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Decisione

11.2008.181

Filiazione. Attribuzione dell'autorità parentale in comune: accertamento dell'idoneità genitoriale. Irricevibilità del ricorso

9 dicembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ed

hanno la custodia alternata: in questo modo il bambino trascorre con entrambi

i genitori un'uguale porzione di tempo.

b) Fintanto

che sul figlio i genitori eserciteranno la custodia alternata ed egli

trascorrerà il proprio tempo in ugual misura con il padre e con la madre non si

pone il problema dei contributi alimentari.

Nel

caso di modifica del regime della custodia, l'autorità interverrà per stabilire

gli eventuali obblighi contributivi a carico del genitore non affidatario.

c) In

caso di spese di mantenimento straordinarie (...), i genitori si accordano

sulla rispettiva partecipazione ai costi.

Il

30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di

verificare l'idoneità dei

genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

B. Il 19

maggio 2008 AP 1 e AP 2 si sono rivolti all'Autorità di

vigilanza per ottenere l'annullamento della decisione predetta. La Commissione tutoria ha comunicato

il 2 giugno 2008 di rinunciare a osservazioni. Statuendo il 15 ottobre 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile. La tassa di giustizia di

fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà

ciascuno.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP

2 sono insorti a questa Camera con un appello del 4 novembre 2008 nel quale

chiedono di annullare entrambe le decisioni citate e di approvare la loro

proposta sull'autorità parentale in comune. La Commissione tutoria regionale

non ha formulato osservazioni, limitandosi a proporre il 16 gennaio 2009 di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche

l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

2.

Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza è un rimedio

giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un

grado di giurisdizione munito di pieno potere cogni­tivo in fatto e in diritto

(art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele; v. anche Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni

dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie

regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano

automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta degli appellanti intesa

a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione

tutoria regionale non ha

portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).

3.

Un appello

ha carattere riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende a far semplicemente

annullare la decisione dell'Autorità

di vigilanza, l'appello in esame sarebbe di per sé irricevibile. Dall'insieme

dei motivi addotti nel memoriale si desume senza equivoco, nondimeno, che gli appellanti

postulano l'annullamento dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale

all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, con riforma in tal senso della

decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di

giudizio può essere vagliata nel merito. Oggetto della decisione dell'Autorità di vigilanza (e di quella della Commissione

tutoria regionale) è e rimane unicamente, ad ogni modo, l'incarico di valutazione affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. Nella

misura in cui gli appellanti chiedono l'approvazione della loro convenzione

sull'autorità parentale in comune, l'appello è fuori tema e come tale irricevibile.

4.

L'Autorità

di vigilanza ha accertato che la decisione della Commissione tutoria regionale era

meramente incidentale, poiché disponeva unicamente l'assunzione di un mezzo di prova. In tali

condizioni – essa ha ricordato – l'atto era impugnabile solo ove arrecasse un danno

non altrimenti riparabile. AP 1 e AP 2 nulla pretendendo al riguardo, il

ricorso si dimostrava già per tale motivo inammissibile.

Fosse pur stato ricevibile – essa ha soggiunto – il ricorso sarebbe stato infondato,

poiché l'autorità tutoria “deve

indagare in merito alla situazione, alla personalità e alle capacità dei

genitori di assumersi congiuntamente l'autorità parentale” e se “ritiene di esperire tale indagine mediante

un mandato ad un ente specializzato, è libera di farlo”. Nella fattispecie – ha

concluso l'Autorità di vigilanza – tale verifica appariva tanto più giustificata

ove appena si considerasse che la convenzione proposta vincola altresì per il

futuro, disponendo la custodia alternata anche in caso di scioglimento del­l'unione domestica.

5.

Gli appellanti contestano anzitutto che il bene del figlio sia minacciato

e che siano necessarie misure di protezione in favore di lui. A loro parere,

poi, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto

ordinare misure istruttorie in vista dell'attribuzione congiunta dell'autorità

parentale solo se indizi concreti rendevano necessari accertamenti puntuali. Essi reputano pertanto che la decisione della Commissione tutoria

regionale intesa ad accertare la loro idoneità all'esercizio

congiunto dell'autorità parentale sia discriminante per

le coppie di genitori non sposati. Gli appellanti rimproverano

inoltre all'Autorità di

vigilanza di non avere rinviato loro il ricorso con l'invito a emendarlo entro un ultimo termine, definiscono

sproporzionata l'indagine ordinata dalla Commissione tutoria e sostengono

di non dover motivare il rifiuto di sottoporsi alla valutazione specialistica, sostenendo

che in concreto la loro capacità di esercitare

l'autorità parentale in comune deve ritenersi presunta.

6.

Secondo

l'art. 298a cpv. 1 CC “a

richiesta congiunta dei genitori [non sposati], l'autorità tutoria attribuisce

loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con

il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione

che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione

delle spese di mantenimento”.

L'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi: il

primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla

partecipazione alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento)

e il secondo di sostanza (compatibilità dell'autorità parentale comune con il

bene del figlio). Identiche condizioni deve rispettare,

del resto, un'analoga istanza presentata al tribunale da genitori sposati in

procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC). Determinante

è il bene del figlio, come in tutte le questioni che riguardano i minorenni. Ciò

implica che il padre e la madre si occupino entrambi in una certa misura del

figlio e sviluppino con lui relazioni personali strette (FF 1996 I 180; Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 8 ad art. 298a).

7.

In

concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso al­cuna decisione

sull'autorità parentale congiunta. Si è limitata ad affidare all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico

di verificare l'idoneità dei

genitori al relativo esercizio. Ora, la decisione con

cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è – come rammenta

l'Autorità di vigilanza – una decisione meramente incidentale, giacché non

pone termine alla procedura. Le decisioni incidentali (come quelle

pregiudiziali) emesse dalle Commissioni tutorie possono quindi essere impugnate

solo qualora siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non

altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto

nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele). Per danno “non altrimenti riparabile” si intende un

pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD

I-2005 pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006

pag. 655 consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2010.71 del 25 giugno 2010).

8.

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso

introdotto da AP 1 e AP 2 contro

la decisione della Commissione tutoria proprio perché l'esecuzio­ne di un

approfondimento diagnostico appare inidonea a configurare un danno “non

altrimenti riparabile”. Gli appellanti avrebbero dunque

dovuto spiegare perché la decisione impugnata non ha natura incidentale oppure

perché, pur avendo tale indole, essa sarebbe idonea a cagionare un

pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essi non spendono una

parola per contestare il carattere incidentale della decisione impugnata.

Quanto al danno irreparabile, essi affermano che il “provvedimento

[è] sproporzionato allo scopo”, e quindi “già di per sé idoneo a causare una

danno irreparabile”, ma non

spiegano in che consisterebbe tale pregiudizio. Insufficientemente

motivato, l'appello di rivela di conseguenza, già di primo acchito, irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

9.

Si aggiunga, ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi

sottoporre a una valutazione specialistica o a un'indagine socio-ambientale non implica una

grave restrizione della libertà personale e non integra gli estremi di un danno

“non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag. 618 n.

6c, pag. 660 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2010.43 del 25 maggio 2010,

consid. 6). Certo, una tale indagine può sembrare

discriminante agli occhi di genitori non sposati, ma la valutazione serve a

verificare la compatibilità dell'autorità parentale

comune con il bene del figlio e a tale verifica devono sottoporsi anche coniugi

in procinto di divorziare o di separarsi

giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation,

4a edizione, pag. 318 seg. n. 536 seg.; Wirz in: FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 12 ad art. 133 CC). Sotto questo profilo gli appellanti non possono lamentare perciò

una disparità di trattamento.

10.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli appellanti in solido

(art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), ma la prima va equamente ridotta (art.

148.

cpv. 2 CPC), gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema

di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, intervenuta nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali

(art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).

11.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi

– come in concreto – di una decisione incidentale, la via giu­diziaria segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una domanda di attribuzione dell'autorità

parentale in comune introdotta da genitori non coniugati può formare oggetto

di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF),

per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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