11.2008.175
Assistenza giudiziaria: indigenza
28 marzo 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.175
Data decisione, Autorità:
28.03.2012, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: indigenza
GRATUITO PATROCINIO
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2008.175
Lugano
28 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.7 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su
istanza comune con accordo completo) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 gennaio 2007 da
RI 1
(già patrocinato dall' PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall' PA 2);
giudicando
ora sulla decisione del 26 novembre 2008 con cui il
Pretore di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da RI 1 il 12 marzo 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 10 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 26
novembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI
1 (1969) e CO 1 (1969) si sono sposati
a __________ il 21 giugno 1990. Dal matrimonio sono nati L__________,
il
13 maggio
1994, e L__________, il 12 agosto 1999. Nel maggio del 2002 il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________, dove la moglie è rimasta con i figli.
In esito a una procedura di protezione dell'unione coniugale, il Segretario assessore
della Pretura di Lugano, sezione 6, ha disciplinato la vita separata dei coniugi
(inc. DI.2002.317-318). Tale assetto è stato parzialmente modificato il 9
agosto 2004 (DI. 2004.748-749) e il 14 dicembre 2006 (DI.2006.257-259 e
DI.2006.460-461).
B. Con
petizione del 2 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto il divorzio, proponendo di
affidare i figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita), offrendo un
contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per ciascuno di essi e prospettando
il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi
durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
Nella sua risposta del 21 febbraio 2007 CO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e alla
suddivisione dell'avere pensionistico, ma ha preteso un contributo alimentare per
sé e maggiori contributi alimentari per i figli. Essa ha postulato altresì una
provvigione ad litem di fr. 7000.– o, in subordine, il conferimento dell'assistenza
giudiziaria. Il 12 marzo 2007 RI 1 ha sollecitato anch'egli il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
C. I
coniugi sono giunti il 10 novembre 2008 a un accordo completo sugli effetti del divorzio. Statuendo con sentenza del 26 novembre 2008, il Pretore ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha omologato l'accordo. La tassa
di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. RI 1 è stato ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo avvocato a
valere dal 1° aprile 2008.
D. Contro
la decisione di assistenza giudiziaria RI 1 è insorto il 10 dicembre 2008 al
Pretore, che ha trasmesso l'incarto a questa Camera per competenza. Il
ricorrente fa valere di non poter rimunerare il patrocinatore, sostiene che
avrebbe rinunciato al legale se ne avesse conosciuto il costo (fr. 9953.35), ripete
di non avere alcuna disponibilità finanziaria e chiede se non sia possibile
concedergli “un patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni, non
potendo egli assumere un debito di quasi fr. 10 000.–. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la
vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –
totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero
all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123.
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore era impugnabile pertanto davanti a questa Camera. Tempestivo,
di per sé il ricorso è ricevibile.
2.
Il
Pretore ha conferito a RI 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 1°
aprile 2008 con l'argomento che fino a quel giorno l'attore lavorava per la __________
e conservava un margine sufficiente per far fronte ai costi di causa, tanto
ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità fiscale di versare fr. 250.– mensili
al proprio avvocato, ottenendo un parziale condono d'imposta. Dal 1° aprile
2008.
invece – ha continuato il Pretore – “i redditi del marito si sono ridotti
in misura importante”, al punto da non poter più finanziare le spese legali. Onde
la concessione dell'assistenza giudiziaria a decorrere da quel momento.
3.
La
nota professionale evocata dal ricorrente (fr. 12 403.35 meno acconti di fr.
2450.
–, per un saldo di fr. 9953.35) si riferisce al patrocinio assicurato dall'PA
1.
dal 24 agosto 2005 al 31 marzo 2008. Non riguarda quindi la sola procedura di
divorzio, promossa il 2 gennaio 2007. Anzi, per quanto precede il 12 marzo
2007.
(data della richiesta di assistenza giudiziaria), il beneficio non entra nemmeno
in linea di conto, l'assistenza giudiziaria non potendo essere conferita
retroattivamente (art. 15 cpv. 1 vLag). Ora, a quanto ammonti precisamente
la retribuzione del legale per l'opera svolta dal 12 marzo 2007 al 31 marzo
2008.
(dal 1° aprile 2008 in poi il conferimento dell'assistenza giudiziaria è pacifico)
non risulta. Richiamare dal legale una distinta particolareggiata della nota
professionale sarebbe tuttavia un esercizio fine a sé stesso, come si spiegherà
oltre.
4.
Secondo
il Pretore, fino al 31 marzo 2008 il richiedente disponeva di liquidità sufficiente
per retribuire il proprio avvocato, tanto ch'egli medesimo aveva dichiarato all'autorità
fiscale di versare al legale fr. 250.– mensili (decisione impugnata, pag. 2 in fondo), ottenendo un parziale condono d'imposta. Il ricorrente obietta di avere pagato “poche
volte” la cifra in questione (“circa cinque rate”) per difficoltà economiche,
ma non pretende di avere impugnato il decreto cautelare del 5 marzo 2008 (richiamato
nella sentenza impugnata: pag. 2 in fondo) in cui il Pretore gli aveva
imputato risorse sufficienti per versare contributi provvisionali e assumere
“la sua quota parte di spese giudiziarie e di patrocinio (cfr. incarti fiscali
richiamati)” (decreto, pag. 3 in basso). Che poi RI 1 abbia destinato il
versamento di fr. 250.– mensili ad altri scopi (anziché alla rimunerazione del
patrocinatore) è possibile, ma di ciò non può valersi di fronte alle sue stesse
dichiarazioni. Tanto meno dopo che l'autorità tributaria aveva accertato una
sua disponibilità di fr. 497.– mensili (decisione di condono al 60%
dell'imposta 2003/2005, del 15 dicembre 2006, nell'incarto fiscale
richiamato). Dal 12 marzo 2007 al 31 marzo 2008, in altri termini, nulla risultava impedire che l'interessato continuasse a onorare la quota di
fr. 250.– mensili al proprio legale. Egli non era quindi “indigente” nel senso
dell'art. 3 cpv. 1 vLag. E del resto il parere 3 aprile 2007 del Municipio di
Lugano sulla richiesta di assistenza giudiziaria era negativo (doc. F).
5.
Quanto
alla richiesta di un “patrocinio provvisorio” da rimborsare dopo cinque anni,
essa non è ricevibile. O le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria a norma dell'art. 13 cpv. 1 vLag erano date, in effetti (con
possibilità di ricupero da parte dello Stato entro 10 anni: art. 9 cpv. 3 vLag),
o non lo erano. Nella fattispecie esse non risultano sussistere anteriormente
al 1° aprile 2008. Non v'era spazio, dunque, per un ipotetico “patrocinio
provvisorio”.
6.
Infine
il ricorrente sembra criticare la nota professionale del suo avvocato, affermando
che qualora ne avesse conosciuto previamente l'ammontare avrebbe rinunciato al
patrocinio. La contestazione trascende tuttavia l'oggetto del litigio. Come si
è visto, le prestazioni esposte dall'PA 1 nella nota professionale di fr.
9953.35
esulano dall'assistenza giudiziaria, giacché riguardano le prestazioni
di un periodo pregresso. Non spettava dunque al Pretore verificarne
l'adeguatezza. Al momento in cui il legale procederà all'incasso, RI 1 potrà
sempre censurarne l'entità, al che il legale potrà procedere giudizialmente
verso di lui nelle vie ordinarie. Nell'ambito dell'attuale giudizio la
questione sfugge tuttavia a ulteriore disamina.
7.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola
gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico
(art. 4 cpv. 2 Lag). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso non
avendo formato oggetto di intimazione.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in
concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale. Una sentenza di
divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi
alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Se però effetti del divorzio vanno regolati nell'ambito della
sentenza, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore
litigioso non ha più rilievo (loc. cit.). Nella fattispecie tale è la
situazione in prima sede, il Pretore dovendo – comunque fosse – pronunciare lo
scioglimento del matrimonio e disciplinare l'affidamento dei figli, oltre che
regolare il diritto di visita del padre. La decisione sul
rifiuto parziale dell'assistenza giudiziaria è impugnabile pertanto nel caso in
esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
a,.
Comunicazione:
–.,;
–.,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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