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Decisione

11.2008.149

Misure cautelari in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento e provvigione ad litem Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza in caso di sostanza immobiliare

19 luglio 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

dell'attrice

2. All'appello l'interessata acclude direttive emanate dal Comune di __________

(provincia di Brescia) per l'“erogazione di assegno minimo vitale a soggetti

bisognosi”. In appello tuttavia non sono ammessi fatti,

domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC

applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114

consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Le direttive in

questione non possono pertanto essere acquisite agli atti. Sia come sia, si

volesse anche prenderle in considerazione, esse non appaiono – come si vedrà

oltre (consid. 5a) – rilevanti per il giudizio. In proposito non soccorre

dunque attardarsi.

3. Litigioso rimane anzitutto il contributo provvisionale per il marito.

A tal fine il Pretore ha

accertato il reddito della moglie in fr. 6135.–

mensili, oltre all'assegno familiare, a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 4330.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1250.–, alloggio compresa la quota rientrante

nel fabbisogno in denaro del figlio fr. 1100.–, spese acces­sorie fr.

275.–, parcheggio fr. 80.–, premio della cassa malati fr. 372.40,

assicurazione dell'economia domestica fr. 13.10, assicurazione dell'automobile

fr. 61.10, imposta di circolazione fr. 23.40, assicurazione RC privata fr.

12.65, libretto ETI fr. 7.15, rimborso di debito privato fr. 83.70, spese di

trasferta fr. 250.–, spese legali fr. 300.–, onere fiscale fr. 500.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stimato il reddito

ipotetico in fr. 500.– mensili conseguibili con un'attività lucrativa a

tempo parziale, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili.

Valutato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1715.– mensili fino al sesto

compleanno, il Pretore ha constatato nel bilancio familiare un ammanco che ha

ripartito in proporzione fra padre e figlio, fissando un contributo alimentare

per il primo di fr. 410.– mensili dal luglio del 2007.

4. L'appellante

contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, riferendosi a

quello da essa indicato nel memoriale conclusivo e aggiungendo fr. 100.–

mensili per il vitto offerto al marito durante l'esercizio del diritto di

visita mensile al figlio. Quest'ultima rivendicazione, nuova, è improponibile

in appello, ove vige – come detto (consid. 2) – il divieto di nuove domande

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ma improponibile è anche la generica contestazione

del fabbisogno avversario. Richiamare in via generale il contenuto di allegati sottoposti

al Pretore non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trez­­zini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Incombeva all'appellante spiegare

come e perché il giudizio impugnato sarebbe erroneo, non rimandare

pedissequamente a quanto sostenuto davanti al primo giudice.

Si

volesse da ciò prescindere, le vaghe critiche dell'appellante sui costi

accessori non sarebbero destinate a miglior sorte. L'interessata asserisce che “le spese notorie accessorie alla pigione

sono senz'altro più elevate, tenuto conto dei costi privati che non vengono

pagati dall'amministrazione del palazzo (ad esempio elettricità privata)”. In realtà, dandosi

contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a conclusioni

indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; iden­tico principio vige sul piano

federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine, 134 III

235). Nella fattispecie l'attrice non indica quale importo

essa chieda di considerare a titolo di spese accessorie alla locazione. Una

volta ancora l'appello si rivela perciò irricevibile. Senza considerare che, per

giurisprudenza invalsa, i costi dell'elettricità sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag.

141). Per quali ragioni essi andrebbero aggiunti a parte l'appellante non

spiega. Indugiare oltre sull'argomento sarebbe pertanto dispendio di tempo.

5. Anche

il fabbisogno minimo del marito (fr. 1000.– mensili) è censurato dall'appellante,

la quale rimprovera al convenuto di non avere minimamente reso verosimile a

quanto ammonti. Essa afferma che in Italia il minimo esistenziale fissato dalle

Regioni ai fini della pubblica assistenza varia da € 320 a 430 e diminuisce in

caso di coabitazione. Adduce che la pensione della madre del convenuto è alta e

comprende verosimilmente sussidi in favore di familiari conviventi, fermo

restando che nella fattispecie il marito non risulta dover sopportare spese di

alloggio. Quanto al Pretore, nel decreto cautelare egli si è attenuto alle

indicazioni del convenuto, che ha asserito di vivere insieme con un fratello

disoccupato e la madre grazie alla pensione di quest'ultima, di circa

€ 1000 mensili. Ne ha desunto, il Pretore, che tre

persone con introiti attorno ai fr. 1600.– mensili (fr. 530.– mensili a testa) possono adeguatamente vivere in Sicilia sotto lo

stesso tetto. A tale importo egli ha aggiunto fr. 470.– mensili per tenere

conto delle spese di alloggio del convenuto e dei costi di viaggio inerenti all'esercizio

dei diritti di visita, onde un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili

(decreto impugnato, pag. 5 a metà).

a) Ancora

una volta l'appellante non indica di quanto vada ridotto il fabbisogno minimo

del marito, limitandosi a definire la valutazione del primo giudice “esagerata”.

L'appello va dichiarato pertanto irricevibile anche al riguardo (sopra, consid. 4).

Comunque sia, un conto è il minimo esistenziale ai fini della pubblica assistenza

o del diritto esecutivo e un altro il fabbisogno minimo ai fini del diritto di

famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b). Per tacere del fatto che la cifra

considerata dal Pretore (un terzo di € 1000 mensili) poco si scosta dai

parametri minimi indicati dall'appellante e che ben poco verosimile appare

l'ipotesi secondo cui la pensione riscossa della madre del convenuto comprenda

aiuti sociali in favore di conviventi, le indennità

elargite dalla pubblica assistenza non rientrano in nessun caso nella nozione di

reddito per il calcolo dei contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3). Una

volta di più l'appello denota così la sua inconsistenza.

b) Quanto

all'alloggio, non si può seriamente pretendere che il marito continui a

profittare durevolmente dell'ospitalità della madre (cfr. Rep. 1995 pag.

142 in alto; v. anche Hausheer/ Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). A ragione dunque il Pretore ha riconosciuto a S__________ un costo

dell'abitazione equivalente a

quello che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se vivesse per conto

proprio (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667). Né

l'appellante assume, del resto, che la cifra stimata dal primo giudice sia

eccessiva.

c) Si

ricordi infine che nel fabbisogno del marito il Pretore ha inserito una spesa

di fr. 470.– mensili per l'esercizio del diritto di visita, somma del tutto

verosimile ove appena si consideri che un biglietto di sola andata da

Avola a Lugano costa tra € 154.15 e 161.15 (orari e tariffe in: ‹www.trenitalia.com›).

Che poi il fabbisogno minimo di un coniuge comprenda i costi

del diritto di visita è prassi consolidata (Rep. 1994 pag. 145, 1993

pag. 226). A parte l'irricevibilità dell'argomentazione sollevata

dall'appellante, in definitiva, mal si ravviserebbero estremi in concreto per

ridurre il fabbisogno minimo del convenuto sotto i fr. 1000.– mensili stimati

dal Pretore.

6. Per quel che riguarda il reddito potenziale del convenuto, l'appellante

fa valere che questi non ha reso verosimile una ridotta capacità di guadagno e ricorda

che, comunque sia, una terapia farmacologica consentirebbe al marito un

notevole miglioramento dello stato di salute, permettendogli di conseguire un

reddito sufficiente per coprire il proprio fabbisogno minimo. Essa sottolinea

altresì che S__________ non ha reso verosimile di essersi adoperato per

ottenere gli aiuti sociali in ragione della sua pretesa invalidità per

malattia. Al riguardo il Pretore ha ritenuto che, nonostante i problemi di

salute, il convenuto possa lavorare a tempo parziale come operaio, manovale o

cameriere, oppure possa impartire lezioni private, guadagnando almeno fr. 500.–

mensili (decreto impugnato, pag. 5 in alto). Con tale motivazione l'appellante

non si confronta. Anzi, essa riconosce che secondo la perizia eseguita nella

precedente causa di divorzio il marito ha una capacità lucrativa meramente

parziale (appello, pag. 4 verso il basso). Certo, costui rifiuta ogni cura

farmacologica (interrogatorio formale, risposta n. 6

nel verbale del 20 maggio 2008 pag. 3), ma resta il fatto che la sua capacità

di guadagno è “scemata” (perizia 14 marzo 2005 della dott. Miranda Zürcher,

pag. 2 in basso, nell'inc. DI.2003.976 richiamato). A un giudizio sommario come

quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari la valutazione

del primo giudice resiste pertanto alla critica.

Quanto al

reddito conseguibile dal convenuto con un'attività a tempo parziale, l'attrice

si duole che l'importo stimato dal primo giudice sia “molto esiguo”, ma non

indica concretamente quale altra attività il marito potrebbe esercitare in

Sicilia per finanziare autonomamente il proprio fabbisogno minimo, onde – una

volta ancora – l'irricevibilità dell'appello (art. 309

cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Che poi S__________ abbia trascurato di attivarsi per ottenere aiuti

sociali in ragione della sua malattia poco giova a un giudizio di

verosimiglianza, gli atti non consentendo di accertare un grado di invalidità

permanente, tanto meno alla luce del noto referto peritale, che riserva

un'eventuale terapia farmacologica (loc. cit., pag. 3). Tutto si ignora,

infine, sulla rendita di cui il convenuto potrebbe beneficiare in Italia. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello è destinato

all'insuccesso.

Oppone l'appellante che il convenuto è laureato e, seppure affetto

da patologia psichica, in Svizzera ha avuto molte possibilità di curarsi e di

inserirsi nel mondo del lavoro. Lamenta che costui non faccia nulla né per

migliorare il proprio stato di salute né per trovare lavoro, pretendendo solo

di farsi mantenere, ciò che trascende nell'abuso. A maggior ragione – essa

soggiunge – ove si pensi che lei ha sempre assunto l'intera responsabilità

della famiglia, lavorando a tempo pieno, crescendo un figlio da sé e mettendo a

disposizione la propria casa per l'esercizio del diritto di visita. Ora, simili

recriminazioni potranno anche apparire comprensibili. Non si deve dimenticare

tuttavia che l'attrice era consapevole della situazione fin dal momento del

matrimonio (interrogatorio formale, risposta n. 6, nel

verbale del 20 maggio 2008 pag. 3; si veda

anche il curriculum vitæ nel fascicolo richiamato dall'Ufficio regionale

di collocamento, inc. DI.2003.976). Ed essa non poteva disconoscere che

l'obbligo di mutua assistenza sancito dall'art. 163 CC

continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scio­glimento del

vincolo, nel senso che non cessa né durante una sospensione della comunione

domestica né durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).

Altra è la questione di sapere se si possa esigere già nell'ambito di misure

provvisionali in una causa di stato che un coniuge professionalmente inattivo –

in tutto o in parte – riprenda o estenda senza indugio un'attività rimunerata.

Sulla capacità lucrativa del convenuto, però, già si è detto (consid. 6) e non

è il caso di ripetersi.

7. L'appellante contesta infine il metodo di calcolo adottato dal Pretore

per definire il contributo di mantenimento in favore del marito. Ricorda che il

figlio vive con lei e che, il Pretore avendo suddiviso l'ammontare dell'ammanco

familiare tra il figlio stesso e il marito, essa si vede obbligata a intaccate

il proprio fabbisogno minimo per integrare quello parzialmente scoperto di P__________.

A suo parere, invece, il fabbisogno in denaro del minorenne dev'essere

garantito, l'ammanco dovendo

essere posto a carico del coniuge non affidatario.

L'opinione

non può essere condivisa. Per consolidata giurisprudenza,

nel caso in cui il reddito coniugale non sia sufficiente per coprire il

fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione

(RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale

5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n.

08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), fermo restando

che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66). Secondo l'attrice tale garanzia si

estende anche al fabbisogno in denaro di figli affidati al debitore del

contributo alimentare. Se non che, l'applicazione di un simile principio a casi

analoghi comporterebbe una flagrante disparità di trattamento tra figli

conviventi e non conviventi, ciò che

offenderebbe il diritto federale (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Per di più, i contributi destinati a un

coniuge e quelli destinati a figli minorenni vanno posti sullo stesso piano,

nel senso che gli uni non prevalgono sugli altri (DTF 128 III 415 in

alto con rimando). Anche a quest'ultimo proposito l'appello dell'attrice cade

dunque nel vuoto.

Considerandi

II. Sull'appello

del convenuto

8.

Il

convenuto fa valere che, secondo quanto risulta dalla petizione, la moglie guadagna

fr. 6319.– mensili, non solo fr. 6135.– come ha accertato il Pretore. In realtà

il primo giudice ha calcolato lo stipendio di AP 1 in base al certificato di salario 2006, senza l'assegno familiare (decreto impugnato, pag. 3 in basso). Se allo stipendio si cumula l'assegno familiare, si ottiene – arrotondata (fr. 1.08) –

la cifra accertata dal Pretore (doc. E nell'inc. OA.2007.440). È vero che di

regola questa Camera calcola il reddito di un coniuge comprensivo dell'assegno

familiare, fissando contributi per i figli che già includono quei sussidi (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 6b con

rimandi). È altrettanto vero però che nella fattispecie il fabbisogno in denaro

di P__________ rimane parzialmente scoperto e non si vede perché il figlio

dovrebbe suddividere l'assegno familiare (di sua esclusiva pertinenza: art. 285

cpv. 2 CC) con il padre. Su tal punto l'appello del convenuto si rivela infondato.

9.

A

parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 4102.–

mensili, come figura nella petizione, non dovendosi tenere conto per le ragioni

da lui esposte nel memoriale conclusivo davanti al Pretore del nuovo complesso

di fatti addotto dall'attrice in pendenza di procedura (nuovo appartamento).

Come si è già spiegato all'attrice, tuttavia, un appello non può essere

motivato richiamando semplicemente il contenuto di allegati di prima sede

(consid. 4). In un appello l'interessato deve illustrare perché la sentenza

impugnata sarebbe erronea, non perché le sue rivendicazioni sarebbero

legittime. Né il convenuto descrive in concreto quali

altre poste del fabbisogno della moglie, calcolate dal primo giudice,

andrebbero ridotte, e perché. Tacciare di “generosità” la valutazione del

Pretore non basta. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello va

pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.

e CPC combinato con il cpv. 5).

10.

Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro di P__________, il convenuto chiede di

ridurlo da fr. 1715.– mensili (fino al sesto compleanno) a fr. 1287.50, deducendo

dal valore medio previsto dalla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo (direttive cui questa Camera fa riferimento per prassi costante) il

costo dell'alloggio, da inserire nel fabbisogno minimo dell'attrice, come pure la

metà della posta per cura e educazione, AP 1 potendosi occupare personalmente

del figlio durante le ferie scolastiche, e la tassa di refezione alla scuola

dell'infanzia (fr. 71.– mensili), secondo l'appellante già compresa nel

fabbisogno in denaro previsto dalle citate racco­mandazioni.

a) Il

Pretore ha già dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio il costo

dell'alloggio (fr. 365.– mensili), inserendolo nel fabbisogno minimo della

madre (decreto impugnato, pag. 5 verso il basso). Tale modo di procedere non è

corretto (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e

giurisprudenza; Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,

Zurigo 2000, pag. 13 in alto), ma l'appellante non se ne duole. Anzi, chiede

proprio di fare come il primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto

attardarsi.

b) La

tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo stima il costo per la cura

e l'educazione di un figlio unico fino al 6° compleanno in fr. 715.– mensili. Se

il coniuge affidatario non esercita un'attività lucrativa, la voce va tolta dal

fabbisogno, il coniuge affidatario potendo prestare cura e educazione in natura

(principio definito “corretto” dal Tribunale federale:

sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nella fattispecie AP 1

lavora a tempo pieno. L'appellante eccepisce che come insegnante della scuola

dell'infanzia essa può occuparsi del figlio durante le vacanze scolastiche

estive. La questione non è di rilievo, non potendosi pretendere che un coniuge

già attivo professionalmente a tempo pieno presti lavoro supplementare per il

governo della casa o la cura e l'educazione dei figli (cui già accudisce fuori

degli orari di lavoro).

c) Quanto

alla tassa di refezione scolastica, è vero invece che il costo della

mensa si presume compensare – salvo ove sia reso verosimile il contrario, ciò

che non è il caso nella fattispecie – il risparmio sui pasti consumati dal

figlio a casa (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2009.65 del 3 mar­zo 2010, consid. 9e). In concreto

esso non va quindi aggiunto al fabbisogno in denaro

di P__________, che risulta dunque di fr. 1645.– mensili

(fr. 2010.– mensili, meno fr. 365.– per l'alloggio).

11.

Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante

sostiene che il contributo alimentare da lui richiesto (fr. 1000.–

mensili) è già di per sé insufficiente e ricorda che nel quadro delle pubbliche

discussioni in Italia circa l'entità del “reddito minimo garantito” si prospettano cifre attorno ai € 1000/1100 mensili. L'argomentazione

poco sussidia. Intanto perché – come detto (consid. 4) – ove si diano

contestazioni pecuniarie un appellante deve cifrare l'importo controverso,

mentre tutto si ignora su quello che sarebbe il fabbisogno minimo del convenuto.

Il quale non pretende nemmeno che, per avventura, la cifra corrisponda a quella

del “reddito minimo garantito” da lui accennato, ciò che del resto

equivarrebbe a confondere le entrate con le uscite. Affermare pertanto che con

il contributo alimentare fissato dal Pretore “nessuno campa, nemmeno in

Sicilia” non è di alcun aiuto. In casi del genere l'appello è e rimane

irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato

con il cpv. 5).

12.

L'appellante

contesta anche il reddito ipotetico computatogli dal Pretore, ricordando che in

passato egli, “persona coscienziosa e corretta”, ha compiuto numerosi tentativi

infruttuosi di trovare lavoro, tentativi rivelatisi senza esito. Sostiene di

avere poche prospettive di guarigione, rese ancor più labili dallo stress

dovuto alla causa di divorzio e alle scarse relazioni personali con il figlio.

Adduce che le esortazioni del primo giudice ad “affrontare a viso aperto la

situazione” sono belle parole e non possono illudere sulla realtà dei fatti,

ossia che egli non è in grado di mantenersi da sé. A mente sua, “se il giudice

avalla l'impietosa desolidarizzazione della moglie”, egli si ritroverà a vivere

a carico della madre e, dopo la morte di lei e dopo avere consumato il modesto

patrimonio immobiliare, non tarderà a finire in miseria.

a) Biologo

sin dal 1995 (interrogatorio formale, risposta n. 3,

nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 2), l'appellante non è mai stato in grado di trovare un'attività regolare. Quando abitava in

Svizzera egli compiva dalle due alle dieci ricerche d'assunzione mensili. Il

responsabile dell'Ufficio regionale di collocamento gli aveva prospettato alcune

possibilità (carteggio nell'inc. DI.2003.976), ma l'inserimento professionale

non è riuscito o perché il convenuto appariva troppo

qualificato o perché il profilo non rispondeva a quello chiesto dal datore di

lavoro. Il collocatore ha dichiarato altresì che il convenuto era poco disposto

a svolgere attività generiche, onde il suo suggerimento di interpellare agenzie

di collocamento private (deposizione di __________, verbale del

18.

febbraio 2004, pag. 2, nell'inc. DI.2003.976), suggerimento che non

risulta essere stato seguito. Sta di fatto che, tornato in Sicilia, l'appellante

ha continuato a compiere più o meno quattro ricerche di lavoro ogni mese in

Provincia, ma da tempo ormai non mira più ad alcuna attività fuori della sua

formazione specifica (interrogatorio formale, risposta

n. 4, nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 2).

b) Ciò

posto, che come biologo il convenuto non sia collocabile nel mercato dell'impiego

è verosimile. Non è verosimile invece che la sua capacità lucrativa sia

totalmente nulla. Certo, il mercato del lavoro è difficile in Sicilia, ma non

risulta proibitivo per diplomati che dimostrino flessibilità (cfr. ad esempio

le offerte di B@checa Lavoro in: ‹www.regionesicilia.it/lavoro›; ‹www.jobrapido.it›;

‹www.infojobs.it›). Quanto allo stato di salute del convenuto, già si è detto che

nemmeno dalla perizia esperita nella precedente causa di divorzio l'interessato

risulta totalmente inabile al lavoro (sopra, consid. 6). Il solo fatto ch'egli

rifiuti di curarsi, ammettendo di avere interrotto ogni terapia farmacologica

nel dicembre del 2005 d'intesa con il suo medico, specialista in psichiatria (interrogatorio

formale, risposta n. 6 nel verbale del 20 maggio 2008, pag. 3), o che sia sotto

stress per il divorzio e per le limitate relazioni personali con il figlio

ancora non basta per desumere – tanto meno a un sommario esame come quello che

presiede all'emanazione di misure provvisionali – una totale incapacità di guadagno.

Relativamente all'entrata di fr. 500.– mensili che il convenuto potrebbe procurarsi

con lavori non qualificati o impartendo lezioni private, la cifra in definitiva

non è contestata nemmeno dall'appellante. Sul reddito potenziale del marito, in

ultima analisi, la valutazione del Pretore resiste alla critica.

13.

Da tutto

quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:

reddito del marito fr.

500.

reddito

della moglie fr. 6135.–

fr.

6635.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 1000.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 4330.–

fabbisogno

in denaro di P__________ fr. 1645.–

fr.

6975.

– mensili.

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno

familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (sopra,

consid. 7 in fine). Con il risultato in appresso:

disponibilità della moglie:

fr.

6135.

–./. fr. 4330.– = fr. 1805.– mensili

somma

dovuta al marito e al figlio:

fr. 500.– + fr. 1645.– = fr.

2145.

– mensili

contributo

per il marito:

fr.

500.

– x (1805.– : 2145.–) = fr. 420.– mensili

(arrotondati)

somma

destinata al mantenimento di P__________:

fr.

1645.

– x (1805.– : 2145.–) = fr. 1385.– mensili

(arrotondati),

più

agli assegni familiari.

Dal profilo meramente aritmetico l'appellante avrebbe diritto pertanto

a fr. 10.– mensili in più di quanto ha stabilito il Pretore. Ove si

consideri tuttavia che egli

beneficia di vitto e alloggio a carico dell'attrice quando esercita il diritto

di visita al figlio, non è il caso di intervenire sulla cifra fissata dal primo

giudice, il quale fruisce pur sempre in tale ambito di una sua latitudine di

apprezzamento.

14.

AO 1 critica altresì il diniego della provvigione ad litem, dalla

quale secondo il Pretore ha desistito. Egli contesta ogni rinuncia, facendo

valere che ancora nel memoriale conclusivo

chiedeva

la condanna della moglie a versargli fr. 4000.– per spe­se legali, quantunque

sotto forma di ripetibili “conformemente alla giurisprudenza vigente nelle procedure

di protezione dell'unione coniugale”. La doglianza è confusa. Nel memoriale

conclusivo l'interessato scriveva in effetti: “Visto che la procedura provvisionale

è ormai terminata, il problema [della provvigione ad litem] va risolto

condannando la moglie a versare al marito adeguate ripetibili”. E nelle

richieste di giudizio egli rivendicava, appunto, la corresponsione di fr. 4000.– “a titolo di

ripetibili” (pag. 4, n. 23 e n. 5). Dando egli

medesimo la richiesta di provvigione per superata, il Pretore ha statuito solo

sulle ripetibili, come lo stesso convenuto chiedeva. Muovere critiche al primo

giudice in simili condizioni non è serio.

Si

aggiunga, per abbondanza, che una richiesta di provvigione ad litem ha

senso soltanto ove il coniuge chiamato a stanziarla abbia mezzi sufficienti.

L'appellante fa notare che la moglie percepisce uno stipendio di fr. 6319.–

mensili, è usufruttuaria di un appartamento in proprietà per piani (quattro

locali e mezzo) appartenente ai genitori e paga in luogo di questi ultimi gli

ammortamenti sul mutuo ipotecario, oltre a investire nell'appartamento. In

realtà, come si è appena visto (consid. 13), una volta sopperito al proprio

fabbisogno minimo ed erogato il contributo di mantenimento al marito, AP 1 non

riesce nemmeno a finanziare l'intero fabbisogno in denaro del figlio. Né si può

esigere che essa appigioni un locale dell'abitazione, già per il fatto che il convenuto

necessita di un alloggio quando esercita il diritto di visita. Non si disconosce che in pendenza di causa l'attrice ha speso fr. 12 000.– per sistemare l'appartamento (doc. V

nell'inc. OA.2007.440), ma l'impiego di denaro non può dirsi ese­guito per

privarsi deliberatamente di sostanza. Quanto all'ammortamento del mutuo che

sarà dovuto la prima volta alla fine del 2012 (deposizione di __________,

verbale del 5 febbraio

2008, pag. 2 in fondo; doc. U nell'inc. OA,2007.440),

non si vede come essa potrà onorarlo, non risultando disporre di averi

rilevanti (doc. Z nell'inc. OA,2007.440). Insistere per ottenere da lei una

provvigione ad litem, in simili condizioni, sarebbe dunque impresa vana.

III. Sul

ricorso del convenuto contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria

15.

Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di

seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

16.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno

sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria

oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.

Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere

una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD

I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino

almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la

revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1

Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di

concessione” tassa la nota

professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c

con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene,

dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

17.

Il

Pretore ha rifiutato al convenuto l'assistenza giudiziaria perché quest'ultimo

risulta proprietario, insieme con i fratelli, di uno stabile del valore di €

100.

000

conservato per ragioni affettive, mentre incombeva al richiedente dimostrare

l'impossibilità di attingere alla sostanza. Il ricorrente eccepisce che il

fondo è difficile da realizzare, essendo gravato di usufrutto in favore della

madre. Inoltre non è scontato che i fratelli consentano alla vendita. Quanto al

valore, egli lo ha stimato in modo estemporaneo durante l'interrogatorio

formale. Per di più, non avendo egli reddito né previdenza, sarebbe iniquo

imporgli di consumare anche tale modesta “riserva di soccorso” per una causa da

lui non voluta e che, in ogni modo, non permetterebbe di ricavare liquidità a

breve scadenza. Infine il ricorrente lamenta che il Pretore abbia statuito sulla

sua richiesta solo alla fine del procedimento cautelare.

18.

Il

rimprovero al Pretore di non avere deciso la richiesta di assistenza

giudiziaria “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag) è inconcludente. A

prescindere dal fatto che nulla impediva al richiedente di sollecitare

l'emanazione del giudizio, il richiedente non ha subìto alcun danno. I

presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano infatti sulla base della

situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito

favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa

decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo

solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269

consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza

del richiedente sia venuta meno nel frattempo (DTF 122 I 5). Tale non è il caso

del ricorrente, le cui condizioni economiche non risultano essere mutate in pendenza

di causa.

Ciò

premesso, controversa è nel caso specifico l'indigenza

del ricorrente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza

giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). L'indigenza è data allorché

il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e

sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I

232.

consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza

solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo

conto anche di tutte le circostanze

concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui è

chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal

tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124

I 1; Rep. 1997 pag. 215).

a) In

concreto il ricorrente non ha redditi né liquidità apprezzabili (verbale del 20

maggio 2008, pag. 1; interrogatorio formale, risposta n. 1). È comproprietario

invece, con i tre fratelli, di due appartamenti ad Avola, entrambi gravati di

usufrutto in favore della madre (verbale citato, interrogatorio formale, risposta

n. 2; doc. 3 e 5). L'uno è occupato dalla madre stessa, che vi abita con lui e

un fratello; l'altro è sfitto da anni ed è conservato per ragioni affettive (verbale

citato, pag. 2 in alto). Che il richiedente non possa pretendere di conservare

sostanza immobiliare solo per ragioni affettive è evidente (RDAT II-1998 pag. 19

consid. 6; v. anche DTF 124 I 1 consid. 2a). Non si deve trascurare tuttavia

che la vendita di beni gravati di usufrutto può risultare difficile e poco

fruttuosa, per tacere del fatto che nel caso in esame essa presupporrebbe il

consenso dei fratelli, in mancanza di che il ricorrente dovrebbe verosimilmente

rivolgersi al giudice. A prescindere da ciò, non appare verosimile che la

realizzazione della sostanza possa intervenire prima della fine della causa. E sostanza realizzata dopo il termine del processo non entra in

linea di conto per valutare la disponibilità economica del richiedente (DTF 118 Ia 371 consid. 4b). Quanto all'eventuale accensione di un mutuo ipotecario, essa appare del tutto

aleatoria, l'interessato non potendo pagare interessi ipotecari né l'ammortamenti.

Ne segue che, così come stanno oggi le cose, l'indigenza del richiedente non

può essere negata. Verificandosi miglioramenti della sua situazione economica,

egli dovrà avvisare l'autorità (art. 8 Lag) e potrà essere tenuto a restituire

quanto anticipato dallo Stato (art. 9 cpv. 1 Lag).

b) Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato invero alla sola indigenza

del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), ma anche all'incapacità di procedere in

lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), alla condizione che l'appel­lo abbia

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona

agiata, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente ad

agire solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione:

Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Nella

fattispecie ad ogni modo la resistenza del convenuto davanti al Pretore

appariva – almeno in parte – provvista di buon diritto. Non fa dubbio inoltre che per tutelare adeguatamente i

suoi interessi egli dovesse far capo a un legale. Né una persona senza

necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, avrebbe

rinunciato ragionevolmente a difendersi solo per i costi di procedura. Se ne

conclude che la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata al Pretore

meritava accoglimento e che, al proposito, la decisione impugnata va riformata

di conseguenza.

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e le richieste di assistenza giudiziaria

presentate dal convenuto in appello

19.

Gli oneri di ambedue gli appelli seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati notificati

e non avendo causato costi presumibili. Quanto alla procedura per il

conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di

temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non

v'è ragione di derogare a tale precetto. Per quel che è delle ripetibili

correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in

causa (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di

assistenza giudiziaria, però, la contesa oppone proprio il ricorrente allo

Stato (sopra, consid. 16). Mal si comprenderebbe dunque perché AO 1,

vittorioso, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili.

20.

Relativamente

alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 per la procedura di

appello contro il decreto cautelare, essa non può essere accolta, poiché

all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag). Il conferimento di adeguate ripetibili per il procedimento di

ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per opera del Pretore,

invece, rende la analoga richiesta contenuta nel ricorso priva d'interesse.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

21.

Circa i rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile non è raggiunto né

dall'appello dell'attrice, che verteva sul contributo provvisionale di fr.

410.

– mensili per poco più di 16 mesi (dal 1° luglio 2007 al 14 novembre 2008,

quando l'attrice ha ritirato la causa di merito), né dall'appello del convenuto,

che verteva sull'aumento del contributo provvisionale da fr. 410.– a fr.

1000.

– mensili (fr. 590.–) per lo stesso periodo e sull'ammontare della

provvigione ad litem (fr. 4000.–). Quanto all'impugnabilità

della decisione in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di

appello, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via

giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

22.

Per

quanto si riferisce alla decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria

davanti al Pretore, solo il Cantone potrebbe avere interesse a ricorrere. Il

diritto ticinese tuttavia preclude allo Stato ogni mezzo d'impugnazione in

materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 16). AP 1 non è parte in

causa e non è toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti, di modo che

non è legittimata neanch'essa a ricorrere (sopra, consid. 16). Ne segue che il

giudizio sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore non

può essere impugnato davanti al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e il decreto impugnato

è confermato.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto impugnato

è confermato.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 per la procedura di

appello è respinta.

6. Il ricorso

del 4 novembre 2011 di AO 1 in materia di assistenza giudiziaria è accolto e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

AO

1 è ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

7. Non si

riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

ad AO 1 fr. 800.– per ripetibili.

8. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 contenuta nel ricorso è

dichiarata priva d'interesse.

9. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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