11.2008.172
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale
23 settembre 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.172
Data decisione, Autorità:
23.09.2010, ICCA
Titolo:
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale
ANTICIPO DELLE SPESE
RICORSO PER NULLITÀ
art. 30 cpv. 2 CIA
art. 36 let. c CIA
art. 36 let. d CIA
art. 36 let. f CIA
art. 36 let. h CIA
art. 36 let. i CIA
Incarto n.
11.2008.172
Lugano,
23 settembre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella
procedura arbitrale promossa davanti all'avv. Marzia Borradori-Vignolini, Locarno, con istanza del 23
agosto 2004 dalla
CO 1,
(patrocinata da PA 2 )
contro
RI 1
(patrocinato da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per nullità del 9
dicembre 2008 presentato da RI 1 contro il lodo emesso il 3 novembre 2008
dall'arbitro avv. AR 1 2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 8615, pari a 79/1000
della particella n. __________ RFD di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 29 al piano attico nello
stabile C del “__________”. Il 21 gennaio 1999 la Comunione dei comproprietari
ha convenuto RI 1 davanti a un arbitro, chiedendo il pagamento di fr. 14 721.– con
interessi al 7% dal 1° aprile 1996 a titolo di acconti per spese condominiali.
La procedura è stata stralciata dai ruoli il 30 aprile 2001 per acquiescenza.
In seguito RI 1 ha versato il capitale, ma non gli interessi. All'assemblea ordinaria del 14 giugno 2003 i
comproprietari hanno incaricato così l'amministratore di riscuotere lo scoperto; inoltre essi hanno approvato
Fatti
i conti d'esercizio 2001 (inclusa la liquidazione per il rinnovamento delle
facciate) e la sostituzione delle lavatrici. L'amministratore ha fatto intimare
quindi a RI 1 il 19 maggio 2003, a nome della Comunione dei comproprietari, un
precetto esecutivo di fr. 9223.60 con interessi al 5% dal 15 aprile 2003.
L'escusso ha presentato opposizione.
La Comunione dei comproprietari ne ha postulato il rigetto definitivo.
Statuendo il 4 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
della giurisdizione di Locarno Città ha rigettato l'opposizione fino a concorrenza di fr. 1902.– con interessi al
5% dal 15 aprile 2003, corrispondenti all'ammontare delle spese e alle ripetibili fissate nel lodo
del 30 aprile 2001. Per il resto ha respinto la richiesta.
B. Con
istanza del 23 agosto 2004 la Comunione dei comproprietari ha promosso una
nuova procedura davanti a un arbitro perché RI 1 fosse condannato al pagamento
di fr. 6105.50 con interessi al 5% dal 1° novembre 2000 “a titolo di
interessi sulle spese condominiali da lui trattenute, negli anni dal 1996 all'anno 2000”. In seguito le parti hanno
designato l'avv. AR 1 in
qualità di arbitro e pattuito l'applicabilità alla causa del Codice di
procedura civile ticinese. All'udienza del 23 febbraio 2005, destinata alla discussione dell'istanza, il convenuto ha proposto di respingere
l'azione, facendo valere contropretese per complessivi fr. 6470.35 e
chiedendo in via riconvenzionale il versamento della differenza di
fr. 319.85 con interessi dal 1° ottobre 2002. L'istante ha postulato il rigetto della riconvenzione.
L'istruttoria è
cominciata il 12 aprile 2005. Con “lodo parziale” del 12 aprile 2005 l'arbitro ha poi respinto un'eccezione di res iudicata sollevata
da RI 1. Adita da quest'ultimo, con sentenza del 17 febbraio 2006 la seconda
Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il ricorso per nullità,
rilevando che la questione andava decisa se mai con il merito. La tassa di
giustizia di fr. 150.– è stata posta addebitata alla Comunione dei comproprietari,
tenuta a versare al convenuto fr. 400.– per ripetibili (inc. 12.2005.98).
C. Il 2
novembre 2006 l'arbitro ha
assegnato alle parti un termine di 30 giorni per versare un (secondo) anticipo
di fr. 1000.– in garanzia del proprio onorario e degli oneri processuali.
Accertato che la Comunione dei comproprietari non aveva ottemperato alla
richiesta, il 4 gennaio 2007 egli ha impartito all'istante un nuovo termine di 5 giorni per il pagamento. Accertata la
decorrenza infruttuosa anche di quel termine, a un'udienza del 22 gennaio 2007
(indetta per un'escussione testimoniale) l'arbitro ha informato le parti di non avere ancora ricevuto l'acconto
dalla Comunione dei comproprietari. L'istante si è difesa, asserendo che le
spese andavano anticipate dal convenuto. Questi ha invocato l'art. 30 cpv. 2
CIA, in virtù del quale “se una parte non versa l'anticipo che le incombe,
l'altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o
rinunciare al procedimento arbitrale”, e ha sollecitato l'assegnazione di un
termine per esercitare tale scelta. L'arbitro ha deciso che avrebbe impartito quel termine se entro
l'indomani l'istante non avesse corrisposto il dovuto. RI 1 ha dichiarato
allora di ricusare l'arbitro. Lo stesso giorno l'istante ha versato l'acconto. Il 10 maggio 2007 il convenuto ha presentato formale domanda di
ricusazione nei confronti dell'arbitro al Tribunale di appello. Con sentenza
del 20 maggio 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto
la domanda (inc. 12.2007.109).
D. Nel
frattempo, il 14 maggio 2007, l'istruttoria è stata condotta a termine. Alla discussione finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 13 luglio 2007 la Comunione dei comproprietari ha confermato l'istanza. Nel
proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha proposto una volta ancora di
respingere l'azione, portando
anzi la pretesa riconvenzionale a fr. 869.85 con interessi. Statuendo con lodo del 3 novembre 2008, l'arbitro ha parzialmente
accolto l'azione principale, nel senso che ha condannato RI 1 al pagamento di
fr. 6105.50 senza interessi. La riconvenzione è stata respinta. L'onorario
arbitrale di fr. 10 000.– e le spese di fr. 986.– sono stati addebitati per un
decimo all'istante e per il resto al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di
rifondere alla Comunione fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
E. Il 9
dicembre 2008 RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso per nullità in cui
chiede di cassare il lodo appena citato o, subordinatamente, di annullare il
lodo e di rinviare gli atti all'arbitro perché gli assegni un termine entro cui dichiarare se rinuncia
alla procedura. In via ancor più subordinata egli postula la riduzione
dell'onorario arbitrale a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 1500.–.
Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2009 la Comunione dei comproprietari
propone di respingere del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. L'art.
36.
CIA prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto
ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile
ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo
i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le
parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione
per nullità è, nel Cantone
Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la
quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3
del decreto citato). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1
CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 6 novembre 2008.
Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato
6.
dicembre 2008, salvo prorogarsi a lunedì 8 dicembre 2008 (festivo) e, di conseguenza, a martedì 9 dicembre
2008.
(art. 1 cpv. 1 n. 13 del decreto legislativo concernente i
giorni festivi nel Cantone, del 10 luglio 1934, allora applicabile). Esperito
l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.
2.
Il
ricorso per nullità è un rimedio giuridico straordinario, ammissibile solo per i
titoli specifici elencati all'art. 36 CIA, e ha natura meramente cassatoria (art.
40.
cpv. 1 e 2 CIA). Le uniche eccezioni a quest'ultimo principio sono quelle
per cui il tribunale superiore può rinviare il giudizio sul ricorso, ritornando
previamente il lodo al tribunale arbitrale per completazione o rettifica (art.
39.
CIA), e quella per cui, dandosi contestazione sul compenso degli arbitri, il
tribunale superiore fissa esso medesimo l'entità della rimunerazione (art. 40
cpv. 3 CIA). La seconda ipotesi si verifica tra l'altro, come si vedrà in
appresso (consid. 7), nella fattispecie.
3.
Dal
profilo formale il ricorrente censura anzitutto “una violazione grave di norme
procedurali” per non avergli, l'arbitro, assegnato un termine entro cui
rinunciare al procedimento (ricorso, pag. 3). Egli sottolinea che l'istante ha
ignorato non solo la prima scadenza per corrispondere l'anticipo, ma anche la
seconda e ha pagato unicamente dopo essersi visto diffidare la terza volta. Ciò
configurerebbe una grave disattenzione dell'art. 30 cpv. 2 CIA.
a) Ci
si potrebbe domandare intanto se l'art. 30 cpv. 2 CIA sia davvero applicabile
al caso specifico. Le parti danno la circostanza per scontata (come la seconda
Camera civile del Tribunale d'appello
nella citata sentenza del 20 maggio 2008). In realtà con scambio di lettere del
29.
novembre e 10 dicembre 2004 (nella rubrica “documenti vari”) le parti
avevano deciso di far capo per il procedimento arbitrale al Codice di procedura
civile ticinese (art. 24 cpv. 1 CIA). L'art. 30 CIA non avendo carattere
imperativo (giusta l'art. 1 cpv. 3 CIA), v'è da interrogarsi se esso non sia
stato sostituito nella fattispecie dall'art. 147 CPC. E tale norma non prevede
una sanzione analoga a quella dell'art. 30 cpv. 2 CIA. Una comminatoria del
genere (limitata allo stralcio dell'azione cui si riferisce l'anticipo) figura
all'art. 12 cpv. 1 LTG, ma non risulta che in concreto le parti abbiano
dichiarato applicabile anche tale legge alla fattispecie. Sia come sia, non
giova approfondire la questione. Come si vedrà oltre, in effetti, la censura
del ricorrente è destinata all'insuccesso quand'anche l'art. 30 cpv. 2 CIA
risultasse applicabile.
b) Nella
misura in cui il convenuto invoca come titolo di nullità l'art. 36 lett. f CIA,
il ricorso si dimostra infondato già di primo acchito. L'art. 36 lett. f CIA
enuncia come motivo di cassazione l'ipotesi in cui il lodo sia arbitrario
perché “fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti”
o su “una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. Se non
che, la “manifesta violazione del diritto” cui si riferisce la norma riguarda
esclusivamente il diritto sostanziale (DTF 112 Ia 351
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4P.28/2002 del 10 aprile 2002,
consid. 1). Violazioni di procedura possono essere lamentate nell'ambito di un
ricorso per nullità solo in forza dell'art. 36 lett. d CIA, quando la norma
invocata sia imperativa “ai sensi dell'articolo 25”. Deve
trattarsi perciò di una norma fondamentale, che garantisce alle parti il
diritto alla parità di trattamento e quello di essere sentite (diritto di
consultare gli atti, di presenziare all'assunzione delle prove e ai
dibattimenti orali, di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di loro
scelta). Non basta che la norma sia imperativa secondo
l'art. 1 cpv. 3 CIA (Rüede/
Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 344 n. 5).
c) L'art.
30.
cpv. 2 CIA non è una disposizione istituita a tutela della parità di trattamento
o del diritto di essere sentiti. Protegge gli interessi del tribunale
arbitrale, che ha diritto di vedersi garantire gli onorari e le spese
presumibili (sentenza 4P.2/2003 del 12 marzo 2003,
consid. 3.1). Protegge la parte attiva, la quale ha il diritto di versare
l'anticipo che incombe alla controparte morosa perché il procedimento arbitrale
possa continuare (Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 427 in
fondo). Non protegge invece la parte che intende liberarsi dalla procedura
arbitrale profittando del fatto che l'avversario sia in ritardo nel versamento dell'anticipo.
Se in circostanze del genere il tribunale arbitrale decide di continuare il
procedimento senza copertura degli onorari e delle spese presumibili (copertura
che del resto non è tenuto a esigere), esso soltanto rischia di subire
pregiudizio. Anche per tale ragione la norma dell'art. 30 cpv. 2 CIA non è
imperativa nell'accezione dell'art. 25 CIA e la sua eventuale disattenzione non
può formare oggetto di ricorso per nullità. Su questo punto la doglianza del
convenuto cade nel vuoto.
4.
Sempre
dal profilo formale il ricorrente critica il lodo per manifesta carenza di motivazione
sul rigetto delle sue contropretese (memoriale, pag. 6). L'art. 36 lett. f CIA da lui evocato è
tuttavia fuori tema, poiché riguarda – come si è appena visto (consid. 3b) – la
manifesta violazione del diritto sostanziale. Se mai un'insufficienza di motivazione
può rientrare nelle previsioni dell'art. 36 lett. h CIA, che reprime l'inosservanza dell'art. 33, il cui
cpv. 1 lett. e assicura alle parti il diritto di ricevere un lodo contenente
“l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e ove occorra di equità in
quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato”. La questione è di
sapere, pertanto, se in concreto l'art. 33 cpv. 1 lett. e sia stato disatteso.
a)
I requisiti minimi di motivazione che sgorgano dal diritto federale per
quanto concerne le sentenze emanate da giudici ordinari sono stati riassunti
ancora ultimamente dalla giurisprudenza (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con
richiami). Non v'è ragione perché ai tribunali arbitrali si
pongano esigenze maggiori (DTF 107 Ia 248 consid. 3a). L'arbitro non è tenuto
quindi a determinarsi su ogni allegazione delle parti. Ai fini dell'art. 33
cpv. 1 lett. e basta che il destinatario sia in grado di capire perché egli ha
deciso in un senso piuttosto che in un altro e perché le sue argomentazioni non
sono state condivise. In tal modo egli può ricorrere all'autorità superiore con
cognizione di causa e l'autorità superiore può, a sua volta, esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (RtiD I-2004 pag. 586 n.
55c).
b) Il
convenuto sostiene che, leggendo il lodo, egli sembra non avere addotto alcuna
prova a sostegno delle sue contropretese, la motivazione dell'arbitro non contenendo
alcun apprezzamento circa la rilevanza dei mezzi istruttori assunti. Quanto il
ricorrente critica tuttavia non è una carenza di motivazione, bensì il contenuto
della motivazione stessa. L'arbitro ha spiegato in una pagina del lodo (consid.
7) perché la pretesa di fr. 4000.– avanzata
dal convenuto (fr. 2000.– per inagibilità del balcone durante il
risanamento delle facciate nel 2002, fr. 2000.– per il danneggiamento di
una vetrata in concomitanza con l'esecuzione di quei lavori) non potesse essere
accolta e in un'altra mezza pagina (consid. 8) perché l'ulteriore pretesa di
fr. 2470.35 per la manutenzione, l'uso e la sostituzione delle lavatrici tra il
2001.
e il 2003 non potesse essere opposta in compensazione. Asserire di non
avere
avuto modo di capire in simili circostanze per quali ragioni l'arbitro
abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro non è serio. Se mai la
questione è di sapere se l'arbitro abbia respinto le contropretese a giusto
titolo, ma ciò riguarda il merito, non la forma. Una volta di più il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso.
5.
Ancora
in ordine il ricorrente afferma che l'arbitro non ha pronunciato su tutti i punti litigiosi (art. 36 lett.
c CIA). Egli ricorda che all'udienza del 6 novembre 2006 le parti avevano sottoscritto
in calce al verbale la seguente intesa, firmata anche dall'arbitro:
Le parti si dichiarano d'accordo a che
l'importo di fr. 550.– (tassa di giustizia e ripetibili)
di cui al dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale di appello 17 febbraio
2006.
venga conteggiato nell'ambito dei rapporti di dare-avere tra le parti in
sede di lodo arbitrale.
In
seguito a ciò il convenuto ricorda di avere portato nel memoriale conclusivo l'ammontare
della riconvenzione da fr. 319.85 a fr. 869.85 (ricorso,
pag. 8). L'arbitro però – egli soggiunge – ha negletto la pretesa.
Che
l'arbitro non abbia considerato la pretesa è vero, tant'è che il lodo nemmeno
allude alla somma di fr. 550.–. L'istante obietta nelle osservazioni al ricorso
che l'importo “potrà essere (come d'uso) compensato nell'ambito della
liquidazione delle pretese delle parti. Non vi è dunque ragione di inserire
l'importo in questa procedura” (pag. 3 in fondo). Se così fosse, tuttavia, non
si comprende quale fosse il significato dell'accordo concluso il 6 novembre
2006.
Nemmeno l'istante azzarda una spiegazione. In realtà l'intesa per cui la
somma di fr. 550.– sarebbe stata da conteggiare “nell'ambito dei rapporti
di dare-avere tra le parti in sede di lodo arbitrale” può essere interpretata
solo nel senso che il convenuto era autorizzato a porre in compensazione quella
cifra nell'ambito del procedimento medesimo (ciò che altrimenti non sarebbe
stato possibile: art. 29 CIA). L'arbitro avrebbe dovuto verificare pertanto che
la compensazione fosse lecita. Sorvolando la questione, egli ha effettivamente
omesso di statuire su un punto litigioso che gli era stato deferito. Al
proposito il ricorso si rivela provvisto di buon diritto e il dispositivo n. 1
del lodo impugnato incorre nell'annullamento.
6.
Nel merito il ricorrente si duole di arbitrio per quel che è del giudizio
sulle altre sue contropretese. Ora, nel consid. 7 del lodo, riguardante la
somma di fr. 4000.– testé accennata, l'arbitro ha rilevato che, a prescindere
dalla totale mancanza di prove circa l'ammontare del danno, Il risanamento
delle facciate era stato deciso a un'assemblea dei comproprietari tenutasi il
17.
giugno 2000, la quale aveva stanziato anche il credito necessario. Il
convenuto non risultava avere impugnato quella deliberazione, accomodandosi
così dei disagi inevitabili che i lavori avrebbero comportato (compresa la
transitoria inagibilità del balcone), tanto più che il periodo di esecuzione
dei lavori non risultava avere per lui capitale importanza. Quanto alla
vetrata, il danno non era stato causato dalla Comunione dei comproprietari, ma
da un terzo. Relativamente alla pretesa di fr. 2470.35 per la manutenzione e
l'uso (fr. 166.15), come pure per la sostituzione delle lavatrici e
dell'asciugatrice tra il 2001 e il 2003 (fr. 2304.20), l'arbitro ha accertato
che la sostituzione delle macchine era stata decisa a
un'assemblea dei comproprietari tenutasi il 14 giugno 2003 e che il
convenuto non aveva impugnato quella deliberazione né l'approvazione dei
bilanci e dei conti di esercizio in cui gli si addebitava la quota dei costi.
Non poteva vantare, dunque, pretese in compensazione per tale titolo (consid.
8).
Il
ricorrente sostiene che il lodo impugnato denota arbitrio per non avere
approfondito “i temi sottoposti soprattutto in sede riconvenzionale
da parte del dir. RI 1, riallacciandosi semplicemente alle delibere assembleari
cresciute in giudicato” (memoriale, pag. 7). A suo avviso tali deliberazioni
non potevano, comunque fosse, privarlo senza indennità dell'uso del terrazzo (art. 712a cpv. 2 CC) né addebitargli
spese comuni a lui estranee (art. 712h cpv. 3 CC), “potendo egli
contare su una sua lavatrice personale”, tranne violare norme imperative sul
diritto della proprietà per piani. Inoltre sarebbe arbitrario far sopportare a
un condomino i danni causati da imprese che eseguono lavori deliberati dalla
Comunione dei comproprietari, anche perché nel memoriale conclusivo egli aveva
“ben approfondito la concludenza delle prove assunte a sostegno delle sue
pretese”.
a) L'art. 36 lett. f CIA prevede che un
lodo può essere annullato quando sia “arbitrario siccome fondato su
accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente
una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. La nozione di
arbitrio corrisponde di per sé, anche nel diritto concordatario, a quella cui
si riferisce il divieto dell'arbitrio consacrato dall'art. 9 Cost. (DTF 131 I
48.
consid. 3.4). Tale principio non vale tuttavia per l'accertamento dei fatti
contenuto in un lodo. Arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA non è
invero un accertamento dei fatti che risulti da un apprezzamento delle prove
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o basato unilateralmente su taluni mezzi istruttori a esclusione di
tutti gli altri (come prevede il divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle
prove: DTF 132 III 211 consid.
2.1
con richiami, 129 I 178 consid. 3.1). Per essere arbitrario nel senso
dell'art. 36 lett. f CIA l'accertamento di fatto contenuto in un lodo dev'essere
“palesemente in contrasto con gli atti”, e non perché
così risulti dall'apprezzamento delle prove, ma già per semplice constatazione
in casi evidenti (DTF 131 I 50 consid. 3.7). La valutazione delle prove, in
altre parole, non può formare oggetto di ricorso per nullità, nemmeno ove
questo sia fondato sull'art. 36 lett. f CIA.
b) Quanto
al pregiudizio di fr. 2000.– fatto valere dal convenuto per l'impossibilità di
usare il balcone (ovvero per il minor valore dell'alloggio) durante il
risanamento delle facciate, il ricorrente si duole di arbitrio, ma non spiega
in che esso consista. Si potrà anche convenire ch'egli non fosse tenuto a impugnare
la deliberazione assembleare del 17 giugno 2000, l'approvazione di lavori di
manutenzione non escludendo la possibilità di chiedere un indennizzo per i
particolari inconvenienti che ne derivano. Resta il fatto – e mal si capisce perché
l'arbitro abbia inteso prescinderne – che invano si cercherebbe di sapere quali
prove dimostrino l'asserito danno di fr. 2000.–. Anche volendo trascurare
che l'apprezzamento probatorio non è censurabile in un ricorso per nullità, al
riguardo il memoriale è del tutto silente. Il convenuto rimprovera all'arbitro
di non avere valutato le prove, ma non dice quali prove l'arbitro avrebbe ignorato.
Una violazione dell'art. 36 lett. f CIA in siffatte condizioni non può entrare
in linea di conto.
c) Quel
che precede vale anche per il danneggiamento della vetrata. Il convenuto reputa arbitrario fargli sopportare danni causati da un
appaltatore cui la Comunione dei comproprietari aveva deliberato il risanamento
delle facciate, affermando di avere “ben approfondito la concludenza delle
prove assunte a sostegno delle sue pretese”. Pur
volendo dimenticare una volta ancora che l'apprezzamento probatorio non è
criticabile in un ricorso per nullità, niente è dato di sapere tuttavia sulle
prove che suffragherebbero il preteso danno di fr. 2000.–. Come mai al
proposito il lodo denoterebbe arbitrio rimane un interrogativo senza risposta.
d) La
pretesa di fr. 2470.35 che il convenuto avanza verso la Comunione dei comproprietari
per l'ingiustificato addebito dovuto a “manutenzione, utilizzo e sostituzione
delle lavatrici” tra il 2001 e il 2003 non è destinata a miglior sorte. Il ricorrente
invoca l'art. 712h cpv. 3 CC, secondo cui “se si tratta di parti
dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a
taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle
spese”. L'arbitro ha rilevato nondimeno che
la sostituzione delle lavatrici e dell'asciugatrice è stata decisa
all'assemblea condominiale del 14 giugno 2003 e che il convenuto non ha
contestato l'approvazione dei riparti in cui gli si addebitavano i relativi
contributi. Il ricorrente non contesta ciò, né pretende che – per avventura –
quelle deliberazioni fossero nulle. Del resto una deliberazione
condominiale non è nulla per il solo fatto di risultare contraria a norme
imperative della proprietà per piani. Nulle sono solo risoluzioni
di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma
o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per piani o che tutelano
il pubblico, in specie i creditori (Wermelinger,
Das Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 477 n. 210 segg. con
rinvii). Per di più, l'art. 712h
cpv. 3 CC non si applica al comproprietario che rinunci volontariamente
all'uso di una parte comune, come la lavanderia, per motivi suoi (I CCA, sentenza
inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 7b). Ciò posto, ravvisare arbitrio
nel lodo impugnato è fuori questione.
7.
Infine
il ricorrente postula una riduzione dell'onorario arbitrale da fr. 10 000.– a fr. 2500.– e delle
ripetibili (ridotte) assegnate all'istante da fr. 6000.– a fr. 1500.– (memoriale, pag. 5). L'arbitro ha dichiarato da parte sua di essersi riferito,
in mancanza di specifici accordi, ai “parametri usuali ed appropriati secondo
il libero apprezzamento”. Tenuto conto del dispendio di tempo (45½ ore), egli ha
applicato una tariffa ad horam di fr. 220.–, per
un totale di fr. 10 000.– (arrotondati). “Analogamente, sulla scorta delle considerazioni
di cui sopra”, l'arbitro ha reputato “ragionevole riconoscere all'istante
l'importo di fr. 6000.– a titolo di ripetibili parziali” (lodo impugnato, consid.
9).
a) Le
parti possono contestare “le indennità da corrispondere agli arbitri”, in un ricorso
per nullità, ove tali indennità siano “manifestamente eccessive” (art. 36 lett.
i CIA). In concreto il ricorrente fa notare che davanti al giudice ordinario la
tassa di giustizia per una causa analoga sarebbe ammontata a circa fr. 800.– e che in concreto la procedura si è rivelata “estremamente semplice”, “senza sicuramente raggiungere l'ammontare di 45½ ore indicate dall'arbitro unico”, onde la
manifesta esagerazione del compenso richiesto. Così argomentando, egli
dimentica tuttavia che i parametri per definire la tassa di giustizia in una
causa portata dinanzi a un tribunale ordinario non sono rilevanti. In difetto
di accordo tra le parti e l'arbitro, l'onorario di quest'ultimo
è quello usuale alla sua sede, rispettivamente quello adeguato secondo l'art. 394 CO, fermo restando che l'arbitro
gode al proposito di ampio apprezzamento (Jolidon, op. cit., pag. 478; Rüede/Hadenfeldt, op. cit.,
pag. 163). Criteri decisivi per stabilire l'onorario dell'arbitro sono l'entità del lavoro svolto e la complessità della lite, l'importanza della causa per le parti e la
situazione finanziaria loro, la responsabilità assunta dall'arbitro e il valore
litigioso. Per un arbitro che esercita la professione di avvocato indipendente,
in particolare, occorre tenere conto della retribuzione normalmente
applicabile al suo ramo di attività (Jolidon,
op. cit., pag. 423).
b) Secondo
il ricorrente nella fattispecie la procedura è risultata “estremamente
semplice” e non ha richiesto all'arbitro 45½ ore di lavoro. A parte il fatto però che non può
definirsi “estremamente semplice” una causa nell'ambito della quale si sono
escussi cinque testimoni e sono state stese 17 pagine di verbale, il ricorrente
non dice quante ore di lavoro avrebbe richiesto la conduzione della procedura e
la redazione del lodo a un arbitro solerte e diligente, provvisto del diploma
di avvocato. Né egli contesta il criterio della rimunerazione ad horam,
salvo invocare la tassa di giustizia applicata dal giudice ordinario (senza
pertinenza, come si è spiegato). Ove poi si pensi che nel 2006 il Tribunale
federale ha fissato la retribuzione minima dei patrocinatori d'ufficio
in fr. 180.– l'ora (DTF 132 I 201), la tariffa di fr. 220.– orari applicata
dall'arbitro come rimunerazione corrente nel suo settore d'attività non appare “manifestamente
eccessiva” (art. 36 lett. i CIA). Certo, essa supera nettamente il valore
litigioso. Ma la giustizia arbitrale ha vantaggi e svantaggi: tra i primi si
annovera la riservatezza e la duttilità della procedura; tra i secondi la limitata
impugnabilità del lodo e, appunto, i costi. Patrocinato da un legale, il
convenuto non può sorprendersene in questa sede. Finanche privo di adeguata
motivazione, sull'onorario dell'arbitro il ricorso non ha quindi consistenza.
c) In
materia di ripetibili il convenuto invoca una volta ancora l'art. 36 lett. i CIA, ma a torto, poiché tale
norma riguarda unicamente le “indennità da corrispondere agli arbitri”. Sulla questione delle spese ripetibili un lodo può essere impugnato
solo per arbitrio, ove siano dati gli estremi dell'art. 36 lett. f CIA (Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag.
217.
lett. i in principio). Deve fondarsi perciò su
accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti, rispettivamente su
una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. Il ricorrente si
limita a far valere che, considerati i valori in gioco, in una causa analoga il
giudice ordinario avrebbe
assegnato alla parte vittoriosa un'indennità per ripetibili non superiore a fr. 1000.–,
ma non indica quali accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti
conterrebbe il lodo a tale proposito, né quale sarebbe la manifesta violazione
del diritto o dei termini di equità (sui criteri che disciplinano l'onorario di
un avvocato in genere v. DTF 135 III 261 consid. 2.2). Non può dunque essere
vagliato oltre.
Del
resto, si reputasse pertinente nel caso specifico l'art. 150 seconda frase CPC
(avendo le parti pattuito l'applicabilità del Codice di
procedura civile ticinese), per definire l'ammontare delle ripetibili l'arbitro
avrebbe dovuto far capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, il
procedimento arbitrale risalendo all'agosto del 2004 (art. 16 cpv. 2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili:
RL 3.1.1.7.1). Inoltre il rinvio dell'art. 150 CPC è semplicemente indicativo e
non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3 con riferimento).
Quand'anche avesse invocato l'art. 150 seconda frase CPC, di conseguenza, il
ricorrente avrebbe ancora dovuto illustrare la “manifesta violazione del diritto
o dei termini di equità” in cui sarebbe caduto l'arbitro facendo capo alla vecchia
tariffa dell'Ordine degli avvocati. Al proposito però il memoriale fa – come si
è visto – totale difetto. Ne segue la sua reiezione.
8.
Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta sul fatto
che la sua pretesa di fr. 550.– dev'essere presa in considerazione dall'arbitro
(consid. 5), ma esce sconfitto sulle altre pretese da lui opposte in
compensazione (fr. 6470.35 complessivi). Equitativamente va chiamato
dunque a sopportare nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con
obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata
alla stringatezza delle osservazioni formulate dall'istante. Il pronunciato
attuale impone di annullare anche il dispositivo n. 3 del lodo sugli oneri
processuali e le ripetibili, al cui proposito l'arbitro statuirà nuovamente
quando rigiudicherà il merito (dispositivo n. 1).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimanevano in contestazione le
pretese opposte dal convenuto (fr. 7020.35 complessivi), parte dell'onorario
arbitrale (fr. 7500.–) e parte delle spese ripetibili
(fr. 4500.–). Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 (eccettuati i
dispositivi n. 1.1 e 1.2) e il dispositivo n. 3 del lodo impugnato sono
annullati.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti per nove decimi a carico del ricorrente, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione all'arbitro avv. AR 1, .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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