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Decisione

11.2008.178

Opposizione a precetto esecutivo che ordina l'allontanamento di "piante di alto fusto"

17 maggio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 m d'altezza (Wasser­fallen/JardinSuisse,

Bäume und Sträucher im Nachbar­recht, 2ª edizione, Zurigo 2007, pag. 49; http://www.giardi­naggio.it/giardino/singolepiante/osmanthus/osmanthus.asp).

A parte il fatto però che un albero di 5 m non può più definirsi una “pianta ornamentale di mezz'asta”, taluni osmanti si leva­no fino a 12 m (http://en.wikipedia.org/wiki/Osmanthus). E quello raffigurato nell'immagine (doc. C, pag. 3) lambisce

il secondo piano della villa ripresa sullo sfondo. Non può essere altro,

pertanto, che una pianta di alto fusto.

e) Il

prunus padus è una rosacea che rientra indubbiamente fra le piante

d'alto fusto, ove appena si consideri che in condizioni normali può raggiungere

i 10–20 m d'altezza (Wasser­fallen/JardinSuisse,

op. cit., pag. 49). Certo, l'esemplare fotografato nel rapporto di polizia è

stato svettato (doc. C, pag. 4), ma l'escussa non pretende ch'esso non sia più

in grado di ricrescere. In nessun modo quindi può essere qualificato come “pianta

ornamentale di mezz'asta”.

f) Il

“cespuglio non meglio identificato” desta invece legittime perplessità di catalogazione.

Intanto perché non se ne conosce la specie e non è possibile formulare previsioni

Considerandi

sull'altezza ch'esso potrà raggiungere. In secondo luogo perché l'immagine,

inquadrata dal basso, non permette di stimare l'altezza effettiva dell'arbusto e

non permette di escludere, per lo meno a un giudizio di verosimiglianza,

ch'esso appartenga alla categoria delle piante ornamentali di mezz'asta. Ne segue

che al proposito l'opposizione della precettata merita conferma.

8.

In definitiva l'appello

del precettante si rivela provvisto di buon diritto in otto casi su nove.

Quanto agli oneri e alle ripetibili dell'attuale giudizio, esse seguono il

vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Di conseguenza appare

equo addebitarli per un nono all'appellante e per il resto alla controparte, che rifonderà all'appellante un'indennità per

ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone di modificare

anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado,

che segue identica sorte.

9.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili

sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1

LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore litigioso ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla inducendo a credere che la

rimozione di nove piante rivaluti in tale misura il fondo dominante o deprezzi

in tale misura il fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'opposizione

presentata il 20 dicembre 2006 dalla AO 1 al precetto esecutivo civile del 14 dicembre

2006 intimatole da AP 1 è confermata limitatamente al “cespuglio non meglio

identificato” raffigurato nel rapporto di polizia del 29 novembre 2006 (doc. C,

pag. 2). Per il resto l'opposizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 55.–, da anticipare dal­l'opponente,

sono poste per otto noni a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico

di AP 1, cui l'opponente rifonderà fr. 350.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri di appello,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un nono a carico di quest'ultima e

per la rimanenza a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1400.–

per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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