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Decisione

11.2008.169

Modifica di contributi alimentari stabiliti in una sentenza di divorzio

7 agosto 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera am­piamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1. L'azione è parzialmente

accolta, nel senso che il contributo alimentare per il figlio AP 2 omologato

dal Pretore con la sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 nell'inc. OA.2005.279

è ridotto a 1035.– mensili dal 1° marzo 2011 e a fr. 960.– mensili dal 1° marzo

2012 in poi, assegni familiari non compresi.

Per il resto la sentenza

di divorzio rimane invariata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 500.– e le spese sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1200.– per ripetibili.

II. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 800.– per ripetibili.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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