11.2008.149
Misure cautelari in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento e provvigione ad litem Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza in caso di sostanza immobiliare
19 luglio 2010Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.149
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, ICCA
Titolo:
Misure cautelari in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento e provvigione ad litem
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza in caso di sostanza immobiliare
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2008.149
Lugano,
19 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.822 (misure provvisionali in
pendenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
4 luglio 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 20 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2008 presentato da AO 1 contro
il medesimo decreto;
3. Se
dev'essere accolto il ricorso presentato lo stesso giorno da AO 1 contro il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria contestuale al citato decreto;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi
giuridici di AO 1;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1967), cittadino italiano, e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 14
marzo 2002. Dal matrimonio è nato P__________, il 21 gennaio 2003. Biologo laureatosi
nel 1994 all'Università di __________, il marito ha maturato due brevi esperienze
professionali in Sicilia, dove ha vissuto fino al matrimonio. In seguito si è
trasferito nel Ticino senza trovare lavoro, salvo un impiego di un mese presso
il __________, una supplenza di corta durata quale docente di biologia e una
breve attività non qualificata al ristorante __________ di __________. La
moglie è docente di scuola dell'infanzia. Dopo una temporanea riduzione del
grado d'occupazione dovuta alla nascita del figlio, essa lavora a tempo pieno
per il Comune di __________.
B. Il
19 dicembre 2003 AP 1 ha promosso azione di
divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
postulando provvedimenti cautelari. Più volte sospesa, la causa è stata infine stralciata
dai ruoli il 2 ottobre 2006 per intervenuta riconciliazione (inc. OA.2003.837 e
DI.2003.976). I coniugi si sono nuovamente separati nel febbraio del 2007,
quando il marito è tornato ad abitare dalla madre in Italia. Moglie e figlio
sono rimasti nell'appartamento coniugale di __________.
C. Il 4
luglio 2007 AP 1 ha introdotto davanti allo stesso Pretore un'altra azione di
divorzio fondata sull'art. 115 CC, chiedendo l'affidamento del figlio (senza diritto
di visita al padre), un contributo alimentare per lui di fr. 700.– mensili indicizzati
e l'accertamento che il regime dei beni è stato liquidato. Essa ha rifiutato
inoltre qualsiasi riparto della prestazione d'uscita da lei accumulata presso
il suo istituto di previdenza professionale. In via cautelare l'attrice ha
sollecitato l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'appartamento
coniugale,
l'affidamento
del figlio con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e la sospensione del
diritto di visita paterno. All'udienza del 17 agosto 2007, indetta per il
contraddittorio cautelare, il Pretore ha prospettato alle parti un accordo
sulla regolamentazione della vita separata, assegnando loro un termine di dieci
giorni per
esprimersi.
D. La
proposta non ha trovato accoglimento, sicché l'udienza è continuata il
5 novembre 2007. In tale occasione AP 1 ha comunicato di essersi intesa con il marito circa il diritto di visita al figlio, che S__________
__________ avrebbe esercitato ogni mese per tre o quattro giorni a casa di lei.
Il convenuto ha consentito da parte sua a vivere separato, all'assegnazione
dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento del figlio alla medesima,
instando nondimeno per un diritto di visita da esercitare un fine settimana
ogni mese, una settimana a Natale o a Pasqua e tre settimane d'estate. Egli si
è opposto inoltre al versamento di contributi alimentari per il figlio,
postulando anzi un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili dal
luglio del 2007 e una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in
subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 ha respinto ogni pretesa. Avviata quello stesso giorno, l'istruttoria cautelare è durata fino al
luglio del 2008. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali
scritti. Nel proprio, del 28 agosto 2008, AP 1 ha ribadito la sua posizione, proponendo di fissare il diritto di visita paterno in quattro giorni
mensili alla sua presenza e rivendicando un contributo provvisionale per il
figlio di fr. 700.– mensili. Nel suo allegato dello stesso giorno AO 1 ha confermato le proprie conclusioni, aumentando a fr. 4000.– la richiesta di provvigione ad litem.
E. Con
decreto cautelare del 20 ottobre 2008 il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha affidato P__________ alla madre, cui ha conferito
l'autorità parentale, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio
in regolari contatti telefonici, come pure in una visita mensile della durata
indicativa di quattro giorni da
esercitare a casa dell'attrice (previo accordo di quest'ultima) e ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il marito di
fr. 410.– mensili dal luglio del 2007. La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza giudiziaria
postulata dal marito è stata respinta.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 30 ottobre 2008 nel
quale chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere
il contributo alimentare in favore del marito. Il 31 ottobre 2008 AO 1 ha appellato a sua volta il decreto cautelare, chiedendo – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – di aumentare il contributo in suo favore a fr. 1000.– mensili e
di attribuirgli una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Il 4 novembre
2008 egli ha impugnato altresì la decisione con cui il Pretore gli ha rifiutato
l'assistenza giudiziaria, postulando la concessione del beneficio anche per la
procedura di ricorso davanti a questa Camera. I memoriali non sono stati
notificati per osservazioni.
G. In
pendenza di appello, il 14 novembre 2008, AP 1 ha poi ritirato l'azione di divorzio. Il Pretore ne ha preso atto e con decreto del 21 novembre
successivo ha stralciato la causa dai ruoli.
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono
trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto cautelare impugnabile
entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo
gli appelli in esame sono quindi ricevibili.
Fatti
I. Sull'appello
dell'attrice
2. All'appello l'interessata acclude direttive emanate dal Comune di __________
(provincia di Brescia) per l'“erogazione di assegno minimo vitale a soggetti
bisognosi”. In appello tuttavia non sono ammessi fatti,
domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC
applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114
consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Le direttive in
questione non possono pertanto essere acquisite agli atti. Sia come sia, si
volesse anche prenderle in considerazione, esse non appaiono – come si vedrà
oltre (consid. 5a) – rilevanti per il giudizio. In proposito non soccorre
dunque attardarsi.
3. Litigioso rimane anzitutto il contributo provvisionale per il marito.
A tal fine il Pretore ha
accertato il reddito della moglie in fr. 6135.–
mensili, oltre all'assegno familiare, a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 4330.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1250.–, alloggio compresa la quota rientrante
nel fabbisogno in denaro del figlio fr. 1100.–, spese accessorie fr.
275.–, parcheggio fr. 80.–, premio della cassa malati fr. 372.40,
assicurazione dell'economia domestica fr. 13.10, assicurazione dell'automobile
fr. 61.10, imposta di circolazione fr. 23.40, assicurazione RC privata fr.
12.65, libretto ETI fr. 7.15, rimborso di debito privato fr. 83.70, spese di
trasferta fr. 250.–, spese legali fr. 300.–, onere fiscale fr. 500.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stimato il reddito
ipotetico in fr. 500.– mensili conseguibili con un'attività lucrativa a
tempo parziale, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili.
Valutato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1715.– mensili fino al sesto
compleanno, il Pretore ha constatato nel bilancio familiare un ammanco che ha
ripartito in proporzione fra padre e figlio, fissando un contributo alimentare
per il primo di fr. 410.– mensili dal luglio del 2007.
4. L'appellante
contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, riferendosi a
quello da essa indicato nel memoriale conclusivo e aggiungendo fr. 100.–
mensili per il vitto offerto al marito durante l'esercizio del diritto di
visita mensile al figlio. Quest'ultima rivendicazione, nuova, è improponibile
in appello, ove vige – come detto (consid. 2) – il divieto di nuove domande
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ma improponibile è anche la generica contestazione
del fabbisogno avversario. Richiamare in via generale il contenuto di allegati sottoposti
al Pretore non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Incombeva all'appellante spiegare
come e perché il giudizio impugnato sarebbe erroneo, non rimandare
pedissequamente a quanto sostenuto davanti al primo giudice.
Si
volesse da ciò prescindere, le vaghe critiche dell'appellante sui costi
accessori non sarebbero destinate a miglior sorte. L'interessata asserisce che “le spese notorie accessorie alla pigione
sono senz'altro più elevate, tenuto conto dei costi privati che non vengono
pagati dall'amministrazione del palazzo (ad esempio elettricità privata)”. In realtà, dandosi
contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a conclusioni
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul piano
federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine, 134 III
235). Nella fattispecie l'attrice non indica quale importo
essa chieda di considerare a titolo di spese accessorie alla locazione. Una
volta ancora l'appello si rivela perciò irricevibile. Senza considerare che, per
giurisprudenza invalsa, i costi dell'elettricità sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag.
141). Per quali ragioni essi andrebbero aggiunti a parte l'appellante non
spiega. Indugiare oltre sull'argomento sarebbe pertanto dispendio di tempo.
5. Anche
il fabbisogno minimo del marito (fr. 1000.– mensili) è censurato dall'appellante,
la quale rimprovera al convenuto di non avere minimamente reso verosimile a
quanto ammonti. Essa afferma che in Italia il minimo esistenziale fissato dalle
Regioni ai fini della pubblica assistenza varia da € 320 a 430 e diminuisce in
caso di coabitazione. Adduce che la pensione della madre del convenuto è alta e
comprende verosimilmente sussidi in favore di familiari conviventi, fermo
restando che nella fattispecie il marito non risulta dover sopportare spese di
alloggio. Quanto al Pretore, nel decreto cautelare egli si è attenuto alle
indicazioni del convenuto, che ha asserito di vivere insieme con un fratello
disoccupato e la madre grazie alla pensione di quest'ultima, di circa
€ 1000 mensili. Ne ha desunto, il Pretore, che tre
persone con introiti attorno ai fr. 1600.– mensili (fr. 530.– mensili a testa) possono adeguatamente vivere in Sicilia sotto lo
stesso tetto. A tale importo egli ha aggiunto fr. 470.– mensili per tenere
conto delle spese di alloggio del convenuto e dei costi di viaggio inerenti all'esercizio
dei diritti di visita, onde un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili
(decreto impugnato, pag. 5 a metà).
a) Ancora
una volta l'appellante non indica di quanto vada ridotto il fabbisogno minimo
del marito, limitandosi a definire la valutazione del primo giudice “esagerata”.
L'appello va dichiarato pertanto irricevibile anche al riguardo (sopra, consid. 4).
Comunque sia, un conto è il minimo esistenziale ai fini della pubblica assistenza
o del diritto esecutivo e un altro il fabbisogno minimo ai fini del diritto di
famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b). Per tacere del fatto che la cifra
considerata dal Pretore (un terzo di € 1000 mensili) poco si scosta dai
parametri minimi indicati dall'appellante e che ben poco verosimile appare
l'ipotesi secondo cui la pensione riscossa della madre del convenuto comprenda
aiuti sociali in favore di conviventi, le indennità
elargite dalla pubblica assistenza non rientrano in nessun caso nella nozione di
reddito per il calcolo dei contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3). Una
volta di più l'appello denota così la sua inconsistenza.
b) Quanto
all'alloggio, non si può seriamente pretendere che il marito continui a
profittare durevolmente dell'ospitalità della madre (cfr. Rep. 1995 pag.
142 in alto; v. anche Hausheer/ Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). A ragione dunque il Pretore ha riconosciuto a S__________ un costo
dell'abitazione equivalente a
quello che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se vivesse per conto
proprio (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667). Né
l'appellante assume, del resto, che la cifra stimata dal primo giudice sia
eccessiva.
c) Si
ricordi infine che nel fabbisogno del marito il Pretore ha inserito una spesa
di fr. 470.– mensili per l'esercizio del diritto di visita, somma del tutto
verosimile ove appena si consideri che un biglietto di sola andata da
Avola a Lugano costa tra € 154.15 e 161.15 (orari e tariffe in: ‹www.trenitalia.com›).
Che poi il fabbisogno minimo di un coniuge comprenda i costi
del diritto di visita è prassi consolidata (Rep. 1994 pag. 145, 1993
pag. 226). A parte l'irricevibilità dell'argomentazione sollevata
dall'appellante, in definitiva, mal si ravviserebbero estremi in concreto per
ridurre il fabbisogno minimo del convenuto sotto i fr. 1000.– mensili stimati
dal Pretore.
6. Per quel che riguarda il reddito potenziale del convenuto, l'appellante
fa valere che questi non ha reso verosimile una ridotta capacità di guadagno e ricorda
che, comunque sia, una terapia farmacologica consentirebbe al marito un
notevole miglioramento dello stato di salute, permettendogli di conseguire un
reddito sufficiente per coprire il proprio fabbisogno minimo. Essa sottolinea
altresì che S__________ non ha reso verosimile di essersi adoperato per
ottenere gli aiuti sociali in ragione della sua pretesa invalidità per
malattia. Al riguardo il Pretore ha ritenuto che, nonostante i problemi di
salute, il convenuto possa lavorare a tempo parziale come operaio, manovale o
cameriere, oppure possa impartire lezioni private, guadagnando almeno fr. 500.–
mensili (decreto impugnato, pag. 5 in alto). Con tale motivazione l'appellante
non si confronta. Anzi, essa riconosce che secondo la perizia eseguita nella
precedente causa di divorzio il marito ha una capacità lucrativa meramente
parziale (appello, pag. 4 verso il basso). Certo, costui rifiuta ogni cura
farmacologica (interrogatorio formale, risposta n. 6
nel verbale del 20 maggio 2008 pag. 3), ma resta il fatto che la sua capacità
di guadagno è “scemata” (perizia 14 marzo 2005 della dott. Miranda Zürcher,
pag. 2 in basso, nell'inc. DI.2003.976 richiamato). A un giudizio sommario come
quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari la valutazione
del primo giudice resiste pertanto alla critica.
Quanto al
reddito conseguibile dal convenuto con un'attività a tempo parziale, l'attrice
si duole che l'importo stimato dal primo giudice sia “molto esiguo”, ma non
indica concretamente quale altra attività il marito potrebbe esercitare in
Sicilia per finanziare autonomamente il proprio fabbisogno minimo, onde – una
volta ancora – l'irricevibilità dell'appello (art. 309
cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Che poi S__________ abbia trascurato di attivarsi per ottenere aiuti
sociali in ragione della sua malattia poco giova a un giudizio di
verosimiglianza, gli atti non consentendo di accertare un grado di invalidità
permanente, tanto meno alla luce del noto referto peritale, che riserva
un'eventuale terapia farmacologica (loc. cit., pag. 3). Tutto si ignora,
infine, sulla rendita di cui il convenuto potrebbe beneficiare in Italia. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello è destinato
all'insuccesso.
Oppone l'appellante che il convenuto è laureato e, seppure affetto
da patologia psichica, in Svizzera ha avuto molte possibilità di curarsi e di
inserirsi nel mondo del lavoro. Lamenta che costui non faccia nulla né per
migliorare il proprio stato di salute né per trovare lavoro, pretendendo solo
di farsi mantenere, ciò che trascende nell'abuso. A maggior ragione – essa
soggiunge – ove si pensi che lei ha sempre assunto l'intera responsabilità
della famiglia, lavorando a tempo pieno, crescendo un figlio da sé e mettendo a
disposizione la propria casa per l'esercizio del diritto di visita. Ora, simili
recriminazioni potranno anche apparire comprensibili. Non si deve dimenticare
tuttavia che l'attrice era consapevole della situazione fin dal momento del
matrimonio (interrogatorio formale, risposta n. 6, nel
verbale del 20 maggio 2008 pag. 3; si veda
anche il curriculum vitæ nel fascicolo richiamato dall'Ufficio regionale
di collocamento, inc. DI.2003.976). Ed essa non poteva disconoscere che
l'obbligo di mutua assistenza sancito dall'art. 163 CC
continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del
vincolo, nel senso che non cessa né durante una sospensione della comunione
domestica né durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).
Altra è la questione di sapere se si possa esigere già nell'ambito di misure
provvisionali in una causa di stato che un coniuge professionalmente inattivo –
in tutto o in parte – riprenda o estenda senza indugio un'attività rimunerata.
Sulla capacità lucrativa del convenuto, però, già si è detto (consid. 6) e non
è il caso di ripetersi.
7. L'appellante contesta infine il metodo di calcolo adottato dal Pretore
per definire il contributo di mantenimento in favore del marito. Ricorda che il
figlio vive con lei e che, il Pretore avendo suddiviso l'ammontare dell'ammanco
familiare tra il figlio stesso e il marito, essa si vede obbligata a intaccate
il proprio fabbisogno minimo per integrare quello parzialmente scoperto di P__________.
A suo parere, invece, il fabbisogno in denaro del minorenne dev'essere
garantito, l'ammanco dovendo
essere posto a carico del coniuge non affidatario.
L'opinione
non può essere condivisa. Per consolidata giurisprudenza,
nel caso in cui il reddito coniugale non sia sufficiente per coprire il
fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione
(RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale
5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n.
08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), fermo restando
che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66). Secondo l'attrice tale garanzia si
estende anche al fabbisogno in denaro di figli affidati al debitore del
contributo alimentare. Se non che, l'applicazione di un simile principio a casi
analoghi comporterebbe una flagrante disparità di trattamento tra figli
conviventi e non conviventi, ciò che
offenderebbe il diritto federale (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Per di più, i contributi destinati a un
coniuge e quelli destinati a figli minorenni vanno posti sullo stesso piano,
nel senso che gli uni non prevalgono sugli altri (DTF 128 III 415 in
alto con rimando). Anche a quest'ultimo proposito l'appello dell'attrice cade
dunque nel vuoto.
Considerandi
II. Sull'appello
del convenuto
8.
Il
convenuto fa valere che, secondo quanto risulta dalla petizione, la moglie guadagna
fr. 6319.– mensili, non solo fr. 6135.– come ha accertato il Pretore. In realtà
il primo giudice ha calcolato lo stipendio di AP 1 in base al certificato di salario 2006, senza l'assegno familiare (decreto impugnato, pag. 3 in basso). Se allo stipendio si cumula l'assegno familiare, si ottiene – arrotondata (fr. 1.08) –
la cifra accertata dal Pretore (doc. E nell'inc. OA.2007.440). È vero che di
regola questa Camera calcola il reddito di un coniuge comprensivo dell'assegno
familiare, fissando contributi per i figli che già includono quei sussidi (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 6b con
rimandi). È altrettanto vero però che nella fattispecie il fabbisogno in denaro
di P__________ rimane parzialmente scoperto e non si vede perché il figlio
dovrebbe suddividere l'assegno familiare (di sua esclusiva pertinenza: art. 285
cpv. 2 CC) con il padre. Su tal punto l'appello del convenuto si rivela infondato.
9.
A
parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 4102.–
mensili, come figura nella petizione, non dovendosi tenere conto per le ragioni
da lui esposte nel memoriale conclusivo davanti al Pretore del nuovo complesso
di fatti addotto dall'attrice in pendenza di procedura (nuovo appartamento).
Come si è già spiegato all'attrice, tuttavia, un appello non può essere
motivato richiamando semplicemente il contenuto di allegati di prima sede
(consid. 4). In un appello l'interessato deve illustrare perché la sentenza
impugnata sarebbe erronea, non perché le sue rivendicazioni sarebbero
legittime. Né il convenuto descrive in concreto quali
altre poste del fabbisogno della moglie, calcolate dal primo giudice,
andrebbero ridotte, e perché. Tacciare di “generosità” la valutazione del
Pretore non basta. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello va
pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC combinato con il cpv. 5).
10.
Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro di P__________, il convenuto chiede di
ridurlo da fr. 1715.– mensili (fino al sesto compleanno) a fr. 1287.50, deducendo
dal valore medio previsto dalla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (direttive cui questa Camera fa riferimento per prassi costante) il
costo dell'alloggio, da inserire nel fabbisogno minimo dell'attrice, come pure la
metà della posta per cura e educazione, AP 1 potendosi occupare personalmente
del figlio durante le ferie scolastiche, e la tassa di refezione alla scuola
dell'infanzia (fr. 71.– mensili), secondo l'appellante già compresa nel
fabbisogno in denaro previsto dalle citate raccomandazioni.
a) Il
Pretore ha già dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio il costo
dell'alloggio (fr. 365.– mensili), inserendolo nel fabbisogno minimo della
madre (decreto impugnato, pag. 5 verso il basso). Tale modo di procedere non è
corretto (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e
giurisprudenza; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 13 in alto), ma l'appellante non se ne duole. Anzi, chiede
proprio di fare come il primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto
attardarsi.
b) La
tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo stima il costo per la cura
e l'educazione di un figlio unico fino al 6° compleanno in fr. 715.– mensili. Se
il coniuge affidatario non esercita un'attività lucrativa, la voce va tolta dal
fabbisogno, il coniuge affidatario potendo prestare cura e educazione in natura
(principio definito “corretto” dal Tribunale federale:
sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nella fattispecie AP 1
lavora a tempo pieno. L'appellante eccepisce che come insegnante della scuola
dell'infanzia essa può occuparsi del figlio durante le vacanze scolastiche
estive. La questione non è di rilievo, non potendosi pretendere che un coniuge
già attivo professionalmente a tempo pieno presti lavoro supplementare per il
governo della casa o la cura e l'educazione dei figli (cui già accudisce fuori
degli orari di lavoro).
c) Quanto
alla tassa di refezione scolastica, è vero invece che il costo della
mensa si presume compensare – salvo ove sia reso verosimile il contrario, ciò
che non è il caso nella fattispecie – il risparmio sui pasti consumati dal
figlio a casa (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2009.65 del 3 marzo 2010, consid. 9e). In concreto
esso non va quindi aggiunto al fabbisogno in denaro
di P__________, che risulta dunque di fr. 1645.– mensili
(fr. 2010.– mensili, meno fr. 365.– per l'alloggio).
11.
Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante
sostiene che il contributo alimentare da lui richiesto (fr. 1000.–
mensili) è già di per sé insufficiente e ricorda che nel quadro delle pubbliche
discussioni in Italia circa l'entità del “reddito minimo garantito” si prospettano cifre attorno ai € 1000/1100 mensili. L'argomentazione
poco sussidia. Intanto perché – come detto (consid. 4) – ove si diano
contestazioni pecuniarie un appellante deve cifrare l'importo controverso,
mentre tutto si ignora su quello che sarebbe il fabbisogno minimo del convenuto.
Il quale non pretende nemmeno che, per avventura, la cifra corrisponda a quella
del “reddito minimo garantito” da lui accennato, ciò che del resto
equivarrebbe a confondere le entrate con le uscite. Affermare pertanto che con
il contributo alimentare fissato dal Pretore “nessuno campa, nemmeno in
Sicilia” non è di alcun aiuto. In casi del genere l'appello è e rimane
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato
con il cpv. 5).
12.
L'appellante
contesta anche il reddito ipotetico computatogli dal Pretore, ricordando che in
passato egli, “persona coscienziosa e corretta”, ha compiuto numerosi tentativi
infruttuosi di trovare lavoro, tentativi rivelatisi senza esito. Sostiene di
avere poche prospettive di guarigione, rese ancor più labili dallo stress
dovuto alla causa di divorzio e alle scarse relazioni personali con il figlio.
Adduce che le esortazioni del primo giudice ad “affrontare a viso aperto la
situazione” sono belle parole e non possono illudere sulla realtà dei fatti,
ossia che egli non è in grado di mantenersi da sé. A mente sua, “se il giudice
avalla l'impietosa desolidarizzazione della moglie”, egli si ritroverà a vivere
a carico della madre e, dopo la morte di lei e dopo avere consumato il modesto
patrimonio immobiliare, non tarderà a finire in miseria.
a) Biologo
sin dal 1995 (interrogatorio formale, risposta n. 3,
nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 2), l'appellante non è mai stato in grado di trovare un'attività regolare. Quando abitava in
Svizzera egli compiva dalle due alle dieci ricerche d'assunzione mensili. Il
responsabile dell'Ufficio regionale di collocamento gli aveva prospettato alcune
possibilità (carteggio nell'inc. DI.2003.976), ma l'inserimento professionale
non è riuscito o perché il convenuto appariva troppo
qualificato o perché il profilo non rispondeva a quello chiesto dal datore di
lavoro. Il collocatore ha dichiarato altresì che il convenuto era poco disposto
a svolgere attività generiche, onde il suo suggerimento di interpellare agenzie
di collocamento private (deposizione di __________, verbale del
18.
febbraio 2004, pag. 2, nell'inc. DI.2003.976), suggerimento che non
risulta essere stato seguito. Sta di fatto che, tornato in Sicilia, l'appellante
ha continuato a compiere più o meno quattro ricerche di lavoro ogni mese in
Provincia, ma da tempo ormai non mira più ad alcuna attività fuori della sua
formazione specifica (interrogatorio formale, risposta
n. 4, nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 2).
b) Ciò
posto, che come biologo il convenuto non sia collocabile nel mercato dell'impiego
è verosimile. Non è verosimile invece che la sua capacità lucrativa sia
totalmente nulla. Certo, il mercato del lavoro è difficile in Sicilia, ma non
risulta proibitivo per diplomati che dimostrino flessibilità (cfr. ad esempio
le offerte di B@checa Lavoro in: ‹www.regionesicilia.it/lavoro›; ‹www.jobrapido.it›;
‹www.infojobs.it›). Quanto allo stato di salute del convenuto, già si è detto che
nemmeno dalla perizia esperita nella precedente causa di divorzio l'interessato
risulta totalmente inabile al lavoro (sopra, consid. 6). Il solo fatto ch'egli
rifiuti di curarsi, ammettendo di avere interrotto ogni terapia farmacologica
nel dicembre del 2005 d'intesa con il suo medico, specialista in psichiatria (interrogatorio
formale, risposta n. 6 nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 3), o che sia sotto
stress per il divorzio e per le limitate relazioni personali con il figlio
ancora non basta per desumere – tanto meno a un sommario esame come quello che
presiede all'emanazione di misure provvisionali – una totale incapacità di guadagno.
Relativamente all'entrata di fr. 500.– mensili che il convenuto potrebbe procurarsi
con lavori non qualificati o impartendo lezioni private, la cifra in definitiva
non è contestata nemmeno dall'appellante. Sul reddito potenziale del marito, in
ultima analisi, la valutazione del Pretore resiste alla critica.
13.
Da tutto
quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:
reddito del marito fr.
500.
–
reddito
della moglie fr. 6135.–
fr.
6635.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 1000.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 4330.–
fabbisogno
in denaro di P__________ fr. 1645.–
fr.
6975.
– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno
familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (sopra,
consid. 7 in fine). Con il risultato in appresso:
disponibilità della moglie:
fr.
6135.
–./. fr. 4330.– = fr. 1805.– mensili
somma
dovuta al marito e al figlio:
fr. 500.– + fr. 1645.– = fr.
2145.
– mensili
contributo
per il marito:
fr.
500.
– x (1805.– : 2145.–) = fr. 420.– mensili
(arrotondati)
somma
destinata al mantenimento di P__________:
fr.
1645.
– x (1805.– : 2145.–) = fr. 1385.– mensili
(arrotondati),
più
agli assegni familiari.
Dal profilo meramente aritmetico l'appellante avrebbe diritto pertanto
a fr. 10.– mensili in più di quanto ha stabilito il Pretore. Ove si
consideri tuttavia che egli
beneficia di vitto e alloggio a carico dell'attrice quando esercita il diritto
di visita al figlio, non è il caso di intervenire sulla cifra fissata dal primo
giudice, il quale fruisce pur sempre in tale ambito di una sua latitudine di
apprezzamento.
14.
AO 1 critica altresì il diniego della provvigione ad litem, dalla
quale secondo il Pretore ha desistito. Egli contesta ogni rinuncia, facendo
valere che ancora nel memoriale conclusivo
chiedeva
la condanna della moglie a versargli fr. 4000.– per spese legali, quantunque
sotto forma di ripetibili “conformemente alla giurisprudenza vigente nelle procedure
di protezione dell'unione coniugale”. La doglianza è confusa. Nel memoriale
conclusivo l'interessato scriveva in effetti: “Visto che la procedura provvisionale
è ormai terminata, il problema [della provvigione ad litem] va risolto
condannando la moglie a versare al marito adeguate ripetibili”. E nelle
richieste di giudizio egli rivendicava, appunto, la corresponsione di fr. 4000.– “a titolo di
ripetibili” (pag. 4, n. 23 e n. 5). Dando egli
medesimo la richiesta di provvigione per superata, il Pretore ha statuito solo
sulle ripetibili, come lo stesso convenuto chiedeva. Muovere critiche al primo
giudice in simili condizioni non è serio.
Si
aggiunga, per abbondanza, che una richiesta di provvigione ad litem ha
senso soltanto ove il coniuge chiamato a stanziarla abbia mezzi sufficienti.
L'appellante fa notare che la moglie percepisce uno stipendio di fr. 6319.–
mensili, è usufruttuaria di un appartamento in proprietà per piani (quattro
locali e mezzo) appartenente ai genitori e paga in luogo di questi ultimi gli
ammortamenti sul mutuo ipotecario, oltre a investire nell'appartamento. In
realtà, come si è appena visto (consid. 13), una volta sopperito al proprio
fabbisogno minimo ed erogato il contributo di mantenimento al marito, AP 1 non
riesce nemmeno a finanziare l'intero fabbisogno in denaro del figlio. Né si può
esigere che essa appigioni un locale dell'abitazione, già per il fatto che il convenuto
necessita di un alloggio quando esercita il diritto di visita. Non si disconosce che in pendenza di causa l'attrice ha speso fr. 12 000.– per sistemare l'appartamento (doc. V
nell'inc. OA.2007.440), ma l'impiego di denaro non può dirsi eseguito per
privarsi deliberatamente di sostanza. Quanto all'ammortamento del mutuo che
sarà dovuto la prima volta alla fine del 2012 (deposizione di __________,
verbale del 5 febbraio
2008, pag. 2 in fondo; doc. U nell'inc. OA,2007.440),
non si vede come essa potrà onorarlo, non risultando disporre di averi
rilevanti (doc. Z nell'inc. OA,2007.440). Insistere per ottenere da lei una
provvigione ad litem, in simili condizioni, sarebbe dunque impresa vana.
III. Sul
ricorso del convenuto contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria
15.
Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di
seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
16.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.
Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere
una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD
I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino
almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la
revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1
Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di
concessione” tassa la nota
professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c
con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene,
dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
17.
Il
Pretore ha rifiutato al convenuto l'assistenza giudiziaria perché quest'ultimo
risulta proprietario, insieme con i fratelli, di uno stabile del valore di €
100.
000
conservato per ragioni affettive, mentre incombeva al richiedente dimostrare
l'impossibilità di attingere alla sostanza. Il ricorrente eccepisce che il
fondo è difficile da realizzare, essendo gravato di usufrutto in favore della
madre. Inoltre non è scontato che i fratelli consentano alla vendita. Quanto al
valore, egli lo ha stimato in modo estemporaneo durante l'interrogatorio
formale. Per di più, non avendo egli reddito né previdenza, sarebbe iniquo
imporgli di consumare anche tale modesta “riserva di soccorso” per una causa da
lui non voluta e che, in ogni modo, non permetterebbe di ricavare liquidità a
breve scadenza. Infine il ricorrente lamenta che il Pretore abbia statuito sulla
sua richiesta solo alla fine del procedimento cautelare.
18.
Il
rimprovero al Pretore di non avere deciso la richiesta di assistenza
giudiziaria “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag) è inconcludente. A
prescindere dal fatto che nulla impediva al richiedente di sollecitare
l'emanazione del giudizio, il richiedente non ha subìto alcun danno. I
presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano infatti sulla base della
situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito
favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa
decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo
solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269
consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza
del richiedente sia venuta meno nel frattempo (DTF 122 I 5). Tale non è il caso
del ricorrente, le cui condizioni economiche non risultano essere mutate in pendenza
di causa.
Ciò
premesso, controversa è nel caso specifico l'indigenza
del ricorrente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza
giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). L'indigenza è data allorché
il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e
sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I
232.
consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza
solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo
conto anche di tutte le circostanze
concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui è
chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal
tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124
I 1; Rep. 1997 pag. 215).
a) In
concreto il ricorrente non ha redditi né liquidità apprezzabili (verbale del 20
maggio 2008, pag. 1; interrogatorio formale, risposta n. 1). È comproprietario
invece, con i tre fratelli, di due appartamenti ad Avola, entrambi gravati di
usufrutto in favore della madre (verbale citato, interrogatorio formale, risposta
n. 2; doc. 3 e 5). L'uno è occupato dalla madre stessa, che vi abita con lui e
un fratello; l'altro è sfitto da anni ed è conservato per ragioni affettive (verbale
citato, pag. 2 in alto). Che il richiedente non possa pretendere di conservare
sostanza immobiliare solo per ragioni affettive è evidente (RDAT II-1998 pag. 19
consid. 6; v. anche DTF 124 I 1 consid. 2a). Non si deve trascurare tuttavia
che la vendita di beni gravati di usufrutto può risultare difficile e poco
fruttuosa, per tacere del fatto che nel caso in esame essa presupporrebbe il
consenso dei fratelli, in mancanza di che il ricorrente dovrebbe verosimilmente
rivolgersi al giudice. A prescindere da ciò, non appare verosimile che la
realizzazione della sostanza possa intervenire prima della fine della causa. E sostanza realizzata dopo il termine del processo non entra in
linea di conto per valutare la disponibilità economica del richiedente (DTF 118 Ia 371 consid. 4b). Quanto all'eventuale accensione di un mutuo ipotecario, essa appare del tutto
aleatoria, l'interessato non potendo pagare interessi ipotecari né l'ammortamenti.
Ne segue che, così come stanno oggi le cose, l'indigenza del richiedente non
può essere negata. Verificandosi miglioramenti della sua situazione economica,
egli dovrà avvisare l'autorità (art. 8 Lag) e potrà essere tenuto a restituire
quanto anticipato dallo Stato (art. 9 cpv. 1 Lag).
b) Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato invero alla sola indigenza
del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), ma anche all'incapacità di procedere in
lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), alla condizione che l'appello abbia
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona
agiata, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente ad
agire solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione:
Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Nella
fattispecie ad ogni modo la resistenza del convenuto davanti al Pretore
appariva – almeno in parte – provvista di buon diritto. Non fa dubbio inoltre che per tutelare adeguatamente i
suoi interessi egli dovesse far capo a un legale. Né una persona senza
necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, avrebbe
rinunciato ragionevolmente a difendersi solo per i costi di procedura. Se ne
conclude che la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata al Pretore
meritava accoglimento e che, al proposito, la decisione impugnata va riformata
di conseguenza.
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e le richieste di assistenza giudiziaria
presentate dal convenuto in appello
19.
Gli oneri di ambedue gli appelli seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati notificati
e non avendo causato costi presumibili. Quanto alla procedura per il
conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di
temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non
v'è ragione di derogare a tale precetto. Per quel che è delle ripetibili
correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in
causa (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di
assistenza giudiziaria, però, la contesa oppone proprio il ricorrente allo
Stato (sopra, consid. 16). Mal si comprenderebbe dunque perché AO 1,
vittorioso, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili.
20.
Relativamente
alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 per la procedura di
appello contro il decreto cautelare, essa non può essere accolta, poiché
all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag). Il conferimento di adeguate ripetibili per il procedimento di
ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per opera del Pretore,
invece, rende la analoga richiesta contenuta nel ricorso priva d'interesse.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
21.
Circa i rimedi giuridici esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile non è raggiunto né
dall'appello dell'attrice, che verteva sul contributo provvisionale di fr.
410.
– mensili per poco più di 16 mesi (dal 1° luglio 2007 al 14 novembre 2008,
quando l'attrice ha ritirato la causa di merito), né dall'appello del convenuto,
che verteva sull'aumento del contributo provvisionale da fr. 410.– a fr.
1000.
– mensili (fr. 590.–) per lo stesso periodo e sull'ammontare della
provvigione ad litem (fr. 4000.–). Quanto all'impugnabilità
della decisione in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di
appello, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007
dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
22.
Per
quanto si riferisce alla decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria
davanti al Pretore, solo il Cantone potrebbe avere interesse a ricorrere. Il
diritto ticinese tuttavia preclude allo Stato ogni mezzo d'impugnazione in
materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 16). AP 1 non è parte in
causa e non è toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti, di modo che
non è legittimata neanch'essa a ricorrere (sopra, consid. 16). Ne segue che il
giudizio sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore non
può essere impugnato davanti al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
2. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 per la procedura di
appello è respinta.
6. Il ricorso
del 4 novembre 2011 di AO 1 in materia di assistenza giudiziaria è accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
AO
1 è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
7. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
ad AO 1 fr. 800.– per ripetibili.
8. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 contenuta nel ricorso è
dichiarata priva d'interesse.
9. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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