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Decisione

11.2008.145

Misure provvisionali in causa di divorzio: contributi alimentari e divieto disposizione di bene immobile

3 marzo 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per la cura del corpo e della salute, i trasporti pubblici, gli

interventi dentari, lo sport, il consumo di elettricità, l'uso del telefono, i

piccoli articoli casalinghi, l'eventuale assicurazione contro la responsabilità

civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il diporto,

le vacanze e lo spillatico (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen

für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà). Questa Camera ha già avuto modo di

rilevare che le cifre previste nella tabella possono essere individualizzate,

ma solo sulla base di indicazioni concrete relative al caso specifico e relative

a una prognosi sufficientemente lunga. Ci si volesse sco­stare da tale valore

statistico, si dovrebbe operare una previsione di spesa media difficilmente

pronosticabile sull'arco di più anni e suscettibile, anzi, di creare disparità

di trattamento, con la conseguenza di continue richieste di modifica del contributo

in dipendenza dell'inizio o della fine di una determinata attività o evenienza

(RtiD I-2006 pag. 677 consid. 3e;

I CCA, sentenze inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, consid. 9 con

massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11 e inc.

11.2003.80 del 5 luglio 2004, consid. 4). Ridurre della metà le previsioni

della tabella sulla semplice base di asserzioni vaghe e generiche, come pretende

di fare l'interessato, è escluso. Ancora una volta l'appello si rivela così destinato

all'insuccesso.

c) Nella misura in cui propone poi di calcolare il contributo per i

figli sulla base delle eccedenze singole che rimangono a ogni coniuge e non sul

bilancio familiare complessivo, l'appellante accenna a un criterio non

pertinente, che questa Camera ha già definito erroneo a più riprese. Nell'ambito

di misure provvisionali in una causa di divorzio la partecipazione dei genitori

al mantenimento dei figli risulta – per giurisprudenza invalsa – dal metodo che

disciplina il calcolo dell'eccedenza (di regola suddivisa a metà) una volta

dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006

pag. 673 con riferimenti).

6. L'appellante

chiede che si ordini alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di

astenersi da qualsiasi atto di disposizione su un immobile situato a __________.

Il Pretore ha respinto la domanda, il marito non avendo dimostrato che la

moglie intendesse spossessarsi del fondo o fosse in procinto di gravarlo con ipoteche.

Oltre a ciò – egli ha soggiunto – il marito stesso prospettava la vendita dell'immobile

Considerandi

per ridurre l'onere ipotecario gravante la casa di __________, senza dimenticare

che l'ingiunzione appariva poco efficace poiché non avrebbe consentito “di scongiurare simili disposizioni sul

bene, ma semplicemente di punire penalmente la donna qualora contravvenga all'ordine”.

a) Giusta

l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale

in cause di stato, se appare necessario per assicurare le basi economiche della

famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione

coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale),

il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la

disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Non si richiede la prova

assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice

prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). In ogni caso

occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di

proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA,

sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata

in: FamPra 2003 pag. 920).

b) Secondo

l'appellante l'ordine mira a prevenire il rischio che la moglie venda la casa e

incassi il prezzo d'alienazione senza pagare il debito ipotecario di

fr. 181 000.– che grava il fondo di __________, usato per costruire la casa

in Italia. A mente sua poi l'opinione del Pretore svuoterebbe l'art. 292 CP di

ogni finalità e scopo. Su un punto l'appellante ha ragione: sul fatto che il

Pretore ha esaminato la richiesta sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC,

mentre le misure provvisionali nelle cause di stato soggiacciono esclusivamente

all'art. 137 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15

gennaio 2003, consid. 3). Rimane la circostanza che per decretare una restrizione

del potere di disporre su un bene della moglie non basta evocare pericoli

astratti. E l'appellante non rende verosimile un pericolo serio e attuale, né

adombra gravi motivi. Nemmeno gli atti, del resto, inducono a ravvisare indizi secondo

cui la moglie potrebbe disporre dell'immobile o compiere atti pregiudizievoli per

le eventuali pretese del marito in esito alla liquidazione del regime

matrimoniale. Nel risultato il Pretore ha respinto a

giusto titolo, quindi, una richiesta fondata su

semplici illazioni. L'appello

si rivela così destituito di consistenza anche a quest'ultimo riguardo.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore di causa ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità rimasta litigiosa dei contributi alimentari per i figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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