11.2008.147
Rimozione del curatore educativo
29 dicembre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2008.147
Data decisione, Autorità:
29.12.2008, ICCA
Titolo:
Rimozione del curatore educativo
CURATORE
art. 445 CC
Incarto n.
11.2008.147
Lugano
29 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.75.2008
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 , e
AP 2
alla
CO 1
e a
CO 2 ,
curatore educativo di H__________ (1998) e R__________ (2003);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 3 ottobre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la
decisione emessa l'11 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta il 15
ottobre 2008 da AP 1 e AP 2;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. M__________ (9 gennaio 1993), H__________ (2 settembre 1998) e __________
(2 gennaio 2003) sono figli di AP 1 (1958) e AP 2 (1970). Con risoluzione del
10 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato AP 2 della
custodia parentale su M__________, che è stata affidata alla nonna materna __________
(1950). Un ricorso presentato da AP 2 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto
il 22 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
B. Nel
frattempo, in seguito a una segnalazione della scuola elementare di __________
(che rilevava assenze ingiustificate di H__________), con risoluzione del 25
novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha commissionato al Servizio
sociale di Mendrisio “un'inchiesta
sul nucleo familiare per rapporto alla situazione di H__________ e R__________”. AP 2 e AP 1 hanno chiesto il 14 dicembre
2004 di rinunciare all'indagine. Rimproverando loro di non collaborare, il 22
dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha ordinato il collocamento
provvisionale di H__________ e R__________ nella Casa __________ di __________.
Con decisione del 21 gennaio 2005 essa ha poi
istituito in favore dei figli una curatela educativa (art. 308 cpv.
1 CC) affidata a CO 2, chiamato a occuparsi della salute e dell'istruzione dei
minorenni e a sostituire il Servizio sociale di Mendrisio nelle relazioni
personali tra genitori e figli in esito al collocamento ordinato il 22 dicembre
2004. Due ricorsi introdotti da AP 2 e AP 1 contro tali decisioni sono stati
respinti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 21 febbraio 2005.
C. Con
risoluzione del 15 marzo 2005 la Commissione tutoria regionale ha confermato la
privazione della custodia parentale relativa a H__________ e R__________, come
pure il collocamento di questi ultimi nella Casa __________ in attesa di trovare
una famiglia affidataria, e ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei
minorenni a Mendrisio di seguire il collocamento e di reperire la famiglia in
questione. Un ricorso presentato da AP 1 il 28 aprile 2006 contro tale
decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 25 gennaio
2007. Con sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha respinto, in
quanto ricevibile e non divenuto privo d'interesse, un appello del 18 febbraio
2007 presentato da AP 1 contro la decisione predetta (inc. 11.2007.34).
D. Nel
frattempo, il 26 gennaio 2008, AP 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione tutoria
regionale, instando per la rimozione del curatore educativo. CO 2 ha dichiarato
il 7 marzo 2008 di rimettersi al giudizio dell'autorità. Con decisione dell'11
aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza. Contro la
decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti il 2 giugno 2008 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, chiedendo il rientro immediato dei figli a casa
dell'uno o dell'altro genitore. Nelle loro osservazioni la Commissione tutoria
regionale e CO 2 si sono rimessi al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Con
decisione dell'11 settembre 2008 questa ha respinto il ricorso, addebitando la
tassa di giustizia di fr. 200.– ai ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
E. Il 3
ottobre 2008 AP 2 e AP 1 hanno impugnato la decisione dell'Autorità di
vigilanza con un appello a questa Camera in cui così concludono:
1. H__________ e R__________ possono fare
immediatamente rientro a casa presso uno dei due genitori;
2. Il
curatore CO 2 viene ammonito sanzionato al pagamento di una multa in base
all'art. 51 LT/26,27 e la sua rimozione (art. 445 CC cpv. 1 e 2);
3. È
annullata la richiesta di pagamento di fr. 200.– chiesti dagli Enti Locali per
tasse di procedura;
4. __________
è ammonita e sanzionata per gravissime infrazioni (…) è anche richiesto un
provvedimento verso __________ per non
avere
espletato correttamente in toto il suo mandato d'ufficio;
5. È
annullata la decisione n. 325/R.75.2008 di __________ e __________;
6. È
richiesto formalmente l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 424 cpv. 1 CPC e
art. 43 LT poiché le 2 decisioni del merito nulla dispongono al riguardo in
primo e secondo grado.
Il 15
ottobre 2008 i ricorrenti hanno chiesto di essere esentati dal versare un
anticipo per le presumibili spese giudiziarie. L'appello non ha formato oggetto
di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella
ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Litigiosa
era, davanti all'Autorità di vigilanza (sulla questione si tornerà diffusamente
in appresso), la curatela educativa istituita dalla Commissione tutoria
regionale in favore dei due figli e l'attività del curatore. Le richieste degli
appellanti volte a far rincasare i figli, come pure a far adottare sanzioni
disciplinari nei confronti dell'assistente sociale __________, della Commissione
tutoria regionale e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele non sono in alcun
nesso con simili questioni. Del tutto estraneo all'oggetto del litigio, su tali
punti l'appello in esame risulta già di primo acchito irricevibile.
3. Gli
appellanti sostengono che, nonostante lo sforzo da loro profuso per documentare
“lo stato pietoso” in cui vivono i figli, l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha “totalmente svicolato la reale
problematica non dandoci risposta alle nostre legittime domande sul motivo per
cui ci hanno tolto sia i figli che la custodia parentale; ha pure fatto orecchie
da mercante per quanto concerne l'assoluta inconcludenza del curatore CO 2”.
Essi affermano di essere “profondamente delusi di questo curatore ozioso e nullafacente,
che fa accuse false trite e ritrite da quattro anni ormai (tra l'altro senza il
suffragio di elementi concreti e reali) e che non ha cambiato nulla in favore
della nostra famiglia”. Oltre a ciò, gli appellanti respingono il biasimo di
mancata collaborazione, asserendo che è vero il contrario, ossia che il
curatore non prende mai in considerazione le loro proposte, onde il loro
risentimento, anche perché “stiamo vedendo i nostri figli soffrire da anni e
sono abbandonati a sé stessi in una situazione di mero degrado, non solo prettamente dal profilo vestiario, ma soprattutto dal
punto di vista fisico e psicologico e affettivo”. Gli appellanti chiedono altresì
che il curatore dia conto del suo operato, tanto per quanto riguarda il loro
diritto di visita, quanto sulla gestione finanziaria della curatela. Al
curatore essi rimproverano infine di non rispondere alle loro richieste circa
lo stato psico-fisico dei figli, limitandosi a redigere ogni tre mesi il
calendario delle visite e poi “sparire nel nulla”.
4. Per tornare all'oggetto della controversia, si è visto dianzi che il
26 gennaio 2006 AP 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale
(invocando gli art. 51 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, come pure gli art. 26 e 27 del regolamento) per
vedere sanzionato disciplinarmente il curatore educativo, reo a loro avviso di
non agire per il bene e gli interessi dei figli, di negligerli, di avere consentito
alla separazione di uno dall'altra, di avere soppresso ogni diritto di visita e
di avere gestito i redditi familiari senza mandato. Che per gli istanti la
rimozione del curatore implicasse – illusoriamente – la loro reintegra nella
custodia parentale nulla muta al fatto che tutte le loro doglianze alla
Commissione tutoria regionale vertessero sulla persona del curatore e non sulla
curatela in sé. Ora, sull'operato del curatore la Commissione tutoria regionale
si è limitata alle due frasi seguenti: “Si tratta di
un'opinione del tutto soggettiva degli istanti privi di riscontri oggettivi. Da
quanto risulta il curatore e gli altri operatori degli istituti sono sempre intervenuti
puntualmente e tempestivamente nell'interesse dei minori” (decisione dell'11
aprile 2008, pag. 2). Tutto il resto della motivazione concerne la revoca della curatela come tale, che gli istanti non chiedevano.
5. Nel loro ricorso del 2 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle
tutele AP 2 e AP 1 hanno censurato il fatto che “nonostante l'invio di
fotografie e documentazione pediatrica correlata e comprovante il reale stato
delle cose, la CTR1 ha dirottato in modo alquanto semplicistico il grave
problema, asserendo che le nostre sono opinioni del tutto soggettive e non
oggettive”. I ricorrenti hanno accusato il curatore inoltre di avere
informato male la Commissione tutoria, “perché se [egli] si fosse veramente informato
alla casa di __________ di __________ innanzitutto non avrebbe dovuto
permettere che i figli girassero con scarpe rotte e vestiti lisi”. Essi hanno
lamentato altresì che, nonostante le loro insistenze, i figli non fossero stati
visitati da un medico e sottolineavano di avere dovuto far pesare i ragazzi in
farmacia “perché CO 2 si rifiutava di tenerci informati sulla situazione di
salute di entrambi i bambini; sulla base che i genitori volevano documenti
medici solo per il gusto di fare polemica e/o per ripicca”. I ricorrenti
assumevano poi che “la gracilità dei due bambini evocata dal curatore nelle sue
osservazioni alla CTR1 è solo una scusante priva di fondamento, in quanto fin
tanto che i bambini vivevano con i genitori godevano di ottima salute e la loro
crescita ponderale era assolutamente nella norma”. Da ultimo essi ripetevano di
avere “in questi tre anni sempre dimostrato con i fatti e le prove tangibili di
quanto abbiamo dichiarato nei nostri documenti, non ci risulta altrettanto da
parte di chi si vuol erigere a giudice estremo sui nostri presunti
atteggiamenti”. E concludevano chiedendo, in definitiva, “il rientro dei figli
a casa di uno dei genitori”.
6. Nella
sua decisione dell'11 settembre 2008 l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha confermato la curatela educativa – in sintesi – perché
Fatti
i ricorrenti non collaborano con la Commissione tutoria regionale, perché le
loro capacità parentali non risultano migliorare e perché occorre continuare
ad assicurare ai figli adeguata cura, assistenza e istruzione. Quanto al
curatore, essa ha rilevato che eventuali gravi mancanze di lui avrebbero
giustificato tutt'al più la sostituzione, ma non la revoca della curatela. Ora,
la prima parte della motivazione è fuori argomento, alla stessa stregua di
quella recata dalla Commissione tutoria regionale, giacché i ricorrenti
sollecitavano la rimozione del curatore e l'adozione di misure disciplinari,
mentre sulla revoca della curatela come tale non spendevano una parola. Certo,
le loro allegazioni non erano un esempio di rigore logico, ove si consideri che
la destituzione del curatore non avrebbe comportato in ogni modo il postulato
rientro dei figli a casa. Per di più, il ricorso non conteneva alcuna domanda
esplicita (diversamente dall'istanza presentata il 26 gennaio
2008 alla Commissione tutoria regionale e dall'appello inoltrato a questa
Camera). Sta di fatto che l'oggetto delle recriminazioni si desumeva senza grande sforzo interpretativo dall'insieme dell'esposto.
E le rimostranze non erano dirette contro la curatela educativa in quanto tale,
bensì inequivocabilmente contro la persona del curatore e il di lui operato.
7. Ciò posto, per quanto attiene al
curatore l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è limitata a rilevare – come
detto – che eventuali manchevolezze avrebbero
giustificato tutt'al più la sostituzione di lui (decisione appellata, pag. 6). Se
non che, quanto i ricorrenti denunciavano erano proprio manchevolezze gravi,
inadempienze che a loro parere giustificano – appunto – la destituzione del
curatore. Di tali pretese manchevolezze l'Autorità di vigilanza non ne ha
esaminate neanche una. Basti ricordare le circostanziate preoccupazioni dei
ricorrenti per la salute dei figli (documentato calo
di peso, infiammazioni agli organi genitali, tosse cronica, congiuntivite
purulenta all'occhio sinistro di H__________, peso stazionario di R__________),
che non potevano semplicemente essere liquidate dalla Commissione tutoria
regionale come una “opinione del tutto soggettiva degli
istanti priva di riscontri oggettivi” (sopra, consid. 4). Né bastano a fugare
le inquietudini le generiche assicurazioni del curatore educativo, secondo cui
“i minori sono adeguatamente accuditi dalle strutture ospitanti e seguiti
coscienziosamente dai professionisti della salute che ne hanno la presa a carico”
(osservazioni di CO 2 alla Commissione tutoria regionale, del 7 marzo 2008). Tanto
Considerandi
meno ove si pensi che H__________, stando al curatore medesimo, “oltre alle
malattie esantematiche tipiche dei bambini, ha “una struttura piuttosto
gracilina”, attribuita dal curatore – si ignora su che basi – “a un fatto costituzione”
(loc. cit.).
8.
Finora
non risulta che i figli siano stati sottoposti a un serio esame psico-fisico.
Può darsi che i genitori esagerino con le apprensioni ed enfatizzino singoli
particolari rientranti in un complesso di normalità. Può anche darsi però che i
minorenni abbisognino di cure specifiche per la loro cagionevolezza. Al
proposito si impone che l'Autorità di vigilanza sulle tutele proceda (o faccia
procedere dalla Commissione tutoria regionale) a debiti controlli sulle
condizioni psico-fisiche dei due ragazzi, chiarendo se questi richiedano
particolare assistenza medica o psicologica. Parallelamente essa verificherà se
il curatore ha assolto adeguatamente il proprio ruolo, che consisteva anche
nell'occuparsi delle questioni di ordine medico legate allo stato di salute dei
minorenni (decisione 25 gennaio 2005 della Commissione tutoria regionale).
Appurato ciò, l'Autorità di vigilanza deciderà se occorrono provvedimenti. Se ne conclude che, non privo di buon diritto, l'appello merita
parziale accoglimento. Dato che il presente giudizio si risolve in una
decisione di rinvio, non è il caso di provocare osservazioni dalla Commissione
tutoria regionale o dal curatore, i quali avranno ancora modo di far valere
tutte le loro ragioni davanti all'Autorità di vigilanza.
9.
L'emanazione
dell'attuale sentenza rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi
seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli
appellanti ottengono infatti l'annullamento della decisione impugnata, ma non
la rimozione del curatore né – tanto meno – il rientro dei figli a casa. Essi potrebbero dunque essere tenuti a sopportare una parte della
tassa di giustizia e delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si
giustifica di rinunciare equitativamente a ogni prelievo. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dagli appellanti il 15 ottobre 2008 per essere dispensati
dal versare anticipi al Tribunale d'appello diviene così senza oggetto. Per
quel che è infine delle ripetibili, esse andrebbero compensate quand'anche la
Commissione tutoria regionale o CO 2 avessero proposto di respingere l'appello,
gli appellanti conseguendo una vittoria meramente parziale. Non è il caso
pertanto di attribuire indennità.
10.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo
giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso
in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per
nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione
a:
–;;;.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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