Lexipedia

Decisione

11.2008.170

Divisione ereditaria: contestazione sul modo della divisione

17 dicembre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti e il notaio divisore. In tale circostanza AO 8 e AO 7 hanno

postulato la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602

cpv. 3 CC). Il Pretore ha fissato un termine di 15 giorni a tutti gli eredi per

esprimersi sia su tale richiesta sia sull'eventuale diminuzione del prez­zo cui

era offerto l'immobile. AO 5 ha dichiarato subito di aderire alla prospettata

nomina di un rappresentante. Insieme con AO 8 e AO 7 egli ha comunicato inoltre

di proporre una diminuzione del prezzo di vendita a fr. 850 000.–.

G. AO 1

ha scritto al Pretore il 25 giugno 2008 di approvare la nomina di un rappresentante

della comunione ereditaria, ma di opporsi a qualsiasi riduzione del prezzo di

vendita immobiliare. AP 1 ha comunicato l'indomani di avallare anch'egli la

designazione di un rappresentante della co­munione ereditaria, ma di accettare una

diminuzione del noto prezzo di vendita solo nel caso in cui la sua quota

ereditaria fosse stata calcolata su un incasso di fr. 1 200 000.– lordi (fr. 1 100 000.– netti). AO 6

non ha reagito. Statuendo con sentenza del

16 luglio 2008, il Pretore ha munito la comu­nione ereditaria fu __________

di un rappresentante nella persona dell'avv. __________. Con successiva

sentenza del 23 ottobre 2008 egli ha poi definito il modo di dividere la

particella n. 514, ordinandone la messa all'incanto per opera del notaio

divisore con base d'asta fissata a fr. 800 000.–. La tassa di giustizia

di fr. 800.– è stata posta a carico dell'eredità, senza attribuzione di ripetibili.

H. Il

10 novembre 2008 AP 1 ha scritto al Pretore, chiedendo di “essere informato in merito alla decadenza

del mandato a suo tempo affidato all'__________ per la vendita della particella

n. 514”, di “ricevere conferma che né all'__________ né

a qualsiasi altra agenzia immobiliare è dovuto alcunché a titolo di com­missione

di intermediazione”, come pure “che nessuna commissione di intermediazione sarà

dovuta in occasione della vendita della particella n. 514 all'asta pubblica”, di

“precisare che (…) le parti non hanno mai concordato di far stabilire al Giudice

il piede d'asta” e di “prendere atto che il piede d'asta minimo (…) deve esser

fissato in fr. 1 100 000.–”. Egli dichiara inoltre di “esigere il rimborso” dell'onorario

che l'arch. __________ ha percepito per stimare il valore venale dell'immobile

e di “contestare il piede d'asta fissato dal Giudice in fr. 800 000.–”. Il Pretore

ha invitato AP 1 a indicare se il memoriale andasse trattato come appello. AP 1

ha risposto il 2 dicembre 2008 affer­ma­tivamente “nella misura in cui [la

lettera] sia considerata di natura appellatoria”. Il Pretore ha dato seguito

alla richiesta. La Camera civile di appello non ha intimato lo scritto alle

altre parti in causa.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 480 cpv. 2 CPC stabilisce che “in caso di contestazioni circa il modo della divisione, il notaio

erige verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette

copia al Pretore, il quale assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni

per proporre le proprie domande nella procedura di

camera di consiglio”. In

concreto la causa promossa da AP 1, AO 1 e AO 6 riguardava due modalità di divisione:

l'una relativa alla particella n. 514, che gli istanti miravano a far realiz­zare

mediante asta pubblica (riservando la vendita a trattative private voluta dagli

altri eredi all'eventualità in cui l'incanto risultasse infruttuoso), l'altra al riparto degli averi liquidi, che essi intendono differire sino al

momento in cui la co­munione ereditaria sarà riuscita ad alienare il fondo. Il

Pretore ha accolto (di fatto) la prima richiesta, ordinando la realizzazione

dell'immobile mediante incanto pubblico, mentre sulla posticipazione del

riparto inerente agli averi liquidi non ha statuito. L'unico oggetto su cui può

vertere l'attuale sentenza attiene pertanto alla divisione della particella n. 514.

Ogni altro argomento esula dai limiti del giudizio.

2.

Che

il memoriale di AP 1 adempia i requisiti formali cui deve conformarsi un atto

di appello è dubbio. Intanto appare ambigua la volontà d'impugnazione (art. 309

cpv. 2 lett. d CPC), ove appena si pensi che l'interessato ha autorizzato il

Pretore a far proseguire in seconda sede la sua “richiesta” del 10

novembre 2008 “nella misura in

cui [essa] sia considerata di natura appellatoria”. Se l'interessato medesimo non è in chiaro sulla natura appellatoria

del proprio scritto, mal si intravede come la sua volontà di impugnazione possa

risultare chiara a questa Camera. Per di più, il memoriale enumera una serie di

rimostranze, ma non contiene alcuna chiara richiesta di giudizio sul modo in

cui dovrebbe essere riformata la sentenza del Pretore (art. 309

cpv. 2 lett. e CPC). Certo, sui difetti dell'esposto si potrebbe anche

transigere ove quest'ultimo fosse stato redatto da una persona sprovvista di

cognizioni giuridiche. Trattandosi però di un atto steso da un avvocato, la

ricevibilità meriterebbe più attenta disamina. Dato in ogni modo che – come si illustrerà

oltre – l'appello è destinato all'insuccesso già per altri motivi, non soccorre

attardarsi al proposito.

3.

L'appellante

chiede anzitutto di “essere

informato in merito alla decadenza del mandato a suo tempo affidato all'__________

per la vendita della particella n. 514”. Non si vede

tuttavia perché

egli rivolga la domanda al Pretore, che all'__________ non ha

commissionato incarico di sorta. Chiamato a statuire sul modo in cui dividere la

particella n. 514, il primo giudice ne ha ordinato la

realizzazione

ai pubblici incanti, fissando la base d'asta a fr. 800 000.–. Nient'altro. Il mandato di vendere la

particella n. 514 al prezzo di fr. 1 200 000.– è stato

conferito all'__________ per volontà degli eredi (appellante compreso), i quali

hanno concordato il 12 aprile 2007 di alienare il fondo a trattative private facendo capo a un'agenzia immobiliare scelta dal

notaio divisore (sopra, lett. E). Tant'è che il 14 gennaio 2008 essi hanno confermato

tale opzione fino al 30 giugno successivo (sopra, lett. F). La richiesta

dell'appellante si rivela quindi, già di primo acchito, estranea al contenzioso.

4.

Insiste l'appellante nel voler “ricevere conferma che né all'__________

né a qualsiasi altra agenzia immobiliare è dovuto alcunché a titolo di

commissione di intermediazione”, come pure “che nessuna commissione di

intermediazione sarà dovuta in occasione della vendita della particella n. 514

all'asta pubblica”. Ancora una volta però simili richieste non vanno dirette al

Pretore, che alle udienze del 12 aprile 2007 e del 14 gennaio 2008 si è

limitato a prendere atto di quanto gli eredi (appellante incluso) avevano spontaneamente

pattuito in attesa del giudizio. La responsabilità degli accordi intercorsi fra

il notaio divisore, così incaricato dagli eredi, e l'agenzia immobiliare non grava

sul primo giudice. Anche su questo punto l'appello trascende con tutta evidenza

l'ambito del litigio.

5.

A

parere dell'appellante, “contrariamente a quanto riportato al punto (recte:

considerando) 4 della pronuncia del 23 ottobre 2008, le parti non hanno mai

concordato di far stabilire al Giudice il piede d'asta”. L'asserto è

inconcludente. È vero che l'appellante non ha mai sollecitato il Pretore a

fissare una base d'asta (all'udienza del 19 giugno 2008 egli non era presente).

Nulla impediva al primo giudice, tuttavia, di subordinare la riuscita dell'incanto

all'insinuazione di un'offerta minima. Anzi, sarebbe stato a dir poco incauto il

contrario. Un'altra questione è apprezzare, se mai, a quanto debba ammontare

tale offerta. Sul problema si tornerà in appresso (consid. 8).

6.

Secondo

l'appellante questa Camera deve “prendere atto che il piede d'asta minimo (…) deve essere quello

fissato dal perito giudiziario in fr. 1 100 000.–”. Così argomentando, però, egli mostra di travisare i termini,

giacché l'arch. __________ non ha fissato alcuna base d'asta, né tale compito

gli incombeva. Egli ha semplicemente stimato il valore venale della particella

n. 514 in fr. 1 100 000.– (referto dell'8 aprile 2005 nell'inc. DI.2004.218 agli atti,

pag. 6). Se non che, un conto è accertare a quanto ammonti il valore venale di

un bene appartenente al compendio ereditario, un altro è sapere a quanto debba

essere fissata, ponderate tutte le circostanze del caso specifico (e non da

ultimo la possibilità di successo insita nell'operazione), l'offerta minima qualora

il bene vada realizzato agli incanti pubblici. Ciò posto, una volta ancora

l'appello cade nel vuoto.

7.

L'appellante

si riserva di “esigere il

rimborso da parte del perito giudiziario dell'onorario percepito per elaborare

la perizia immobiliare nell'ipotesi che il piede d'asta fissato dal Giudice sia

inferiore a fr. 1 100 000.–, fermo restando che rimane riservata ogni ulteriore richiesta

di risarcimento danni nei confronti del perito per aver redatto un referto

peritale fuorviante e inutilizzabile”. L'assunto non ha

alcun nesso con l'oggetto dell'odierno contenzioso, la pretesa dell'appellante

dovendo formare oggetto di una procedura separata. Comunque sia, l'appellante

continua a non capire la differenza tra la quantificazione del valore venale (accertamento

di fatto) e la fissazione di una base d'asta (questione di apprezzamento). Identificando

l'una con l'altro, egli crede fallacemente di intravedere responsabilità

peritali tutte da dimostrare.

8.

Infine

l'appellante si duole che il Pretore abbia fissato la nota base d'asta a fr.

800.

000.–

anziché a fr. 1 100 000.–, rilevando che tale cifra si scosta dalla valutazione del

perito e risponde solo alla volontà di taluni eredi. Ora, che l'importo di fr.

800.

000.–

non aggradi a tutte le parti in causa è pacifico, ma il Pretore non era tenuto

a raccogliere l'unanimità dei contendenti (tutt'al più l'interrogativo sarebbe stato

di sapere se un accordo di tutti sull'ammontare di fr. 1 100 000.– lo avreb­be

vincolato). Quanto al fatto che la base d'asta sia inferiore al valore venale

dell'immobile, il Pretore ne ha dato ragione, spiegando che una somma più elevata

avrebbe dissuaso i potenziali compratori, tant'è che l'agenzia __________ aveva

tentato invano, nonostante i numerosi interessati all'acquisto, di vendere la

proprietà per fr. 1 200 000.– sull'arco di oltre un anno. E nel frattempo l'immobile (una casa

padronale del 1932), che già richiede ragguardevoli interventi di riattazione

esterna e interna, si va degradando. L'indizione dell'asta, poi, stimolerà

secondo il Pretore gli indecisi e favorirà il rilancio delle offerte (sentenza

impugnata, consid. 4.1).

Con tali

motivazioni l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Egli parte dall'idea

che il Pretore non potesse scostarsi dall'importo di fr. 1 100 000.–, ma ciò si riconduce

ancora all'erronea assimilazione della base d'asta con il valore venale del

fondo, quasi che gli eredi debbano lucrare per forza sulla realizzazione del

bene. In realtà la causa odierna non tende a definire il modo in cui condurre l'operazione

immobiliare più redditizia per gli eredi, bensì a definire il modo di dividere effettivamente

l'immobile con ragionevole rapidità, nessuno degli eredi potendo essere tenuto

a rimanere in comunione. Che in concreto l'incanto pubblico sia il metodo più

idoneo alle particolarità del caso non è più contestato da nessuno. La gara

d'asta deve denotare però una

presumibile possibilità di riuscita. Come potrebbe avere buon esito un pubblico incanto con base d'asta fissata a fr. 1 100 000.– quando per

oltre un anno l'agenzia immobiliare non è riuscita a vendere il fondo offrendolo

a fr. 1 200 000.– l'appellante non cerca neppure di accennare. Carente di

motivazione, al proposito l'appello risulta ulteriormente irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

9.

Gli

oneri del giudizio attuale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ancorché

l'appello – introdotto non senza leggerezza – sfiori gli estremi dell'atto inutile.

Ciò significa che il caso in esame rasenta l'applicabilità dell'art. 148 cpv. 3

CPC, secondo cui i costi frustranei possono essere posti a carico di chi li ha

cagionati, ovvero di chi ha firmato l'atto. Non si giustifica invece l'attribuzione

di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alle altre parti in

causa.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso, commisurato alla differenza tra la base d'asta proposta

dall'appellante (fr. 1 100 000.–) e quella fissata dal Pretore (fr. 800 000.–), supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–,.

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster