11.2008.152
Domanda di revisione per "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
14 novembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.152
Data decisione, Autorità:
14.11.2008, ICCA
Titolo:
Domanda di revisione per "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
REVISIONE
art. 340 let. d CPC-TI
Incarto n.
11.2008.152
Lugano,
14 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.78.2008
(misure di protezione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1 ,
giudicando ora
sulla domanda di revisione presentata da AP 1 il 5 novembre 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione
presentata da AP 1 il 5 novembre 2008 contro
il decreto di stralcio emesso da questa Camera il 13 ottobre 2008;
2. Se
dev'essere accolto in tal caso l'appello del 26 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 27 giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 29 maggio 2008 la Commissione tutoria regionale
11 ha affidato al Servizio psico-sociale di Locarno l'incarico di verificare se
fosse il caso di adottare misure di protezione nei confronti di AP 1 (1962).
Questi ha ricorso il 16 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
sostenendo che nei suoi riguardi non si imponevano provvedimenti di sorta.
Statuendo il 27 giugno 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso
irricevibile perché diretto contro una decisione incidentale non suscettiva di
arrecare un danno irreparabile. In esito al giudizio essa non ha prelevato tasse
né spese.
B. AP 1
è insorto il 26 luglio 2008 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di
vigilanza con un appello in cui chiedeva, “per quanto possibile”, il ripristino del suo onore e della sua dignità, “proprietà degradate da prese di posizione
fatte durante lo svolgimento di questa pratica a nome del sottoscritto”. Egli ha proposto inoltre che a suo fratello __________ fosse
riservato “negli uffici del Servizio psico-sociale trattamento e approfondimento
di inchiesta in merito al suo comportamento, comportamento protrattosi negli
anni e avverso alla mia persona”. Infine egli ha concluso perché alla moglie di
__________ fosse riservato identico trattamento “in merito al suo comportamento
manifestante insinuazioni e accuse nei confronti del sottoscritto”.
C. AP 1 è stato invitato il 14 agosto 2008 dal presidente di questa Camera
a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di
fr. 300.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Preso atto che
nessun versamento era intervenuto, con decreto del 13 ottobre 2008 la Camera ha
stralciato l'appello dai ruoli, ponendo la tassa
di giustizia (fr. 50.–) e le spese (fr. 50.–) a carico
dell'appellante, senza assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale,
cui l'appello non era stato intimato (inc. 11.2008.96).
D. Il
5 novembre 2008 AP 1 ha introdotto a questa Camera una domanda di
revisione, facendo valere di avere ritirato la richiesta di anticipo il
26 agosto 2008 e di avere provveduto al deposito della somma il 9 settembre
2008, sicché lo stralcio dell'appello dai ruoli si deve a un disguido evidente.
La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora
il giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa” (art. 340 lett. d CPC). Il rimedio permette in tali casi
di riparare a palesi inavvertenze, a documenti del processo che per svista
manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice, sono essi stati letti
male, trascritti in modo
inesatto oppure incompleto (cfr. Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di
appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC) nel
termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). Tempestiva, l'istanza in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Una
domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali potrebbero
formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). In concreto
l'intimazione della domanda alla Commissione tutoria regionale si risolverebbe
nondimeno – come si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di
forma, data la palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere
senza indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.
3.
Dagli atti risultava, nella fattispecie, che il 14 agosto 2008 l'appellante
era stato invitato dal presidente della Camera a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di fr. 300.–
in garanzia delle spese
giudiziarie presunte (art. 312
cpv. 1 CPC).
Risultava altresì che il plico contenente la richiesta di anticipo era stato
ritirato dal destinatario il 26 agosto 2008 (ricevuta postale di ritorno, n. 98.00.690001.01949336). Quanto alla
circostanza che AP 1 avesse versato l'importo il 9
settembre 2008, essa figurava in una nota manoscritta sulla copertina del fascicolo
processuale. Tale nota è passata manifestamente inosservata. Soccorrono dunque,
con ogni evidenza, le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la
domanda di revisione. Nelle circostanze descritte occorre annullare il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre 2008 da questa Camera e statuire
sull'appello presentato da AP 1 il 26 luglio 2008 (art. 344 CPC).
4.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele aveva motivato l'irricevibilità del ricorso, nella
decisione appellata, rilevando che l'incarico affidato il 29 maggio 2008 dalla
Commissione tutoria regionale al Servizio psico-sociale era una semplice decisione
“incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla
legge di procedura per le cause amministrative). Tale
decisione poteva quindi essere impugnata solo qualora arrecasse all'interessato
un danno “non altrimenti riparabile” nel
senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si sarebbe più
verosimilmente potuto rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole
(RtiD II-2006 pag. 659 n. 31c consid. 2 con richiami).
Nel caso
specifico – ha proseguito l'Autorità di vigilanza – l'incarico conferito al Servizio
psico-sociale non cagionava alcun danno difficilmente riparabile, poiché l'esecuzione
di un esame psichiatrico non comporta
una grave restrizione della libertà personale, nemmeno qualora l'esecuzione del
referto richieda qualche giorno di degenza in un istituto o renda
necessario un accompagnamento coatto (RtiD
II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii). Diversa sarebbe stata la
situazione ove l'ordine di accompagnamento forzato avesse riguardato una persona particolarmente fragile o
cagionevole, oppure ove l'ordine dell'autorità fosse stato munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292
CP (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con riferimenti). Nessuna ipotesi del
genere si verificava in concreto. La decisione della Commissione tutoria
regionale non poteva pertanto essere impugnata.
L'Autorità di vigilanza ha
soggiunto, ad ogni buon conto, che la richiesta di inquisire sul comportamento
del fratello __________ era senza oggetto, la Commissione tutoria regionale avendo
già affidato al Servizio psico-sociale un mandato in tal senso, mentre la
richiesta di inquisire sul comportamento di __________ andava sottoposta
anzitutto alla Commissione tutoria medesima.
5.
Nell'appello di AP 1
si cercherebbe invano una qualsiasi contestazione che riguardi quanto ha spiegato
l'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nel
suo memoriale l'appellante continua a ripetere – in estrema sintesi –
che non v'è alcuna ragione di procedere ad accertamenti sul suo conto e che un'adeguata
inchiesta va promossa invece sul comportamento del fratello __________, come
pure sul comportamento della di lui moglie. Egli non spende una parola tuttavia
per revocare in dubbio la natura incidentale della decisione impugnata, né tenta
anche solo di discutere la circostanza che tale decisione sia inidonea a
causargli un danno “non altrimenti riparabile”. Nulla
l'appellante fa valere, in altri termini, per quanto attiene al fatto che la
decisione della Commissione tutoria regionale non possa formare oggetto di
ricorso. Ne segue che già di primo acchito l'appello va dichiarato irricevibile
per difetto di motivi (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Onde l'inutilità di notificarlo per osservazioni alla Commissione tutoria
regionale.
Il
giudizio odierno non deve destare la fallace impressione che l'operato della Commissione
tutoria regionale sia definitivamente insidacabile. Al contrario: AP 1 potrà
senz'altro ricorrere all'Autorità di vigilanza nel caso in cui la Commissione
tutoria regionale decidesse di adottare misure di protezione nei suoi confronti,
giacché a quel momento egli sarà destinatario di una decisione finale. Allo
stadio attuale della procedura, per converso, egli non risulta subire alcun
pregiudizio “non altrimenti riparabile”, il solo fatto di doversi sottoporre a
una valutazione specialistica non potendo considerarsi tale.
Si
aggiunga che nell'appello l'interessato non muove obiezioni nemmeno agli argomenti
abbondanziali enunciati dall'Autorità di vigilanza. Niente egli eccepisce al
fatto che il fratello __________ debba affrontare a sua volta una valutazione da
parte del Servizio psico-sociale e niente al fatto che la richiesta di
sottoporre __________ a identica valutazione debba essere presentata
anzitutto alla Commissione tutoria regionale. Se ne conclude che, totalmente
sprovvisto di motivazione, il memoriale dell'appellante va dichiarato
inammissibile nel suo intero.
6.
Quanto gli oneri della
presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio
rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si
riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una
semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili.
Per quel che è dell'appello, invece, la tassa di giustizia e le spese seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di
attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è
stato intimato per osservazioni.
7.
Circa i rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto
– di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può
formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett.
b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
domanda di revisione è accolta e il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre
2008 da questa Camera nella causa inc. 11.2008.96 è annullato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.
3. L'appello del 26 luglio 2008 è irricevibile.
4. Gli
oneri dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si
assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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