11.2008.171
Provvigione ad litem, decreto di stralcio: commisurazione delle ripetibili, assistenza giudiziaria
19 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2008.171
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, ICCA
Titolo:
Provvigione ad litem, decreto di stralcio: commisurazione delle ripetibili, assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 137 cpv. 2 CC
art. 150 CPC-TI
art. 5 cpv. 1 LAG
art. 35 cpv. 4 LAG
Incarto n.
11.2008.171
Lugano,
19 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause OA.2007.440 (divorzio
su richiesta unilaterale) e DI.2008.1122 (provvigione ad litem) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con petizione
e istanza del 4 luglio 2007 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1)
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto (di stralcio
e cautelare) emesso il 21 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso presentato lo stesso giorno da AP 1 contro il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria contestuale al citato decreto;
3.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei
due rimedi giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1967), cittadino italiano, e CO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 14
marzo 2002. Dal matrimonio è nato P__________, il 21 gennaio 2003. Una causa di
divorzio con richieste cautelari promossa il 19 dicembre 2003 da CO 1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata stralciata da ruoli il 2
ottobre 2006 per intervenuta riconciliazione (inc. OA.2003.837 e DI.2003.976). I
coniugi si sono nuovamente separati nel febbraio del 2007, quando il marito è tornato
ad abitare dalla madre in Italia. Moglie e figlio sono rimasti nell'appartamento
coniugale di __________.
B. Il 4
luglio 2007 CO 1 ha introdotto davanti allo stesso Pretore un'altra azione di divorzio
fondata sull'art. 115 CC, chiedendo l'affidamento del figlio (senza diritto di
visita al padre), un contributo alimentare per lui di fr. 700.– mensili indicizzati
e l'accertamento che il regime dei beni è stato liquidato. Essa ha rifiutato
inoltre qualsiasi riparto della prestazione d'uscita da lei accumulata presso
il relativo istituto di previdenza professionale.
C. Con
decreto cautelare del 20 ottobre 2008 il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha affidato P__________ alla madre, cui ha conferito
l'autorità parentale, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio
in regolari contatti telefonici, come pure in una visita mensile della durata
indicativa di quattro giorni da esercitare a casa dell'attrice (previo accordo
di quest'ultima), e ha condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per il marito di fr. 410.– mensili dal luglio del 2007. La tassa di
giustizia e le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza giudiziaria
postulata dal marito è stata respinta (inc. DI.2007.822). Entrambe le parti
hanno impugnato tale decreto davanti a questa Camera, che con sentenza odierna
ha respinto gli appelli, mentre ha accolto il ricorso presentato da AP 1 contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, beneficio che gli è stato conferito in
riforma della decisione pretorile (inc. 11.2008.149).
D. Nel
frattempo, l'8 settembre 2008, AP 1 ha introdotto la risposta di merito, proponendo
di respingere l'azione di divorzio, accordandogli una provvigione ad litem
di fr. 3000.– o, quanto meno, l'assistenza giudiziaria. In subordine egli
ha aderito all'affidamento di P__________ alla madre, riservato il suo diritto
di visita, ma ha rifiutato ogni contributo per il figlio, chiedendo anzi un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé, oltre al versamento di fr.
10 000.– in liquidazione del regime dei beni e alla vicendevole
divisione a metà degli averi previdenziali. All'udienza preliminare del 14
novembre 2008, indetta anche per il contraddittorio sulla provvigione ad litem,
CO 1 ha ritirato la petizione di divorzio. Il convenuto ne ha preso atto e ha
instato per la corresponsione di adeguate ripetibili, riservandosi di
quantificarle successivamente. In subordine egli ha ribadito la richiesta di
assistenza giudiziaria e di provvigione ad litem. Con lettera del 18
novembre 2008 AP 1 ha poi informato il Pretore che le sue spese legali
ammontavano a fr. 3150.–.
E. Con
decreto del 21 novembre 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa
di divorzio per desistenza (inc. OA.2007.440), ha addebitato gli oneri
processuali all'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere a __________
fr. 1500.– per ripetibili. Le richieste del convenuto volte
all'ottenimento della provvigione ad litem o dell'assistenza giudiziaria
sono state respinte.
F. Il 5
dicembre 2008 __________ ha impugnato tanto il dispositivo sulle ripetibili contenuto
nel decreto di stralcio quanto il diniego della provvigione ad litem e
dell'assistenza giudiziaria, chiedendo che l'indennità per ripetibili in suo
favore sia portata a fr. 3000.–, subordinatamente che gli sia attribuita
una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in via di ulteriore subordine,
che gli sia conferito il
beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. 11.2008.171). I suoi memoriali non hanno formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: I. Sulla
provvigione ad litem
1.
Nella
misura in cui il Pretore ha statuito sulla provvigione ad litem chiesta
da AP 1 con il memoriale di risposta, la decisione impugnata costituisce un
decreto cautelare a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 665
consid. 1 con richiami di giurisprudenza). Il termine per appellare era
pertanto di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c CPC). Il
decreto impugnato è stato intimato il 24 novembre 2008 ed è pervenuto ad AP 1
non prima dell'indomani. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così,
al più presto, il 26 novembre 2008. Consegnato alla posta il 5 dicembre 2008, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem con l'argomento
che il convenuto, “per tutte le considerazioni già diffusamente esposte” nel
decreto cautelare del 20 ottobre 2008, non può essere considerato indigente. In
tale decisione, pronunciandosi sulla richiesta di assistenza giudiziaria
presentata da AP 1, egli aveva rilevato – in sintesi – che il
richiedente aveva dichiarato di essere proprietario insieme con i fratelli di
sostanza immobiliare per un valore di € 100 000, compreso un
appartamento sfitto conservato per ragioni affettive. Non avendo il convenuto
reso verosimile di non poter attingere al proprio patrimonio, il Pretore ha
rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (decreto citato, pag. 6 in fondo, nell'inc. DI.2007.822).
3.
L'appellante
adduce che la citata sostanza immobiliare è gravata di usufrutto in favore
della madre (classe 1928) e non può essere alienata senza il consenso dei fratelli, che il valore di
€ 100
000.
è stato da lui stimato in modo estemporaneo durante l'interrogatorio
formale e che, in ogni caso, l'eventuale ricavo della vendita, dedotto il
valore dell'usufrutto in favore della madre, va suddiviso tra i fratelli.
Soggiunge che, senza lavoro né previdenza professionale, egli non può essere
tenuto equamente a consumare anche tale modesta “riserva di soccorso” per una
causa che non ha voluto, senza considerare che tale sostanza nemmeno potrebbe
essere realizzata a breve termine. A parere dell'appellante, infine, l'attrice
è senz'altro in grado di versargli fr. 3000.– a
titolo di provvigione, giacché percepisce uno stipendio
di fr. 6319.– mensili, è usufruttuaria di una proprietà per piani di quattro
locali e mezzo e versa ammortamenti sul mutuo ipotecario che grava tale bene,
oltre che investire nel medesimo.
4.
Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente
privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale
dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori,
dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal
dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).
5.
Nella
fattispecie l'attrice non risulta in grado di erogare una provvigione ad
litem. Anzi, una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo e avere
onorato il contributo di mantenimento in favore del marito, essa non consta
disporre più di risorse sufficienti neppure per far fronte al fabbisogno in
denaro del figlio. Non si disconosce che il contributo alimentare per AP 1 è decaduto
con lo stralcio dai ruoli della causa di merito, nel novembre del 2008. Sta di
fatto che, pur deducendo dal guadagno dell'attrice (fr. 6135.– mensili più gli
assegni familiari) il fabbisogno minimo di lei (fr. 4330.– mensili) e il
fabbisogno in denaro del figlio a lei affidato (fr. 1645.– mensili), CO 1
rimane con un margine utile di fr. 343.– mensili che per un buon numero di mesi
deve destinare al pagamento (rateale) del proprio avvocato e non le lascia altra
disponibilità.
Certo,
l'attrice è usufruttuaria della proprietà per piani in cui abita con il figlio,
ma l'appartamento serve da alloggio anche al convenuto quando esercita il
diritto di visita. Non si può pretendere quindi che ne appigioni una camera. È
vero altresì che in pendenza di causa l'attrice ha speso circa fr. 12 000.– per l'acquisto
di elettrodomestici e la posa di pavimenti nell'appartamento (doc. V), ma
neppure l'appellante sostiene che essa abbia affrontato l'investimento per
privarsi di sostanza in vista del processo. Quanto all'ammortamento del mutuo
che sarà dovuto la prima volta alla fine del 2012 (deposizione di __________,
verbale del 5 febbraio
2008, pag. 2; doc. U nell'inc. OA.2007.440), non si
vede come essa potrà onorarlo, non risultando disporre di averi rilevanti (doc.
Z nell'inc. OA.2007.440). Insistere per ottenere da lei una provvigione ad
litem, in simili condizioni, è dunque impresa vana.
II. Sull'indennità
per ripetibili
6.
Il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto in un decreto
di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato, sempre che la
causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag. 485 consid. 1 con richiami). E una sentenza
riguardante un'azione di divorzio è appellabile nel termine di 20 giorni (art.
423b cpv. 1 CC). Tempestivo, l'appello in rassegna è pertanto ricevibile.
7.
Il Pretore ha ricordato che la desistenza da un processo equivale a
soccombenza e in funzione di ciò ha condannato l'attrice a rifondere al
convenuto ripetibili per fr. 1500.–, “ponderati la natura della causa, i valori
in gioco, il tempo impiegato e la limitata difficoltà
della procedura”. L'appellante ricorda di avere comunicato al Pretore con
lettera del 18 novembre 2008 che il suo avvocato ha dedicato alla causa almeno 22.25
ore di lavoro. Retribuite alla tariffa di fr. 280.– l'ora, tali prestazioni giustificano
un onorario di fr. 6230.–. Anche deducendo
l'indennità per ripetibili di fr. 3000.– da lui protestata in sede cautelare,
egli sottolinea che il Pretore ha più che dimezzato il saldo senza spiegazione,
la procedura non essendosi rivelata affatto di limitata difficoltà.
8.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che in materia di spese e
ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei
parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di
soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o
abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC; Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie la soccombenza dell'attrice, desistente, è
pacifica (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Litigioso è solo
l'ammontare dell'indennità per ripetibili in favore del convenuto, fissata dal
Pretore in fr. 1500.–.
a) Contrariamente a quanto crede il convenuto, intanto, alla fattispecie
non è applicabile la tariffa di fr. 280.– orari prevista dall'art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1). Fa
stato invece, sia pure indicativamente (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469
consid. 3), la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, la causa essendo
stata promossa anteriormente al 1° gennaio 2008 (art. 16 cpv. 2 del citato regolamento).
Ora, per la conduzione di un'intera causa di stato quella tariffa prevedeva un
onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.
1.
TOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc.
19.1995.25
del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25
consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Tra il minimo e il massimo la retribuzione andava poi stabilita di caso in caso secondo la
complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della
causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).
b) Come risulta dalla distinta che il convenuto ha sottoposto al
Pretore il 18 novembre 2008, le 22.25 ore esposte dal suo patrocinatore si
riferiscono a tutte le prestazioni svolte per l'intera causa di stato. Ai fini del
giudizio odierno tuttavia entrano in linea di conto solo le prestazioni
eseguite per il processo di merito. L'appellante propone di suddividere il dispendio
orario a metà fra cautelare e merito, facendo valere che l'istruttoria
cautelare ha “fornito materiale probatorio anche per la causa di merito”. Se
non che, l'attrice ha ritirato la petizione già all'udienza preliminare, sicché
il convenuto può avere profittato dell'istruttoria cautelare – tutt'al più – per
redigere il memoriale di risposta. La circostanza poi che in sede cautelare il
convenuto abbia chiesto alla moglie un'indennità per ripetibili di fr. 3000.–
nulla muta, una sua pretesa unilaterale non potendo influire sull'onorario che
oggettivamente spetta al suo patrocinatore.
c) Ciò
premesso, ai fini della causa di merito (unica determinante per l'ammontare delle
ripetibili formanti oggetto dell'attuale giudizio) il patrocinio del convenuto è
consistito in un colloquio iniziale con il cliente, nell'esame e nello studio
degli atti, nell'invio di due lettere al Pretore (del 4 e del 13 settembre
2007) per far prorogare il termine destinato alla risposta e nella stesura
della richiesta di assistenza giudiziaria. Per tali prestazioni il legale ha esposto
2.
ore e 25 minuti di lavoro, più fr. 64.90 di spese. Considerato che l'esame
degli atti, lo studio della pratica e la stesura della richiesta di assistenza giudiziaria
hanno riguardato anche il procedimento cautelare, si può ragionevolmente
stimare ai fini del merito un dispendio di circa un'ora e un quarto, oltre alla
metà delle spese. È seguita l'introduzione della risposta, l'8 settembre 2008,
per la redazione della quale (6 pagine) il legale indica di aver impiegato un'ora
e 50 minuti, compreso un messaggio di posta elettronica al cliente con allegata
la bozza del memoriale, onde spese per complessivi fr. 82.– (prestazioni
registrate il 3, il 5 e
l'8 settembre 2008). In seguito il patrocinatore ha spedito due comunicazioni al cliente per la citazione all'udienza
preliminare e il rinvio di tale udienza, che hanno richiesto 13 minuti di
lavoro e spese per fr. 19.60 (prestazioni registrate l'11 settembre, il 14
ottobre, il 16 ottobre e il 21 ottobre 2008). Infine il legale ha presenziato
all'udienza preliminare (35 minuti, oltre a 30 minuti per la sua preparazione:
prestazioni registrate il 12 e il 14 novembre 2008).
d) Ne
segue che il dispendio orario dell'avvocato per la causa di merito può essere
commisurato, sulla base della distinta presentata dal patrocinatore stesso, in
quattro ore e mezzo, con spese per fr. 134.–. Quanto al grado di difficoltà, la
causa non ha implicato accertamenti laboriosi né ha riservato difficili
questioni giuridiche, mentre i fatti erano noti al legale, che aveva già
assistito il convenuto nella precedente causa di divorzio. Comunque sia, anche applicando
nella fattispecie la tariffa di fr. 280.– orari richiesta dall'avvocato,
l'onorario complessivo risulterebbe di fr. 1260.–, cui vanno aggiunte le spese di
fr. 134.– e l'IVA. L'indennità di fr. 1500.– fissata dal Pretore non è
quindi il risultato di un eccesso o di un abuso di apprezzamento. Anche su questo
punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sul
beneficio dell'assistenza giudiziaria
9.
Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente
può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
10.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.
Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere
una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD
I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino
almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la
revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1
Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di
concessione” tassa la nota
professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c
con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene,
dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
11.
Il
Pretore ha rifiutato al ricorrente l'assistenza giudiziaria, come detto, “per
tutte le considerazioni già diffusamente esposte” nel decreto cautelare del 20
ottobre 2008 (sopra, consid. 2). L'appellante ribadisce anche in questa sede che
la sua sostanza immobiliare non può essere alienata senza il consenso dei fratelli, che il valore di
€ 100
000.
è stato da lui stimato in modo estemporaneo durante
l'interrogatorio formale e che, in ogni caso, l'eventuale ricavo della vendita,
dedotto il valore dell'usufrutto in favore della madre, va suddiviso tra i
fratelli. Soggiunge che, senza lavoro né previdenza professionale, egli non può
essere tenuto equamente a consumare anche tale modesta “riserva di soccorso”
per una causa che non ha voluto, senza considerare che tale sostanza nemmeno
potrebbe essere realizzata a breve termine. Infine il ricorrente lamenta che il
Pretore abbia statuito sulla sua richiesta solo alla fine del procedimento cautelare.
12.
Il
rimprovero al Pretore di non avere deciso la richiesta di assistenza
giudiziaria “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag) è inconcludente. A
prescindere dal fatto che nulla impediva al richiedente di sollecitare
l'emanazione del giudizio, il richiedente non ha subìto alcun danno. I
presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano infatti sulla base della
situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito
favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa
decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo
solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269
consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza
del richiedente sia venuta meno nel frattempo (DTF 122 I 5). Tale non è il caso
del ricorrente, le cui condizioni economiche non risultano essere mutate in
pendenza di causa.
13.
Per
quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in sé, l'ottenimento di adeguate
ripetibili rende la richiesta senza oggetto, a meno che la relativa indennità
appaia di difficile – se non impossibile – incasso (DTF 122 I 322). E, come si
è visto, al momento in cui il Pretore ha statuito, l'attrice non aveva
disponibilità economiche sufficienti per stanziare al marito una provvigione ad
litem (consid. 5). Mal si intravede dunque come il convenuto avrebbe potuto
riscuotere l'indennità per ripetibili. Di per sé il Pretore avrebbe dovuto
accordare ad AP 1, pertanto, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Accertato
ciò, non si può escludere che la situazione sia mutata in seguito, ove appena si
pensi che dal novembre del 2008 l'attrice fruisce di un margine disponibile di
fr. 343.– mensili e che nel frattempo essa dovrebbe avere finito di rimunerare
il proprio legale (sopra, consid. 5). Il conferimento dell'assistenza giudiziaria
al convenuto va subordinato pertanto alla dimostrazione che l'incasso delle
ripetibili sia infruttuoso. Il ricorso va accolto a tale condizione.
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e le richieste di assistenza giudiziaria in
appello
14.
Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero la soccombenza del
convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria correlata
all'appello non può essere accolta, giacché l'impugnazione appariva priva di buon
esito fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere
stata notificata per osservazioni.
Quanto
alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita
(salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e
in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto. Per quel che è delle
ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombe ove non sia
parte in causa (Rep. 1997
pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia
di assistenza giudiziaria, però, la contesa oppone proprio il ricorrente allo
Stato (sopra, consid. 10). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso
sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. E
l'assegnazione di ripetibili rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria
contenuta nel ricorso.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile. Quanto all'impugnabilità del
sindacato in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione
incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del
Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri dell'appello,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello è respinta.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 4 della decisione impugnata è riformato come segue:
La richiesta
di provvigione ad litem è respinta. AP 1 è ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, a condizione che l'incasso dell'indennità per ripetibili di fr. 1500.– risulti infruttuoso.
5. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.
6. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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