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Decisione

11.2008.159

Protezione dell'unione coniugale: organizzazione della vita separata

24 novembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,

con ordine al marito di traslocare altrove entro il 30 novembre 2008. La tassa

di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico

di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 200.–

per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un “ricorso” del 12

novembre 2008 in cui dichiara di “fare opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiede di obbligare la moglie a versargli

un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e avanza non meglio definite

pretese “per quanto riguarda la

cassa pensione”. Il memoriale

non è stato intimato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della

quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432

consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il “ricorso” in esame può

dunque essere trattato come appello.

2.

Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica

sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua

sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Nella fattispecie –

ha rilevato il Pretore – “le

affermazioni della moglie, secondo cui la convivenza si avvera insostenibile,

sono rimaste prive di contestazione”, di modo che la sospensione della comunione domestica deve

ritenersi giustificata. Il solo fatto che il convenuto non sia comparso

all'udienza ancora non significava, in realtà, che AO 1 fosse dispensata dal rendere

verosimili i requisiti dell'art. 175 CC. Nel caso in esame essa qualificava la

convivenza di “insostenibile” perché “i coniugi si scambiano poche parole e non hanno più nulla

in comune se non l'abitazione, né interessi, né attività di qualsiasi genere”

(verbale del 23 ottobre 2008, ultima frase). Che ciò basti a rendere verosimile

uno stato di grave rischio personale, di insicurezza

economica o di pericolo per la famiglia appare dubbio.

È vero

che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale

– ravvisa gli estremi dell'art. 175 CC anche nell'ipotesi in cui un coniuge esprima

la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto

in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005

del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti

simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione

sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto

accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel

“ricorso” l'appellante non contesta né gli estremi

di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi

separare da lui. Tanto meno egli censura un'erronea applicazione dell'art. 175

CC. Su questo punto l'appello non merita quindi ulteriore approfondimento.

3.

Il

convenuto dichiara di “fare

opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiedendo

che gli si conceda un termine minimo di tre mesi “come da codice” per lasciare

l'abitazione coniugale, annunciando sin d'ora ch'egli postulerà “una proroga minimo

di 2 anni”. Non sottoposta al Pretore, simile pretesa si rivela già per tale motivo irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 115 consid. 3.2).

Per di più, la rivendicazione è fuori argomento, AP 1

non risultando al beneficio di alcun contratto di locazione o affitto. Egli

occupa lo stabile della moglie semplicemente

in virtù del diritto matrimoniale. E il diritto matrimoniale

prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il

giudice è abilitato a prendere su istanza di parte “le misure riguardanti

l'abitazione coniugale” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Queste ultime

possono consistere, appunto, nell'assegnazione dell'alloggio a un solo coniuge,

con ingiunzione all'altro di andarsene (esempio esplicitamente menzionato da Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175

CC). Se non ha mezzi sufficienti per provvedere a sé stesso, il coniuge costretto

a partire potrà chiedere – se mai – un contributo di mantenimento all'altro, ma

la sua sola mancanza di mezzi non osta all'obbligo di trasloco. Anche su tal

punto il “ricorso” manca perciò di consistenza.

4.

L'appellante

insta perché la moglie sia tenuta a versargli un contributo alimentare di fr.

1500.

– mensili, definendo sé stesso come “l'anello più debole della famiglia”.

Nemmeno tale pretesa

però è stata formulata dinanzi al Pretore, onde la sua manifesta

inammissibilità. Del resto l'appellante non spiega per nulla come la moglie

potrebbe, con un guadagno netto di fr. 2884.75 mensili (doc. F), erogargli una

rendita di fr. 1500.–. Al riguardo l'appello risulta improponibile anche per

difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Quanto agli averi di cassa pensione, giovi ricordare che il vicendevole riparto

delle prestazioni d'uscita (art. 122 segg. CC) è possibile solo in caso di divorzio.

La separazione dei coniugi – e a maggior ragione la mera separazione di fatto –

non fonda alcuna pretesa per quanto attiene al “secondo pilastro”.

5.

Se

ne conclude che, sfornito di buon diritto, l'appello è destinato

all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimil­mente difficili in cui si

trova l'appellante inducono a prescindere da ogni prelievo. Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato all'istante

per osservazioni.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), già il valore capitalizzato del contributo ali­mentare rivendicato

dall'appellante (fr. 1500.– mensili vita natural durante) raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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