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Decisione

11.2008.160

"Equo compenso" dell'esecutore testamentario

11 marzo 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante

contesta che l'accordo da lui stipulato con gli eredi non sia valido per quanto

riguarda la quota fissa di onorario (fr. 25 000.–), pari al 5‰ del valore lordo

della successione (fr. 5 000 000.–). Rammenta in primo luogo che nella petizione l'attrice

medesima riconosceva l'applicabilità di quell'intesa, per lo meno ove egli avesse preparato ed eseguito il contratto di divisione. Fa valere

inoltre che, pur non essendosi occupato di redigere il contratto di divisione, egli

ha curato una lunga e laboriosa opera di preparazione e si è prodigato nell'assolvimento

dell'esecuzione testamentaria anche dopo la firma del contratto (il

2 novembre 2005), “sino alla fase conclusiva” (ottobre del 2006), tanto

da essere intervenuto ancora per dirimere controversie legate all'attuazione

del contratto. Diversamente da quel che reputa il Pretore, pertanto, non

sarebbe intervenuta alcuna “decurtazione” delle sue funzioni (memoriale pag. 14 in fondo). Per di più – egli fa notare – in concreto il metodo per il calcolo dell'onorario è

stato liberamente pattuito dalle parti e il risultato della sua applicazione

era agevol­mente preventivabile per l'attrice, che conosceva il valore lordo

della successione. AO 1 non può quindi pretendere ora di invalidare l'accordo.

Tutto ciò senza dimenticare che l'attrice non è l'unica erede di __________ e

che l'esecutore testamentario, quindi, nemmeno potrebbe essere tenuto a

rimborsarle fr. 25 000.–, ma solo – nella peggiore delle ipotesi – tre quarti della

somma (corrispondenti all'entità della porzione legittima), il resto spettando

a __________, che al compenso del­l'esecutore testamentario non ha mai mosso obiezioni.

4. Che

la retribuzione di un esecutore testamentario fissata forfettariamente sulla

sola base di una percentuale del valore della successione sia contraria

all'art. 517 cpv. 3 CC, per lo meno ove

l'esecutore

testamentario non agisca in qualità di notaio nell'ambito del monopolio

riservato al ministero di un pubblico ufficiale, è un dato di fatto (DTF 129 I

335 consid. 3.3). A torto il Pretore reputa nondimeno che tale criterio leda

l'art. 517 cpv. 3 CC ove sia abbinato a una rimunerazione oraria. Anzi, il

metodo consistente nel combinare i due sistemi (ad valorem e ad horam)

è pienamente idoneo a definire l'“equo compenso” dell'art. 517 cpv. 3 CC (Christ, op. cit., n. 34 in fine ad art. 517 con richiami di dottrina), sempre che i quattro fattori determinanti

(dispendio di tempo e rimunerazione oraria, tasso percentuale e valore della

successione) siano definiti correttamente. Fino

al 31 di­cembre 2007 simile combinazione

era prescritta del resto dall'art. 46 vTOA, il quale disponeva che un

avvocato chiamato a svolgere la funzione di esecutore testamentario riscuotesse

un corrispettivo ad horam più un emolumento unico ad valorem “di

al mas­simo 5‰ degli attivi

lordi”. Tale metodo non è certo l'unico atto a determinare l'“equo compenso”

dell'art. 517 cpv. 3 CC, né l'art. 46 vTOA aveva carattere vincolante per il

giudice (Rep. 1995 pag. 285 in basso). Non si può affermare, comunque sia, che

combinare il criterio della retribuzione ad valorem con quello della

rimunerazione oraria offenda l'art. 517 cpv. 3 CC. Già sotto questo profilo la

motivazione del Pretore non resiste alla critica.

5. Il

convincimento del primo giudice riesce ancor meno sostenibile ove si consideri

che nella fattispecie il sistema di retribuzione è stato liberamente pattuito

dalle parti. Non solo: nell'accordo del dicembre 2004 (doc. H) l'attrice ha accettato anche la rimunerazione oraria

chiesta dall'esecutore testamentario (fr. 350.–, ridotti a fr. 300.– in

caso di delega a una collaboratrice dello studio legale) e il tasso percentuale

applicabile al valore lordo della successione (5‰). Il Pretore ha accertato inoltre che nel termine di un anno

l'attrice non si era prevalsa di alcun errore essenziale nella stipulazione

dell'accordo (art. 31 cpv. 1 CO), limitandosi a generiche recriminazioni, né

risultava – per avventura – alcun dolo nei suoi confronti (sentenza impugnata,

pag. 4 a metà). Quanto al dispendio di tempo indicato dall'esecutore testamentario,

il Pretore stesso l'ha giudicato congruo, respingendo le doglianze dell'attrice

(sentenza impugnata, pag. 7). È vero che nell'assolvimento del mandato l'esecutore

testamentario non si è occupato di redigere il contratto di divisione, ma è

altrettanto vero che nessun dispendio di tempo egli ha esposto a tal fine. Quanto

al criterio di retribuzione ad valorem, l'attrice non pretende di avere convenuto

con l'esecutore testamentario una riduzione del saggio pattuito (5‰ degli attivi lordi) qualora il suo legale

avesse provveduto a stilare personalmente il contratto di divisione ereditaria.

Per di più, il tasso in questione non dipende dalle singole operazioni svolte

dall'ese­cutore testamentario, che nella fattispecie ha pur sempre condotto il

mandato dall'inizio alla fine, senza soluzione di continuità.

6. Nelle

osservazioni all'appello l'attrice eccepisce che il valore lordo della

successione andava calcolato considerando gli immobili al valore di stima

ufficiale (“in analogia con la tariffa notarile”) oppure deducendo dal valore

complessivo dell'eredità “i debiti attinenti all'esecuzione della successione

stessa” pag. 5). Il solo fatto però che nel Cantone Ticino il valore di un atto

pubblico riguardante immobili si determini, in applicazione della tariffa notarile,

in base al valore di stima ufficiale dei fondi (art. 3 n. 2, 3 e 8 LTN) ancora

non significa che gli “attivi lordi” di una successione (nel senso dell'art. 46

vTOA, richiamato nell'accordo stipulato dalle parti) andassero calcolati alla

stessa stregua. Neppure l'attrice asserisce, per altro, che gli avvocati

chiamati a fungere da esecutori testamentari interpretassero l'art. 46 vTOA in

tal modo. Che poi gli “attivi lordi” di una successione a mente dell'art. 46

vTOA fossero quelli dati “dall'eccedenza attiva prima della deduzione dei

debiti attinenti all'esecuzione della successione stessa” è una tesi soggettiva

dell'attrice, né risulta che tale fosse l'accezione del termine “attivi lordi” adottata

dagli avvocati iscritti all'Ordine quando calcolavano i loro onorari in base

all'art. 46 vTOA, per tacere del fatto che nemmeno l'interessata indica a

quanto ammonterebbero gli “attivi lordi” della successione calcolati nel modo

da lei auspicato rispetto ai fr. 5 000 000.– stimati dall'esecutore testamentario (fr. 5 469 166.– arrotondati:

doc. E2).

Essa afferma invero che l'art. 46 TOA era contrario al diritto federale, ma al

riguardo cade nell'equivoco, poiché contrario al diritto federale era il preteso

carattere vincolante della norma per il giudice, non il metodo di calcolo applicato

come semplice direttiva (Rep. 1995 pag. 285 in basso). Ne segue che nulla induce a dubitare, in definitiva, quanto alla validità e all'obbligatorietà dell'accordo

concluso dalle parti.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

7.

L'appellante

adesiva torna a discutere l'accordo intercorso con l'esecutore testamentario sulla

definizione dell'“equo compenso”, sostenendo di avere creduto che l'onorario

indicato nella lettera del 20 dicembre 2004 (doc. H) non fosse negoziabile e

che il convenuto avrebbe svolto attività ben maggiori. Essa non pretende di

avere invocato eventuali errori essenziali nel termine di un anno dalla firma (art.

31.

cpv. 1 CO), ma reputa che “un'interpretazione [dell'accordo] conforme al

diritto federale e alle regole della buona fede”, senza troppi formalismi, giustifichi

una moderazione a fr. 250.– orari del compenso chiesto dall'ese­cutore testamentario

(per 76 ore e 25 minuti), rispettivamente a fr. 200.– orari quello

spettante alle sue collaboratrici (per 189 ore e 40 minuti), come pure una

riduzione del tempo impiegato nell'adempimento dell'incarico, una

collaboratrice dell'PA 2 avendo dedicato sette ore all'elaborazione di pareri

giuridici interni, dispensabili e non richiesti. Per di più, l'onorario esposto dal convenuto nell'ultima “fattura” (del 16

novembre 2006), oggetto dell'azione riconvenzionale, neppure riguarderebbe

l'esecuzione testamentaria, le cui ultime operazioni si compendiano nella

“fattura finale” del 19 maggio 2006.

8.

Per

quanto riguarda il metodo di retribuzione, l'aliquota applicabile alla rimunerazione

ad valorem (5‰ degli

attivi lordi) e l'ammontare del compenso orario (fr. 350.– all'esecutore

testamentario, fr. 300.– alle collaboratrici) l'attrice tenta invano di sottrarsi

all'accordo da lei siglato in calce alla lettera del 20 dicembre 2004 (doc. H).

Che la rimunerazione dell'esecutore testamentario possa essere regolata convenzionalmente

è già stato detto (consid. 1). Che a tal fine le parti possano prevedere un

compenso calcolato in parte secondo il valore della successione e in parte secondo

il dispendio orario dell'esecutore è stato appurato (consid. 4). Che nel

termine di un anno dalla firma dell'accordo AO 1 non si sia valsa di alcun

errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO) è implicitamente riconosciuto dall'attrice medesima, la quale si limita a

evocare “un'interpretazione [dell'accordo] conforme al diritto federale

e alle regole della buona fede” (...) “senza che necessariamente ricorrano gli

estremi di invalidazione di detto accordo ex art. 31 CO” (memoriale, pag. 8 in basso). Se non che, il testo chiaro e univoco dell'intesa non lascia spazio ad alcuna interpretazione,

di modo che sui punti convenzionalmente disciplinati le recriminazioni

dell'attrice non possono trovare ascolto. Si aggiunga che nella lettera del 20

dicembre 2004 l'esecutore testamentario neppure menzionava la stesura del

contratto di divisione fra i compiti di sua pertinenza, ma comunicava soltanto

che avrebbe stabilito con gli eredi “le modalità necessarie per procedere alla

divisione ed eseguire i legati”. Come l'attrice potesse attendersi da ciò “lo

svolgimento di funzioni che (...) in buona parte egli non ha poi espletato” è

difficile capire.

9.

Il

metodo di retribuzione, l'aliquota applicabile alla rimunerazione ad valorem

e l'ammontare del compenso orario non potendo essere rimessi in causa, rimane da

esaminare la questione legata al dispendio di tempo esposto dall'esecutore testamentario

e all'entità degli attivi lordi successori. Su quest'ultimo tema, già trattato

nell'ambito dell'appello principale (consid. 6), non soccorre tornare. In

merito al dispendio di tempo l'unica obiezione concretamente sollevata

dall'appellante adesiva si riconduce alle 7 ore (e 3 minuti) che una

collaboratrice dell'esecutore testamentario ha dedicato al­l'elaborazione di

pareri legali interni. Il Pretore ha ritenuto l'operazione legittima, rilevando

– con riferimento alla testimonianza dell'__________ (verbale del 25 ottobre

2007) – che nel caso specifico l'esecuzione testamentaria denotava “anche

aspetti inusuali (ad esempio questioni fiscali spagnole) che senz'altro

imponevano un approfondimento giuridico” (sentenza impugnata, pag. 7 in basso).

Con tale

motivazione l'interessata non si confronta. Sostiene che agli atti “non vi è

alcuna prova documentale di un parere giuridico” e che “l'__________ non è stata

in grado di dire su quali argo­menti specifici sia stata fatta una ricerca”

(memoriale, pag. 12 in fondo). A parte il fatto però che l'__________ ha

dichiarato ricordarsi di “un parere giuridico in merito alla richiesta, da

parte delle autorità spagnole, del pagamento, da parte degli eredi, di

un'imposta di successione” (verbale citato, pag. 7 a metà), l'attrice non contesta che l'esecuzione testamentaria giustificasse sette ore di studio

dedicate a questioni fiscali estere. Oltre a ciò, per finire essa riconosce

tanto al convenuto quanto alle di lui collaboratrici l'intero dispendio di

tempo indicato nelle prime quattro “fatture”

(doc. C1, D1, E1), seppure a una tariffa oraria

meno elevata (memoriale, pag. 13 in fondo). E che le prime quattro “fatture”

attengano all'esecuzione testamentaria l'attrice non revoca in dubbio (insorge

contro l'ultima, di cui si dirà al considerando in appresso), di modo che su

questo punto l'appello adesivo dimostra tutta la sua inconsistenza.

10.

L'attrice

assevera, con riferimento alla sua riconvenzione, di non ravvisare “alcun riscontro

probatorio nelle testimonianze __________ e __________ circa l'esistenza e

congruità delle prestazioni fatturate [dall'esecutore testamentario] dopo l'emanazione

della cosiddetta fattura finale” (memoriale, pag. 13 nel mezzo). Ora, per quel

che è dell'ultima nota d'onorario (del 16 novembre 2006), il Pretore ha

rilevato che essa non soggiace all'accordo del dicembre 2004 (doc. H),

“trattandosi di interventi successivi alla divisione, ma il succo non cambia”,

essendo “emerso chiaramente che il convenuto è stato nuovamente sollecitato, e

a più riprese, anche dopo quel momento (testi __________, __________), ragione

per cui in definitiva quella fattura (doc. 25) è dovuta” (sentenza impugnata,

pag. 8 a metà).

Con il

Pretore si può convenire che in effetti “il succo non cambia”, nel senso che dal

22.

maggio al 18 ottobre 2006 AP 1 si è ritrovato nell'esercizio delle sue funzioni

di esecutore testamentario, per quanto il 19 maggio 2006 reputasse il com­pito terminato

(“fattura finale”). Mal si comprende tuttavia perché il relativo onorario non dovesse

continuare a essere regolato dal noto accordo (doc. H), per lo meno in assenza

di pattuizioni successive. L'applicabilità dell'intesa potrebbe opinarsi se mai

in relazione alla prima “fattura”, del 3 gennaio 2005 (per una “vendita di

immobili alle __________ e consulenze diverse” quando il testatore era ancora

in vita: doc. B), l'AP 1 non avendo funto in quei frangenti da esecutore

testamentario. La questione tuttavia non è litigiosa e non va approfondita oltre.

A parere

dell'appellante adesiva le deposizioni dell'__________ (verbale del 24 settembre

2007) e di __________ (verbale del 25 ottobre 2007, pag. 9 segg.) nulla

permettono di desumere, comunque sia, circa “l'esistenza e congruità delle

prestazioni fatturate”. Al riguardo le due testimonianze sono invero di scarso

ausilio, mancando di indicazioni puntuali sulle prestazioni svolte dall'AP 1

fra il 22 maggio e il 18 ottobre 2006. Sta di fatto che nella distinta acclusa

alla nota d'onorario il convenuto ha elencato cronologicamente tutta una serie

di operazioni da lui eseguite con il relativo dispendio orario (doc. 25, 2° foglio),

compreso l'esame di una dichiarazione fiscale e numerose lettere proprio al

patrocinatore dell'attrice. Il quale non pretende né che la dichiarazione

d'imposta non sia stata verificata né di non avere ricevuto le lettere. Perché

poi simili operazioni non sarebbero “congrue” non è dato di sapere. Apodittico,

in proposito l'appello si rivela insufficientemente motivato, e come tale irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

11.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice,

che vede accogliere l'appello principale e respingere il proprio appello

adesivo (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'ammontare delle ripetibili si orienta

al dettato degli art. 9 cpv. 1 e 17 cpv. 1 vTOA.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–, né per quanto

attiene all'appello principale (fr. 25 000.–) né per quel che è

dell'appello adesivo (fr. 25

000.

– più fr. 3175.50).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico

dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 3500.– per ripetibili.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1750.– per ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono posti a carico dell'appellante

adesiva, che rifonderà all'AP 1 fr. 2000.– per ripetibili.

V. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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