11.2008.168
Appello di un coniuge contro un divorzio pronunciato su richiesta comune
7 gennaio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.168
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, ICCA
Titolo:
Appello di un coniuge contro un divorzio pronunciato su richiesta comune
ACCORDO
art. 149 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.168
Lugano,
7 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.691 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre 2007 da
AP 1
(PA 1)
e
AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11
novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto A. AO 1 (1947) e AP 1 (1943) si sono sposati a __________ il 14
luglio 1971. Hanno due figli maggiorenni: D__________ (1963) e G__________
(1971). Il 5 novembre 2007 essi hanno introdotto davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, una richiesta comune di divorzio con accordo
parziale. All'udienza del 28 gennaio 2008 il Pretore li ha sentiti
separatamente e poi insieme, assicurandosi che entrambi avevano inoltrato l'istanza
e stipulato la convenzione per libera scelta. Accertata l'omologabilità dell'accordo,
al termine dell'udienza egli ha assegnato loro il termine bimestrale di
riflessione. AP 1 ha poi confermato per scritto il 31 marzo 2008 la sua volontà
di divorziare e il contenuto dell'accordo, demandando al Pretore il giudizio
sui punti contestati. Altrettanto ha fatto AO 1 il 16 aprile 2008.
B. Nel
frattempo, con ordinanza del 13 febbraio 2008 il Pretore ha fissato alle parti
un termine di dieci giorni per formulare conclusioni in merito alle conseguenze
del divorzio sulle quali sussisteva disaccordo. AO 1 ha comunicato il 15
febbraio 2008 di rivendicare la proprietà dell'abitazione coniugale (particella
n. 199 RFD di __________, sezione di __________), eretta su un terreno ricevuto
in eredità. AP 1 non ha presentato conclusioni. Il Pretore ha citato le parti
all'udienza del
13 giugno 2008 per la discussione. In tale circostanza i coniugi
hanno finito per darsi atto che l'abitazione coniugale appartiene loro in
ragione di un mezzo ciascuno. Statuendo con sentenza dell'11 novembre 2008, il
Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione (parziale) sugli
effetti del divorzio, ha constatato che il fondo n. 199 appartiene a AO 1 in
ragione di un mezzo ciascuno e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr.
600.– complessivi) a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le
ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 2 dicembre 2008
inteso a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. Nei motivi essa sostiene
di essere venuta a sapere la settimana prima che il marito è affetto da una
grave malattia degenerativa (il morbo di Alzheimer) e che, gli fosse stata
nota tale circostanza fin dall'inizio, essa non avrebbe mai intrapreso una
procedura di divorzio. A sostegno della sua affermazione AP 1 offre la
testimonianza del medico di famiglia che le ha confidato la notizia, chiedendo
che il marito liberi quest'ultimo dal segreto professionale. Invitato a
esprimersi sul ricorso, AO 1 ha dichiarato il 22 dicembre 2008 di “aderire all'appello come richiesto da mia moglie”.
in diritto: 1. L'art. 149 cpv. 1 CC stabilisce che in caso di divorzio su
richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un
rimedio di diritto ordinario soltanto per vizi della volontà o violazione delle
prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune. Nella
fattispecie l'appellante sostiene di avere chiesto lo scioglimento del
matrimonio, cui il marito ha accondisceso suo malgrado sottoscrivendo
l'istanza, senza sapere della grave malattia a lui diagnosticata, ovvero
versando in errore essenziale. Fosse stata cognita di tale circostanza – essa afferma
– mai si sarebbe risolta a divorziare, giacché in condizioni del genere essa sarebbe
rimasta fedele ai doveri di solidarietà e assistenza derivanti dal matrimonio (art.
159 cpv. 3 CC). Anzi, a parere dell'appellante in errore essenziale è caduto anche
il Pretore, il quale ha fatto propria – inconsapevolmente – la volontà da lei espressa
e confermata. Onde, cumulativamente, gli estremi per una revisione della
sentenza in virtù dell'art. 340 lett. d CPC.
2. Da
quest'ultima ipotesi va subito sgombrato il campo. L'art. 340 lett. d CPC consente
la revisione di una sentenza solo ove la sentenza stessa sia “l'effetto di un errore di fatto risultante
dagli atti o documenti della causa”. Ciò presuppone – in sintesi – l'esistenza di una svista manifesta da
parte del tribunale su un fatto incontestato,
svista che deve avere influito sull'esito della decisione (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). Un'inavvertenza
riscontrabile nelle sole motivazioni, che non incide sui dispositivi del giudizio,
non è un titolo di revisione (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 340 CPC).
Nel caso specifico il Pretore non è incorso in errore di sorta né – tanto meno
– in una svista manifesta, già per la circostanza che
non poteva sapere della malattia sofferta dal marito. Nella misura in cui si
vale dell'art. 340 lett. d CPC, l'appellante allega dunque un titolo di
revisione inconsistente.
3. Scartata
la prospettiva di una revisione, occorre tornare all'art. 149 cpv. 1 CC ed
esaminare se l'appellante invochi legittimamente un vizio della volontà. Certo,
ci si può domandare se tale analisi sia davvero necessaria, ovvero se
congiuntamente le parti non possano recedere in ogni tempo da un'istanza di
divorzio comune, finché il divorzio non sia passato in giudicato (favor matrimonii).
Sta di fatto che in concreto AO 1 non accenna a desistenza alcuna; dichiara
unicamente di “aderire
all'appello come richiesto da mia moglie”, di
condividere cioè quanto AP 1 scrive nel memoriale. Non giova dunque attardarsi sul
quesito. Ora, per “vizio della volontà” nel senso dell'art. 149 cpv. 1 CC va inteso – fra l'altro – un errore essenziale
(art. 24 cpv. 1 CO per analogia; Steck
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 149). E l'errore deve
risultare di un'intensità tale da far apparire la conferma relativa alla
volontà di divorziare che il coniuge ha rilasciato dopo il periodo di
riflessione come il risultato di una scelta condizionata (Steck, op. cit., n. 16 ad art. 149 CC).
L'onere della prova incombe, evidentemente, a chi si prevale del vizio (Steck, op. cit., n. 17 ad art. 149 CC).
4. Che
la scoperta di una malattia grave e praticamente incurabile nella persona del
coniuge possa annichilire la volontà di divorziare è indubbio. Affermando che
qualora tale circostanza le fosse stata nota il 31 marzo 2008 essa non avrebbe
confermato l'intenzione di sciogliere il matrimonio, l'appellante invoca dunque
un errore essenziale, rilevante nella prospettiva dell'art. 149 cpv. 1 CC. Ciò
posto, si tratterebbe di verificare se AO 1 sia davvero malato e se AP 1 sia
davvero venuta a sapere del morbo la settimana prima di introdurre appello. Se
non che, chiamato a esprimersi davanti a questa Camera, AO 1 ha dato lapidariamente
per vere le affermazioni della moglie. Escutere in qualità di testimone il
medico di famiglia – come chiede l'appellante – sarebbe dunque, con ogni
verosimiglianza, superfluo e non farebbe che corroborare quanto il marito
riconosce. Del resto, che l'uno o l'altro coniuge possa rifuggire il divorzio per
interesse, convenienza o per secondi fini non è dato a divedere. Né spetta allo
Stato, per altro verso, sciogliere un vincolo matrimoniale che le parti
intendono mantenere. L'errore essenziale va di conseguenza ammesso, ciò che
inficia la volontà di divorziare dell'appellante.
5. Mancando
la volontà di divorziare da parte di un coniuge, non sono più dati i presupposti
per un divorzio su richiesta comune. A torto l'appellante crede però che in
simili frangenti basti annullare la sentenza impugnata. Al contrario: ciò
ripristina la litispendenza della richiesta comune. E l'art. 113 CC dispone
che, non risultando (più) date le condizioni per un divorzio su richiesta
comune, il giudice impartisce a ogni coniuge un termine per sostituire la
richiesta comune con un'azione unilaterale, tranne che la richiesta comune
faccia già seguito a un'azione unilaterale cui l'altro coniuge abbia consentito,
nel qual caso la procedura di divorzio unilaterale si ripristina da sé (Steck, op. cit., n. 25 ad art. 149
CC). Quest'ultima eccezione risultando estranea al caso precipuo, in concreto
le parti dovrebbero vedersi assegnare un termine per sostituire la richiesta
comune con un'azione unilaterale. Simile modo di procedere si esaurirebbe tuttavia
in un mero esercizio di forma, l'appellante dichiarando sin d'ora di non voler
più divorziare e il marito approvando tale scelta. Tanto vale quindi respingere
senza indugio la richiesta comune, riformando in tal senso la sentenza del
Pretore. Il che non impedirà all'una o all'altra parte – qualora dovesse cambiare idea – di
intentare un'altra procedura fondandosi sugli art. 114
o 115 CC, così come non preclude un'ulteriore procedura di divorzio su
richiesta comune (art. 111 o 112 CC).
6. La
tassa di giustizia (commisurata all'entità del contenzioso e alla valenza
giuridica della causa), le spese e le ripetibili del giudizio odierno
seguirebbero – di per sé – l'acquiescenza dell'appellato (RtiD I-2004 pag.
487 consid. 5). Non bisogna dimenticare tuttavia che l'appellante ottiene la
riforma della sentenza pretorile invocando un suo proprio errore e che all'appellato
non può imputarsi colpa per avere taciuto la malattia. Equitativamente soccorrono
dunque “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
suddividere gli oneri processuali a metà e compensare eventuali ripetibili.
Quanto agli oneri di prima sede, la reiezione dell'istanza comune comporta
l'addebito degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuno e,
una volta ancora, la compensazione delle eventuali ripetibili. Nel risultato
pertanto il dispositivo del Pretore non muta.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause di stato vertenti
sul principio del divorzio possono formare oggetto di ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza comune di divorzio è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
eventuali ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate eventuali ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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