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Decisione

11.2008.148

Mancata rielezione del curatore e approvazione di rendiconti da parte dell'autorità tutoria

12 novembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle rettifiche

apportate al rendiconto intermedio del curatore non raggiunge la soglia di fr.

30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b

Considerandi

LTF. Le decisioni inerenti alla nomina di un tutore o di un

curatore sono impugnabili nondimeno con ricorso in materia civile (art. 72 cpv.

2.

lett. b n. 6 LTF) senza riguardo – per loro indole – a questioni di valore, sempre che la nomina possa causare al

ricorrente un pregiudizio irreparabile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 11 ad art. 388–391 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

–;

–;

–;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98

LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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