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Decisione

11.2008.147

Rimozione del curatore educativo

29 dicembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti non collaborano con la Commissione tutoria regionale, perché le

loro capacità parentali non risultano miglio­rare e perché occorre continuare

ad assicurare ai figli adegua­ta cura, assistenza e istruzione. Quanto al

curatore, essa ha rilevato che eventuali gravi mancanze di lui avrebbero

giustificato tutt'al più la sostituzione, ma non la revoca della curatela. Ora,

la prima parte della motivazione è fuori argomento, alla stessa stregua di

quella recata dalla Commissione tutoria regio­nale, giacché i ricorrenti

sollecitavano la rimozione del curatore e l'adozione di misure disciplinari,

mentre sulla revoca della curatela come tale non spendevano una parola. Certo,

le loro allegazioni non erano un esempio di rigore logico, ove si consideri che

la destituzione del curatore non avrebbe comportato in ogni modo il postulato

rientro dei figli a casa. Per di più, il ricorso non conteneva alcuna domanda

esplicita (diversamente dall'istanza presentata il 26 gennaio

2008 alla Commissione tutoria regionale e dall'appello inoltrato a questa

Camera). Sta di fatto che l'oggetto delle recriminazioni si desumeva senza grande sforzo interpretativo dall'insieme del­l'espo­sto.

E le rimostranze non erano dirette contro la curatela educativa in quanto tale,

bensì inequivocabilmente contro la persona del curatore e il di lui operato.

7. Ciò posto, per quanto attiene al

curatore l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è limitata a rilevare – come

detto – che eventuali manchevolezze avrebbero

giustificato tutt'al più la sostituzione di lui (decisione appellata, pag. 6). Se

non che, quanto i ricorrenti denunciavano erano proprio manchevolezze gravi,

inadempienze che a loro parere giustificano – appunto – la destituzione del

curatore. Di tali pretese manchevolezze l'Autorità di vigilanza non ne ha

esaminate neanche una. Basti ricordare le circostanziate preoccupazioni dei

ricorrenti per la salute dei figli (docu­mentato calo

di peso, infiammazioni agli organi genitali, tosse cronica, congiuntivite

purulenta all'occhio sinistro di H__________, peso stazionario di R__________),

che non potevano semplicemente essere liquidate dalla Commissione tutoria

regionale come una “opinione del tutto soggettiva degli

istanti priva di riscontri oggettivi” (sopra, consid. 4). Né bastano a fugare

le inquietudini le generiche assicurazioni del curatore educativo, secondo cui

“i minori sono adeguatamente accuditi dalle strutture ospitanti e seguiti

coscienziosamente dai professionisti della salute che ne hanno la presa a carico”

(osservazioni di CO 2 alla Commissione tutoria regionale, del 7 marzo 2008). Tanto

Considerandi

meno ove si pensi che H__________, stando al curatore medesimo, “oltre alle

malattie esantematiche tipiche dei bambini, ha “una struttura piuttosto

gracilina”, attribuita dal curatore – si ignora su che basi – “a un fatto costituzione”

(loc. cit.).

8.

Finora

non risulta che i figli siano stati sottoposti a un serio esame psico-fisico.

Può darsi che i genitori esagerino con le appren­sioni ed enfatizzino singoli

particolari rientranti in un complesso di normalità. Può anche darsi però che i

minorenni abbisognino di cure specifiche per la loro cagionevolezza. Al

proposito si impone che l'Autorità di vigilanza sulle tutele proceda (o faccia

procedere dalla Commissione tutoria regionale) a debiti controlli sulle

condizioni psico-fisiche dei due ragazzi, chiarendo se questi richiedano

particolare assistenza medica o psicologica. Parallelamente essa verificherà se

il curatore ha assolto adeguatamente il proprio ruolo, che consisteva anche

nell'occuparsi delle questioni di ordine medico legate allo stato di salute dei

minorenni (decisione 25 gennaio 2005 della Commissione tutoria regionale).

Appurato ciò, l'Autorità di vigilanza deciderà se occorrono provvedimenti. Se ne conclude che, non privo di buon diritto, l'appello merita

parziale accoglimento. Dato che il presente giudizio si risolve in una

decisione di rinvio, non è il caso di provocare osservazioni dalla Commissione

tutoria regionale o dal curatore, i quali avranno ancora modo di far valere

tutte le loro ragioni davanti all'Autorità di vigilanza.

9.

L'emanazione

dell'attuale sentenza rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi

seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli

appellanti ottengono infatti l'annullamento della decisione impugnata, ma non

la rimozione del curatore né – tanto meno – il rientro dei figli a casa. Essi potrebbero dunque essere tenuti a sopportare una parte della

tassa di giustizia e delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si

giustifica di rinunciare equitativamente a ogni prelievo. La richiesta di assistenza

giudiziaria presentata dagli appellanti il 15 ottobre 2008 per essere dispensati

dal versare anticipi al Tribunale d'appello diviene così senza oggetto. Per

quel che è infine delle ripetibili, esse andrebbero compensate quand'anche la

Commissione tutoria regionale o CO 2 avessero proposto di respingere l'appello,

gli appellanti conseguendo una vittoria meramente parziale. Non è il caso

pertanto di attribuire indennità.

10.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo

giudizio), l'impugnabilità segue la via del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso

in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata

è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per

nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione

a:

–;;;.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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