11.2008.145
Misure provvisionali in causa di divorzio: contributi alimentari e divieto disposizione di bene immobile
3 marzo 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2008.145
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in causa di divorzio: contributi alimentari e divieto disposizione di bene immobile
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RESTRIZIONE DEL POTERE DI DISPORRE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 178 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.145
Lugano
3 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa OA.2007.08 (divorzio su richiesta unilaterale) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 25 aprile 2007 da
AP 1,
(patrocinato dall' PA 2, )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 10 ottobre 2008 con
cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte:
decreto cautelare) emesso il 10 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di
Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1965), cittadini italiani, si sono
sposati a __________ il 9 giugno 1990. Dal matrimonio sono nati A__________ (il
27 maggio 1999) e S__________ (il 10 luglio 2002). Il marito è alle dipendenze
delle __________ come dirigente del traffico ferroviario, la moglie lavorava a
metà tempo alla __________ di __________. I coniugi vivono separati dal gennaio
del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1403
RFD di __________, comproprietà dei coniugi) per trasferirsi con i figli in un
appartamento a __________. Adito dalla moglie, il Pretore del Distretto di
Leventina ha omologato il 26 gennaio 2005 un accordo dei coniugi sulla separazione
di fatto per la durata di sei mesi (inc. DI.2004.69). Dopo essere tornata per
un breve periodo a __________ mentre il marito abitava dalla madre a __________,
il 1° agosto 2006 AO 1 si è trasferita con i figli a __________, cominciando a
lavorare al 70% per la “__________” di __________, prima come assistente geriatrica e poi come ausiliaria
di cura.
B. Statuendo
in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 maggio
2006, con sentenza del 16 febbraio 2007 il Segretario assessore del Distretto
di Leventina ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, cui ha attribuito l'autorità
parentale, ha regolato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a
versare un contributo alimentare per la moglie (tra fr. 120.70 e
fr. 744.15 mensili), un contributo alimentare per A__________ (tra
fr. 1645.20 e fr. 2104.20 mensili) e un contributo alimentare per S__________
(tra fr. 1400.75 e fr. 1695.50 mensili), oltre a un'indennità di
fr. 2000.– alla moglie stessa per l'arredo del nuovo appartamento (inc. DI.2006.23).
Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera, che il 17 luglio 2008 ha
annullato la sentenza, ritornandola al Pretore per nuovo giudizio (inc.
11.2007.37).
C. NeI
frattempo, il 25 aprile 2007, AP 1 ha introdotto azione
di divorzio su richiesta unilaterale davanti al medesimo Pretore. In via
cautelare egli ha offerto, fino al momento in cui questa Camera non avesse
giudicato il suo appello diretto contro la sentenza del Segretario assessore,
un contributo alimentare per moglie e figli di fr. 2500.– mensili
complessivi, più fr. 5000.– per arretrati, con
divieto alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292
CP e riservata l'azione di risarcimento – di vendere, ipotecare o gravare in
altro modo una casa di lei, posta in __________, frazione di __________ (provincia
di __________). Nella sua risposta del 1° febbraio 2008 AO 1 ha aderito alla
domanda di divorzio. La causa è stata trattata così come azione di divorzio su
richiesta comune con accordo parziale e il 18 settembre 2008 si è tenuta la
discussione sugli effetti litigiosi del divorzio.
D. Nel
frattempo, all'udienza del 13 giugno 2007 indetta per il contraddittorio
cautelare, AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza o, in via subordinata, di fissare il contributo alimentare
per sé in fr. 262.90 mensili, quello per A__________ in fr. 2081.30
mensili e quello per S__________ in fr. 1834.50 mensili, sollecitando
inoltre una provvigione ad litem di fr. 5000.–. AP 1 ha mantenuto
le sue domande, avversando quelle della moglie. L'istruttoria cautelare,
iniziata il 23 gennaio 2008, è terminata il 1° aprile successivo e alla discussione
finale del 14 luglio 2008 AP 1 si è riconfermato nelle proprie domande,
precisando la decorrenza dei contributi alimentari nel 1° maggio 2007 e
proponendo in subordine di fissare il contributo alimentare per la moglie in
fr. 1122.– mensili e quello per i figli in fr. 665.– mensili ciascuno.
AO 1 ha ribadito le sue posizioni.
E. Statuendo
con sentenza (recte: decreto cautelare) del 10 ottobre 2008, il Pretore
ha parzialmente accolto l'istanza, fissando i contributi provvisionali come segue:
– per A__________:
fr. 1698.05 mensili dal
25 aprile al 31 dicembre 2007,
fr. 1662.10 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e
fr.
1632.75 mensili in poi;
– per S__________:
fr. 1567.45 mensili dal
25 aprile al 31 dicembre 2007,
fr. 1534.25 mensili dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e
fr.
1632.75 mensili in poi.
Il
contributo provvisionale per la moglie è stato soppresso dal 25 aprile 2007,
mentre il divieto alla moglie di disporre dell'immobile in Italia è stato
respinto, così come la provvigione ad litem postulata dalla moglie
stessa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 21 ottobre 2008
nel quale chiede che il contributo alimentare per i figli sia ridotto a
fr. 2886.35 mensili (in ragione di metà ciascuno) dal 25 aprile al 31 dicembre
2007, rispettivamente in fr. 2841.65 (sempre metà ciascuno) dal 1° gennaio
2008, che alla moglie sia fatto divieto – sotto comminatoria penale e riservata
l'azione di risarcimento – di disporre dell'immobile in Italia e che il
giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 24
novembre 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono
trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile
entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. Litigiosi
rimangono anzitutto i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore
ha calcolato il reddito del marito in fr. 7299.– mensili, a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 3846.95 mensili fino
al 31
dicembre 2007 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
interessi ipotecari fr. 1270.80,
costo dell'alloggio fr. 307.10, premio della cassa malati fr. 277.40, spese professionali fr. 691.95, costi per l'esercizio del
diritto di visita fr. 200.–), aumentato a fr. 4025.75 mensili dal 1°
gennaio 2008 (interessi ipotecari fr. 1375.– e premio della cassa malati
fr. 352.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in
fr. 3249.80 mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2787.15 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
costo dell'alloggio con spese
accessorie fr. 734.15, premio della cassa malati fr. 346.20, spese d'automobile fr. 456.80). Infine il Pretore ha stabilito
il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1840.20 mensili nel 2007 e in fr. 1860.20
mensili dal 1° gennaio 2008, rispettivamente il fabbisogno in denaro di S__________
in fr. 1701.– mensili nel 2007, in fr. 1721.90 mensili dal 1° gennaio al 9
luglio 2008 e in fr. 1860.20 mensili da allora in poi.
Ciò premesso,
constatata un'eccedenza di fr. 373.10 mensili fino al 31 dicembre 2007, di
fr. 153.80 dal 1° gennaio al 9 luglio 2008 e di fr. 15.50 dal
10 luglio 2008, il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per A__________
di fr. 1698.05 mensili e uno per S__________ di fr. 1567.45 mensili
dal 25 aprile 2007 (data della litispendenza dell'azione di divorzio) al
31 dicembre 2007, un contributo alimentare per A__________ di fr. 1662.10
mensili e uno per S__________ di fr. 1534.25 mensili dal 1° gennaio al 9
luglio 2008 e un contributo alimentare per entrambi di fr. 1632.75 mensili
in seguito.
3. L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo di fr. 3846.95 mensili fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 4025.75 mensili dal 1° gennaio 2008 sia aumentato a fr. 4399.25 mensili fino al 31 dicembre 2007 e a fr. 4578.05
mensili in seguito per tenere conto di costi professionali (fr. 1383.– mensili)
e del carico fiscale (fr. 345.– mensili). Le due questioni vanno esaminate
separatamente.
a) Per
quel che riguarda i costi professionali, il Pretore li ha ammessi fino a concorrenza
di fr. 691.65 mensili, riferendosi a quelli “riconosciuti dall'Ufficio tassazioni nell'importo di fr. 16 600.–
(…) debitamente dimezzati,
preso atto che il marito lavora al 50%”. Per il resto egli ha rimproverato all'istante di non avere documentato
spese maggiori. L'appellante
obietta
che, pur lavorando egli a metà tempo, i costi fissi rimangono
invariati, in particolare quelli della vettura. A suo parere quindi il 65% dei
costi professionali riconosciuti dalle autorità fiscali, ovvero fr. 898.95
mensili, è un importo “sicuramente giusto” e deve quindi essere inserito nel suo fabbisogno minimo.
Davanti
al Pretore l'interessato ha indicato i suoi costi professionali
esibendo la tassazione 2005, nell'ambito della quale l'autorità tributaria ha
riconosciuto spese per l'uso del veicolo privato di fr. 11 200.– annui, spese
per lavoro a turni o notturno di fr. 3000.– annui e spese fisse di fr. 2400.–
annui, onde un totale appunto di fr. 16 600.– annui (doc. 11 nell'inc. DI.2006.23). Tali oneri si riferivano però a un grado d'occupazione
del 100%. L'interessato non ha preteso, dinanzi al Pretore, che la riduzione
della sua attività lucrativa al 50% per malattia lasciasse invariati i costi per
l'uso dell'automobile. Sostiene ciò in appello, ma l'argomentazione è nuova e
come tale irricevibile (l'art. 138 CC non si applica in sede cautelare: DTF 133
II 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Per di più, nell'appello
egli dà per scontato che l'attività a metà tempo richieda un ugual numero di trasferte
da __________ ad __________, ma non rende per nulla verosimile l'assunto. In
simili circostanze la sua rivendicazione non può essere accolta.
b) Quanto
all'onere fiscale, l'appellante sostiene che è arbitrario tralasciare le imposte
dal suo fabbisogno minimo e riconoscere invece nel fabbisogno in denaro dei
figli l'intera voce per “altre spese” (weitere Kosten) prevista dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo. Dovesse non pagare le imposte, egli soggiunge,
l'ente pubblico avvierebbe nei suoi confronti una procedura esecutiva che
porterebbe al pignoramento dello stipendio e per finire alla realizzazione
della casa d'abitazione, con grande sofferenza per tutti.
Così
argomentando, l'appellante disconosce però che le “altre spese”
previste dalle note raccomandazioni fanno parte del fabbisogno medio in denaro
dei figli (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.338/2001 del 5 novembre
2001, consid. 2c). Togliendo quella voce di spesa al calcolo del fabbisogno, le
necessità dei figli non sarebbero più coperte. Quanto l'appellante si propone
dunque, in definitiva, è di pagare le imposte con parte del denaro destinato al
mantenimento dei ragazzi. Ciò non è proponibile. Certo, l'incasso di imposte
non riconosciute nel fabbisogno minimo di un genitore dal giudice civile può
condurre alla realizzazione forzata di elementi della sostanza coniugale da
parte del fisco. Tale conseguenza è insita però nella giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2, 126 III 356
consid. 1a/aa) e i figli non possono essere chiamati a porvi rimedio.
4. Per l'appellante il fabbisogno minimo
della moglie non ammonta a fr. 2787.15 mensili, come ha
stabilito il Pretore, ma a fr. 2475.35 mensili. A
suo parere i costi del veicolo (fr. 456.80 mensili) vanno sostituiti
infatti dal costo dell'abbonamento “arcobaleno” (fr. 45.– mensili), mentre
andrebbero aggiunti al totale fr. 100.– mensili per le imposte.
a) Per
quanto riguarda i costi d'automobile, il Pretore ha spiegato che “l'irrinunciabilità
del veicolo è un punto fermo anche per la moglie, vista la tipologia del lavoro da lei svolto e tenuto conto del fatto che
con due figli l'automobile, nei limiti del possibile, è da riconoscere come
necessaria”. L'appellante reputa determinante invece accertare se la moglie
possa recarsi al lavoro e rientrare a casa con il mezzo pubblico, ciò che vale
anche per i figli relativamente alla scuola e al tempo libero. Ora, i
costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti nel
fabbisogno minimo di un coniuge ove il mezzo sia necessario per trasferte
professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Nella fattispecie si
evince dagli atti che la moglie lavora “a turni
irregolari pianificati sui 7 giorni settimanali”, anche di notte (dichiarazione
1° febbraio 2008 dell'amministrazione generale del Comune di __________, nel
fascicolo “documenti richiamati”). Essa ha quindi reso sufficientemente verosimile
l'esigenza di far capo a un veicolo privato per scopi professionali.
b) In merito all'onere fiscale, che l'appellante chiede di includere
nel fabbisogno minimo della moglie per giustificare l'inserimento di tale
aggravio nel proprio, la questione è già stata trattata (sopra consid. 3b).
5. L'appellante
contesta il fabbisogno in denaro dei figli, e in particolare la voce “altre
spese” (weitere Kosten) prevista dalle note raccomandazioni edite dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, che a suo avviso andrebbero dimezzate. Egli sostiene che in
concreto gli interventi dentari sono assunti dai
genitori in ragione di metà ciascuno a titolo di spesa straordinaria, che il
consumo di elettricità, l'uso del telefono e i piccoli articoli casalinghi sono
già compresi nel fabbisogno della madre, che l'eventuale assicurazione contro
la responsabilità civile non può essere presa in considerazione (come non entra
in considerazione per i genitori), e che in concreto non sussistono costi di
formazione professionale, i figli frequentando la scuola elementare. Egli si
duole altresì che riconoscendo tali spese nel fabbisogno in denaro dei figli nulla
rimane ai genitori per la cura del corpo, lo sport, il diporto, le vacanze e
per lo spillatico, anche se ne avrebbero più bisogno dei ragazzi.
a) Le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo nel gennaio del 2000 sono calibrate al costo
delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a
valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito coniugale superiore a
quello su cui si fondano tali raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni
riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a
famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni
per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono
giustificarsi alla luce delle circostanze concrete (ad esempio perché il
ragazzo fruisce di vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:
op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta
nemmeno ove i genitori non siano economicamente in grado di assicurarlo: in
tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga
scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art.
129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato).
b) Le
“altre spese” cui si riferiscono le raccomandazioni comprendono
Fatti
i costi per la cura del corpo e della salute, i trasporti pubblici, gli
interventi dentari, lo sport, il consumo di elettricità, l'uso del telefono, i
piccoli articoli casalinghi, l'eventuale assicurazione contro la responsabilità
civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il diporto,
le vacanze e lo spillatico (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà). Questa Camera ha già avuto modo di
rilevare che le cifre previste nella tabella possono essere individualizzate,
ma solo sulla base di indicazioni concrete relative al caso specifico e relative
a una prognosi sufficientemente lunga. Ci si volesse scostare da tale valore
statistico, si dovrebbe operare una previsione di spesa media difficilmente
pronosticabile sull'arco di più anni e suscettibile, anzi, di creare disparità
di trattamento, con la conseguenza di continue richieste di modifica del contributo
in dipendenza dell'inizio o della fine di una determinata attività o evenienza
(RtiD I-2006 pag. 677 consid. 3e;
I CCA, sentenze inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, consid. 9 con
massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11 e inc.
11.2003.80 del 5 luglio 2004, consid. 4). Ridurre della metà le previsioni
della tabella sulla semplice base di asserzioni vaghe e generiche, come pretende
di fare l'interessato, è escluso. Ancora una volta l'appello si rivela così destinato
all'insuccesso.
c) Nella misura in cui propone poi di calcolare il contributo per i
figli sulla base delle eccedenze singole che rimangono a ogni coniuge e non sul
bilancio familiare complessivo, l'appellante accenna a un criterio non
pertinente, che questa Camera ha già definito erroneo a più riprese. Nell'ambito
di misure provvisionali in una causa di divorzio la partecipazione dei genitori
al mantenimento dei figli risulta – per giurisprudenza invalsa – dal metodo che
disciplina il calcolo dell'eccedenza (di regola suddivisa a metà) una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006
pag. 673 con riferimenti).
6. L'appellante
chiede che si ordini alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di
astenersi da qualsiasi atto di disposizione su un immobile situato a __________.
Il Pretore ha respinto la domanda, il marito non avendo dimostrato che la
moglie intendesse spossessarsi del fondo o fosse in procinto di gravarlo con ipoteche.
Oltre a ciò – egli ha soggiunto – il marito stesso prospettava la vendita dell'immobile
Considerandi
per ridurre l'onere ipotecario gravante la casa di __________, senza dimenticare
che l'ingiunzione appariva poco efficace poiché non avrebbe consentito “di scongiurare simili disposizioni sul
bene, ma semplicemente di punire penalmente la donna qualora contravvenga all'ordine”.
a) Giusta
l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale
in cause di stato, se appare necessario per assicurare le basi economiche della
famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione
coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale),
il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la
disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Non si richiede la prova
assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice
prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). In ogni caso
occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA,
sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata
in: FamPra 2003 pag. 920).
b) Secondo
l'appellante l'ordine mira a prevenire il rischio che la moglie venda la casa e
incassi il prezzo d'alienazione senza pagare il debito ipotecario di
fr. 181 000.– che grava il fondo di __________, usato per costruire la casa
in Italia. A mente sua poi l'opinione del Pretore svuoterebbe l'art. 292 CP di
ogni finalità e scopo. Su un punto l'appellante ha ragione: sul fatto che il
Pretore ha esaminato la richiesta sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC,
mentre le misure provvisionali nelle cause di stato soggiacciono esclusivamente
all'art. 137 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15
gennaio 2003, consid. 3). Rimane la circostanza che per decretare una restrizione
del potere di disporre su un bene della moglie non basta evocare pericoli
astratti. E l'appellante non rende verosimile un pericolo serio e attuale, né
adombra gravi motivi. Nemmeno gli atti, del resto, inducono a ravvisare indizi secondo
cui la moglie potrebbe disporre dell'immobile o compiere atti pregiudizievoli per
le eventuali pretese del marito in esito alla liquidazione del regime
matrimoniale. Nel risultato il Pretore ha respinto a
giusto titolo, quindi, una richiesta fondata su
semplici illazioni. L'appello
si rivela così destituito di consistenza anche a quest'ultimo riguardo.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore di causa ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità rimasta litigiosa dei contributi alimentari per i figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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