11.2008.177
Mercede del curatore
14 novembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2008.177
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, ICCA
Titolo:
Mercede del curatore
MERCEDE
art. 308 CC
art. 416 CC
art. 420 CC
Incarto n.
11.2008.177
Lugano
14 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 509.2007/R.43.2008
(mercede del curatore educativo) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
riguardo alla mercede del curatore educativo
CO 2
designato in favore delle figlie
N
e M;
omo
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il “ricorso”
(recte: appello) del 31 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 14 ottobre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al “ricorso”
(recte: appello);
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa
da __________, __________ (1975), nei confronti del marito, AP 1 (1943), il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 26 febbraio 2007 la
nomina di un curatore educativo alle figlie __________ e __________ (11 gennaio
1997). In esecuzione del decreto pretorile, il 20 settembre 2007, la
Commissione tutoria regionale 1 ha designato CO 3 all'incarico. Detta nomina è
stata osteggiata dal padre sin davanti a questa Camera, che ha dichiarato
irricevibile l'appello dell'interessato (inc. 11.2007.194).
B. L'8
aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha riconosciuto a CO 2 una mercede
complessiva di fr. 500.– per i compiti svolti nel 2007 (quattro incontri –
il 25 ottobre, il 26 novembre, il 5 dicembre e l'11 dicembre 2007 – e un
colloquio telefonico – il 29 novembre 2007). Tale onorario è stato posto a
carico di AP 1 e di __________ in ragione di metà ciascuno. Contro tale approvazione
Fatti
i coniugi sono insorti il 13 aprile 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
offrendo al curatore un compenso complessivo di fr. 250.– e indicando di
rinunciare alla di lui assistenza. La Commissione tutoria regionale, con scritto del 22 aprile 2008, si è rimessa al giudizio dell'autorità. Statuendo il 14
ottobre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,
addebitando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– a ricorrenti
in ragione di un mezzo ciascuno.
C. Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 ha presentato un “ricorso” il 31 ottobre 2008 a questa Camera in cui chiede di dichiarare nulla la
decisione dell'Autorità di vigilanza, oppure di prevedere che la “mercede
reclamata è a carico” di detta Autorità, e di non riscuotere fr. 150.–. L'appello
non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre
2010.
erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui
rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307
segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese
(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele è stata intimata a AP 1 il 14 ottobre 2008. Il
termine di impugnazione è cominciato a decorrere il più presto il 16 ottobre
2008.
Inviato direttamente a questa Camera il 3 novembre 2008 (v. busta
d'invio), l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
L'appellante
acclude al proprio memoriale vari documenti. Essi sono ammissibili (art. 424a
cpv. 2 CPC ticinese). Anche se, come si vedrà nel seguito, gli stessi non
influiscono sull'esito del giudizio.
3.
In
concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che il curatore si è
attivato mentre era pendente un appello a questa Camera contro la sua nomina. E
ciò – ha continuato l'autorità tutoria – a ragione, siccome “chi è nominato in
qualità di curatore è tenuto ad agire fino a che ne sia esonerato”. L'Autorità
di vigilanza ha poi indicato che le critiche relative alla capacità del curatore
– mosse dai ricorrenti – erano “fuori luogo”. Essa si è poi espressa circa la
mercede di CO 2. Al riguardo l'Autorità di vigilanza – presa conoscenza del
fatto che i genitori ne riconoscevano solo la metà, dolendosi di interventi non
sollecitati e svolti senza la presenza del padre – ha precisato che scopo degli
interventi di un curatore educativo è il bene del figlio. E ciò può anche
prescindere dalla presenza, durante gli incontri, di uno o dell'altro genitore.
Infatti – ha epilogato l'Autorità tutoria – il curatore educativo deve esercitare
“un'influenza attiva, autoritativa e continua sul lavoro educativo dei genitori”.
Onde, la reiezione del ricorso.
4.
AP 1
si lamenta degli incontri avvenuti con il curatore. Egli contesta innanzitutto la
“convocazione” del 25 settembre (recte: 5 ottobre) 2007 che a suo dire “è
avvenuta dalla Commissione tutoria regionale e non da parte di nessuno dei
genitori”, così come le trasferte. Il padre, poi, ammette l'incontro del 26
novembre 2007, ritenendolo però “fallimentare”. Per quanto riguarda il colloquio
del 5 dicembre 2007, anche in questa occasione – a mente dell'interessato – il
curatore non ha fornito né “soluzioni” né “risultati”. In ultima analisi, AP 1
ritiene “ingiustificato, previo (recte: privo) di prove concrete” il
conteggio allestito da CO 2. L'appellante si dilunga poi sul “ruolo” e sulle “prestazioni”
del curatore giungendo alla conclusione che nulla gli è dovuto. Nulla l'appellante
dice sull'incontro dell'11 dicembre 2007.
5.
Per
quanto riguarda la “convocazione” del 5 ottobre 2007, giova ricordare che la
Commissione tutoria regionale ha invitato le parti e il curatore a discutere
dell'opposizione dell'appellante alla nomina di CO 2 quale curatore educativo. Detta
discussione è avvenuta il 25 ottobre 2007. E, come detto, tale nomina è stata impugnata
dal padre sin davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2007.194 del 13 marzo
2008). Se non che, l'appellante dimentica che nella sua opposizione del 28
settembre 2007, egli stesso aveva chiesto di essere sentito in merito alla
contestata nomina e che, fra l'altro, egli potesse avere due colloqui con il
curatore prima di “prendere una decisione definitiva”. Ciò premesso, affermare
che l'incontro del 25 ottobre 2007 è avvenuto solo su impulso della Commissione
tutoria non è serio.
Sia come
sia, per l'art. 389 CC – applicabile al curatore per il rinvio dell'art. 397
cpv. 1 CC – nonostante il titolo di dispensa o la contestazione, l'eletto è
tenuto, sotto sua responsabilità, a gestire la tutela fino a che ne sia
esonerato. In concreto CO 2 era dunque legittimato a partecipare alla riunione
del 25 ottobre 2007 anche se un appello era pendente contro la sua nomina. Su
questo punto l'appello va disatteso.
6.
AP
1.
non contesta che i colloqui del 26 novembre 2007 e del 5 dicembre 2007 siano
avvenuti. Egli si duole del loro esito, a suo parere “fallimentare”. Il padre
però si limita a considerazioni apodittiche, prive di ogni riscontro oggettivo.
Egli ritiene che CO 2 non fosse un “curatore educativo”, bensì un curatore con
compiti di “intermediazione tra i genitori”. A parte il fatto che la nomina di
un “curatore educativo“ è stata richiesta congiuntamente da AP 1 e da __________
(v. verbale di udienza del 26 febbraio 2007 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud), un curatore offre “consigli” e “aiuti” ai genitori (art. 308
cpv. 1 CC). Il provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e
continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione,
la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 4 ad art. 308). Egli ha poi diritto a una mercede fissata
dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo
o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
7.
L'ammontare
della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno
sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali
necessarie (Biderbost in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Che CO 2 abbia
partecipato agli incontri citati è fuori dubbio. Nulla si sa degli esiti di
quegli incontri. Certo è che, come emerso all'udienza citata, i genitori
avevano “una posizione divergente circa l'impostazione dell'educazione delle
figlie”. Pretendere, in simili condizioni, che due soli interventi del curatore
potessero sanare le incomprensioni tra i genitori – per altro sfociate in una
procedura giudiziaria – è affrettato. Inoltre, i costi esposti dal curatore –
di fr. 40.– l'ora – sono in sintonia con quanto prescrive l'art. 17 cpv. 2 del
regolamento d'applicazione della citata legge. Né risulta dall'incarto che il
lavoro svolto dal curatore sia stato “fallimentare”. Non si ravvedono quindi elementi
per dichiarare nulla la decisione dell'Autorità di vigilanza.
8.
Aggiungasi,
ad ogni buon conto, che ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al
sostentamento non fosse in grado di affrontare la spesa, la Commissione tutoria
regionale anticipa essa medesima la mercede, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro
10.
anni (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della menzionata legge).
Di conseguenza, al momento in cui la Commissione tutoria inviterà l'appellante a
pagare, questi potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa,
al che i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno addebitati al Comune di
domicilio (art. 3 cpv. 3 del regolamento menzionato; I CCA, sentenza inc.
11.2005.70
del 14 giugno 2005), fatto salvo – come si è spiegato – il diritto
di ricuperare la somma nel termine di 10 anni. A tal proposito, la richiesta n.
6.
dell'appellante (memoriale, pag. 4 in fondo) è già contemplata dai disposti
legali applicabili in concreto.
9.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Che l'appellante versi in condizioni difficili può essere ammesso (v. doc. N3
allegato all'appello). In simili circostanze, si giustifica – in via del tutto
eccezionale – di soprassedere al prelievo di oneri processuali. La richiesta di
assistenza giudiziaria è di conseguenza senza interesse. Non si pone problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
10.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una decisione in materia di
vigilanza sulle autorità tutorie è di per sé suscettibile di ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b, n. 5 LTF; sentenza del Tribunale federale
5A_319/2008 del 23 giugno 2008 consid. 1) se il valore delle spettanze del
curatore (mercede, onorario e spese) supera la soglia di fr. 30 000.– (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2. Non
si prelevano oneri processuali. Non si attribuiscono indennità né ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione:
–,
–,
–.
Comunicazione
a:
–,
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
****************************************************************************************************
art. 308, 416 e 420 CC; art. 19 e
42 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele
mercede del
curatore educativo
(nessun
regesto)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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