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Decisione

11.2008.143

Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: estensione del diritto di visita

19 maggio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

25 marzo 2008 AO 1 ha introdotto un'istanza con cui ha postulato un'estensione del diritto di visita a I__________, nel senso di equipararlo

a quello di E__________ (pernottamento da lui anche la domenica sera durante le

settimane in cui è esercitato il diritto di visita e il venerdì sera durante le

settimane in cui il diritto di visita non è esercitato). Alla discussione del 7

maggio 2008, continuata il 4 luglio 2007, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,

proponendo di attendere l'esito

della “valutazione sulle capacità

genitoriali attualmente in corso, rispettivamente della perizia psichiatrica su entrambi i genitori”, mentre l'avv. PI 1 ha fatto

dipendere qualsiasi modifica dell'assetto cautelare, compreso l'affidamento di E__________, da una valutazione psichiatrica. Nel

frattempo il Pretore ha sentito personalmente I__________,

il 20 maggio 2008, e lo psicologo __________, che ha rilasciato il 30 maggio successivo

il suo referto.

L. Il 19 luglio 2008 AO 1 si è rivolto una volta di più al Pretore, sollecitando

l'adozione dei provvedimenti

già chiesti il 25 marzo 2008, mentre il 28 luglio successivo ha postulato

l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità parentale, il divieto

di relazioni personali tra AO 1 e le figlie, il ricupero di giorni durante i quali il suo diritto di visita non era stato esercitato e

l'or­dine alla polizia di consegnargli le figlie in caso di impedimento da

parte della madre. Con decreto cautelare del 28 luglio 2008 il Pretore ha

respinto le istanze inaudita parte, riservando ai coniu­gi la facoltà di

chiedere la modifica di tale decreto entro 10 giorni “previo contraddittorio”.

L'8 agosto 2008 AP 1ha inviato alla Pretura un memoriale (“istanza cautelare”)

per ottenere – tra l'altro – l'accoglimento delle sue domande provvisionali e

la revo­ca del decreto emes­so il 28 luglio 2008. Trasmesso dal Pretore il 13

agosto 2008 a questa Camera, l'atto – trattato come appello – è stato

dichiarato irricevibile ed è stato ritornato al Pretore perché fosse trattato,

se possibile, come istanza di modifica cautelare previo contraddittorio

(sentenza del 25 agosto 2008, inc. 11.2008.98). Al contraddittorio del 9

ottobre 2008, indetto per discutere le “istanze pendenti”, AO 1 ha poi chiesto

di soprassedere all'esame dell'istanza presentata il 19 luglio 2008, sicché il Pretore

ne ha sospeso la trattazione.

M. Statuendo

con decreto cautelare del 9 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 25 marzo 2008 e ha autorizzato AO 1,

“oltre al diritto di visita già stabilito”, ad avere con sé I__________ tra il venerdì

e il sabato delle settimane in cui la ragazza non è con lui durante l'intera fine settimana. Le spese, con una tassa

di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Chiamato da AP 1 e dalla

curatrice dei figli a specificare gli orari delle visite, con decreto cautelare

del 17 ottobre 2008 il Pretore ha poi integrato il decreto, precisando che il

diritto di visita “avrà inizio alle 18.30 del venerdì e terminerà alle 9.00 del

sabato”.

N. Contro

il decreto cautelare del 9 ottobre 2008 AP 1 è insorta con un appello del 17

ottobre 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria – il rigetto delle istanze del 25 marzo e del

19 luglio 2008. Con decreto del 29 ottobre 2008 il presidente di questa Camera

ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile. L'appello non è

stato oggetto di intimazione.

O. Il

29 ottobre 2009 AO 1 ha appellato il decreto cautelare del 29 ottobre 2008, chiedendo

– previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – di equiparare interamente il suo diritto di visita a I__________

con quello alla sorella maggiore. Mediante decisione del 18 novembre 2008

questa Camera ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2008.150).

Considerandi

in diritto: 1. Le misure

provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC) sono

emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c

cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro

dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

I documenti nuovi prodotti dall'appellante (un decreto d'accusa 26 maggio

2008.

emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di AO 1 per ripetuta

trascuranza degli obblighi di mantenimento e una decisione 14 maggio 2005 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento con relativa tabella di

calcolo) sono irricevibili. In appello non sono ammessi

fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC

applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114

consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Né, per

avventura, essi sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio

illimitato, la documentazione non giovando ai figli, alla cui tutela è principalmente rivolto il precetto (DTF 128 III

414.

consid. 3.2.1).

L'appellante pospone poi come

offerta di prova, a ogni punto

del memoriale, il richiamo degli incarti della Pretura pendenti tra i coniugi, il

richiamo di un incarto relativo a un'azione di mantenimento promossa da F__________

contro il padre, il richiamo di un incarto della Pretura

penale riguardante il marito e il richiamo degli incarti di questa Camera

inerenti a procedure tra le parti. Ora, gli incarti della Pretura sono già stati

regolarmente trasmessi a questa Camera, mentre il contenuto di quelli del Tribunale

di appello è noto alla Camera. Quanto al richiamo

dell'incarto riguardante la primogenita F__________ e al richiamo di quelli

penali riguardanti il marito, per tacere del fatto che l'appellante non spiega

la loro rilevanza, essi non appaiono utili ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio, dunque,

alla trattazione dell'appello.

3.

La

fattispecie denota risvolti internazionali, ove appena si consideri che AO 1 è

domiciliato a __________. Trattandosi di disciplinare le relazioni personali di

un figlio con un genitore non affidatario, l'art. 1 della Convenzione dell'Aia concernente

la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei

minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera

sia dall'Italia e alla quale rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede che

competenti a prendere misure di protezione sono le autorità dello Stato in cui

si trova la dimora abituale del minorenne. Siccome I__________ ha la residenza

abituale a __________ almeno dal maggio del 2006, la competenza del Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud per disciplinare le relazioni personali è

fuori dubbio. Giusta l'art. 2

della predetta Convenzione,

inoltre, le autorità

competenti secondo l'articolo 1 prendono le misure previste dalla loro legge

interna: in concreto è applicabile perciò il diritto svizzero.

4.

Nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto della differenza di età

tra le due sorelle, delle diverse sedi scolastiche da loro frequentate, dell'esito dell'ascolto di I__________ (dal

quale “non sono emersi elementi suscettibili di consentire un giudizio positivo

o negativo sulla richiesta di equiparare i diritti di visita”), dell'esercizio regolare da parte del padre del

diritto di visita alle figlie (già più ampio rispetto a quello usuale nel

Ticino), come pure dell'insorgere

“con una certa frequenza” di “incidenti” che turbano la tranquillità delle parti.

Ciò premesso, egli ha ritenuto che, pur sussistendo profondi dissidi e

insanabili divergenze tra genitori su vari aspetti legati alla cura e all'educazione delle figlie, non risultassero

“particolari controindicazioni” che impedissero a I__________ di condividere

con la sorella, oltre alle visite del padre, anche i periodi del venerdì sera durante

quei fine settimana in cui le figlie non stanno con lui. Il Pretore ha reputato

inopportuno, per contro, estendere il diritto di visita dalla domenica sera fino

al lunedì mattina in quel medesimo periodo, I__________ frequentando la scuola

a __________.

5.

AP

1.

postula, oltre al rigetto dell'istanza cautelare 25 mar­zo 2008, quello

dell'istanza 19 luglio 2008, pur riconoscendo che quest'ultima è già stata

respinta dal Pretore con decreto del 28 luglio 2008. A suo avviso, avendo l'istanza del 19 luglio 2008 e quella del 25 marzo 2008 il

medesimo oggetto, la decisione impugnata dev'essere “annullata in quanto già

cresciuta in giudicato con la decisione di respingimento di cui al decreto

cautelare 28 luglio 2008”. La

tesi è infondata. È vero che nel decreto cautelare il Pretore ha indicato –

fallacemente – di statuire anche sull'istanza del 19 luglio 2008, ma il

Dispositivo

dispositivo n. 1 del decreto impugnato è chiaro (“l'istanza 25 marzo 2008 di AO

1 è parzialmente accolta”). Non si può affermare pertanto che il primo giudice

abbia statuito anche sull'istanza del 19 luglio 2008. Per di più, la

trattazione di quest'ultima istanza è stata sospesa dal Pretore medesimo, su

richiesta di AO 1, alla citata

udienza del 9 ottobre 2008 (verbale, pag. 3 a metà). Infine, contrariamente

a quanto l'appellante sostiene, la decisione del 28 luglio 2008 con cui il

Pretore ha respinto inaudita parte l'istanza del 19 luglio 2008 non è “cresciuta

in giudicato”, AO 1

avendone

chiesto la revoca l'8 agosto 2008 (sopra, consid. L). Perché poi il Pretore non

potrebbe più statuire al riguardo “previo

contraddittorio”, l'appellante

non spiega. Su questo punto l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

6. L'appellante sembra rimproverare parzialità al

Pretore evocando un'istanza di

ricusazione presentata dal marito contro di lui, respinta da questa Camera con sentenza del 21 aprile 2008 (inc. 11.2007.192), accennando a una successiva denuncia presentata sempre dal marito

nei confronti del Pretore e lamentando remore nella trattazione della causa di

divorzio (udienza preliminare non ancora aggiornata, perizia psichiatrica sul

marito non ancora commissionata, esame degli aspetti patrimoniali non ancora

affrontato). Essa si riserva perciò “quantomeno a titolo cautelativo”, di inoltrare un'istanza di ricusazione. Se non che, il rimedio si esaurisce nell'enunciazione di un proposito che va formalizzato

– se mai – davanti al Pretore (art. 29 cpv. 2 CPC). In assenza di una formale

istanza di ricusa, questa Camera non è abilitata a pronunciarsi sull'operato

del primo giudice. In proposito, dunque, l'appello è privo

di portata pratica.

7. L'appellante

afferma che, al momento in cui il Pretore ha statuito, il diritto di visita alle

figlie non era quello disciplinato dal decreto cautelare del 9 maggio 2006 (come

crede il Pretore stesso), ben­sì quello regolato il 13 agosto 2007, meno esteso

rispetto a quello considerato dal primo giudice. Già questo solo errore sui

fatti, essa soggiunge, rende censurabile il decreto impugnato. L'asserto non ha

consistenza. Con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario

assessore ha confermato “l'assetto cautelare adottato nel corso delle procedure

inc. DI.2005.79 e

OA.2005.55 di questa Pretura”. Nella decisione impugnata il Pretore ha

riprodotto per esteso soltanto il diritto di visita fissato nel decreto del 9

maggio 2006 (inc. DI.2005.79), non invece quello concordato all'udienza del 13

agosto 2007 (inc. OA.2005.55; verbale del 13 agosto 2007, pag. 3).

Comunque

sia, sapere se il diritto di visita vada esercitato

ogni martedì sera fino al mercoledì mattina e il giovedì sera ogni quindici

giorni (decreto del 9 maggio 2006) oppure per le settimane in cui non è

previsto un fine settimana con il padre il mercoledì sera fino a giovedì

mattina (decreto del 13 agosto 2007) poco importa. Dagli atti risulta che

all'udienza del 12 febbraio 2008 i coniugi hanno raggiunto un accordo secondo

cui “la domenica sera nella quale [E__________] si trova dal padre, potrà rimanere

anche a dormire; inoltre il venerdì sera delle settimane in cui non passa il fine

settimana con il padre E__________ potrà rimanere a dormire dal padre”. Con

l'istanza del 25 marzo 2008 AO 1 ha chiesto l'estensione del diritto di visita

a I__________ nel senso di “allinearlo” a quello di E__________, ovvero di permettere

anche a I__________ di pernottare da lui la domenica sera durante le settimane

di diritto di visita e venerdì sera durante quelle in cui esso non viene

esercitato. A prescindere dal fatto che anche nell'estensione stabilita il 13

agosto 2007 il diritto di visita risulta essere più ampio di quello generalmente

accordato dai tribunali ticinesi (cfr. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), oggetto

dell'attuale procedura è solo il pernottamento del venerdì nelle settimane in

cui non è previsto un fine settimana con il padre.

8. Nel memoriale l'appellante

adduce una sua versione degli eventi, facendo valere che il Pretore ha trascurato

i suggerimenti dalla curatrice dei figli, la quale all'udienza del 12 febbraio 2008 aveva espresso

preoccupazione per la salute e lo sviluppo psicofisico delle ragazze e

raccomandava di allestire una perizia sulle capa­cità genitoriali dei coniugi. L'appellante

asserisce che la sua disponibilità a estendere il diritto di visita si riferiva

solo a E__________, non a I__________. A mente sua inoltre il Pretore avrebbe

dovuto avvedersi di come il marito profittasse dell'appello introdotto contro la designazione della curatrice, la quale all'udienza del 7 maggio 2008 non ha potuto

esprimersi. Infine l'appellante sottolinea che si ignora quanto I__________ ha riferito

sulla “parificazione del diritto di visita con quello di E__________”, contestando

che la ragazza, incapace di capire la questione, abbia manifestato simile volontà.

Così argomentando, nondimeno, l'interessata dimentica di trovarsi non più davanti

al giudice naturale, bensì dinanzi a

una autorità di ricorso. E in un appello non basta contrapporre la

propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale

accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo

giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia

di rilievo giuridico ai fini della decisione (v. l'art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC). Su questo punto l'appello si esaurisce per contro in mere recriminazioni.

9. L'appellante assume che la decisione di estendere

il diritto di visita a I__________ è arbitraria, poiché il Pretore non si è confrontato

con il referto 30 maggio 2008 dello psicologo __________, né con i rapporti 14

dicembre 2007 della dott. __________ e 25 novembre 2005 del Servizio sociale di

Mendrisio, né con i pareri 28 novembre 2005, 20 febbraio 2006 e 18 dicembre

2006 della dott. __________, i quali “pongono in evidenza la personalità

paterna siccome fonte di problemi anche nei rapporti con le figlie”. Il giudizio

impugnato sarebbe poi arbitrario perché trascurerebbe le affermazioni

rilasciate dalla curatrice il 4 luglio 2008 senza fondarsi su una perizia

psichiatrica.

a)

L'art. 273 cpv. 1 CC garantisce il vicendevole diritto di conservare

le relazioni personali indicate dalle circostanze al genitore senza la custodia

parentale e al figlio minorenne, del cui parere, nella misura del possibile, il giudice tiene conto (art.

133 cpv. 2 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione

e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso

fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (DTF 131 III 212 consid. 5 con

riferimenti). Il giudice valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del

figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il geni­tore

non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le

abitazioni dei genitori, della presenza di eventuali fratelli, degli orari di

lavoro dei genitori e così via (Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami;

DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento il giudice non è

vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte

di prova (DTF 128 III 413 in alto).

b) I rapporti di ascolto della dott. __________ risalgono a incontri avvenuti

con I__________ nel 2005 e nel 2006. Perché essi sarebbero ancora attuali

l'appellante non spiega. Quanto al referto del Servizio

sociale di Mendrisio, del 25 novembre 2005, esso si esprime solo sulla

situazione personale, logistica ed economica della madre, ma nulla dice sui

rapporti tra I__________ e il padre. Per la dott. __________, che ha sentito I__________

nell'ambito dell'attuale procedura, la ragazza “manifesta un buon adattamento a

come [le relazioni personali] sono attualmente regolate, felice di frequentare

sia la madre che il padre” e “sembra riuscire a mantenere con piacere e senza

nessuna opposizione l'assetto

in corso” (rapporto del 14 dicembre 2007, pag. 4 e 6). Il Pretore, sentita personalmente

I__________, non ha ravvisato “particolari

elementi che permettono di esprimere un giudizio positivo né negativo sulla

richiesta di equiparazione dei diritti di visita” (decreto impugnato, pag. 3 a

metà). La curatrice processuale di I__________, all'udienza del 4 luglio 2008,

si è limitata a raccomandare che “qualsiasi modifica dell'assetto attuale,

soprattutto in merito all'affidamento di E__________ e di I__________, sia preceduta

dall'allestimento della perizia psichiatrica. Ciò in particolare alla luce del

referto del perito __________”.

c) Da

quanto precede non si evincono

elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi fisici, psichici, morali

o spirituali dovuti al fatto che ogni due settimane I__________ trascorra una notte in

più dal padre. L'appellante insiste nell'esprimere

apprezzamenti negativi sulla personalità di AO 1 e a muovere querimonie contro

di lui, ma non riserva alcun cenno ai motivi per cui l'estensione delle visite

potrebbe ledere in qualche modo il bene della figlia. Per di più, I__________

trascorre già dal padre – senza opposizioni da parte della madre –almeno una

sera la settimana e un fine settimana ogni quindici giorni. Perché, nelle

circostanze descritte, una notte in più sarebbe di pregiudizio per la ragazza rimane

un interrogativo senza risposta. Né l'avv. PI 1, che assiste le figlie nella

causa per il loro interesse, ha alluso a pericoli concreti. Quanto all'opinione

di I__________, è vero che nulla di preciso è dato di sapere, salvo quanto il

Pretore indica nel decreto impugnato. Nondimeno l'appellante ha firmato senza riserve

il verbale del 20 maggio 2008, dal quale risulta che il Pretore ha riferito il

contenuto del colloquio avuto con la figlia. Sul colloquio come tale, poi, i

genitori hanno potuto esprimersi il 4 luglio 2008.

d) Lo

psicologo __________ ha scorto invero nel pensiero di AO 1 “alcune caratteristiche

(…) che segnalano la presenza di componenti paranoidi”, fermo restando che solo

l'“esame psichiatrico potrà

approfondire lo studio del funzionamento psichico e mentale e quindi arrivare

ad una diagnosi definitiva” (pag. 21). Certo, lo specialista ha reputato

il padre inidoneo “a esercitare in modo autonomo le funzioni genitoriali”

(pag. 27). Se non che, ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene

della figlia, la quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività pater­na

e ha il diritto di conservare con il genitore relazioni personali adeguate. Per

di più, AO 1 beneficia di un esteso diritto di visita con le figlie senza che

l'appellante ne abbia chiesto la soppressione o la limitazione per motivi legati

alla personalità di lui. Perché questi non sarebbe idoneo a trascorre ogni

quindici giorni una sera in più con la figlia I__________, l'appellante non illustra.

e) Per

il resto, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto

di visita. Restrizioni si giustificano unica­mente qualora, in base alle

circostanze concrete, il bene del figlio appaia minacciato (DTF 131 III 213

consid. 5). Che in concreto i rapporti fra le parti siano pessimi e che

soggettivamente la moglie veda male i continui incontri della figlia con il

marito ancora non significa che il diritto di visita debba essere

particolarmente circoscritto. Dagli atti emerge una manifesta incomunicabilità

fra genitori, ma ciò non ha finora impedito alle figlie di instaurare regolari relazioni

personali con il padre, premuroso nei loro riguardi, ancorché l'amore filiale e l'affetto

da lui mostrati sia “subordinato al soddisfacimento dei

suoi bisogni narcisistici” (relazione del dott. __________, pag. 26).

f) Quanto

al rimprovero al Pretore di non avere atteso l'esito della perizia, si ricordi che un provvedimento cautelare è deciso

in esito a un giudizio sommario emanato in una procedura celere, con limitata

assunzione di prove (art. 379 cpv. 5, 365 e 367 CPC), nell'ambito della quale una

perizia difficilmente può essere assunta “entro breve termine” (art. 366 CPC). Un

provvedimento cautelare, inoltre, può sempre essere modificato o revocato (art.

384 CPC). In definitiva, allo stato attuale delle cose nulla induce a ritenere

che la contestata estensione del diritto di visita sia pregiudizievole per la

figlia. Qualora il padre mancasse

ai suoi obblighi di genitore, il giudice potrà sempre limitare il diritto di

visita e adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore

educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv. 1 CC), come

prospetta il dott. __________. A un esa­me sommario come quello che presiede

all'adozione di misure cautelari, in ogni modo, non si ravvisano motivi per scostarsi

ora dall'apprezzamento del Pretore.

10. L'appellante si duole che il Pretore non abbia fissato orari precisi per

la consegna e la riconsegna della figlia, il che può creare inconvenienti, come si è verificato nell'esercizio del diritto di visita a I__________.

Per di più – essa prosegue – la

soluzione adottata dal Pretore le preclude la possibilità di organizzare fine

settimana o vacanze con le figlie.

Sollecitato

il 10 ottobre 2008 dall'appellante

e il 17 ottobre 2008 dalla curatrice, il Pretore ha integrato il 17 ottobre 2008 il

decreto cautelare del 9 ottobre 2008, specificando l'ora

in cui comincia (le 18.30 di venerdì) e finisce (le 9.00 di sabato) il diritto

di visita a I__________. Su questo punto l'appello è

divenuto così senza interesse, né l'appellante propone orari diversi da quelli fissati

dal Pretore o fa valere esigenze oggettive che facciano propendere per un'altra

soluzione (come eventuali impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o

il sabato mattina, oppure la necessità di garantire alla ragazza le ore di

sonno necessarie o altro ancora). Quanto all'impossibilità di trascorrere intere fine settimana o vacanze con le

figlie, è possibile che un diritto di visita più ampio dell'usuale possa essere

di qualche impaccio, ma l'interessata dimentica di avere concordemente

stabilito con il marito che E__________ passasse, ogni due settimane, la notte del

venerdì da lui. Essa perde di vista altresì che il diritto di visita serve soprattutto

all'interesse delle figlie. Dovesse imporsi una soluzione diversa per il bene

delle ragazze, l'interessata potrà chiedere al giudice di modificare l'assetto

vigente.

11. L'appellante critica il Pretore per

averle addebitato parte degli oneri processuali senza avere previamente statuito

sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria. Essa disconosce però che l'assistenza

giudiziaria, quand'anche sia concessa, non esenta ancora da tali oneri. Per

ottenere una decisione sul beneficio come tale, poi, basta che l'interessata

solleciti il Pretore. Non compete invece a questa Camera impartire termini al

Pretore entro cui statuire su richieste delle parti né sindacare doglianze di

denegata o ritardata giustizia (Rep. 1983 pag. 2 consid. 2).

12. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non

può essere accolta. Quand'anche la richiedente sia indigente, per vero, l'appello

appariva senza probabilità

di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag), tant'è che non è stato oggetto di intimazione. Delle difficili condizioni

economiche in cui versa l'appellante, ad ogni buon conto, si tiene calcolo contenendo

volutamente la tassa di giustizia.

13. Circa i rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché litigiosa

è l'estensione

del diritto di visita a una figlia, controversia manifestamente priva di valore

litigioso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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