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Decisione

11.2008.177

Mercede del curatore

14 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sono insorti il 13 aprile 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

offrendo al curatore un compenso complessivo di fr. 250.– e indicando di

rinunciare alla di lui assistenza. La Commissione tutoria regionale, con scritto del 22 aprile 2008, si è rimessa al giudizio dell'autorità. Statuendo il 14

ottobre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,

addebitando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– a ricorrenti

in ragione di un mezzo ciascuno.

C. Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 ha presentato un “ricorso” il 31 ottobre 2008 a questa Camera in cui chiede di dichiarare nulla la

decisione dell'Autorità di vigilanza, oppure di prevedere che la “mercede

reclamata è a carico” di detta Autorità, e di non riscuotere fr. 150.–. L'appello

non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre

2010.

erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui

rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307

segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese

(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità

di vigilanza sulle tutele è stata intimata a AP 1 il 14 ottobre 2008. Il

termine di impugnazione è cominciato a decorrere il più presto il 16 ottobre

2008.

Inviato direttamente a questa Camera il 3 novembre 2008 (v. busta

d'invio), l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

L'appellante

acclude al proprio memoriale vari documenti. Essi sono ammissibili (art. 424a

cpv. 2 CPC ticinese). Anche se, come si vedrà nel seguito, gli stessi non

influiscono sull'esito del giudizio.

3.

In

concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che il curatore si è

attivato mentre era pendente un appello a questa Camera contro la sua nomina. E

ciò – ha continuato l'autorità tutoria – a ragione, siccome “chi è nominato in

qualità di curatore è tenuto ad agire fino a che ne sia esonerato”. L'Autorità

di vigilanza ha poi indicato che le critiche relative alla capacità del curatore

– mosse dai ricorrenti – erano “fuori luogo”. Essa si è poi espressa circa la

mercede di CO 2. Al riguardo l'Autorità di vigilanza – presa conoscenza del

fatto che i genitori ne riconoscevano solo la metà, dolendosi di interventi non

sollecitati e svolti senza la presenza del padre – ha precisato che scopo degli

interventi di un curatore educativo è il bene del figlio. E ciò può anche

prescindere dalla presenza, durante gli incontri, di uno o dell'altro genitore.

Infatti – ha epilogato l'Autorità tutoria – il curatore educativo deve esercitare

“un'influenza attiva, autoritativa e continua sul lavoro educativo dei genitori”.

Onde, la reiezione del ricorso.

4.

AP 1

si lamenta degli incontri avvenuti con il curatore. Egli contesta innanzitutto la

“convocazione” del 25 settembre (recte: 5 ottobre) 2007 che a suo dire “è

avvenuta dalla Commissione tutoria regionale e non da parte di nessuno dei

genitori”, così come le trasferte. Il padre, poi, ammette l'incontro del 26

novembre 2007, ritenendolo però “fallimentare”. Per quanto riguarda il colloquio

del 5 dicembre 2007, anche in questa occasione – a mente dell'interessato – il

curatore non ha fornito né “soluzioni” né “risultati”. In ultima analisi, AP 1

ritiene “ingiustificato, previo (recte: privo) di prove concrete” il

conteggio allestito da CO 2. L'appellante si dilunga poi sul “ruolo” e sulle “prestazioni”

del curatore giungendo alla conclusione che nulla gli è dovuto. Nulla l'appellante

dice sull'incontro dell'11 dicembre 2007.

5.

Per

quanto riguarda la “convocazione” del 5 ottobre 2007, giova ricordare che la

Commissione tutoria regionale ha invitato le parti e il curatore a discutere

dell'opposizione dell'appellante alla nomina di CO 2 quale curatore educativo. Detta

discussione è avvenuta il 25 ottobre 2007. E, come detto, tale nomina è stata impugnata

dal padre sin davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2007.194 del 13 marzo

2008). Se non che, l'appellante dimentica che nella sua opposizione del 28

settembre 2007, egli stesso aveva chiesto di essere sentito in merito alla

contestata nomina e che, fra l'altro, egli potesse avere due colloqui con il

curatore prima di “prendere una decisione definitiva”. Ciò premesso, affermare

che l'incontro del 25 ottobre 2007 è avvenuto solo su impulso della Commissione

tutoria non è serio.

Sia come

sia, per l'art. 389 CC – applicabile al curatore per il rinvio dell'art. 397

cpv. 1 CC – nonostante il titolo di dispensa o la contestazione, l'eletto è

tenuto, sotto sua responsabilità, a gestire la tutela fino a che ne sia

esonerato. In concreto CO 2 era dunque legittimato a partecipare alla riunione

del 25 ottobre 2007 anche se un appello era pendente contro la sua nomina. Su

questo punto l'appello va disatteso.

6.

AP

1.

non contesta che i colloqui del 26 novembre 2007 e del 5 dicembre 2007 siano

avvenuti. Egli si duole del loro esito, a suo parere “fallimentare”. Il padre

però si limita a considerazioni apodittiche, prive di ogni riscontro oggettivo.

Egli ritiene che CO 2 non fosse un “curatore educativo”, bensì un curatore con

compiti di “intermediazione tra i genitori”. A parte il fatto che la nomina di

un “curatore educativo“ è stata richiesta congiuntamente da AP 1 e da __________

(v. verbale di udienza del 26 febbraio 2007 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio Sud), un curatore offre “consigli” e “aiuti” ai genitori (art. 308

cpv. 1 CC). Il provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e

continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione,

la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 4 ad art. 308). Egli ha poi diritto a una mercede fissata

dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo

o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

7.

L'ammontare

della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno

sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali

necessarie (Biderbost in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Che CO 2 abbia

partecipato agli incontri citati è fuori dubbio. Nulla si sa degli esiti di

quegli incontri. Certo è che, come emerso all'udienza citata, i genitori

avevano “una posizione divergente circa l'impostazione dell'educazione delle

figlie”. Pretendere, in simili condizioni, che due soli interventi del curatore

potessero sanare le incomprensioni tra i genitori – per altro sfociate in una

procedura giudiziaria – è affrettato. Inoltre, i costi esposti dal curatore –

di fr. 40.– l'ora – sono in sintonia con quanto prescrive l'art. 17 cpv. 2 del

regolamento d'applicazione della citata legge. Né risulta dall'incarto che il

lavoro svolto dal curatore sia stato “fallimentare”. Non si ravvedono quindi elementi

per dichiarare nulla la decisione dell'Autorità di vigilanza.

8.

Aggiungasi,

ad ogni buon conto, che ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al

sostentamento non fosse in grado di affrontare la spesa, la Commissione tutoria

regionale anticipa essa medesima la mercede, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro

10.

anni (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della menzionata legge).

Di conseguenza, al momento in cui la Commissione tutoria inviterà l'appellante a

pagare, questi potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa,

al che i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno addebitati al Comune di

domicilio (art. 3 cpv. 3 del regolamento menzionato; I CCA, sentenza inc.

11.2005.70

del 14 giugno 2005), fatto salvo – come si è spiegato – il diritto

di ricuperare la somma nel termine di 10 anni. A tal proposito, la richiesta n.

6.

dell'appellante (memoriale, pag. 4 in fondo) è già contemplata dai disposti

legali applicabili in concreto.

9.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Che l'appellante versi in condizioni difficili può essere ammesso (v. doc. N3

allegato all'appello). In simili circostanze, si giustifica – in via del tutto

eccezionale – di soprassedere al prelievo di oneri processuali. La richiesta di

assistenza giudiziaria è di conseguenza senza interesse. Non si pone problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una decisione in materia di

vigilanza sulle autorità tutorie è di per sé suscettibile di ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b, n. 5 LTF; sentenza del Tribunale federale

5A_319/2008 del 23 giugno 2008 consid. 1) se il valore delle spettanze del

curatore (mercede, onorario e spese) supera la soglia di fr. 30 000.– (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2. Non

si prelevano oneri processuali. Non si attribuiscono indennità né ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione:

–,

–,

–.

Comunicazione

a:

–,

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

****************************************************************************************************

art. 308, 416 e 420 CC; art. 19 e

42 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele

mercede del

curatore educativo

(nessun

regesto)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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