11.2008.178
Opposizione a precetto esecutivo che ordina l'allontanamento di "piante di alto fusto"
17 maggio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2008.178
Data decisione, Autorità:
17.05.2010, ICCA
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo che ordina l'allontanamento di "piante di alto fusto"
PIANTA O CESPUGLIO O ALBERO O FIORI
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
VICINATO
art. 493 CPC-TI
art. 155 LAC
art. 158 LAC
Incarto n.
11.2008.178
Lugano,
17 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.1600
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con opposizione del 20 dicembre 2006 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
4 dicembre 2008 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2
dicembre 2003 questa Camera ha ordinato alla AO 1, su appello di AP 1, di “allontanare
tutte le piante di alto fusto poste sulla particella n. 1174 RFD di __________”
e ha riformato in tal senso una decisione emessa il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
Tale sentenza è passata in giudicato (inc. 11.2002.145).
B. Il 14 dicembre 2006 l'avv. PA 1 ha intimato alla AO 1, in rappresentanza di AP 1, un precetto esecutivo civile
così formulato:
Si chiede che la precettata abbia immediatamente ad
allontanare (abbattere) tutte le piante d'alto fusto che ancora sono presenti
sulla particella n. 1174 RFD __________, di sua proprietà.
In particolare si chiede che
vengano abbattute le nove piante constatate in occasione del sopralluogo 24
novembre 2006 (con relativa documentazione fotografica) esperito dalla Polizia
cantonale in presenza del signor __________, di AP 1 e del sottoscritto legale.
Come titolo esecutivo il
precettante ha indicato la sentenza
emessa il 2 dicembre 2003
da questa Camera.
C. La AO 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo il 20 dicembre 2006 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1. All'udienza del 23 gennaio 2007, indetta per il contraddittorio,
essa ha sostenuto di avere già eliminato tutte le piante di alto fusto, sulla
particella n. 1174 rimanendo solo nove arbusti: due lagerstroemie, un ligustro,
tre pittospori, un osmanto, un prunus padus e un cespuglio non meglio identificato.
AP 1 ha obiettato che quegli arbusti sono in realtà piante di alto fusto e vanno
allontanati. Statuendo il 4 dicembre 2008, il Pretore ha confermato l'opposizione
e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese a AP 1, tenuto
a rifondere alla AO 1 fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2008 nel quale
chiede che l'opposizione al suo precetto esecutivo sia respinta e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Con osservazioni dell'8
gennaio 2009 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Sull'opposizione
a un precetto esecutivo civile il Pretore statuisce con la procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda frase CPC). Improntato a un esame di mera verosimiglianza (come
di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 12° capitolo, n. 152), il giudizio del Pretore è
impugnabile entro dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370
cpv. 2 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). In concreto l'appello è stato
presentato sei giorni dopo la notifica del giudizio al patrocinatore del precettante.
Tempestivo, esso è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha ricordato
anzitutto che nella sentenza del 2 dicembre 2003 questa Camera aveva ordinato
alla AO 1
di “allontanare
tutte le piante d'alto fusto poste sulla particella n. 1174 RFD di __________”,
ma nulla aveva specificato a proposito delle nove piante inventariate il 24
novembre 2006 dalla Polizia cantonale. Per quanto riguarda tali piante la prestazione
chiesta con il precetto esecutivo non corrisponde dunque, secondo il Pretore, all'obbligo
enunciato nella sentenza. Inoltre l'obbligo in questione non sarebbe chiaro ed
esplicito, sussistendo dubbi su che cosa sia realmente una “pianta di alto
fusto”. Infine, a mente del Pretore, seppure la nozione di “pianta di alto
fusto” fosse quella dell'art. 155 LAC, dal verbale redatto il 24 novembre 2006
dalla Polizia cantonale non risultano sussistere piante del genere sulla particella
n. 1174.
3. La
procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota evidenti
analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art.
80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Così, il giudice chiamato a statuire
sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come
il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art.
81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo.
D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere
la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del
precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo
esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a
quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 con
richiamo).
4. Su richiesta di
parte il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile esamina anche altre obiezioni. Come questa Camera ha già avuto modo di
rammentare, l'escusso può far valere in effetti – come
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) –
che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è stata
accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata la prescrizione
della pretesa. L'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo
contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia
carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) è dunque superata (RtiD I-2005 pag.
742 consid. 5 con richiamo).
5. Nella
fattispecie il Pretore opina che la prestazione richiesta con il precetto
esecutivo non corrisponda a quella descritta nella sentenza emanata il 2
dicembre 2003 da questa Camera. A ben vedere nemmeno l'escussa sostiene nulla
di simile. Questa Camera aveva ordinato, il 2 dicembre 2003, l'allontanamento di tutte le piante di alto fusto dalla particella n. 1174. Nel precetto esecutivo
AP 1 chiede che la AO 1 “abbia immediatamente ad allontanare (abbattere) tutte
le piante di alto fusto che ancora sono presenti sulla particella n. 1174”. Pretendere che i due obblighi differiscano non è affatto condivisibile. Il primo giudice
reputa che la nozione di pianta “di alto fusto” non sia chiara. A parte il
fatto però ch'egli medesimo menziona l'art. 155 LAC (evocato dalla Camera in
quella sentenza), nel diritto ticinese il concetto di “pianta di alto fusto” a
norma dell'art. 155 LAC è chiaro e univoco. Né il Pretore assume che l'art. 155
LAC sia, per avventura, una disposizione vaga e inapplicabile. Il problema è di
accertare, in realtà, se le piante che ancora si trovano sulla particella
n. 1174 siano o non siano “di alto fusto”.
6. Il diritto ticinese distingue
tra:
– piante
di alto fusto, compresi roveri, castagni e noci (art. 155 LAC),
– piante
fruttifere, compresi i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta (art. 156
LAC),
– piante
di basso fusto, comprese le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino,
come pure gli arbusti ornamentali (art. 157 LAC) e
– viti
(art. 158 LAC).
Il criterio per riconoscere le “piante ornamentali di
mezz'asta” dalle “piante di alto fusto” è l'altezza normalmente
raggiungibile dalla pianta stessa nella zona in questione, la “mezz'asta” essendo
una misura corta, valutabile in 2 o 3 m al massimo” (RtiD I-2008 pag. 1002 in basso con rinvii). Gli “arbusti ornamentali” si dividono invece dalle “piante ornamentali di
mezz'asta” per il fatto di non eccedere normalmente, nella zona in cui
crescono, i 2 m d'altezza (RtiD I-2008 pag. 1003 in alto). Questa Camera ha già avuto occasione di precisare, ad esempio, che il calicanto, il ligustro
giapponese e il lauroceraso non sono “arbusti ornamentali”, bensì “piante
ornamentali di mezz'asta”, se non “piante di alto fusto” (RtiD I-2008 pag. 1003
consid. 7a). Che nel lessico corrente tali varietà possano definirsi “arbusti”
nulla muta alla loro qualificazione dal profilo giuridico.
7. La precettata
eccepisce, ancora nelle osservazioni all'appello, di avere ottemperato all'ingiunzione
impartita da questa Camera e di avere già eliminato dalla particella n. 1174
tutti gli alberi di alto fusto, i nove arbusti menzionati nel precetto
esecutivo non rientrando in tale categoria. Ora, come si è spiegato, in una
procedura esecutiva per prestazioni non pecuniarie l'opponente può senz'altro rendere
verosimile di avere adempiuto quanto gli imponeva il titolo esecutivo (v. anche
RtiD I-2004 pag. 467 consid. 5 con rinvio). Il problema è di sapere, in
concreto, se ciò sia o non sia il caso. Il Pretore ha optato apoditticamente per
la prima ipotesi. La questione merita invece più attenta disamina.
a) Le
due lagerstroemie raffigurate nel rapporto di polizia (doc. C, pag. 2 e 3) non
sono sicuramente piante ornamentali di mezz'asta né, tanto meno, arbusti ornamentali.
Una lagerstroemia è una litracea che in condizioni normali può raggiungere i 7–10 m di altezza (http://en.wikipedia.org/wiki/
Lagerstroemia),
per tacere di varietà in grado di arrivare a
20–25 m, come la Lagerstroemia speciosa. Certo, esiste
anche
la lagerstroemia nana, un arbusto che non eccede i 50–90 cm di altezza (http://www.giardinaggio.it/giardino/
Alberi/Lagerstroemia/Lagerstroemia.asp),
ma tali non sono sicuramente i due esemplari illustrati nel rapporto, i quali
si elevano a notevole altezza. Le due lagerstroemie in questione sono pertanto
due piante di alto fusto.
b) Il
ligustro è un'oleacea che in condizioni normali dovrebbe superare raramente i 4
o 5 m d'altezza (http://it.wikipedia.
org/ wiki/Ligustrum; http://www.funghiitaliani.it/index.php?
showtopic=37188). Sta di fatto che questa Camera
si è già trovata a giudicare – come detto (consid. 6 in fine) – il caso di un ligustro giapponese alto 9 m. L'albero raffigurato nel rapporto di polizia
(doc. C, pag. 2) è alto come la villa novecentesca posta dietro di esso e
supera già a prima vista i 5 m d'altezza. Non può più dirsi, quindi, una “pianta
ornamentale di mezz'asta”. È, anch'esso, una pianta di alto fusto.
c) Il
pittosporo è un genere di pianta che comprende circa 160 specie. Alto solitamente
4 o 5 m (http://it.Wikipedia.org/wiki/ Specie di Pittosporum), esso può arrivare
anche a 10 m, se non in certi casi a 20 m di altezza (A-Z Enciclopedia delle piante da giardino, Mondadori, Milano 2008, pag. 721; analogamente: Devoto/Oli, Nuovo vocabolario illustrato
della lingua italiana, vol. II, pag. 2319). Sull'altezza effettivamente
raggiunta dai tre pittospori fotografati nel rapporto di polizia (doc. C, pag.
2 e 3) si potrà opinare. Come la giurisprudenza ha rilevato, nondimeno, determinante per distinguere le “piante ornamentali
di mezz'asta” dalle “piante di alto fusto” è l'altezza normalmente raggiungibile
dalla pianta stessa nella zona in questione (sopra, consid. 6). E un pittosporo
può elevarsi ordinariamente a 5 m, se non a 10 m d'altezza. Va quindi considerato, anch'esso, una pianta di alto fusto.
d) L'osmanto
è un'oleacea che, come il ligustro, in condizioni normali non dovrebbe superare
Fatti
i 5 m d'altezza (Wasserfallen/JardinSuisse,
Bäume und Sträucher im Nachbarrecht, 2ª edizione, Zurigo 2007, pag. 49; http://www.giardinaggio.it/giardino/singolepiante/osmanthus/osmanthus.asp).
A parte il fatto però che un albero di 5 m non può più definirsi una “pianta ornamentale di mezz'asta”, taluni osmanti si levano fino a 12 m (http://en.wikipedia.org/wiki/Osmanthus). E quello raffigurato nell'immagine (doc. C, pag. 3) lambisce
il secondo piano della villa ripresa sullo sfondo. Non può essere altro,
pertanto, che una pianta di alto fusto.
e) Il
prunus padus è una rosacea che rientra indubbiamente fra le piante
d'alto fusto, ove appena si consideri che in condizioni normali può raggiungere
i 10–20 m d'altezza (Wasserfallen/JardinSuisse,
op. cit., pag. 49). Certo, l'esemplare fotografato nel rapporto di polizia è
stato svettato (doc. C, pag. 4), ma l'escussa non pretende ch'esso non sia più
in grado di ricrescere. In nessun modo quindi può essere qualificato come “pianta
ornamentale di mezz'asta”.
f) Il
“cespuglio non meglio identificato” desta invece legittime perplessità di catalogazione.
Intanto perché non se ne conosce la specie e non è possibile formulare previsioni
Considerandi
sull'altezza ch'esso potrà raggiungere. In secondo luogo perché l'immagine,
inquadrata dal basso, non permette di stimare l'altezza effettiva dell'arbusto e
non permette di escludere, per lo meno a un giudizio di verosimiglianza,
ch'esso appartenga alla categoria delle piante ornamentali di mezz'asta. Ne segue
che al proposito l'opposizione della precettata merita conferma.
8.
In definitiva l'appello
del precettante si rivela provvisto di buon diritto in otto casi su nove.
Quanto agli oneri e alle ripetibili dell'attuale giudizio, esse seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Di conseguenza appare
equo addebitarli per un nono all'appellante e per il resto alla controparte, che rifonderà all'appellante un'indennità per
ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone di modificare
anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado,
che segue identica sorte.
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili
sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1
LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore litigioso ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla inducendo a credere che la
rimozione di nove piante rivaluti in tale misura il fondo dominante o deprezzi
in tale misura il fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'opposizione
presentata il 20 dicembre 2006 dalla AO 1 al precetto esecutivo civile del 14 dicembre
2006 intimatole da AP 1 è confermata limitatamente al “cespuglio non meglio
identificato” raffigurato nel rapporto di polizia del 29 novembre 2006 (doc. C,
pag. 2). Per il resto l'opposizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 55.–, da anticipare dall'opponente,
sono poste per otto noni a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico
di AP 1, cui l'opponente rifonderà fr. 350.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un nono a carico di quest'ultima e
per la rimanenza a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1400.–
per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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