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Decisione

11.2008.161

Modifica di sentenza di divorzio

31 marzo 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri che governano la valutazione di un guadagno potenziale – noti

all'appellante (memoriale, pag. 6) – sono già stati illustrati da questa Camera

(RtiD-II 2006 pag. 690 consid. 5a). In concreto l'appellante lavorava per la __________

a __________ come portalettere sin dal 1979. Ha lasciato l'impiego a 53 anni, il 30 novembre 1999, quando si è recato nel __________ per un mese (incarto AI

richiamato, richiesta di prestazioni AI per adulti del 17 settembre 2001, pag.

4, e annesso fascicolo della cassa malati, rapporto del dott. __________ dell'11

giugno 2001, pag. 1). Rientrato in Ticino, egli non ha più ripreso alcuna

attività lucrativa, né si è iscritto ai ruoli della disoccupazione. Ora, che nel

novembre del 1999 sussistessero valide ragioni per licenziarsi (l'attore

guadagnava allora fr. 60 000.– netti per 11 mesi: incarto AI richiamato, tassazione del 15

gennaio 2001) non risulta. E un lavoratore con obblighi di famiglia non può

rinunciare unilateralmente a un'attività rimunerata (v. DTF 114 IV 124), salvo

vedersi imputare poi il reddito che avrebbe potuto continuare a conseguire se

non avesse abbandonato l'impiego.

c) È

vero che il 17 marzo 2000 l'attore è stato vittima di una tetraparesi (breve paralisi

dei quattro arti), la quale gli ha causato per qualche tempo difficoltà motorie

al braccio e alla gamba destri (inc. DI.2001.203, deposizione del dott. __________,

verbale del 26 febbraio 2002, pag. 2). In seguito a ciò egli è stato

riconosciuto totalmente inabile al lavoro fino al 31 luglio 2001 e parzialmente

inabile (50%) dopo di allora. Il 13 novembre 2002 gli è stato riconosciuto infine

il diritto a una mezza rendita AI con effetto retroattivo dal 1° marzo 2001 (fascicolo

“corrispondenze diverse”, lettera 10 gennaio 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione

invalidità alla Pretura). Sta di fatto che dall'agosto del 2001 in poi egli risultava avere una capacità lucrativa del 50%. E non solo teorica, ove si consideri

che il perito giudiziario l'ha ritenuta tale sin dal marzo del 2000, senza

scartare un'attività “eventualmente anche maggiore”, purché “non pesante dal

punto di vista fisico, senza la necessità di doversi troppo concentrare”, ad

esempio come impiegato d'ufficio allo sportello, venditore o guardiano (act.

VII: referto del neurologo dott. __________, del 19 agosto 2002). Del resto AP 1 ha regolarmente lavorato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2001 e ancora nel 2002 per il __________ nell'ambito

di un programma d'occupazione temporanea nei settori di vendita e segretariato (doc.

N; lettera del __________ pervenuta il 4 marzo 2002 alla Pretura, nella rubrica

“richiami” dell'inc. DI.2001.203).

d) Non

si disconosce che un reddito ipotetico entra in linea di conto, di regola, solo

ove sia ragionevolmente ricuperabile (DTF 128 III 5 consid. 4a con riferimenti,

108 II 32 consid. 7). Mal si intravede tuttavia perché nell'agosto del 2001 l'attore non potesse attivarsi nella ricerca di un'occupazione a metà tempo come impiegato allo

sportello, venditore o guardiano. Anche il suo medico di fiducia prospettava

per altro come possibile l'esercizio di un'attività che non richiedesse concentrazione

“come ad esempio sorvegliante, guardiano, piccoli lavori di pulizia e di

magazzino” (incarto AI richiamato, allegato al rapporto 20 ottobre 2001 della dott. __________, risposta n.

2.2.1). L'attore aveva invero, a quel momento, 55 anni. A parte il fatto

però che egli era inattivo da nemmeno due anni, non consta ch'egli si sia

impegnato nella ricerca di un impiego, né risulta essersi iscritto senza esito all'Ufficio

regionale di collocamento. Non può dolersi quindi che gli sia stato ascritto un

reddito ipotetico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000

del 4 aprile 2001, consid. 3d). Quanto all'ammontare di

tale reddito, che in sé l'appellante non contesta, nella fattispecie il Pretore

lo ha fissato in fr. 1500.– mensili quando l'attore riscuoteva fr. 1899.90 mensili

come indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda la situazione personale

dell'attore l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

6. Se

ne conclude che il solo punto su cui l'appello riesce fondato consiste nella

mezza rendita AI percepita da AO 1 dopo il divorzio, fino al 1° maggio 2003, quando

la convenuta è stata dichiarata invalida al 100% ed è stata posta al beneficio

Considerandi

di una rendita piena (di fr. 1842.– mensili: sopra, consid. 4 in fine). La situazione economica dell'ex moglie, in altri termini, è migliorata nettamente fino al

30.

aprile 2003 (le sue entrate essendo lievitate da fr. 1750.– mensili a fr.

2534.55

netti mensili), salvo tornare a poco più del livello originario dopo di

allora (fr. 1842.– mensili rispetto a fr. 1750.– mensili). Ciò significa che

l'attore postula a giusto titolo una riduzione – ma non la soppressione – del

contributo alimentare dovuto fino al 30 aprile 2003. Se per veder­si garantire

al momento del divorzio lo stesso tenore di vita che

avrebbe avuto se il matrimonio non fosse stato sciolto (tale era la

finalità dell'art. 151 cpv. 1 vCC: DTF 116 II 8 consid. 3) l'ex moglie

abbisognava in concreto di fr. 2750.– mensili (fr. 1750.– di reddito proprio

più fr. 1000.– di contributo alimentare), per conservare lo stesso tenore di

vita nel lasso di tempo transitorio in cui si è vista erogare la mezza rendita

AI (di fr. 820.– mensili) essa necessitava di soli fr. 180.– mensili. Dopo

il 30 aprile 2003 la situazione economica di lei è tornata, come detto, a poco

più del livello originario (fr. 1842.– mensili), sicché per finanziare il

tenore di vita condotto al momento del divorzio essa avrebbe dovuto continuare

a ricevere dall'attore fr. 908.– mensili. Il margine disponibile di lui non

eccedendo i fr. 170.– mensili calcolati dal primo giudice (sentenza impugnata,

pag. 4 consid. D), per il lasso di tempo successivo al 30 aprile 2003 l'appello va respinto.

7.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC), ma le modeste – se non difficili – condizioni economiche

in cui versano le parti inducono a rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo.

Per quel che è delle ripetibili, l'attore ottiene causa parzialmente vinta sul

contributo alimentare dovuto dal 25 marzo 2001 (data della petizione) fino al

30.

aprile 2003, con riduzione a fr. 180.– mensili dell'importo stabilito dal

Pretore (fr. 570.– mensili). Esce sconfitto invece per quanto riguarda la soppressione

del contributo fissato dal primo giudice dopo di allora (fr. 170.– mensili). Nel

complesso egli può dirsi così vittorioso per un sesto, ciò che giustifica di

porre a suo carico un'indennità per ripetibili ridotta a cinque sesti.

L'attore

chiede altresì che la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese di primo grado

(suddivise a metà), come pure le ripetibili (compensate) siano poste a carico

della convenuta, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà la convenuta

risulta sconfitta solo in parte, poiché l'attore non consegue la completa soppressione

del contributo alimentare. Lo vede ridurre complessivamente tuttavia per cinque

sesti, di modo che il dispositivo del Pretore, privo di particolare motivazione

(sentenza impugnata, pag. 5 consid. L), non trova fondamento oggettivo. Non

ravvisandosi ragioni per scostarsi dal principio della vicendevole soccombenza

in una causa di mero carattere pecuniario, la tassa di giustizia e le spese

vanno addebitate nella misura di cinque sesti alla convenuta, la quale

rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'importo di

fr. 2000.– richiesto dall'attore appare, sotto questo profilo, equo e ragionevole.

8.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere

accolta limitatamente a quanto AP 1 ha fatto valere circa la mezza rendita AI

riscossa dalla convenuta (memoriale, pag. 5, punto 1). L'impugnazione appariva

manifestamente infondata sin dall'inizio, invece, sul reddito ipotetico di lui,

tant'è che non sono state raccolte osservazioni in proposito (art. 313bis

CPC ticinese). Su tal punto il beneficio non può entrare in linea di conto

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).

Non si

giustifica per contro di accordare l'assistenza giudiziaria alla convenuta, la

quale è stata invitata unicamente – con ordinanza presidenziale apposita – a

formulare osservazioni sulla decorrenza della mezza rendita AI da lei percepita.

Il memoriale da lei introdotto tratta delle più svariate questioni, tranne

l'argomento per il quale era stata interpellata. Atti processuali senza utilità

concreta non possono beneficiare tuttavia dell'assistenza giudiziaria, la quale

copre solo le prestazioni indispensabili a scopo

forense (art. 6 cpv. 1 Lag del 2002; v. anche sentenza del Tribunale federale

5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid.

3b).

9.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso

che la sentenza impugnata è così riformata:

2. Il contributo alimentare in favore di AO

1 fissato a carico di AP 1 nella sentenza __________ del 10 giugno 1999 emanata

in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano,

sezione 6, è ridotto a fr. 180.– mensili dal 15 marzo 2001 al 2 agosto 2002 e a

fr. 170.– mensili dopo di allora.

5. La

tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per cinque sesti a carico

della convenuta e per il resto a carico dell'attore, cui la convenuta rifonderà

fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Non si

riscuotono tasse né spese di appello. L'appellante rifonderà a AO 1 un'indennità

di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata in appello dall'attore è accolta limitatamente

alle prestazioni indicate nel considerando 8.

IV. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla convenuta è

respinta.

V. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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