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Decisione

11.2008.154

Protezione del figlio: "ricovero conveniente" del minorenne tolto alla custodia dei genitori

26 novembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i figli da __________ all'Istituto __________ di __________. AP 1 vi si è

opposta sia per la distanza dell'istituto dal domicilio sia per la mancanza di

un chiaro progetto sugli obiettivi e la durata del collocamento, sollecitando

il ritorno dei ragazzi a casa. Statuendo quello stesso 19 giugno 2008, la

Commissione tutoria regionale ha ratificato

la decisione presidenziale del 28 maggio 2008 e con decisione del giorno

medesimo ha confermato nel merito il collocamento di A__________ e N__________

come interni per tempo indeterminato nell'Istituto __________, ha nominato __________

(dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________) “capo progetto per il collocamento” e ha addebitato i costi del collocamento ai genitori, senza prelevare

tasse né spese.

F. Con

sentenza del 24 giugno 2008, emanata su opposizione, il Consiglio dei minorenni

ha riconosciuto J__________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e

lo ha sottoposto alla misura del collocamento per tempo indeterminato nella “__________” di __________. Un ricorso per

cassazione introdotto da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato

inammissibile l'11 agosto 2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale

(inc. 17.2008.53). Nel frattempo, il 10 luglio 2008, la Commissione tutoria regionale ha sentito A__________ e N__________, i quali

hanno domandato – fra l'altro –

quando sarebbero potuti rientrare a casa, sentendosi rispondere di “discutere questa questione sia con gli

educatori di riferimento dell'Istituto sia con i loro genitori”. Il Servizio medico-psicologico di __________

ha poi fatto seguire il 28 luglio 2008 alla Commissione tutoria regionale il

suo rapporto, le cui conclusioni erano state anticipate il 18 giugno 2008.

G. Contro

la decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale AP 1 è

insorta il 30 giugno 2008 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando

– previa concessione del­l'assistenza

giudiziaria – l'annullamento

della decisione stessa e il rientro dei due figli a domicilio. Invitata a

esprimersi, la Commissione tutoria regionale si è limitata il 10 luglio 2008 a

confermare la propria decisione. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2008 AP 2

ha proposto di accogliere il ricorso della moglie, instando a sua volta per il

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione dell'11 settembre 2008

l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ha addebitato la tassa di

giustizia di fr. 150.– alla

ricorrente e ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria a entrambe

le parti. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

H. AP 1

e AP 2 hanno impugnato il 29 settembre 2008 dinanzi a questa Camera il diniego

dell'assistenza giudiziaria, chiedendo di conferire ai loro ricorsi effetto sospensivo

e di concedere loro il beneficio litigioso, tanto davanti all'Autorità di

vigilanza quanto – per la procedura di ricorso – davanti alla Camera. Il 2

ottobre 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza anche

nel merito per ottenere la riforma della decisione appellata e il rientro dei

due figli a casa. Preliminarmente essa ha postulato, nel memoriale, la restituzione dell'effetto sospensivo all'appello e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto dell'11

novembre 2008 il presidente di questa Camera ha accertato che i due ricorsi in

materia di assistenza giudiziaria hanno effetto sospensivo per legge. Con

decreto del giorno stesso egli ha respinto invece, nella misura in cui era

ricevibile, la divisata restituzione dell'effetto sospensivo all'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

di AP 1

1.

Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli

art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnato

alla posta il 2 ottobre 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

La

particolarità della fattispecie rende necessario enucleare preliminarmente l'oggetto

della contestazione. Come si è spiegato, sulla privazione della custodia parentale

la Commissione tutoria ha statuito in via prov­visionale il 14 febbraio 2008, quando

ha ratificato la decisione emessa senza contraddittorio dal presidente supplente

il 17 gennaio 2008. Non consta tuttavia – né l'Autorità di vigilanza pretende –

che la Commissione abbia mai statuito nel merito, tant'è che nella sua

decisione del 19 giugno 2008 essa menziona solo l'assetto cautelare. AP 1, in

altri termini, è tuttora priva della custodia parentale a titolo provvisionale,

quantunque sul collocamento dei figli la Commissione abbia statuito in via

definitiva. Tale situazione può spiegarsi con il fatto che sulla pri­vazione della custodia parentale la Commissione tutoria non era in grado di statuire in via

definitiva senza disporre del rapporto presentato dal Servizio medico-psico­logico di __________, giunto solo il 28 luglio

2008.

Comunque sia, dovesse AP 1 essere reintegrata nella custodia parentale, il

collocamento dei due figli decadrà – evidentemente – eo ipso.

Ciò

premesso, il ricorso introdotto il 30 giugno 2008 da AP 1 all'Autorità di

vigilanza, incentrato sulla privazione della custodia parentale, era fuori tema.

La decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale

verteva solo sul collocamento dei figli nell'Istituto __________. Né l'interessata

proponeva un collocamento migliore. Insisteva per il ritorno dei figli a casa, dimenticando

che la richiesta era improponibile perché lei è – seppure a titolo provvisorio

– senza custodia parentale (custodia tolta provvisionalmente con decisione che lei

aveva desistito dall'impugnare: sopra, lett. B). Certo, nemmeno la

decisione appellata è del tutto in argomento, giacché l'Autorità di vigilanza ha

motivato la reiezione del ricorso con la necessità di affidare i figli a

personale specializzato senza soluzione di continuità, quasi che altrimenti i

ragazzi potessero essere riconsegnati alla madre (mentre ciò presuppone la

revoca della decisione provvisionale con cui AP 1 è stata privata della

custodia). La questione non influisce tuttavia sull'esito dell'odierno

giudizio, determinante a tal fine essendo l'appello inoltrato a questa Camera. Il

quale va esaminato senza indugio.

3.

Nell'appello

l'interessata si duole anzitutto che A__________ e N__________ siano stati

sentiti dalla Commissione tutoria regionale solo il 10 luglio 2008, a decisione

emanata, e che non le sia stata inviata copia del rapporto o del verbale di

ascolto. A suo avviso ciò rende nulla la decisione della Commissione tutoria regionale

e, di riflesso, quella dell'Autorità di vigilanza. Simile affermazione non può

essere condivisa. La giurisprudenza ha già ricordato a più riprese che una

disattenzione del diritto d'essere sentito può ritenersi sanata qualora

l'interessato possa poi far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità

di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid.

2.2

, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132

consid. 2). L'appellante ha saputo dell'audizione dei figli, al più tardi,

dalla decisione dell'Autorità di vigilanza (consid. 2). Consultando il

fascicolo processuale (facoltà che le era data in ogni momento durante il

termine d'impugnazione), essa avrebbe potuto leggere il rapporto d'ascolto e

far valere in appello tutte le sue osservazioni. In materia di filiazione vige difatti

il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231

consid. 1c con rinvio), di modo che questa Camera non solo è provvista di pieno

potere cognitivo, ma esamina anche fatti, prove e conclusioni nuove. Avendo

omesso di vagliare il rapporto, l'interessata non può lamentare adesso una violazione

del suo diritto d'essere sentita.

4.

Nel merito

l'appellante non fa che riprendere le allegazioni contenute nel suo ricorso

all'Autorità di vigilanza, rinviando addirittura su tre punti –

inammissibilmente (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309) – al

contenuto di esse (3° foglio in fondo). Ribadisce che nella fattispecie non si

ravvisano le premesse per una privazione della custodia parentale, che l'aiuto

di specialisti può essere garantito ai figli anche ove questi ultimi tornino da

lei, che lei è sempre stata attenta alle esigenze dei ragazzi e che pertanto la

decisione impugnata offende il principio della proporzionalità. Ora, non solo

tali allegazioni mancano di pertinenza (oggetto della contestazione è il

collocamento dei minorenni, non la privazione della custodia parentale), ma si

rivelano finanche irricevibili poiché non si confrontano minimamente con le

motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza (tant'è che sui tre punti citati

l'appello rinvia al memoriale di ricorso, come se la decisione dell'Autorità di

vigilanza non fosse intervenuta). Neppure in appello, del resto, l'interessata

pretende che il collocamento dei figli nell'Istituto __________ potrebbe essere

sostituito, nell'interesse e per il bene dei ragazzi, da un collocamento più

efficace altrove o presso terzi. Fuori tema, l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore

disamina.

5.

La trattazione dell'appello

presentato da AP 1 potrebbe esaurirsi in questi termini. Il principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione richiede nondimeno,

nelle condizioni che precedono, una prima segnalazione all'Autorità di vigilanza.

Come questa Camera ha spiegato anni addietro (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con

rinvii), il collocamento di un figlio in un istituto può configurare una

privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a cpv. 1 CC) ove l'istituto

sia uno “stabilimento” (art. 397a cpv. 1 CC). Protezione

del figlio e privazione della liber­­tà a scopo d'assistenza, per altro, sono

due procedure separate che perseguono scopi distinti: la prima mira a sottrarre

il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il bene di lui, la

secon­da a garantire una restrizione della libertà personale che non vada oltre

l'indispensabile. Quanto alla nozione di “stabilimento”, essa è retta

dal diritto federale e va intesa in senso molto ampio: non comprende

solo collegi chiusi, ma anche scuole e foyer frequentati in esternato ove que­sti

limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la libertà di

movimento degli ospiti. Qualora in un pensionato il ragaz­zo sia soggetto a

maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui sono tenuti i coetanei che

vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di uno “stabilimento”. Onde, in

simili casi, i presupposti di una privazione della libertà a scopo di

assistenza e la necessità di assicurare al figlio le garanzie processuali degli

art. 397d, 397e e 397f CC.

Nella fattispecie tutto si

ignora sulle caratteristiche dell'Istituto __________ come centro educativo:

non si sa quali obblighi incombano agli ospiti, non si sa quali attività di

gruppo siano eventualmente imposte, non si sa a quali limiti siano assoggettate

le relazioni con persone fuori dell'istituto, non si sa nemmeno quale sia il

regolamento della struttura (si veda un esempio concreto, a titolo comparativo,

in DTF 121 III 309 consid. 2b). Ove si pensi poi che nel caso in rassegna i due

minorenni non possono lasciare l'istituto durante i fine settimana e le vacanze,

l'ipotesi che essi soggiacciano a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle

dei coetanei che vivono in una famiglia appare seria e non può essere

trascurata. La Commissione tutoria regionale dovrà quindi condurre accertamenti

in proposito.

6.

Il secondo richiamo

attiene al contenuto della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale

il 19 giugno 2008. Senza rimettere in causa l'internamento nell'Istituto __________

e ammesso – ma non concesso – che ciò non raffiguri una privazione della

libertà a scopo di assistenza, rimane il fatto che una Commissione tutoria

regionale non può reputare assolto il proprio compito internando senza limiti

di tempo, pur con l'accompagna­mento di un “capo progetto”, due minorenni tolti

alla custodia del genitore. Deve disporre un inserimento scolastico, fissare

almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame di

regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica dei ragazzi, le

condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e stabilire

a quali condizioni i minorenni potranno essere dimessi. Il cosiddetto “progetto

educativo”, in altri termini, è compito della Commissione tutoria regionale (si

veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento

della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1, con riferimento all'art. 23

della legge medesima), non di capi progetto, servizi amministrativi, educatori,

pedagoghi o operatori sociali.

Né la Commissione tutoria

regionale può delegare a terzi le proprie incom­benze, come sembrano preludere le

risposte evasive date in concreto dal membro permanente della Commissione tutoria

regionale ai due ragazzi, che il 10 luglio 2008 domandavano

– legittimamente – quando sarebbero potuti rientrare a casa. Questa

Camera ha già avuto occasione di precisare per altro, nel medesimo ordine di

idee (I CCA, sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid.

5), che il compito di regolare il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria, non al curatore (come

crede in concreto il Servizio medico-psicologi­co di __________ nel suo

rapporto del 28 luglio 2008). L'Autorità di vigilanza inviterà

pertanto la Commissione tutoria a integrare la propria decisione in tal senso.

II. Sul

ricorso di AP 1

7.

Contro

il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto

questo profilo il ricorso in esa­me è ricevibile.

8.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento

all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua.

Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza

giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte

in causa (Christian Favre,

L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n.

II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in

effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto

giuridico con lo Stato (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84

in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può

contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza

giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare

la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del

patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento

all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere, dunque,

all'emanazione del giudizio.

9.

Nel

caso in esame l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato a AP 1 il

beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che, “viste le prove (in particolare i rapporti

del SMP del 10 aprile 2008 e dell'Ufam del 6 maggio 2008, concludenti entrambi

per un collocamento) agli atti”,

il ricorso non denotava probabilità di esito favorevole” (decisione impugnata, consid. 7 in fine). La conclusione è

pertinente, ancorché per motivi diversi. Come si è illustrato, oggetto

della decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale era

il collocamento dei minorenni nell'Istituto __________, non la privazione della

custodia parentale riguardante AP 1 (privazione tuttora disciplinata in via provvisionale).

Il ricorso introdotto il 30 giugno 2008, tutto incentrato

sulla privazione della custodia parentale, era fuori tema e appariva fin

dall'inizio senza possibilità di successo. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria

davanti all'Autorità di vigilanza non poteva quindi entrare in linea di conto

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In proposito la decisione impugnata sfugge alla

critica.

III. Sul

ricorso di AP 2

10.

A AP 2 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato

l'assistenza giudiziaria perché “le osservazioni non erano provviste di probabilità di buon esito ed

egli risulta soccombente in merito al suo petitum” (decisione impugnata, consid. 7 in fine). Non

a torto. Dal momento che il ricorso di AP 1 era destituito di buon diritto fin

dall'inizio, non potevano avere possibilità di successo le osservazioni del 14

luglio 2008 con cui AP 2 proponeva di accogliere tale ricorso. La questione è

di sapere, nondimeno, perché un simile ricorso sia stato notificato a AP 2. L'art.

44.

della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele permette all'autorità di decidere ricorsi inammissibili o manifestamente

infondati senza fissare termini per la risposta, il che evita atti processuali,

spese e dilazioni inutili.

È vero

che la norma testé evocata è meramente potestativa. È altrettanto vero però che

nella fattispecie il caso era noto all'Autorità di vigilanza sulle tutele (come

risulta dalla decisione impugnata, l'Autorità di vigilanza essendo già stata

chiamata il 3 aprile 2008 a statuire sulle relazioni personali tra la madre e i

due figli). Vedendosi intimare il ricorso per osservazioni da un'autorità già

cognita della fattispecie, AP 2 poteva supporre quindi che il rimedio giuridico

non fosse del tutto inconsistente e andasse sostenuto. Ciò posto, non sarebbe

equo negare l'assistenza giudiziaria a una parte che è stata indotta in buona fede

a piatire. Volendosi prevenire simili casi limite, del resto, basterebbe che

l'Autorità di vigilanza evitasse di intimare ricorsi irricevibili o manifesta­mente

infondati in fattispecie a essa già note. Ne segue che, per le particolarità

appena enunciate, il ricorso di AP 2 merita accoglimento. Su questo punto la

decisione impugnata dev'essere riformata di conseguenza.

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili

e

l'assistenza giudiziaria in appello

11.

La

tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui versa l'appellante si può nondimeno – in via eccezionale –

rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). L'assistenza giudiziaria non

può per contro entrare in considerazione, giacché l'appello era fuori tema fin

dall'inizio (come il ricorso all'Autorità di vigilanza). E proprio per la

mancanza di ogni esito favorevole esso non è stato intimato a AP 2 né alla

Commissione tutoria regionale (art. 313bis CPC). Non si pone dunque

problema di ripetibili.

12.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4

cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico.

AP 1 non può tuttavia aspirare a tale beneficio per il suo ricorso contro il

rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza, giacché

tale ricorso era manifestamente infondato sin dall'inizio (sopra, consid. 9). Potrebbe

invocare con successo simile beneficio AP 2, il cui ricorso merita accoglimento.

L'assegnazione di una congrua indennità per ripetibili, nondimeno, rende la

richiesta senza oggetto. Di norma, in effetti, lo Stato non soccombe ove non

sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in

materia di assistenza giudiziaria, tuttavia, la contesa oppone proprio il ricorrente

allo Stato (sopra, consid. 8). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia

attribuita a AP 2 un'adeguata indennità per ripetibili.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

13.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il collocamento di un figlio tolto

alla custodia dei genitori può formare oggetto di ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità

dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), fermo

restando che il diritto ticinese preclude allo Stato ogni possibilità di ricorso

(sopra, consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata è confermato nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 in appello è respinta.

4. Il ricorso

di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e per quanto la riguarda

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è confermato.

5. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 in sede di ricorso è

respinta.

7. Il ricorso

di AP 2 è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

AP

2 è ammesso al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

8. Non si riscuotono

tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 2

un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

9. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 2 è dichiarata senza oggetto.

10. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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