11.2008.143
Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: estensione del diritto di visita
19 maggio 2009Italiano28 min
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Numero d'incarto:
11.2008.143
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: estensione del diritto di visita
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RELAZIONE PERSONALE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 273 CC
Incarto n.
11.2008.143
Lugano
19 maggio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su
richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione 7 settembre 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' PA
1 )
contro
AO 1 ;
giudicando
ora sul decreto cautelare del 9 ottobre 2008 con
cui il Pretore ha esteso il diritto di visita del padre alla figlia I__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre
2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 9 ottobre 2008 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. IS 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre
1986. Dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25
giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999). Il marito è iscritto all'Ordine
degli avvocati di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante
la vita in comune. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione
coniugale da lei promossa il 6 aprile 2005, con decreto cautelare del 7 aprile
2005 – emesso senza contraddittorio – il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha affidato le figlie alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15 aprile
2005 IS 1 si è rivolto al Tribunale civile di Como, postulando la separazione
giudiziale e rivendicando l'affidamento delle figlie.
B. Il
13 maggio 2005 AP 1 ha introdotto un'azione unilaterale di divorzio davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud sulla base dell'art. 115 CC, postulando
l'affidamento delle figlie minori, riservato il diritto di visita del padre. In
via provvisionale essa ha sollecitato la conferma del decreto cautelare emesso dal
Pretore il 7 aprile 2005 nella protezione dell'unione coniugale. Con risposta del
23 novembre 2005 IS 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la
competenza (per materia e per territorio) del giudice adito e facendo valere la
litispendenza dell'azione da lui presentata davanti al Tribunale di Como (inc. OA.2005.55).
All'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei presupposti e
delle eccezioni, le parti hanno confermato i loro punto di vista. Con decreto
del 28 luglio 2008 il Pretore ha poi respinto l'eccezione di incompetenza.
C. Nel frattempo, il 4 novembre 2005, CO 1 si è nuovamente rivolta
al Pretore con un'istanza di misure provvisionali per ottenere la conferma
dell'assetto decretato il 7 aprile 2005 e la regolamentazione del diritto di
visita paterno. Con decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita
parte, il Pretore ha accertato che E__________ e I__________ risiedevano a __________
dal padre, sicché ha ingiunto a IS 1 di consegnare le figlie dalla madre (sotto
comminatoria dell'art. 292 CP) e ha rinviato la disciplina del diritto di
visita paterno all'esito del rapporto commissionato alla dott. __________. Il
24 novembre 2005 IS 1 ha chiesto al Pretore la revoca dei decreti cautelari del
7 aprile 2005 e dell'8 novembre 2005, il Tribunale di Como avendogli il 14
ottobre 2005 affidato le figlie. Il 28 novembre 2005 la dott. __________ ha trasmesso
al Pretore il rapporto sull'audizione di E__________ e I__________. All'udienza
del 5 dicembre 2005, indetta per la discussione dell'istanza di revoca, il
Pretore ha sospeso l'ordine di riconsegna delle figlie alla madre, la comminatoria
dell'art. 292 e la disciplina del diritto di visita paterno oggetto del decreto
cautelare dell'8 novembre, “ratificando”
gli accordi conclusi il 1° dicembre 2005 davanti al Giudice istruttore del Tribunale
di Como circa il diritto di visita materno. Il 20 febbraio 2006 la dott. __________
ha trasmesso un complemento all'ascolto delle figlie. Con ordinanza del 10
aprile 2006 il Tribunale di Como ha poi sospeso la causa di separazione giudiziale “fino alla definizione del giudizio instaurato da
CO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice
civile svizzero”.
D. Con istanza provvisionale del 2
maggio 2006 CO 1 si è rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo il
ripristino del decreto cautelare dell'8 novembre 2005. Con decreto cautelare emesso
l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato a IS 1, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di accompagnare le figlie dalla madre. Dall'8
maggio 2006 I__________ vive con quest'ultima a __________. In esito a un'istanza
di revoca del decreto appena citato e della richiesta di fissare un diritto di
visita alle figlie presentata da IS 1, con decreto cautelare emesso
inaudita
parte il 9 maggio 2006 il Pretore ha fissato il seguente diritto di visita
paterno:
– ogni
martedì sera dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, quando il padre accompagna
le figlie a scuola;
– un
giovedì sera ogni 15 giorni secondo le medesime modalità del martedì, la prima
volta giovedì 25 maggio 2006;
– un
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla
domenica sera dopo cena, prima delle ore 21.00, a decorrere da venerdì 19
maggio 2006.
E. In seguito a un'istanza introdotta il 22 luglio 2007 da AO 1 per
ottenere l'estensione del suo diritto di visita alle figlie, con decreto cautelare
del 13 agosto 2007 il Segretario assessore ha regolato, in luogo e vece del
Pretore nel frattempo ricusato, il diritto di visita paterno nel seguente modo:
– un
fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica
sera alle ore 20.15, la prima volta il fine settimana del 7/9 settembre 2007;
– per
le settimane in cui non è previsto un fine settimana con il padre, il mercoledì
da dopo scuola fino al giovedì mattina, in cui le bambine verranno accompagnate
a scuola. Se il giovedì fosse un festivo, fino alle ore 10.30.
F. Il 7 settembre 2007 AP 1 ha
introdotto una seconda azione di divorzio unilaterale, questa volta sulla base dell'art.
114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati
nell'ambito delle procedure precedenti o – in subordine – la conferma
dell'affidamento a sé di E__________ e I__________ (come già deciso dal Pretore
il 7 aprile 2005), la sospensione dei diritti di visita del padre fino all'audizione
delle figlie e all'esecuzione di una perizia – subordinatamente diritti di visita
sorvegliati, previo accertamento della situazione personale del padre – così
come la nomina di un curatore processuale per I__________ (inc. OA.2007.76). Nella sua risposta del 7
dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Non consta sia stata indetta
l'udienza preliminare.
G. Nel
frattempo, al contraddittorio del 25 settembre 2007 indetto per discutere “le diverse
istanze supercautelari pendenti”, AO 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento
cautelare emanato fino ad allora, mentre la moglie ha postulato il rigetto delle
istanze del marito. Con decreto “supercautelare” del
4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha “confermato l'assetto provvisionale disciplinato nell'ambito delle
cause inc. DI.2005.79 e
OA.2005.55”, invitando l'autorità tutoria a designare
un curatore processuale a E__________ e I__________. Un
appello presentato da AO 1 il 18 ottobre 2007 contro tale decreto è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 3 dicembre 2007 (inc.
11.2007.172). In esecuzione della decisione pretorile,
il 7 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato come curatore
processuale delle figlie l'avv. PI 1. AO 1 è insorto contro tale designazione prima
all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso con
decisione del 27 marzo 2007, e poi a questa Camera, che ha respinto l'appello
con sentenza del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).
H. Il 7, 14 e 17 gennaio 2008 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore
con tre istanze cautelari per ottenere l'affidamento delle figlie E__________ e I__________. Tali domande sono
state discusse a un contraddittorio del 12 febbraio 2008, nel corso del quale i
coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
Per quanto attiene al diritto di visita
inerente [a] E__________, (…) la domenica sera nella quale si trova dal padre,
potrà rimanere anche a dormire; inoltre il venerdì
sera delle settimane in cui non passa il fine settimana con il padre E__________
potrà rimanere a dormire dal padre.
Il giorno
successivo lo psicologo __________ è stato incaricato di rilasciare una perizia
sulle capacità genitoriali delle parti.
Fatti
I. Il
25 marzo 2008 AO 1 ha introdotto un'istanza con cui ha postulato un'estensione del diritto di visita a I__________, nel senso di equipararlo
a quello di E__________ (pernottamento da lui anche la domenica sera durante le
settimane in cui è esercitato il diritto di visita e il venerdì sera durante le
settimane in cui il diritto di visita non è esercitato). Alla discussione del 7
maggio 2008, continuata il 4 luglio 2007, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,
proponendo di attendere l'esito
della “valutazione sulle capacità
genitoriali attualmente in corso, rispettivamente della perizia psichiatrica su entrambi i genitori”, mentre l'avv. PI 1 ha fatto
dipendere qualsiasi modifica dell'assetto cautelare, compreso l'affidamento di E__________, da una valutazione psichiatrica. Nel
frattempo il Pretore ha sentito personalmente I__________,
il 20 maggio 2008, e lo psicologo __________, che ha rilasciato il 30 maggio successivo
il suo referto.
L. Il 19 luglio 2008 AO 1 si è rivolto una volta di più al Pretore, sollecitando
l'adozione dei provvedimenti
già chiesti il 25 marzo 2008, mentre il 28 luglio successivo ha postulato
l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità parentale, il divieto
di relazioni personali tra AO 1 e le figlie, il ricupero di giorni durante i quali il suo diritto di visita non era stato esercitato e
l'ordine alla polizia di consegnargli le figlie in caso di impedimento da
parte della madre. Con decreto cautelare del 28 luglio 2008 il Pretore ha
respinto le istanze inaudita parte, riservando ai coniugi la facoltà di
chiedere la modifica di tale decreto entro 10 giorni “previo contraddittorio”.
L'8 agosto 2008 AP 1ha inviato alla Pretura un memoriale (“istanza cautelare”)
per ottenere – tra l'altro – l'accoglimento delle sue domande provvisionali e
la revoca del decreto emesso il 28 luglio 2008. Trasmesso dal Pretore il 13
agosto 2008 a questa Camera, l'atto – trattato come appello – è stato
dichiarato irricevibile ed è stato ritornato al Pretore perché fosse trattato,
se possibile, come istanza di modifica cautelare previo contraddittorio
(sentenza del 25 agosto 2008, inc. 11.2008.98). Al contraddittorio del 9
ottobre 2008, indetto per discutere le “istanze pendenti”, AO 1 ha poi chiesto
di soprassedere all'esame dell'istanza presentata il 19 luglio 2008, sicché il Pretore
ne ha sospeso la trattazione.
M. Statuendo
con decreto cautelare del 9 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 25 marzo 2008 e ha autorizzato AO 1,
“oltre al diritto di visita già stabilito”, ad avere con sé I__________ tra il venerdì
e il sabato delle settimane in cui la ragazza non è con lui durante l'intera fine settimana. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Chiamato da AP 1 e dalla
curatrice dei figli a specificare gli orari delle visite, con decreto cautelare
del 17 ottobre 2008 il Pretore ha poi integrato il decreto, precisando che il
diritto di visita “avrà inizio alle 18.30 del venerdì e terminerà alle 9.00 del
sabato”.
N. Contro
il decreto cautelare del 9 ottobre 2008 AP 1 è insorta con un appello del 17
ottobre 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria – il rigetto delle istanze del 25 marzo e del
19 luglio 2008. Con decreto del 29 ottobre 2008 il presidente di questa Camera
ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile. L'appello non è
stato oggetto di intimazione.
O. Il
29 ottobre 2009 AO 1 ha appellato il decreto cautelare del 29 ottobre 2008, chiedendo
– previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – di equiparare interamente il suo diritto di visita a I__________
con quello alla sorella maggiore. Mediante decisione del 18 novembre 2008
questa Camera ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2008.150).
Considerandi
in diritto: 1. Le misure
provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC) sono
emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro
dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
I documenti nuovi prodotti dall'appellante (un decreto d'accusa 26 maggio
2008.
emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di AO 1 per ripetuta
trascuranza degli obblighi di mantenimento e una decisione 14 maggio 2005 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento con relativa tabella di
calcolo) sono irricevibili. In appello non sono ammessi
fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC
applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114
consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Né, per
avventura, essi sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio
illimitato, la documentazione non giovando ai figli, alla cui tutela è principalmente rivolto il precetto (DTF 128 III
414.
consid. 3.2.1).
L'appellante pospone poi come
offerta di prova, a ogni punto
del memoriale, il richiamo degli incarti della Pretura pendenti tra i coniugi, il
richiamo di un incarto relativo a un'azione di mantenimento promossa da F__________
contro il padre, il richiamo di un incarto della Pretura
penale riguardante il marito e il richiamo degli incarti di questa Camera
inerenti a procedure tra le parti. Ora, gli incarti della Pretura sono già stati
regolarmente trasmessi a questa Camera, mentre il contenuto di quelli del Tribunale
di appello è noto alla Camera. Quanto al richiamo
dell'incarto riguardante la primogenita F__________ e al richiamo di quelli
penali riguardanti il marito, per tacere del fatto che l'appellante non spiega
la loro rilevanza, essi non appaiono utili ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio, dunque,
alla trattazione dell'appello.
3.
La
fattispecie denota risvolti internazionali, ove appena si consideri che AO 1 è
domiciliato a __________. Trattandosi di disciplinare le relazioni personali di
un figlio con un genitore non affidatario, l'art. 1 della Convenzione dell'Aia concernente
la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei
minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera
sia dall'Italia e alla quale rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede che
competenti a prendere misure di protezione sono le autorità dello Stato in cui
si trova la dimora abituale del minorenne. Siccome I__________ ha la residenza
abituale a __________ almeno dal maggio del 2006, la competenza del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud per disciplinare le relazioni personali è
fuori dubbio. Giusta l'art. 2
della predetta Convenzione,
inoltre, le autorità
competenti secondo l'articolo 1 prendono le misure previste dalla loro legge
interna: in concreto è applicabile perciò il diritto svizzero.
4.
Nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto della differenza di età
tra le due sorelle, delle diverse sedi scolastiche da loro frequentate, dell'esito dell'ascolto di I__________ (dal
quale “non sono emersi elementi suscettibili di consentire un giudizio positivo
o negativo sulla richiesta di equiparare i diritti di visita”), dell'esercizio regolare da parte del padre del
diritto di visita alle figlie (già più ampio rispetto a quello usuale nel
Ticino), come pure dell'insorgere
“con una certa frequenza” di “incidenti” che turbano la tranquillità delle parti.
Ciò premesso, egli ha ritenuto che, pur sussistendo profondi dissidi e
insanabili divergenze tra genitori su vari aspetti legati alla cura e all'educazione delle figlie, non risultassero
“particolari controindicazioni” che impedissero a I__________ di condividere
con la sorella, oltre alle visite del padre, anche i periodi del venerdì sera durante
quei fine settimana in cui le figlie non stanno con lui. Il Pretore ha reputato
inopportuno, per contro, estendere il diritto di visita dalla domenica sera fino
al lunedì mattina in quel medesimo periodo, I__________ frequentando la scuola
a __________.
5.
AP
1.
postula, oltre al rigetto dell'istanza cautelare 25 marzo 2008, quello
dell'istanza 19 luglio 2008, pur riconoscendo che quest'ultima è già stata
respinta dal Pretore con decreto del 28 luglio 2008. A suo avviso, avendo l'istanza del 19 luglio 2008 e quella del 25 marzo 2008 il
medesimo oggetto, la decisione impugnata dev'essere “annullata in quanto già
cresciuta in giudicato con la decisione di respingimento di cui al decreto
cautelare 28 luglio 2008”. La
tesi è infondata. È vero che nel decreto cautelare il Pretore ha indicato –
fallacemente – di statuire anche sull'istanza del 19 luglio 2008, ma il
Dispositivo
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è chiaro (“l'istanza 25 marzo 2008 di AO
1 è parzialmente accolta”). Non si può affermare pertanto che il primo giudice
abbia statuito anche sull'istanza del 19 luglio 2008. Per di più, la
trattazione di quest'ultima istanza è stata sospesa dal Pretore medesimo, su
richiesta di AO 1, alla citata
udienza del 9 ottobre 2008 (verbale, pag. 3 a metà). Infine, contrariamente
a quanto l'appellante sostiene, la decisione del 28 luglio 2008 con cui il
Pretore ha respinto inaudita parte l'istanza del 19 luglio 2008 non è “cresciuta
in giudicato”, AO 1
avendone
chiesto la revoca l'8 agosto 2008 (sopra, consid. L). Perché poi il Pretore non
potrebbe più statuire al riguardo “previo
contraddittorio”, l'appellante
non spiega. Su questo punto l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
6. L'appellante sembra rimproverare parzialità al
Pretore evocando un'istanza di
ricusazione presentata dal marito contro di lui, respinta da questa Camera con sentenza del 21 aprile 2008 (inc. 11.2007.192), accennando a una successiva denuncia presentata sempre dal marito
nei confronti del Pretore e lamentando remore nella trattazione della causa di
divorzio (udienza preliminare non ancora aggiornata, perizia psichiatrica sul
marito non ancora commissionata, esame degli aspetti patrimoniali non ancora
affrontato). Essa si riserva perciò “quantomeno a titolo cautelativo”, di inoltrare un'istanza di ricusazione. Se non che, il rimedio si esaurisce nell'enunciazione di un proposito che va formalizzato
– se mai – davanti al Pretore (art. 29 cpv. 2 CPC). In assenza di una formale
istanza di ricusa, questa Camera non è abilitata a pronunciarsi sull'operato
del primo giudice. In proposito, dunque, l'appello è privo
di portata pratica.
7. L'appellante
afferma che, al momento in cui il Pretore ha statuito, il diritto di visita alle
figlie non era quello disciplinato dal decreto cautelare del 9 maggio 2006 (come
crede il Pretore stesso), bensì quello regolato il 13 agosto 2007, meno esteso
rispetto a quello considerato dal primo giudice. Già questo solo errore sui
fatti, essa soggiunge, rende censurabile il decreto impugnato. L'asserto non ha
consistenza. Con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario
assessore ha confermato “l'assetto cautelare adottato nel corso delle procedure
inc. DI.2005.79 e
OA.2005.55 di questa Pretura”. Nella decisione impugnata il Pretore ha
riprodotto per esteso soltanto il diritto di visita fissato nel decreto del 9
maggio 2006 (inc. DI.2005.79), non invece quello concordato all'udienza del 13
agosto 2007 (inc. OA.2005.55; verbale del 13 agosto 2007, pag. 3).
Comunque
sia, sapere se il diritto di visita vada esercitato
ogni martedì sera fino al mercoledì mattina e il giovedì sera ogni quindici
giorni (decreto del 9 maggio 2006) oppure per le settimane in cui non è
previsto un fine settimana con il padre il mercoledì sera fino a giovedì
mattina (decreto del 13 agosto 2007) poco importa. Dagli atti risulta che
all'udienza del 12 febbraio 2008 i coniugi hanno raggiunto un accordo secondo
cui “la domenica sera nella quale [E__________] si trova dal padre, potrà rimanere
anche a dormire; inoltre il venerdì sera delle settimane in cui non passa il fine
settimana con il padre E__________ potrà rimanere a dormire dal padre”. Con
l'istanza del 25 marzo 2008 AO 1 ha chiesto l'estensione del diritto di visita
a I__________ nel senso di “allinearlo” a quello di E__________, ovvero di permettere
anche a I__________ di pernottare da lui la domenica sera durante le settimane
di diritto di visita e venerdì sera durante quelle in cui esso non viene
esercitato. A prescindere dal fatto che anche nell'estensione stabilita il 13
agosto 2007 il diritto di visita risulta essere più ampio di quello generalmente
accordato dai tribunali ticinesi (cfr. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), oggetto
dell'attuale procedura è solo il pernottamento del venerdì nelle settimane in
cui non è previsto un fine settimana con il padre.
8. Nel memoriale l'appellante
adduce una sua versione degli eventi, facendo valere che il Pretore ha trascurato
i suggerimenti dalla curatrice dei figli, la quale all'udienza del 12 febbraio 2008 aveva espresso
preoccupazione per la salute e lo sviluppo psicofisico delle ragazze e
raccomandava di allestire una perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi. L'appellante
asserisce che la sua disponibilità a estendere il diritto di visita si riferiva
solo a E__________, non a I__________. A mente sua inoltre il Pretore avrebbe
dovuto avvedersi di come il marito profittasse dell'appello introdotto contro la designazione della curatrice, la quale all'udienza del 7 maggio 2008 non ha potuto
esprimersi. Infine l'appellante sottolinea che si ignora quanto I__________ ha riferito
sulla “parificazione del diritto di visita con quello di E__________”, contestando
che la ragazza, incapace di capire la questione, abbia manifestato simile volontà.
Così argomentando, nondimeno, l'interessata dimentica di trovarsi non più davanti
al giudice naturale, bensì dinanzi a
una autorità di ricorso. E in un appello non basta contrapporre la
propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale
accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo
giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia
di rilievo giuridico ai fini della decisione (v. l'art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC). Su questo punto l'appello si esaurisce per contro in mere recriminazioni.
9. L'appellante assume che la decisione di estendere
il diritto di visita a I__________ è arbitraria, poiché il Pretore non si è confrontato
con il referto 30 maggio 2008 dello psicologo __________, né con i rapporti 14
dicembre 2007 della dott. __________ e 25 novembre 2005 del Servizio sociale di
Mendrisio, né con i pareri 28 novembre 2005, 20 febbraio 2006 e 18 dicembre
2006 della dott. __________, i quali “pongono in evidenza la personalità
paterna siccome fonte di problemi anche nei rapporti con le figlie”. Il giudizio
impugnato sarebbe poi arbitrario perché trascurerebbe le affermazioni
rilasciate dalla curatrice il 4 luglio 2008 senza fondarsi su una perizia
psichiatrica.
a)
L'art. 273 cpv. 1 CC garantisce il vicendevole diritto di conservare
le relazioni personali indicate dalle circostanze al genitore senza la custodia
parentale e al figlio minorenne, del cui parere, nella misura del possibile, il giudice tiene conto (art.
133 cpv. 2 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione
e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso
fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (DTF 131 III 212 consid. 5 con
riferimenti). Il giudice valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del
figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore
non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le
abitazioni dei genitori, della presenza di eventuali fratelli, degli orari di
lavoro dei genitori e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami;
DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento il giudice non è
vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte
di prova (DTF 128 III 413 in alto).
b) I rapporti di ascolto della dott. __________ risalgono a incontri avvenuti
con I__________ nel 2005 e nel 2006. Perché essi sarebbero ancora attuali
l'appellante non spiega. Quanto al referto del Servizio
sociale di Mendrisio, del 25 novembre 2005, esso si esprime solo sulla
situazione personale, logistica ed economica della madre, ma nulla dice sui
rapporti tra I__________ e il padre. Per la dott. __________, che ha sentito I__________
nell'ambito dell'attuale procedura, la ragazza “manifesta un buon adattamento a
come [le relazioni personali] sono attualmente regolate, felice di frequentare
sia la madre che il padre” e “sembra riuscire a mantenere con piacere e senza
nessuna opposizione l'assetto
in corso” (rapporto del 14 dicembre 2007, pag. 4 e 6). Il Pretore, sentita personalmente
I__________, non ha ravvisato “particolari
elementi che permettono di esprimere un giudizio positivo né negativo sulla
richiesta di equiparazione dei diritti di visita” (decreto impugnato, pag. 3 a
metà). La curatrice processuale di I__________, all'udienza del 4 luglio 2008,
si è limitata a raccomandare che “qualsiasi modifica dell'assetto attuale,
soprattutto in merito all'affidamento di E__________ e di I__________, sia preceduta
dall'allestimento della perizia psichiatrica. Ciò in particolare alla luce del
referto del perito __________”.
c) Da
quanto precede non si evincono
elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi fisici, psichici, morali
o spirituali dovuti al fatto che ogni due settimane I__________ trascorra una notte in
più dal padre. L'appellante insiste nell'esprimere
apprezzamenti negativi sulla personalità di AO 1 e a muovere querimonie contro
di lui, ma non riserva alcun cenno ai motivi per cui l'estensione delle visite
potrebbe ledere in qualche modo il bene della figlia. Per di più, I__________
trascorre già dal padre – senza opposizioni da parte della madre –almeno una
sera la settimana e un fine settimana ogni quindici giorni. Perché, nelle
circostanze descritte, una notte in più sarebbe di pregiudizio per la ragazza rimane
un interrogativo senza risposta. Né l'avv. PI 1, che assiste le figlie nella
causa per il loro interesse, ha alluso a pericoli concreti. Quanto all'opinione
di I__________, è vero che nulla di preciso è dato di sapere, salvo quanto il
Pretore indica nel decreto impugnato. Nondimeno l'appellante ha firmato senza riserve
il verbale del 20 maggio 2008, dal quale risulta che il Pretore ha riferito il
contenuto del colloquio avuto con la figlia. Sul colloquio come tale, poi, i
genitori hanno potuto esprimersi il 4 luglio 2008.
d) Lo
psicologo __________ ha scorto invero nel pensiero di AO 1 “alcune caratteristiche
(…) che segnalano la presenza di componenti paranoidi”, fermo restando che solo
l'“esame psichiatrico potrà
approfondire lo studio del funzionamento psichico e mentale e quindi arrivare
ad una diagnosi definitiva” (pag. 21). Certo, lo specialista ha reputato
il padre inidoneo “a esercitare in modo autonomo le funzioni genitoriali”
(pag. 27). Se non che, ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene
della figlia, la quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività paterna
e ha il diritto di conservare con il genitore relazioni personali adeguate. Per
di più, AO 1 beneficia di un esteso diritto di visita con le figlie senza che
l'appellante ne abbia chiesto la soppressione o la limitazione per motivi legati
alla personalità di lui. Perché questi non sarebbe idoneo a trascorre ogni
quindici giorni una sera in più con la figlia I__________, l'appellante non illustra.
e) Per
il resto, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto
di visita. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle
circostanze concrete, il bene del figlio appaia minacciato (DTF 131 III 213
consid. 5). Che in concreto i rapporti fra le parti siano pessimi e che
soggettivamente la moglie veda male i continui incontri della figlia con il
marito ancora non significa che il diritto di visita debba essere
particolarmente circoscritto. Dagli atti emerge una manifesta incomunicabilità
fra genitori, ma ciò non ha finora impedito alle figlie di instaurare regolari relazioni
personali con il padre, premuroso nei loro riguardi, ancorché l'amore filiale e l'affetto
da lui mostrati sia “subordinato al soddisfacimento dei
suoi bisogni narcisistici” (relazione del dott. __________, pag. 26).
f) Quanto
al rimprovero al Pretore di non avere atteso l'esito della perizia, si ricordi che un provvedimento cautelare è deciso
in esito a un giudizio sommario emanato in una procedura celere, con limitata
assunzione di prove (art. 379 cpv. 5, 365 e 367 CPC), nell'ambito della quale una
perizia difficilmente può essere assunta “entro breve termine” (art. 366 CPC). Un
provvedimento cautelare, inoltre, può sempre essere modificato o revocato (art.
384 CPC). In definitiva, allo stato attuale delle cose nulla induce a ritenere
che la contestata estensione del diritto di visita sia pregiudizievole per la
figlia. Qualora il padre mancasse
ai suoi obblighi di genitore, il giudice potrà sempre limitare il diritto di
visita e adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore
educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv. 1 CC), come
prospetta il dott. __________. A un esame sommario come quello che presiede
all'adozione di misure cautelari, in ogni modo, non si ravvisano motivi per scostarsi
ora dall'apprezzamento del Pretore.
10. L'appellante si duole che il Pretore non abbia fissato orari precisi per
la consegna e la riconsegna della figlia, il che può creare inconvenienti, come si è verificato nell'esercizio del diritto di visita a I__________.
Per di più – essa prosegue – la
soluzione adottata dal Pretore le preclude la possibilità di organizzare fine
settimana o vacanze con le figlie.
Sollecitato
il 10 ottobre 2008 dall'appellante
e il 17 ottobre 2008 dalla curatrice, il Pretore ha integrato il 17 ottobre 2008 il
decreto cautelare del 9 ottobre 2008, specificando l'ora
in cui comincia (le 18.30 di venerdì) e finisce (le 9.00 di sabato) il diritto
di visita a I__________. Su questo punto l'appello è
divenuto così senza interesse, né l'appellante propone orari diversi da quelli fissati
dal Pretore o fa valere esigenze oggettive che facciano propendere per un'altra
soluzione (come eventuali impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o
il sabato mattina, oppure la necessità di garantire alla ragazza le ore di
sonno necessarie o altro ancora). Quanto all'impossibilità di trascorrere intere fine settimana o vacanze con le
figlie, è possibile che un diritto di visita più ampio dell'usuale possa essere
di qualche impaccio, ma l'interessata dimentica di avere concordemente
stabilito con il marito che E__________ passasse, ogni due settimane, la notte del
venerdì da lui. Essa perde di vista altresì che il diritto di visita serve soprattutto
all'interesse delle figlie. Dovesse imporsi una soluzione diversa per il bene
delle ragazze, l'interessata potrà chiedere al giudice di modificare l'assetto
vigente.
11. L'appellante critica il Pretore per
averle addebitato parte degli oneri processuali senza avere previamente statuito
sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria. Essa disconosce però che l'assistenza
giudiziaria, quand'anche sia concessa, non esenta ancora da tali oneri. Per
ottenere una decisione sul beneficio come tale, poi, basta che l'interessata
solleciti il Pretore. Non compete invece a questa Camera impartire termini al
Pretore entro cui statuire su richieste delle parti né sindacare doglianze di
denegata o ritardata giustizia (Rep. 1983 pag. 2 consid. 2).
12. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non
può essere accolta. Quand'anche la richiedente sia indigente, per vero, l'appello
appariva senza probabilità
di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag), tant'è che non è stato oggetto di intimazione. Delle difficili condizioni
economiche in cui versa l'appellante, ad ogni buon conto, si tiene calcolo contenendo
volutamente la tassa di giustizia.
13. Circa i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché litigiosa
è l'estensione
del diritto di visita a una figlia, controversia manifestamente priva di valore
litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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