Lexipedia

Decisione

11.2008.175

Assistenza giudiziaria: indigenza

28 marzo 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.7 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su

istanza comune con accordo completo) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 gennaio 2007 da

RI 1

(già patrocinato dall' PA 1,)

contro

CO 1

(patrocinata dall' PA 2);

giudicando

ora sulla decisione del 26 novembre 2008 con cui il

Pretore di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una richiesta di

assistenza giudiziaria presentata da RI 1 il 12 marzo 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 10 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 26

novembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI

1 (1969) e CO 1 (1969) si sono sposati

a __________ il 21 giugno 1990. Dal matrimonio sono nati L__________,

il

13 maggio

1994, e L__________, il 12 agosto 1999. Nel maggio del 2002 il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale di __________, dove la moglie è rimasta con i figli.

In esito a una procedura di protezione dell'unione coniugale, il Segretario assessore

della Pretura di Lugano, sezione 6, ha disciplinato la vita separata dei coniugi

(inc. DI.2002.317-318). Tale assetto è stato parzialmente modificato il 9

agosto 2004 (DI. 2004.748-749) e il 14 dicembre 2006 (DI.2006.257-259 e

DI.2006.460-461).

B. Con

petizione del 2 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto il divorzio, proponendo di

affidare i figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita), offrendo un

contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per ciascuno di essi e prospettando

il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi

durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.

Nella sua risposta del 21 febbraio 2007 CO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e alla

suddivisione dell'avere pensionistico, ma ha preteso un contributo alimentare per

sé e maggiori contributi alimentari per i figli. Essa ha postulato altresì una

provvigione ad litem di fr. 7000.– o, in subordine, il conferimento dell'assistenza

giudiziaria. Il 12 marzo 2007 RI 1 ha sollecitato anch'egli il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

C. I

coniugi sono giunti il 10 novembre 2008 a un accordo completo sugli effetti del divorzio. Statuendo con sentenza del 26 novembre 2008, il Pretore ha

pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha omologato l'accordo. La tassa

di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. RI 1 è stato ammesso al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo avvocato a

valere dal 1° aprile 2008.

D. Contro

la decisione di assistenza giudiziaria RI 1 è insorto il 10 dicembre 2008 al

Pretore, che ha trasmesso l'incarto a questa Camera per competenza. Il

ricorrente fa valere di non poter rimunerare il patrocinatore, sostiene che

avrebbe rinunciato al legale se ne avesse conosciuto il costo (fr. 9953.35), ripete

di non avere alcuna disponibilità finanziaria e chiede se non sia possibile

concedergli “un patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni, non

potendo egli assumere un debito di quasi fr. 10 000.–. Il ricorso non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la

vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –

totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere

entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero

all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123.

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore era impugnabile pertanto davanti a questa Camera. Tempestivo,

di per sé il ricorso è ricevibile.

2.

Il

Pretore ha conferito a RI 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 1°

aprile 2008 con l'argomento che fino a quel giorno l'attore lavorava per la __________

e conservava un mar­gine sufficiente per far fronte ai costi di causa, tanto

ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità fiscale di versare fr. 250.– mensili

al proprio avvocato, ottenendo un parziale condono d'imposta. Dal 1° aprile

2008.

invece – ha continuato il Pretore – “i redditi del marito si sono ridotti

in misura importante”, al punto da non poter più finanziare le spese legali. Onde

la concessione dell'assistenza giudiziaria a decorrere da quel momento.

3.

La

nota professionale evocata dal ricorrente (fr. 12 403.35 meno acconti di fr.

2450.

–, per un saldo di fr. 9953.35) si riferisce al patrocinio assicurato dall'PA

1.

dal 24 agosto 2005 al 31 marzo 2008. Non riguarda quindi la sola procedura di

divor­zio, promossa il 2 gennaio 2007. Anzi, per quanto precede il 12 marzo

2007.

(data della richiesta di assistenza giudiziaria), il beneficio non entra nemmeno

in linea di conto, l'assistenza giudiziaria non potendo essere conferita

retroattivamente (art. 15 cpv. 1 vLag). Ora, a quanto ammonti precisamente

la retribuzione del legale per l'opera svolta dal 12 marzo 2007 al 31 marzo

2008.

(dal 1° aprile 2008 in poi il conferimento dell'assistenza giudiziaria è pacifico)

non risulta. Richiamare dal legale una distinta particolareggiata della nota

professionale sarebbe tuttavia un esercizio fine a sé stesso, come si spiegherà

oltre.

4.

Secondo

il Pretore, fino al 31 marzo 2008 il richiedente disponeva di liquidità sufficiente

per retribuire il proprio avvocato, tanto ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità

fiscale di versare al legale fr. 250.– mensili (decisione impugnata, pag. 2 in fondo), ottenendo un parziale condono d'imposta. Il ricorrente obietta di avere pagato “poche

volte” la cifra in questione (“circa cinque rate”) per difficoltà economiche,

ma non pretende di avere impugnato il decreto cautelare del 5 marzo 2008 (richiamato

nella sentenza impugnata: pag. 2 in fondo) in cui il Pretore gli aveva

imputato risorse sufficienti per versare contributi provvisionali e assumere

“la sua quota parte di spese giudiziarie e di patrocinio (cfr. incarti fiscali

richiamati)” (decreto, pag. 3 in basso). Che poi RI 1 abbia destinato il

versamento di fr. 250.– mensili ad altri scopi (anziché alla rimunerazione del

patrocinatore) è possibile, ma di ciò non può valersi di fronte alle sue stesse

dichiarazioni. Tanto meno dopo che l'autorità tributaria aveva accertato una

sua disponibilità di fr. 497.– mensili (decisione di condono al 60%

dell'imposta 2003/2005, del 15 dicem­bre 2006, nell'incarto fiscale

richiamato). Dal 12 marzo 2007 al 31 marzo 2008, in altri termini, nulla risultava impedire che l'interessato continuasse a onorare la quota di

fr. 250.– mensili al pro­prio legale. Egli non era quindi “indigente” nel senso

dell'art. 3 cpv. 1 vLag. E del resto il parere 3 aprile 2007 del Municipio di

Lugano sulla richiesta di assistenza giudiziaria era negativo (doc. F).

5.

Quanto

alla richiesta di un “patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni,

essa non è ricevibile. O le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria a norma dell'art. 13 cpv. 1 vLag erano date, in effetti (con

possibilità di ricupero da parte dello Stato entro 10 anni: art. 9 cpv. 3 vLag),

o non lo erano. Nella fattispecie esse non risultano sussistere anteriormente

al 1° aprile 2008. Non v'era spazio, dunque, per un ipotetico “patrocinio

provvisorio”.

6.

Infine

il ricorrente sembra criticare la nota professionale del suo avvocato, affermando

che qualora ne avesse conosciuto previa­mente l'ammontare avrebbe rinunciato al

patrocinio. La contesta­zione trascende tuttavia l'oggetto del litigio. Come si

è visto, le prestazioni esposte dall'PA 1 nella nota professionale di fr.

9953.35

esulano dall'assistenza giudiziaria, giacché riguardano le prestazioni

di un periodo pregresso. Non spettava dunque al Pretore verificarne

l'adeguatezza. Al momento in cui il legale procederà all'incasso, RI 1 potrà

sempre censurarne l'entità, al che il legale potrà procedere giudizialmente

verso di lui nelle vie ordinarie. Nell'ambito dell'attuale giudizio la

questione sfugge tuttavia a ulteriore disamina.

7.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola

gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico

(art. 4 cpv. 2 Lag). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in

concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale. Una sentenza di

divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi

alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 del­l'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Se però effetti del divorzio vanno regolati nell'ambito della

sentenza, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore

litigioso non ha più rilievo (loc. cit.). Nella fattispecie tale è la

situazione in prima sede, il Pretore dovendo – comunque fosse – pronunciare lo

scioglimento del matrimonio e disciplinare l'affidamento dei figli, oltre che

regolare il diritto di visita del padre. La decisione sul

rifiuto parziale dell'assistenza giudiziaria è impugnabile pertanto nel caso in

esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

a,.

Comunicazione:

–.,;

–.,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster