11.2008.18
Accertamento di paternità e azione di mantenimento: necessità della nomina di un patrocinatore d'ufficio?
18 febbraio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2008.18
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, ICCA
Titolo:
Accertamento di paternità e azione di mantenimento: necessità della nomina di un patrocinatore d'ufficio?
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 14 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2008.18
Lugano
18 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.527
(accertamento della paternità e azione di mantenimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 agosto 2007 da
AP 1 (2006),
(rappresentato dal curatore, Breganzona,
e patrocinato dall' RA 1)
contro
AO 1 (NL),
giudicando ora sulla decisione del 17
gennaio 2008 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (recte:
ricorso) del 31 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 17 gennaio 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 ottobre 2006 __________ (1979) ha dato alla luce un figlio,
AP 1, cui il 7 novembre
2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha designato un
curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra
l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento
(art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Il 15 giugno 2007 __________ ha conferito all'avv.
RA 1 il mandato di patrocinare il minorenne in giudizio.
B. Con
sentenza del 17 gennaio 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accertato la
paternità di AO 1 (1979), originario kosovaro
domiciliato nei Paesi Bassi, e ha condannato quest'ultimo a versare al figlio
un contributo alimentare di €
125.– mensili. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili.
Statuendo lo stesso giorno sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall’attore, il Pretore l'ha respinta.
C. Contro
quest'ultima decisione AP 1 è insorto il 31 gennaio 2008 a questa Camera per
ottenere il beneficio litigioso, formulando identica richiesta anche per la
procedura di appello. Il ricorso non ha, per sua natura, formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all’art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35
cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Su
una richiesta di assistenza giudiziaria l'art. 156 cpv. 2 vCPC garantiva alla controparte, fino al 30
luglio 2002, il diritto di esprimersi. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato citato, commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede a che potrebbe giovare coinvolgere AO 1. Potrebbe essere opportuno tutt'al
più sentire il Cantone Ticino, che da una lite sull'assistenza giudiziaria è
toccato direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è
chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto
giuridico con lo Stato (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84
in fondo). Nel Ticino però lo Stato non ha alcuna facoltà di contestare il
conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag; identica
disciplina vigeva, del resto, sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC).
Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la
nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con
riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al
primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3.
Il
Pretore ha rifiutato al convenuto l'assistenza giudiziaria (consistente nel
gratuito patrocinio, non avendo egli prelevato tasse né spese) poiché – a suo
avviso – i costi della procedura, compresi quelli di patrocinio, rientrano negli
oneri di gestione della curatela. Essendo già assistito da un curatore, in
concreto l'attore non necessitava perciò di un patrocinatore. Il ricorrente
contesta tale opinione, affermando che nel caso specifico il curatore non era nemmeno
riuscito a entrare in relazione con lui per proporgli il riconoscimento del
bambino. Onde la necessità dell'azione giudiziaria, che ha comportato la
designazione di un patrocinatore, il curatore essendo sprovvisto di formazione
giuridica. Il ricorrente chiede così di essere ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio.
4.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente si trovi in
grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag) e che la causa non appaia senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Cumulativamente
esso richiede che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione,
non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della
procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e nemmeno sia in grado di procedere in
lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I primi tre requisiti non sono in
discussione nel caso precipuo. Controversa è la questione di sapere se si
giustifichi di negare all'attore il beneficio del gratuito patrocinio per il
fatto che egli sia provvisto di un curatore.
a) Come
questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la circostanza che un minorenne sia
munito di curatore ancora non basta, in una causa di paternità o di
mantenimento, per rifiutare il patrocinio di un avvocato d'ufficio. Il
conferimento di tale beneficio dipende infatti, come per ogni altro richiedente,
dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti.
Se il curatore è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore
d'ufficio non entra in linea di conto; in caso contrario occorre esaminare se,
tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, il
curatore abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in
giudizio (RtiD II-2005 pag. 667).
b) Ciò
posto, il problema è di sapere se in concreto il curatore disponesse delle
necessarie cognizioni professionali per patrocinare l'attore in una causa di paternità
e di mantenimento. Ora, __________ lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale,
ma non consta avere alcuna esperienza giuridica, né risulta essersi occupato personalmente
– finora – di processi analoghi. Che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali
assumano anche, per prassi, curatele intese a far accertare la paternità di minorenni
è possibile (‹www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU›). Tale circostanza non basta tuttavia per
affermare che costoro siano automaticamente in grado di procedere convenientemente
in giudizio. Determinanti sono e rimangono – come detto – le relative capacità
giuridiche.
c) È
vero che un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa,
giacché l'esecuzione di una perizia suole rimediare ai casi in cui sia impossibile
provare il concubito del convenuto con la madre (Schwenzer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 7 ad art. 262). Altrettanto non può dirsi per un'azione di mantenimento. La
definizione del contributo alimentare va sì commisurata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (cui questa Camera si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298
consid. 5), alle quali il giudice fa capo di propria iniziativa, ma ciò non
esonera il patrocinatore del minorenne dall'attivarsi per far accertare le capacità
finanziarie dei genitori nei modi e nei termini previsti dal Codice di
procedura civile. Il principio inquisitorio (applicabile a cause del genere in
virtù degli art. 254 n. 1 e 280 cpv. 2 CC) non esime l'attore infatti dal sostanziare
per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei
fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128
III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). A tal fine il rappresentante
del minorenne deve conoscere, almeno per l'essenziale, la procedura applicabile.
Nel caso specifico nulla rende sufficientemente attendibile che il curatore
offrisse garanzie adeguate per salvaguardare convenientemente gli interessi del
minorenne in giudizio. Fondato, il ricorso merita pertanto accoglimento.
5.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). In concreto non v'è ragione di scostarsi da
tale principio. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe
ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente
allo Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1,
vittorioso, non avrebbe diritto a ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso
diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia
di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 2). AO 1 non è parte in causa e non è
toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo
che non è legittimato neanch'egli a insorgere (sopra, consid. 2). Se ne
conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi
a livello federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:
AP
1 è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.
2. Non si
riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr.
800.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–(NL).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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