11.2008.181
Filiazione. Attribuzione dell'autorità parentale in comune: accertamento dell'idoneità genitoriale. Irricevibilità del ricorso
9 dicembre 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.181
Data decisione, Autorità:
09.12.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_85/2011, 7.2.2011
Titolo:
Filiazione. Attribuzione dell'autorità parentale in comune: accertamento dell'idoneità genitoriale. Irricevibilità del ricorso
APPELLO
AUTORITÀ PARENTALE
DECISIONE INCIDENTALE
PROCEDURA
CC
art. 298a CC
art. 44 LTEC
Incarto n.
11.2008.181
Lugano
9 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 240.2008/R.60.2008
(filiazione: autorità parentale comune) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 AP 2
alla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
riguardo
al figlio D (2007);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 novembre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 15 ottobre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 novembre 2007 AP 1 (1969) ha dato
alla luce un figlio, D__________, che è stato
riconosciuto già prima della nascita dal convivente AP 2 (1951). Il 13 marzo 2008 i genitori hanno sottoposto alla Commissione
tutoria regionale 2, per approvazione, un contratto sul mantenimento del figlio
e sul diritto alle relazioni personali così redatto:
1. Per
la durata della comunione domestica
a) La
signora AP 1 ed il signor AP 2 esercitano in comune l'autorità parentale
sul figlio S__________.
Quest'ultimo
vive in comunione domestica con i genitori i quali lo accudiscono in ugual misura.
b) I
genitori e il figlio trascorrono insieme le vacanze.
c) La
madre e il padre si occupano in comune dell'educazione del figlio e si
accordano sulle decisioni della vita quotidiana. In particolare tutte le
decisioni di importanza fondamentale (…) vengono prese dai genitori insieme.
d) I
genitori provvedono in comune al mantenimento del figlio; si accordano sulla
ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione
alle sue cure ed educazione.
2. In
caso di scioglimento della comunione domestica
a)
Fatti
I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ed
hanno la custodia alternata: in questo modo il bambino trascorre con entrambi
i genitori un'uguale porzione di tempo.
b) Fintanto
che sul figlio i genitori eserciteranno la custodia alternata ed egli
trascorrerà il proprio tempo in ugual misura con il padre e con la madre non si
pone il problema dei contributi alimentari.
Nel
caso di modifica del regime della custodia, l'autorità interverrà per stabilire
gli eventuali obblighi contributivi a carico del genitore non affidatario.
c) In
caso di spese di mantenimento straordinarie (...), i genitori si accordano
sulla rispettiva partecipazione ai costi.
Il
30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di
verificare l'idoneità dei
genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.
B. Il 19
maggio 2008 AP 1 e AP 2 si sono rivolti all'Autorità di
vigilanza per ottenere l'annullamento della decisione predetta. La Commissione tutoria ha comunicato
il 2 giugno 2008 di rinunciare a osservazioni. Statuendo il 15 ottobre 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile. La tassa di giustizia di
fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà
ciascuno.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP
2 sono insorti a questa Camera con un appello del 4 novembre 2008 nel quale
chiedono di annullare entrambe le decisioni citate e di approvare la loro
proposta sull'autorità parentale in comune. La Commissione tutoria regionale
non ha formulato osservazioni, limitandosi a proporre il 16 gennaio 2009 di
respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche
l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza è un rimedio
giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un
grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto
(art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele; v. anche Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni
dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie
regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano
automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta degli appellanti intesa
a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione
tutoria regionale non ha
portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).
3.
Un appello
ha carattere riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende a far semplicemente
annullare la decisione dell'Autorità
di vigilanza, l'appello in esame sarebbe di per sé irricevibile. Dall'insieme
dei motivi addotti nel memoriale si desume senza equivoco, nondimeno, che gli appellanti
postulano l'annullamento dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale
all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, con riforma in tal senso della
decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di
giudizio può essere vagliata nel merito. Oggetto della decisione dell'Autorità di vigilanza (e di quella della Commissione
tutoria regionale) è e rimane unicamente, ad ogni modo, l'incarico di valutazione affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. Nella
misura in cui gli appellanti chiedono l'approvazione della loro convenzione
sull'autorità parentale in comune, l'appello è fuori tema e come tale irricevibile.
4.
L'Autorità
di vigilanza ha accertato che la decisione della Commissione tutoria regionale era
meramente incidentale, poiché disponeva unicamente l'assunzione di un mezzo di prova. In tali
condizioni – essa ha ricordato – l'atto era impugnabile solo ove arrecasse un danno
non altrimenti riparabile. AP 1 e AP 2 nulla pretendendo al riguardo, il
ricorso si dimostrava già per tale motivo inammissibile.
Fosse pur stato ricevibile – essa ha soggiunto – il ricorso sarebbe stato infondato,
poiché l'autorità tutoria “deve
indagare in merito alla situazione, alla personalità e alle capacità dei
genitori di assumersi congiuntamente l'autorità parentale” e se “ritiene di esperire tale indagine mediante
un mandato ad un ente specializzato, è libera di farlo”. Nella fattispecie – ha
concluso l'Autorità di vigilanza – tale verifica appariva tanto più giustificata
ove appena si considerasse che la convenzione proposta vincola altresì per il
futuro, disponendo la custodia alternata anche in caso di scioglimento dell'unione domestica.
5.
Gli appellanti contestano anzitutto che il bene del figlio sia minacciato
e che siano necessarie misure di protezione in favore di lui. A loro parere,
poi, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto
ordinare misure istruttorie in vista dell'attribuzione congiunta dell'autorità
parentale solo se indizi concreti rendevano necessari accertamenti puntuali. Essi reputano pertanto che la decisione della Commissione tutoria
regionale intesa ad accertare la loro idoneità all'esercizio
congiunto dell'autorità parentale sia discriminante per
le coppie di genitori non sposati. Gli appellanti rimproverano
inoltre all'Autorità di
vigilanza di non avere rinviato loro il ricorso con l'invito a emendarlo entro un ultimo termine, definiscono
sproporzionata l'indagine ordinata dalla Commissione tutoria e sostengono
di non dover motivare il rifiuto di sottoporsi alla valutazione specialistica, sostenendo
che in concreto la loro capacità di esercitare
l'autorità parentale in comune deve ritenersi presunta.
6.
Secondo
l'art. 298a cpv. 1 CC “a
richiesta congiunta dei genitori [non sposati], l'autorità tutoria attribuisce
loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con
il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione
che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione
delle spese di mantenimento”.
L'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi: il
primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla
partecipazione alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento)
e il secondo di sostanza (compatibilità dell'autorità parentale comune con il
bene del figlio). Identiche condizioni deve rispettare,
del resto, un'analoga istanza presentata al tribunale da genitori sposati in
procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC). Determinante
è il bene del figlio, come in tutte le questioni che riguardano i minorenni. Ciò
implica che il padre e la madre si occupino entrambi in una certa misura del
figlio e sviluppino con lui relazioni personali strette (FF 1996 I 180; Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 8 ad art. 298a).
7.
In
concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso alcuna decisione
sull'autorità parentale congiunta. Si è limitata ad affidare all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico
di verificare l'idoneità dei
genitori al relativo esercizio. Ora, la decisione con
cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è – come rammenta
l'Autorità di vigilanza – una decisione meramente incidentale, giacché non
pone termine alla procedura. Le decisioni incidentali (come quelle
pregiudiziali) emesse dalle Commissioni tutorie possono quindi essere impugnate
solo qualora siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non
altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto
nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele). Per danno “non altrimenti riparabile” si intende un
pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD
I-2005 pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006
pag. 655 consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2010.71 del 25 giugno 2010).
8.
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso
introdotto da AP 1 e AP 2 contro
la decisione della Commissione tutoria proprio perché l'esecuzione di un
approfondimento diagnostico appare inidonea a configurare un danno “non
altrimenti riparabile”. Gli appellanti avrebbero dunque
dovuto spiegare perché la decisione impugnata non ha natura incidentale oppure
perché, pur avendo tale indole, essa sarebbe idonea a cagionare un
pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essi non spendono una
parola per contestare il carattere incidentale della decisione impugnata.
Quanto al danno irreparabile, essi affermano che il “provvedimento
[è] sproporzionato allo scopo”, e quindi “già di per sé idoneo a causare una
danno irreparabile”, ma non
spiegano in che consisterebbe tale pregiudizio. Insufficientemente
motivato, l'appello di rivela di conseguenza, già di primo acchito, irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
9.
Si aggiunga, ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi
sottoporre a una valutazione specialistica o a un'indagine socio-ambientale non implica una
grave restrizione della libertà personale e non integra gli estremi di un danno
“non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag. 618 n.
6c, pag. 660 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2010.43 del 25 maggio 2010,
consid. 6). Certo, una tale indagine può sembrare
discriminante agli occhi di genitori non sposati, ma la valutazione serve a
verificare la compatibilità dell'autorità parentale
comune con il bene del figlio e a tale verifica devono sottoporsi anche coniugi
in procinto di divorziare o di separarsi
giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation,
4a edizione, pag. 318 seg. n. 536 seg.; Wirz in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, n. 12 ad art. 133 CC). Sotto questo profilo gli appellanti non possono lamentare perciò
una disparità di trattamento.
10.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli appellanti in solido
(art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), ma la prima va equamente ridotta (art.
148.
cpv. 2 CPC), gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema
di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, intervenuta nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali
(art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
11.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
– come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una domanda di attribuzione dell'autorità
parentale in comune introdotta da genitori non coniugati può formare oggetto
di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF),
per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause
senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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