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Decisione

11.2008.157

Interpretazione di una sentenza di appello

12 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2002.16 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione del 6 febbraio 2002 da

AO 1

(PA 1)

contro

, e

(PA 2),

unitamente a

,

nel frattempo dimesso dalla lite;

statuendo

ora sulla domanda di interpretazione presentata il

7 novembre 2008 dagli attori relativamente al dispositivo n. 1 della sentenza

emessa da questa Camera il 28 ottobre 2008 (inc. 11.2006.90);

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta la

domanda di interpretazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 28 ottobre 2008 questa Camera ha così statuito nella causa a

rubrica:

1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le

spese di fr. 3327.– sono poste a carico degli appellanti in solido, tenuti a

rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5500.– complessivi

per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata;

che IS 2

e IS 1 hanno presentato il

7

novembre 2008 a questa Camera una domanda di interpretazione nella quale

chiedono che il termine “appellanti”, dovuto a un evidente errore di

scritturazione, sia sostituito dal termine “appellati”;

che,

chiamati a esprimersi, CO 2 e CO 1 hanno dichiarato il 27 novembre 2008 di

aderire alla richiesta;

e considerando

in diritto: che

la correzione di una sentenza, “se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici

errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d'accordo

fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata

con copie corrette e nuove”

(art. 339 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie gli attori hanno aderito alla richiesta di IS 2 e IS 1, di modo che

la domanda di interpretazione va trattata alla stregua di un'istanza comune;

che

l'errore rilevato dai convenuti si riconduce manifestamente a una svista redazionale;

che ad

ogni modo, trattandosi di rettificare non tanto il dispositivo di questa

Camera, quanto il corrispondente dispositivo n. 3 della decisione pretorile,

appare più indicato rettificare il termine “appellanti”,

piuttosto che con “appellati”, con quello di “attori”;

che in

esito al presente giudizio non si prelevano oneri processuali, mentre non è il

caso di attribuire ripetibili a IS 2 e IS 1, la domanda di interpretazione essendosi

limitata a una lettera di poche righe, le quali non hanno cagionato ai richiedenti

costi apprezzabili;

pronuncia: 1. La

sentenza recante il numero d'incarto 11.2006.90 emessa da questa Camera il 28

ottobre 2008 è annullata e sostituita dall'esemplare accluso a questa sentenza,

recante il nuovo numero d'incarto 11.2008.157.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;.

Comunicazione:

– Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Locarno;

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il

termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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