

includono quei sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre

2007, consid. 6c).

3.

In

concreto l'assegno di famiglia non è percepito dal debitore del contributo ali­mentare,

bensì dal genitore affidatario (doc. S). In simili condizioni occorre distinguere:

se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore,

l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non

giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 72 ad art. 285 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2002.140

del 17 marzo 2003, consid. 6). Per contro, se il fabbisogno in

denaro del figlio non è assicurato, l'assegno familiare percepito dall'affidatario

va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (I CCA,

sentenze inc. 11.1999.124 dell'11 gennaio 2002, consid. 20; inc. 11.2000.12 del

18.

dicembre 2001, consid. 13 e inc. 11.1999.111 del 10 agosto 2001, consid.

15).

4.

Nella

fattispecie il fabbisogno in denaro di AP 1 (fr. 1567.50 mensili fino al 12° compleanno,

fr. 1837.50 dopo di allora) rimane parzialmente scoperto, per lo meno fino alla

maggiore età di G__________ (27 marzo 2012). Dedotto il contributo alimentare

di fr. 880.– mensili fino ai 6 anni e di fr. 890.– fino ai 12 anni, infatti,

resta un disavanzo di fr. 687.50, rispettivamente di fr. 677.50 mensili. Certo,

RA 1 riceve dal datore di lavoro un

“assegno di custodia” per la figlia di fr. 216.– mensili, che

riduce lo scoperto. Ma ciò nulla toglie alla circostanza che il fabbisogno in

denaro di AP 1 non sia piena­mente assicurato. Fino alla maggiore età di G__________

l'istante ha diritto dunque di riscuotere l'asse­gno di famiglia in aggiunta al

contributo alimentare erogato dal padre. Per G__________, del resto, quest'ultimo

non risulta percepire alcun assegno, sicché la disponibilità finanziaria di lui

non è influenzata da sussidi in favore della primogenita (cfr. I CCA, sentenza

inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 6). La situazione cambierà dopo la maggiore

età di G__________, poiché da quel momento AO 1 sarà in grado di versare a AP 1

il contributo alimentare di fr. 1840.– mensili, corrispondente al di lei

fabbisogno in denaro. Dopo di allora gli eventuali assegni familiari di base

per la figlia percepiti dalla madre andranno pertanto in deduzione del

contributo alimentare versato dall'appellante. Ne discende, in ultima analisi,

che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.

5.

Circa gli oneri processuali dell'odierno

giudizio, l'appellante ottiene causa vinta sul contributo

alimentare per AP 1 fino al 27 marzo 2012, ma esce sconfitto per quel che è

dopo di allora, fino alla maggiore età della figlia. Equitativamente la tassa

di giustizia e le ripetibili andrebbero perciò suddivise tra le parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto tuttavia

non è stato invitato a esprimersi sull'appello e non può essere tenuto a

sopportare costi (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In simili circostanze non è il

caso di addebitare costi nemmeno all'istante. Né è il caso di intervenire sul

Dispositivo

dispositivo relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, l'attuale

riforma non incidendo in misura apprezzabile sul loro ammontare né sul loro

riparto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita accoglimento,

l'istante trovandosi in gravi ristrettezze e l'appello risultando, almeno in

parte, provvisto di buon

esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove si quantifichi la postulata deduzione

dell'assegno familiare (fr. 216.– mensili) dal contributo alimentare dovuto

da AO 1 fino alla maggiore età dell'istante.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che dispositivo n.

4.2 della sentenza impugnata è cosi riformato:

Fino al 27 marzo 2012 il contributo di

mantenimento non comprende gli assegni familiari di base, che la madre può

riscuotere in aggiunta. Dal 28 marzo 2012 in poi il contributo di mantenimento comprenderà

invece gli eventuali assegni familiari di base, che andranno dedotti dal

contributo alimentare nel caso in cui la madre li riscuotesse direttamente.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. dott. PA 2.

4. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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