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Decisione

11.2008.17

Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli

20 ottobre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzial­mente, in tal

caso, da quelli

cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, 2ª edizione, n. 45

ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, determinante

rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio

(DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione – come fa

il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene del minorenne,

in specie appurare quale sia il genitore con la mag­giore disponibilità di

tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b),

rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II

355; sentenze del Tribunale federale 5C.212/2005 del 25

gennaio 2006, consid. 4.2 pubblicato in FamPra.ch 2006 pag. 753 e 5C.238/2005

del 2 novembre 2005, consid. 2.1 pubblicato in FamPra.ch 2006 pag. 193).

5. In

concreto il Pretore si è dipartito dalla premessa che entrambi i genitori sono

idonei all'affidamento, ancorché secondo lo specialista AO 1 denoti una

“personalità piuttosto fragile e facilmente destabilizzata dal profilo emotivo”,

mentre AP 1 non è confrontato a “difficoltà psichiatriche”. Accertato che i

figli non ave­vano espresso preferenze circa la custodia, il primo giudice ha nondimeno

privilegiato l'affidamento alla madre per questioni di stabilità e per il fatto

che, non esercitando un'attività lucrativa, costei può occuparsi personalmente di

loro. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – anche secondo lo psicologo i ragazzi

si troverebbero, se affidati alla madre, complessivamente “in una migliore situazione relazionale”.

6. L'appellante

fa valere anzitutto che il criterio della stabilità entra in considerazione

solo qualora entrambi i genitori siano ugualmente idonei all'affidamento, ciò

che non è il caso in concreto, AO 1 essendo affetta da disturbi psichici. In

realtà il solo fatto che la madre soffra di simili difficoltà ancora non

significa che il padre sia automaticamente da preferirle. Il dott. __________ ha

constatato, certo, che AO 1 non va esente da problemi di relazione con i figli

(relazione, pag. 13), tradisce difficoltà psichiatriche (pag. 4 segg.) e

presenta una “personalità

piuttosto fragile e facilmente destabilizzata dal profilo emotivo” (pag. 16 a metà). Egli medesimo ha evocato

altresì i timori di

AP 1

quanto all'effettiva capacità della moglie di prendersi cura dei ragazzi (pag.

18 in basso). Sta di fatto che, ciò nonostante, a suo parere l'interessata non risulta

inadeguata all'affidamento (pag. 16 verso l'alto). Anzi, per il futuro egli ha

formulato una prognosi favorevole (pag. 19 in alto).

Non si

disconosce che lo specialista reputi il padre, di per sé, “più idoneo” a occuparsi

dei figli (relazione, pag. 16 a metà). L'attitudine teorica però non è un parametro

assoluto. Ai fini dell'affidamento vanno ponderate “tutte le circostanze

importanti per il bene del figlio” (art. 133 cpv. 2 CC). A meno che un genitore

appaia malato al punto da risultare già di per sé inidoneo all'affidamento (ma

l'ipotesi è esclusa dallo specialista nel caso specifico: relazione, pag. 16

verso l'alto), anche la possibilità di accudire personalmente al figlio e la

possibilità di mantenere quest'ultimo nel suo ambiente abituale sono criteri

importanti. E sotto questi due profili il padre appare nettamente sfavorito. La

valutazione complessiva del Pretore, confortata dallo specialista, resiste dunque

alla critica. Dovesse rivelarsi fallace all'atto pratico, come detto, l'affidamento

potrà sempre essere modificato sulla scorta dei nuovi elementi che non

tarderanno a manifestarsi (art. 179 cpv. 1 CC).

7. Sostiene

l'appellante che la moglie è inaffidabile e che a lui tocca occuparsi delle

necessità dei figli, accompagnandoli a scuola quando al mattino la madre dorme,

preparando loro i pasti quando lei è assente e seguendoli in tutte le questioni

scolastiche.

Egli ricorda altresì che, a dispetto delle terapie prescritte dagli

psichiatri, AO 1 non è in grado neppure di badare convenientemente a sé stessa,

tant'è che ha tentato più volte di togliersi la vita, ha causato incidenti

della circolazione, è stata ripetutamente ricoverata in ospedale e ha perduto

il posto di lavoro.

a) Dagli

atti si evince che il 26 dicembre 2005 la convenuta è stata ricoverata al pronto

soccorso dell'Ospedale regionale di __________, dove le è stata diagnosticata

una “sindrome depressiva, attualmente atto dimostrativo senza chiara suicidalità”

(doc. M). Risulta inoltre che essa è in cura da uno psichiatra, che assume

farmaci (doc. F, dal 2° foglio) e che nel novembre del 2007 ha beneficiato di

cure a domicilio pre­state da un'infermiera incaricata di praticarle infusioni quotidiane,

osservando i suoi parametri vitali (doc. F, 1° foglio; doc. G). Non constano

invece ricoveri in ospedale. Interpellato dal dott. __________, lo psichiatra

curante ha dichiarato di non avere mai riscontrato difficoltà della paziente

nell'esercizio della custodia parentale (relazione, pag. 15 a metà), confermando

quanto da lui attestato in un certificato del 9 ottobre 2007 (doc. 4).

b) Dagli

atti emerge, di converso, che nell'ottobre del 2005

AO

1 è stata condannata per contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti (doc. H) e che l'11 ottobre 2006 è stata nuovamente

condannata per avere cagionato un incidente guidando in stato di ubriachezza (doc.

I, L). Neppure il marito sostiene tuttavia che in tali occasioni i figli fossero

presenti o che la moglie ne abbia messo in pericolo gli interessi. Quanto all'infortunio

della circolazione risalente al 2002, l'interessata ha contestato un

qualsivoglia suo stato di inidoneità alla guida (memoriale di risposta, pag. 2

a metà) e il marito non ha saputo rendere verosimili le proprie accuse. Che poi

il datore di lavoro abbia ammonito la convenuta per avere infranto un codice di

comportamento (doc. N) e che essa sia disoccupata dal luglio del 2007 (doc. 8)

ancora non rende verosimile un'inaffidabilità di lei nell'adempimento dei suoi

compiti genitoriali.

c) In

definitiva la documentazione prodotta non fornisce un gran quadro personale

dell'interessata, ma neppure attesta l'incapacità di lei – contestata (risposta

scritta, da pag. 2 a pag. 4) – a prendersi cura dei figli.

Anche al proposito l'appello si rivela così inconsistente.

8. Secondo

l'appellante la moglie non è nemmeno il genitore più atto a garantire ai figli

condizioni di vita stabili e a prendersi cura dei ragazzi personalmente.

Ribadisce che il modo in cui essa gestisce la propria vita testimonia solo

precarietà e che dei figli essa non si è occupata nemmeno durante la vita in comune,

giacché lavorava. Anche dopo la separazione, del resto, essa dovrà trovare un'occupazione

per sopperire a sé medesima e potrà accudire personalmente ai figli solo per

Considerandi

una frazione della giornata, mentre lui, con la sua attività di giornalista, può

lavorare a casa e gestire i propri orari con elasticità, facendo capo in caso

di bisogno ai propri genitori.

a) Per

quanto concerne lo stato di salute della convenuta, questa risulta curarsi –

secondo lo psichiatra che la segue – in maniera adeguata (relazione, pag. 15 in

alto e pag. 19 in alto). Non si può dire pertanto che essa trascuri il problema

o dia prova d'instabilità. Dagli atti si deduce poi che, durante la vita in

comune, la moglie svolgeva un'attività lucrativa a tempo parziale (animatrice

di una ditta di cosmetici per il tramite di un'agenzia di lavoro temporaneo),

con un guadagno netto nel 2006 di circa fr. 1200.– mensili (doc. E) e un grado

d'occupazione che può essere stimato, alla luce della rimunerazione oraria,

attorno al 30% (conteggi mensili di salario nel fascicolo “edizioni”). Il marito, giornalista, lavora per la __________ Retribuito su

base oraria con un grado d'occupazione variabile, nel 2006 egli ha lavorato al

73% (doc. D; certificato di salario 2006 nel fascicolo “edizioni”). Anche prima

della separazione, pertanto, AO 1 si occupava in misura prevalente della casa e

dei figli. L'affidamento dei ragazzi a lei rispetta in altri termini il criterio

della stabilità.

b) Dal

luglio del 2007 l'interessata è senza attività lucrativa. Libera da impegni professionali,

essa ha ancora più tempo da dedicare ai figli. E la disponibilità di tempo, ovvero

la possibilità di prendersi cura personalmente dei ragazzi, è uno dei criteri

determinanti che presiedono alla decisione sull'affidamento (sopra, consid. 2; Sut­ter/Frei­burghaus,

Kom­men­tar zum neuen Scheidungs­­recht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 133 CC; Wirz in: FamKommentar Scheidung, Berna

2005, n. 4 ad art. 133 CC). Che l'interessata debba

riprendere un lavoro è possibile, ma per il momento non risulta essere il caso

e tutto permane aleatorio. Mutamenti potranno senz'altro essere presi in

considerazione allorché si verificheranno, nel quadro di una procedura intesa

alla modifica dell'assetto attuale (art. 179 CC).

c) L'appellante

sostiene di lavorare spesso a casa e di poter gestire con elasticità i propri

orari. Che egli possa simulta­neamente esercitare un'attività lucrativa al 73%

e gestire i due figli appare tuttavia dubbio, sebbene affermi di avere a disposizione

i genitori. Per di più, il luogo di lavoro si trova a notevole distanza dal

domicilio. Quanto ai nonni, il loro ruolo è senz'altro prezioso, ma non deve

sostituirsi a quello dei genitori. Per quanto verosimilmente apprezzabile, la

disponibilità di tempo personale dell'appellante non può pertanto equipararsi a

quella della moglie.

9.

L'appellante si duole infine che il Pretore si sia attenuto alle conclusioni

dello specialista, rimproverando a quest'ultimo di avere travalicato il mandato

conferitogli, fondandosi su criteri estranei ai principi stabiliti dalla

dottrina e dalla giurisprudenza. A mente sua lo specialista, pur definendo la

madre un genitore “meno

adeguato” di lui, ha proposto l'affidamento dei figli alla medesima perché

la soluzione contraria “avrebbe l'effetto di destabilizzare ulteriormente il

suo equilibrio”, perdendo di vista che il criterio determinante è unicamente il

bene dei figli. Ribadite le difficoltà psichiatriche della madre e le carenze di

lei nei rapporti con i ragazzi, egli lamenta che lo specialista non abbia

tenuto in debita considerazione gli effetti correlati al distacco dei figli da

lui. Quanto all'istituzione di un curatore educativo auspicata dallo

specialista, essa non sarebbe

sufficiente per colmare le lacune materne, mentre la relazione “farcita di

ipotesi, supposizioni e condizionali” dimostrerebbe come lo specialista rifugga

da ogni responsabilità, tanto da non escludere l'affidamento dei figli al

padre. A parere dell'appellante, in sintesi, la “perizia” è contraddittoria,

lacunosa e contraria al diritto.

a) Che

per il dott. __________ il padre sia di per sé “più idoneo” a occuparsi dei

figli poiché non denota difficoltà psichiatriche e ha un rapporto più sereno

con loro è pacifico (relazione, pag. 16 a metà). Se non che – ha continuato lo

psicologo – “l'affidamento dei bambini alla madre garantirebbe, o perlomeno

favorirebbe, in quest'ultima il mantenimento di un migliore equilibrio psichico,

ciò che sarebbe di beneficio per i bambini stessi”, mentre “dal canto suo, il

padre, beneficiando di una personalità più stabile e solida, pur ‘privato’ dell'affida­mento dei figli potrebbe tollerare meglio questa

situazione” (relazione, pag. 17 in fondo). A parere dello specialista i figli

si troverebbero così “in una migliore situazione relazionale, nella misura in

cui l'equilibrio psicologico di entrambi i genitori sarebbe mantenuto” (pag. 18

in alto). Non che lo specialista abbia sottovalutato le controindicazioni legate

a tale scelta (pag. 18 seg.). Proprio per tale ragione, del resto, egli ha raccomandato

misure di accompagnamento, come un ampio diritto di visita al padre e l'istituzione

di una curatela educativa (pag. 19 in basso e 20 in alto).

b) Nel

complesso la valutazione dello specialista appare il frutto di un esame attento

e riflettuto, preceduto dall'anamnesi dei genitori, da una valutazione psicodiagnostica,

da colloqui con i ragazzi (soli e con i due genitori) e da un dialogo con il medico

curante della madre (relazione, pag. 2 a 14). Non risulta che lo specialista

abbia trascurato elementi di rilievo. Sulle relazioni fra padre e figli, poi, il

professionista ha messo l'accento a più riprese, consigliando un ampio diritto

di visita per ovviare alle conseguenze del distacco. Inoltre lo psicologo ha illustrato

diffusamente i motivi per cui auspica l'affidamento dei figli alla madre, nonostante

i problemi di lei. Contrariamente a quanto assevera l'appellante, nel referto non

si scorgono contraddizioni. Né sussistono motivi seri per ritenere che lo

specialista abbia attinto a criteri eterodossi. Egli ha semplicemente optato per

una soluzione che a suo parere risparmia ai bambini “il peso del distacco e

della sofferenza della madre, ciò che inevitabilmente avrebbe delle conseguenze

nefaste sul loro benessere” (relazione, pag. 17 in basso).

c) È

vero che per decidere l'affidamento di un figlio non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto piuttosto

verificare presso quale genitore il ragazzo sarà verosimilmente allevato

meglio, dove potrà realizzarsi più facilmente in senso fisico, psichico e

morale e quale genitore promuoverà meglio le relazioni del figlio con l'altro

genitore (DTF 117 II 354 consid. 3 con rimandi). Determinante

è sempre – in ultima analisi – il bene del figlio, da valutare secondo le

circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (cfr. sulla

regolamentazione delle relazioni personali: DTF 123 III 451 consid. 3b). Laddove

reputa opportuno – in concreto – affidare i figli alla madre anche per garantire

l'equilibro psichico di quest'ultima, dunque, lo specialista non può essere

seguito, un figlio non dovendo essere chiamato a fungere da “strumento terapeutico” per un genitore. Ciò posto, non bisogna

dimenticare che il Pretore ha richiamato tale argomentazione dello specialista solo

per abbondanza, a ulteriore suffragio della conclusione cui è giunto (sentenza impugnata, pag. 3). Nella misura

in cui l'affidamento alla madre si fonda sulla circostanza che essa non è inidonea

all'affidamento e può assicurare ai figli maggiore disponibilità

di tempo, oltre che maggiore stabilità rispetto al padre, la sentenza impugnata

sfugge alla critica.

10.

L'appellante postula altresì l'assegnazione dell'abitazione coniugale,

la disciplina del diritto di visita materno e la soppressione dei contributi a

suo carico. Tali domande di giudizio, tuttavia, sono subordinate all'accoglimento

dell'appello circa l'affidamento dei figli e non poggiano su motivazioni

proprie. Al riguardo l'appello riesce così senza oggetto.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nelle

condizioni del caso si può intuire tuttavia che, in un estremo tentativo di

ottenere la custodia dei figli, l'appellante abbia tentato la via del rimedio

giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versa, si può quindi

prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2

CPC). Del resto non si pone problema di ripetibili alla convenuta, che non è

stata invitata formulare osservazioni e che non ha dovuto sopportare dunque costi

apprezzabili. Non può invece entrare in linea di conto l'assistenza

giudiziaria, che presuppone – tra l'altro – una parvenza di buon diritto insita

nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quanto comprensibile appaia la

determinazione dell'interessato nell'ottenere l'affidamento dei figli, l'appello

mancava di ogni possibilità di buon esito fin dall'inizio, tanto che non è

stato intimato alla controparte.

12.

Relativamente

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni

pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la

custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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