11.2008.161
Modifica di sentenza di divorzio
31 marzo 2011Italiano20 min
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Numero d'incarto:
11.2008.161
Data decisione, Autorità:
31.03.2011, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 151 cpv. 1 VCC
art. 153 VCC
Incarto n.
11.2008.161
Lugano,
31 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa OA.2001.200 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2001 da
AP 1
(patrocinato dall'. PA
1)
contro
AO 1 , ora
in
(patrocinata dall'. PA
2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 novembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 29 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 10 giugno 1999, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio contratto il 14 febbraio 1970
da AP 1 (1946) e AO 1 (1949), omologando una convenzione del 16 febbraio 1999 in cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili (art. 151 cpv. 1 vCC) fino al pensionamento della beneficiaria, salvo
revisione della rendita nel caso in cui egli fosse divenuto invalido o fosse
stato pensionato anticipatamente. Tale sentenza è passata in giudicato. A quel
momento la moglie lavorava come cuoca per la scuola dell'infanzia a __________ e il marito era impiegato
postale a __________, attività che ha interrotto alla fine di novembre del 1999
per recarsi nel __________, dov'è rimasto un mese. Al ritorno egli non ha più ricuperato
alcuna attività lucrativa. Preso a carico dall'assistenza sociale che gli ha
trovato alloggio in una pensione, il 17 marzo 2000 egli è stato colpito da
ictus, complicato da una rottura della parete interna dell'arteria carotidale, ciò
che lo ha reso totalmente inabile al lavoro.
B. Il
25 marzo 2001 AP 1 ha promosso causa contro AO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– la soppressione del contributo alimentare con effetto retroattivo dal 17
marzo 2000, facendo valere che la sua situazione economica era notevolmente
peggiorata e quella dell'ex moglie migliorata. Con risposta del 19 novembre
2001 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione, instando a sua volta per l'assistenza
giudiziaria. L'attore ha replicato il 7 gennaio 2002, confermando la sua
richiesta di giudizio. La convenuta ha duplicato il 5 febbraio 2002, proponendo
una volta ancora di rigettare l'azione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il
23 aprile 2002 e l'istruttoria è cominciata quello stesso giorno. Il 13
novembre 2002 AP 1 si è visto riconoscere dall'Assicurazione Invalidità una mezza rendita con effetto retroattivo dal
1° marzo 2001. L'istruttoria della
causa è terminata nell'agosto del 2005. Al dibattimento finale del 12 settembre
2005 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
C. Con
sentenza dell'8 maggio 2007 emanata
in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la
petizione, riducendo il contributo alimentare per AO 1 a fr. 570.–
mensili dal 15 marzo al 2 agosto 2002 e a fr. 170.– mensili dopo di allora. La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti
sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Adita da AP 1, il
28 luglio 2008 questa Camera ha annullato tale sentenza per difetto di
giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore
perché statuisse egli medesimo (inc. 11.2007.79). Il Pretore ha giudicato
personalmente il 29 ottobre 2008, decidendo alla stessa stregua del Segretario
assessore.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è nuovamente insorto con un appello del 19
novembre 2008 nel quale conclude – sollecitando il beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche in seconda sede – per la completa soppressione del contributo
alimentare dal 25 marzo 2001 e per la corrispondente riforma del giudizio
impugnato. Invitata a esprimersi sul miglioramento della propria situazione
economica, nelle osservazioni all'appello del 3 settembre 2010 AO 1 propone
di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1.
La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999
è retta dalle vecchie norme, fatte salve le disposizioni relative ai figli e
alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC).
Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o
di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato
continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06).
La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC;
Leuenberger, op. cit., n. 9 ad
art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono
fondate a ragione sui medesimi principi.
2. Una
soppressione o una riduzione di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva
che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo
ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita
era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del
fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Il
giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni
finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione
o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma
anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo
diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
3. Nella fattispecie il Pretore ha rilevato anzitutto che l'attore non
aveva dimostrato un miglioramento delle condizioni finanziarie in cui versa l'ex moglie, il cui reddito di fr. 1750.–
mensili risultava identico a quello conseguito al momento del divorzio. Quanto
a un'eventuale rendita d'invalidità percepita dalla medesima, tutto si ignorava
al proposito. Per quel che è dell'attore, il primo giudice ne ha accertato il
reddito in fr. 3208.25 mensili (indennità erogata dalla Cassa malati) dal 1°
marzo 2000 al 31 luglio 2001, in fr. 3503.80
mensili dal 1° agosto 2001 al 14 marzo 2002 (fr. 1604.– dalla Cassa
malati e fr. 1899.80 dalla Cassa disoccupazione), in fr. 2743.80 mensili dal
15 marzo al 2 agosto 2002 (fr. 1899.80 dalla Cassa disoccupazione e fr. 844.–
dalla mezza rendita dell'Assicurazione
Invalidità) e in fr. 844.– mensili dopo di allora (mezza rendita d'invalidità).
A mente del Pretore, in ogni modo, dopo il 2 agosto 2002 AP 1 avrebbe potuto
guadagnare fr. 1500.– mensili con “un'attività leggera”
come quella di venditore o di guardiano, onde un reddito ipotetico di fr.
2344.– mensili. Stabilito il fabbisogno minimo di lui in fr. 2172.30
mensili, il primo giudice ha constatato che all'attore rimaneva un margine disponibile
di fr. 570.– mensili dal 15 marzo al 2 agosto 2002 e di fr. 170.– mensili
dopo di allora. Ha ridotto a tale somma, di conseguenza, il contributo
alimentare per l'ex moglie.
4. L'appellante contesta anzitutto che le condizioni economiche dell'ex moglie siano rimaste invariate, facendo
valere che nel memoriale di risposta essa ammetteva di guadagnare al momento
del divorzio (giugno del 1999) fr. 1750.– mensili, reddito cui si aggiunge
ora una mezza rendita d'invalidità di fr. 820.– mensili (interrogatorio
formale del 17 dicembre 2001 nell'incarto cautelare DI.2001.203, risposta n. 10).
A torto il Pretore ha ritenuto di conseguenza che per quanto riguarda la
rendita AI “resta tuttora sconosciuto il momento in cui la stessa è stata
allocata alla ex moglie (prima o dopo il divorzio), di guisa che un eventuale paragone
con la situazione precedente il divorzio risulta impossibile” (sentenza impugnata,
pag. 3 consid. D).
Come
l'appellante sottolinea, all'interrogatorio formale del 17 dicembre 2001 (nel
fascicolo citato) AO 1 ha dichiarato di guadagnare fr. 1560.40 mensili da
attività dipendente per tredici mensilità (risposta n. 8) e di percepire fr.
820.– mensili da una mezza rendita AI (risposta n. 10). A ragione il Pretore ha
accertato pertanto che, rispetto al momento del divorzio, il guadagno della
convenuta non era aumentato. Anzi, era lievemente diminuito (doc. 4: fr. 20 574.80 annui netti
equivalgono a fr. 1714.55 netti mensili). Più delicata è la questione legata
alla mezza rendita AI. Come rileva l'appellante, non risulta che prima del divorzio
la convenuta ricevesse già tale prestazione, né l'interessata ha mai preteso nulla
del genere (nemmeno nel memoriale di risposta, allorché l'attore le imputava un
reddito di fr. 3356.50 mensili comprensivo della mezza rendita AI solo dopo il
divorzio: petizione, pag. 3 in fondo). Per fugare eventuali equivoci il presidente
di questa Camera ha invitato così l'appellata a esprimersi sul momento in cui
aveva cominciato a riscuotere la mezza rendita (ordinanza del 19 luglio 2010). Se
non che, nel suo memoriale del 3 settembre 2010 essa si è limitata a
documentare di ricevere dal 1° maggio 2003 una rendita AI al 100% (pag. 2 in basso), ma sulla questione della mezza rendita ha sorvolato. Contrariamente all'opinione del
Pretore, pertanto, niente conforta l'ipotesi che AO 1 percepisse quella
prestazione già prima del divorzio. Consta invece che essa la riceveva al momento
in cui l'attore ha promosso causa (doc. C, primo foglio in basso), con un
aumento delle sue entrate da fr. 1750.– a fr. 2534.55 netti mensili (fr.
1714.55 più fr. 820.–), per lo meno fino al 1° maggio 2003, quando essa è stata
posta al beneficio di una rendita piena AI (di fr. 1842.– mensili: doc. III prodotto
con le osservazioni all'appello). Su questo punto l'appello è provvisto dunque di
buon diritto.
5. L'appellante contesta anche il reddito
ipotetico di fr. 1500.– mensili imputatogli dal Pretore dopo il 2 agosto
2002 per “un'attività leggera” come quella di venditore o di guardiano.
Adduce che non solo il suo medico curante, ma anche le risultanze istruttorie
dimostrano come egli sia totalmente inabile a svolgere una qualsivoglia
attività lucrativa. Un reddito virtuale non sarebbe così alla sua portata, né per
l'età (classe 1946), né per ragioni di salute (invalidità accertata del 50% dal
1° marzo 2001), né per la situazione del mercato occupazionale, nessuno essendo
disposto ad assumere un soggetto “ultracinquantenne” la cui unica esperienza
professionale sia quella di postino. L'esaurimento
delle indennità di disoccupazione ne sono del resto – egli epiloga – la palese
riprova. Ciò premesso, l'appellante contesta anche l'indennità di
disoccupazione che il Pretore ha accertato essergli stata corrisposta dal 15
marzo al 2 agosto 2002 (fr. 1899.90 mensili), sostenendo di non capire “da dove
il giudice abbia derivato il dato”, in quel periodo avendo egli ricevuto solo la
mezza rendita AI.
a) Dall'affermazione
secondo cui dal 15 marzo al 2 agosto 2002 l'appellante non avrebbe percepito alcuna indennità di disoccupazione va subito sgombrato il campo. Non solo perché
il contrario risulta dagli atti, la Cassa cantonale di
disoccupazione avendo confermato l'avvenuta erogazione di indennità fino al 2
agosto 2002 (doc. S), ma anche perché l'attore medesimo ammetteva ancora nel
memoriale conclusivo del 5 aprile 2002 nel procedimento cautelare (inc.
DI.2001.203, agli atti) di essere “in parte a carico della cassa disoccupazione”
(pag. 3, punto 4), ovvero per il 50% non coperto dalla mezza rendita AI. Certo,
l'appellante si domanda “da dove il giudice abbia derivato
il dato” di fr. 1899.90
mensili (sentenza impugnata, pag. 3 consid. F), ma non pretende – né tanto meno
dimostra – che la cifra sia erronea. Al proposito non soccorre dunque attardarsi.
b) Per
quanto concerne il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili che il Pretore ha
imputato all'attore (in aggiunta alla mezza rendita AI) dopo il 2 agosto 2002,
Fatti
i criteri che governano la valutazione di un guadagno potenziale – noti
all'appellante (memoriale, pag. 6) – sono già stati illustrati da questa Camera
(RtiD-II 2006 pag. 690 consid. 5a). In concreto l'appellante lavorava per la __________
a __________ come portalettere sin dal 1979. Ha lasciato l'impiego a 53 anni, il 30 novembre 1999, quando si è recato nel __________ per un mese (incarto AI
richiamato, richiesta di prestazioni AI per adulti del 17 settembre 2001, pag.
4, e annesso fascicolo della cassa malati, rapporto del dott. __________ dell'11
giugno 2001, pag. 1). Rientrato in Ticino, egli non ha più ripreso alcuna
attività lucrativa, né si è iscritto ai ruoli della disoccupazione. Ora, che nel
novembre del 1999 sussistessero valide ragioni per licenziarsi (l'attore
guadagnava allora fr. 60 000.– netti per 11 mesi: incarto AI richiamato, tassazione del 15
gennaio 2001) non risulta. E un lavoratore con obblighi di famiglia non può
rinunciare unilateralmente a un'attività rimunerata (v. DTF 114 IV 124), salvo
vedersi imputare poi il reddito che avrebbe potuto continuare a conseguire se
non avesse abbandonato l'impiego.
c) È
vero che il 17 marzo 2000 l'attore è stato vittima di una tetraparesi (breve paralisi
dei quattro arti), la quale gli ha causato per qualche tempo difficoltà motorie
al braccio e alla gamba destri (inc. DI.2001.203, deposizione del dott. __________,
verbale del 26 febbraio 2002, pag. 2). In seguito a ciò egli è stato
riconosciuto totalmente inabile al lavoro fino al 31 luglio 2001 e parzialmente
inabile (50%) dopo di allora. Il 13 novembre 2002 gli è stato riconosciuto infine
il diritto a una mezza rendita AI con effetto retroattivo dal 1° marzo 2001 (fascicolo
“corrispondenze diverse”, lettera 10 gennaio 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità alla Pretura). Sta di fatto che dall'agosto del 2001 in poi egli risultava avere una capacità lucrativa del 50%. E non solo teorica, ove si consideri
che il perito giudiziario l'ha ritenuta tale sin dal marzo del 2000, senza
scartare un'attività “eventualmente anche maggiore”, purché “non pesante dal
punto di vista fisico, senza la necessità di doversi troppo concentrare”, ad
esempio come impiegato d'ufficio allo sportello, venditore o guardiano (act.
VII: referto del neurologo dott. __________, del 19 agosto 2002). Del resto AP 1 ha regolarmente lavorato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2001 e ancora nel 2002 per il __________ nell'ambito
di un programma d'occupazione temporanea nei settori di vendita e segretariato (doc.
N; lettera del __________ pervenuta il 4 marzo 2002 alla Pretura, nella rubrica
“richiami” dell'inc. DI.2001.203).
d) Non
si disconosce che un reddito ipotetico entra in linea di conto, di regola, solo
ove sia ragionevolmente ricuperabile (DTF 128 III 5 consid. 4a con riferimenti,
108 II 32 consid. 7). Mal si intravede tuttavia perché nell'agosto del 2001 l'attore non potesse attivarsi nella ricerca di un'occupazione a metà tempo come impiegato allo
sportello, venditore o guardiano. Anche il suo medico di fiducia prospettava
per altro come possibile l'esercizio di un'attività che non richiedesse concentrazione
“come ad esempio sorvegliante, guardiano, piccoli lavori di pulizia e di
magazzino” (incarto AI richiamato, allegato al rapporto 20 ottobre 2001 della dott. __________, risposta n.
2.2.1). L'attore aveva invero, a quel momento, 55 anni. A parte il fatto
però che egli era inattivo da nemmeno due anni, non consta ch'egli si sia
impegnato nella ricerca di un impiego, né risulta essersi iscritto senza esito all'Ufficio
regionale di collocamento. Non può dolersi quindi che gli sia stato ascritto un
reddito ipotetico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000
del 4 aprile 2001, consid. 3d). Quanto all'ammontare di
tale reddito, che in sé l'appellante non contesta, nella fattispecie il Pretore
lo ha fissato in fr. 1500.– mensili quando l'attore riscuoteva fr. 1899.90 mensili
come indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda la situazione personale
dell'attore l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
6. Se
ne conclude che il solo punto su cui l'appello riesce fondato consiste nella
mezza rendita AI percepita da AO 1 dopo il divorzio, fino al 1° maggio 2003, quando
la convenuta è stata dichiarata invalida al 100% ed è stata posta al beneficio
Considerandi
di una rendita piena (di fr. 1842.– mensili: sopra, consid. 4 in fine). La situazione economica dell'ex moglie, in altri termini, è migliorata nettamente fino al
30.
aprile 2003 (le sue entrate essendo lievitate da fr. 1750.– mensili a fr.
2534.55
netti mensili), salvo tornare a poco più del livello originario dopo di
allora (fr. 1842.– mensili rispetto a fr. 1750.– mensili). Ciò significa che
l'attore postula a giusto titolo una riduzione – ma non la soppressione – del
contributo alimentare dovuto fino al 30 aprile 2003. Se per vedersi garantire
al momento del divorzio lo stesso tenore di vita che
avrebbe avuto se il matrimonio non fosse stato sciolto (tale era la
finalità dell'art. 151 cpv. 1 vCC: DTF 116 II 8 consid. 3) l'ex moglie
abbisognava in concreto di fr. 2750.– mensili (fr. 1750.– di reddito proprio
più fr. 1000.– di contributo alimentare), per conservare lo stesso tenore di
vita nel lasso di tempo transitorio in cui si è vista erogare la mezza rendita
AI (di fr. 820.– mensili) essa necessitava di soli fr. 180.– mensili. Dopo
il 30 aprile 2003 la situazione economica di lei è tornata, come detto, a poco
più del livello originario (fr. 1842.– mensili), sicché per finanziare il
tenore di vita condotto al momento del divorzio essa avrebbe dovuto continuare
a ricevere dall'attore fr. 908.– mensili. Il margine disponibile di lui non
eccedendo i fr. 170.– mensili calcolati dal primo giudice (sentenza impugnata,
pag. 4 consid. D), per il lasso di tempo successivo al 30 aprile 2003 l'appello va respinto.
7.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC), ma le modeste – se non difficili – condizioni economiche
in cui versano le parti inducono a rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo.
Per quel che è delle ripetibili, l'attore ottiene causa parzialmente vinta sul
contributo alimentare dovuto dal 25 marzo 2001 (data della petizione) fino al
30.
aprile 2003, con riduzione a fr. 180.– mensili dell'importo stabilito dal
Pretore (fr. 570.– mensili). Esce sconfitto invece per quanto riguarda la soppressione
del contributo fissato dal primo giudice dopo di allora (fr. 170.– mensili). Nel
complesso egli può dirsi così vittorioso per un sesto, ciò che giustifica di
porre a suo carico un'indennità per ripetibili ridotta a cinque sesti.
L'attore
chiede altresì che la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese di primo grado
(suddivise a metà), come pure le ripetibili (compensate) siano poste a carico
della convenuta, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà la convenuta
risulta sconfitta solo in parte, poiché l'attore non consegue la completa soppressione
del contributo alimentare. Lo vede ridurre complessivamente tuttavia per cinque
sesti, di modo che il dispositivo del Pretore, privo di particolare motivazione
(sentenza impugnata, pag. 5 consid. L), non trova fondamento oggettivo. Non
ravvisandosi ragioni per scostarsi dal principio della vicendevole soccombenza
in una causa di mero carattere pecuniario, la tassa di giustizia e le spese
vanno addebitate nella misura di cinque sesti alla convenuta, la quale
rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'importo di
fr. 2000.– richiesto dall'attore appare, sotto questo profilo, equo e ragionevole.
8.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere
accolta limitatamente a quanto AP 1 ha fatto valere circa la mezza rendita AI
riscossa dalla convenuta (memoriale, pag. 5, punto 1). L'impugnazione appariva
manifestamente infondata sin dall'inizio, invece, sul reddito ipotetico di lui,
tant'è che non sono state raccolte osservazioni in proposito (art. 313bis
CPC ticinese). Su tal punto il beneficio non può entrare in linea di conto
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
Non si
giustifica per contro di accordare l'assistenza giudiziaria alla convenuta, la
quale è stata invitata unicamente – con ordinanza presidenziale apposita – a
formulare osservazioni sulla decorrenza della mezza rendita AI da lei percepita.
Il memoriale da lei introdotto tratta delle più svariate questioni, tranne
l'argomento per il quale era stata interpellata. Atti processuali senza utilità
concreta non possono beneficiare tuttavia dell'assistenza giudiziaria, la quale
copre solo le prestazioni indispensabili a scopo
forense (art. 6 cpv. 1 Lag del 2002; v. anche sentenza del Tribunale federale
5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid.
3b).
9.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è così riformata:
2. Il contributo alimentare in favore di AO
1 fissato a carico di AP 1 nella sentenza __________ del 10 giugno 1999 emanata
in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano,
sezione 6, è ridotto a fr. 180.– mensili dal 15 marzo 2001 al 2 agosto 2002 e a
fr. 170.– mensili dopo di allora.
5. La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per cinque sesti a carico
della convenuta e per il resto a carico dell'attore, cui la convenuta rifonderà
fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Non si
riscuotono tasse né spese di appello. L'appellante rifonderà a AO 1 un'indennità
di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata in appello dall'attore è accolta limitatamente
alle prestazioni indicate nel considerando 8.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla convenuta è
respinta.
V. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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