11.2008.165
Iscrizione di ipoteca legale in garanzia di un contributo per opere di canalizzazione
30 dicembre 2010Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.165
Data decisione, Autorità:
30.12.2010, ICCA
Titolo:
Iscrizione di ipoteca legale in garanzia di un contributo per opere di canalizzazione
IPOTECHE LEGALI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO
art. 836 CC
art. 965 CC
art. 107 LALIA
art. 31 RLRF
Incarto n.
11.2008.165
Lugano
30 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 06/2008 RF (registro
fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro
fondiario, che oppone il
Comune di RI
1
(rappresentato dal Municipio e
patrocinato dall'avv.
PA 1 )
alla
Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario
e all'
Ufficio
dei registri del Distretto di Lugano
riguardo all'iscrizione
di un'ipoteca legale a garanzia di contributi di
canalizzazione sulla proprietà per piani n. 10 168 del fondo base n.
342 RFD di __________ detenuta in comproprietà da
AO 3
e AO 4, ();
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso presentato il 28
novembre 2008 da Comune di RI 1 contro la decisione emanata il 30 ottobre 2008
dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro
fondiario;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 2005 l'Ufficio stima della Sezione delle bonifiche e del catasto ha portato
il valore ufficiale della proprietà per piani n. 10 168 (pari a 202/1000 della particella
n. 342 RFD) di __________, in seguito a lavori eseguiti dalla titolare __________,
da fr. 145 289.60 a fr. 149 791.70. Il 26 gennaio
2007 __________ ha venduto la proprietà a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno. Il 27 agosto 2007 il
Municipio di RI 1 ha pubblicato un prospetto di contributi supplementari di
costruzione per opere di depurazione e canalizzazione comunali, con l'avvertenza che il contributo sarebbe andato
a carico del proprietario del fondo al momento dell'intervento edilizio all'origine dell'aumento di valore e che ogni contribuente
avrebbe potuto presentare reclamo al
Municipio nel periodo di pubblicazione (dal 10 settembre al 9 ottobre
2007). Il 29 agosto 2007 l'autorità comunale ha chiamato __________ a versare un
contributo supplementare di fr. 134.80, che l'interessata non ha
contestato, ma non ha pagato.
B. Il 6 giugno 2008 il Comune di RI 1 ha chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto
di Lugano di iscrivere sulla proprietà per piani n. 10 168 di __________ un'ipoteca legale in garanzia del contributo supplementare di canalizzazione per
fr. 134.80. Con decisione del 18 giugno 2008 l'ufficiale ha respinto
l'istanza.
C. Il Comune di RI 1 ha impugnato il
18 agosto 2008 il rigetto dell'istanza davanti alla Divisione della giustizia,
autorità di vigilanza sul registro fondiario, per ottenere che fosse ordinato
all'ufficiale di eseguire l'iscrizione litigiosa, sollecitando a titolo cautelare un'iscrizione provvisoria. Con
osservazioni dell'8 ottobre 2008 l'ufficiale si è confermato nel proprio
operato. Statuendo il 30 ottobre 2008, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico
del Comune di RI 1.
D. Contro la decisione appena citata
il Comune di RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 novembre
2008 nel quale postula l'annullamento delle due decisioni a lui sfavorevoli e
chiede che sia ordinato all'ufficiale di iscrivere l'ipoteca legale nel registro fondiario. Identiche domande esso formula in via cautelare. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di
vigilanza sul registro fondiario possono formare oggetto di ricorso alla Camera
civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause
amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Il ricorso è
diretto contro l'autorità di vigilanza, ma l'ufficio del registro fondiario che
ha emanato la decisione rimane parte in causa (Deschenaux,
Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, Basilea 1988, vol. V/3.I, pag.
187 e 188 in alto). Quanto al termine di impugnazione, esso è – per diritto
federale – di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134 seg.). Tempestivo, il ricorso in esame è
quindi ricevibile.
2. Il
ricorso all'autorità di vigilanza ha effetto devolutivo ed è un rimedio
giuridico ordinario, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (art. 103 cpv. 2 RRF, 6 LRF e 43 segg. LPamm; Deschenaux,
op. cit., pag. 193 a metà). Le decisioni dell'autorità di
vigilanza sostituiscono così quelle dell'ufficiale del registro fondiario: annullando o riformando le prime,
si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la
richiesta del ricorrente intesa a far annullare, oltre alla decisione
impugnata, quella dell'ufficiale,
non ha portata pratica
(RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2006.75 del 5 marzo 2010, consid. 2).
3. L'autorità di vigilanza ha accertato
anzitutto che l'ipoteca legale prevista dall'art. 107 cpv. 2 LALIA (RL 9.1.1.2) in garanzia di “contributi di
costruzione” ha natura indiretta, ovvero sorge solo con
l'iscrizione nel registro fondiario, e
che il contributo è di
natura personale, ovvero grava il proprietario dell'immobile al momento della conclusione dei lavori che ne hanno aumentato del valore.
Nella fattispecie il contributo supplementare di fr. 134.80 andava quindi
a carico di __________, la quale per altro non aveva contestato il prelievo. Se
non che, ha soggiunto l'autorità di vigilanza, quando il Comune ha chiesto
l'iscrizione dell'ipoteca legale, il 6 giugno 2008, la
proprietà per piani n. 10 168 era passata in proprietà a AO 3 e AO 4. E costoro, come terzi
proprietari del pegno, andavano coinvolti nella procedura di accertamento del
tributo. Secondo l'art. 31 cpv. 2 lett. c RLRF (RL 4.1.3.1.1), in effetti, per
ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di diritto pubblico occorre
documentare “che al proprietario è stata data debita comunicazione” della
procedura. Nel caso specifico ciò non risultava essere avvenuto. L'autorità di
vigilanza ha confermato così l'operato dell'ufficiale, respingendo il ricorso.
4. Secondo
il ricorrente il contributo di costruzione previsto dall'art. 107 cpv. 2 LALIA
raffigura un'obbligazione reale
che può essere fatta valere nei confronti dell'attuale proprietario del fondo
(art. 97 LALIA). L'ipoteca legale avrebbe inoltre natura diretta, nel senso che
nasce contemporaneamente al credito fiscale. E siccome il debitore del
contributo e il proprietario del fondo soggetto al prelievo non devono necessariamente
coincidere, un'ipoteca legale
in garanzia del contributo può colpire anche il nuovo proprietario del fondo.
Ove non abbia avuto modo di esprimersi sulla fissazione del contributo,
quest'ultimo ne deve assumere le conseguenze, giacché incombe al compratore di
un immobile verificare l'esistenza di crediti dell'ente pubblico a carico dell'immobile.
Né l'art. 836 CC impedisce l'aggravio di un fondo all'insaputa del
proprietario, segnatamente quando l'ipoteca legale nasce indipendentemente dall'iscrizione nel registro fondiario. A parere del ricorrente,
pertanto, l'esigenza di documentare che al terzo proprietario del fondo “è
stata data debita comunicazione” della procedura (art. 31 cpv. 2 lett. c RLRF)
costituisce una mera prescrizione d'ordine.
5. Le
operazioni del registro fondiario, fra cui le iscrizioni, possono essere fatte
solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del
titolo giuridico (art. 965 cpv. 1 CC). Trattandosi di iscrivere un'ipoteca
legale prevista da una legge cantonale per rapporti di diritto pubblico (art.
836 CC), se la costituzione del pegno richiede l'iscrizione nel registro
fondiario (“ipoteca legale indiretta”: Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 3a edizione, n. 2830d) tale prova
consiste nell'esibire i documenti che dimostrano l'origine del credito (Schmid in: Basler Kommentar, 3a
edizione, n. 23 ad art. 965 CC). Nel Cantone Ticino il citato art. 31 cpv. 1 RLRF prescrive che “l'iscrizione
delle ipoteche legali di diritto pubblico, in quanto prevista dalla legge, deve
essere richiesta dall'autorità
competente a imporre il contributo”. In conformità all'art. 31 cpv. 2 RLRF deve
risultare dai documenti giustificativi acclusi all'istanza:
a) che
la procedura d'imposizione è stata ossequiata;
b) che
la richiesta di iscrizione avviene entro il termine utile;
c) che
al proprietario ne è stata data debita comunicazione;
d) che
la decisione circa l'importo a carico di ogni singolo fondo è cresciuta in giudicato.
Nel caso di contributi di
costruzione il “termine utile” è quello dell'art. 107 cpv. 4 LALIA (“il diritto
di chiedere l'iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo
sull'importo del contributo”).
6. Che
un contributo di costruzione per opere di canalizzazione sia di natura
personale non fa dubbio (art. 107 cpv. 1 LALIA). Soggetti a imposizione sono i
proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera, come
pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dall'opera un
incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA). Sul piano cantonale la
giurisprudenza reputa determinante per l'imposizione, anche nel caso di contributi
supplementari a norma dell'art. 100 cpv. 1 LALIA, il momento in cui ne sono
riunite le condizioni materiali, ovvero quando l'allacciamento è portato a
termine, mentre successivi trasferimenti di proprietà sono senza rilievo (RDAT
I-1992 pag. 73 consid. 3). Tale giurisprudenza è stata definita non arbitraria dal Tribunale
federale (sentenza 2P.10/1996 del 9 settembre 1996, pubblicata in: RDAT I-1997
pag. 138 n. 48). Anche per il Municipio di RI 1, del resto, i contributi
supplementari elencati nel prospetto del 27 agosto 2007 sarebbero andati “a
carico della persona che era proprietaria al momento dell'intervento edilizio
che ha causato l'aumento di stima” (doc. 6).
Quanto al
pegno in garanzia del credito derivante dal contributo di costruzione per opere
di canalizzazione, il diritto dell'ente pubblico all'ipoteca legale ha natura
reale, nel senso che può essere esercitato contro chi risulta proprietario del
fondo al momento in cui è chiesta l'iscrizione. Tale ipoteca ha nondimeno
natura “indiretta” (cfr. anche Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, pag. 160 n. 347). Nasce solo, cioè,
quando è iscritta nel registro fondiario (cfr. anche Steinauer, op. cit., pag. 261 n. 2842; Hofstetter in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 836 CC). E all'istanza di iscrizione va allegata –
come si è visto – la prova della “debita comunicazione” alla persona che a quel
momento risulta proprietaria del fondo da gravare (art. 31 cpv. 2 lett. c
RLRF).
7. Nella
fattispecie è pacifico che al momento in cui sono terminati i lavori di ristrutturazione
la proprietà per piani n. 10 168 apparteneva a __________, mentre al momento
in cui è stata chiesta l'iscrizione dell'ipoteca legale il fondo apparteneva AO
3 e AO 4. Che a questi ultimi siano stata data “debita comunicazione” dell'ipoteca
legale non è preteso nemmeno dal Comune. D'altro lato tale comunicazione non
può essere considerata una semplice prescrizione d'ordine, come
opina il
ricorrente, l'art. 31 cpv. 2
lett. c RLRF enunciando tale condizione alla stregua degli altri tre
requisiti cumulativi che devono essere adempiuti per ottenere l'iscrizione.
Sapere poi quale diritti spettino al terzo proprietario del pegno non è un tema
che dev'essere affrontato in questa sede.
Obietta
il ricorrente che in concreto spettava a AO 3 e AO 4 verificare presso l'autorità
comunale l'esistenza di eventuali contributi a carico del fondo, tanto più che
il diritto federale non impedisce di gravare un fondo all'insaputa del terzo
proprietario. Un'argomentazione del genere è senz'altro pertinente trattandosi
di ipoteche legali “dirette” (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 254 n. 2827 e pag. 256 n. 2830e), ma non trattandosi di
ipoteche legali “indirette”, nel qual caso incombe pur sempre al beneficiario
far valere il suo diritto, chiedendo l'iscrizione nel registro fondiario. Anche
su questo punto, di conseguenza, la decisione impugnata
resiste alla critica.
8. In
via cautelare – ma verosimilmente in subordine – il ricorrente postula
un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale “ai sensi dell'art. 107
cpv. 5 LALIA, allo scopo di salvaguardare il termine annuale di perenzione” e
in via ancor più subordinata chiede a questa Camera di esprimersi sulla
questione di sapere se il termine di perenzione cominci a decorrere con la
notifica del contributo supplementare al terzo
proprietario del pegno o solo con il passaggio in giudicato della decisione
anche nei confronti di lui.
Ora,
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale prevista dall'art. 107 cpv. 5
LALIA – invero lesivo dell'art. 961 CC – può essere chiesta sin dall'inizio
della procedura di imposizione per il presumibile ammontare del contributo,
ovvero già prima della pubblicazione del prospetto. Ad avvenuta pubblicazione,
tuttavia, l'importo del contributo è ormai noto. Nel caso specifico il Municipio
di RI 1 ha già allestito e pubblicato il prospetto dei contributi, ragione per
cui un'iscrizione provvisoria non può più entrare in linea di conto (RDAT
I-2000 pag. 477 consid. 5; II-1991 pag. 141). Quanto alla decorrenza del
termine di perenzione annua prevista dall'art. 107 cpv. 4 LALIA, il quesito esula dall'oggetto del
litigio, che verte sulla mancata comunicazione della richiesta di iscrizione
dell'ipoteca legale gli attuali proprietari del fondo. Anche la richiesta
subordinata è destinata pertanto all'insuccesso.
9. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza
(art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). Non si assegnano ripetibili,
il ricorso non essendo stato notificato per osservazioni.
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza a livello federale, la
vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 2 LTF), apparentemente senza riguardo al valore litigioso (sentenze del
Tribunale federale 5A_35/2008 del 10 giugno 2008, consid. 2; sentenza
5A_346/2009 del 12 agosto 2009, consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III
Considerandi
585).
11.
La comunicazione del giudizio
odierno avviene anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art.
102.
cpv. 2 RRF, seppure tale prassi sia oggi desueta in
molti Cantoni (Deschenaux, Le
registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, Vol. V/II.2, Friburgo 1983,
pag. 169).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
–
– .
Comunicazione
all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro
fondiario e del diritto fondiario.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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