11.2008.160
"Equo compenso" dell'esecutore testamentario
11 marzo 2011Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2008.160
Data decisione, Autorità:
11.03.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5D_76/2011, 31.5.2012
Titolo:
"Equo compenso" dell'esecutore testamentario
ESECUTORE TESTAMENTARE
art. 517 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2008.160
Lugano,
11 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.654 (retribuzione
dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 9 ottobre 2006 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 novembre 2008 presentato dall'AP
1 contro la sentenza emessa il 27 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 gennaio 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1921), attinente di __________, vedovo, è deceduto a Massagno,
suo ultimo domicilio, il 21 novembre 2004. Con testamento pubblico del 22
giugno 1998 egli ha lasciato la porzione legittima (¾) alla figlia AO 1 (1954), la porzione disponibile (¼) al nipote __________ (1958), ha previsto undici
legati a persone fisiche e ha designato suo esecutore testamentario l'AP 1. L'eredità
si componeva sostanzialmente di capitali liquidi in Svizzera e in Spagna, come
pure di una casa d'abitazione a __________ e di due immobili di reddito a __________
(36 appartamenti) amministrati dalla __________, __________, e per essa da __________,
già curatore dello zio dal 1998.
B. Il
20 dicembre 2004 l'esecutore testamentario ha scritto ai due eredi, riassumendo come segue i tratti essenziali
del suo incarico:
Conformemente a quanto discusso, provvederò
dapprima ad accertare l'asse ereditario, poi, una volta accertato lo stesso,
stabilirò con voi le modalità necessarie per procedere alla divisione ed
eseguire i legati come da testamento.
Egli ha
comunicato inoltre l'intenzione di proseguire con l'amministrazione immobiliare
della __________ fino allo scioglimento della comunione ereditaria e a proposito
del suo compenso ha rilevato:
Vi informo che l'onorario verrà fatturato
in base al dispendio orario a cui va aggiunto un onorario fisso pari al 5‰ degli attivi lordi della successione conformemente a quanto previsto
dall'art. 46 TOA (Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino).
Per quanto
concerne la tariffa oraria, quanto svolto dal sottoscritto verrà fatturato in ragione
di fr. 350.– all'ora, mentre per quanto sarà svolto dalla mia collaboratrice
__________, l'onorario sarà di fr. 300.– all'ora.
AO 1 e __________
hanno siglato la lettera “per visione e accettazione” (doc. H).
C. Per
l'opera svolta l'AP 1 ha emesso le seguenti note professionali:
– “fattura” del 3 gennaio 2005 (doc. B) per prestazioni in favore di
__________ quando era ancora in vita (compenso orario fr. 3500.–, spese
fr. 120.–, IVA fr. 275.10);
– “fattura intermedia” del
30 giugno 2005 (doc. C) per l'esecuzione testamentaria dal 22 novembre 2004 fino
a quella data (compenso orario fr. 42 900.–, spese
fr. 1776.50, IVA fr. 3395.40, esborsi fr. 508.20);
– “fattura intermedia”
del 31 dicembre 2005 (doc. D) per l'esecuzione testamentaria dal 1° luglio 2005
fino a quella data (compenso orario fr. 25 000.–, spese
fr. 2455.50, IVA fr. 2086.60);
– “fattura finale” del 19
maggio 2006 (doc. E) per l'esecuzione testamentaria dal 1° gennaio 2006 fino a
quella data (compenso orario fr. 14 000.–, compenso fisso del
5‰ sul valore lordo della
successione fr. 25 000.–, spese fr. 750.–, IVA fr. 3021.–, esborsi
fr. 137.30);
– “fattura” del 16
novembre 2006 (doc. 25) per la ripresa dell'esecuzione testamentaria dal 22
maggio fino al 18 ottobre 2006 (compenso orario fr. 3630.–, spese
fr. 305.–, IVA fr. 299.05).
D. Il 9
ottobre 2006 AO 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di accertare che l'onorario
esposto dall'AP 1 eccede l'“equo compenso” spettante a un esecutore
testamentario, di ridurre
l'onorario
medesimo a complessivi fr. 45 000.– più spese e IVA (non contestate) e
di condannare l'PA 2 a rimborsarle fr. 50 000.– con interessi al 5%
dalla data della petizione sull'onorario complessivo ch'egli aveva già avuto
modo di riscuotere. Nella sua risposta del 27 novembre 2006 l'AP 1 ha proposto di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato la condanna di AO
1 al versamento di fr. 3175.50 (tre quarti della “fattura” 16 novembre
2006) con interessi al 5% dal 27 novembre 2006. L'attrice ha sollecitato il rigetto della riconvenzione. Nei successivi atti scritti ogni parte
ha mantenuto le proprie domande. L'udienza preliminare si è tenuta il 16 aprile
2007. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei rispettivi memoriali conclusivi si
sono limitate a riaffermare il rispettivo punto di vista, l'attrice precisando
in fr. 5000.– l'indennità da lei richiesta per ripetibili.
E. Con
sentenza del 27 ottobre 2008 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione,
nel senso che ha condannato l'AP 1 a versare a AO 1 fr. 25 000.– più IVA
e interessi al 5% dal 12 ottobre 2006. La tassa di giustizia e le spese dell'azione
principale (fr. 1500.– complessivi) sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il
Pretore ha accolto la riconvenzione
e condannato AO 1 a versare all'PA 2 fr. 3175.50 con interessi
al 5% dal 27 novembre 2006. La tassa di
giustizia e le spese della riconvenzione (fr. 250.– complessivi) sono
state poste a carico di AO 1, tenuta a rifondere all'PA 2 fr. 500.– per
ripetibili.
F. Contro
la citata sentenza l'AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18
novembre 2008 per ottenere che la petizione di AO 1 sia respinta e che il
giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 3
gennaio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta
perché la somma di fr. 25 000.– in suo favore sia portata a fr. 50 000.– (o almeno
a fr. 40 000.–) con interessi al 5% dal 9 ottobre 2006. Nelle sue
osservazioni del 10 febbraio 2009 l'PA 2 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. L'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le
sue prestazioni (art. 517 cpv. 3 CC). Tale “equo compenso” costituisce un
debito della successione per il quale rispondono gli attivi dell'eredità e gli
eredi personalmente (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 543 n. 1166 con richiami). L'ammontare
dell'“equo compenso” dipende anzitutto dalle disposizioni lasciate dal
testatore; se il testatore non ha lasciato disposizioni al proposito, spetta all'esecutore
testamentario intendersi con gli eredi; se egli non trova un accordo, decide il
giudice (Steinauer, op. cit.,
pag. 543 n. 1166a con rinvii). Il giudice fissa l'“equo compenso” in base
all'opera effettivamente svolta dall'esecutore testamentario, al dispendio di tempo
da lui profuso nell'adempimento del mandato, all'impegno richiesto dalla pratica,
alle difficoltà riservate da quest'ultima, al valore della successione, alle
qualifiche e alle capacità dell'esecutore stesso, come pure agli usi locali (Steinauer,
op. cit., pag. 544 n. 1166b; Christ
in: Abt/Weibel [curatori], Erbrecht, Basilea 2007, n. 32 segg. ad art. 517
CC). Eventuali tariffe di categoria costituiscono semplici riferimenti agli usi
locali e non vincolano il giudice: in effetti il compenso deve risultare “equo”
– ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite nel caso
specifico – alla luce di tutti i fattori enunciati dianzi (Christ, op. cit., n. 30 ad art. 517 CC;
Karrer in: Basler Kommentar, ZGB
II, 3ª edizione, n. 30 ad art.
517).
2. In concreto il Pretore ha accertato che tra l'esecutore testamentario
e gli eredi è intervenuto un accordo quando AO 1 e __________ hanno siglato la
lettera del 20 dicembre 2004 “per visione e accettazione”. D'altro lato
l'attrice non si era prevalsa nel termine di un anno né di un suo proprio
errore né di un dolo del convenuto (art. 31 cpv. 2 CO), le sue generiche doglianze
non integrando né l'una né l'altra ipotesi. E nemmeno essa aveva contestato –
ha soggiunto il Pretore – il criterio della rimunerazione oraria dopo avere
visto le prime due “fatture” dell'esecutore testamentario (doc. B e C) incluse
fra i passivi dell'inventario destinato a calcolare l'imposta cantonale di
successione e donazione (tassazione del 23 marzo 2006: doc. 21 in fondo), né ha contestato la terza “fattura” (doc. D) che l'esecutore testamentario aveva fatto
seguire il 7 febbraio 2006 all'autorità fiscale perché fosse inserita nell'inventario
(doc. 24).
Il
Pretore è stato di altro avviso, invece, per quel che attiene alla quota di onorario
aggiuntivo esposto dall'esecutore testamentario (fr. 25 000.–), pari al 5‰ del valore lordo della
successione. Al riguardo egli ha ricordato che per diritto federale il valore dell'eredità
entra in considerazione ai fini dell'“equo compenso” spettante all'esecutore
testamentario solo accanto ad altri parametri, come – appunto – il tempo
impiegato, la complessità, l'estensione e la durata delle operazioni svolte, senza
dimenticare la responsabilità dell'incarico. Sotto il profilo dell'art. 517
cpv. 3 CC il valore della successione non giustifica tuttavia un onorario
aggiuntivo. Tanto meno – egli ha argomentato – nel caso specifico, il convenuto
non essendosi dovuto occupare della divisione ereditaria, curata dai legali
degli eredi, intervenuti successivamente.
Ciò
posto, il Pretore ha respinto le critiche dell'attrice, che reputava iniquo il
compenso di fr. 350.– orari chiesto PA 2, rispettivamente di fr. 300.–
orari per la di lui collaboratrice. Intanto perché – egli ha sottolineato – tra
le parti era intervenuto un accordo. Inoltre perché quel compenso orario retribuisce
adeguatamente l'opera svolta dal convenuto e dai suoi ausiliari, cui
l'esecuzione testamentaria aveva richiesto un ragguardevole dispendio di tempo
e un impegno significativo, compresa la necessità di approfondire questioni
fiscali spagnole. Quanto ai paragoni addotti dall'attrice con il tempo che sarebbe
verosimilmente occorso a un commercialista o a un fiscalista, il Pretore li ha
definiti privi di pertinenza, __________ avendo designato suo esecutore
testamentario un avvocato e non l'esponente di un'altra categoria
professionale. Infine il Pretore ha reputato legittimo l'onorario esposto dal
convenuto nella sua ultima “fattura”, oggetto dell'azione riconvenzionale.
Onde, in definitiva, l'obbligo per lui di rifondere all'attrice fr. 25 000.–, ma anche il
diritto di riscuotere dall'attrice l'ammontare
relativo all'ultima nota d'onorario.
Fatti
I. Sull'appello
principale
3. L'appellante
contesta che l'accordo da lui stipulato con gli eredi non sia valido per quanto
riguarda la quota fissa di onorario (fr. 25 000.–), pari al 5‰ del valore lordo
della successione (fr. 5 000 000.–). Rammenta in primo luogo che nella petizione l'attrice
medesima riconosceva l'applicabilità di quell'intesa, per lo meno ove egli avesse preparato ed eseguito il contratto di divisione. Fa valere
inoltre che, pur non essendosi occupato di redigere il contratto di divisione, egli
ha curato una lunga e laboriosa opera di preparazione e si è prodigato nell'assolvimento
dell'esecuzione testamentaria anche dopo la firma del contratto (il
2 novembre 2005), “sino alla fase conclusiva” (ottobre del 2006), tanto
da essere intervenuto ancora per dirimere controversie legate all'attuazione
del contratto. Diversamente da quel che reputa il Pretore, pertanto, non
sarebbe intervenuta alcuna “decurtazione” delle sue funzioni (memoriale pag. 14 in fondo). Per di più – egli fa notare – in concreto il metodo per il calcolo dell'onorario è
stato liberamente pattuito dalle parti e il risultato della sua applicazione
era agevolmente preventivabile per l'attrice, che conosceva il valore lordo
della successione. AO 1 non può quindi pretendere ora di invalidare l'accordo.
Tutto ciò senza dimenticare che l'attrice non è l'unica erede di __________ e
che l'esecutore testamentario, quindi, nemmeno potrebbe essere tenuto a
rimborsarle fr. 25 000.–, ma solo – nella peggiore delle ipotesi – tre quarti della
somma (corrispondenti all'entità della porzione legittima), il resto spettando
a __________, che al compenso dell'esecutore testamentario non ha mai mosso obiezioni.
4. Che
la retribuzione di un esecutore testamentario fissata forfettariamente sulla
sola base di una percentuale del valore della successione sia contraria
all'art. 517 cpv. 3 CC, per lo meno ove
l'esecutore
testamentario non agisca in qualità di notaio nell'ambito del monopolio
riservato al ministero di un pubblico ufficiale, è un dato di fatto (DTF 129 I
335 consid. 3.3). A torto il Pretore reputa nondimeno che tale criterio leda
l'art. 517 cpv. 3 CC ove sia abbinato a una rimunerazione oraria. Anzi, il
metodo consistente nel combinare i due sistemi (ad valorem e ad horam)
è pienamente idoneo a definire l'“equo compenso” dell'art. 517 cpv. 3 CC (Christ, op. cit., n. 34 in fine ad art. 517 con richiami di dottrina), sempre che i quattro fattori determinanti
(dispendio di tempo e rimunerazione oraria, tasso percentuale e valore della
successione) siano definiti correttamente. Fino
al 31 dicembre 2007 simile combinazione
era prescritta del resto dall'art. 46 vTOA, il quale disponeva che un
avvocato chiamato a svolgere la funzione di esecutore testamentario riscuotesse
un corrispettivo ad horam più un emolumento unico ad valorem “di
al massimo 5‰ degli attivi
lordi”. Tale metodo non è certo l'unico atto a determinare l'“equo compenso”
dell'art. 517 cpv. 3 CC, né l'art. 46 vTOA aveva carattere vincolante per il
giudice (Rep. 1995 pag. 285 in basso). Non si può affermare, comunque sia, che
combinare il criterio della retribuzione ad valorem con quello della
rimunerazione oraria offenda l'art. 517 cpv. 3 CC. Già sotto questo profilo la
motivazione del Pretore non resiste alla critica.
5. Il
convincimento del primo giudice riesce ancor meno sostenibile ove si consideri
che nella fattispecie il sistema di retribuzione è stato liberamente pattuito
dalle parti. Non solo: nell'accordo del dicembre 2004 (doc. H) l'attrice ha accettato anche la rimunerazione oraria
chiesta dall'esecutore testamentario (fr. 350.–, ridotti a fr. 300.– in
caso di delega a una collaboratrice dello studio legale) e il tasso percentuale
applicabile al valore lordo della successione (5‰). Il Pretore ha accertato inoltre che nel termine di un anno
l'attrice non si era prevalsa di alcun errore essenziale nella stipulazione
dell'accordo (art. 31 cpv. 1 CO), limitandosi a generiche recriminazioni, né
risultava – per avventura – alcun dolo nei suoi confronti (sentenza impugnata,
pag. 4 a metà). Quanto al dispendio di tempo indicato dall'esecutore testamentario,
il Pretore stesso l'ha giudicato congruo, respingendo le doglianze dell'attrice
(sentenza impugnata, pag. 7). È vero che nell'assolvimento del mandato l'esecutore
testamentario non si è occupato di redigere il contratto di divisione, ma è
altrettanto vero che nessun dispendio di tempo egli ha esposto a tal fine. Quanto
al criterio di retribuzione ad valorem, l'attrice non pretende di avere convenuto
con l'esecutore testamentario una riduzione del saggio pattuito (5‰ degli attivi lordi) qualora il suo legale
avesse provveduto a stilare personalmente il contratto di divisione ereditaria.
Per di più, il tasso in questione non dipende dalle singole operazioni svolte
dall'esecutore testamentario, che nella fattispecie ha pur sempre condotto il
mandato dall'inizio alla fine, senza soluzione di continuità.
6. Nelle
osservazioni all'appello l'attrice eccepisce che il valore lordo della
successione andava calcolato considerando gli immobili al valore di stima
ufficiale (“in analogia con la tariffa notarile”) oppure deducendo dal valore
complessivo dell'eredità “i debiti attinenti all'esecuzione della successione
stessa” pag. 5). Il solo fatto però che nel Cantone Ticino il valore di un atto
pubblico riguardante immobili si determini, in applicazione della tariffa notarile,
in base al valore di stima ufficiale dei fondi (art. 3 n. 2, 3 e 8 LTN) ancora
non significa che gli “attivi lordi” di una successione (nel senso dell'art. 46
vTOA, richiamato nell'accordo stipulato dalle parti) andassero calcolati alla
stessa stregua. Neppure l'attrice asserisce, per altro, che gli avvocati
chiamati a fungere da esecutori testamentari interpretassero l'art. 46 vTOA in
tal modo. Che poi gli “attivi lordi” di una successione a mente dell'art. 46
vTOA fossero quelli dati “dall'eccedenza attiva prima della deduzione dei
debiti attinenti all'esecuzione della successione stessa” è una tesi soggettiva
dell'attrice, né risulta che tale fosse l'accezione del termine “attivi lordi” adottata
dagli avvocati iscritti all'Ordine quando calcolavano i loro onorari in base
all'art. 46 vTOA, per tacere del fatto che nemmeno l'interessata indica a
quanto ammonterebbero gli “attivi lordi” della successione calcolati nel modo
da lei auspicato rispetto ai fr. 5 000 000.– stimati dall'esecutore testamentario (fr. 5 469 166.– arrotondati:
doc. E2).
Essa afferma invero che l'art. 46 TOA era contrario al diritto federale, ma al
riguardo cade nell'equivoco, poiché contrario al diritto federale era il preteso
carattere vincolante della norma per il giudice, non il metodo di calcolo applicato
come semplice direttiva (Rep. 1995 pag. 285 in basso). Ne segue che nulla induce a dubitare, in definitiva, quanto alla validità e all'obbligatorietà dell'accordo
concluso dalle parti.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
7.
L'appellante
adesiva torna a discutere l'accordo intercorso con l'esecutore testamentario sulla
definizione dell'“equo compenso”, sostenendo di avere creduto che l'onorario
indicato nella lettera del 20 dicembre 2004 (doc. H) non fosse negoziabile e
che il convenuto avrebbe svolto attività ben maggiori. Essa non pretende di
avere invocato eventuali errori essenziali nel termine di un anno dalla firma (art.
31.
cpv. 1 CO), ma reputa che “un'interpretazione [dell'accordo] conforme al
diritto federale e alle regole della buona fede”, senza troppi formalismi, giustifichi
una moderazione a fr. 250.– orari del compenso chiesto dall'esecutore testamentario
(per 76 ore e 25 minuti), rispettivamente a fr. 200.– orari quello
spettante alle sue collaboratrici (per 189 ore e 40 minuti), come pure una
riduzione del tempo impiegato nell'adempimento dell'incarico, una
collaboratrice dell'PA 2 avendo dedicato sette ore all'elaborazione di pareri
giuridici interni, dispensabili e non richiesti. Per di più, l'onorario esposto dal convenuto nell'ultima “fattura” (del 16
novembre 2006), oggetto dell'azione riconvenzionale, neppure riguarderebbe
l'esecuzione testamentaria, le cui ultime operazioni si compendiano nella
“fattura finale” del 19 maggio 2006.
8.
Per
quanto riguarda il metodo di retribuzione, l'aliquota applicabile alla rimunerazione
ad valorem (5‰ degli
attivi lordi) e l'ammontare del compenso orario (fr. 350.– all'esecutore
testamentario, fr. 300.– alle collaboratrici) l'attrice tenta invano di sottrarsi
all'accordo da lei siglato in calce alla lettera del 20 dicembre 2004 (doc. H).
Che la rimunerazione dell'esecutore testamentario possa essere regolata convenzionalmente
è già stato detto (consid. 1). Che a tal fine le parti possano prevedere un
compenso calcolato in parte secondo il valore della successione e in parte secondo
il dispendio orario dell'esecutore è stato appurato (consid. 4). Che nel
termine di un anno dalla firma dell'accordo AO 1 non si sia valsa di alcun
errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO) è implicitamente riconosciuto dall'attrice medesima, la quale si limita a
evocare “un'interpretazione [dell'accordo] conforme al diritto federale
e alle regole della buona fede” (...) “senza che necessariamente ricorrano gli
estremi di invalidazione di detto accordo ex art. 31 CO” (memoriale, pag. 8 in basso). Se non che, il testo chiaro e univoco dell'intesa non lascia spazio ad alcuna interpretazione,
di modo che sui punti convenzionalmente disciplinati le recriminazioni
dell'attrice non possono trovare ascolto. Si aggiunga che nella lettera del 20
dicembre 2004 l'esecutore testamentario neppure menzionava la stesura del
contratto di divisione fra i compiti di sua pertinenza, ma comunicava soltanto
che avrebbe stabilito con gli eredi “le modalità necessarie per procedere alla
divisione ed eseguire i legati”. Come l'attrice potesse attendersi da ciò “lo
svolgimento di funzioni che (...) in buona parte egli non ha poi espletato” è
difficile capire.
9.
Il
metodo di retribuzione, l'aliquota applicabile alla rimunerazione ad valorem
e l'ammontare del compenso orario non potendo essere rimessi in causa, rimane da
esaminare la questione legata al dispendio di tempo esposto dall'esecutore testamentario
e all'entità degli attivi lordi successori. Su quest'ultimo tema, già trattato
nell'ambito dell'appello principale (consid. 6), non soccorre tornare. In
merito al dispendio di tempo l'unica obiezione concretamente sollevata
dall'appellante adesiva si riconduce alle 7 ore (e 3 minuti) che una
collaboratrice dell'esecutore testamentario ha dedicato all'elaborazione di
pareri legali interni. Il Pretore ha ritenuto l'operazione legittima, rilevando
– con riferimento alla testimonianza dell'__________ (verbale del 25 ottobre
2007) – che nel caso specifico l'esecuzione testamentaria denotava “anche
aspetti inusuali (ad esempio questioni fiscali spagnole) che senz'altro
imponevano un approfondimento giuridico” (sentenza impugnata, pag. 7 in basso).
Con tale
motivazione l'interessata non si confronta. Sostiene che agli atti “non vi è
alcuna prova documentale di un parere giuridico” e che “l'__________ non è stata
in grado di dire su quali argomenti specifici sia stata fatta una ricerca”
(memoriale, pag. 12 in fondo). A parte il fatto però che l'__________ ha
dichiarato ricordarsi di “un parere giuridico in merito alla richiesta, da
parte delle autorità spagnole, del pagamento, da parte degli eredi, di
un'imposta di successione” (verbale citato, pag. 7 a metà), l'attrice non contesta che l'esecuzione testamentaria giustificasse sette ore di studio
dedicate a questioni fiscali estere. Oltre a ciò, per finire essa riconosce
tanto al convenuto quanto alle di lui collaboratrici l'intero dispendio di
tempo indicato nelle prime quattro “fatture”
(doc. C1, D1, E1), seppure a una tariffa oraria
meno elevata (memoriale, pag. 13 in fondo). E che le prime quattro “fatture”
attengano all'esecuzione testamentaria l'attrice non revoca in dubbio (insorge
contro l'ultima, di cui si dirà al considerando in appresso), di modo che su
questo punto l'appello adesivo dimostra tutta la sua inconsistenza.
10.
L'attrice
assevera, con riferimento alla sua riconvenzione, di non ravvisare “alcun riscontro
probatorio nelle testimonianze __________ e __________ circa l'esistenza e
congruità delle prestazioni fatturate [dall'esecutore testamentario] dopo l'emanazione
della cosiddetta fattura finale” (memoriale, pag. 13 nel mezzo). Ora, per quel
che è dell'ultima nota d'onorario (del 16 novembre 2006), il Pretore ha
rilevato che essa non soggiace all'accordo del dicembre 2004 (doc. H),
“trattandosi di interventi successivi alla divisione, ma il succo non cambia”,
essendo “emerso chiaramente che il convenuto è stato nuovamente sollecitato, e
a più riprese, anche dopo quel momento (testi __________, __________), ragione
per cui in definitiva quella fattura (doc. 25) è dovuta” (sentenza impugnata,
pag. 8 a metà).
Con il
Pretore si può convenire che in effetti “il succo non cambia”, nel senso che dal
22.
maggio al 18 ottobre 2006 AP 1 si è ritrovato nell'esercizio delle sue funzioni
di esecutore testamentario, per quanto il 19 maggio 2006 reputasse il compito terminato
(“fattura finale”). Mal si comprende tuttavia perché il relativo onorario non dovesse
continuare a essere regolato dal noto accordo (doc. H), per lo meno in assenza
di pattuizioni successive. L'applicabilità dell'intesa potrebbe opinarsi se mai
in relazione alla prima “fattura”, del 3 gennaio 2005 (per una “vendita di
immobili alle __________ e consulenze diverse” quando il testatore era ancora
in vita: doc. B), l'AP 1 non avendo funto in quei frangenti da esecutore
testamentario. La questione tuttavia non è litigiosa e non va approfondita oltre.
A parere
dell'appellante adesiva le deposizioni dell'__________ (verbale del 24 settembre
2007) e di __________ (verbale del 25 ottobre 2007, pag. 9 segg.) nulla
permettono di desumere, comunque sia, circa “l'esistenza e congruità delle
prestazioni fatturate”. Al riguardo le due testimonianze sono invero di scarso
ausilio, mancando di indicazioni puntuali sulle prestazioni svolte dall'AP 1
fra il 22 maggio e il 18 ottobre 2006. Sta di fatto che nella distinta acclusa
alla nota d'onorario il convenuto ha elencato cronologicamente tutta una serie
di operazioni da lui eseguite con il relativo dispendio orario (doc. 25, 2° foglio),
compreso l'esame di una dichiarazione fiscale e numerose lettere proprio al
patrocinatore dell'attrice. Il quale non pretende né che la dichiarazione
d'imposta non sia stata verificata né di non avere ricevuto le lettere. Perché
poi simili operazioni non sarebbero “congrue” non è dato di sapere. Apodittico,
in proposito l'appello si rivela insufficientemente motivato, e come tale irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
11.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice,
che vede accogliere l'appello principale e respingere il proprio appello
adesivo (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'ammontare delle ripetibili si orienta
al dettato degli art. 9 cpv. 1 e 17 cpv. 1 vTOA.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–, né per quanto
attiene all'appello principale (fr. 25 000.–) né per quel che è
dell'appello adesivo (fr. 25
000.
– più fr. 3175.50).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico
dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 3500.– per ripetibili.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1750.– per ripetibili.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono posti a carico dell'appellante
adesiva, che rifonderà all'AP 1 fr. 2000.– per ripetibili.
V. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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