11.2008.167
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore di comproprietà
18 agosto 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2008.167
Data decisione, Autorità:
18.08.2009, ICCA
Titolo:
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore di comproprietà
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
REGOLAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
art. 602 cpv. 3 CC
art. 647 cpv. 2 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2008.167
Lugano
18 agosto
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.658 (nomina
di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore della
comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza
del 19 maggio 2008 da
AP 1
AP 3
AP 4
(patrocinati da PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA
1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 28 novembre 2008 presentato da AP 2, AP 1, AP
3 e AP 4 con AP 5 contro la sentenza emessa il 17 novembre 2008 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 (1907) è deceduta a __________ il
20 luglio 1965, lasciando in qualità di eredi il marito __________
(1902) con i figli __________ (1933), AP 2 (1935), __________ (1937), AP 1
(1943), __________ (1944) e AO 1 (1946). La successione risulta parzialmente
indivisa. __________ è deceduto il 10 dicembre 1987, lasciando quali eredi i
figli. In seguito a cessioni di quote ereditarie da parte di __________ e __________
ai fratelli, come pure alla morte di __________, attuali membri delle comunioni
ereditarie sono AP 2, AP 1,
AO 1, AP 3 (1965), AP 5 (1966) e AP 4 (1967). Tra i beni delle successioni rientrano le
particelle n. 153 e 596 RFD di __________, sezione __________, n. 1225 e
1232, sezione __________, n. 844, sezione __________, e n. 1177 RFD di __________,
così come – in comproprietà con terzi – le particelle n. 71, 628, 682 e
771 RFD di __________, sezione __________.
B. AP 2,
AP 1, AO 1, AP 3, AP 4 e AP 5 sono comproprietari inoltre – a titolo personale – delle particelle n. 227, 237, 407 e 822 RFD di __________, sezione __________, n. 625, 628,
629, 633 e 694 RFD, sezione __________, n. 113 RFD, sezione __________, n. 182
RFD di __________, n. 335 RFD di __________, n. 319 RFD di __________ e n. 635
RFD di __________. Da oltre quindici anni AO 1 amministra, con l'accordo dei
coeredi e dei comproprietari, i beni della successione (salvo l'immobile posto
sul subalterno C della particella n. 153 RFD di __________, sezione __________)
e quelli in comproprietà.
C. Il
19 maggio 2008 AP 2, AP 1, AP 3, AP 5 e AP 4 si sono rivolti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, perché fosse designato un rappresentante delle comunioni
ereditarie e un amministratore delle comproprietà. All'udienza del 19 agosto 2008, indetta per la discussione, AO 1 ha
proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti
hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le loro
posizioni. Con sentenza del 17 novembre 2008 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al
convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 2, AP 1, AP 3, AP 5 e AP 4 sono insorti con un
appello del 28 novembre 2008 a questa Camera per ottenere l'accoglimento dell'istanza
e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 9
gennaio 2009 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. La
nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) e le
misure che concernono gli atti di amministrazione di una comproprietà (art. 647
cpv. 2 n. 1 CC), inclusa la designazione di un amministratore (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 54 ad art. 647 CC), sono emanate con la procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12 e 16 combinati con l'art. 5
LAC). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370
cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.
Non sono ricevibili,
per contro, le osservazioni all'appello presentate il 9 gennaio 2009 da AO 1. Contrariamente
a quanto crede quest'ultimo, in effetti, la trattazione delle cause in camera
di consiglio non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC). Inammissibile
è inoltre la documentazione acclusa alla lettera dell'8 luglio 2009 trasmessa a
questa Camera dagli appellanti (corrispondenza varia fra i patrocinatori delle
parti), l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando la produzione di nuovi mezzi di
prova in appello.
2. Il
Pretore ha rilevato che la nomina di un rappresentante della comunione
ereditaria deve giustificarsi per concreti motivi e rivelarsi nell'interesse di
tutta la comunione, non avvenire per semplice richiesta di un erede. A suo
avviso essa non è destinata a regolare dissensi interni, ma presuppone divergenze
tali fra coeredi da rendere impossibile una razionale amministrazione del
compendio successorio, specie nei rapporti con terzi. In concreto – egli ha
soggiunto – il convenuto amministra di fatto gli immobili comuni con l'accordo
degli altri eredi, mentre divergenze riguardano i rapporti tra eredi, senza che
ciò impedisca una razionale amministrazione dei beni. La designazione di un
rappresentante non entra pertanto in linea di conto. Per gli stessi motivi non
si giustifica – secondo il Pretore – la nomina di un amministratore delle
comproprietà, a prescindere dal fatto che gli istanti nemmeno accennano ad atti
d'amministrazione sui quali sussisterebbe dissenso.
3. A
richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria
un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). Come questa Camera
ha già avuto modo di ricordare (RtiD II-2008 pag. 651 n. 27c con riferimenti di
dottrina), la domanda si giustifica se appare sorretta da motivi concreti nell'interesse
della comunione. Tale è il caso, in particolare, quando divergenze tra coeredi
rendano impossibile – o nettamente più complicata – una razionale
amministrazione della proprietà indivisa. Quanto al rappresentante, egli deve
curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti verso
terzi in luogo e vece dei membri non unanimi. Non è abilitato invece a intervenire
nelle liti che oppongono gli eredi, né è designato per regolare controversie
che insorgono tra loro (v. anche Weibel
in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 57 e 58 ad art. 602). Il
fatto che già esista un rappresentante convenzionale non preclude
a un erede la facoltà di chiedere la nomina di un rappresentante da parte
dell'autorità, trattandosi del solo modo per lui di rimettere in causa i poteri
del rappresentante convenzionale, revocabili solo per decisione presa
all'unanimità (Piotet, Traité de
droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 592 in alto; Steinauer, Le droit des successions,
Berna 2006, pag. 569 n. 1223a).
4. Gli
appellanti esordiscono con una loro narrativa dei fatti. Rilevano poi di avere
potuto esaminare l'operato dell'amministratore, rubricato in cinque
classificatori, solo in sede giudiziaria e di avere scoperto che la gestione
“non è tenuta in modo accettabile”, mancando agli atti una vera contabilità e riscontrandosi
movimenti di denaro anomali. Per di più, risulterebbero abusi nella gestione
dei beni comuni. Ora, così argomentando gli appellanti dimenticano di trovarsi
non più davanti al giudice naturale, bensì dinanzi a un'autorità di ricorso. E
in un appello non basta contrapporre la propria versione dei fatti a quella del
Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure
quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel
determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione. L'esposto
degli appellanti non contiene alcuna critica al giudizio impugnato. O si limita
a riprodurre il testo dell'istanza o si esaurisce in recriminazioni. Quanto
alle censure alla contabilità del convenuto, esse sono nuove e come tali
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
5. Dagli
atti risulta che tra i beni dell'eredità amministrati da AO 1 si annoverano un
immobile locativo con autorimessa a __________ (subalterni A e D della
particella n. 153 RFD di __________), un'abitazione a __________ (particella n.
1177 RFD di __________), un conto alla Banca __________ di __________ e
liquidità (“cassa”), la cui consistenza era il 31 luglio 2008 di
fr. 37.40. Gli appellanti non pretendono che dal 1992 all'autunno del 2007
l'amministrazione di tali beni, affidata di comune accordo a AO 1, abbia riservato
problemi. Né pretendono di essersi lamentati sull'arco di quegli anni circa il
modo di gestione o di essersi trovati di fronte a situazioni difficili o impossibili.
Nemmeno asseriscono che l'attuale amministrazione metta – o abbia messo – a
repentaglio il valore dei beni, oppure che gli immobili versino in stato di incuria
o richiedano interventi sui quali gli eredi o i comproprietari siano discordi. Neppure
constano omissioni del rappresentante convenzionale, il quale non risulta avere
mai rifiutato rendiconti o informazioni. Che questi abbia modificato il modo in
cui egli amministra i beni gli appellanti non assumono. Perché mai dopo
quindici anni la gestione dei beni non sarebbe più razionale e adeguata, ma “allo sbaraglio”, carente e pregiudizievole
per gli interessi dei coeredi non è dato di capire.
6. Gli
appellanti soggiungono che, comunque sia, il dissidio fra coeredi rende impossibile
una razionale amministrazione dei beni, gestiti di prepotenza dal convenuto, “che è in urto con gli altri, che rifiuta di
parlare con loro, che respinge gli interventi del loro legale e che malgrado
formali diffide fa tutto il contrario di quello che tutti salvo lui chiedono
sia fatto”. Anzi, costui usufruirebbe
di una parte dei beni senza informarli adeguatamente, tant'è che occupa un appartamento
a __________ e uno stabile a __________ senza pagare alcuna pigione, facendo sparire
finanche mobilio. Gli appellanti affermano che solo un contratto di locazione è
firmato da tutti i coeredi, mentre gli altri dal solo convenuto, che della locazione
dello stabile a __________ essi sono venuti a conoscenza solo a posteriori, che
alcuni appartamenti non sono regolarmente offerti in locazione e che la
gestione “a contanti” dei beni comuni è motivo di
preoccupazione. Essi sottolineano infine che il convenuto ha gestito in maniera
abusiva la liquidità indivisa, non ha dichiarato un conto bancario alle autorità
fiscali, ha promosso investimenti rischiosi senza il loro consenso e si è concesso
un prestito di oltre fr. 27 000.–.
a) Che
il convenuto rifiuti di dare riscontro a domande degli altri eredi non può
dirsi, ove si pensi che il 17 novembre e 15 dicembre 2007 egli ha fornito un
certo numero di spiegazioni, mettendo a disposizione la contabilità relativa all'amministrazione
dei fondi (doc. E2, E4 e F7), e che il 24 gennaio 2008 ha trasmesso ai coeredi
Fatti
i conteggi dal 2005 al 2007 (doc. F7). Certo, dopo il marzo del 2008 egli ha respinto
le lettere raccomandate degli istanti (doc. da H1 a H4), ma ciò non ha messo in
pericolo la gestione degli immobili a reddito, tant'è che per finire gli eredi
hanno trovato un accordo anche sulla riduzione del canone di locazione inerente
a un'autorimessa occupata dalla __________ (doc. U). È possibile altresì che il
convenuto non abbia informato i coeredi della locazione annuale riguardante l'immobile
di __________, ma i redditi conseguiti figurano regolarmente registrati nella
contabilità (doc. 18, schede contabili “7030” e “7400” con giustificativi).
b) Non
a torto gli appellanti rimproverano invece a AO 1 di avere eseguito – o fatto
eseguire – lavori su beni della successione senza interpellarli o addirittura
contro la loro volontà
(doc. G6 e H5 e 22, schede contabili “3015”, “3016” e
“3017”). Ciò offende il principio dell'unanimità che governa le decisioni dei
proprietari comuni (art. 602 cpv. 2 CC), applicabile anche agli atti di
ordinaria amministrazione (RtiD II-2006 pag. 699 consid. 4b). A parte il fatto
però che il convenuto potrebbe anche avere adottato misure necessarie per
assicurare la conservazione dei beni (la situazione è poco chiara), nell'ambito
di una divisione ereditaria i costi di opere non decisi all'unanimità non sono addebitabili
alla successione. Del resto il convenuto ha dichiarato di essere pronto ad assumere
quei costi personalmente (doc. E4, pag. 4), né gli appellanti pretendono che gli
interventi abbiano pregiudicato il valore dei beni o nuociuto alla redditività
degli immobili. Il comportamento dell'interessato non appare dunque un
esempio di trasparenza, ma non può dirsi avere esposto a pericolo i
beni della successione.
c) È
vero che AO 1 occupa gratuitamente la “casa paterna”. Per
tacere del fatto nondimeno che la doglianza è nuova, e come tale irricevibile in
appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nemmeno AP 3 e AP 4 pagano alcunché per
l'occupazione della “casa __________” (subalterno C della particella n. 153 RFD di __________, sezione __________;
istanza pag. 5), né è controverso che la
locazione versata da AP 2 per il “Bar __________”, gestito
sul subalterno A della citata particella n. 153, sia di favore (doc. E4).
Quanto all'immobile di __________, a prescindere dal fatto che la critica è (ancora
una volta) nuova e quindi inammissibile, non consta che sia mai stata chiesta
una pigione al proposito. Per di più, il convenuto non ha mai messo in discussione
che gli altri eredi possano fruire dell'immobile, né si capirebbe altrimenti
come mai costoro sarebbero in possesso delle chiavi (circostanza non
contestata: verbale del 19 agosto 2008, pag. 3). Del mobilio sottratto, infine,
nulla è dato di sapere, fermo restando che eventuali rivendicazioni potranno
essere avanzate in sede di divisione. In definitiva non si può affermare quindi
che la gestione dei beni da parte di AO 1 favorisca un erede a scapito degli
altri.
d) Per
quel che riguarda i contratti di locazione, si conviene che tutti, salvo uno
(doc. 8), sono firmati dal solo AO 1 (doc. 2, 4, 5, 6, 7 e 9). In veste di “locatore” figura pur sempre, tuttavia, una “comunione ereditaria” rappresentata dal convenuto
come amministratore. Né gli appellanti prospettano –
per avventura – che i contratti siano viziati o che i conduttori non versino la
pigione per ragioni formali. L'amministrazione dei beni non può quindi dirsi in
pericolo, né i rapporti con terzi appaiono compromessi. Che poi taluni “spazi
non siano apparentemente locati a nessuno e non è chiaro se sono goduti in
proprio dall'appellato o dati a terzi” è possibile, ma non consta che siano
deliberatamente estromessi dal mercato a vantaggio del solo AO 1, il quale ha
dichiarato – senza essere smentito – di avere fatto pubblicare inserzioni per
la locazione su riviste locali (doc. E4).
e) Quanto
Considerandi
alla gestione della liquidità, le operazioni “a contanti” possono prestarsi
a maggiori abusi rispetto ad altre modalità di transazione, ma non sono vietate
né inusuali. Gli appellanti, del resto, non denunciano manipolazioni contabili o
manovre a loro detrimento, né mai hanno contestato i dividendi loro versati dall'amministratore.
Il pagamento di una fattura di fr. 1800.– per la sostituzione di un
frigorifero, poi, è regolarmente iscritto nella contabilità (doc. 17 e 21,
scheda contabile anno 2008 n. “3015”). Che con il fornitore sia stato pattuito
uno sconto o che siano stati pagati meno di fr. 1800.– non risulta. L'altro prelevamento
di fr. 40 000.–, eseguito il 25 gennaio 2007, è stato nuovamente registrato il
17.
gennaio 2008 con gli interessi (doc. 20 e 21, schede contabili n. “1026”). Certo,
in tale frangente AO 1 ha agito (una volta di più) senza il consenso degli
altri eredi, ma non si può presumere per ciò solo che i beni della successione
siano stati messi in pericolo, né che l'amministrazione sia intralciata. Infine
la critica per il prelievo, da parte del convenuto, di fr. 27 092.80 a
titolo di prestito fra il 6 aprile 1999 e il 18 agosto 2005, giustificato dall'interessato
“quale anticipo ristrutturazione stabile” (doc. 22 , rubrica
“2005/cassa”), è nuova e come tale irricevibile (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC).
f) Si
deplora l'esistenza di conti non dichiarati al fisco, che il Pretore ha
segnalato all'autorità tributaria. Non risulta però che l'elusione d'imposta
sia di entità tale da inficiare l'intera amministrazione della sostanza, a prescindere
dal fatto che secondo il convenuto l'evasione fiscale era nota a tutti i coeredi
(doc. E4). Gli istanti affermano invero di essere stati solo “a conoscenza dell'esistenza di due conti intestati a Lei [AO 1], ma
riconducibili alla comunione ereditaria presso la Banca __________ di __________”
(doc. H1). Non spiegano tuttavia come mai AP 2 versasse
al fratello la pigione per l'esercizio pubblico da lei gestito in contanti
anziché sui conti alla Banca __________. Né pretendono che il convenuto, secondo cui tutti i coeredi hanno beneficiato
di quegli averi, abbia abusato del patrimonio non dichiarato a loro scapito. L'accertamento
delle singole responsabilità, comunque sia, competerà all'autorità tributaria,
senza dimenticare che ciò non incide sulla successione, un'eventuale multa
fiscale e il ricupero d'imposta gravando i singoli eredi personalmente (DTF 134
III 64 consid. 2.3.2) e/o l'amministratore, responsabile in solido (art. 13
cpv. 4 LIFD e 12 cpv. 4 LT).
g) Alla
luce di quanto precede non risulta che i beni ereditari siano a rischio
o nell'impossibilità di essere gestiti razionalmente. Sicuramente non sussiste
più fra coeredi l'armonia che regnava fino all'autunno del 2007, ma i rapporti
tra la comunione ereditaria e i terzi sono stati regolari e gli immobili in
proprietà collettiva impiegati con profitto. Su questo punto l'appello si
dimostra privo di consistenza.
7.
Per
quel che è dei beni in comproprietà amministrati dal convenuto, si annovera un
immobile con un appartamento su due piani a __________, condotto in locazione
da un terzo (particella n. 227 RFD di __________), una casa di due
appartamenti, l'uno occupato dallo stesso AO 1 e l'altro dal di lui figlio
(particella n. 407 RFD di __________), un conto alla Banca __________ di __________
e denaro contante (“cassa”), il cui saldo ammontava il 31 luglio 2008 a
fr. 19.40. In relazione a tali beni gli appellanti si dolgono che sulla
particella n. 227 RFD di __________, sezione __________, il convenuto mantenga
due asini a spese di tutti i comproprietari. Addotta soltanto con l'appello, la
censura è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni
modo l'interessato ha dichiarato – senza essere contraddetto – che gli asini si
trovano lì almeno dal 1993 e sono stati voluti anche da AP 2 (doc. Z). E si
trattava di animali “molti cari” anche a __________ (doc. E3, pag. 4). Non si vede dunque perché il loro mantenimento a carico della
comproprietà, mai contestato fino all'introduzione dell'appello, sia contrario
alla volontà degli altri comproprietari o ridonderebbe al convenuto indebiti
vantaggi a detrimento della comproprietà. Per il resto, come si è rilevato, le
divergenze tra comproprietari non sono tali da nuocere all'amministrazione dei
beni, sicché la designazione di un amministratore non appare necessaria (cfr. Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 33 ad art. 647 CC). Anche a
tale riguardo l'appello si rivela così destituito di fondamento.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono tardive (sopra, consid. 1).
9.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), riguardo a esecutori testamentari e “altri rappresentanti
previsti dal diritto successorio” il ricorso in materia civile è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il
valore dei compendi successori e quello delle comproprietà ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, inoltre, supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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