11.2008.159
Protezione dell'unione coniugale: organizzazione della vita separata
24 novembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2008.159
Data decisione, Autorità:
24.11.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: organizzazione della vita separata
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE
art. 175 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2008.159
Lugano,
24 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.61
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con istanza del 25 settembre 2008 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2008 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di
Riviera;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 25
settembre 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 30 dicembre 2004 i
coniugi hanno optato per la separazione dei beni. In liquidazione del regime
legale essi si sono accordati nel senso che la particella n. 714 RFD __________
(abitazione coniugale), comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, divenisse
proprietà esclusiva della moglie (con diritto di prelazione in favore del
marito per 25 anni), mentre le particelle n. 1075 e 1076 RFP del medesimo
Comune (poste sul __________), sempre in comproprietà un mezzo ciascuno, divenissero
proprietà esclusiva del marito. AO 1 ha assunto l'intero pegno immobiliare
collettivo che gravava i
tre fondi (fr. 222 800.–), liberando il marito dietro versamento di fr. 32 800.– a titolo di
conguaglio. AP 1 è senza attività fissa. AO 1 lavora per il Ristorante __________
a __________.
B. AO 1
ha adito il Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza del 25 settembre
2008 a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata
e per ottenere l'attribuzione dell'alloggio comune, con ordine al marito di
trasferirsi altrove entro il 31 ottobre 2008. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 23 ottobre
2008 per la discussione. Il 15 ottobre 2008 AP 1 ha
scritto al Pretore che “per
motivi professionali” non
sarebbe comparso al contraddittorio, ma che si opponeva alla separazione anche
perché, privo di mezzi, egli non avrebbe saputo dove trasferirsi. All'udienza
del 23 ottobre 2008 l'istante ha confermato le proprie richieste, senza
postulare l'assunzione di prove.
C. Statuendo
con sentenza del 23 ottobre 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,
con ordine al marito di traslocare altrove entro il 30 novembre 2008. La tassa
di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico
di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 200.–
per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un “ricorso” del 12
novembre 2008 in cui dichiara di “fare opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiede di obbligare la moglie a versargli
un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e avanza non meglio definite
pretese “per quanto riguarda la
cassa pensione”. Il memoriale
non è stato intimato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il “ricorso” in esame può
dunque essere trattato come appello.
2.
Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica
sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua
sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Nella fattispecie –
ha rilevato il Pretore – “le
affermazioni della moglie, secondo cui la convivenza si avvera insostenibile,
sono rimaste prive di contestazione”, di modo che la sospensione della comunione domestica deve
ritenersi giustificata. Il solo fatto che il convenuto non sia comparso
all'udienza ancora non significava, in realtà, che AO 1 fosse dispensata dal rendere
verosimili i requisiti dell'art. 175 CC. Nel caso in esame essa qualificava la
convivenza di “insostenibile” perché “i coniugi si scambiano poche parole e non hanno più nulla
in comune se non l'abitazione, né interessi, né attività di qualsiasi genere”
(verbale del 23 ottobre 2008, ultima frase). Che ciò basti a rendere verosimile
uno stato di grave rischio personale, di insicurezza
economica o di pericolo per la famiglia appare dubbio.
È vero
che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale
– ravvisa gli estremi dell'art. 175 CC anche nell'ipotesi in cui un coniuge esprima
la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto
in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005
del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti
simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione
sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto
accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel
“ricorso” l'appellante non contesta né gli estremi
di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi
separare da lui. Tanto meno egli censura un'erronea applicazione dell'art. 175
CC. Su questo punto l'appello non merita quindi ulteriore approfondimento.
3.
Il
convenuto dichiara di “fare
opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiedendo
che gli si conceda un termine minimo di tre mesi “come da codice” per lasciare
l'abitazione coniugale, annunciando sin d'ora ch'egli postulerà “una proroga minimo
di 2 anni”. Non sottoposta al Pretore, simile pretesa si rivela già per tale motivo irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 115 consid. 3.2).
Per di più, la rivendicazione è fuori argomento, AP 1
non risultando al beneficio di alcun contratto di locazione o affitto. Egli
occupa lo stabile della moglie semplicemente
in virtù del diritto matrimoniale. E il diritto matrimoniale
prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il
giudice è abilitato a prendere su istanza di parte “le misure riguardanti
l'abitazione coniugale” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Queste ultime
possono consistere, appunto, nell'assegnazione dell'alloggio a un solo coniuge,
con ingiunzione all'altro di andarsene (esempio esplicitamente menzionato da Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175
CC). Se non ha mezzi sufficienti per provvedere a sé stesso, il coniuge costretto
a partire potrà chiedere – se mai – un contributo di mantenimento all'altro, ma
la sua sola mancanza di mezzi non osta all'obbligo di trasloco. Anche su tal
punto il “ricorso” manca perciò di consistenza.
4.
L'appellante
insta perché la moglie sia tenuta a versargli un contributo alimentare di fr.
1500.
– mensili, definendo sé stesso come “l'anello più debole della famiglia”.
Nemmeno tale pretesa
però è stata formulata dinanzi al Pretore, onde la sua manifesta
inammissibilità. Del resto l'appellante non spiega per nulla come la moglie
potrebbe, con un guadagno netto di fr. 2884.75 mensili (doc. F), erogargli una
rendita di fr. 1500.–. Al riguardo l'appello risulta improponibile anche per
difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Quanto agli averi di cassa pensione, giovi ricordare che il vicendevole riparto
delle prestazioni d'uscita (art. 122 segg. CC) è possibile solo in caso di divorzio.
La separazione dei coniugi – e a maggior ragione la mera separazione di fatto –
non fonda alcuna pretesa per quanto attiene al “secondo pilastro”.
5.
Se
ne conclude che, sfornito di buon diritto, l'appello è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si
trova l'appellante inducono a prescindere da ogni prelievo. Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato all'istante
per osservazioni.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), già il valore capitalizzato del contributo alimentare rivendicato
dall'appellante (fr. 1500.– mensili vita natural durante) raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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