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Decisione

11.2008.167

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore di comproprietà

18 agosto 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi dal 2005 al 2007 (doc. F7). Certo, dopo il marzo del 2008 egli ha respinto

le lettere raccomandate degli istanti (doc. da H1 a H4), ma ciò non ha messo in

pericolo la gestione degli immobili a reddito, tant'è che per finire gli eredi

hanno trovato un accordo anche sulla riduzione del canone di locazione inerente

a un'autorimes­sa occupata dalla __________ (doc. U). È possibile altresì che il

convenuto non abbia informato i coeredi della locazione annuale riguardante l'immobile

di __________, ma i redditi conseguiti figurano regolarmente registrati nella

contabilità (doc. 18, schede contabili “7030” e “7400” con giustificativi).

b) Non

a torto gli appellanti rimproverano invece a AO 1 di avere eseguito – o fatto

eseguire – lavori su beni della successione senza interpellarli o addirittura

contro la loro volontà

(doc. G6 e H5 e 22, schede contabili “3015”, “3016” e

“3017”). Ciò offende il principio dell'unanimità che governa le decisioni dei

proprietari comuni (art. 602 cpv. 2 CC), applicabile anche agli atti di

ordinaria amministrazione (RtiD II-2006 pag. 699 consid. 4b). A parte il fatto

però che il convenuto potrebbe anche avere adottato misure necessarie per

assicurare la conservazione dei beni (la situazione è poco chiara), nell'ambito

di una divisione ereditaria i costi di opere non decisi all'unanimità non sono addebitabili

alla successione. Del resto il convenuto ha dichiarato di essere pronto ad assumere

quei costi personalmente (doc. E4, pag. 4), né gli appellanti pretendono che gli

interventi abbiano pregiudicato il valore dei beni o nuociuto alla redditività

degli immobili. Il comportamento dell'interessato non appare dunque un

esempio di trasparenza, ma non può dirsi avere esposto a pericolo i

beni della successione.

c) È

vero che AO 1 occupa gratuitamente la “casa paterna”. Per

tacere del fatto nondimeno che la doglianza è nuova, e come tale irricevibile in

appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nemmeno AP 3 e AP 4 pagano alcunché per

l'occupazione della “casa __________” (subalterno C della particella n. 153 RFD di __________, sezione __________;

istanza pag. 5), né è controverso che la

locazione versata da AP 2 per il “Bar __________”, gestito

sul subalterno A della citata particella n. 153, sia di favore (doc. E4).

Quanto all'immobile di __________, a prescindere dal fatto che la critica è (ancora

una volta) nuova e quindi inammissibile, non consta che sia mai stata chiesta

una pigione al proposito. Per di più, il convenuto non ha mai messo in discussione

che gli altri eredi possano fruire dell'immobile, né si capirebbe altrimenti

come mai costoro sarebbero in possesso delle chiavi (circostanza non

contestata: verbale del 19 agosto 2008, pag. 3). Del mobilio sottratto, infine,

nulla è dato di sapere, fermo restando che eventuali rivendicazioni potranno

essere avanzate in sede di divisione. In definitiva non si può affermare quindi

che la gestione dei beni da parte di AO 1 favorisca un erede a scapito degli

altri.

d) Per

quel che riguarda i contratti di locazione, si conviene che tutti, salvo uno

(doc. 8), sono firmati dal solo AO 1 (doc. 2, 4, 5, 6, 7 e 9). In veste di “locatore” figura pur sempre, tuttavia, una “comunione ereditaria” rappresentata dal convenuto

come amministratore. Né gli appellanti prospettano –

per avventura – che i contratti siano viziati o che i conduttori non versino la

pigione per ragioni formali. L'amministrazione dei beni non può quindi dirsi in

pericolo, né i rapporti con terzi appaiono compromessi. Che poi taluni “spazi

non siano apparentemente locati a nessuno e non è chiaro se sono goduti in

proprio dall'appellato o dati a terzi” è possibile, ma non consta che siano

deliberatamente estromessi dal mercato a vantaggio del solo AO 1, il quale ha

dichiarato – senza essere smentito – di avere fatto pubblicare inserzioni per

la locazione su riviste locali (doc. E4).

e) Quanto

Considerandi

alla gestione della liquidità, le operazioni “a contanti” possono prestarsi

a maggiori abusi rispetto ad altre modalità di transazione, ma non sono vietate

né inusuali. Gli appellanti, del resto, non denunciano manipolazioni contabili o

manovre a loro detrimento, né mai hanno contestato i dividendi loro versati dall'amministratore.

Il pagamento di una fattura di fr. 1800.– per la sostituzione di un

frigorifero, poi, è regolarmente iscritto nella contabilità (doc. 17 e 21,

scheda contabile anno 2008 n. “3015”). Che con il fornitore sia stato pattuito

uno sconto o che siano stati pagati meno di fr. 1800.– non risulta. L'altro prelevamento

di fr. 40 000.–, eseguito il 25 gennaio 2007, è stato nuovamente registrato il

17.

gennaio 2008 con gli interessi (doc. 20 e 21, schede contabili n. “1026”). Certo,

in tale frangente AO 1 ha agito (una volta di più) senza il consenso degli

altri eredi, ma non si può presumere per ciò solo che i beni della successione

siano stati messi in pericolo, né che l'amministrazione sia intralciata. Infine

la critica per il prelievo, da parte del convenuto, di fr. 27 092.80 a

titolo di prestito fra il 6 aprile 1999 e il 18 agosto 2005, giustificato dall'interessato

“quale anticipo ristrutturazione stabile” (doc. 22 , rubrica

“2005/cassa”), è nuova e come tale irricevibile (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC).

f) Si

deplora l'esistenza di conti non dichiarati al fisco, che il Pretore ha

segnalato all'autorità tributaria. Non risulta però che l'elusione d'imposta

sia di entità tale da inficiare l'intera amministrazione della sostanza, a prescindere

dal fatto che secondo il convenuto l'evasione fiscale era nota a tutti i coeredi

(doc. E4). Gli istanti affermano invero di essere stati solo “a conoscenza dell'esistenza di due conti intestati a Lei [AO 1], ma

riconducibili alla comunione ereditaria presso la Banca __________ di __________”

(doc. H1). Non spiegano tuttavia come mai AP 2 versasse

al fratello la pigione per l'esercizio pubblico da lei gestito in contanti

anziché sui conti alla Banca __________. Né pretendono che il convenuto, secondo cui tutti i coeredi hanno beneficiato

di quegli averi, abbia abusato del patrimonio non dichiarato a loro scapito. L'accertamento

delle singole responsabilità, comunque sia, competerà all'autorità tributaria,

senza dimenticare che ciò non incide sulla successione, un'eventuale multa

fiscale e il ricupero d'imposta gravando i singoli eredi personalmente (DTF 134

III 64 consid. 2.3.2) e/o l'amministratore, responsabile in solido (art. 13

cpv. 4 LIFD e 12 cpv. 4 LT).

g) Alla

luce di quanto precede non risulta che i beni ereditari siano a rischio

o nell'impossibilità di essere gestiti razionalmente. Sicuramente non sussiste

più fra coeredi l'armonia che regnava fino all'autunno del 2007, ma i rapporti

tra la comunione ereditaria e i terzi sono stati regolari e gli immobili in

proprietà collettiva impiegati con profitto. Su questo punto l'appello si

dimostra privo di consistenza.

7.

Per

quel che è dei beni in comproprietà amministrati dal convenuto, si annovera un

immobile con un appartamento su due piani a __________, condotto in locazione

da un terzo (particella n. 227 RFD di __________), una casa di due

appartamenti, l'uno occupato dallo stesso AO 1 e l'altro dal di lui figlio

(particella n. 407 RFD di __________), un conto alla Banca __________ di __________

e denaro contante (“cassa”), il cui saldo ammontava il 31 luglio 2008 a

fr. 19.40. In relazione a tali beni gli appellanti si dolgono che sulla

particella n. 227 RFD di __________, sezione __________, il convenuto mantenga

due asini a spese di tutti i comproprietari. Addotta soltanto con l'appello, la

censura è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni

modo l'interessato ha dichiarato – senza essere contraddetto – che gli asini si

trovano lì almeno dal 1993 e sono stati voluti anche da AP 2 (doc. Z). E si

trattava di animali “molti cari” anche a __________ (doc. E3, pag. 4). Non si vede dunque perché il loro mantenimento a carico della

comproprietà, mai contestato fino all'introduzione dell'appello, sia contrario

alla volontà degli altri comproprietari o ridonderebbe al convenuto indebiti

vantaggi a detrimento della comproprietà. Per il resto, come si è rilevato, le

divergenze tra comproprietari non sono tali da nuocere all'amministrazione dei

beni, sicché la designazione di un amministratore non appare necessaria (cfr. Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 33 ad art. 647 CC). Anche a

tale riguardo l'appello si rivela così destituito di fondamento.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono tardive (sopra, consid. 1).

9.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), riguardo a esecutori testamentari e “altri rappresentanti

previsti dal diritto successorio” il ricorso in materia civile è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il

valore dei compendi succes­sori e quello delle comproprietà ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, inoltre, supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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