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Decisione

11.2008.152

Domanda di revisione per "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"

14 novembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.78.2008

(misure di protezione) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

CO 1 ,

giudicando ora

sulla domanda di revisione presentata da AP 1 il 5 novembre 2008;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione

presentata da AP 1 il 5 novembre 2008 contro

il decreto di stralcio emesso da questa Camera il 13 ottobre 2008;

2. Se

dev'essere accolto in tal caso l'appello del 26 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 27 giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 29 maggio 2008 la Commissione tutoria regionale

11 ha affidato al Servizio psico-sociale di Locarno l'incarico di verificare se

fosse il caso di adottare misure di protezione nei confronti di AP 1 (1962).

Questi ha ricorso il 16 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

sostenendo che nei suoi riguardi non si imponevano provvedimenti di sorta.

Statuendo il 27 giugno 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso

irricevibile perché diretto contro una decisione incidentale non suscettiva di

arrecare un danno irreparabile. In esito al giudizio essa non ha prelevato tasse

né spese.

B. AP 1

è insorto il 26 luglio 2008 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di

vigilanza con un appello in cui chiedeva, “per quanto possibile”, il ripristino del suo onore e della sua dignità, “proprietà degradate da prese di posizione

fatte durante lo svolgimento di questa pratica a nome del sottoscritto”. Egli ha proposto inoltre che a suo fratello __________ fosse

riservato “negli uffici del Servizio psico-sociale trattamento e approfondimento

di inchiesta in merito al suo comportamento, comportamento protrattosi negli

anni e avverso alla mia persona”. Infine egli ha concluso perché alla moglie di

__________ fosse riservato identico trattamento “in merito al suo comportamento

manifestante insinuazioni e accuse nei confronti del sottoscritto”.

C. AP 1 è stato invitato il 14 agosto 2008 dal presidente di questa Camera

a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di

fr. 300.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Preso atto che

nessun versamento era intervenuto, con decreto del 13 ottobre 2008 la Camera ha

stralciato l'appello dai ruoli, ponendo la tassa

di giustizia (fr. 50.–) e le spese (fr. 50.–) a carico

dell'appellante, senza assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale,

cui l'appello non era stato intimato (inc. 11.2008.96).

D. Il

5 novembre 2008 AP 1 ha introdotto a questa Camera una domanda di

revisione, facendo valere di avere ritirato la richiesta di anticipo il

26 agosto 2008 e di avere provveduto al deposito della somma il 9 settembre

2008, sicché lo stralcio dell'appello dai ruoli si deve a un disguido evidente.

La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora

il giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o

documenti della causa” (art. 340 lett. d CPC). Il rimedio permette in tali casi

di riparare a palesi inavvertenze, a documenti del processo che per svista

manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice, sono essi stati letti

male, trascritti in modo

inesatto oppure incompleto (cfr. Anastasi, Il sistema

dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di

appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC) nel

termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). Tempestiva, l'istanza in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Una

domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali potrebbero

formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). In concreto

l'intimazione della domanda alla Commissione tutoria regionale si risolverebbe

nondimeno – come si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di

forma, data la palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere

senza indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.

3.

Dagli atti risultava, nella fattispecie, che il 14 agosto 2008 l'appellante

era stato invitato dal presidente della Camera a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di fr. 300.–

in garanzia delle spese

giudiziarie presunte (art. 312

cpv. 1 CPC).

Risultava altresì che il plico contenente la richiesta di anticipo era stato

ritirato dal destinatario il 26 agosto 2008 (ricevuta postale di ritor­no, n. 98.00.690001.01949336). Quanto alla

circostanza che AP 1 avesse versato l'importo il 9

settembre 2008, essa figurava in una nota manoscritta sulla copertina del fascicolo

processuale. Tale nota è passata manifestamente inosservata. Soccorrono dunque,

con ogni evidenza, le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la

domanda di revisione. Nelle circostanze descritte occorre annullare il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre 2008 da questa Camera e statuire

sull'appello presentato da AP 1 il 26 luglio 2008 (art. 344 CPC).

4.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele aveva motivato l'irricevibilità del ricorso, nella

decisione appellata, rilevando che l'incarico affidato il 29 maggio 2008 dalla

Commissione tutoria regionale al Servizio psico-sociale era una semplice decisione

“incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla

legge di procedura per le cause amministrative). Tale

decisione poteva quindi essere impugnata solo qualora arrecasse all'interessato

un danno “non altrimenti riparabile” nel

senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si sarebbe più

verosimilmente potuto rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole

(RtiD II-2006 pag. 659 n. 31c consid. 2 con richiami).

Nel caso

specifico – ha proseguito l'Autorità di vigilanza – l'incarico conferito al Servizio

psico-sociale non cagionava alcun danno difficilmente riparabile, poiché l'esecuzione

di un esame psichiatrico non comporta

una grave restrizione della libertà personale, nemmeno qualora l'esecuzione del

referto richieda qualche giorno di degenza in un istituto o renda

necessario un accompagnamento coatto (RtiD

II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii). Diversa sarebbe stata la

situazione ove l'ordine di accompagnamento forzato avesse riguardato una persona particolarmente fragile o

cagionevole, oppure ove l'ordine dell'autorità fosse stato munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292

CP (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con riferimenti). Nessuna ipotesi del

genere si verificava in concreto. La decisione della Commissione tutoria

regionale non poteva pertanto essere impugnata.

L'Autorità di vigilanza ha

soggiunto, ad ogni buon conto, che la richiesta di inquisire sul comportamento

del fratello __________ era senza oggetto, la Commissione tutoria regionale avendo

già affidato al Servizio psico-sociale un mandato in tal senso, mentre la

richiesta di inquisire sul comportamento di __________ andava sottoposta

anzitutto alla Commissione tutoria medesima.

5.

Nell'appello di AP 1

si cercherebbe invano una qualsiasi contestazione che riguardi quanto ha spiegato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nel

suo memoriale l'appellante continua a ripetere – in estre­ma sintesi –

che non v'è alcuna ragione di procedere ad accertamenti sul suo conto e che un'adeguata

inchiesta va promossa invece sul comportamento del fratello __________, come

pure sul comportamento della di lui moglie. Egli non spende una parola tuttavia

per revocare in dubbio la natura incidentale della decisione impugnata, né tenta

anche solo di discutere la circostanza che tale decisione sia inidonea a

causargli un danno “non altrimenti riparabile”. Nulla

l'appellante fa valere, in altri termini, per quanto attiene al fatto che la

decisione della Commissione tutoria regionale non possa formare oggetto di

ricorso. Ne segue che già di primo acchito l'appello va dichiarato irricevibile

per difetto di motivi (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Onde l'inutilità di notificarlo per osservazioni alla Commissione tutoria

regionale.

Il

giudizio odierno non deve destare la fallace impressione che l'operato della Commissione

tutoria regionale sia definitivamente insidacabile. Al contrario: AP 1 potrà

senz'altro ricorrere all'Autorità di vigilanza nel caso in cui la Commissione

tutoria regionale decidesse di adottare misure di protezione nei suoi confronti,

giacché a quel momento egli sarà destinatario di una decisione finale. Allo

stadio attuale della procedura, per con­verso, egli non risulta subire alcun

pregiudizio “non altrimenti riparabile”, il solo fatto di doversi sottoporre a

una valutazione specialistica non potendo considerarsi tale.

Si

aggiunga che nell'appello l'interessato non muove obiezioni nemmeno agli argomenti

abbondanziali enunciati dall'Autorità di vigilanza. Niente egli eccepisce al

fatto che il fratello __________ debba affrontare a sua volta una valutazione da

parte del Servizio psico-sociale e niente al fatto che la richiesta di

sottoporre __________ a identica valutazione debba essere presentata

anzitutto alla Commissione tutoria regionale. Se ne conclude che, totalmente

sprovvisto di motivazione, il memoriale dell'appellante va dichiarato

inammissibile nel suo intero.

6.

Quanto gli oneri della

presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio

rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si

riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una

semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili.

Per quel che è dell'appello, invece, la tassa di giustizia e le spese seguono il

principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di

attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è

stato intimato per osservazioni.

7.

Circa i rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto

– di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può

formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett.

b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La

domanda di revisione è accolta e il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre

2008 da questa Camera nella causa inc. 11.2008.96 è annullato.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.

3. L'appello del 26 luglio 2008 è irricevibile.

4. Gli

oneri dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si

assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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