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Decisione

11.2008.153

Protezione del figlio: spese peritali

20 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi che ostacolano un corretto e regolare esercizio del diritto di visita,

proponendo eventuali misure. Esaminato il rapporto, con decisione dell'8 aprile

2008 essa ha poi ordinato ad CO 2 e AP 1, nel frattempo risposatasi l’8.9.2006

con __________, del quale ha assunto il cognome, di seguire una mediazione

familiare. La tassa di giustizia (fr. 50.–) e le spese peritali (fr. 3240.–) sono

state poste a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.

B. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta il 14 aprile 2008 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele, contestando di dovere pagare la metà delle spese processuali,

poiché mai le sarebbe stato prospettato di dovere onorare costi peritali per

una misura da lei sempre approvata. Aggiunge poi di non avere alcuna fonte di

reddito con cui fare fronte alle spese addebitatele. Statuendo l'11 settembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, con l'argomento che “essendo il conflitto e di

transenna anche la presente procedura causati da entrambi i genitori, che, come

è emerso insindacabilmente dalla perizia, partecipano in egual misura ad

esacerbarlo, non vi è motivo di scostarsi dal principio della soccombenza e

neppure da quanto stabilito nella decisione in disamina”.

C. Il

28 settembre 2008 AP 1 si è rivolta a questa Camera con un memoriale autografo

in cui censura la sentenza poc'anzi menzionata, sostentendo di non dovere

pagare alcunché, siccome mai le era stata adombrata l'eventualità di dovere fare

fronte a costi processuali. L'interessata chiede che, se del caso, i costi

vengano assunti dalla Commissione tutoria regionale. L'appellante pretende che

la Commissione stessa avrebbe dovuto informarla adeguatamente in merito, non

essendo persona cognita di diritto. Postula infine l'assistenza giudiziaria

retroattiva. Con osservazioni del 27 ottobre 2011 la Commissione tutoria regionale

propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla

notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

Direttamente toccata dalla decisione impugnata, AP 1 è legittimata a ricorrere

contro la decisione dell'Autorità

di vigilanza.

2.

Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che i costi di un

procedimento a protezione del figlio, inclusi gli onorari di un perito, sono spese

processuali che seguono la soccombenza. In concreto essa ha ricordato che sono

stati i genitori medesimi a volere un'audizione da parte di un esperto, sicché

dovevano sobbarcarsene gli oneri. Essa ha poi rilevato che, comunque sia, la

conflittualità dei genitori ha caratterizzato la procedura, ciò giustificava di

porre a carico loro le spese peritali.

3.

AP 1

si duole della scelta di porle a carico la metà dei costi peritali, rilevando

che mai le era stata ventilata l'eventualità di doverli pagare, né è stata

informata riguardo al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa chiede,

eventualmente, di ripartire le spese in base al reddito suo e del suo ex

marito, oppure di porre la sua metà a carico della Commissione tutoria “rea di

aver taciuto sull'entità dell'importo e sulla conseguente imputazione dei

costi”. Se ciò non dovesse essere possibile – soggiunge l'appellante – essa

chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, in

maniera retroattiva.

4.

In

concreto la procedura svolta dalla Commissione tutoria regionale si è conclusa

con una misura di protezione presa in favore del figlio: l'ordine impartito ai

genitori di seguire una mediazione familiare, per “garantire alla figlia una

relazione stabile e serena con entrambi i genitori”. È pacifico che detto

ordine rientri fra le misure a protezione del figlio (art. 307 cpv. 3 CC). E la

premessa di quella decisione è stata l'audizione di C__________ da parte del

dott. __________, ordinata dall'autorità tutoria il 13 agosto 2007. Certo, la

madre non ha contestato la scelta della Commissione tutoria regionale, ma l'ha

approvata esplicitamente (v. lettera all'autorità di vigilanza del 14 aprile

2008). Come la Commissione tutoria potesse inferire che da tale accettazione la

madre fosse disposta, per ciò solo, ad assumersi i costi della valutazione

peritale non è dato a comprendere. Essa infatti ha censurato, come detto, tale

convincimento.

5.

Riguardo

alle spese occasionate da una procedura a protezione del

figlio questa Camera ha già avuto modo di rammentare che tali costi non

rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1

CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio,

sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici.

In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei

loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di

assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Nondimeno,

ove non abbiano i mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono

instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria (RtiD I-2008 pag. 1010 n.

15c consid. 5).

6.

Nel

caso specifico i costi della procedura andavano addebitati al figlio, e non ai

genitori come ha deciso la Commissione tutoria regionale (confermata

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele). Poi, decisasi a fare sentire C__________

da uno specialista, la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto richiedere

al medico un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che

i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori

(obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 5) e che, non fossero

stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare

subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di

assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep.

1994.

pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

L'appellante

pretende di essere priva di mezzi, anche se nulla agli atti lo dimostra o lo

rende quantomeno verosimile. Sia come sia, che la madre non si sia opposta all'esecuzione

della misura ancora non significa ch'essa fosse disposta ad assumersene i

costi. Anzi, spettava alla CO 1 spiegare con chiarezza, per lo meno a persone

scevre di cognizioni giuridiche, chi si sarebbe visto addebitare le spese della

procedura. Ciò affinché i genitori potessero, senza indugio, postulare il

beneficio dell'assistenza giudiziaria che, come detto, non ha effetto

retroattivo (v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2007.119 del 7 settembre 2007,

consid. 7).

7.

La

richiesta principale formulata da AP 1, e meglio che i costi peritali non le

siano addebitati va, dato quanto precede, respinta. Infatti, come spiegato

(sopra, consid. 4), tali costi sono stati generati nell'interesse del figlio e andrebbero

addebitati a quest'ultimo, i genitori intervendo se del caso in virtù del loro obbligo

d'assistenza (sopra, consid. 5). Siccome è evidente che C__________ non possa

farsi carico dell'esborso, quest'ultimo sarebbe da saldare dai genitori in

virtù del citato obbligo d'assistenza.

8.

AP 1

chiede, eventualmente, di ripartire le spese in base al reddito suo e del suo

ex marito. Anche tale domanda va disattesa. Che l'appellante non abbia alcun

reddito può essere ammesso (appello, pag. 1 verso il basso: “attualmente sono

casalinga, e le uniche entrate da me percepite sono gli alimenti a favore di

mia figlia C__________ [fr. 1200.–/mese] e l'assegno familiare [fr.

200.

–/mese]), sicché la sua richiesta è volta, in buona sostanza, a caricare le

spese peritali all'ex marito e, di conseguenza, a vedersi esentare da ogni

costo. Tale domanda si confonde dunque con la richiesta principale, poc'anzi

respinta (v. qui sopra, consid. 7).

9.

L'appellante

chiede poi, se del caso, di porre la sua metà a carico della Commissione

tutoria “rea di aver taciuto sull'entità dell'importo e sulla conseguente imputazione

dei costi”. Ora, nel suo memoriale, AP 1 non rimprovera esplicitamente alla Commissione

tutoria di avere omesso di informarla sulla possibilità di chiedere ed

eventualmente ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Come già

spiegato (qui sopra, consid. 4), i costi di una misura in favore del figlio

vanno, di principio, addebitati a quest'ultimo. Genitori indigenti che,

dandosene gli estremi, dovessero sostenere quelle spese hanno la possibilità di

chiedere l'assistenza giudiziaria. Certo, ci si potrebbe invero chiedere se il

comportamento dell'autorità tutoria non sia suscettibile di creare un danno

all'interessata. Tale quesito può nondimeno restare indeciso, l'appello dovendo

nondimeno essere accolto, come si dirà in appresso (sotto, consid. 10).

10.

AP 1

propone infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria

gratuita, in maniera retroattiva. Come evidenziato, una richiesta di assistenza

giudiziaria non ha di per sé effetto retroattivo (sopra, consid. 6). Se non

che, la Commissione tutoria, sapendo che i costi peritali occasionati

dall'audizione di C__________, avrebbero potuto indirettamente ricadere anche

sui genitori, avrebbe dovuto interpellarli e renderli attenti dell'eventualità

di postulare l'assistenza giudiziaria. Ma ciò non è stato fatto. Al riguardo

non si può dunque tenere rigore all'appellante. Inoltre, nemmeno l'autorità di

vigilanza si è espressa sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata

dall'interessata. Certo, la stessa non era invero troppo esplicita, ma tale

domanda si evince nondimeno dal contenuto del ricorso. Questa Camera non può

decidere essa medesima in materia di assistenza giudiziaria, difettando una

pronuncia precedente della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza. Se

ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello va accolto e la decisione

impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione tutoria regionale

7.

perché si pronunci sulla richiesta di assistenza giudiziaria, procurandosi le

necessarie informazioni.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). La Commissione tutoria regionale che ha proposto di

respingere l'appello dovrebbe pertanto versare un'indennità d'incomodo ad AP 1

(I CCA, sentenza inc. 11.2006.144 del 13 aprile 2011, consid. 7; sul tema

v. anche, da ultimo: RtiD II-2011 n. 14c pag. 693, consid. 3a). In concreto,

tuttavia, l'interessata non formula alcuna cifra a tale riguardo, sicché nulla

le è dovuto (v. Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Né può dirsi che la stesura

dell'appello, di una pagina e mezzo, possa averle causato spese sensibili.

12.

Per

quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore

litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, di conseguenza la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati

alla Commissione tutoria regionale 7 perché si pronunci sulla richiesta di assistenza

giudiziaria di AP 1.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico della Commissione tutoria regionale 7. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione:

–;

–;

– Commissione tutoria regionale 7, Tesserete.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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