11.2008.157
Interpretazione di una sentenza di appello
12 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2008.157
Data decisione, Autorità:
12.12.2008, ICCA
Titolo:
Interpretazione di una sentenza di appello
INTERPRETAZIONE
art. 339 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.157
Lugano,
12 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.16 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 6 febbraio 2002 da
AO 1
(PA 1)
contro
, e
(PA 2),
unitamente a
,
nel frattempo dimesso dalla lite;
statuendo
ora sulla domanda di interpretazione presentata il
7 novembre 2008 dagli attori relativamente al dispositivo n. 1 della sentenza
emessa da questa Camera il 28 ottobre 2008 (inc. 11.2006.90);
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di interpretazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 28 ottobre 2008 questa Camera ha così statuito nella causa a
rubrica:
1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le
spese di fr. 3327.– sono poste a carico degli appellanti in solido, tenuti a
rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5500.– complessivi
per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata;
che IS 2
e IS 1 hanno presentato il
7
novembre 2008 a questa Camera una domanda di interpretazione nella quale
chiedono che il termine “appellanti”, dovuto a un evidente errore di
scritturazione, sia sostituito dal termine “appellati”;
che,
chiamati a esprimersi, CO 2 e CO 1 hanno dichiarato il 27 novembre 2008 di
aderire alla richiesta;
e considerando
in diritto: che
la correzione di una sentenza, “se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici
errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d'accordo
fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata
con copie corrette e nuove”
(art. 339 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie gli attori hanno aderito alla richiesta di IS 2 e IS 1, di modo che
la domanda di interpretazione va trattata alla stregua di un'istanza comune;
che
l'errore rilevato dai convenuti si riconduce manifestamente a una svista redazionale;
che ad
ogni modo, trattandosi di rettificare non tanto il dispositivo di questa
Camera, quanto il corrispondente dispositivo n. 3 della decisione pretorile,
appare più indicato rettificare il termine “appellanti”,
piuttosto che con “appellati”, con quello di “attori”;
che in
esito al presente giudizio non si prelevano oneri processuali, mentre non è il
caso di attribuire ripetibili a IS 2 e IS 1, la domanda di interpretazione essendosi
limitata a una lettera di poche righe, le quali non hanno cagionato ai richiedenti
costi apprezzabili;
pronuncia: 1. La
sentenza recante il numero d'incarto 11.2006.90 emessa da questa Camera il 28
ottobre 2008 è annullata e sostituita dall'esemplare accluso a questa sentenza,
recante il nuovo numero d'incarto 11.2008.157.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
;.
Comunicazione:
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Locarno;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il
termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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