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Decisione

11.2008.166

Iscrizione di ipoteca legale in garanzia di un contributo per opere di canalizzazione

30 dicembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di ristrutturazione la particella n. 886 apparteneva a __________,

mentre al momento in cui è stata chiesta l'iscrizione dell'ipoteca legale il

fondo apparteneva a AO 3. Che a quest'ultimo sia stata data “debita

comunicazione” dell'ipoteca legale non è preteso nemmeno dal Comune. D'altro

lato tale comunicazione non può essere considerata una semplice prescrizione d'ordine, come opina il ricorrente, l'art. 31 cpv. 2 lett. c RLRF enunciando

tale condizione alla stregua degli altri tre requisiti cumulativi che devono essere adempiuti per ottenere l'iscrizione.

Sapere poi quale diritti spettino al terzo proprietario del pegno non è un tema

che dev'essere affrontato in questa sede.

Obietta

il ricorrente che in concreto spettava a __________ verificare presso l'autorità

comunale l'esistenza di eventuali contributi a carico del fondo, tanto più che

il diritto federale non impedisce di gravare un fondo all'insaputa del terzo

proprietario. Un'argomentazione del genere è senz'altro pertinente trattandosi

di ipoteche legali “dirette” (cfr. Steinauer,

op. cit. pag. 254 n. 2827 e pag. 256 n. 2830e), ma non trattandosi di

ipoteche legali “indirette”, nel qual caso incombe pur sempre al beneficiario

far valere il suo diritto, chiedendo l'iscrizione nel registro fondiario. Anche

su questo punto, di conseguenza, la decisione impugnata

resiste alla critica.

8. In

via cautelare – ma verosimilmente in subordine – il ricorrente postula

un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale “ai sensi dell'art. 107

cpv. 5 LALIA, allo scopo di salvaguardare il termine annuale di perenzione” e

in via ancor più subordinata chiede a questa Camera di esprimersi sulla

questione di sapere se il termine di perenzione cominci a decorrere con la

Considerandi

notifica del contributo supplementare al terzo

proprietario del pegno o solo con il passaggio in giudicato della decisione

anche nei confronti di lui.

Ora,

l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale prevista dall'art. 107 cpv. 5

LALIA – invero lesivo dell'art. 961 CC – può essere chiesta sin dall'inizio

della procedura di imposizione per il presu­mibile ammontare del contributo,

ovvero già prima della pubblicazione del prospetto. Ad avvenuta pubblicazione,

tuttavia, l'importo del contributo è ormai noto. Nel caso specifico il Municipio

di RI 1 ha già allestito e pubblicato il prospetto dei contributi, ragione per

cui un'iscrizione provvisoria non può più entrare in linea di conto (RDAT

I-2000 pag. 477 consid. 5; II-1991 pag. 141). Quanto alla decorrenza del

termine di perenzione annua prevista dall'art. 107 cpv. 4 LALIA, il quesito esula dall'oggetto del

litigio, che verte sulla mancata comunicazione della richiesta di iscrizione

dell'ipoteca legale all'attuale proprietario del fondo. Anche la richiesta

subordinata è destinata pertanto all'insuccesso.

9.

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza

(art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). Non si assegnano ripetibili,

il ricorso non essendo stato notificato per osservazioni.

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza a livello federale, la

vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 2 LTF), apparentemente senza riguardo al valore litigioso (sentenze del

Tribunale federale 5A_35/2008 del 10 giugno 2008, consid. 2; sentenza

5A_346/2009 del 12 agosto 2009, consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III

585).

11.

La comunicazione del giudizio

odierno avviene anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art.

102.

cpv. 2 RRF, seppure tale prassi sia oggi desueta in

molti Cantoni (Deschenaux, Le

registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, Vol. V/II.2, Friburgo 1983,

pag. 169).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro

fondiario e del diritto fondiario.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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