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Decisione

11.2008.172

Ricorso per nullità contro lodo arbitrale

23 settembre 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i conti d'esercizio 2001 (inclusa la liquidazione per il rinnovamento delle

facciate) e la sostituzione delle lavatrici. L'amministratore ha fatto intimare

quindi a RI 1 il 19 maggio 2003, a nome della Comunione dei comproprietari, un

precetto esecutivo di fr. 9223.60 con interessi al 5% dal 15 aprile 2003.

L'escusso ha presentato opposizione.

La Comunione dei comproprietari ne ha postulato il rigetto definitivo.

Statuendo il 4 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore

della giurisdizione di Locarno Città ha rigettato l'opposizione fino a concorrenza di fr. 1902.– con interessi al

5% dal 15 aprile 2003, corrispondenti all'ammontare delle spese e alle ripetibili fissate nel lodo

del 30 aprile 2001. Per il resto ha respinto la richiesta.

B. Con

istanza del 23 agosto 2004 la Comunione dei comproprietari ha promosso una

nuova procedura davanti a un arbitro perché RI 1 fosse condannato al pagamento

di fr. 6105.50 con interessi al 5% dal 1° novembre 2000 “a titolo di

interessi sulle spese condominiali da lui trattenute, negli anni dal 1996 all'anno 2000”. In seguito le parti hanno

designato l'avv. AR 1 in

qualità di arbitro e pattuito l'applicabilità alla causa del Codice di

procedura civile ticinese. All'udienza del 23 febbraio 2005, destinata alla discussione dell'istanza, il convenuto ha proposto di respingere

l'azione, facendo valere contropretese per complessivi fr. 6470.35 e

chiedendo in via riconvenzionale il versamento della differenza di

fr. 319.85 con interessi dal 1° ottobre 2002. L'istante ha postulato il rigetto della riconvenzione.

L'istruttoria è

cominciata il 12 aprile 2005. Con “lodo parziale” del 12 aprile 2005 l'arbitro ha poi respinto un'eccezione di res iudicata sollevata

da RI 1. Adita da quest'ultimo, con sentenza del 17 febbraio 2006 la seconda

Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il ricorso per nullità,

rilevando che la questione andava decisa se mai con il merito. La tassa di

giustizia di fr. 150.– è stata posta addebitata alla Comunione dei comproprietari,

tenuta a versare al convenuto fr. 400.– per ripetibili (inc. 12.2005.98).

C. Il 2

novembre 2006 l'arbitro ha

assegnato alle parti un termine di 30 giorni per versare un (secondo) anticipo

di fr. 1000.– in garanzia del proprio onorario e degli oneri processuali.

Accertato che la Comunione dei comproprietari non aveva ottemperato alla

richiesta, il 4 gennaio 2007 egli ha impartito all'istante un nuovo termine di 5 giorni per il pagamento. Accertata la

decorrenza infruttuosa anche di quel termine, a un'udienza del 22 gennaio 2007

(indetta per un'escussione testimoniale) l'arbitro ha informato le parti di non avere ancora ricevuto l'acconto

dalla Comunione dei comproprietari. L'istante si è difesa, asserendo che le

spese andavano anticipate dal convenuto. Questi ha invocato l'art. 30 cpv. 2

CIA, in virtù del quale “se una parte non versa l'anticipo che le incombe,

l'altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o

rinunciare al procedimento arbitrale”, e ha sollecitato l'assegnazione di un

termine per esercitare tale scelta. L'arbitro ha deciso che avrebbe impartito quel termine se entro

l'indomani l'istante non avesse corrisposto il dovuto. RI 1 ha dichiarato

allora di ricusare l'arbitro. Lo stesso giorno l'istante ha versato l'acconto. Il 10 maggio 2007 il convenuto ha presentato formale domanda di

ricusazione nei confronti dell'arbitro al Tribunale di appello. Con sentenza

del 20 maggio 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto

la domanda (inc. 12.2007.109).

D. Nel

frattempo, il 14 maggio 2007, l'istruttoria è stata condotta a termine. Alla discussione finale le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 13 luglio 2007 la Comunione dei comproprietari ha confermato l'istanza. Nel

proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha proposto una volta ancora di

respingere l'azione, portando

anzi la pretesa riconvenzionale a fr. 869.85 con interessi. Statuendo con lodo del 3 novembre 2008, l'arbitro ha parzialmente

accolto l'azione principale, nel senso che ha condannato RI 1 al pagamento di

fr. 6105.50 senza interessi. La riconvenzione è stata respinta. L'onorario

arbitrale di fr. 10 000.– e le spese di fr. 986.– sono stati addebitati per un

decimo all'istante e per il resto al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di

rifondere alla Comunione fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

E. Il 9

dicembre 2008 RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso per nullità in cui

chiede di cassare il lodo appena citato o, subordinatamente, di annullare il

lodo e di rinviare gli atti all'arbitro perché gli assegni un termine entro cui dichiarare se rinuncia

alla procedura. In via ancor più subordinata egli postula la riduzione

dell'onorario arbitrale a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 1500.–.

Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2009 la Comunione dei comproprietari

propone di respingere del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

36.

CIA prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto

ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile

ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo

i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le

parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schieds­gerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione

per nullità è, nel Cantone

Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto

legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la

quale applica per analogia le norme sul ricor­so per cassazione (art. 3 cpv. 3

del decreto citato). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1

CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 6 novembre 2008.

Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato

6.

dicembre 2008, salvo prorogarsi a lunedì 8 dicembre 2008 (festivo) e, di conseguenza, a martedì 9 dicembre

2008.

(art. 1 cpv. 1 n. 13 del decreto legislativo concernente i

giorni festivi nel Cantone, del 10 luglio 1934, allora applicabile). Esperito

l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.

2.

Il

ricorso per nullità è un rimedio giuridico straordinario, ammissibile solo per i

titoli specifici elencati all'art. 36 CIA, e ha natura meramente cassatoria (art.

40.

cpv. 1 e 2 CIA). Le uniche eccezioni a quest'ultimo principio sono quelle

per cui il tribunale superiore può rinviare il giudizio sul ricorso, ritornando

previamente il lodo al tribunale arbitrale per completazione o rettifica (art.

39.

CIA), e quella per cui, dandosi contestazione sul compenso degli arbitri, il

tribunale superiore fissa esso medesimo l'entità della rimunerazione (art. 40

cpv. 3 CIA). La seconda ipotesi si verifica tra l'altro, come si vedrà in

appresso (consid. 7), nella fattispecie.

3.

Dal

profilo formale il ricorrente censura anzitutto “una violazione grave di norme

procedurali” per non avergli, l'arbitro, assegnato un termine entro cui

rinunciare al procedimento (ricorso, pag. 3). Egli sottolinea che l'istante ha

ignorato non solo la prima scadenza per corrispondere l'anticipo, ma anche la

seconda e ha pagato unicamente dopo essersi visto diffidare la terza volta. Ciò

configurerebbe una grave disattenzione dell'art. 30 cpv. 2 CIA.

a) Ci

si potrebbe domandare intanto se l'art. 30 cpv. 2 CIA sia davvero applicabile

al caso specifico. Le parti danno la circostanza per scontata (come la seconda

Camera civile del Tribunale d'appello

nella citata sentenza del 20 maggio 2008). In realtà con scambio di lettere del

29.

novembre e 10 dicembre 2004 (nella rubrica “documenti vari”) le parti

avevano deciso di far capo per il procedimento arbitrale al Codice di procedura

civile ticinese (art. 24 cpv. 1 CIA). L'art. 30 CIA non avendo carattere

imperativo (giusta l'art. 1 cpv. 3 CIA), v'è da interrogarsi se esso non sia

stato sostituito nella fattispecie dall'art. 147 CPC. E tale norma non prevede

una sanzione analoga a quella dell'art. 30 cpv. 2 CIA. Una comminatoria del

genere (limitata allo stralcio dell'azione cui si riferisce l'anticipo) figura

all'art. 12 cpv. 1 LTG, ma non risulta che in concreto le parti abbiano

dichiarato applicabile anche tale legge alla fattispecie. Sia come sia, non

giova approfondire la questione. Come si vedrà oltre, in effetti, la censura

del ricorrente è destinata all'insuccesso quand'anche l'art. 30 cpv. 2 CIA

risultasse applicabile.

b) Nella

misura in cui il convenuto invoca come titolo di nullità l'art. 36 lett. f CIA,

il ricorso si dimostra infondato già di primo acchito. L'art. 36 lett. f CIA

enuncia come motivo di cassazione l'ipotesi in cui il lodo sia arbitrario

perché “fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti”

o su “una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. Se non

che, la “manifesta violazione del diritto” cui si riferisce la norma riguarda

esclusivamente il diritto sostanziale (DTF 112 Ia 351

consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4P.28/2002 del 10 aprile 2002,

consid. 1). Violazioni di procedura possono essere lamentate nell'ambito di un

ricorso per nullità solo in forza dell'art. 36 lett. d CIA, quando la norma

invocata sia imperativa “ai sensi dell'articolo 25”. Deve

trattarsi perciò di una norma fondamentale, che garantisce alle parti il

diritto alla parità di trattamento e quello di essere sentite (diritto di

consultare gli atti, di presen­ziare all'assunzione delle prove e ai

dibattimenti orali, di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di loro

scelta). Non basta che la norma sia imperativa secondo

l'art. 1 cpv. 3 CIA (Rüede/

Hadenfeldt, Schweizerisches Schieds­gerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 344 n. 5).

c) L'art.

30.

cpv. 2 CIA non è una disposizione istituita a tutela della parità di trattamento

o del diritto di essere sentiti. Protegge gli interessi del tribunale

arbitrale, che ha diritto di vedersi garantire gli onorari e le spese

presumibili (sentenza 4P.2/2003 del 12 marzo 2003,

consid. 3.1). Protegge la parte attiva, la quale ha il diritto di versare

l'anticipo che incombe alla controparte morosa perché il procedimento arbitrale

possa continuare (Jolidon,

Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 427 in

fondo). Non protegge invece la parte che intende liberarsi dalla procedura

arbitrale profittando del fatto che l'avversario sia in ritardo nel versamento dell'anticipo.

Se in circostanze del genere il tribunale arbitrale decide di continuare il

procedimento senza copertura degli onorari e delle spese presumibili (copertura

che del resto non è tenuto a esigere), esso soltanto rischia di subire

pregiudizio. Anche per tale ragione la norma dell'art. 30 cpv. 2 CIA non è

imperativa nell'accezione dell'art. 25 CIA e la sua eventuale disattenzione non

può formare oggetto di ricorso per nullità. Su questo punto la doglianza del

convenuto cade nel vuoto.

4.

Sempre

dal profilo formale il ricorrente critica il lodo per manifesta carenza di motivazione

sul rigetto delle sue contropretese (memoriale, pag. 6). L'art. 36 lett. f CIA da lui evocato è

tuttavia fuori tema, poiché riguarda – come si è appena visto (consid. 3b) – la

manifesta violazione del diritto sostanziale. Se mai un'insufficienza di motivazione

può rientrare nelle previsioni dell'art. 36 lett. h CIA, che reprime l'inosservanza dell'art. 33, il cui

cpv. 1 lett. e assicura alle parti il diritto di ricevere un lodo contenente

“l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e ove occorra di equità in

quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato”. La questione è di

sapere, pertanto, se in concreto l'art. 33 cpv. 1 lett. e sia stato disatteso.

a)

I requisiti minimi di motivazione che sgorgano dal diritto federale per

quanto concerne le sentenze emanate da giudici ordinari sono stati riassunti

ancora ultimamente dalla giurisprudenza (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con

richiami). Non v'è ragione perché ai tribunali arbitrali si

pongano esigenze maggiori (DTF 107 Ia 248 consid. 3a). L'arbitro non è tenuto

quindi a determinarsi su ogni allegazione delle parti. Ai fini dell'art. 33

cpv. 1 lett. e basta che il destinatario sia in grado di capire perché egli ha

deciso in un senso piuttosto che in un altro e perché le sue argomentazioni non

sono state condivise. In tal modo egli può ricorrere all'autorità superiore con

cognizione di causa e l'autorità superiore può, a sua volta, esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (RtiD I-2004 pag. 586 n.

55c).

b) Il

convenuto sostiene che, leggendo il lodo, egli sembra non avere addotto alcuna

prova a sostegno delle sue contropretese, la motivazione dell'arbitro non contenendo

alcun apprezzamento circa la rilevanza dei mezzi istruttori assunti. Quanto il

ricorrente critica tuttavia non è una carenza di motivazione, bensì il contenuto

della motivazione stessa. L'arbitro ha spiegato in una pagina del lodo (consid.

7) perché la pretesa di fr. 4000.– avanzata

dal convenuto (fr. 2000.– per inagibilità del balcone durante il

risanamento delle facciate nel 2002, fr. 2000.– per il danneggiamento di

una vetrata in concomitanza con l'esecuzione di quei lavori) non potesse essere

accolta e in un'altra mezza pagina (consid. 8) perché l'ulteriore pretesa di

fr. 2470.35 per la manutenzione, l'uso e la sostituzione delle lavatrici tra il

2001.

e il 2003 non potesse essere opposta in compensazione. Asserire di non

avere

avuto modo di capire in simili circostanze per quali ragioni l'arbitro

abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro non è serio. Se mai la

questione è di sapere se l'arbitro abbia respinto le contropretese a giusto

titolo, ma ciò riguarda il merito, non la forma. Una volta di più il ricorso è destinato

pertanto all'insuccesso.

5.

Ancora

in ordine il ricorrente afferma che l'arbitro non ha pronunciato su tutti i punti litigiosi (art. 36 lett.

c CIA). Egli ricorda che all'udienza del 6 novembre 2006 le parti avevano sotto­scritto

in calce al verbale la seguente intesa, firmata anche dall'arbitro:

Le parti si dichiarano d'accordo a che

l'importo di fr. 550.– (tassa di giustizia e ripetibili)

di cui al dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale di appello 17 febbraio

2006.

venga conteggiato nell'ambito dei rapporti di dare-avere tra le parti in

sede di lodo arbitrale.

In

seguito a ciò il convenuto ricorda di avere portato nel memoriale conclusivo l'ammontare

della riconvenzione da fr. 319.85 a fr. 869.85 (ricorso,

pag. 8). L'arbitro però – egli soggiunge – ha negletto la pretesa.

Che

l'arbitro non abbia considerato la pretesa è vero, tant'è che il lodo nemmeno

allude alla somma di fr. 550.–. L'istante obietta nelle osservazioni al ricorso

che l'importo “potrà essere (come d'uso) compensato nell'ambito della

liquidazione delle pretese delle parti. Non vi è dunque ragione di inserire

l'importo in questa procedura” (pag. 3 in fondo). Se così fosse, tuttavia, non

si comprende quale fosse il significato dell'accordo concluso il 6 novembre

2006.

Nemmeno l'istante azzarda una spiegazione. In realtà l'intesa per cui la

somma di fr. 550.– sarebbe stata da conteggiare “nell'ambito dei rapporti

di dare-avere tra le parti in sede di lodo arbitrale” può essere interpretata

solo nel senso che il convenuto era autorizzato a porre in compensazione quella

cifra nell'ambito del procedimento medesimo (ciò che altrimenti non sarebbe

stato possibile: art. 29 CIA). L'arbitro avrebbe dovuto verificare pertanto che

la compensazione fosse lecita. Sorvolando la questione, egli ha effettivamente

omesso di statuire su un punto litigioso che gli era stato deferito. Al

proposito il ricorso si rivela provvisto di buon diritto e il dispositivo n. 1

del lodo impugnato incorre nell'annullamento.

6.

Nel merito il ricorrente si duole di arbitrio per quel che è del giudizio

sulle altre sue contropretese. Ora, nel consid. 7 del lodo, riguardante la

somma di fr. 4000.– testé accennata, l'arbitro ha rilevato che, a prescindere

dalla totale mancanza di prove circa l'ammontare del danno, Il risanamento

delle facciate era stato deciso a un'assemblea dei com­proprietari tenutasi il

17.

giugno 2000, la quale aveva stanziato anche il credito necessario. Il

convenuto non risultava avere impugnato quella deliberazione, accomodandosi

così dei disagi inevitabili che i lavori avrebbero comportato (com­presa la

transitoria inagibilità del balcone), tanto più che il periodo di esecuzione

dei lavori non risultava avere per lui capitale importanza. Quanto alla

vetrata, il danno non era stato causato dalla Comunione dei comproprietari, ma

da un terzo. Relativamente alla pretesa di fr. 2470.35 per la manutenzione e

l'uso (fr. 166.15), come pure per la sostituzione delle lavatrici e

dell'asciugatrice tra il 2001 e il 2003 (fr. 2304.20), l'arbitro ha accertato

che la sostituzione delle macchine era stata decisa a

un'assemblea dei comproprietari tenutasi il 14 giugno 2003 e che il

convenuto non aveva impugnato quella deliberazione né l'approvazione dei

bilanci e dei conti di esercizio in cui gli si addebitava la quota dei costi.

Non poteva vantare, dunque, pretese in compensazione per tale titolo (consid.

8).

Il

ricorrente sostiene che il lodo impugnato denota arbitrio per non avere

approfondito “i temi sottoposti soprattutto in sede riconvenzionale

da parte del dir. RI 1, riallacciandosi semplicemente alle delibere assembleari

cresciute in giudicato” (memoriale, pag. 7). A suo avviso tali deliberazioni

non potevano, comunque fosse, privarlo senza indennità dell'uso del terrazzo (art. 712a cpv. 2 CC) né addebitargli

spese comuni a lui estranee (art. 712h cpv. 3 CC), “potendo egli

contare su una sua lavatrice personale”, tranne violare norme imperative sul

diritto della proprietà per piani. Inoltre sarebbe arbitrario far sopportare a

un condomino i danni causati da imprese che eseguono lavori deliberati dalla

Comunione dei comproprietari, anche perché nel me­moriale conclusivo egli aveva

“ben approfondito la concludenza delle prove assunte a sostegno delle sue

pretese”.

a) L'art. 36 lett. f CIA prevede che un

lodo può essere annullato quando sia “arbitrario siccome fondato su

accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente

una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. La nozione di

arbitrio corrisponde di per sé, anche nel diritto concordatario, a quella cui

si riferisce il divieto dell'arbitrio consacrato dall'art. 9 Cost. (DTF 131 I

48.

consid. 3.4). Tale principio non vale tuttavia per l'accertamento dei fatti

contenuto in un lodo. Arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA non è

invero un accertamento dei fatti che risulti da un apprezza­mento delle prove

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o basato unilateralmente su taluni mezzi istruttori a esclusione di

tutti gli altri (come prevede il divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle

prove: DTF 132 III 211 consid.

2.1

con richiami, 129 I 178 consid. 3.1). Per essere arbitrario nel senso

dell'art. 36 lett. f CIA l'accertamento di fatto contenuto in un lodo dev'essere

“palesemente in contrasto con gli atti”, e non perché

così risulti dall'apprezzamento delle prove, ma già per semplice constatazione

in casi evidenti (DTF 131 I 50 consid. 3.7). La valutazione delle prove, in

altre parole, non può formare oggetto di ricorso per nullità, nemmeno ove

questo sia fondato sull'art. 36 lett. f CIA.

b) Quanto

al pregiudizio di fr. 2000.– fatto valere dal convenuto per l'impossibilità di

usare il balcone (ovvero per il minor valore dell'alloggio) durante il

risanamento delle facciate, il ricorrente si duole di arbitrio, ma non spiega

in che esso consista. Si potrà anche convenire ch'egli non fosse tenuto a impugnare

la deliberazione assembleare del 17 giugno 2000, l'approvazione di lavori di

manutenzione non escludendo la possibilità di chiedere un indennizzo per i

particolari inconvenienti che ne derivano. Resta il fatto – e mal si capisce perché

l'arbitro abbia inteso prescinderne – che invano si cercherebbe di sapere quali

prove dimostrino l'asserito danno di fr. 2000.–. Anche volendo trascurare

che l'apprezzamento probatorio non è censurabile in un ricorso per nullità, al

riguardo il memoriale è del tutto silente. Il convenuto rimprovera all'arbitro

di non avere valutato le prove, ma non dice quali prove l'arbitro avrebbe ignorato.

Una violazione dell'art. 36 lett. f CIA in siffatte condizioni non può entrare

in linea di conto.

c) Quel

che precede vale anche per il danneggiamento della vetrata. Il convenuto reputa arbitrario fargli sopportare danni causati da un

appaltatore cui la Comunione dei comproprietari aveva deliberato il risanamento

delle facciate, affermando di avere “ben approfondito la concludenza delle

prove assunte a sostegno delle sue pretese”. Pur

volendo dimenticare una volta ancora che l'apprezzamento probatorio non è

criticabile in un ricorso per nullità, niente è dato di sapere tuttavia sulle

prove che suffragherebbero il preteso danno di fr. 2000.–. Come mai al

proposito il lodo denoterebbe arbitrio rimane un interrogativo senza risposta.

d) La

pretesa di fr. 2470.35 che il convenuto avanza verso la Comunione dei comproprietari

per l'ingiustificato addebito dovuto a “manutenzione, utilizzo e sostituzione

delle lavatrici” tra il 2001 e il 2003 non è destinata a miglior sorte. Il ricorrente

invoca l'art. 712h cpv. 3 CC, secondo cui “se si tratta di parti

dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a

taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle

spese”. L'arbitro ha rilevato nondimeno che

la sostituzione delle lavatrici e dell'asciugatrice è stata decisa

all'assemblea condominiale del 14 giugno 2003 e che il convenuto non ha

contestato l'approvazione dei riparti in cui gli si addebitavano i relativi

contributi. Il ricorrente non contesta ciò, né pretende che – per avventura –

quelle deliberazioni fossero nulle. Del resto una deliberazione

condominiale non è nulla per il solo fatto di risultare contraria a norme

imperative della proprietà per piani. Nulle sono solo risoluzioni

di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma

o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per piani o che tutelano

il pubblico, in specie i creditori (Werme­linger,

Das Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2004, pag. 477 n. 210 segg. con

rinvii). Per di più, l'art. 712h

cpv. 3 CC non si applica al comproprietario che rinunci volontariamente

all'uso di una parte comune, come la lavanderia, per motivi suoi (I CCA, sentenza

inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 7b). Ciò posto, ravvisare arbitrio

nel lodo impugnato è fuori questione.

7.

Infine

il ricorrente postula una riduzione dell'onorario arbitrale da fr. 10 000.– a fr. 2500.– e delle

ripetibili (ridotte) assegnate al­l'istante da fr. 6000.– a fr. 1500.– (memoriale, pag. 5). L'arbitro ha dichiarato da parte sua di essersi riferito,

in mancanza di specifici accordi, ai “parametri usuali ed appropriati secondo

il libero apprezzamento”. Tenuto conto del dispendio di tempo (45½ ore), egli ha

applicato una tariffa ad horam di fr. 220.–, per

un totale di fr. 10 000.– (arrotondati). “Analogamente, sulla scorta delle considerazioni

di cui sopra”, l'arbitro ha reputato “ragionevole ricono­scere all'istante

l'importo di fr. 6000.– a titolo di ripetibili parziali” (lodo impugnato, consid.

9).

a) Le

parti possono contestare “le indennità da corrispondere agli arbitri”, in un ricorso

per nullità, ove tali indennità siano “manifestamente eccessive” (art. 36 lett.

i CIA). In concreto il ricorrente fa notare che davanti al giudice ordinario la

tassa di giustizia per una causa analoga sarebbe ammontata a circa fr. 800.– e che in concreto la procedura si è rivelata “estre­mamente semplice”, “senza sicuramente raggiungere l'ammontare di 45½ ore indicate dall'arbitro unico”, onde la

manifesta esagerazione del compenso richiesto. Così argomentando, egli

dimentica tuttavia che i parametri per definire la tassa di giustizia in una

causa portata dinanzi a un tribunale ordinario non sono rilevanti. In difetto

di accordo tra le parti e l'arbitro, l'onorario di quest'ultimo

è quello usuale alla sua sede, rispettivamente quello adeguato secondo l'art. 394 CO, fermo restando che l'arbitro

gode al proposito di ampio apprezzamento (Jolidon, op. cit., pag. 478; Rüede/Hadenfeldt, op. cit.,

pag. 163). Criteri decisivi per stabilire l'onorario dell'arbitro sono l'entità del lavoro svolto e la complessità della lite, l'importanza della causa per le parti e la

situazione finanziaria loro, la responsabilità assunta dall'arbitro e il valore

litigioso. Per un arbitro che esercita la professione di avvocato indipendente,

in particolare, occorre tenere conto della retribuzione nor­malmente

applicabile al suo ramo di attività (Jolidon,

op. cit., pag. 423).

b) Secondo

il ricorrente nella fattispecie la procedura è risultata “estremamente

semplice” e non ha richiesto all'arbitro 45½ ore di lavoro. A parte il fatto però che non può

definirsi “estremamente semplice” una causa nell'ambito della quale si sono

escussi cinque testimoni e sono state stese 17 pagine di verbale, il ricorrente

non dice quante ore di lavoro avrebbe richiesto la conduzione della procedura e

la redazione del lodo a un arbitro solerte e diligente, provvisto del diploma

di avvocato. Né egli contesta il criterio della rimunerazione ad horam,

salvo invocare la tassa di giustizia applicata dal giudice ordinario (senza

pertinenza, come si è spiegato). Ove poi si pensi che nel 2006 il Tribunale

federale ha fissato la retribuzione minima dei patrocinatori d'ufficio

in fr. 180.– l'ora (DTF 132 I 201), la tariffa di fr. 220.– orari applicata

dall'arbitro come rimunerazione corrente nel suo settore d'attività non appare “manifestamente

eccessiva” (art. 36 lett. i CIA). Certo, essa supera nettamente il valore

litigioso. Ma la giustizia arbitrale ha vantaggi e svantaggi: tra i primi si

annovera la riservatezza e la duttilità della procedura; tra i secondi la limitata

impugnabilità del lodo e, appunto, i costi. Patrocinato da un legale, il

convenuto non può sorprendersene in questa sede. Finanche privo di adeguata

motivazione, sull'onorario dell'arbitro il ricorso non ha quindi consistenza.

c) In

materia di ripetibili il convenuto invoca una volta ancora l'art. 36 lett. i CIA, ma a torto, poiché tale

norma riguarda uni­camente le “indennità da corrispondere agli arbitri”. Sulla questione delle spese ripetibili un lodo può essere impugnato

solo per arbitrio, ove siano dati gli estremi dell'art. 36 lett. f CIA (Lalive/Poudret/Reymond,

Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag.

217.

lett. i in principio). Deve fondarsi perciò su

accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti, rispettivamente su

una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. Il ricorrente si

limita a far valere che, considerati i valori in gioco, in una causa analoga il

giudice ordinario avrebbe

assegnato alla parte vittoriosa un'indennità per ripetibili non superiore a fr. 1000.–,

ma non indica quali accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti

conterrebbe il lodo a tale proposito, né quale sarebbe la manifesta violazione

del diritto o dei termini di equità (sui criteri che disciplinano l'onorario di

un avvocato in genere v. DTF 135 III 261 consid. 2.2). Non può dunque essere

vagliato oltre.

Del

resto, si reputasse pertinente nel caso specifico l'art. 150 seconda frase CPC

(avendo le parti pattuito l'applicabilità del Codice di

procedura civile ticinese), per definire l'ammontare delle ripetibili l'arbitro

avreb­be dovuto far capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, il

procedimento arbitrale risalendo all'agosto del 2004 (art. 16 cpv. 2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili:

RL 3.1.1.7.1). Inoltre il rinvio dell'art. 150 CPC è semplicemente indicativo e

non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3 con riferimento).

Quand'anche avesse invocato l'art. 150 seconda frase CPC, di conseguenza, il

ricorrente avrebbe ancora dovuto illustrare la “manifesta violazione del diritto

o dei termini di equità” in cui sarebbe caduto l'arbitro facendo capo alla vecchia

tariffa dell'Ordine degli avvocati. Al proposito però il memoriale fa – come si

è visto – totale difetto. Ne segue la sua reiezione.

8.

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta sul fatto

che la sua pretesa di fr. 550.– dev'essere presa in considerazione dall'arbitro

(consid. 5), ma esce sconfitto sulle altre pretese da lui opposte in

compensazione (fr. 6470.35 complessivi). Equitativamente va chiamato

dunque a sopportare nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con

obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata

alla stringatezza delle osservazioni formulate dall'istante. Il pronunciato

attuale impone di annullare anche il dispositivo n. 3 del lodo sugli oneri

processuali e le ripetibili, al cui proposito l'arbitro statuirà nuovamente

quando rigiudicherà il merito (dispositivo n. 1).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimanevano in contestazione le

pretese opposte dal convenuto (fr. 7020.35 complessivi), parte dell'onorario

arbitrale (fr. 7500.–) e parte delle spese ripetibili

(fr. 4500.–). Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 (eccettuati i

dispositivi n. 1.1 e 1.2) e il dispositivo n. 3 del lodo impugnato sono

annullati.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti per nove decimi a carico del ricorrente, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili

ridotte.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione all'arbitro avv. AR 1, .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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